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Decisione

52.2024.59

Decisione di portata generale che considera quali esperti riconosciuti per le sostanze nocive unicamente le persone che figurano su una lista. Libertà economica. Base legale

24 maggio 2024Italiano20 min

i ricorrenti - che grazie a una solida esperienza e un'adeguata formazione hanno

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.59

Lugano

24

maggio 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 1° febbraio

2024 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

RI

6

patrocinati

da: PA 1

contro

la decisione del 20 dicembre 2023 del Consiglio di

Stato che stabilisce che dal 1° gennaio 2024 la Sezione della protezione

dell'aria, dell'acqua e del suolo considera quali esperti riconosciuti per le

sostanze nocive unicamente le persone che figurano nella lista del Forum

Amianto Svizzera (FACH);

ritenuto, in

fatto

A. Il 20 dicembre 2023 il

Consiglio di Stato ha emanato una decisione, pubblicata sul Foglio ufficiale

del 29 dicembre successivo (PR-TI20-0000000359), in cui ha stabilito che

nell'ambito degli esami delle domande di costruzione e in ogni altra incombenza

relativa all'applicazione dell'art. 16 dell'ordinanza federale sulla

prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS

814.600), dal 1° gennaio 2024 la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua

e del suolo (SPAAS) avrebbe considerato quali esperti riconosciuti ai sensi

della predetta ordinanza e del regolamento

di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) unicamente le persone figuranti

nella lista del Forum Amianto Svizzera (FACH).

La risoluzione richiama innanzitutto

l'art. 16 OPSR, secondo cui il committente, nell'ambito della domanda di

autorizzazione edilizia, deve fornire le informazioni concernenti la tipologia,

la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, nonché il loro smaltimento, se questi

contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili

policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.

A questo proposito, ha soggiunto il Governo nella predetta decisione, il

documento aiuto all'esecuzione dell'OPSR (modulo rifiuti edili),

pubblicato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2020, specifica che

la presenza di sostanze nocive deve essere determinata da specialisti che

dispongono della necessaria formazione di base e specialistica, sufficiente

esperienza e conoscenze attuali e costantemente aggiornate: a tale scopo le

associazioni e organizzazioni interessate tengono elenchi dei membri che

possono essere consultati sui rispettivi siti web e che, pur non essendo

esaustivi, possono comunque servire come aiuto per l'orientamento, ritenuto

inoltre che tali associazioni si accertano che le persone o le aziende

menzionate nei rispettivi elenchi soddisfino i criteri di ammissione

corrispondenti.

Il Consiglio di Stato ha quindi citato l'art. 9 lett. n RLE, che richiede, per

l'inoltro di procedure edilizie su edifici costruiti prima del 1991 e in

relazione alle informazioni richieste dall'art. 16 OPSR, di fornire una perizia

sulle sostanze nocive allestita da uno specialista riconosciuto. Ha quindi

considerato che a livello svizzero il FACH, piattaforma curata dall'Ufficio

federale della sanità pubblica (UFSP), dall'UFAM, dalla Suva e da altri

partner, definisce e aggiorna nel tempo i criteri di qualità e lo stato della

tecnica per le persone che operano nel campo delle ispezioni di sostanze nocive

nelle costruzioni, mantenendo un elenco di esperti che possiedono i requisiti

richiesti. Ha infine ricordato che la SPAAS

aveva già da tempo comunicato l'esigenza di orientarsi alle regole dell'arte

definite da associazioni e organizzazioni specializzate a livello svizzero, e

conseguentemente che avrebbe ritenuto esperti ai sensi dell'art. 16 OPSR, dal

1° gennaio 2024, i professionisti iscritti nella lista allestita dal

FACH. Con la decisione è stato levato l'effetto sospensivo a eventuali ricorsi.

B. Contro tale decisione

insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo lo RI 1, gli ing. RI 2,

RI 3, RI 4, l'arch. RI 5 e RI 6, professionisti ammessi fino al 31 dicembre

2023 ad allestire perizie sullo smaltimento di sostanze pericolose in quanto

inseriti nell'apposita lista allestita dalla SPAAS. Essi chiedono in via

principale l'annullamento della decisione, mentre in via subordinata la sua

riforma nel senso che siano considerati quali esperti riconosciuti anche le

persone che al 1° gennaio 2024 risultavano iscritte nella lista di specialisti

per l'allestimento di una perizia sullo smaltimento di sostanze pericolose

secondo il RLE edita dalla SPAAS. In via ancora più subordinata, gli insorgenti

postulano la riforma della risoluzione nel senso che siano ammessi quali

esperti riconosciuti anche le persone che al 1° gennaio 2024 risultavano

iscritte nella predetta lista allestita dalla SPAAS, che per rimanervi dovranno

adempiere ai requisiti di formazione continua richiesti per la permanenza nella

lista del FACH.

Gli insorgenti contestualizzano

la fattispecie, ricordando che nel 2014 è stato introdotto nel RLE l'obbligo di

presentare referti peritali nell'ambito di domande di costruzione per oggetti

edificati prima del 1991. Gli esperti riconosciuti per eseguire simili perizie

sulla presenza di sostanze nocive figuravano in una lista gestita dalla Suva, a

cui la SPAAS faceva riferimento. La gestione di questa lista è poi passata

nelle mani della piattaforma FACH, curata dalla stessa Suva, unitamente ad

altri enti, tra cui l'UFSP e l'UFAM. Per essere iscritti su questo elenco occorre

disporre di alcuni requisiti, tra cui il superamento di un esame nazionale, del

costo di fr. 900.-, previa frequentazione (fortemente raccomandata) di una

formazione specialistica di 6-8 giorni, del costo di fr. 2'700.- a persona. Il

tutto organizzato da due associazioni di categoria, formate da diretti

concorrenti degli insorgenti. Per rimanere iscritti nell'elenco bisogna poi

seguire dei corsi di aggiornamento, di almeno tre giornate ogni tre anni, o di

un giorno all'anno.

Fatti

I ricorrenti

contestano quindi la decisione del Consiglio di Stato, ravvisando una

limitazione importante della loro libertà economica. Questa priverebbe infatti

i ricorrenti - che grazie a una solida esperienza e un'adeguata formazione hanno

allestito perizie e consulenza in materia di amianto per un decennio - di una

parte importante della propria attività professionale, compromettendo la loro

stabilità economica. L'attuale sistema li costringerebbe a seguire una nuova

formazione e di sottoporsi a un esame, sostenendo oltretutto i relativi (e non

trascurabili) costi.

Tale restrizione della

libertà economica sarebbe inammissibile in quanto irrispettosa delle condizioni

di cui all'art. 36 della Costituzione federale della Confederazione svizzera

del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Questa non poggerebbe infatti su alcuna

valida base legale. Essa non sarebbe nemmeno giustificata da un interesse

pubblico sufficiente, ritenuto che il sistema in vigore fino al 31 dicembre

2023 tutelava in modo adeguato la salute pubblica, essendo gli esperti ammessi

fino a quel momento in possesso di una specifica formazione verificata. La

misura sarebbe pure sproporzionata, siccome non permette ai professionisti

riconosciuti fino alla fine del 2023 di continuare a esercitare a titolo

transitorio, tuttalpiù esigendo la formazione permanente richiesta dalla

predetta lista FACH.

C. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato. Premesso che la presenza di sostanze

nocive nei materiali di costruzione rappresenta un pericolo latente per la

salute delle persone e per l'ambiente, conferma la bontà della propria

decisione. Precisa che, con l'introduzione nel RLE dell'obbligo di esibire una

perizia sulla presenza di sostanze nocive nell'ambito delle domande di

costruzione, il Governo aveva scelto di appoggiarsi all'elenco degli

specialisti gestito dalla Suva, che a partire dal 2016 ha tuttavia cessato di

pubblicarlo, riconoscendo la lista del FACH come un'evoluzione della propria e

facendo essa stessa riferimento a quest'ultima. La nozione di specialista

riconosciuto prevista dall'art. 9 lett. n RLE, che concretizza l'art. 16 OPSR,

è un concetto giuridico indeterminato che lascia all'autorità decidente una

certa latitudine di giudizio. Il Consiglio di Stato si è quindi basato sui

requisiti richiesti dal FACH, che definisce i criteri di qualità che devono soddisfare

gli esperti d'ispezioni di sostanze nocive e fornisce le informazioni sullo stato

della tecnica relativo ai servizi da essi forniti. Per essere iscritti

nell'elenco del FACH occorre in particolare aver esercitato l'attività di

esperto per almeno due anni e aver superato un esame nazionale, organizzato

dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e dall'Associazione

svizzera delle sostanze nocive nelle costruzioni (FAGES). La decisione di

ammettere unicamente i professionisti figuranti su questa lista non

costituirebbe una limitazione della libertà economica degli insorgenti. Se

anche fosse, questa poggerebbe su una valida base legale, costituita dall'art.

9 lett. n RLE e 16 cpv. 1 lett. b OPSR e sarebbe giustificata da un indubbio

interesse pubblico, ossia la tutela della salute. I criteri esatti per

l'inserimento nell'elenco degli specialisti sarebbero inoltre proporzionati e

indispensabili in funzione dell'interesse pubblico tutelato. Le conoscenze e le

problematiche connesse alla diagnostica delle sostanze nocive sono in continua

evoluzione e l'allestimento di perizie secondo lo stato della tecnica è

centrale per tutelare la salute delle persone e dell'ambiente. Rimarca inoltre

che a livello federale sono attualmente iscritti nella lista del FACH 20 periti

ticinesi dei 40 enumerati nell'elenco provvisoriamente allestito in precedenza

dalla SPAAS. Altri 9 specialisti del settore hanno inoltre sostenuto l'esame

nazionale nella sessione di fine febbraio 2024. Altre soluzioni, ha soggiunto

il Governo, non sarebbero praticabili per determinare e verificare nel tempo

quali siano le conoscenze, le formazioni di base e continua, nonché

l'esperienza professionale che deve avere un esperto di sostanze pericolose.

L'autorità osserva infine che dal 2019 la SPAAS ha reso attenti i periti sulla

necessità di figurare nella lista del FACH e che i termini di iscrizione

all'elenco sono stati ripetutamente prorogati fino alla fine dell'anno 2023.

D. Con la replica e la

duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si

dirà, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100), l'atto impugnato potendo essere qualificato quale decisione di

portata generale (Allgemeinverfügung),

poiché pur regolando un caso concreto, si rivolge a una cerchia di persone non

determinata individualmente. La legittimazione attiva dei ricorrenti, toccati

nei loro interessi dalla risoluzione contestata, è certa (art. 65 cpv. 1

LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in

ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

La fattispecie emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta dalle parti.

Considerandi

2.

I ricorrenti

ravvisano nella decisione impugnata una limitazione della propria libertà

economica. Essa li priverebbe infatti della possibilità, sino ad allora

esercitata, di eseguire perizie in materia di sostanze pericolose quali

l'amianto ai sensi dell'art. 9 lett. n RLE. La misura non poggerebbe su una

base legale sufficiente né sarebbe giustificata da un interesse pubblico.

Questa sarebbe in ogni caso sproporzionata.

2.1

La libertà

economica, garantita all'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura ad ogni persona il

diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al

conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 132 I

97.

consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010

consid. 5.3). Include in particolare la libera scelta della professione, il

libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art.

27.

cpv. 2 Cost.; DTF 143 II 598 consid. 5.1, 140 I 218 consid. 6.3, 135 I 130

consid. 4.2, 132 I 282 consid. 3.2; STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid.

3.2). La garanzia della libertà economica può essere invocata sia dalle persone

fisiche, sia dalle persone giuridiche (DTF 148 I 226 consid. 4.2 non

pubblicato, 143 II 598 consid. 5.1).

2.2

Come ogni libertà

fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta

a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse

restrizioni della libertà economica che

poggiano su di una base legale sufficiente (cpv. 1), sono giustificate da un

preminente interesse pubblico (cpv. 2) e ossequiano il principio della

proporzionalità (cpv. 3), senza inoltre violare l'essenza stessa della libertà

in questione (cpv. 4).

La prima condizione implica

che restrizioni gravi devono essere previste dalla legge medesima (art. 36 cpv.

1.

Cost.), ovvero una legge in senso formale, mentre per ingerenze lievi può

essere sufficiente anche un'ordinanza. Una delega legislativa è tuttavia

ammissibile, a condizione che la legge in senso formale ne definisca

chiaramente i contorni, che non devono essere oltrepassati (DTF 140 I 218

consid. 6.5). L'esigenza di una base legale non concerne unicamente il rango della norma, ma si estende

anche al suo contenuto, che dev'essere sufficientemente chiaro e preciso:

occorre che la base legale abbia

una densità normativa sufficiente perché la sua applicazione sia prevedibile.

Per determinare il grado di precisione necessario, occorre tener conto della

cerchia dei destinatari e la gravità delle lesioni ai diritti fondamentali che

essa autorizza. Secondo il Tribunale federale, il principio della precisione

delle norme giuridiche non dev'essere inteso in modo assoluto. Il legislatore

non può rinunciare completamente all'utilizzo di termini astratti, in quanto

senza tale ausilio egli non sarebbe in grado di formulare leggi capaci di

regolare i rapporti più diversi. È pertanto inevitabile che molte leggi

contengano concetti più o meno vaghi, la cui interpretazione viene lasciata

agli organi preposti alla sua applicazione (per tutto quanto precede, cfr. STA 52.2021.201

del 5 febbraio 2024 consid. 3.1, con rinvio alle DTF 147 I 478 consid. 3.1.2 e

147.

I 393 consid. 5.1.1. con numerosi rinvii). La legge può dunque riservare un

certo margine di apprezzamento all'autorità chiamata ad applicarla,

specificandone però l'estensione e le modalità di esercizio per rapporto allo

scopo, ai fini di proteggere l'individuo dall'arbitrio; il legislatore può far

capo anche a concetti giuridici

indeterminati, che conferiscono una certa latitudine di giudizio all'autorità

ai fini dell'individuazione del loro contenuto precettivo (Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier/Maya Hertig

Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume I:

l'État, Berna 2021, n. 1889 segg.).

Le ultime due esigenze sono invece correlate, perché una restrizione è

proporzionata se è idonea e necessaria per

realizzare lo scopo perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili

in considerazione dell'interesse pubblico tutelato (DTF 144 I 281 consid.

5.3.1, STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5.1, 2C_729/2010 del

10.

febbraio 2011 consid. 5.1). A livello cantonale, sono pertanto ammesse

restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività

economica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la

quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti

commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico (STA 52.2017.97

citata consid. 3.2).

2.3

La decisione

impugnata riconosce quali esperti qualificati ad allestire perizie sulla

presenza di sostanze nocive nell'ambito delle domande di costruzione di edifici

eretti prima del 1991, nonché in altri eventuali ambiti di applicazione della

OPSR, soltanto i professionisti iscritti nella lista del FACH. L'inclusione nel

predetto elenco presuppone, come spiegato dalle parti e ripreso in narrativa, il

superamento di un esame. Occorre inoltre frequentare corsi di aggiornamento per

rimanervi iscritti. Tale decisione ha come effetto una restrizione della

libertà economica dei soggetti interessati a svolgere tale tipo di servizio.

Sebbene non si tratti di una limitazione generale all'esercizio della

professione di ingegnere, architetto o perito edile, l'attività oggetto della

decisione costituisce comunque una parte considerevole dei servizi resi da

alcuni professionisti, tra cui gli insorgenti, che negli anni si sono

specializzati in questo settore. Vista l'importante implicazione della

decisione sull'attività professionale degli insorgenti, la restrizione non può

essere considerata in nessun caso lieve.

3.

Occorre pertanto

verificare se sono date le condizioni per ammettere la restrizione della

libertà economica degli insorgenti. In primo luogo va stabilito se la decisione

poggia su una base legale sufficiente, ritenuto che, data la gravità della

lesione, questa necessita di essere prevista in una legge in senso formale.

3.1

L'OPSR regola la

prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché la costruzione e l'esercizio

degli impianti per i rifiuti (art. 2 OPSR) secondo i propositi della legge

federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e

della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc;

814.20). Essa si prefigge lo scopo proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le

loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l'aria dagli effetti dannosi o

molesti causati dai rifiuti; limitare preventivamente il carico dei rifiuti

sull'ambiente, nonché incoraggiare un'utilizzazione sostenibile delle materie

prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente (art. 1

OPSR).

L'art. 16 cpv. 1 OPSR prevede che, in caso di lavori di costruzione, nell'ambito

della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle

autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la

quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che:

a. saranno prodotti

più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure

b. i rifiuti edili

prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili

policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.

Il cpv. 2 della norma

soggiunge che, se ha preparato un piano di smaltimento secondo il precedente

capoverso, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità

preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle

la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle

prescrizioni da essa emanate.

Il documento aiuto all'esecuzione

dell'OPSR (modulo rifiuti edili), pubblicato dall'UFAM nel 2020,

specifica che la presenza di sostanze nocive deve essere determinata da

specialisti che dispongono della necessaria formazione di base e specialistica,

sufficiente esperienza e conoscenze attuali e costantemente aggiornate. Le

associazioni e organizzazioni interessate, soggiunge il documento, tengono

elenchi dei membri che possono essere consultati sui rispettivi siti web e che,

pur non essendo esaustivi, possono comunque servire come aiuto per

l'orientamento. Tali associazioni si accertano inoltre che le persone o le

aziende menzionate nei rispettivi elenchi soddisfino i criteri di ammissione

corrispondenti (documento citato, prodotto agli atti sub doc. 6b, pag.

12).

Il

predetto obbligo imposto al committente è ripreso, a livello cantonale,

all'art. 9 lett. n RLE, secondo cui la domanda di costruzione deve contenere,

tra le altre cose, le informazioni ai sensi dell'art. 16 OPSR concernenti la

tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti edili prodotti nonché il loro

smaltimento, se:

- si

prevede che saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili oppure

che i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la

salute;

- l'intervento

comporta la demolizione o la trasformazione di edifici o impianti costruiti

prima del 1° gennaio 1991; in tal caso le informazioni devono essere fornite

tramite una perizia allestita da uno specialista riconosciuto;

- sono

previsti interventi su un sito inquinato ai sensi dell'ordinanza sul

risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; OSiti; RS 814.680)

A differenza della

normativa introdotta con la modifica del RLE del 17 settembre 2013, che rimandava

ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA)

e all'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel

campo delle bonifiche da amianto della Suva (art. 9 lett. i RLE; BU 2013, 391),

l'attuale art. 9 lett. n (in vigore dal 20 giugno 2017), non definisce in alcun

modo i criteri che deve adempiere lo specialista per essere "riconosciuto".

3.2

La necessità di figurare sulla lista del FACH per allestire perizie sulla

presenza di sostanze pericolose non è esplicitamente prevista in nessuna norma,

né di rango formale né materiale. A livello federale, l'art. 16 OPSR impone

unicamente un onere di informazione per l'istante in licenza, mentre una

direttiva di applicazione emanata dall'UFAM (aiuto all'esecuzione dell'OPSR, modulo rifiuti edili) stabilisce

che occorre il parere di un esperto e rimanda alle liste allestite dalle associazioni

di categoria, che definisce non esaustive. A livello cantonale è l'art. 9 lett.

n RLE a sancire l'obbligo di presentare in determinate situazioni una perizia elaborata

da uno specialista riconosciuto. Questa norma, di rango materiale, è stata

emanata dall'Esecutivo in virtù di una delega legislativa di cui all'art. 23

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), secondo cui

il regolamento determina le modalità della domanda di costruzione e in genere

ogni altra norma particolare di procedura. Ci si potrebbe invero chiedere se

tale (ampia) delega sia sufficientemente precisa per consentire al Governo di

prevedere una limitazione della cerchia di esperti abilitati ad allestire le

predette perizie. Il quesito può tuttavia rimanere irrisolto dal momento che

l'art. 9 lett. n RLE non fornisce, a sua volta, sufficienti dettagli per

limitare la nozione di specialista riconosciuto ai professionisti presenti

sulla lista del FACH. Infatti, la disposizione non indica, nemmeno

sommariamente, i requisiti di cui devono disporre i periti per essere

considerati idonei, tantomeno rinvia a quelli stabiliti dalle associazioni di

categoria.

D'altro canto, vale la

pena rilevare che la legislazione edilizia ticinese conosce una limitazione per

certi versi analoga, che prevede che i progetti e i documenti annessi alla

domanda di costruzione devono essere elaborati e firmati da un architetto o da

un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo

dell'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA; art. 4 cpv. 2 LE).

In tal caso, l'obbligo è esplicitamente codificato nella legge, mentre i

dettagli di applicazione sono demandati al regolamento (art. 4 cpv. 3 LE).

3.3

Poste queste

considerazioni, la decisione impugnata non poggia su una base legale

sufficiente. Già per questo motivo, il ricorso va accolto.

4.

Non possono

invece essere seguiti i ricorrenti, laddove ritengono che anche gli altri

presupposti di cui all'art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. non siano soddisfatti.

4.1

La decisione di

restringere a personale qualificato la possibilità di allestire perizie

specialistiche in materia di sostanze nocive risponde a un indubbio interesse

pubblico, e meglio la tutela della salute e dell'ambiente. Come osserva il

Governo, le sostanze oggetto delle citate normative, tra cui l'amianto,

costituiscono un pericolo, ciò che impone che chi si occupa del rilievo delle

stesse sia sufficientemente preparato e aggiornato. In quest'ottica, fare

riferimento alla lista tenuta dal FACH, piattaforma che fissa, aggiornandoli, i

criteri che devono soddisfare gli esperti e ne verifica le competenze appare di

principio sostenibile.

4.2

Per quanto attiene

invece alla proporzionalità della misura, l'onere di sottoporsi a un esame,

eventualmente previa partecipazione a una formazione, rispettivamente di

seguire corsi di aggiornamento un giorno all'anno appare tutto sommato proporzionato,

visto l'interesse pubblico in gioco. Indubbiamente e come suggerito dai

ricorrenti, il Governo avrebbe potuto prevedere l'ammissione a titolo

transitorio dei professionisti sino a quel momento iscritti alla lista gestita

dalla SPAAS. Tuttavia, considerando che l'Autorità li ha avvertiti già nel 2019

circa l'intenzione di far capo a questo elenco di esperti, garantendo il tempo

necessario per conformarsi alle nuove esigenze, il principio di proporzionalità

appare rispettato.

5.

Visto quanto

precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

6.

L'emanazione del

giudizio rende priva di oggetto la domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al ricorso.

7.

Non si preleva

tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà ai ricorrenti,

assistiti da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza la

decisione impugnata è annullata.

2.

Non si

prelevano tasse né spese. Ai ricorrenti è restituito l'anticipo versato. Lo

Stato rifonderà ai medesimi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera