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Decisione

52.2024.69

Bando di concorso. Acquiescenza del committente in merito allo stralcio di una condizione di gara

11 marzo 2024Italiano5 min

argomentazioni della ricorrente e dà atto di aver già informato tutti i concorrenti

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2024.69

Lugano

11

marzo 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistita

dalla cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 12 febbraio 2024 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

il bando di concorso indetto il 31 gennaio 2024 dal

Comune di CO 1, per aggiudicare le opere di vetraio occorrenti alla nuova

sede divisione spazi urbani;

ritenuto, in

fatto

che il 31 gennaio 2024

il Comune di CO 1, per il tramite del Municipio, Dicastero immobili, ha indetto

un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti

pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere di vetraio occorrenti

alla nuova sede divisione spazi urbani (FU n. 22 del 31 gennaio 2024, pag. 8

seg.);

che il termine di

chiusura per la presentazione delle offerte è stato fissato al 20 marzo 2024;

che la documentazione di gara a disposizione degli interessati comprendeva, tra

gli altri, il fascicolo modulo d'offerta, contenente anche il

descrittivo delle opere;

che contro il predetto

bando insorge la RI 1, ditta attiva nel ramo della commessa, dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo in via principale lo stralcio di

un paragrafo dal titolo collaudo vetrature a pag. 7 del documento descrittivo

e modulo d'offerta (pos. R040.540) in cui il committente ha previsto che

per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore dovrà

considerare che il collaudo delle vetrature verrà eseguito senza considerare

quanto citato nella norma SIA 331 e nella documentazione SIGAB Istituto

Svizzero del vetro nella costruzione.

Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia, dimensioni ed entità, riscontrati

durante il collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione della

vetratura da parte della DL;

che la ricorrente

sostiene che tale indicazione si pone in contrasto con un'altra prescrizione

degli atti di gara (pos. R020.400), secondo cui sono da ritenere applicabili le

norme tecniche europee, dell'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV),

della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA) e dell'Istituto

svizzero per il vetro nella costruzione (SIGAB);

che in via subordinata, l'insorgente chiede l'annullamento della documentazione

di gara;

che con la risposta, il committente riconosce la correttezza delle

argomentazioni della ricorrente e dà atto di aver già informato tutti i concorrenti

che hanno scaricato il bando di concorso, con comunicazione del 20 febbraio

2024 (risposta alle domande pervenute), che il punto R040.540 delle

prescrizioni speciali del capitolo CPN 392 è da stralciare, confermando nel

contempo che per il collaudo ci si potrà basare sull'art. 4.3.3 della norma SIA

e di conseguenza sulla documentazione tecnica SIGAB;

che l'ente appaltante dichiara pertanto di aderire alla domanda di causa formulata

in via principale;

che, con la replica, la ricorrente ribadisce le proprie ragioni e chiede

l'emanazione di un giudizio nel merito, protestando spese e ripetibili;

che il committente, con la duplica, si rimette al giudizio del Tribunale per

quanto attiene agli oneri processuali;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1

del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 del 6

febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510);

che in quanto ditta attiva nel settore della commessa, la ricorrente è

legittimata a contestare gli elementi del bando di concorso pubblicato dalla

stazione appaltante (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame,

tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine;

che trattandosi di una causa che non pone questioni di principio

né di rilevante importanza, il Tribunale può decidere nella composizione di un

giudice unico (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del

10 maggio 2006; LOG; RL 177.100);

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che l'insorgente

censura una sola disposizione di gara, contenuta nel descrittivo e riferita al

collaudo delle opere dopo la loro esecuzione;

che con la risposta al ricorso il committente dichiara di aderirvi e ha

informato di avere già comunicato a tutti i concorrenti interessati di aver

stralciato la prescrizione contestata;

che lo stralcio della predetta diposizione rientra nei limiti del potere di

apprezzamento del committente, il quale, di regola entro il termine per la

risposta, ha la facoltà di modificare la propria decisione nel senso delle

domande del ricorrente (art. 74 cpv. 2 LPAmm);

che, stando così le cose, non resta che accogliere il ricorso;

che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico dell'ente appaltante

secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm); esso rifonderà pure alla

ricorrente congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza il paragrafo seguente di cui alla pos. R040.540 del descrittivo

e modulo d'offerta è stralciato:

Collaudo vetrature

Per l'allestimento dell'offerta l'imprenditore dovrà

considerare che il collaudo delle vetrature verrà eseguito senza considerare

quanto citato nella norma SIA 331 e nella documentazione SIGAB Istituto

Svizzero del vetro nella costruzione.

Eventuali difetti, di qualsiasi tipologia, dimensioni ed entità, riscontrati

durante il collaudo potranno determinare la richiesta di sostituzione della

vetratura da parte della DL.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del Comune di CO 1. Esso rifonderà

alla ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili. A quest'ultima è restituito

l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30

giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale

federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110)

nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera