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Decisione

52.2024.75

Approvazione di una variante del piano regolatore relativa all'adozione di un piano particolareggiato - informazione al Consiglio comunale

8 ottobre 2025Italiano39 min

dei corollari del diritto di essere sentito (pro multis cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279

Source ti.ch

Incarti n.

52.2024.75

52.2024.83

Lugano

8

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Elisa Bagnaia

statuendo sui ricorsi del 15 febbraio 2024 di

a.

b.

RI

1

RI

2

RI

3

RI

4

RI

5

RI

6

RI

7

patrocinati

da PATR 1

contro

la risoluzione del 17 gennaio 2024 (n. 155) con cui

il Consiglio di Stato respinge le impugnative inoltrate dagli insorgenti

avverso la decisione del 4 aprile 2023 del Consiglio comunale di Bellinzona

che approva la variante di piano regolatore del quartiere di Bellinzona

relativa all'adozione del piano particolareggiato del nuovo Quartiere

Officine (PP-QO), con conseguenti modifiche del piano regolatore, e concede

un credito di fr. 250'000.- per gli approfondimenti richiesti e

l'allestimento della documentazione finale della variante;

ritenuto, in

fatto

A. a. Il 18 gennaio 2023

il Municipio di Bellinzona ha licenziato il messaggio municipale (n. 685) con

cui ha chiesto al proprio Legislativo:

- di adottare

la variante di piano regolatore del quartiere di Bellinzona (PR-QB) relativa al

piano particolareggiato del nuovo Quartiere Officine (PP-QO);

- di adottare

la variante, conseguente al PP-QO, volta ad apportare modifiche puntuali al

PR-QB;

- di

autorizzare l'Esecutivo comunale a completare la procedura di approvazione;

- di concedere

un credito di fr. 250'000.- per gli approfondimenti richiesti e l'allestimento

della documentazione finale della variante del PR-QB relativa al PP-QO.

La variante concerne

essenzialmente il perimetro del piano particolareggiato PP2 - Comparto officine

FFS, previsto dal PR-QB in vigore. Il PP2 comprende una superficie di 102'320 m2

del più vasto mapp. 2476 di proprietà delle Ferrovie federali svizzere

(FFS), su cui sorgono le Officine FFS, oltre al piccolo isolato (2'665 m2),

posto a ovest del tratto più a sud di via Pantera, formato da una decina di

proprietà private, la parte confinante con la ferrovia e quella lungo via

Ludovico il Moro. Essa si prefigge il ricupero urbanistico del comparto, che

diverrà libero a seguito dello spostamento delle attività delle Officine FFS ad

Arbedo-Castione, attraverso l'edificazione a tappe sull'arco di più anni di un

nuovo quartiere multifunzionale a Bellinzona.

b. La proposta municipale è stata demandata alla

Commissione della gestione e alla Commissione del piano regolatore, ambiente ed

energia (Commissione PR). A seguito di una seduta congiunta del 7 febbraio 2023

delle due Commissioni alla presenza dei rappresentanti del Municipio e dei

competenti servizi comunali e dopo aver ricevuto risposta a svariate domande

poste all'Esecutivo comunale, il 20 (Commissione PR) e il 21 marzo 2023

(Commissione della gestione) hanno reso i rapporti di maggioranza, favorevoli

alla proposta. In seguito sono stati sottoscritti tre rapporti di minoranza,

contrari alla medesima: due, del 27 rispettivamente del 30 marzo 2023,

d'identico contenuto per entrambe le Commissioni e un'ulteriore del 27 marzo

2023 della Commissione della gestione.

c. Riunitosi in seduta

straordinaria il 4 aprile 2023, il Consiglio comunale di Bellinzona ha

proceduto - tra l'altro - all'esame del citato messaggio municipale. Dopo

discussione, il Legislativo ha approvato ad ampia maggioranza le proposte

municipali.

d. Il presidente del

Consiglio comunale ha disposto la pubblicazione delle risoluzioni adottate

nella seduta in parola dal 6 aprile al 5 giugno 2023.

B. Con un unico giudizio

del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto i vari ricorsi

presentati contro la suddetta risoluzione del Consiglio comunale, tra i quali

quelli degli insorgenti di cui in epigrafe.

Ripercorso il

complesso iter che ha condotto all'adozione della variante in oggetto ed

esposto il quadro legislativo applicabile, il Governo ha respinto in ordine,

siccome premature, le critiche rivolte al merito della pianificazione. Ha

quindi ritenuto, in sunto, che il Consiglio comunale ha deliberato con la

necessaria cognizione di causa, sulla base di una proposta municipale completa

e documentata, approfondita in sede commissionale e discussa dal plenum del

Legislativo. In particolare, esso ha considerato che la questione del

dimensionamento delle zone edificabili e quella della contenibilità del piano

regolatore sono state trattate in maniera approfondita.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia, con ricorso del 15 febbraio 2024 RI 1 insorge ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo domandandone in ogni caso l'annullamento e,

in via principale, la retrocessione degli atti al Consiglio di Stato per nuova

decisione. Con impugnativa di stessa data e di analogo contenuto, anche RI 2, RI

3, RI 4, RI 5, RI 6 e RI 7 contestano la medesima pronuncia, chiedendone

l'annullamento, al pari di quella del Consiglio comunale di Bellinzona, da essa

tutelata.

Eccepita una carente motivazione della decisione impugnata poiché il

Governo avrebbe mancato di trattare alcune censure sollevate dai ricorrenti, essi sostengono - in estrema

sintesi - che le informazioni e la documentazione fornite dal Municipio

al Legislativo comunale, così come alla popolazione, erano carenti e lacunose,

segnatamente in materia di dimensionamento delle zone edificabili e delle

conseguenze finanziarie della variante in oggetto. Sollevano anche una

violazione della parità di trattamento tra FFS e gli altri proprietari e la

conseguente violazione della libertà economica.

D.

Chiamati a presentare le

risposte, il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, e il

Comune di Bellinzona con argomenti di cui si dirà semmai in seguito, resistono

all'impugnativa.

E. Nell'ambito del

procedimento avviato da RI 1, il secondo scambio di allegati ha visto le parti

confermare le proprie tesi e domande. RI 2 e litisconsorti non hanno replicato

nella loro procedura.

F. a. Con

comunicazioni spontanee del 10 rispettivamente del 26 luglio 2024 i ricorrenti

hanno trasmesso a questa Corte l'interpellanza del 10 giugno 2024 presentata

dal Partito Liberale Radicale al Municipio di Bellinzona con cui vengono

chieste informazioni in merito alla tematica della verifica del dimensionamento

della zona edificabile comunale. Secondo RI 2 e litisconsorti ciò confermerebbe

che i Consiglieri comunali non sarebbero stati informati/orientati in merito

alla contenibilità e alle conseguenze della variante. RI 1 ritiene che essa

proverebbe che il calcolo della contenibilità non è stato messo a disposizione

dei Consiglieri comunali.

b. Il Municipio si è

espresso in merito con osservazioni del 22 luglio e 21 agosto 2024, chiedendo

tra l'altro l'estromissione dello scritto del 10 luglio 2024 di RI 2 e

litisconsorti.

c. Il 27 settembre 2024 RI 2 e litisconsorti hanno

preso posizione sulle osservazioni del Municipio, ribadendo le proprie tesi in

merito alla carenza delle informazioni fornite circa la contenibilità del piano

e le conseguenze finanziarie della variante.

G. a. Il 2 ottobre 2024 RI

1 ha ulteriormente segnalato un'interrogazione del 9 gennaio 2024 (n. 5.24) dei

deputati del Gruppo Verdi e la relativa risposta del 21 agosto 2024 del

Consiglio di Stato, nonché quella successiva del 23 settembre 2024 (n. 118.24)

degli stessi al medesimo Consiglio, non ancora evasa e, infine,

l'interrogazione del 22 settembre 2024 (n. 10/2024) inoltrata dai Consiglieri

comunali del gruppo Verdi-FA-Indipendenti al Municipio di Bellinzona, a quel

momento pendente. Con esse, in sostanza, vengono domandate informazioni sulla

situazione di inquinamento del sedime delle Officine FFS e sulle possibili

conseguenze finanziarie per Cantone e Comune.

b. Lo scritto,

intimato alle parti, non ha suscitato prese di posizione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1

della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100) e la

tempestività dei ricorsi è certa (art. 213 cpv. 2 LOC e art. 68 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La

legittimazione attiva degli insorgenti in questa sede è pure data (art. 209

lett. a LOC e art. 65 cpv. 1 LPAmm), con la precisazione che la potestà di

ricorso RI 6 davanti al Governo è dubbia. Siccome il gravame è comunque sia

presentato da altri ricorrenti in ogni caso legittimati, non è necessario

dilungarsi oltre.

Fatti

I gravami, ricevibili in ordine,

possono essere giudicati sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv.

1 LPAmm).

Considerato che i fatti alla base

dei due ricorsi sono i medesimi e che le censure sollevate sono sostanzialmente

identiche, si giustifica di evadere le impugnative con un unico giudizio, in

applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAmm.

1.2. Il Municipio di

Bellinzona chiede l'estromissione dello scritto del 10 luglio 2024 di RI 2 e

litisconsorti (e della documentazione a questo annessa). Esso eccepisce che ai

ricorrenti, che non hanno presentato la replica entro il termine (prorogato),

sarebbe preclusa la possibilità di presentare ulteriori osservazioni e

documentazione, in applicazione dell'art. 75 cpv. 3 LPAmm. A torto, tuttavia.

Nel caso concreto non

si può infatti ritenere che con lo scritto del 10 luglio 2024 RI 2 e LLCC

abbiano formulato osservazioni di replica, ciò che all'evidenza sarebbe stato

da considerare un atto intempestivo. Essi si sono invero limitati a trasmettere

una prova documentale a loro avviso rilevante per il giudizio, e meglio

l'interpellanza del 10 giugno 2024, sostenendo brevemente che questa permetta

di confortare quanto esposto nel ricorso. A prescindere dal fatto che il

medesimo documento è comunque stato versato agli atti anche da RI 1 e che si

tratta di documentazione pubblica, si rileva che l'art. 75 cpv. 3 LPAmm si

riferisce unicamente allo scambio di scritti e non pone nessun termine per la

presentazione dei mezzi di prova. La facoltà di offrire prove è d'altronde uno

dei corollari del diritto di essere sentito (pro multis cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 135 I 279

consid. 2.3 e rimandi; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid. 5.2.1) e la

procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio,

per cui l'Autorità decidente, cui compete un vasto potere d'apprezzamento per valutare le prove (siano queste direttamente

fornite dalle parti o ne venga chiesta l'assunzione; DTF 141 I 60 consid. 3.3,

136 I 229 consid. 5.3 e rinvii; STF 2C_583/2017 del 18 dicembre 2017 consid.

5.2.1), amministra le stesse assumendo di sua iniziative quelle rilevanti e

esaminando quelle offerte e ponendo fine all'istruttoria allorquando ritiene di

disporre di tutti gli elementi necessari per emettere il proprio giudizio.

Tornando al caso in esame, l'interpellanza in

questione, che si riferisce specificatamente alla questione del dimensionamento

delle zone edificabili rispetto alla pianificazione del comparto delle

Officine, non è all'evidenza d'acchito priva di pertinenza per la fattispecie qui in esame. Premesso che la forza

probante del mezzo di prova sarà, se del caso, oggetto di analisi nel merito,

non si giustifica in specie di estrometterlo dall'incarto solo perché inviato

dopo la scadenza del termine fissato per presentare la replica (poi non

trasmessa), ma prima che questo Tribunale si pronunciasse. I ricorrenti

d'altronde hanno segnalato l'interpellanza circa un mese dopo che questa era

stata presentata al Municipio, per cui nemmeno si può considerare che

essi abbiano tenuto un comportamento processuale scorretto. La richiesta di

estromissione avanzata dall'Autorità resistente va dunque disattesa.

2. In relazione

all'impugnativa presentata da RI 2 e litisconsorti, il Municipio spiega che

davanti al Governo vi erano anche dei ricorrenti membri del Legislativo, che

non avrebbero postulato la sospensione del messaggio, ritenendo così di

disporre di sufficienti informazioni per deliberare. Sarebbe dunque contrario

alla buona fede processuale insorgere ora sostenendo che il Consiglio comunale

non poteva deliberare in quanto non sufficientemente informato sul tema. La

questione, in questa sede, concerne un'unica Consigliera comunale affiancata da

altri ricorrenti. Non conta dunque qui approfondire oltre la tematica.

3. Gli insorgenti

lamentano una violazione dei loro diritti di parte per carente motivazione

della decisione impugnata: la stessa non affronterebbe infatti tutte le censure

sollevate davanti alla precedente istanza.

3.1. Giusta l'art. 46

cpv. 1 LPAmm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. La citata

disposizione legale si limita a stabilire il principio della motivazione

scritta e non precisa altrimenti il contenuto e l'estensione della motivazione,

cosicché valgono le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in quest'ultima disposizione

assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una

decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle

facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere

efficacemente la sua posizione nella procedura (cfr. DTF 135 II 286 consid.

5.1, 133 I 270 consid. 3.1). Tra queste, anche il diritto a una motivazione

sufficiente. Tale diritto non impone tuttavia di esporre e discutere tutti i

fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è infatti sufficiente che dalla

decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda

il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid. 2.2, 138 IV 81 consid. 2.2,

137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di vista formale, il diritto a

una motivazione è rispettato anche se la motivazione è implicita, risulta dai

diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010

consid. 3.1) oppure da rinvii ad altri atti (cfr. STF 2C_630/2016 del 6

settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).

3.2. In concreto, il

giudizio governativo - dopo una lunga e dettagliata esposizione della procedura

seguitata per giungere alla variante del PP-QO - si concentra sul quesito di

sapere se il tema del dimensionamento delle zone edificabili, nell'ottica del

concetto di sviluppo centripeto di qualità, sia stato o non sufficientemente ed

esaustivamente presentato ai Consiglieri comunali, giungendo infine a

respingere la specifica censura (consid. 7 della decisione impugnata). Da

alcuni dei testi dei gravami presentati dinanzi all'istanza precedente (cfr.

ricorso del 4 maggio 2023 di RI 1, pag. 8 e relativa replica del 10 luglio

2023, pag. 6, nonché ricorso del 2 maggio 2023 di RI 2 pag. 9 e relativa

replica del 5 luglio 2023, pag. 5 e 6) si evince tuttavia che alcuni insorgenti

avevano fatto valere una carente informazione da parte del Municipio, oltre che

il tema - trattato in effetti in modo prioritario - di contenibilità, anche il

merito agli aspetti finanziari della variante, segnatamente sui reali costi

dell'operazione anche a causa dei possibili inquinamenti presenti sul sedime

utilizzato da FFS a fini industriali. Essi avevano inoltre denunciato che la

misura pianificatoria in esame comportava una violazione della libertà

economica (art. 94 Cost.).

Di tali tematiche

tuttavia nel giudizio governativo non viene fatta menzione, con il che il

Consiglio di Stato è in effetti incorso in una lesione del diritto di essere

sentito.

Ora, simili violazioni

dei diritti di parte implicano, di principio, l'annullamento della decisione

impugnata con rinvio all'istanza precedente per nuova pronuncia, salvo

sanatoria possibile quando l'interessato ha comunque avuto la facoltà di

esprimersi confacentemente dinanzi all'autorità di ricorso investita di un

pieno potere d'esame (cfr. DTF 142

Considerandi

II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I

279.

consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

Nel caso in esame

tuttavia, per le ragioni che seguono, non è necessario chinarsi oltre sulla

questione poiché, come si vedrà, l'incarto non è comunque da retrocedere

all'Esecutivo cantonale.

4.

4.1. L'art. 74

cpv. 1 LOC prevede che il presidente pubblica entro cinque giorni all'albo

comunale le risoluzioni del Consiglio comunale con l'indicazione dei mezzi e

dei termini di ricorso nonché dei termini per l'esercizio del diritto di

referendum. Per quanto concerne specificatamente il piano regolatore l'art. 27

cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (LST; RL

701.100) dispone inoltre che il Municipio procede alla sua pubblicazione,

previo avviso anche personale ai proprietari, presso la cancelleria comunale

per un periodo di trenta giorni. La pubblicazione è annunciata almeno cinque

giorni prima agli albi comunali, sul Foglio ufficiale e nei quotidiani (art. 36

cpv. 3 del Regolamento della LST del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110). La

prima pubblicazione, effettuata immediatamente dopo la deliberazione dal presidente

del Legislativo, è volta a permettere, nei Comuni ove è stato istituito il

Consiglio comunale, l'esercizio del diritto di referendum e, in tutti i Comuni,

l'esercizio del diritto di ricorso davanti al Consiglio di Stato prima e in

seconda istanza dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo (art. 208 cpv. 1

LOC), per violazione della LOC, ma in particolare della procedura prescritta da

quest'ultima legge per addivenire alla deliberazione dell'Organo legislativo.

La seconda pubblicazione, da eseguirsi in seguito da parte del Municipio

secondo l'art. 27 cpv. 2 LST, dopo la scadenza inutilizzata dei termini di

ricorso e di referendum stabiliti nella prima (art. 36 cpv. 2 RLST), è invece

volta a permettere l'impugnazione, dapprima innanzi al Consiglio di Stato e

successivamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, del contenuto

del piano regolatore (art. 28 cpv. 1 e 30 cpv. 1 LST): è in questa procedura

che può essere eccepita - e deve essere esaminata dalle autorità decidenti -

tra l'altro la violazione delle disposizioni della LST concernenti il piano regolatore (RDAT II-1999 n. 23 consid. 3.;

cfr. inoltre pro multis STA 52.2017.29/50 del 21 dicembre 2018 consid.

3.1., 52.2004.260 del 5 settembre 2005 con rinvii; Raffaello

Balerna, La protezione giuridica in materia di piani regolatori, in:

RtiD I-2015 pag. 203 segg., cap. 3.1; Adelio

Scolari, Commentario, Cadenazzo 1996, n. 348 ad art. 35 LALPT con rinvii

alla giurisprudenza anteriore).

Tale soluzione

permette di evadere celermente, prima dell'esame di merito del piano

regolatore, le contestazioni concernenti la procedura seguita a livello

comunale per adottare questo strumento, scongiurando il rischio di un

annullamento dello stesso a distanza di anni dalla sua adozione e - talora -

successivamente alla sua approvazione ed entrata in vigore, per motivi

puramente formali.

4.2

Le decisioni del Consiglio comunale sono

annullabili non solo quando sono

contrarie a norme della Costituzione, di legge o di regolamenti (art. 212 lett.

a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti, che non

garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett. b-e

LOC). Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del

voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della

deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di

correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2).

Il compito principale di informare l'Organo legislativo comunale incombe

al Municipio, che vi provvede attraverso la presentazione di messaggi

illustranti convenientemente le proposte di deliberazione (art. 33 e 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2. con rinvii). Spetta in seguito alle Commissioni il compito

di sottoporre tali proposte a una verifica critica, volta ad approfondire la

conoscenza dell'oggetto (art. 33 cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC). L'ultimo

approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la

deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i

municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le

motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo

(art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC).

Il controllo giudiziale

della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività dell'informazione

dispensata dal Municipio nell'ambito dei messaggi e dalle Commissioni

attraverso i relativi rapporti è in ogni caso limitato. Informazioni carenti o

errate contenute nei messaggi che l'Esecutivo sottopone al Legislativo comunale

possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto

se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo

deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto determinarsi con la necessaria

cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid. 3.1. con rinvii; STA 52.2013.410

del 3 luglio 2014 consid. 2., 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 consid. 2. e

rinvii).

5.

Preliminarmente,

va detto che la censura relativa alla violazione delle norme sull'informazione

e partecipazione dei cittadini al processo pianificatorio ai sensi degli art. 4

e 5 LST, seppur di natura formale, attiene alla legislazione pianificatoria,

sicché esula dalla presente procedura e non dev'essere esaminata.

6.

Gli insorgenti

non pongono in discussione l'iter seguito per addivenire alla deliberazione

contestata, se non nella misura in cui ritengono che esso sia stato sbrigativo

e frettoloso e che il Legislativo si sia per finire pronunciato sulla base di

informazioni lacunose, che non avrebbero permesso ai Consiglieri comunali di

decidere con piena cognizione di causa.

7.

Dapprima gli

insorgenti sostengono che il messaggio municipale sarebbe privo di un'analisi

della contenibilità delle zone edificabili del Comune di Bellinzona e delle

conseguenze che i nuovi contenuti abitativi previsti dalla variante in oggetto

comportano per le altre zone edificabili comunali. Esso si baserebbe infatti

sull'assunto, contestato dai ricorrenti, secondo il quale la proposta in esame

non aumenterebbe il numero di unità insediative rispetto alla situazione

attuale e di conseguenza non avrebbe alcun impatto sul calcolo del

dimensionamento del piano regolatore complessivo. Gli insorgenti osservano

comunque che solo il 13 maggio 2022 l'Esecutivo comunale ha trasmesso tutta la

documentazione per la verifica generale delle riserve edificatorie al

Dipartimento del territorio (DT), il quale al momento della decisione non aveva

ancora preso posizione in merito. Le valutazioni trasmesse, d'altronde, nemmeno

erano più attuali, atteso che il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha

modificato il piano direttore cantonale (anche) in relazione allo sviluppo

degli insediamenti e alla gestione delle zone edificabili (scheda R6). La

decisione disattenderebbe anche gli obblighi imposti da questa scheda in merito

alla necessità di accompagnare la variante dal programma di azione comunale

(che a sua volta deve tener conto della verifica del dimensionamento delle zone

edificabili) e di compensare immediatamente tramite dezonamento una superficie

almeno equivalente.

7.1

Anzitutto per

quanto attiene al tema del dimensionamento della zona edificabile, la legalità

e l'opportunità della pianificazione in esame (ivi compresa la sua conformità

con la Costituzione e la legislazione federale e cantonale, nonché con la

pianificazione direttrice) sarà da verificare nell'ambito di eventuali ricorsi

contro la seconda pubblicazione. La questione è qui circoscritta al quesito di

sapere se il Consiglio comunale di Bellinzona sia stato messo in condizione di

comprendere le implicazioni del tema in modo da decidere con piena cognizione

di causa.

7.2

Ferma questa

premessa, la contenibilità delle zone edificabili è stata espressamente

trattata dal Municipio nel messaggio a sostegno della variante in un apposito

capitolo (pag. 17 e segg.), con particolare riferimento anche alla scheda R6.

Il tema della relazione tra la variante proposta e il dimensionamento della

zona edificabile comunale è poi affrontato nel rapporto di pianificazione,

laddove si spiega anche che la verifica del dimensionamento delle zone

edificabili previste dai piani regolatori comunali era già stata esperita sulla

base della scheda R6, nella versione del 3 settembre 2021, documento poi

trasmesso al Dipartimento il 13 maggio 2022 e al quale l'Autorità cantonale a

quel momento non aveva ancora risposto così come nel rapporto di pianificazione

di dicembre 2022 (Rapporto di pianificazione, pag. 38 segg.).

Il 7 febbraio 2023 ha

poi avuto luogo una seduta congiunta della Commissione della gestione e della

Commissione PR, in occasione della quale sono stati sentiti il sindaco, il

vicesindaco, la direttrice del Settore pianificazione, catasto e mobilità

nonché il responsabile del Servizio pianificazione. Ulteriori domande in merito

alla contenibilità (e altri temi quali mobilità, posteggi, contesto

urbanistico, sviluppo edilizio ecc.) sono poi state poste dalle Commissioni

all'Esecutivo comunale, che ha risposto con scritti del 15 marzo 2023 ai vari

quesiti e trasmesso la documentazione richiesta dai commissari, segnatamente il

piano di indirizzo e il relativo esito dell'esame preliminare del 21 aprile

2022, nonché i documenti trasmessi al Dipartimento il 13 maggio 2022 per la

verifica di plausibilità del dimensionamento, che tiene conto dei dati raccolti

in relazione a tutti i tredici quartieri del Comune. Alle Commissioni è quindi

stato ricordato che, come indicato in calce al Messaggio municipale, tutta la

documentazione comprensiva degli studi di approfondimento, erano pubblicati sul

sito internet www.quartiereofficine.ch. Che l'elaborazione del PAC risalga alla

primavera del 2019, dunque prima della trasmissione il 13 maggio 2022 al

Dipartimento dei dati relativi alla contenibilità delle zone edificabili (ciò

che, sia soggiunto per completezza, comunque era perfettamente noto al

Consiglio comunale, che ha avallato il PAC nella seduta dell'8 marzo 2021), è

stato sottolineato con il rapporto di maggioranza della Commissione piano

regolatore, rapporto che affronta anche la questione della contenibilità in

relazione alla necessità di rivedere il dimensionamento delle zone edificabili

e sul fatto che la verifica generale era stata trasmessa, ma che ancora non era

stata esaminata da parte del Dipartimento la plausibilità. I rapporti di

minoranza delle Commissioni della gestione del 27 marzo 2023 (Rapporto Sergi) e del piano regolatore del 30

marzo (rapporto Röhrenbach) hanno

quindi ulteriormente espresso critiche in punto alla tematica, rendendo così

attento il Legislativo sulle possibili criticità derivanti dall'applicazione

della scheda R6 e dell'inserimento di contenuti abitativi, in particolare sulla

necessità di dezonamenti. Tali rapporti informano anche dell'avvenuta

approvazione delle schede R6 e delle principali modifiche apportate dal

Consiglio federale, in particolare sull'utilizzo di dati statistici aggiornati

al 2020 che avrebbe reso il calcolo della contenibilità proposto nel PAC e

quello inviato al Dipartimento non più in linea con le regole imposte

dall'Esecutivo federale.

Durante la seduta del

Consiglio comunale del 4 aprile 2023 le tesi sono state nuovamente sviscerate,

toccando esplicitamente la tematica relativa alla contenibilità del piano

regolatore e del legame che questa ha con il quesito di sapere se e quali

terreni potrebbero dover essere dezonati per compensare quanto realizzato nel

nuovo quartiere, laddove si ritenesse che la variante dovesse comportare

un'estensione della zona edificabile. In questo senso, esemplare è la

conclusione apportata nell'intervento di Maura Mossi secondo cui in questa

variante si estende la zona edificabile e ad oggi non vi è chiarezza, se sarà

necessario dezonare altri terreno o meno.

7.3

In definitiva, il Legislativo ha avuto a disposizione tutte le

informazioni per determinarsi, optando per sposare la tesi municipale

secondo cui la variante è stata calibrata in modo da non aumentare il numero di

unità insediative complessive rispetto alla situazione attuale, motivo per il

quale il PP-QO non dovrebbe essere messo in relazione con il calcolo del

dimensionamento complessivo del piano regolatore, non incidendovi in maniera

significativa. Ha così consapevolmente rinunciato ad attendere l'esito della

verifica della contenibilità del piano regolatore. Sapere se tale scelta sia

dal punto di vista pianificatorio corretta, come spiegato in precedenza, è tema

che andrà affrontato eventualmente impugnando nel merito la pianificazione. In

questo senso non è dirimente il quesito di sapere se (tutti) i consiglieri

comunali abbiano avuto accesso alla documentazione relativa alla verifica del

dimensionamento trasmessa al Dipartimento. Dagli atti emerge comunque con

certezza che questi documenti sono stati messi a disposizione dei membri della

Commissione della Gestione (cfr. doc. 10), così come l'Esame preliminare è

stato trasmesso alla Commissione del piano regolatore (doc. 8).

8.

In secondo

luogo, i ricorrenti sostengono che l'informazione sarebbe stata lacunosa anche

per gli aspetti finanziari, trattati solo in modo sommario. Rapporto di

pianificazione e messaggio sarebbero assai vaghi, limitandosi a esprimere un

importo indicativo di 56.5 milioni di franchi per la realizzazione dell'almenda

e la riattazione della "cattedrale". In particolare non sarebbero

noti i costi di acquisizione dei fondi da parte dell'ente pubblico né vi

sarebbe una valutazione dei vantaggi concessi alle FFS sia in termini di

cambiamento di destinazione da industriale a residenziale (di cui non è nota

l'estensione) sia in termini di cessione di superfici esterne di uso pubblico

(strade, piazze, percorsi pedonali ecc.). Informazioni, comunque incomplete,

sarebbero deducibili unicamente

- dal messaggio

municipale del 27 giugno 2021 (n. 121; Messaggio 121) relativo, in particolare,

alla concessione di un credito di 20 milioni di franchi da versare al Cantone

quale contributo per favorire la realizzazione di un nuovo stabile industriale

FFS e per l'acquisizione di parte dell'area occupata da quello attuale e

all'approvazione della convenzione tra Cantone e Città che regola i rapporti di

collaborazione nell'ambito della pianificazione e della realizzazione di un

progetto di sviluppo urbanistico per il comparto Officine FFS di Bellinzona

(Convenzione Cantone/Città);

- dal messaggio

del Consiglio di Stato del 27 giugno 2018 (n. 7548) relativo, in particolare,

alla concessione di un credito di 100 milioni di franchi e autorizzazione al

versamento di 120 milioni di franchi per favorire la realizzazione del citato

stabilimento e l'acquisizione di parte dell'area da quello che verrà dismesso e

alla delega per stipulare una Convenzione tra Cantone e Città di Bellinzona nel

senso già indicato sopra.

Sibilline se non contraddittorie

e fuorvianti le informazioni circa i contributi di plusvalore (art. 92 e segg.

LST) e di miglioria (cfr. legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990;

LCM; RL 703.100). Nemmeno vi sarebbero indicazioni circa le possibili

ripercussioni finanziarie dovute all'inquinamento del sedime, inserito nel

catasto dei siti inquinati ai sensi dell'ordinanza sul risanamento dei siti

inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti, RS 814.680) né sull'eventuale presenza di

amianto negli stabili che dovranno essere demoliti. Non vi sarebbero poi

sufficienti informazioni circa i vantaggi fiscali di cui beneficerà FFS,

segnatamente per eventuali esenzioni a contributi di plusvalore e di miglioria,

così come neppure dei tributi che invece saranno a carico del Comune per le

superfici cedute da FFS, aspetti sui quali di nuovo il Municipio non ha fornito

alcuna precisazione. RI 2 e LLC affermano, altresì, che neanche la tematica del

traffico causato dalla nuova pianificazione è stata trattata.

8.1

Il rapporto di

pianificazione (pag. 49) contiene un capitolo dedicato ai costi delle opere

pubbliche d'interesse comunale.

Esso spiega in

particolare che sulla base di informazioni generiche e parametri statistici, il

costo d'investimento lordo senza cioè ancora considerare la deduzione dei

contributi e sussidi di terzi, come ad esempio l'importante partecipazione

degli altri partner al costo di realizzazione dell'almenda o in base alla LBC

per la riattazione della Cattedrale è stimata una spesa 56.5 milioni di

franchi, e meglio:

- fr. 15

milioni per lo spazio pubblico denominato almenda (compresi i posteggi in

superficie)

- fr. 6 milioni

per il posteggio sotterraneo

- fr. 20

milioni per il recupero del lotto Ep1 (cattedrale)

- fr. 0.5

milione per il recupero del lotto Ep2 (padiglione)

- fr. 15

milioni (quota del 50% a carico del Comune) per il lotto Ep3 (attività

scolastiche e attività diverse a scopo pubblico cantonali e comunali).

8.2

Per quanto

concerne i costi di acquisizione delle superfici, alcune informazioni emergono

dalle note introduttive del Messaggio 685 (pag. 3 segg.), che riportano

l'istoriato della variante.

Viene fatto

innanzitutto riferimento alla decisione del 22 ottobre 2018 (presa sulla base

del Messaggio 121) con cui il Consiglio comunale di Bellinzona ha approvato un

credito di 20 milioni di franchi da versare al Cantone quale contributo per la

realizzazione del nuovo stabilimento industriale a valere (anche) quale

contropartita per l'acquisizione di una parte del sedime attualmente occupato

dalle officine, che diventerà di proprietà di Città e Cantone, per

l'insediamento di contenuti di interesse pubblico. Ora, il contenuto del

Messaggio 121 era da considerarsi noto al Legislativo; esso era in ogni caso

facilmente recuperabile da parte dei consiglieri comunali. Da esso si evince

che l'11 dicembre 2017 è stata sottoscritta una Dichiarazione d'intenti tra

Cantone, Città e FFS per la quale quest'ultima cederà a Cantone e Città

superfici per un totale di circa 45'000 m2 (comprensive della

Cattedrale, di circa 3'625 m2). Inoltre delle superfici destinate a

FFS, quelle esterne di uso pubblico (strade, piazze, percorsi pedonali)

verranno cedute gratuitamente in proprietà alla Città, che ne assumerà diritti

e doveri risultanti. Il Messaggio 685 informa poi che l'11 giugno 2019 Cantone,

città e FFS hanno sottoscritto la "Convenzione concernente lo sviluppo

urbanistico del sedime occupato dalle officine FFS a Bellinzona"

(Convenzione Cantone-Città-FFS). Questa porrebbe indicativamente le basi

per la suddivisione delle superfici in base alle destinazioni tra Città,

Cantone e FFS. Infine, dagli atti della variante è possibile desumere le

superfici edificabili/edificate che dovrebbero essere cedute alla Città,

rispettivamente alla Città e al Cantone (Rapporto di pianificazione, pag. 31

segg. e allegato c). Non è tuttavia chiaro il destino della proprietà

dell'almenda, ovvero se questa fa parte delle superfici che FFS cederanno

gratuitamente nel quadro del citato accordo quali superfici di uso pubblico.

Ora, ci si potrebbe

chiedere se il ricorso non meriterebbe di essere accolto già solo per il fatto che,

per finire, l'acquisto delle superfici destinate alla Città è tutt'altro che

trasparente e chiaro. Pur dando per acquisito che i consiglieri comunali

conoscevano il contenuto del citato messaggio 121, resta che da questo si può

desumere solamente che esse vengono cedute nel quadro dell'accordo complessivo

sottoscritto con Cantone e FFS. Fa tuttavia difetto una qualsiasi valutazione

circa il loro valore, così come la ripartizione esatta della proprietà tra

Cantone e Città, come del resto riconosciuto in modo trasparente dal sindaco

nell'ambito della discussione nel plenum (cfr. verbale delle discussioni della

seduta del Consiglio comunale del 4 aprile 2023, pag. 17). La questione non

merita di essere approfondita oltre, poiché l'informazione appare carente,

questa volta con certezza, per rapporto agli oneri derivanti dall'acquisizione

di questi fondi.

8.3

Innanzitutto, dalle

cifre sommariamente esposte nel rapporto di pianificazione non è possibile

desumere se queste considerino anche gli eventuali (molto probabili) costi

legati alla presenza di inquinanti nel terreno. Il fatto che esse siano

calcolate sulla base di informazioni generiche e parametri di tipo

statistico conduce a ritenere che esse non contemplino questo rischio

ambientale.

8.3.1

In merito a

quest'ultimo aspetto, il Rapporto di pianificazione si limita a rilevare che le

superficie delle Officine sono iscritte nel catasto dei siti inquinati

dell'Ufficio federale dei trasporti e che verranno inserite pure in quello

cantonale dei siti inquinati (ciò che è in effetti avvenuto il 3 febbraio

2023). Precisa poi che le indagini esperite hanno permesso di escludere

inquinamenti importanti sul sedime in esame, considerato che il terreno avrebbe

mostrato soltanto imbrattamenti puntuali ma sarebbe risultato analiticamente

non inquinato (pag. 13 e 14). Non vi sarebbero pertanto conseguenze dal profilo

pianificatorio ma unicamente edilizio, dal momento che eventuali contaminazioni

vincolerebbero l'edificazione alla necessità di bonifica (pag. 26).

Ora, in effetti, il

Rapporto ambientale esclude la presenza di inquinamenti importanti nel

perimetro del PP-QO (pag. 21), basandosi su un'indagine tecnica preliminare

fatta esperire da FFS tra il 2000 e il 2007. Spiegato che si tratta tuttavia di

un esame puntuale a cui non hanno fatto seguito altri accertamenti in tempi più

recenti, il rapporto consiglia, durante la fase di trasformazione, la presenza

di uno specialista ambientale che possa definire la necessità di indagini

integrative e assicurare l'opportuno smaltimento.

Dalla dichiarazione di

intenti allegata al messaggio 121 si può inoltre evincere, in relazione ai

45'000 m2 che verranno ceduti a Cantone e Città, che (paragrafo 5.5)

i terreni verranno consegnati liberi da edifici e non contaminati ai sensi

dell'OSiti. FFS si impegna ad effettuare a proprie spese le indagini necessarie

a stabilire la qualità del terreno ai sensi dell'OSiti. Per contro simile

clausola non è contenuta al paragrafo 5.9 relativo alle ulteriori superfici

esterne di uso pubblico (strade, piazze e percorsi pedonali), quantificate in

10'000 fino a 15'000 m2, che FFS cederà gratuitamente in proprietà alla

Città. Da notare che, come detto, non è chiaro se l'almenda farà parte di

queste superfici, ritenuto che la stessa ha dimensioni che esorbitano

ampiamente da quelle appena indicate.

8.3.2

Con scritto del

2.

ottobre 2024 RI 1 fa in particolare riferimento alle risposte date il 21

agosto 2024 dal Consiglio di Stato all'interrogazione del 9 gennaio 2024 (n.

5.24) dei deputati del gruppo dei Verdi Inquinamento Officine di Bellinzona (https://m4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=170767).

Come detto in narrativa, intimato al Municipio e al Governo,

quest'ultimo atto non ha suscitato prese di posizione.

Con la citata risposta

del 21 agosto 2024 (n. 3975), il Consiglio di Stato ha innanzitutto premesso

che non vi è dubbio che le attività artigianali/industriali svolte in loco nel

tempo sono rilevanti ai sensi dell'OSiti, tant'è che esse sono state iscritte

prima nel catasto federale dei siti inquinati dell'Ufficio federale dei

trasporti (oggetti B.0194 e B.0197; www.bav.admin.ch) e quindi in quello

cantonale (oggetto 102a25; https://www.oasi.ti.ch/web/catasti/siti-inquinati.html).

Ha quindi precisato che in base agli accordi stipulati con FFS, quest'ultima si

farà carico di tutte le indagini atte a determinare la presenza di inquinanti.

Se il sedime risulterà contaminato, e dunque da risanare obbligatoriamente

(cfr. art. 2 cpv. 2 e 3 OSiti), le relative spese saranno a carico di FFS. Gli

interventi legati alle prospettate procedure edilizie di smaltimento di

materiali e terreno inquinato in aree non contaminate

(ovvero da non risanare obbligatoriamente) saranno invece a carico dei

futuri proprietari, tra i quali anche il Comune di Bellinzona. Ciò significa

che FFS si farà carico, oltre che dei costi per le indagini ambientali, solo

delle spese di risanamento dovute a inquinamenti rilevanti che sono all'origine

di effetti dannosi o molesti per l'ambiente, oppure per i quali esiste il

pericolo concreto che tali effetti si producano. I costi invece per tutti gli

altri interventi, come bonifiche dettate da necessità edilizie (con particolare

riferimento al corretto smaltimento di materiale inquinato, ad esempio quelli

provenienti da scavi), dovranno essere assunti da Comune e Cantone per le

proprietà a loro riconducibili.

Il Governo cantonale ha

pure indicato che i controlli eseguiti sono molto parziali e non sono

rappresentativi della situazione ambientale del sedime, anche a causa del fatto

che il sito è ancora in utilizzo, per cui sarà necessario esperire ulteriori

indagini mano a mano che il sedime sarà liberato dalle infrastrutture. Tenuto

conto dell'attività esercitata da FFS e dei riscontri analitici più recenti,

l'Esecutivo cantonale ritiene verosimile una condizione di inquinamento

rilevante, sia nella tipologia qualitativa sia nell'estensione

orizzontale/verticale. Esso conclude dunque che per stabilire la tipologia di

sito ai sensi dell'OSiti (inquinato o contaminato), come pure la natura degli

inquinanti, è necessario attendere l'esito di ulteriori indagini specifiche,

senza poter escludere che si renda necessario isolare e contenere gli

inquinanti per permettere lo sfruttamento delle superfici (come avvenuto nel

caso Sulzer-Escher Wyss a Zurigo). Il Consiglio di Stato precisa che, più

che la fattibilità delle varie opere, è possibile solo ipotizzare un influsso

sui costi di realizzazione delle stesse.

8.3.3

Sulla scorta

degli impegni assunti anche con FFS, è previsto che la Città (e il Cantone)

diverrà innanzitutto proprietaria di diverse migliaia di m2 di

terreno, per i quali non si conosce ad oggi esattamente la situazione

ambientale. Nemmeno il Municipio, cui come detto è stato intimato lo scritto di

RI 1 che faceva esplicitamente riferimento alla risposta del Governo alla

citata interrogazione, ha preteso diversamente, spiegando il perché detta

risposta non sarebbe corretta. Alla luce di ciò, non si può che ritenere

lacunosa l'informazione data ai Consiglieri comunali in merito ai costi e

rischi che potrebbero insorgere. Va infatti considerato che i terreni che

verranno consegnati agli enti pubblici sono destinati a soddisfare bisogni di

pubblico interesse. I costi di costruzione, dunque, ricadranno in un modo o

nell'altro sull'ente pubblico. Questo vale anche per rapporto all'almenda, che

dovrà essere progettata quale spazio pubblico prevalentemente permeabile e

verde (art. 17 n. 3 lett. a del regolamento edilizio del PP-QO; NAPP) e che

sarà oggetto di opere di scavo in relazione al ripristino di un tracciato a

cielo aperto del riale Riganella (lett. c) e di un posteggio interrato (lett. h

e art. 26 NAPP). Nell'ambito della realizzazione dell'almenda, inoltre, si

inserirà anche il progetto relativo a un bacino di accumulo e riuso delle acque

meteoritiche (Rapporto di pianificazione pag. 47) e nella stessa dovrebbe poi

essere interrata la condotta relativa al teleriscaldamento (cfr. Piano

energetico, paragrafo 5.7.1.). Benché si tratti di spese che difficilmente

possono essere quantificate già a questo stadio (dipenderà infatti dai

risultati delle indagini ambientali da esperire) resta che esse possono

raggiungere importi ragguardevoli e, in caso estremo, potrebbero rendere difficoltosa

la realizzazione della pianificazione sia dal profilo economico sia dal profilo

tecnico.

Da notare poi che dagli

atti non emerge nemmeno se gli importi preventivati tengono conto del rischio

di dover procedere anche alla bonifica degli edifici ceduti, con particolare

riferimento alla possibile presenza di amianto. Bonifiche pure notoriamente

onerose.

8.3.4

Ferme queste

premesse, il Municipio avrebbe dovuto approfondire maggiormente la tematica

relativa ai possibili costi aggiuntivi e a una loro stima, informando i

consiglieri comunali al riguardo, quantomeno avvertendoli della possibilità

(invero molto concreta) che la situazione di inquinamento del comparto in esame

comporti, se non addirittura difficoltà realizzative, maggiori esborsi a carico

del Comune per la concretizzazione del progetto rispetto alla spesa di fr. 56.5

mio preventivata nel messaggio municipale e i suoi allegati. Ritenuta anche

l'estensione delle superfici in gioco e l'incertezza circa la suddivisione dei

costi in relazione all'almenda, tale aspetto si rivelava importante. Ne

discende che su questo punto il Consiglio comunale ha effettivamente deliberato

senza la necessaria cognizione di causa e i ricorsi devono essere accolti già

solo per questo motivo. A titolo abbondanziale si affrontano comunque

brevemente le ulteriori censure.

9.

Va ancora

respinta la censura sollevata unicamente da RI 2 e LLCC in merito al tema del

traffico causato dalla variante. Contrariamente da quanto essi pretendono, la

questione è stata trattata espressamente sia nel messaggio municipale (pag. 20)

sia nel rapporto di pianificazione (pag. 46). Il merito delle valutazioni

espresse attiene alla legislazione pianificatoria ed esula pertanto dalla

presente procedura.

10.

Gli insorgenti sostengono che il

cambiamento di destinazione da zona industriale a residenziale, di cui

beneficia il fondo di FFS, crei una disparità di trattamento rispetto a tutti

gli altri proprietari fondiari con terreni in zone residenziali o in attesa di

azzonamento (ad esempio il comparto di Pratocarasso) e, di riflesso, una

distorsione della libera concorrenza dal momento che l'impresa ferroviaria

potrà così accedere in modo privilegiato al mercato immobiliare, violando così

i principi della libertà economica individuale (art. 27 Cost.) e

dell'ordinamento economico, che impone a Confederazione e Cantoni di attenersi

al principio della libertà economica (art. 91 cpv. 1 Cost). La decisione del 22

ottobre 2018 con cui il Consiglio comunale ha concesso il credito di 20 milioni

di franchi e approvato la Convenzione tra Cantone e Città, rispettivamente il

decreto legislativo del 22 gennaio 2019 con cui il Gran Consiglio ha concesso

il credito di 100 milioni di franchi e incaricato il Governo di stipulare una

convenzione con la Città, non costituirebbero una base legale formale

compatibile con la libertà economica per le iniziative imprenditoriali di

Cantone e Città destinate alla creazione di un parco tecnologico e di

sovvenzionare in contro partita l'insediamento delle officine ad

Arbedo-Castione, l'acquisto di fondi delle FFS unitamente alla garanzia di una

variante di piano regolatore ingenerante vantaggi ai beni patrimoniali di FFS,

l'accollamento al Comune dei costi di urbanizzazione, l'esenzione di FFS dal

contributo di plusvalore (art. 92 segg. LST) e dai contributi di miglioria.

Tutto ciò configurerebbe un sussidio trasversale, vietato.

10.1

Per quanto

concerne l'invocata disparità di trattamento rispetto ad altri comparti del

Comune in attesa di pianificazione, la censura concerne il merito delle scelte

pianificatorie comunali e dunque esula in ogni caso da questa procedura.

10.2

Lo stesso vale

per la pretesa violazione della libertà economica, nella misura in cui la

critica è riferita ai contenuti previsti dal piano. Ma nemmeno in quanto

riferita al versamento di 120 milioni di franchi da parte di Cantone e Comune

alle FFS nel quadro della citata lettera d'intenti, la censura va esaminata in

questa sede. Essa andava semmai fatta valere impugnando la decisione con cui il

Legislativo comunale ha concesso il credito di 20 milioni di franchi.

Determinante qui è che il Consiglio comunale sia stato informato dei contenuti

degli accordi presi.

Da notare, in ogni

caso, che per il PP2-Comparto officine FFS già il piano regolatore prevede

contenuti residenziali nell'ambito dell'eventuale sua riconversione. Anzi: esso

impone di privilegiare questa funzione, accanto a quella di interesse pubblico,

oltre a consentire contenuti commerciali e di servizio confacenti alla sua

ubicazione centrale (art. 48 n. 2 delle norme di attuazione del piano

regolatore, NAPR). Non vi è inoltre nessuna esenzione fiscale per contributi

dovuti all'urbanizzazione o altri simili vantaggi. Il fatto che, laddove

eventuali contributi di miglioria, tasse d'uso o d'allacciamento relative alle

superfici che saranno cedute alla città dovessero ricadere in prima battuta

sulle FFS, il Comune se ne farebbe carico, rientra infatti nell'ambito

dell'acquisizione delle citate proprietà (Dichiarazione d'intenti, paragrafo

5.8). Quanto ai contributi di plusvalore, se dovuti, non risulta che le FFS

verrebbero dispensate dal loro pagamento; Cantone e Città si sono (unicamente)

impegnati a reinvestirli nella valorizzazione del comparto (Dichiarazione

d'intenti, paragrafo 5.9).

Neppure si possono

seguire i ricorrenti laddove ritengono, invero in modo un po' confuso, che la

creazione di un parco tecnologico sia assimilabile a un'iniziativa

imprenditoriale del Cantone e del Comune di Bellinzona, ciò che all'evidenza

non è il caso; a ogni modo non si vede chi sarebbero allora i concorrenti

diretti.

11.

11.1. Stante quanto precede, i

ricorsi vanno accolti e la decisione impugnata annullata, al pari della

risoluzione del Consiglio comunale che approva la variante del PP-QO.

Tuttavia, la

risoluzione del Consiglio comunale impugnata concede al Municipio anche un

credito di fr. 250'000.- per gli approfondimenti richiesti e l'allestimento

della documentazione finale della variante del piano regolatore e del PP-QO

(dispositivo n. 4). Aspetto sul quale le parti non si sono espresse. Dal

messaggio 685 risulta che l'importo è riferito alle spese di allestimento della

variante già sostenute (pag. 11 segg.). Ora, non è dato di vedere per quale

motivo la concessione di questo credito andrebbe annullata per il solo motivo

che la decisione di adozione della variante viene qui cassata. Solo si

giustifica dunque annullare i dispositivi n. 1-3 della citata risoluzione.

11.2

Visto l'esito si

prescinde dal prelievo della tassa di giustizia (art. 47 LPAmm).

11.3

Per

giurisprudenza, non si assegnano ripetibili all'avvocato che agisce in causa

propria (cfr. STA 52.2010.54 del 4

novembre 2010 consid. 8.2.,

52.2010.36

del 25 agosto 2010 consid. 6.; Hansjörg

Seiler, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich,

Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, ad art. 68 n. 16 e

giurisprudenza ivi citata). Il

fatto che in un caso il ricorso sia presentato unitamente anche ad altri ricorrenti

non muta questa conclusione, ritenuto che ciò non incide in alcun modo sulla

procedura e sui costi; gli stessi passi procedurali sarebbero stati compiuti

anche se l'avvocato fosse stato l'unico ricorrente (cfr. STA 50.2016.7 del 20

aprile 2018 consid. 5.3).

Pertanto non si

giustifica l'assegnazione di ripetibili a RI 1. Lo stesso vale per RI 2 e

litisconsorti, patrocinati dalla collega di studio del primo ricorrente.

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono accolti.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 17 gennaio 2024 (n. 155) del Consiglio di Stato è annullata;

1.2

la

risoluzione del 4 aprile 2023 del Consiglio comunale di Bellinzona relativa al

messaggio municipale 685 è annullata limitatamente ai dispositivi n. 1-3.

2.

Non si

preleva la tassa di giustizia. Ai ricorrenti va retrocesso quanto da essi

anticipato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera