52.2024.59
Decisione di portata generale che considera quali esperti riconosciuti per le sostanze nocive unicamente le persone che figurano su una lista. Libertà economica. Base legale
24 maggio 2024Italiano20 min
i ricorrenti - che grazie a una solida esperienza e un'adeguata formazione hanno
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.59
Lugano
24
maggio 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 1° febbraio
2024 di
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
patrocinati
da: PA 1
contro
la decisione del 20 dicembre 2023 del Consiglio di
Stato che stabilisce che dal 1° gennaio 2024 la Sezione della protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo considera quali esperti riconosciuti per le
sostanze nocive unicamente le persone che figurano nella lista del Forum
Amianto Svizzera (FACH);
ritenuto, in
fatto
A. Il 20 dicembre 2023 il
Consiglio di Stato ha emanato una decisione, pubblicata sul Foglio ufficiale
del 29 dicembre successivo (PR-TI20-0000000359), in cui ha stabilito che
nell'ambito degli esami delle domande di costruzione e in ogni altra incombenza
relativa all'applicazione dell'art. 16 dell'ordinanza federale sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS
814.600), dal 1° gennaio 2024 la Sezione della protezione dell'aria dell'acqua
e del suolo (SPAAS) avrebbe considerato quali esperti riconosciuti ai sensi
della predetta ordinanza e del regolamento
di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) unicamente le persone figuranti
nella lista del Forum Amianto Svizzera (FACH).
La risoluzione richiama innanzitutto
l'art. 16 OPSR, secondo cui il committente, nell'ambito della domanda di
autorizzazione edilizia, deve fornire le informazioni concernenti la tipologia,
la qualità e la quantità dei rifiuti prodotti, nonché il loro smaltimento, se questi
contengono sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili
policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.
A questo proposito, ha soggiunto il Governo nella predetta decisione, il
documento aiuto all'esecuzione dell'OPSR (modulo rifiuti edili),
pubblicato dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) nel 2020, specifica che
la presenza di sostanze nocive deve essere determinata da specialisti che
dispongono della necessaria formazione di base e specialistica, sufficiente
esperienza e conoscenze attuali e costantemente aggiornate: a tale scopo le
associazioni e organizzazioni interessate tengono elenchi dei membri che
possono essere consultati sui rispettivi siti web e che, pur non essendo
esaustivi, possono comunque servire come aiuto per l'orientamento, ritenuto
inoltre che tali associazioni si accertano che le persone o le aziende
menzionate nei rispettivi elenchi soddisfino i criteri di ammissione
corrispondenti.
Il Consiglio di Stato ha quindi citato l'art. 9 lett. n RLE, che richiede, per
l'inoltro di procedure edilizie su edifici costruiti prima del 1991 e in
relazione alle informazioni richieste dall'art. 16 OPSR, di fornire una perizia
sulle sostanze nocive allestita da uno specialista riconosciuto. Ha quindi
considerato che a livello svizzero il FACH, piattaforma curata dall'Ufficio
federale della sanità pubblica (UFSP), dall'UFAM, dalla Suva e da altri
partner, definisce e aggiorna nel tempo i criteri di qualità e lo stato della
tecnica per le persone che operano nel campo delle ispezioni di sostanze nocive
nelle costruzioni, mantenendo un elenco di esperti che possiedono i requisiti
richiesti. Ha infine ricordato che la SPAAS
aveva già da tempo comunicato l'esigenza di orientarsi alle regole dell'arte
definite da associazioni e organizzazioni specializzate a livello svizzero, e
conseguentemente che avrebbe ritenuto esperti ai sensi dell'art. 16 OPSR, dal
1° gennaio 2024, i professionisti iscritti nella lista allestita dal
FACH. Con la decisione è stato levato l'effetto sospensivo a eventuali ricorsi.
B. Contro tale decisione
insorgono dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo lo RI 1, gli ing. RI 2,
RI 3, RI 4, l'arch. RI 5 e RI 6, professionisti ammessi fino al 31 dicembre
2023 ad allestire perizie sullo smaltimento di sostanze pericolose in quanto
inseriti nell'apposita lista allestita dalla SPAAS. Essi chiedono in via
principale l'annullamento della decisione, mentre in via subordinata la sua
riforma nel senso che siano considerati quali esperti riconosciuti anche le
persone che al 1° gennaio 2024 risultavano iscritte nella lista di specialisti
per l'allestimento di una perizia sullo smaltimento di sostanze pericolose
secondo il RLE edita dalla SPAAS. In via ancora più subordinata, gli insorgenti
postulano la riforma della risoluzione nel senso che siano ammessi quali
esperti riconosciuti anche le persone che al 1° gennaio 2024 risultavano
iscritte nella predetta lista allestita dalla SPAAS, che per rimanervi dovranno
adempiere ai requisiti di formazione continua richiesti per la permanenza nella
lista del FACH.
Gli insorgenti contestualizzano
la fattispecie, ricordando che nel 2014 è stato introdotto nel RLE l'obbligo di
presentare referti peritali nell'ambito di domande di costruzione per oggetti
edificati prima del 1991. Gli esperti riconosciuti per eseguire simili perizie
sulla presenza di sostanze nocive figuravano in una lista gestita dalla Suva, a
cui la SPAAS faceva riferimento. La gestione di questa lista è poi passata
nelle mani della piattaforma FACH, curata dalla stessa Suva, unitamente ad
altri enti, tra cui l'UFSP e l'UFAM. Per essere iscritti su questo elenco occorre
disporre di alcuni requisiti, tra cui il superamento di un esame nazionale, del
costo di fr. 900.-, previa frequentazione (fortemente raccomandata) di una
formazione specialistica di 6-8 giorni, del costo di fr. 2'700.- a persona. Il
tutto organizzato da due associazioni di categoria, formate da diretti
concorrenti degli insorgenti. Per rimanere iscritti nell'elenco bisogna poi
seguire dei corsi di aggiornamento, di almeno tre giornate ogni tre anni, o di
un giorno all'anno.
Fatti
I ricorrenti
contestano quindi la decisione del Consiglio di Stato, ravvisando una
limitazione importante della loro libertà economica. Questa priverebbe infatti
i ricorrenti - che grazie a una solida esperienza e un'adeguata formazione hanno
allestito perizie e consulenza in materia di amianto per un decennio - di una
parte importante della propria attività professionale, compromettendo la loro
stabilità economica. L'attuale sistema li costringerebbe a seguire una nuova
formazione e di sottoporsi a un esame, sostenendo oltretutto i relativi (e non
trascurabili) costi.
Tale restrizione della
libertà economica sarebbe inammissibile in quanto irrispettosa delle condizioni
di cui all'art. 36 della Costituzione federale della Confederazione svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Questa non poggerebbe infatti su alcuna
valida base legale. Essa non sarebbe nemmeno giustificata da un interesse
pubblico sufficiente, ritenuto che il sistema in vigore fino al 31 dicembre
2023 tutelava in modo adeguato la salute pubblica, essendo gli esperti ammessi
fino a quel momento in possesso di una specifica formazione verificata. La
misura sarebbe pure sproporzionata, siccome non permette ai professionisti
riconosciuti fino alla fine del 2023 di continuare a esercitare a titolo
transitorio, tuttalpiù esigendo la formazione permanente richiesta dalla
predetta lista FACH.
C. All'accoglimento del
ricorso si oppone il Consiglio di Stato. Premesso che la presenza di sostanze
nocive nei materiali di costruzione rappresenta un pericolo latente per la
salute delle persone e per l'ambiente, conferma la bontà della propria
decisione. Precisa che, con l'introduzione nel RLE dell'obbligo di esibire una
perizia sulla presenza di sostanze nocive nell'ambito delle domande di
costruzione, il Governo aveva scelto di appoggiarsi all'elenco degli
specialisti gestito dalla Suva, che a partire dal 2016 ha tuttavia cessato di
pubblicarlo, riconoscendo la lista del FACH come un'evoluzione della propria e
facendo essa stessa riferimento a quest'ultima. La nozione di specialista
riconosciuto prevista dall'art. 9 lett. n RLE, che concretizza l'art. 16 OPSR,
è un concetto giuridico indeterminato che lascia all'autorità decidente una
certa latitudine di giudizio. Il Consiglio di Stato si è quindi basato sui
requisiti richiesti dal FACH, che definisce i criteri di qualità che devono soddisfare
gli esperti d'ispezioni di sostanze nocive e fornisce le informazioni sullo stato
della tecnica relativo ai servizi da essi forniti. Per essere iscritti
nell'elenco del FACH occorre in particolare aver esercitato l'attività di
esperto per almeno due anni e aver superato un esame nazionale, organizzato
dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA) e dall'Associazione
svizzera delle sostanze nocive nelle costruzioni (FAGES). La decisione di
ammettere unicamente i professionisti figuranti su questa lista non
costituirebbe una limitazione della libertà economica degli insorgenti. Se
anche fosse, questa poggerebbe su una valida base legale, costituita dall'art.
9 lett. n RLE e 16 cpv. 1 lett. b OPSR e sarebbe giustificata da un indubbio
interesse pubblico, ossia la tutela della salute. I criteri esatti per
l'inserimento nell'elenco degli specialisti sarebbero inoltre proporzionati e
indispensabili in funzione dell'interesse pubblico tutelato. Le conoscenze e le
problematiche connesse alla diagnostica delle sostanze nocive sono in continua
evoluzione e l'allestimento di perizie secondo lo stato della tecnica è
centrale per tutelare la salute delle persone e dell'ambiente. Rimarca inoltre
che a livello federale sono attualmente iscritti nella lista del FACH 20 periti
ticinesi dei 40 enumerati nell'elenco provvisoriamente allestito in precedenza
dalla SPAAS. Altri 9 specialisti del settore hanno inoltre sostenuto l'esame
nazionale nella sessione di fine febbraio 2024. Altre soluzioni, ha soggiunto
il Governo, non sarebbero praticabili per determinare e verificare nel tempo
quali siano le conoscenze, le formazioni di base e continua, nonché
l'esperienza professionale che deve avere un esperto di sostanze pericolose.
L'autorità osserva infine che dal 2019 la SPAAS ha reso attenti i periti sulla
necessità di figurare nella lista del FACH e che i termini di iscrizione
all'elenco sono stati ripetutamente prorogati fino alla fine dell'anno 2023.
D. Con la replica e la
duplica le parti hanno ribadito le proprie tesi, con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 84 lett. a
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100), l'atto impugnato potendo essere qualificato quale decisione di
portata generale (Allgemeinverfügung),
poiché pur regolando un caso concreto, si rivolge a una cerchia di persone non
determinata individualmente. La legittimazione attiva dei ricorrenti, toccati
nei loro interessi dalla risoluzione contestata, è certa (art. 65 cpv. 1
LPAmm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) è dunque ricevibile in
ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La fattispecie emerge in modo chiaro dalla documentazione prodotta dalle parti.
Considerandi
2.
I ricorrenti
ravvisano nella decisione impugnata una limitazione della propria libertà
economica. Essa li priverebbe infatti della possibilità, sino ad allora
esercitata, di eseguire perizie in materia di sostanze pericolose quali
l'amianto ai sensi dell'art. 9 lett. n RLE. La misura non poggerebbe su una
base legale sufficiente né sarebbe giustificata da un interesse pubblico.
Questa sarebbe in ogni caso sproporzionata.
2.1
La libertà
economica, garantita all'art. 27 cpv. 1 Cost., assicura ad ogni persona il
diritto di esercitare, a titolo professionale, un'attività privata tendente al
conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 137 I 167 consid. 3.1; 132 I
97.
consid. 2.1; 128 I 19 consid. 4c/aa; STA 52.2009.369 del 12 agosto 2010
consid. 5.3). Include in particolare la libera scelta della professione, il
libero accesso a un'attività economica privata e il suo libero esercizio (art.
27.
cpv. 2 Cost.; DTF 143 II 598 consid. 5.1, 140 I 218 consid. 6.3, 135 I 130
consid. 4.2, 132 I 282 consid. 3.2; STA 52.2017.97 del 25 ottobre 2017 consid.
3.2). La garanzia della libertà economica può essere invocata sia dalle persone
fisiche, sia dalle persone giuridiche (DTF 148 I 226 consid. 4.2 non
pubblicato, 143 II 598 consid. 5.1).
2.2
Come ogni libertà
fondamentale, anche la libertà economica non è assoluta, ma può essere soggetta
a limitazioni alle condizioni poste dall'art. 36 Cost. Sono infatti ammesse
restrizioni della libertà economica che
poggiano su di una base legale sufficiente (cpv. 1), sono giustificate da un
preminente interesse pubblico (cpv. 2) e ossequiano il principio della
proporzionalità (cpv. 3), senza inoltre violare l'essenza stessa della libertà
in questione (cpv. 4).
La prima condizione implica
che restrizioni gravi devono essere previste dalla legge medesima (art. 36 cpv.
1.
Cost.), ovvero una legge in senso formale, mentre per ingerenze lievi può
essere sufficiente anche un'ordinanza. Una delega legislativa è tuttavia
ammissibile, a condizione che la legge in senso formale ne definisca
chiaramente i contorni, che non devono essere oltrepassati (DTF 140 I 218
consid. 6.5). L'esigenza di una base legale non concerne unicamente il rango della norma, ma si estende
anche al suo contenuto, che dev'essere sufficientemente chiaro e preciso:
occorre che la base legale abbia
una densità normativa sufficiente perché la sua applicazione sia prevedibile.
Per determinare il grado di precisione necessario, occorre tener conto della
cerchia dei destinatari e la gravità delle lesioni ai diritti fondamentali che
essa autorizza. Secondo il Tribunale federale, il principio della precisione
delle norme giuridiche non dev'essere inteso in modo assoluto. Il legislatore
non può rinunciare completamente all'utilizzo di termini astratti, in quanto
senza tale ausilio egli non sarebbe in grado di formulare leggi capaci di
regolare i rapporti più diversi. È pertanto inevitabile che molte leggi
contengano concetti più o meno vaghi, la cui interpretazione viene lasciata
agli organi preposti alla sua applicazione (per tutto quanto precede, cfr. STA 52.2021.201
del 5 febbraio 2024 consid. 3.1, con rinvio alle DTF 147 I 478 consid. 3.1.2 e
147.
I 393 consid. 5.1.1. con numerosi rinvii). La legge può dunque riservare un
certo margine di apprezzamento all'autorità chiamata ad applicarla,
specificandone però l'estensione e le modalità di esercizio per rapporto allo
scopo, ai fini di proteggere l'individuo dall'arbitrio; il legislatore può far
capo anche a concetti giuridici
indeterminati, che conferiscono una certa latitudine di giudizio all'autorità
ai fini dell'individuazione del loro contenuto precettivo (Giorgio Malinverni/ Michel Hottelier/Maya Hertig
Randall/Alexandre Flückiger, Droit constitutionnel suisse, Volume I:
l'État, Berna 2021, n. 1889 segg.).
Le ultime due esigenze sono invece correlate, perché una restrizione è
proporzionata se è idonea e necessaria per
realizzare lo scopo perseguito e comporta effetti ragionevolmente sopportabili
in considerazione dell'interesse pubblico tutelato (DTF 144 I 281 consid.
5.3.1, STF 2C_204/2010 del 24 novembre 2011 consid. 5.1, 2C_729/2010 del
10.
febbraio 2011 consid. 5.1). A livello cantonale, sono pertanto ammesse
restrizioni di polizia al diritto di esercitare liberamente un'attività
economica, al fine di tutelare l'ordine pubblico, la sicurezza, la salute, la
quiete e la moralità pubblici, i buoni costumi e la buona fede nei rapporti
commerciali da atti sleali e idonei a ingannare il pubblico (STA 52.2017.97
citata consid. 3.2).
2.3
La decisione
impugnata riconosce quali esperti qualificati ad allestire perizie sulla
presenza di sostanze nocive nell'ambito delle domande di costruzione di edifici
eretti prima del 1991, nonché in altri eventuali ambiti di applicazione della
OPSR, soltanto i professionisti iscritti nella lista del FACH. L'inclusione nel
predetto elenco presuppone, come spiegato dalle parti e ripreso in narrativa, il
superamento di un esame. Occorre inoltre frequentare corsi di aggiornamento per
rimanervi iscritti. Tale decisione ha come effetto una restrizione della
libertà economica dei soggetti interessati a svolgere tale tipo di servizio.
Sebbene non si tratti di una limitazione generale all'esercizio della
professione di ingegnere, architetto o perito edile, l'attività oggetto della
decisione costituisce comunque una parte considerevole dei servizi resi da
alcuni professionisti, tra cui gli insorgenti, che negli anni si sono
specializzati in questo settore. Vista l'importante implicazione della
decisione sull'attività professionale degli insorgenti, la restrizione non può
essere considerata in nessun caso lieve.
3.
Occorre pertanto
verificare se sono date le condizioni per ammettere la restrizione della
libertà economica degli insorgenti. In primo luogo va stabilito se la decisione
poggia su una base legale sufficiente, ritenuto che, data la gravità della
lesione, questa necessita di essere prevista in una legge in senso formale.
3.1
L'OPSR regola la
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti nonché la costruzione e l'esercizio
degli impianti per i rifiuti (art. 2 OPSR) secondo i propositi della legge
federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb; RS 814.01) e
della legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc;
814.20). Essa si prefigge lo scopo proteggere l'uomo, la fauna e la flora, le
loro biocenosi nonché le acque, il suolo e l'aria dagli effetti dannosi o
molesti causati dai rifiuti; limitare preventivamente il carico dei rifiuti
sull'ambiente, nonché incoraggiare un'utilizzazione sostenibile delle materie
prime naturali riciclando i rifiuti in modo rispettoso dell'ambiente (art. 1
OPSR).
L'art. 16 cpv. 1 OPSR prevede che, in caso di lavori di costruzione, nell'ambito
della domanda di autorizzazione edilizia il committente deve fornire alle
autorità preposte le informazioni concernenti la tipologia, la qualità e la
quantità dei rifiuti prodotti nonché il loro smaltimento, se si prevede che:
a. saranno prodotti
più di 200 m3 di rifiuti edili; oppure
b. i rifiuti edili
prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la salute quali bifenili
policlorurati (PCB), idrocarburi aromatici policiclici (PAH), piombo o amianto.
Il cpv. 2 della norma
soggiunge che, se ha preparato un piano di smaltimento secondo il precedente
capoverso, al termine dei lavori di costruzione, su richiesta dell'autorità
preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia, il committente deve fornirle
la prova che i rifiuti prodotti sono stati smaltiti conformemente alle
prescrizioni da essa emanate.
Il documento aiuto all'esecuzione
dell'OPSR (modulo rifiuti edili), pubblicato dall'UFAM nel 2020,
specifica che la presenza di sostanze nocive deve essere determinata da
specialisti che dispongono della necessaria formazione di base e specialistica,
sufficiente esperienza e conoscenze attuali e costantemente aggiornate. Le
associazioni e organizzazioni interessate, soggiunge il documento, tengono
elenchi dei membri che possono essere consultati sui rispettivi siti web e che,
pur non essendo esaustivi, possono comunque servire come aiuto per
l'orientamento. Tali associazioni si accertano inoltre che le persone o le
aziende menzionate nei rispettivi elenchi soddisfino i criteri di ammissione
corrispondenti (documento citato, prodotto agli atti sub doc. 6b, pag.
12).
Il
predetto obbligo imposto al committente è ripreso, a livello cantonale,
all'art. 9 lett. n RLE, secondo cui la domanda di costruzione deve contenere,
tra le altre cose, le informazioni ai sensi dell'art. 16 OPSR concernenti la
tipologia, la qualità e la quantità dei rifiuti edili prodotti nonché il loro
smaltimento, se:
- si
prevede che saranno prodotti più di 200 m3 di rifiuti edili oppure
che i rifiuti edili prodotti conterranno sostanze nocive per l'ambiente o la
salute;
- l'intervento
comporta la demolizione o la trasformazione di edifici o impianti costruiti
prima del 1° gennaio 1991; in tal caso le informazioni devono essere fornite
tramite una perizia allestita da uno specialista riconosciuto;
- sono
previsti interventi su un sito inquinato ai sensi dell'ordinanza sul
risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; OSiti; RS 814.680)
A differenza della
normativa introdotta con la modifica del RLE del 17 settembre 2013, che rimandava
ai requisiti definiti dall'Associazione svizzera dei consulenti amianto (ASCA)
e all'elenco delle aziende specializzate in pianificazione e consulenza nel
campo delle bonifiche da amianto della Suva (art. 9 lett. i RLE; BU 2013, 391),
l'attuale art. 9 lett. n (in vigore dal 20 giugno 2017), non definisce in alcun
modo i criteri che deve adempiere lo specialista per essere "riconosciuto".
3.2
La necessità di figurare sulla lista del FACH per allestire perizie sulla
presenza di sostanze pericolose non è esplicitamente prevista in nessuna norma,
né di rango formale né materiale. A livello federale, l'art. 16 OPSR impone
unicamente un onere di informazione per l'istante in licenza, mentre una
direttiva di applicazione emanata dall'UFAM (aiuto all'esecuzione dell'OPSR, modulo rifiuti edili) stabilisce
che occorre il parere di un esperto e rimanda alle liste allestite dalle associazioni
di categoria, che definisce non esaustive. A livello cantonale è l'art. 9 lett.
n RLE a sancire l'obbligo di presentare in determinate situazioni una perizia elaborata
da uno specialista riconosciuto. Questa norma, di rango materiale, è stata
emanata dall'Esecutivo in virtù di una delega legislativa di cui all'art. 23
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100), secondo cui
il regolamento determina le modalità della domanda di costruzione e in genere
ogni altra norma particolare di procedura. Ci si potrebbe invero chiedere se
tale (ampia) delega sia sufficientemente precisa per consentire al Governo di
prevedere una limitazione della cerchia di esperti abilitati ad allestire le
predette perizie. Il quesito può tuttavia rimanere irrisolto dal momento che
l'art. 9 lett. n RLE non fornisce, a sua volta, sufficienti dettagli per
limitare la nozione di specialista riconosciuto ai professionisti presenti
sulla lista del FACH. Infatti, la disposizione non indica, nemmeno
sommariamente, i requisiti di cui devono disporre i periti per essere
considerati idonei, tantomeno rinvia a quelli stabiliti dalle associazioni di
categoria.
D'altro canto, vale la
pena rilevare che la legislazione edilizia ticinese conosce una limitazione per
certi versi analoga, che prevede che i progetti e i documenti annessi alla
domanda di costruzione devono essere elaborati e firmati da un architetto o da
un ingegnere, a seconda della natura dell'opera, entrambi iscritti all'albo
dell'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA; art. 4 cpv. 2 LE).
In tal caso, l'obbligo è esplicitamente codificato nella legge, mentre i
dettagli di applicazione sono demandati al regolamento (art. 4 cpv. 3 LE).
3.3
Poste queste
considerazioni, la decisione impugnata non poggia su una base legale
sufficiente. Già per questo motivo, il ricorso va accolto.
4.
Non possono
invece essere seguiti i ricorrenti, laddove ritengono che anche gli altri
presupposti di cui all'art. 36 cpv. 2 e 3 Cost. non siano soddisfatti.
4.1
La decisione di
restringere a personale qualificato la possibilità di allestire perizie
specialistiche in materia di sostanze nocive risponde a un indubbio interesse
pubblico, e meglio la tutela della salute e dell'ambiente. Come osserva il
Governo, le sostanze oggetto delle citate normative, tra cui l'amianto,
costituiscono un pericolo, ciò che impone che chi si occupa del rilievo delle
stesse sia sufficientemente preparato e aggiornato. In quest'ottica, fare
riferimento alla lista tenuta dal FACH, piattaforma che fissa, aggiornandoli, i
criteri che devono soddisfare gli esperti e ne verifica le competenze appare di
principio sostenibile.
4.2
Per quanto attiene
invece alla proporzionalità della misura, l'onere di sottoporsi a un esame,
eventualmente previa partecipazione a una formazione, rispettivamente di
seguire corsi di aggiornamento un giorno all'anno appare tutto sommato proporzionato,
visto l'interesse pubblico in gioco. Indubbiamente e come suggerito dai
ricorrenti, il Governo avrebbe potuto prevedere l'ammissione a titolo
transitorio dei professionisti sino a quel momento iscritti alla lista gestita
dalla SPAAS. Tuttavia, considerando che l'Autorità li ha avvertiti già nel 2019
circa l'intenzione di far capo a questo elenco di esperti, garantendo il tempo
necessario per conformarsi alle nuove esigenze, il principio di proporzionalità
appare rispettato.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
6.
L'emanazione del
giudizio rende priva di oggetto la domanda tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso.
7.
Non si preleva
tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà ai ricorrenti,
assistiti da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza la
decisione impugnata è annullata.
2.
Non si
prelevano tasse né spese. Ai ricorrenti è restituito l'anticipo versato. Lo
Stato rifonderà ai medesimi fr. 2'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera