52.2024.75
Approvazione di una variante del piano regolatore relativa all'adozione di un piano particolareggiato - informazione al Consiglio comunale
8 ottobre 2025Italiano39 min
dei corollari del diritto di essere sentito (pro multis cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279
Source ti.ch
Incarti n.
52.2024.75
52.2024.83
Lugano
8
ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Elisa Bagnaia
statuendo sui ricorsi del 15 febbraio 2024 di
a.
b.
RI
1
RI
2
RI
3
RI
4
RI
5
RI
6
RI
7
patrocinati
da PATR 1
contro
la risoluzione del 17 gennaio 2024 (n. 155) con cui
il Consiglio di Stato respinge le impugnative inoltrate dagli insorgenti
avverso la decisione del 4 aprile 2023 del Consiglio comunale di Bellinzona
che approva la variante di piano regolatore del quartiere di Bellinzona
relativa all'adozione del piano particolareggiato del nuovo Quartiere
Officine (PP-QO), con conseguenti modifiche del piano regolatore, e concede
un credito di fr. 250'000.- per gli approfondimenti richiesti e
l'allestimento della documentazione finale della variante;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 18 gennaio 2023
il Municipio di Bellinzona ha licenziato il messaggio municipale (n. 685) con
cui ha chiesto al proprio Legislativo:
- di adottare
la variante di piano regolatore del quartiere di Bellinzona (PR-QB) relativa al
piano particolareggiato del nuovo Quartiere Officine (PP-QO);
- di adottare
la variante, conseguente al PP-QO, volta ad apportare modifiche puntuali al
PR-QB;
- di
autorizzare l'Esecutivo comunale a completare la procedura di approvazione;
- di concedere
un credito di fr. 250'000.- per gli approfondimenti richiesti e l'allestimento
della documentazione finale della variante del PR-QB relativa al PP-QO.
La variante concerne
essenzialmente il perimetro del piano particolareggiato PP2 - Comparto officine
FFS, previsto dal PR-QB in vigore. Il PP2 comprende una superficie di 102'320 m2
del più vasto mapp. 2476 di proprietà delle Ferrovie federali svizzere
(FFS), su cui sorgono le Officine FFS, oltre al piccolo isolato (2'665 m2),
posto a ovest del tratto più a sud di via Pantera, formato da una decina di
proprietà private, la parte confinante con la ferrovia e quella lungo via
Ludovico il Moro. Essa si prefigge il ricupero urbanistico del comparto, che
diverrà libero a seguito dello spostamento delle attività delle Officine FFS ad
Arbedo-Castione, attraverso l'edificazione a tappe sull'arco di più anni di un
nuovo quartiere multifunzionale a Bellinzona.
b. La proposta municipale è stata demandata alla
Commissione della gestione e alla Commissione del piano regolatore, ambiente ed
energia (Commissione PR). A seguito di una seduta congiunta del 7 febbraio 2023
delle due Commissioni alla presenza dei rappresentanti del Municipio e dei
competenti servizi comunali e dopo aver ricevuto risposta a svariate domande
poste all'Esecutivo comunale, il 20 (Commissione PR) e il 21 marzo 2023
(Commissione della gestione) hanno reso i rapporti di maggioranza, favorevoli
alla proposta. In seguito sono stati sottoscritti tre rapporti di minoranza,
contrari alla medesima: due, del 27 rispettivamente del 30 marzo 2023,
d'identico contenuto per entrambe le Commissioni e un'ulteriore del 27 marzo
2023 della Commissione della gestione.
c. Riunitosi in seduta
straordinaria il 4 aprile 2023, il Consiglio comunale di Bellinzona ha
proceduto - tra l'altro - all'esame del citato messaggio municipale. Dopo
discussione, il Legislativo ha approvato ad ampia maggioranza le proposte
municipali.
d. Il presidente del
Consiglio comunale ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta in parola dal 6 aprile al 5 giugno 2023.
B. Con un unico giudizio
del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto i vari ricorsi
presentati contro la suddetta risoluzione del Consiglio comunale, tra i quali
quelli degli insorgenti di cui in epigrafe.
Ripercorso il
complesso iter che ha condotto all'adozione della variante in oggetto ed
esposto il quadro legislativo applicabile, il Governo ha respinto in ordine,
siccome premature, le critiche rivolte al merito della pianificazione. Ha
quindi ritenuto, in sunto, che il Consiglio comunale ha deliberato con la
necessaria cognizione di causa, sulla base di una proposta municipale completa
e documentata, approfondita in sede commissionale e discussa dal plenum del
Legislativo. In particolare, esso ha considerato che la questione del
dimensionamento delle zone edificabili e quella della contenibilità del piano
regolatore sono state trattate in maniera approfondita.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia, con ricorso del 15 febbraio 2024 RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo domandandone in ogni caso l'annullamento e,
in via principale, la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova
decisione. Con impugnativa di stessa data e di analogo contenuto, anche RI 2, RI
3, RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 contestano la medesima pronuncia, chiedendone
l'annullamento, al pari di quella del Consiglio comunale di Bellinzona, da essa
tutelata.
Eccepita una carente motivazione della decisione impugnata poiché il
Governo avrebbe mancato di trattare alcune censure sollevate dai ricorrenti, essi sostengono - in estrema
sintesi - che le informazioni e la documentazione fornite dal Municipio
al Legislativo comunale, così come alla popolazione, erano carenti e lacunose,
segnatamente in materia di dimensionamento delle zone edificabili e delle
conseguenze finanziarie della variante in oggetto. Sollevano anche una
violazione della parità di trattamento tra FFS e gli altri proprietari e la
conseguente violazione della libertà economica.
D.
Chiamati a presentare le
risposte, il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e il
Comune di Bellinzona con argomenti di cui si dirà semmai in seguito, resistono
all'impugnativa.
E. Nell'ambito del
procedimento avviato da RI 1, il secondo scambio di allegati ha visto le parti
confermare le proprie tesi e domande. RI 2 e litisconsorti non hanno replicato
nella loro procedura.
F. a. Con
comunicazioni spontanee del 10 rispettivamente del 26 luglio 2024 i ricorrenti
hanno trasmesso a questa Corte l'interpellanza del 10 giugno 2024 presentata
dal Partito Liberale Radicale al Municipio di Bellinzona con cui vengono
chieste informazioni in merito alla tematica della verifica del dimensionamento
della zona edificabile comunale. Secondo RI 2 e litisconsorti ciò confermerebbe
che i Consiglieri comunali non sarebbero stati informati/orientati in merito
alla contenibilità e alle conseguenze della variante. RI 1 ritiene che essa
proverebbe che il calcolo della contenibilità non è stato messo a disposizione
dei Consiglieri comunali.
b. Il Municipio si è
espresso in merito con osservazioni del 22 luglio e 21 agosto 2024, chiedendo
tra l'altro l'estromissione dello scritto del 10 luglio 2024 di RI 2 e
litisconsorti.
c. Il 27 settembre 2024 RI 2 e litisconsorti hanno
preso posizione sulle osservazioni del Municipio, ribadendo le proprie tesi in
merito alla carenza delle informazioni fornite circa la contenibilità del piano
e le conseguenze finanziarie della variante.
G. a. Il 2 ottobre 2024 RI
1 ha ulteriormente segnalato un'interrogazione del 9 gennaio 2024 (n. 5.24) dei
deputati del Gruppo Verdi e la relativa risposta del 21 agosto 2024 del
Consiglio di Stato, nonché quella successiva del 23 settembre 2024 (n. 118.24)
degli stessi al medesimo Consiglio, non ancora evasa e, infine,
l'interrogazione del 22 settembre 2024 (n. 10/2024) inoltrata dai Consiglieri
comunali del gruppo Verdi-FA-Indipendenti al Municipio di Bellinzona, a quel
momento pendente. Con esse, in sostanza, vengono domandate informazioni sulla
situazione di inquinamento del sedime delle Officine FFS e sulle possibili
conseguenze finanziarie per Cantone e Comune.
b. Lo scritto,
intimato alle parti, non ha suscitato prese di posizione.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1
della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la
tempestività dei ricorsi è certa (art. 213 cpv. 2 LOC e art. 68 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La
legittimazione attiva degli insorgenti in questa sede è pure data (art. 209
lett. a LOC e art. 65 cpv. 1 LPAmm), con la precisazione che la potestà di
ricorso RI 6 davanti al Governo è dubbia. Siccome il gravame è comunque sia
presentato da altri ricorrenti in ogni caso legittimati, non è necessario
dilungarsi oltre.
Fatti
I gravami, ricevibili in ordine,
possono essere giudicati sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.
1 LPAmm).
Considerato che i fatti alla base
dei due ricorsi sono i medesimi e che le censure sollevate sono sostanzialmente
identiche, si giustifica di evadere le impugnative con un unico giudizio, in
applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm.
1.2. Il Municipio di
Bellinzona chiede l'estromissione dello scritto del 10 luglio 2024 di RI 2 e
litisconsorti (e della documentazione a questo annessa). Esso eccepisce che ai
ricorrenti, che non hanno presentato la replica entro il termine (prorogato),
sarebbe preclusa la possibilità di presentare ulteriori osservazioni e
documentazione, in applicazione dell'art. 75 cpv. 3 LPAmm. A torto, tuttavia.
Nel caso concreto non
si può infatti ritenere che con lo scritto del 10 luglio 2024 RI 2 e LLCC
abbiano formulato osservazioni di replica, ciò che all'evidenza sarebbe stato
da considerare un atto intempestivo. Essi si sono invero limitati a trasmettere
una prova documentale a loro avviso rilevante per il giudizio, e meglio
l'interpellanza del 10 giugno 2024, sostenendo brevemente che questa permetta
di confortare quanto esposto nel ricorso. A prescindere dal fatto che il
medesimo documento è comunque stato versato agli atti anche da RI 1 e che si
tratta di documentazione pubblica, si rileva che l'art. 75 cpv. 3 LPAmm si
riferisce unicamente allo scambio di scritti e non pone nessun termine per la
presentazione dei mezzi di prova. La facoltà di offrire prove è d'altronde uno
dei corollari del diritto di essere sentito (pro multis cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279
consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1) e la
procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio,
per cui l'Autorità decidente, cui compete un vasto potere d'apprezzamento per valutare le prove (siano queste direttamente
fornite dalle parti o ne venga chiesta l'assunzione; DTF 141 I 60 consid. 3.3,
136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid.
5.2.1), amministra le stesse assumendo di sua iniziative quelle rilevanti e
esaminando quelle offerte e ponendo fine all'istruttoria allorquando ritiene di
disporre di tutti gli elementi necessari per emettere il proprio giudizio.
Tornando al caso in esame, l'interpellanza in
questione, che si riferisce specificatamente alla questione del dimensionamento
delle zone edificabili rispetto alla pianificazione del comparto delle
Officine, non è all'evidenza d'acchito priva di pertinenza per la fattispecie qui in esame. Premesso che la forza
probante del mezzo di prova sarà, se del caso, oggetto di analisi nel merito,
non si giustifica in specie di estrometterlo dall'incarto solo perché inviato
dopo la scadenza del termine fissato per presentare la replica (poi non
trasmessa), ma prima che questo Tribunale si pronunciasse. I ricorrenti
d'altronde hanno segnalato l'interpellanza circa un mese dopo che questa era
stata presentata al Municipio, per cui nemmeno si può considerare che
essi abbiano tenuto un comportamento processuale scorretto. La richiesta di
estromissione avanzata dall'Autorità resistente va dunque disattesa.
2. In relazione
all'impugnativa presentata da RI 2 e litisconsorti, il Municipio spiega che
davanti al Governo vi erano anche dei ricorrenti membri del Legislativo, che
non avrebbero postulato la sospensione del messaggio, ritenendo così di
disporre di sufficienti informazioni per deliberare. Sarebbe dunque contrario
alla buona fede processuale insorgere ora sostenendo che il Consiglio comunale
non poteva deliberare in quanto non sufficientemente informato sul tema. La
questione, in questa sede, concerne un'unica Consigliera comunale affiancata da
altri ricorrenti. Non conta dunque qui approfondire oltre la tematica.
3. Gli insorgenti
lamentano una violazione dei loro diritti di parte per carente motivazione
della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti tutte le censure
sollevate davanti alla precedente istanza.
3.1. Giusta l'art. 46
cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata
disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione
scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,
cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione
assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una
decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle
facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.
5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione
sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i
fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla
decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda
il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,
137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a
una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai
diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010
consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
3.2. In concreto, il
giudizio governativo - dopo una lunga e dettagliata esposizione della procedura
seguitata per giungere alla variante del PP-QO - si concentra sul quesito di
sapere se il tema del dimensionamento delle zone edificabili, nell'ottica del
concetto di sviluppo centripeto di qualità, sia stato o non sufficientemente ed
esaustivamente presentato ai Consiglieri comunali, giungendo infine a
respingere la specifica censura (consid. 7 della decisione impugnata). Da
alcuni dei testi dei gravami presentati dinanzi all'istanza precedente (cfr.
ricorso del 4 maggio 2023 di RI 1, pag. 8 e relativa replica del 10 luglio
2023, pag. 6, nonché ricorso del 2 maggio 2023 di RI 2 pag. 9 e relativa
replica del 5 luglio 2023, pag. 5 e 6) si evince tuttavia che alcuni insorgenti
avevano fatto valere una carente informazione da parte del Municipio, oltre che
il tema - trattato in effetti in modo prioritario - di contenibilità, anche il
merito agli aspetti finanziari della variante, segnatamente sui reali costi
dell'operazione anche a causa dei possibili inquinamenti presenti sul sedime
utilizzato da FFS a fini industriali. Essi avevano inoltre denunciato che la
misura pianificatoria in esame comportava una violazione della libertà
economica (art. 94 Cost.).
Di tali tematiche
tuttavia nel giudizio governativo non viene fatta menzione, con il che il
Consiglio di Stato è in effetti incorso in una lesione del diritto di essere
sentito.
Ora, simili violazioni
dei diritti di parte implicano, di principio, l'annullamento della decisione
impugnata con rinvio all'istanza precedente per nuova pronuncia, salvo
sanatoria possibile quando l'interessato ha comunque avuto la facoltà di
esprimersi confacentemente dinanzi all'autorità di ricorso investita di un
pieno potere d'esame (cfr. DTF 142
Considerandi
II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I
279.
consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).
Nel caso in esame
tuttavia, per le ragioni che seguono, non è necessario chinarsi oltre sulla
questione poiché, come si vedrà, l'incarto non è comunque da retrocedere
all'Esecutivo cantonale.
4.
4.1. L'art. 74
cpv. 1 LOC prevede che il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo
comunale le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e
dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di
referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore l'art. 27
cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL
701.100) dispone inoltre che il Municipio procede alla sua pubblicazione,
previo avviso anche personale ai proprietari, presso la cancelleria comunale
per un periodo di trenta giorni. La pubblicazione è annunciata almeno cinque
giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani (art. 36
cpv. 3 del Regolamento della LST del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110). La
prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente
del Legislativo, è volta a permettere, nei Comuni ove è stato istituito il
Consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i Comuni,
l'esercizio del diritto di ricorso davanti al Consiglio di Stato prima e in
seconda istanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1
LOC), per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da
quest'ultima legge per addivenire alla deliberazione dell'Organo legislativo.
La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del Municipio
secondo l'art. 27 cpv. 2 LST, dopo la scadenza inutilizzata dei termini di
ricorso e di referendum stabiliti nella prima (art. 36 cpv. 2 RLST), è invece
volta a permettere l'impugnazione, dapprima innanzi al Consiglio di Stato e
successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, del contenuto
del piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e 30 cpv. 1 LST): è in questa procedura
che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti -
tra l'altro la violazione delle disposizioni della LST concernenti il piano regolatore (RDAT II-1999 n. 23 consid. 3.;
cfr. inoltre pro multis STA 52.2017.29/50 del 21 dicembre 2018 consid.
3.1., 52.2004.260 del 5 settembre 2005 con rinvii; Raffaello
Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:
RtiD I-2015 pag. 203 segg., cap. 3.1; Adelio
Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii
alla giurisprudenza anteriore).
Tale soluzione
permette di evadere celermente, prima dell'esame di merito del piano
regolatore, le contestazioni concernenti la procedura seguita a livello
comunale per adottare questo strumento, scongiurando il rischio di un
annullamento dello stesso a distanza di anni dalla sua adozione e - talora -
successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, per motivi
puramente formali.
4.2
Le decisioni del Consiglio comunale sono
annullabili non solo quando sono
contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.
a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non
garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e
LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del
voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della
deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di
correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2).
Il compito principale di informare l'Organo legislativo comunale incombe
al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi
illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 e 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle Commissioni il compito
di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad approfondire la
conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo
approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la
deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i
municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le
motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo
(art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC).
Il controllo giudiziale
della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione
dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle Commissioni
attraverso i relativi rapporti è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o
errate contenute nei messaggi che l'Esecutivo sottopone al Legislativo comunale
possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto
se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo
deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria
cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1. con rinvii; STA 52.2013.410
del 3 luglio 2014 consid. 2., 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 consid. 2. e
rinvii).
5.
Preliminarmente,
va detto che la censura relativa alla violazione delle norme sull'informazione
e partecipazione dei cittadini al processo pianificatorio ai sensi degli art. 4
e 5 LST, seppur di natura formale, attiene alla legislazione pianificatoria,
sicché esula dalla presente procedura e non dev'essere esaminata.
6.
Gli insorgenti
non pongono in discussione l'iter seguito per addivenire alla deliberazione
contestata, se non nella misura in cui ritengono che esso sia stato sbrigativo
e frettoloso e che il Legislativo si sia per finire pronunciato sulla base di
informazioni lacunose, che non avrebbero permesso ai Consiglieri comunali di
decidere con piena cognizione di causa.
7.
Dapprima gli
insorgenti sostengono che il messaggio municipale sarebbe privo di un'analisi
della contenibilità delle zone edificabili del Comune di Bellinzona e delle
conseguenze che i nuovi contenuti abitativi previsti dalla variante in oggetto
comportano per le altre zone edificabili comunali. Esso si baserebbe infatti
sull'assunto, contestato dai ricorrenti, secondo il quale la proposta in esame
non aumenterebbe il numero di unità insediative rispetto alla situazione
attuale e di conseguenza non avrebbe alcun impatto sul calcolo del
dimensionamento del piano regolatore complessivo. Gli insorgenti osservano
comunque che solo il 13 maggio 2022 l'Esecutivo comunale ha trasmesso tutta la
documentazione per la verifica generale delle riserve edificatorie al
Dipartimento del territorio (DT), il quale al momento della decisione non aveva
ancora preso posizione in merito. Le valutazioni trasmesse, d'altronde, nemmeno
erano più attuali, atteso che il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha
modificato il piano direttore cantonale (anche) in relazione allo sviluppo
degli insediamenti e alla gestione delle zone edificabili (scheda R6). La
decisione disattenderebbe anche gli obblighi imposti da questa scheda in merito
alla necessità di accompagnare la variante dal programma di azione comunale
(che a sua volta deve tener conto della verifica del dimensionamento delle zone
edificabili) e di compensare immediatamente tramite dezonamento una superficie
almeno equivalente.
7.1
Anzitutto per
quanto attiene al tema del dimensionamento della zona edificabile, la legalità
e l'opportunità della pianificazione in esame (ivi compresa la sua conformità
con la Costituzione e la legislazione federale e cantonale, nonché con la
pianificazione direttrice) sarà da verificare nell'ambito di eventuali ricorsi
contro la seconda pubblicazione. La questione è qui circoscritta al quesito di
sapere se il Consiglio comunale di Bellinzona sia stato messo in condizione di
comprendere le implicazioni del tema in modo da decidere con piena cognizione
di causa.
7.2
Ferma questa
premessa, la contenibilità delle zone edificabili è stata espressamente
trattata dal Municipio nel messaggio a sostegno della variante in un apposito
capitolo (pag. 17 e segg.), con particolare riferimento anche alla scheda R6.
Il tema della relazione tra la variante proposta e il dimensionamento della
zona edificabile comunale è poi affrontato nel rapporto di pianificazione,
laddove si spiega anche che la verifica del dimensionamento delle zone
edificabili previste dai piani regolatori comunali era già stata esperita sulla
base della scheda R6, nella versione del 3 settembre 2021, documento poi
trasmesso al Dipartimento il 13 maggio 2022 e al quale l'Autorità cantonale a
quel momento non aveva ancora risposto così come nel rapporto di pianificazione
di dicembre 2022 (Rapporto di pianificazione, pag. 38 segg.).
Il 7 febbraio 2023 ha
poi avuto luogo una seduta congiunta della Commissione della gestione e della
Commissione PR, in occasione della quale sono stati sentiti il sindaco, il
vicesindaco, la direttrice del Settore pianificazione, catasto e mobilità
nonché il responsabile del Servizio pianificazione. Ulteriori domande in merito
alla contenibilità (e altri temi quali mobilità, posteggi, contesto
urbanistico, sviluppo edilizio ecc.) sono poi state poste dalle Commissioni
all'Esecutivo comunale, che ha risposto con scritti del 15 marzo 2023 ai vari
quesiti e trasmesso la documentazione richiesta dai commissari, segnatamente il
piano di indirizzo e il relativo esito dell'esame preliminare del 21 aprile
2022, nonché i documenti trasmessi al Dipartimento il 13 maggio 2022 per la
verifica di plausibilità del dimensionamento, che tiene conto dei dati raccolti
in relazione a tutti i tredici quartieri del Comune. Alle Commissioni è quindi
stato ricordato che, come indicato in calce al Messaggio municipale, tutta la
documentazione comprensiva degli studi di approfondimento, erano pubblicati sul
sito internet www.quartiereofficine.ch. Che l'elaborazione del PAC risalga alla
primavera del 2019, dunque prima della trasmissione il 13 maggio 2022 al
Dipartimento dei dati relativi alla contenibilità delle zone edificabili (ciò
che, sia soggiunto per completezza, comunque era perfettamente noto al
Consiglio comunale, che ha avallato il PAC nella seduta dell'8 marzo 2021), è
stato sottolineato con il rapporto di maggioranza della Commissione piano
regolatore, rapporto che affronta anche la questione della contenibilità in
relazione alla necessità di rivedere il dimensionamento delle zone edificabili
e sul fatto che la verifica generale era stata trasmessa, ma che ancora non era
stata esaminata da parte del Dipartimento la plausibilità. I rapporti di
minoranza delle Commissioni della gestione del 27 marzo 2023 (Rapporto Sergi) e del piano regolatore del 30
marzo (rapporto Röhrenbach) hanno
quindi ulteriormente espresso critiche in punto alla tematica, rendendo così
attento il Legislativo sulle possibili criticità derivanti dall'applicazione
della scheda R6 e dell'inserimento di contenuti abitativi, in particolare sulla
necessità di dezonamenti. Tali rapporti informano anche dell'avvenuta
approvazione delle schede R6 e delle principali modifiche apportate dal
Consiglio federale, in particolare sull'utilizzo di dati statistici aggiornati
al 2020 che avrebbe reso il calcolo della contenibilità proposto nel PAC e
quello inviato al Dipartimento non più in linea con le regole imposte
dall'Esecutivo federale.
Durante la seduta del
Consiglio comunale del 4 aprile 2023 le tesi sono state nuovamente sviscerate,
toccando esplicitamente la tematica relativa alla contenibilità del piano
regolatore e del legame che questa ha con il quesito di sapere se e quali
terreni potrebbero dover essere dezonati per compensare quanto realizzato nel
nuovo quartiere, laddove si ritenesse che la variante dovesse comportare
un'estensione della zona edificabile. In questo senso, esemplare è la
conclusione apportata nell'intervento di Maura Mossi secondo cui in questa
variante si estende la zona edificabile e ad oggi non vi è chiarezza, se sarà
necessario dezonare altri terreno o meno.
7.3
In definitiva, il Legislativo ha avuto a disposizione tutte le
informazioni per determinarsi, optando per sposare la tesi municipale
secondo cui la variante è stata calibrata in modo da non aumentare il numero di
unità insediative complessive rispetto alla situazione attuale, motivo per il
quale il PP-QO non dovrebbe essere messo in relazione con il calcolo del
dimensionamento complessivo del piano regolatore, non incidendovi in maniera
significativa. Ha così consapevolmente rinunciato ad attendere l'esito della
verifica della contenibilità del piano regolatore. Sapere se tale scelta sia
dal punto di vista pianificatorio corretta, come spiegato in precedenza, è tema
che andrà affrontato eventualmente impugnando nel merito la pianificazione. In
questo senso non è dirimente il quesito di sapere se (tutti) i consiglieri
comunali abbiano avuto accesso alla documentazione relativa alla verifica del
dimensionamento trasmessa al Dipartimento. Dagli atti emerge comunque con
certezza che questi documenti sono stati messi a disposizione dei membri della
Commissione della Gestione (cfr. doc. 10), così come l'Esame preliminare è
stato trasmesso alla Commissione del piano regolatore (doc. 8).
8.
In secondo
luogo, i ricorrenti sostengono che l'informazione sarebbe stata lacunosa anche
per gli aspetti finanziari, trattati solo in modo sommario. Rapporto di
pianificazione e messaggio sarebbero assai vaghi, limitandosi a esprimere un
importo indicativo di 56.5 milioni di franchi per la realizzazione dell'almenda
e la riattazione della "cattedrale". In particolare non sarebbero
noti i costi di acquisizione dei fondi da parte dell'ente pubblico né vi
sarebbe una valutazione dei vantaggi concessi alle FFS sia in termini di
cambiamento di destinazione da industriale a residenziale (di cui non è nota
l'estensione) sia in termini di cessione di superfici esterne di uso pubblico
(strade, piazze, percorsi pedonali ecc.). Informazioni, comunque incomplete,
sarebbero deducibili unicamente
- dal messaggio
municipale del 27 giugno 2021 (n. 121; Messaggio 121) relativo, in particolare,
alla concessione di un credito di 20 milioni di franchi da versare al Cantone
quale contributo per favorire la realizzazione di un nuovo stabile industriale
FFS e per l'acquisizione di parte dell'area occupata da quello attuale e
all'approvazione della convenzione tra Cantone e Città che regola i rapporti di
collaborazione nell'ambito della pianificazione e della realizzazione di un
progetto di sviluppo urbanistico per il comparto Officine FFS di Bellinzona
(Convenzione Cantone/Città);
- dal messaggio
del Consiglio di Stato del 27 giugno 2018 (n. 7548) relativo, in particolare,
alla concessione di un credito di 100 milioni di franchi e autorizzazione al
versamento di 120 milioni di franchi per favorire la realizzazione del citato
stabilimento e l'acquisizione di parte dell'area da quello che verrà dismesso e
alla delega per stipulare una Convenzione tra Cantone e Città di Bellinzona nel
senso già indicato sopra.
Sibilline se non contraddittorie
e fuorvianti le informazioni circa i contributi di plusvalore (art. 92 e segg.
LST) e di miglioria (cfr. legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990;
LCM; RL 703.100). Nemmeno vi sarebbero indicazioni circa le possibili
ripercussioni finanziarie dovute all'inquinamento del sedime, inserito nel
catasto dei siti inquinati ai sensi dell'ordinanza sul risanamento dei siti
inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti, RS 814.680) né sull'eventuale presenza di
amianto negli stabili che dovranno essere demoliti. Non vi sarebbero poi
sufficienti informazioni circa i vantaggi fiscali di cui beneficerà FFS,
segnatamente per eventuali esenzioni a contributi di plusvalore e di miglioria,
così come neppure dei tributi che invece saranno a carico del Comune per le
superfici cedute da FFS, aspetti sui quali di nuovo il Municipio non ha fornito
alcuna precisazione. RI 2 e LLC affermano, altresì, che neanche la tematica del
traffico causato dalla nuova pianificazione è stata trattata.
8.1
Il rapporto di
pianificazione (pag. 49) contiene un capitolo dedicato ai costi delle opere
pubbliche d'interesse comunale.
Esso spiega in
particolare che sulla base di informazioni generiche e parametri statistici, il
costo d'investimento lordo senza cioè ancora considerare la deduzione dei
contributi e sussidi di terzi, come ad esempio l'importante partecipazione
degli altri partner al costo di realizzazione dell'almenda o in base alla LBC
per la riattazione della Cattedrale è stimata una spesa 56.5 milioni di
franchi, e meglio:
- fr. 15
milioni per lo spazio pubblico denominato almenda (compresi i posteggi in
superficie)
- fr. 6 milioni
per il posteggio sotterraneo
- fr. 20
milioni per il recupero del lotto Ep1 (cattedrale)
- fr. 0.5
milione per il recupero del lotto Ep2 (padiglione)
- fr. 15
milioni (quota del 50% a carico del Comune) per il lotto Ep3 (attività
scolastiche e attività diverse a scopo pubblico cantonali e comunali).
8.2
Per quanto
concerne i costi di acquisizione delle superfici, alcune informazioni emergono
dalle note introduttive del Messaggio 685 (pag. 3 segg.), che riportano
l'istoriato della variante.
Viene fatto
innanzitutto riferimento alla decisione del 22 ottobre 2018 (presa sulla base
del Messaggio 121) con cui il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato un
credito di 20 milioni di franchi da versare al Cantone quale contributo per la
realizzazione del nuovo stabilimento industriale a valere (anche) quale
contropartita per l'acquisizione di una parte del sedime attualmente occupato
dalle officine, che diventerà di proprietà di Città e Cantone, per
l'insediamento di contenuti di interesse pubblico. Ora, il contenuto del
Messaggio 121 era da considerarsi noto al Legislativo; esso era in ogni caso
facilmente recuperabile da parte dei consiglieri comunali. Da esso si evince
che l'11 dicembre 2017 è stata sottoscritta una Dichiarazione d'intenti tra
Cantone, Città e FFS per la quale quest'ultima cederà a Cantone e Città
superfici per un totale di circa 45'000 m2 (comprensive della
Cattedrale, di circa 3'625 m2). Inoltre delle superfici destinate a
FFS, quelle esterne di uso pubblico (strade, piazze, percorsi pedonali)
verranno cedute gratuitamente in proprietà alla Città, che ne assumerà diritti
e doveri risultanti. Il Messaggio 685 informa poi che l'11 giugno 2019 Cantone,
città e FFS hanno sottoscritto la "Convenzione concernente lo sviluppo
urbanistico del sedime occupato dalle officine FFS a Bellinzona"
(Convenzione Cantone-Città-FFS). Questa porrebbe indicativamente le basi
per la suddivisione delle superfici in base alle destinazioni tra Città,
Cantone e FFS. Infine, dagli atti della variante è possibile desumere le
superfici edificabili/edificate che dovrebbero essere cedute alla Città,
rispettivamente alla Città e al Cantone (Rapporto di pianificazione, pag. 31
segg. e allegato c). Non è tuttavia chiaro il destino della proprietà
dell'almenda, ovvero se questa fa parte delle superfici che FFS cederanno
gratuitamente nel quadro del citato accordo quali superfici di uso pubblico.
Ora, ci si potrebbe
chiedere se il ricorso non meriterebbe di essere accolto già solo per il fatto che,
per finire, l'acquisto delle superfici destinate alla Città è tutt'altro che
trasparente e chiaro. Pur dando per acquisito che i consiglieri comunali
conoscevano il contenuto del citato messaggio 121, resta che da questo si può
desumere solamente che esse vengono cedute nel quadro dell'accordo complessivo
sottoscritto con Cantone e FFS. Fa tuttavia difetto una qualsiasi valutazione
circa il loro valore, così come la ripartizione esatta della proprietà tra
Cantone e Città, come del resto riconosciuto in modo trasparente dal sindaco
nell'ambito della discussione nel plenum (cfr. verbale delle discussioni della
seduta del Consiglio comunale del 4 aprile 2023, pag. 17). La questione non
merita di essere approfondita oltre, poiché l'informazione appare carente,
questa volta con certezza, per rapporto agli oneri derivanti dall'acquisizione
di questi fondi.
8.3
Innanzitutto, dalle
cifre sommariamente esposte nel rapporto di pianificazione non è possibile
desumere se queste considerino anche gli eventuali (molto probabili) costi
legati alla presenza di inquinanti nel terreno. Il fatto che esse siano
calcolate sulla base di informazioni generiche e parametri di tipo
statistico conduce a ritenere che esse non contemplino questo rischio
ambientale.
8.3.1
In merito a
quest'ultimo aspetto, il Rapporto di pianificazione si limita a rilevare che le
superficie delle Officine sono iscritte nel catasto dei siti inquinati
dell'Ufficio federale dei trasporti e che verranno inserite pure in quello
cantonale dei siti inquinati (ciò che è in effetti avvenuto il 3 febbraio
2023). Precisa poi che le indagini esperite hanno permesso di escludere
inquinamenti importanti sul sedime in esame, considerato che il terreno avrebbe
mostrato soltanto imbrattamenti puntuali ma sarebbe risultato analiticamente
non inquinato (pag. 13 e 14). Non vi sarebbero pertanto conseguenze dal profilo
pianificatorio ma unicamente edilizio, dal momento che eventuali contaminazioni
vincolerebbero l'edificazione alla necessità di bonifica (pag. 26).
Ora, in effetti, il
Rapporto ambientale esclude la presenza di inquinamenti importanti nel
perimetro del PP-QO (pag. 21), basandosi su un'indagine tecnica preliminare
fatta esperire da FFS tra il 2000 e il 2007. Spiegato che si tratta tuttavia di
un esame puntuale a cui non hanno fatto seguito altri accertamenti in tempi più
recenti, il rapporto consiglia, durante la fase di trasformazione, la presenza
di uno specialista ambientale che possa definire la necessità di indagini
integrative e assicurare l'opportuno smaltimento.
Dalla dichiarazione di
intenti allegata al messaggio 121 si può inoltre evincere, in relazione ai
45'000 m2 che verranno ceduti a Cantone e Città, che (paragrafo 5.5)
i terreni verranno consegnati liberi da edifici e non contaminati ai sensi
dell'OSiti. FFS si impegna ad effettuare a proprie spese le indagini necessarie
a stabilire la qualità del terreno ai sensi dell'OSiti. Per contro simile
clausola non è contenuta al paragrafo 5.9 relativo alle ulteriori superfici
esterne di uso pubblico (strade, piazze e percorsi pedonali), quantificate in
10'000 fino a 15'000 m2, che FFS cederà gratuitamente in proprietà alla
Città. Da notare che, come detto, non è chiaro se l'almenda farà parte di
queste superfici, ritenuto che la stessa ha dimensioni che esorbitano
ampiamente da quelle appena indicate.
8.3.2
Con scritto del
2.
ottobre 2024 RI 1 fa in particolare riferimento alle risposte date il 21
agosto 2024 dal Consiglio di Stato all'interrogazione del 9 gennaio 2024 (n.
5.24) dei deputati del gruppo dei Verdi Inquinamento Officine di Bellinzona (https://m4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=170767).
Come detto in narrativa, intimato al Municipio e al Governo,
quest'ultimo atto non ha suscitato prese di posizione.
Con la citata risposta
del 21 agosto 2024 (n. 3975), il Consiglio di Stato ha innanzitutto premesso
che non vi è dubbio che le attività artigianali/industriali svolte in loco nel
tempo sono rilevanti ai sensi dell'OSiti, tant'è che esse sono state iscritte
prima nel catasto federale dei siti inquinati dell'Ufficio federale dei
trasporti (oggetti B.0194 e B.0197; www.bav.admin.ch) e quindi in quello
cantonale (oggetto 102a25; https://www.oasi.ti.ch/web/catasti/siti-inquinati.html).
Ha quindi precisato che in base agli accordi stipulati con FFS, quest'ultima si
farà carico di tutte le indagini atte a determinare la presenza di inquinanti.
Se il sedime risulterà contaminato, e dunque da risanare obbligatoriamente
(cfr. art. 2 cpv. 2 e 3 OSiti), le relative spese saranno a carico di FFS. Gli
interventi legati alle prospettate procedure edilizie di smaltimento di
materiali e terreno inquinato in aree non contaminate
(ovvero da non risanare obbligatoriamente) saranno invece a carico dei
futuri proprietari, tra i quali anche il Comune di Bellinzona. Ciò significa
che FFS si farà carico, oltre che dei costi per le indagini ambientali, solo
delle spese di risanamento dovute a inquinamenti rilevanti che sono all'origine
di effetti dannosi o molesti per l'ambiente, oppure per i quali esiste il
pericolo concreto che tali effetti si producano. I costi invece per tutti gli
altri interventi, come bonifiche dettate da necessità edilizie (con particolare
riferimento al corretto smaltimento di materiale inquinato, ad esempio quelli
provenienti da scavi), dovranno essere assunti da Comune e Cantone per le
proprietà a loro riconducibili.
Il Governo cantonale ha
pure indicato che i controlli eseguiti sono molto parziali e non sono
rappresentativi della situazione ambientale del sedime, anche a causa del fatto
che il sito è ancora in utilizzo, per cui sarà necessario esperire ulteriori
indagini mano a mano che il sedime sarà liberato dalle infrastrutture. Tenuto
conto dell'attività esercitata da FFS e dei riscontri analitici più recenti,
l'Esecutivo cantonale ritiene verosimile una condizione di inquinamento
rilevante, sia nella tipologia qualitativa sia nell'estensione
orizzontale/verticale. Esso conclude dunque che per stabilire la tipologia di
sito ai sensi dell'OSiti (inquinato o contaminato), come pure la natura degli
inquinanti, è necessario attendere l'esito di ulteriori indagini specifiche,
senza poter escludere che si renda necessario isolare e contenere gli
inquinanti per permettere lo sfruttamento delle superfici (come avvenuto nel
caso Sulzer-Escher Wyss a Zurigo). Il Consiglio di Stato precisa che, più
che la fattibilità delle varie opere, è possibile solo ipotizzare un influsso
sui costi di realizzazione delle stesse.
8.3.3
Sulla scorta
degli impegni assunti anche con FFS, è previsto che la Città (e il Cantone)
diverrà innanzitutto proprietaria di diverse migliaia di m2 di
terreno, per i quali non si conosce ad oggi esattamente la situazione
ambientale. Nemmeno il Municipio, cui come detto è stato intimato lo scritto di
RI 1 che faceva esplicitamente riferimento alla risposta del Governo alla
citata interrogazione, ha preteso diversamente, spiegando il perché detta
risposta non sarebbe corretta. Alla luce di ciò, non si può che ritenere
lacunosa l'informazione data ai Consiglieri comunali in merito ai costi e
rischi che potrebbero insorgere. Va infatti considerato che i terreni che
verranno consegnati agli enti pubblici sono destinati a soddisfare bisogni di
pubblico interesse. I costi di costruzione, dunque, ricadranno in un modo o
nell'altro sull'ente pubblico. Questo vale anche per rapporto all'almenda, che
dovrà essere progettata quale spazio pubblico prevalentemente permeabile e
verde (art. 17 n. 3 lett. a del regolamento edilizio del PP-QO; NAPP) e che
sarà oggetto di opere di scavo in relazione al ripristino di un tracciato a
cielo aperto del riale Riganella (lett. c) e di un posteggio interrato (lett. h
e art. 26 NAPP). Nell'ambito della realizzazione dell'almenda, inoltre, si
inserirà anche il progetto relativo a un bacino di accumulo e riuso delle acque
meteoritiche (Rapporto di pianificazione pag. 47) e nella stessa dovrebbe poi
essere interrata la condotta relativa al teleriscaldamento (cfr. Piano
energetico, paragrafo 5.7.1.). Benché si tratti di spese che difficilmente
possono essere quantificate già a questo stadio (dipenderà infatti dai
risultati delle indagini ambientali da esperire) resta che esse possono
raggiungere importi ragguardevoli e, in caso estremo, potrebbero rendere difficoltosa
la realizzazione della pianificazione sia dal profilo economico sia dal profilo
tecnico.
Da notare poi che dagli
atti non emerge nemmeno se gli importi preventivati tengono conto del rischio
di dover procedere anche alla bonifica degli edifici ceduti, con particolare
riferimento alla possibile presenza di amianto. Bonifiche pure notoriamente
onerose.
8.3.4
Ferme queste
premesse, il Municipio avrebbe dovuto approfondire maggiormente la tematica
relativa ai possibili costi aggiuntivi e a una loro stima, informando i
consiglieri comunali al riguardo, quantomeno avvertendoli della possibilità
(invero molto concreta) che la situazione di inquinamento del comparto in esame
comporti, se non addirittura difficoltà realizzative, maggiori esborsi a carico
del Comune per la concretizzazione del progetto rispetto alla spesa di fr. 56.5
mio preventivata nel messaggio municipale e i suoi allegati. Ritenuta anche
l'estensione delle superfici in gioco e l'incertezza circa la suddivisione dei
costi in relazione all'almenda, tale aspetto si rivelava importante. Ne
discende che su questo punto il Consiglio comunale ha effettivamente deliberato
senza la necessaria cognizione di causa e i ricorsi devono essere accolti già
solo per questo motivo. A titolo abbondanziale si affrontano comunque
brevemente le ulteriori censure.
9.
Va ancora
respinta la censura sollevata unicamente da RI 2 e LLCC in merito al tema del
traffico causato dalla variante. Contrariamente da quanto essi pretendono, la
questione è stata trattata espressamente sia nel messaggio municipale (pag. 20)
sia nel rapporto di pianificazione (pag. 46). Il merito delle valutazioni
espresse attiene alla legislazione pianificatoria ed esula pertanto dalla
presente procedura.
10.
Gli insorgenti sostengono che il
cambiamento di destinazione da zona industriale a residenziale, di cui
beneficia il fondo di FFS, crei una disparità di trattamento rispetto a tutti
gli altri proprietari fondiari con terreni in zone residenziali o in attesa di
azzonamento (ad esempio il comparto di Pratocarasso) e, di riflesso, una
distorsione della libera concorrenza dal momento che l'impresa ferroviaria
potrà così accedere in modo privilegiato al mercato immobiliare, violando così
i principi della libertà economica individuale (art. 27 Cost.) e
dell'ordinamento economico, che impone a Confederazione e Cantoni di attenersi
al principio della libertà economica (art. 91 cpv. 1 Cost). La decisione del 22
ottobre 2018 con cui il Consiglio comunale ha concesso il credito di 20 milioni
di franchi e approvato la Convenzione tra Cantone e Città, rispettivamente il
decreto legislativo del 22 gennaio 2019 con cui il Gran Consiglio ha concesso
il credito di 100 milioni di franchi e incaricato il Governo di stipulare una
convenzione con la Città, non costituirebbero una base legale formale
compatibile con la libertà economica per le iniziative imprenditoriali di
Cantone e Città destinate alla creazione di un parco tecnologico e di
sovvenzionare in contro partita l'insediamento delle officine ad
Arbedo-Castione, l'acquisto di fondi delle FFS unitamente alla garanzia di una
variante di piano regolatore ingenerante vantaggi ai beni patrimoniali di FFS,
l'accollamento al Comune dei costi di urbanizzazione, l'esenzione di FFS dal
contributo di plusvalore (art. 92 segg. LST) e dai contributi di miglioria.
Tutto ciò configurerebbe un sussidio trasversale, vietato.
10.1
Per quanto
concerne l'invocata disparità di trattamento rispetto ad altri comparti del
Comune in attesa di pianificazione, la censura concerne il merito delle scelte
pianificatorie comunali e dunque esula in ogni caso da questa procedura.
10.2
Lo stesso vale
per la pretesa violazione della libertà economica, nella misura in cui la
critica è riferita ai contenuti previsti dal piano. Ma nemmeno in quanto
riferita al versamento di 120 milioni di franchi da parte di Cantone e Comune
alle FFS nel quadro della citata lettera d'intenti, la censura va esaminata in
questa sede. Essa andava semmai fatta valere impugnando la decisione con cui il
Legislativo comunale ha concesso il credito di 20 milioni di franchi.
Determinante qui è che il Consiglio comunale sia stato informato dei contenuti
degli accordi presi.
Da notare, in ogni
caso, che per il PP2-Comparto officine FFS già il piano regolatore prevede
contenuti residenziali nell'ambito dell'eventuale sua riconversione. Anzi: esso
impone di privilegiare questa funzione, accanto a quella di interesse pubblico,
oltre a consentire contenuti commerciali e di servizio confacenti alla sua
ubicazione centrale (art. 48 n. 2 delle norme di attuazione del piano
regolatore, NAPR). Non vi è inoltre nessuna esenzione fiscale per contributi
dovuti all'urbanizzazione o altri simili vantaggi. Il fatto che, laddove
eventuali contributi di miglioria, tasse d'uso o d'allacciamento relative alle
superfici che saranno cedute alla città dovessero ricadere in prima battuta
sulle FFS, il Comune se ne farebbe carico, rientra infatti nell'ambito
dell'acquisizione delle citate proprietà (Dichiarazione d'intenti, paragrafo
5.8). Quanto ai contributi di plusvalore, se dovuti, non risulta che le FFS
verrebbero dispensate dal loro pagamento; Cantone e Città si sono (unicamente)
impegnati a reinvestirli nella valorizzazione del comparto (Dichiarazione
d'intenti, paragrafo 5.9).
Neppure si possono
seguire i ricorrenti laddove ritengono, invero in modo un po' confuso, che la
creazione di un parco tecnologico sia assimilabile a un'iniziativa
imprenditoriale del Cantone e del Comune di Bellinzona, ciò che all'evidenza
non è il caso; a ogni modo non si vede chi sarebbero allora i concorrenti
diretti.
11.
11.1. Stante quanto precede, i
ricorsi vanno accolti e la decisione impugnata annullata, al pari della
risoluzione del Consiglio comunale che approva la variante del PP-QO.
Tuttavia, la
risoluzione del Consiglio comunale impugnata concede al Municipio anche un
credito di fr. 250'000.- per gli approfondimenti richiesti e l'allestimento
della documentazione finale della variante del piano regolatore e del PP-QO
(dispositivo n. 4). Aspetto sul quale le parti non si sono espresse. Dal
messaggio 685 risulta che l'importo è riferito alle spese di allestimento della
variante già sostenute (pag. 11 segg.). Ora, non è dato di vedere per quale
motivo la concessione di questo credito andrebbe annullata per il solo motivo
che la decisione di adozione della variante viene qui cassata. Solo si
giustifica dunque annullare i dispositivi n. 1-3 della citata risoluzione.
11.2
Visto l'esito si
prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).
11.3
Per
giurisprudenza, non si assegnano ripetibili all'avvocato che agisce in causa
propria (cfr. STA 52.2010.54 del 4
novembre 2010 consid. 8.2.,
52.2010.36
del 25 agosto 2010 consid. 6.; Hansjörg
Seiler, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich,
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, ad art. 68 n. 16 e
giurisprudenza ivi citata). Il
fatto che in un caso il ricorso sia presentato unitamente anche ad altri ricorrenti
non muta questa conclusione, ritenuto che ciò non incide in alcun modo sulla
procedura e sui costi; gli stessi passi procedurali sarebbero stati compiuti
anche se l'avvocato fosse stato l'unico ricorrente (cfr. STA 50.2016.7 del 20
aprile 2018 consid. 5.3).
Pertanto non si
giustifica l'assegnazione di ripetibili a RI 1. Lo stesso vale per RI 2 e
litisconsorti, patrocinati dalla collega di studio del primo ricorrente.
Per
questi motivi,
decide:
1.
I ricorsi
sono accolti.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 17 gennaio 2024 (n. 155) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2
la
risoluzione del 4 aprile 2023 del Consiglio comunale di Bellinzona relativa al
messaggio municipale 685 è annullata limitatamente ai dispositivi n. 1-3.
2.
Non si
preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti va retrocesso quanto da essi
anticipato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera