52.2024.69
Bando di concorso. Acquiescenza del committente in merito allo stralcio di una condizione di gara
11 marzo 2024Italiano5 min
argomentazioni della ricorrente e dà atto di aver già informato tutti i concorrenti
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2024.69
Lugano
11
marzo 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistita
dalla cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 12 febbraio 2024 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
il bando di concorso indetto il 31 gennaio 2024 dal
Comune di CO 1, per aggiudicare le opere di vetraio occorrenti alla nuova
sede divisione spazi urbani;
ritenuto, in
fatto
che il 31 gennaio 2024
il Comune di CO 1, per il tramite del Municipio, Dicastero immobili, ha indetto
un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di vetraio occorrenti
alla nuova sede divisione spazi urbani (FU n. 22 del 31 gennaio 2024, pag. 8
seg.);
che il termine di
chiusura per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20 marzo 2024;
che la documentazione di gara a disposizione degli interessati comprendeva, tra
gli altri, il fascicolo modulo d'offerta, contenente anche il
descrittivo delle opere;
che contro il predetto
bando insorge la RI 1, ditta attiva nel ramo della commessa, dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale lo stralcio di
un paragrafo dal titolo collaudo vetrature a pag. 7 del documento descrittivo
e modulo d'offerta (pos. R040.540) in cui il committente ha previsto che
per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore dovrà
considerare che il collaudo delle vetrature verrà eseguito senza considerare
quanto citato nella norma SIA 331 e nella documentazione SIGAB Istituto
Svizzero del vetro nella costruzione.
Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia, dimensioni ed entità, riscontrati
durante il collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione della
vetratura da parte della DL;
che la ricorrente
sostiene che tale indicazione si pone in contrasto con un'altra prescrizione
degli atti di gara (pos. R020.400), secondo cui sono da ritenere applicabili le
norme tecniche europee, dell'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV),
della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e dell'Istituto
svizzero per il vetro nella costruzione (SIGAB);
che in via subordinata, l'insorgente chiede l'annullamento della documentazione
di gara;
che con la risposta, il committente riconosce la correttezza delle
argomentazioni della ricorrente e dà atto di aver già informato tutti i concorrenti
che hanno scaricato il bando di concorso, con comunicazione del 20 febbraio
2024 (risposta alle domande pervenute), che il punto R040.540 delle
prescrizioni speciali del capitolo CPN 392 è da stralciare, confermando nel
contempo che per il collaudo ci si potrà basare sull'art. 4.3.3 della norma SIA
e di conseguenza sulla documentazione tecnica SIGAB;
che l'ente appaltante dichiara pertanto di aderire alla domanda di causa formulata
in via principale;
che, con la replica, la ricorrente ribadisce le proprie ragioni e chiede
l'emanazione di un giudizio nel merito, protestando spese e ripetibili;
che il committente, con la duplica, si rimette al giudizio del Tribunale per
quanto attiene agli oneri processuali;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1
del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6
febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510);
che in quanto ditta attiva nel settore della commessa, la ricorrente è
legittimata a contestare gli elementi del bando di concorso pubblicato dalla
stazione appaltante (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame,
tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine;
che trattandosi di una causa che non pone questioni di principio
né di rilevante importanza, il Tribunale può decidere nella composizione di un
giudice unico (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del
10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che l'insorgente
censura una sola disposizione di gara, contenuta nel descrittivo e riferita al
collaudo delle opere dopo la loro esecuzione;
che con la risposta al ricorso il committente dichiara di aderirvi e ha
informato di avere già comunicato a tutti i concorrenti interessati di aver
stralciato la prescrizione contestata;
che lo stralcio della predetta diposizione rientra nei limiti del potere di
apprezzamento del committente, il quale, di regola entro il termine per la
risposta, ha la facoltà di modificare la propria decisione nel senso delle
domande del ricorrente (art. 74 cpv. 2 LPAmm);
che, stando così le cose, non resta che accogliere il ricorso;
che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico dell'ente appaltante
secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm); esso rifonderà pure alla
ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza il paragrafo seguente di cui alla pos. R040.540 del descrittivo
e modulo d'offerta è stralciato:
Collaudo vetrature
Per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore dovrà
considerare che il collaudo delle vetrature verrà eseguito senza considerare
quanto citato nella norma SIA 331 e nella documentazione SIGAB Istituto
Svizzero del vetro nella costruzione.
Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia, dimensioni ed entità, riscontrati
durante il collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione della
vetratura da parte della DL.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del Comune di CO 1. Esso rifonderà
alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito
l'anticipo versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30
giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)
nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera