52.2024.92
Dipendente cantonale. Nomina
6 novembre 2024Italiano24 min
dall'autorità di nomina, parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali
Source ti.ch
Incarto n.
52.2024.92
Lugano
6
novembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Fulvio Campello, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 23 febbraio
2024 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 17 gennaio 2024 (n. 214) del
Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 quale Capo servizio I presso la
Cancelleria dello Stato;
ritenuto, in
fatto
A. Il 13 ottobre 2023 la
Cancelleria dello Stato ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un Capo
servizio I a tempo pieno presso il Servizio dei diritti politici (FU 196 del 13
ottobre 2023, pag. 4). Il bando di concorso indicava che la funzione era
retribuita con l'ottava classe di stipendio ed elencava i seguenti compiti e
requisiti.
Compiti:
-
pianifica, organizza, dirige e
controlla le attività del Servizio dei diritti politici
-
gestisce le risorse umane,
finanziarie, logistiche e informatiche
-
organizza, in collaborazione con
altri enti e servizi, le elezioni e le votazioni per gli aspetti di competenza
cantonale
-
intrattiene i contatti con gli
altri servizi dell'Amministrazione cantonale (AC), con i Comuni e con la
Confederazione
-
dirige e partecipa a gruppi di
progetto o di lavoro interdipartimentali e con esterni
-
allestisce i progetti di decisione
di competenza del Consiglio di Stato e della Cancelleria dello Stato
-
gestisce le domande di iniziative
e di referendum
-
prepara le direttive e altra
documentazione per gli enti e per le organizzazioni coinvolti nelle elezioni e
nelle votazioni nonché redige la documentazione informativa
-
fornisce consulenza ai servizi
cantonali, ai Comuni e agli altri enti pubblici, ai partiti politici, ai promotori
di domande di iniziativa e referendum e ai cittadini
Requisiti:
-
attestato federale di capacità
(AFC) quale impiegato di commercio, la maturità commerciale cantonale (SCC) costituisce
titolo preferenziale
-
comprovata capacità nella
conduzione e nell'organizzazione del personale
-
esperienza nella conduzione di
progetti
-
doti di leadership, relazionali,
motivazionali e di mediazione
-
discrezione, flessibilità, spirito
d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo
-
conoscenza dell'organizzazione e
del funzionamento delle istituzioni e conoscenza delle procedure
amministrative, decisionali e legislative
-
competenze informatiche e di
programmi dedicati ai dirtti politici
-
abilità redazionale in italiano e
adeguata conoscenza (conversazione e redazione) di almeno una seconda lingua
ufficiale
-
disponibilità al lavoro fuori
orario
-
esperienza in materia di diritti
politici e comprovata conoscenza del settore costituiscono titolo preferenziale
-
cittadinanza svizzera
B. Al concorso hanno
partecipato 53 candidati, tra cui RI 1 e CO 1. Una prima verifica dei dossier
presentati ha condotto a una selezione di otto candidati, i quali sono stati
sentiti in occasione di colloqui personali dal Cancelliere dello Stato A__________
e dal consulente giuridico del Consiglio di Stato F__________. In esito a tali
incontri, i predetti funzionari hanno stabilito una rosa di quattro candidati
idonei in ordine di preferenza. Al secondo posto figurava CO 1, mentre al
quarto RI 1.
È poi stato richiesto il coinvolgimento della Sezione delle risorse umane per
un secondo colloquio con i primi tre candidati, tra cui CO 1. A seguito del
ritiro della candidatura del primo classificato, sono stati sottoposti alla
valutazione della psicologa della Sezione delle risorse umane CO 1 e un altro
candidato. Preso atto di tale parere, il Cancelliere dello Stato e il
consulente giuridico del Consiglio di Stato hanno preavvisato la candidatura di
CO 1 come la più idonea ad assumere la funzione di Caposervizio dei diritti
politici.
C. Con decisione del 17
gennaio 2024 il Governo ha nominato CO 1 quale Capo servizio I presso la
Cancelleria dello Stato attribuendolo al Servizio dei diritti politici. La data
effettiva di entrata in funzione è stata rinviata al passaggio in giudicato
della risoluzione governativa.
D. Ad RI 1 è stato
comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è
stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata.
La richiesta del candidato di poter accedere agli atti del concorso ai fini di
valutare l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione
delle risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati.
L'autorità gli ha quindi trasmesso la valutazione scritta della sua candidatura
e di quella della persona assunta, senza rivelarne l'identità.
E. Contro la predetta
decisione governativa, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'accertamento dell'illegittimità oltre al suo
annullamento e al rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.
Chiede pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Eccepisce in
primo luogo la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione
che gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo il nominativo
della persona assunta. Ciò gli impedirebbe una difesa efficace e renderebbe
addirittura impossibile valutare l'opportunità di una sua contestazione.
L'autorità avrebbe pure violato il diritto di essere sentito del ricorrente per
non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe affatto giustificazione
nella legislazione sulla protezione dei dati. Nel merito, il ricorrente
contesta, in quanto arbitrarie, le considerazioni espresse dall'autorità nel
riassunto delle valutazioni trasmessegli, riservandosi una presa di posizione
più dettagliata una volta visionato l'incarto.
F. All'accoglimento
del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane che difende la propria
prassi di non comunicare il nominativo del candidato nominato, per tutelarne i
dati personali e la personalità prima dell'avvio di una procedura di ricorso.
L'accesso agli atti sarebbe quindi soltanto stato ritardato, potendo il
ricorrente visionare gli atti in corso di causa. La valutazione dei profili dei
candidati sarebbe avvenuta sulla base di criteri oggettivi e pertinenti e
andrebbe pertanto confermata.
G. Con la replica il
ricorrente, dopo aver visionato gli atti, ha ulteriormente sviluppato le
proprie argomentazioni, criticando le valutazioni esposte dai funzionari preposti.
Conferma l'arbitrarietà della decisione, sostenendo che la propria candidatura
corrisponde meglio al profilo ricercato, sia in termini di formazione sia per
esperienze professionali. Ritiene pure inammissibile la scelta di escluderlo
dalla seconda fase dei colloqui, condotti dalla psicologa delle risorse umane,
a fronte di un primo giudizio di idoneità.
H. Con la duplica, la
Sezione delle risorse umane ha confermato la propria posizione. Ribadisce che
il candidato nominato rispetta i requisiti del bando di concorso e vanta
un'esperienza adeguata alla funzione da assumere.
Fatti
I. CO 1 non
ha invece formulato osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1
della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15
marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,
direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa
(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è
dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti e in particolare sul carteggio trasmesso
dalla Sezione delle risorse umane e da essa completato su invito del Tribunale
in accoglimento della richiesta dell'insorgente. La documentazione prodotta
dall'autorità di nomina, parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali
delle parti nonché degli altri candidati estranei alla procedura, permette al
Tribunale di esprimersi con cognizione di causa. Per quanto attiene ai rapporti
di valutazione, non vi è ragione di dubitare che l'autorità si sia limitata a
oscurare i dati relativi agli altri candidati, per cui non è necessario
acquisire agli atti tali documenti in forma integrale. Non occorre richiamare
le risultanze dell'assessment citato nello scritto del 6 giugno 2024
della Sezione delle risorse umane: ai fini del presente giudizio, gli stralci
dello stesso riportati nel rapporto del 21 dicembre 2023 bastano per valutare
il buon fondamento della decisione impugnata (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Considerandi
2.
Il ricorrente eccepisce
la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione che gli è
stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo il nominativo della persona
assunta. Ciò gli impedirebbe una difesa efficace e renderebbe addirittura
impossibile valutare l'opportunità di una sua contestazione.
2.1
Secondo l'art. 46
cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo
dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere
sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno
alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di
causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un
suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e
adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità
menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in
un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I
229.
consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo,
parte generale, II ed., Cadenazzo
2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,
Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).
2.2
Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito
a pubblico concorso possono anche essere
motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un
determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione
del rapporto di pubblico impiego in Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag.
348.
n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag.
411). La motivazione deve comunque
fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature
inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare
eventuali contestazioni. La semplice
comunicazione dell'esito negativo del
concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT
I-1993 n. 17).
2.3
La violazione dell'obbligo di
motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata
indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali
carenze di motivazione possono comunque
essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità
decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli
argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.
43).
2.4
Nel caso
concreto, l'autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro
candidato e gli ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta
dell'insorgente, l'autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione
del profilo candidato nominato e di quello dell'insorgente. A ragione il
ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per la
mancata comunicazione del nominativo del candidato prescelto. Tale informazione
preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in maniera
efficace. Non può quindi essere tutelata la prassi dell'Amministrazione
cantonale, che costringe di fatto i candidati scartati a introdurre ricorso per
ottenere questa informazione basilare e determinante per la valutazione del
buon fondamento della scelta operata dall'autorità di nomina. Per contro,
atteso che in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di
assunzione, il riassunto della valutazione delle due candidature fornito al
ricorrente soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione
alla tutela del diritto di essere sentito. Se anche così non fosse, in questa
sede l'autorità ha maggiormente dettagliato i motivi che hanno condotto alla
nomina di CO 1; argomenti su cui il ricorrente ha avuto modo di esprimersi,
contestandoli compiutamente. Avendo l'autorità fornito il nominativo della
persona assunta in questa sede, il vizio può comunque ritenersi sanato, posto
che il Tribunale esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli atti al
committente affinché notifichi una decisione completa e non anonimizzata si
tradurrebbe in un inutile esercizio di stile. Della manchevolezza si potrà
semmai tenere conto nell'ambito della ripartizione degli oneri processuali.
3.
Secondo il
ricorrente, l'autorità avrebbe pure violato il suo diritto di essere sentito per
non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe alcuna
giustificazione, nemmeno nella legislazione sulla protezione dei dati invocata
dalla Sezione delle risorse umane.
3.1
La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere
sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento
amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto può
essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi interessi
pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto dev'essere motivato
e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui esame è stato negato
a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene
ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato
inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 2).
3.2
Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia
della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in:
Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG],
III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di
esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati
(art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9
maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi
privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una
restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà
personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la
tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le
dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478 seg.).
Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la
protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2
della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o
privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo
riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate
condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La
protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto
attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei
dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).
Come emerge dalla nota marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni),
il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi
avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti (cfr.
messaggio
n. 6645 del
23.
maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio
legato alla scoperta della parte avversa di fatti sconvenienti o che non si
desidera comunicare ad altri non è sufficiente (Ramelet,
op. cit., n. 506 seg.).
3.3
Nel caso concreto,
l'autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al
ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale
rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un
lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che
nascondere qualsiasi informazione relativa alla persona nominata ostacola in
maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato
neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a
che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo
percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum
vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che
ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare
il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di contestarla.
Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in capo a CO 1 a
mantenere segreti i propri dati personali, il modo di agire dell'autorità
sarebbe comunque lesivo del principio della proporzionalità. Non risulta
infatti dagli atti che essa si sia premurata di interpellare l'interessato per
chiedergli il suo consenso a trasmettere le informazioni richieste, prima di
negare in modo assoluto qualsiasi consultazione del carteggio da parte del
ricorrente. Al di là del fatto che, come osserva l'insorgente, una persona che
partecipa al concorso per un posto pubblico deve attendersi che la sua
assunzione sarà resa nota, quantomeno ai candidati.
Occorre quindi
concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato
anche sotto questo aspetto.
In questa sede, la
Sezione delle risorse umane ha trasmesso il dossier di candidatura di CO 1, da
cui ha oscurato soltanto la data di nascita e i recapiti. Ha inoltre prodotto i
rapporti di valutazione, da cui ha cancellato le parti riguardanti gli altri
candidati. Sulla documentazione versata agli atti, il ricorrente ha avuto ampio
modo di esprimersi, per cui il vizio può ritenersi sanato. Il medesimo non ha
infatti subito alcun pregiudizio ritenuto che la particolarità delle procedure
di assunzione fa sì che l'accesso agli atti sia utile e possibile soltanto dopo
l'emanazione della decisione, nell'ottica di valutare le possibilità di
ricorso, nonché di argomentarlo compiutamente. Anche di questa violazione si
potrà tenere conto nella ripartizione degli oneri processuali.
4.
4.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei
dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato,
mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti
fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto
nell'Amministrazione cantonale. Esso mira a
permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo a
occupare la posizione vacante, assicurando nel contempo la parità di
trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun
diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i
concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD
I-2009 n. 2 consid. 1.2).
4.2
Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti
per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto
vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle
esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3
consid. 2). Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento,
l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio
fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e
rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli
riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità. Il suo
giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte
del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69
LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché
integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo
dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza
di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo
dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve
quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato
dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 cit., pag.
59; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61).
5.
Il ricorrente
contesta nel merito la decisione di nomina di CO 1, sostenendo che la propria
candidatura corrisponde meglio al profilo ricercato, sia in termini di
formazione sia con riferimento alle esperienze professionali. Ritiene pure
inammissibile che sia stato escluso dalla seconda fase dei colloqui, condotti
dalla psicologa delle risorse umane, a fronte di un primo giudizio di idoneità.
5.1
Il ricorrente dispone di una laurea in storia contemporanea,
storia medievale e lingua e letteratura italiana ottenuta nel 2007 nell'università
di __________. Ha quindi lavorato come giornalista per diverse testate, per poi
ricoprire, dal 2011, il ruolo di collaboratore scientifico e ricercatore per
enti diversi. Dal 2015 è segretario comunale di __________, lavoro per cui nel
2018.
ha conseguito l'attestato di quadro dirigente degli enti locali presso
l'Istituto di formazione continua (IFC). Dal 2004 ricopre inoltre la carica di
consigliere comunale e nella legislatura 2019-2023 è stato deputato in Gran Consiglio.
5.2
In esito al colloquio del ricorrente, i funzionari incaricati di
selezionare i candidati hanno espresso il seguente parere:
Il signor RI 1 ha ottenuto una laurea in storia e in
lingua e letteratura italiana e ha pure il diploma cantonale di quadro
dirigente degli enti locali.
Dopo alcune esperienze in ambito giornalistico, ha
lavorato per due anni a __________ al progetto di valorizzazione del patrimonio
audiovisivo in occasione delle celebrazioni dei 75 anni della __________. Dopo
due anni come giornalista sportivo al CdT, dal 2015 è segretario comunale di __________.
Il signor RI 1 è in possesso delle conoscenze e delle capacità professionali
richieste dal bando. Vanta pure una buona conoscenza delle procedure amministrative
e legislative, approfondite anche durante la sua permanenza in Gran Consiglio.
Ha dichiarato che i diritti politici potrebbero essere una delle tappe della
sua carriera professionale.
L'insorgente è pertanto stato ritenuto idoneo. In ordine di
importanza i predetti funzionari lo hanno indicato al quarto (e ultimo) posto.
Il medesimo non è stato sentito in occasione di un ulteriore colloquio.
Dopo la notifica della decisione impugnata, la Sezione delle
risorse umane ha fornito questa valutazione del profilo del ricorrente.
Adempie i requisiti del bando. La candidatura è stata giudicata
idonea. Ha esperienza all'interno dell'amministrazione pubblica, dove da otto
anni ricopre la funzione di segretario comunale in un comune di piccole
dimensioni. Ha esperienza quale membro del legislativo a livello comunale e
cantonale. Ha svolto varie attività professionali. Ha dichiarato che la
funzione di caposervizio dei diritti politici potrebbe essere una delle tappe della
sua carriera professionale. I titoli di studio e l'esperienza professionale
dimostrano una buona cultura generale. Si tratta però di elementi che non hanno
un impatto diretto sull'attività del concorso. Sulla base del possesso di una
licenza universitaria e del fatto di non aver finora mantenuto a lungo il
medesimo impiego, è ragionevole inoltre ipotizzare che il candidato possa non
rimanere nella funzione di caposervizio e possa cercare nuove prospettive
professionali, con conseguenze negative sul servizio.
5.3
CO 1 ha conseguito l'AFC come impiegato di commercio nel
2001, previo svolgimento dell'apprendistato in un comune ticinese. Da allora
lavora presso il Comune di __________, dapprima come funzionario amministrativo,
dal 2019 come vicesegretario e dal 2020 come segretario comunale. Nel 2012 ha
conseguito il diploma cantonale di funzionario amministrativo degli enti locali
e nel 2016 quello di quadro dirigente degli enti locali.
5.4
Dopo il primo colloquio con CO 1, A_______ e F________
hanno formulato il seguente preavviso:
Il signor CO 1, segretario comunale a __________,
vanta una pluriennale esperienza a livello comunale, dove ha svolto differenti
mansioni (da funzionario amministrativo a segretario). Da vent'anni si occupa
di votazioni ed elezioni a livello comunale e ne conosce i meccanismi. La
motivazione al cambiamento è dettata dall'interesse di praticare quanto svolto
a livello comunale in ambito cantonale.
Al ricorrente è inoltre stata fornita la seguente valutazione
della candidatura di CO 1, a motivazione della scelta operata.
Adempie i requisiti del bando e la candidatura è stata
giudicata particolarmente idonea. Infatti vanta un'esperienza particolarmente
lunga all'interno dell'amministrazione pubblica, in un comune di dimensioni
medio-grandi. Ha svolto varie funzioni, con sempre maggiori responsabilità,
fino alle funzioni di vicesegretario comunale e infine di segretario comunale.
Nell'ambito dei diritti politici è stato per quasi venti anni la persona di
riferimento nel comune, ricoprendo anche il ruolo di responsabile del settore
elezioni e votazioni. L'attività e il contesto professionale gli impongono di
coordinare un numero considerevole di collaboratori e di gestire i rapporti con
i vari servizi dell'amministrazione comunale.
5.5
Come esposto in narrativa, il funzionario dirigente,
dopo discussione con il Consiglio di Stato, ha deciso di approfondire la
valutazione dei primi tre candidati ritenuti idonei in esito al primo
colloquio. Questi, ad eccezione del primo che si è ritirato, sono quindi stati
convocati per un assessment condotto dalla psicologa della Sezione delle
risorse umane, alla presenza di F__________. Per CO 1, tale valutazione ha
avuto un riscontro complessivamente positivo.
La scelta dei funzionari di non eseguire tale assessment anche per il
ricorrente non è stata motivata dai medesimi. Rientrava tuttavia nelle loro
facoltà approfondire la conoscenza e la valutazione dei candidati ritenuti più
idonei dopo la prima selezione. Per quanto opinabile possa apparire, la rinuncia
a sentire il ricorrente, che era stato indicato all'ultimo posto dopo il primo
colloquio, è del tutto legittima.
5.6
In esito alle valutazioni predette, va considerato che CO
1.
dispone dei requisiti posti dal bando di concorso. Nemmeno l'insorgente lo
mette in discussione. Il candidato assunto vanta un'esperienza professionale
ventennale presso un comune di quasi 5'000 abitanti che lo rende senz'altro
idoneo a ricoprire la funzione di caposervizio dei diritti politici. Emerge
infatti che i funzionari hanno sondato in particolare la sua esperienza in
relazione allo svolgimento delle votazioni e alle elezioni.
Se è vero che anche il ricorrente svolge la funzione di segretario comunale, è
pur vero che la sua attività presso il Comune, per altro di dimensioni assai
ridotte (meno di 500 abitanti), è iniziata solo nel 2015. La sua esperienza in
un'amministrazione comunale, seppur di una certa durata, risulta inferiore
rispetto a quella ventennale di CO 1.
È d'altro canto innegabile che l'insorgente ha una formazione,
universitaria, di rango più alto rispetto a quella del candidato scelto. La
funzione messa a concorso non richiedeva tuttavia un titolo di studio superiore
all'AFC. Nel caso concreto, il possesso di una laura non è pertanto atto a
incidere in modo determinante sulla scelta del candidato. Anzi. La sensazione
dell'autorità di nomina che il ricorrente possa in un prossimo futuro ambire a
un posto meglio retribuito non è infondata. Basti pensare che all'interno
dell'amministrazione cantonale i collaboratori scientifici (I), posizione per
cui è richiesta una laurea completa, sono collocati in classe 10 (cfr. art. 7
cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 [RDSt; RL
173.110] e regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei
dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 [RClass; RL 173.310]), mentre il
posto a concorso è inserito nell'ottava classe di stipendio. CO 1 ha invece
dimostrato una motivazione maggiore, convincendo i funzionari incaricati di
poter garantire un'occupazione duratura, a vantaggio della stabilità del Servizio.
Pur considerando il curriculum di tutto rispetto del ricorrente, che
oltre a un titolo di studio universitario e a esperienze professionali
variegate è anche attivo politicamente in un legislativo comunale e lo è stato
in quello cantonale, la preferenza accordata a CO 1, che ha convinto per la sua
marcata esperienza in ambito di votazioni ed elezioni acquisita in vent'anni di
carriera presso un'amministrazione comunale e per una notevole motivazione alla
candidatura, non presta il fianco alla critica.
In altre parole, non si riscontra, nella scelta del Consiglio
di Stato, eccesso o abuso dell'ampio potere di apprezzamento riservatogli nella
scelta dei suoi collaboratori.
6.
L'emanazione di
questo giudizio rende superata la richiesta di concessione dell'effetto
sospensivo.
7.
Visto quanto
precede, il ricorso va respinto. Per la ripartizione degli oneri processuali
occorre tenere conto, da un lato, della soccombenza del ricorrente e,
dall'altro lato, della violazione del suo
diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prime cure. La tassa di
giustizia è quindi posta a carico dello Stato e del ricorrente in ragione di un
mezzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà inoltre
all'insorgente ripetibili ridotte (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr, 1'800.-, in parte anticipata dal ricorrente, è posta a carico
di quest'ultimo e dello Stato in ragione di un mezzo (fr. 900.- ciascuno). Lo
Stato verserà inoltre al ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;
RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1
lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera