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Decisione

52.2024.92

Dipendente cantonale. Nomina

6 novembre 2024Italiano24 min

dall'autorità di nomina, parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.92

Lugano

6

novembre 2024

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Fulvio Campello, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 23 febbraio

2024 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 17 gennaio 2024 (n. 214) del

Consiglio di Stato che ha nominato CO 1 quale Capo servizio I presso la

Cancelleria dello Stato;

ritenuto, in

fatto

A. Il 13 ottobre 2023 la

Cancelleria dello Stato ha pubblicato un concorso per l'assunzione di un Capo

servizio I a tempo pieno presso il Servizio dei diritti politici (FU 196 del 13

ottobre 2023, pag. 4). Il bando di concorso indicava che la funzione era

retribuita con l'ottava classe di stipendio ed elencava i seguenti compiti e

requisiti.

Compiti:

-

pianifica, organizza, dirige e

controlla le attività del Servizio dei diritti politici

-

gestisce le risorse umane,

finanziarie, logistiche e informatiche

-

organizza, in collaborazione con

altri enti e servizi, le elezioni e le votazioni per gli aspetti di competenza

cantonale

-

intrattiene i contatti con gli

altri servizi dell'Amministrazione cantonale (AC), con i Comuni e con la

Confederazione

-

dirige e partecipa a gruppi di

progetto o di lavoro interdipartimentali e con esterni

-

allestisce i progetti di decisione

di competenza del Consiglio di Stato e della Cancelleria dello Stato

-

gestisce le domande di iniziative

e di referendum

-

prepara le direttive e altra

documentazione per gli enti e per le organizzazioni coinvolti nelle elezioni e

nelle votazioni nonché redige la documentazione informativa

-

fornisce consulenza ai servizi

cantonali, ai Comuni e agli altri enti pubblici, ai partiti politici, ai promotori

di domande di iniziativa e referendum e ai cittadini

Requisiti:

-

attestato federale di capacità

(AFC) quale impiegato di commercio, la maturità commerciale cantonale (SCC) costituisce

titolo preferenziale

-

comprovata capacità nella

conduzione e nell'organizzazione del personale

-

esperienza nella conduzione di

progetti

-

doti di leadership, relazionali,

motivazionali e di mediazione

-

discrezione, flessibilità, spirito

d'iniziativa e attitudine al lavoro indipendente e di gruppo

-

conoscenza dell'organizzazione e

del funzionamento delle istituzioni e conoscenza delle procedure

amministrative, decisionali e legislative

-

competenze informatiche e di

programmi dedicati ai dirtti politici

-

abilità redazionale in italiano e

adeguata conoscenza (conversazione e redazione) di almeno una seconda lingua

ufficiale

-

disponibilità al lavoro fuori

orario

-

esperienza in materia di diritti

politici e comprovata conoscenza del settore costituiscono titolo preferenziale

-

cittadinanza svizzera

B. Al concorso hanno

partecipato 53 candidati, tra cui RI 1 e CO 1. Una prima verifica dei dossier

presentati ha condotto a una selezione di otto candidati, i quali sono stati

sentiti in occasione di colloqui personali dal Cancelliere dello Stato A__________

e dal consulente giuridico del Consiglio di Stato F__________. In esito a tali

incontri, i predetti funzionari hanno stabilito una rosa di quattro candidati

idonei in ordine di preferenza. Al secondo posto figurava CO 1, mentre al

quarto RI 1.

È poi stato richiesto il coinvolgimento della Sezione delle risorse umane per

un secondo colloquio con i primi tre candidati, tra cui CO 1. A seguito del

ritiro della candidatura del primo classificato, sono stati sottoposti alla

valutazione della psicologa della Sezione delle risorse umane CO 1 e un altro

candidato. Preso atto di tale parere, il Cancelliere dello Stato e il

consulente giuridico del Consiglio di Stato hanno preavvisato la candidatura di

CO 1 come la più idonea ad assumere la funzione di Caposervizio dei diritti

politici.

C. Con decisione del 17

gennaio 2024 il Governo ha nominato CO 1 quale Capo servizio I presso la

Cancelleria dello Stato attribuendolo al Servizio dei diritti politici. La data

effettiva di entrata in funzione è stata rinviata al passaggio in giudicato

della risoluzione governativa.

D. Ad RI 1 è stato

comunicato che l'assunzione era avvenuta a favore di un altro candidato e gli è

stata notificata la decisione di nomina in forma anonimizzata.

La richiesta del candidato di poter accedere agli atti del concorso ai fini di

valutare l'opportunità di presentare ricorso è stata respinta dalla Sezione

delle risorse umane per motivi legati alla protezione dei dati dei candidati.

L'autorità gli ha quindi trasmesso la valutazione scritta della sua candidatura

e di quella della persona assunta, senza rivelarne l'identità.

E. Contro la predetta

decisione governativa, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'accertamento dell'illegittimità oltre al suo

annullamento e al rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione.

Chiede pure la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Eccepisce in

primo luogo la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione

che gli è stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo il nominativo

della persona assunta. Ciò gli impedirebbe una difesa efficace e renderebbe

addirittura impossibile valutare l'opportunità di una sua contestazione.

L'autorità avrebbe pure violato il diritto di essere sentito del ricorrente per

non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe affatto giustificazione

nella legislazione sulla protezione dei dati. Nel merito, il ricorrente

contesta, in quanto arbitrarie, le considerazioni espresse dall'autorità nel

riassunto delle valutazioni trasmessegli, riservandosi una presa di posizione

più dettagliata una volta visionato l'incarto.

F. All'accoglimento

del ricorso si oppone la Sezione delle risorse umane che difende la propria

prassi di non comunicare il nominativo del candidato nominato, per tutelarne i

dati personali e la personalità prima dell'avvio di una procedura di ricorso.

L'accesso agli atti sarebbe quindi soltanto stato ritardato, potendo il

ricorrente visionare gli atti in corso di causa. La valutazione dei profili dei

candidati sarebbe avvenuta sulla base di criteri oggettivi e pertinenti e

andrebbe pertanto confermata.

G. Con la replica il

ricorrente, dopo aver visionato gli atti, ha ulteriormente sviluppato le

proprie argomentazioni, criticando le valutazioni esposte dai funzionari preposti.

Conferma l'arbitrarietà della decisione, sostenendo che la propria candidatura

corrisponde meglio al profilo ricercato, sia in termini di formazione sia per

esperienze professionali. Ritiene pure inammissibile la scelta di escluderlo

dalla seconda fase dei colloqui, condotti dalla psicologa delle risorse umane,

a fronte di un primo giudizio di idoneità.

H. Con la duplica, la

Sezione delle risorse umane ha confermato la propria posizione. Ribadisce che

il candidato nominato rispetta i requisiti del bando di concorso e vanta

un'esperienza adeguata alla funzione da assumere.

Fatti

I. CO 1 non

ha invece formulato osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 66 cpv. 1

della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15

marzo 1995 (LORD; RL 173.100). La legittimazione attiva del ricorrente,

direttamente e personalmente interessato dalla decisione impugnata, è certa

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è

dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti e in particolare sul carteggio trasmesso

dalla Sezione delle risorse umane e da essa completato su invito del Tribunale

in accoglimento della richiesta dell'insorgente. La documentazione prodotta

dall'autorità di nomina, parzialmente anonimizzata in relazione ai dati personali

delle parti nonché degli altri candidati estranei alla procedura, permette al

Tribunale di esprimersi con cognizione di causa. Per quanto attiene ai rapporti

di valutazione, non vi è ragione di dubitare che l'autorità si sia limitata a

oscurare i dati relativi agli altri candidati, per cui non è necessario

acquisire agli atti tali documenti in forma integrale. Non occorre richiamare

le risultanze dell'assessment citato nello scritto del 6 giugno 2024

della Sezione delle risorse umane: ai fini del presente giudizio, gli stralci

dello stesso riportati nel rapporto del 21 dicembre 2023 bastano per valutare

il buon fondamento della decisione impugnata (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

Il ricorrente eccepisce

la violazione del diritto di essere sentito siccome la decisione che gli è

stata notificata sarebbe incompleta, non contenendo il nominativo della persona

assunta. Ciò gli impedirebbe una difesa efficace e renderebbe addirittura

impossibile valutare l'opportunità di una sua contestazione.

2.1

Secondo l'art. 46

cpv. 1 LPAmm ogni decisione deve essere motivata per scritto. Scopo

dell'obbligo di motivazione, componente essenziale del diritto di essere

sentito, è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno

alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di

causa a una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta esercitare un

suo controllo effettivo. Una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e

adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità

menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in

un senso piuttosto che in un altro (DTF 136 I

229.

consid. 5.2; RDAT 1988 n. 45, consid. 2a; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, II ed., Cadenazzo

2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c).

2.2

Le decisioni di assunzione di dipendenti in esito

a pubblico concorso possono anche essere

motivate soltanto sommariamente. Non devono necessariamente indicare nel dettaglio i motivi per cui la scelta è caduta a favore di un

determinato candidato e gli altri sono stati invece esclusi (cfr. Guido Corti, Costituzione e cessazione

del rapporto di pubblico impiego in Diritto senza devianza, Basilea 2006, pag.

348.

n. 6; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches

Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag.

411). La motivazione deve comunque

fornire una spiegazione ragionevole delle valutazioni operate sulle candidature

inoltrate, in modo che i concorrenti possano confrontarle fra loro e sollevare

eventuali contestazioni. La semplice

comunicazione dell'esito negativo del

concorso o della preferenza data ad un altro candidato non è sufficiente (RDAT

I-1993 n. 17).

2.3

La violazione dell'obbligo di

motivazione trae di principio seco l'annullamento della decisione impugnata

indipendentemente dalla fondatezza delle contestazioni di merito. Eventuali

carenze di motivazione possono comunque

essere sanate davanti all'istanza di ricorso a condizione che l'autorità

decidente fornisca la motivazione mancante e che all'insorgente sia data la possibilità di prendere posizione sugli

argomenti da quest'ultima addotti in sede di risposta (RDAT II-2002 n.

43).

2.4

Nel caso

concreto, l'autorità ha comunicato al ricorrente di aver assunto un altro

candidato e gli ha notificato la decisione di nomina anonimizzata. Su richiesta

dell'insorgente, l'autorità ha in seguito fornito per scritto la valutazione

del profilo candidato nominato e di quello dell'insorgente. A ragione il

ricorrente lamenta una violazione del proprio diritto di essere sentito per la

mancata comunicazione del nominativo del candidato prescelto. Tale informazione

preclude in effetti le possibilità del ricorrente di difendersi in maniera

efficace. Non può quindi essere tutelata la prassi dell'Amministrazione

cantonale, che costringe di fatto i candidati scartati a introdurre ricorso per

ottenere questa informazione basilare e determinante per la valutazione del

buon fondamento della scelta operata dall'autorità di nomina. Per contro,

atteso che in questa materia basta una motivazione succinta della decisione di

assunzione, il riassunto della valutazione delle due candidature fornito al

ricorrente soddisfa le esigenze poste da dottrina e giurisprudenza in relazione

alla tutela del diritto di essere sentito. Se anche così non fosse, in questa

sede l'autorità ha maggiormente dettagliato i motivi che hanno condotto alla

nomina di CO 1; argomenti su cui il ricorrente ha avuto modo di esprimersi,

contestandoli compiutamente. Avendo l'autorità fornito il nominativo della

persona assunta in questa sede, il vizio può comunque ritenersi sanato, posto

che il Tribunale esamina liberamente fatti e diritto. Un rinvio degli atti al

committente affinché notifichi una decisione completa e non anonimizzata si

tradurrebbe in un inutile esercizio di stile. Della manchevolezza si potrà

semmai tenere conto nell'ambito della ripartizione degli oneri processuali.

3.

Secondo il

ricorrente, l'autorità avrebbe pure violato il suo diritto di essere sentito per

non avergli permesso di accedere agli atti; rifiuto che non troverebbe alcuna

giustificazione, nemmeno nella legislazione sulla protezione dei dati invocata

dalla Sezione delle risorse umane.

3.1

La facoltà di consultare gli atti, pure componente del diritto di essere

sentito, è ancorata all'art. 32 LPAmm, secondo cui chi è parte in un procedimento

amministrativo ha diritto di esaminare gli atti (cpv. 1). Tale diritto può

essere eccezionalmente negato soltanto a protezione di legittimi interessi

pubblici o privati o di un'istruttoria in corso; il rifiuto dev'essere motivato

e annotato agli atti (art. 33 cpv. 1 LPAmm). L'atto il cui esame è stato negato

a una parte può essere adoperato contro di essa soltanto se l'autorità gliene

ha comunicato oralmente o per iscritto il contenuto essenziale e le ha dato

inoltre la possibilità di pronunciarsi e di indicare prove contrarie (cpv. 2).

3.2

Il diritto di consultare gli atti si estende anche a dopo la pronuncia

della decisione nell'ottica di una possibile impugnazione (Bernhard Waldmann/Magnus Oeschger in:

Waldmann/Weissenberger [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG],

III ed., Zurigo 2023, n. 32 ad art. 26). Anche in questo caso il diritto di

esaminare gli atti può essere negato a tutela di interessi pubblici o privati

(art. 33 LPAmm per analogia; DTF 129 I 249 consid. 3; STA 52.2021.194 del 9

maggio 2022 pubbl. in: RtiD I-2023 n. 16, consid. 4.1.2). Gli interessi

privati, di una parte o di un terzo, suscettibili di giustificare una

restrizione all'accesso agli atti, possono riguardare la garanzia della libertà

personale e della sfera privata, la protezione dell'integrità personale, la

tutela dell'intimità di una persona o la protezione di segreti commerciali (Adrien Ramelet, Le droit de consulter le

dossier en procédure administrative, pénale et civile, Berna 2021, n. 478 seg.).

Un particolare aspetto della protezione della sfera privata concerne la

protezione dei dati personali, diritto fondamentale sancito dall'art. 13 cpv. 2

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101) che garantisce a chiunque il diritto di stabilire se terzi, pubblici o

privati, possano raccogliere, trattare o conservare informazioni che lo

riguardano. L'effetto della garanzia è quello di subordinare a determinate

condizioni il trattamento dei dati, compresa la trasmissione a terzi (Ramelet, op. cit., n. 482 e 502). La

protezione è poi concretizzata da leggi speciali, in particolare, per quanto

attiene agli organi pubblici nel Cantone Ticino, la legge sulla protezione dei

dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP; RL 163.100).

Come emerge dalla nota marginale dell'art. 33 LPAmm (eccezioni),

il rifiuto di esaminare gli atti ha carattere eccezionale. Ciò può quindi

avvenire solo in presenza di interessi pubblici o privati preponderanti (cfr.

messaggio

n. 6645 del

23.

maggio 2012 concernente la revisione totale della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 10.4, pag. 19). Il semplice disagio

legato alla scoperta della parte avversa di fatti sconvenienti o che non si

desidera comunicare ad altri non è sufficiente (Ramelet,

op. cit., n. 506 seg.).

3.3

Nel caso concreto,

l'autorità di nomina, dopo aver notificato la decisione impugnata, ha negato al

ricorrente qualsiasi possibilità di consultare gli atti del concorso. Tale

rifiuto, esteso a qualsiasi documento, è da ritenere ingiustificato. Se da un

lato occorre senz'altro tutelare i dati personali dei candidati, è pur vero che

nascondere qualsiasi informazione relativa alla persona nominata ostacola in

maniera eccessiva i diritti di difesa dell'interessato. In capo all'impiegato

neo assunto non può infatti essere riconosciuto alcun interesse preminente a

che il suo nominativo e le altre informazioni principali relative al suo

percorso di studi e alle sue esperienze professionali pregresse contenute nel curriculum

vitae non siano comunicate ai candidati delusi dall'esito del concorso che

ne facciano richiesta. Si tratta infatti di elementi indispensabili a valutare

il buon fondamento della decisione ed eventualmente l'opportunità di contestarla.

Quand'anche si volesse riconoscere un interesse preponderante in capo a CO 1 a

mantenere segreti i propri dati personali, il modo di agire dell'autorità

sarebbe comunque lesivo del principio della proporzionalità. Non risulta

infatti dagli atti che essa si sia premurata di interpellare l'interessato per

chiedergli il suo consenso a trasmettere le informazioni richieste, prima di

negare in modo assoluto qualsiasi consultazione del carteggio da parte del

ricorrente. Al di là del fatto che, come osserva l'insorgente, una persona che

partecipa al concorso per un posto pubblico deve attendersi che la sua

assunzione sarà resa nota, quantomeno ai candidati.

Occorre quindi

concludere che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato violato

anche sotto questo aspetto.

In questa sede, la

Sezione delle risorse umane ha trasmesso il dossier di candidatura di CO 1, da

cui ha oscurato soltanto la data di nascita e i recapiti. Ha inoltre prodotto i

rapporti di valutazione, da cui ha cancellato le parti riguardanti gli altri

candidati. Sulla documentazione versata agli atti, il ricorrente ha avuto ampio

modo di esprimersi, per cui il vizio può ritenersi sanato. Il medesimo non ha

infatti subito alcun pregiudizio ritenuto che la particolarità delle procedure

di assunzione fa sì che l'accesso agli atti sia utile e possibile soltanto dopo

l'emanazione della decisione, nell'ottica di valutare le possibilità di

ricorso, nonché di argomentarlo compiutamente. Anche di questa violazione si

potrà tenere conto nella ripartizione degli oneri processuali.

4.

4.1. L'art. 12 cpv. 1 LORD subordina la nomina dei

dipendenti del Cantone all'esperimento di un concorso. Il concorso si configura come un procedimento ordinato,

mediante il quale lo Stato sollecita chiunque sia in possesso dei requisiti

fissati dalla legge e dal bando a candidarsi per occupare un determinato posto

nell'Amministrazione cantonale. Esso mira a

permettere al datore di lavoro di individuare il candidato più idoneo a

occupare la posizione vacante, assicurando nel contempo la parità di

trattamento tra i concorrenti. Il concorso non conferisce ai partecipanti alcun

diritto di essere assunti. Anche se soddisfano i requisiti prestabiliti, i

concorrenti non possono rivendicare né la nomina, né l'incarico (cfr. RtiD

I-2009 n. 2 consid. 1.2).

4.2

Nella valutazione dell'idoneità dei concorrenti ad essere assunti

per occupare un posto messo a concorso, l'autorità di nomina è anzitutto

vincolata ai requisiti fissati dalla legge. Essa deve inoltre attenersi alle

esigenze ulteriormente stabilite dalle prescrizioni di gara (RtiD I-2015 n. 3

consid. 2). Nella misura in cui tale valutazione è rimessa all'apprezzamento,

l'autorità è tenuta a esprimere un giudizio

fondato su criteri oggettivi e pertinenti, scevro da considerazioni estranee e

rispettoso dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di quelli

riconducibili alla parità di trattamento e alla proporzionalità. Il suo

giudizio, nella misura in cui si fonda su apprezzamento, è sindacabile da parte

del Tribunale cantonale amministrativo soltanto nei limiti fissati dall'art. 69

LPAmm. Censurabili sono unicamente le valutazioni insostenibili, poiché

integrano gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo

dell'eccesso o dell'abuso di potere (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm). In assenza

di una disposizione esplicita che glielo conferisca, il controllo

dell'adeguatezza gli è precluso (art. 69 cpv. 2 LPAmm). Il Tribunale deve

quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento a quello esercitato

dall'autorità di nomina (cfr. messaggio n. 6645 cit., pag.

59; Borghi/Corti, op. cit., n. 2d ad art. 61).

5.

Il ricorrente

contesta nel merito la decisione di nomina di CO 1, sostenendo che la propria

candidatura corrisponde meglio al profilo ricercato, sia in termini di

formazione sia con riferimento alle esperienze professionali. Ritiene pure

inammissibile che sia stato escluso dalla seconda fase dei colloqui, condotti

dalla psicologa delle risorse umane, a fronte di un primo giudizio di idoneità.

5.1

Il ricorrente dispone di una laurea in storia contemporanea,

storia medievale e lingua e letteratura italiana ottenuta nel 2007 nell'università

di __________. Ha quindi lavorato come giornalista per diverse testate, per poi

ricoprire, dal 2011, il ruolo di collaboratore scientifico e ricercatore per

enti diversi. Dal 2015 è segretario comunale di __________, lavoro per cui nel

2018.

ha conseguito l'attestato di quadro dirigente degli enti locali presso

l'Istituto di formazione continua (IFC). Dal 2004 ricopre inoltre la carica di

consigliere comunale e nella legislatura 2019-2023 è stato deputato in Gran Consiglio.

5.2

In esito al colloquio del ricorrente, i funzionari incaricati di

selezionare i candidati hanno espresso il seguente parere:

Il signor RI 1 ha ottenuto una laurea in storia e in

lingua e letteratura italiana e ha pure il diploma cantonale di quadro

dirigente degli enti locali.

Dopo alcune esperienze in ambito giornalistico, ha

lavorato per due anni a __________ al progetto di valorizzazione del patrimonio

audiovisivo in occasione delle celebrazioni dei 75 anni della __________. Dopo

due anni come giornalista sportivo al CdT, dal 2015 è segretario comunale di __________.

Il signor RI 1 è in possesso delle conoscenze e delle capacità professionali

richieste dal bando. Vanta pure una buona conoscenza delle procedure amministrative

e legislative, approfondite anche durante la sua permanenza in Gran Consiglio.

Ha dichiarato che i diritti politici potrebbero essere una delle tappe della

sua carriera professionale.

L'insorgente è pertanto stato ritenuto idoneo. In ordine di

importanza i predetti funzionari lo hanno indicato al quarto (e ultimo) posto.

Il medesimo non è stato sentito in occasione di un ulteriore colloquio.

Dopo la notifica della decisione impugnata, la Sezione delle

risorse umane ha fornito questa valutazione del profilo del ricorrente.

Adempie i requisiti del bando. La candidatura è stata giudicata

idonea. Ha esperienza all'interno dell'amministrazione pubblica, dove da otto

anni ricopre la funzione di segretario comunale in un comune di piccole

dimensioni. Ha esperienza quale membro del legislativo a livello comunale e

cantonale. Ha svolto varie attività professionali. Ha dichiarato che la

funzione di caposervizio dei diritti politici potrebbe essere una delle tappe della

sua carriera professionale. I titoli di studio e l'esperienza professionale

dimostrano una buona cultura generale. Si tratta però di elementi che non hanno

un impatto diretto sull'attività del concorso. Sulla base del possesso di una

licenza universitaria e del fatto di non aver finora mantenuto a lungo il

medesimo impiego, è ragionevole inoltre ipotizzare che il candidato possa non

rimanere nella funzione di caposervizio e possa cercare nuove prospettive

professionali, con conseguenze negative sul servizio.

5.3

CO 1 ha conseguito l'AFC come impiegato di commercio nel

2001, previo svolgimento dell'apprendistato in un comune ticinese. Da allora

lavora presso il Comune di __________, dapprima come funzionario amministrativo,

dal 2019 come vicesegretario e dal 2020 come segretario comunale. Nel 2012 ha

conseguito il diploma cantonale di funzionario amministrativo degli enti locali

e nel 2016 quello di quadro dirigente degli enti locali.

5.4

Dopo il primo colloquio con CO 1, A_______ e F________

hanno formulato il seguente preavviso:

Il signor CO 1, segretario comunale a __________,

vanta una pluriennale esperienza a livello comunale, dove ha svolto differenti

mansioni (da funzionario amministrativo a segretario). Da vent'anni si occupa

di votazioni ed elezioni a livello comunale e ne conosce i meccanismi. La

motivazione al cambiamento è dettata dall'interesse di praticare quanto svolto

a livello comunale in ambito cantonale.

Al ricorrente è inoltre stata fornita la seguente valutazione

della candidatura di CO 1, a motivazione della scelta operata.

Adempie i requisiti del bando e la candidatura è stata

giudicata particolarmente idonea. Infatti vanta un'esperienza particolarmente

lunga all'interno dell'amministrazione pubblica, in un comune di dimensioni

medio-grandi. Ha svolto varie funzioni, con sempre maggiori responsabilità,

fino alle funzioni di vicesegretario comunale e infine di segretario comunale.

Nell'ambito dei diritti politici è stato per quasi venti anni la persona di

riferimento nel comune, ricoprendo anche il ruolo di responsabile del settore

elezioni e votazioni. L'attività e il contesto professionale gli impongono di

coordinare un numero considerevole di collaboratori e di gestire i rapporti con

i vari servizi dell'amministrazione comunale.

5.5

Come esposto in narrativa, il funzionario dirigente,

dopo discussione con il Consiglio di Stato, ha deciso di approfondire la

valutazione dei primi tre candidati ritenuti idonei in esito al primo

colloquio. Questi, ad eccezione del primo che si è ritirato, sono quindi stati

convocati per un assessment condotto dalla psicologa della Sezione delle

risorse umane, alla presenza di F__________. Per CO 1, tale valutazione ha

avuto un riscontro complessivamente positivo.

La scelta dei funzionari di non eseguire tale assessment anche per il

ricorrente non è stata motivata dai medesimi. Rientrava tuttavia nelle loro

facoltà approfondire la conoscenza e la valutazione dei candidati ritenuti più

idonei dopo la prima selezione. Per quanto opinabile possa apparire, la rinuncia

a sentire il ricorrente, che era stato indicato all'ultimo posto dopo il primo

colloquio, è del tutto legittima.

5.6

In esito alle valutazioni predette, va considerato che CO

1.

dispone dei requisiti posti dal bando di concorso. Nemmeno l'insorgente lo

mette in discussione. Il candidato assunto vanta un'esperienza professionale

ventennale presso un comune di quasi 5'000 abitanti che lo rende senz'altro

idoneo a ricoprire la funzione di caposervizio dei diritti politici. Emerge

infatti che i funzionari hanno sondato in particolare la sua esperienza in

relazione allo svolgimento delle votazioni e alle elezioni.

Se è vero che anche il ricorrente svolge la funzione di segretario comunale, è

pur vero che la sua attività presso il Comune, per altro di dimensioni assai

ridotte (meno di 500 abitanti), è iniziata solo nel 2015. La sua esperienza in

un'amministrazione comunale, seppur di una certa durata, risulta inferiore

rispetto a quella ventennale di CO 1.

È d'altro canto innegabile che l'insorgente ha una formazione,

universitaria, di rango più alto rispetto a quella del candidato scelto. La

funzione messa a concorso non richiedeva tuttavia un titolo di studio superiore

all'AFC. Nel caso concreto, il possesso di una laura non è pertanto atto a

incidere in modo determinante sulla scelta del candidato. Anzi. La sensazione

dell'autorità di nomina che il ricorrente possa in un prossimo futuro ambire a

un posto meglio retribuito non è infondata. Basti pensare che all'interno

dell'amministrazione cantonale i collaboratori scientifici (I), posizione per

cui è richiesta una laurea completa, sono collocati in classe 10 (cfr. art. 7

cpv. 1 del regolamento dei dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 [RDSt; RL

173.110] e regolamento concernente le funzioni e le classificazioni dei

dipendenti dello Stato dell'11 luglio 2017 [RClass; RL 173.310]), mentre il

posto a concorso è inserito nell'ottava classe di stipendio. CO 1 ha invece

dimostrato una motivazione maggiore, convincendo i funzionari incaricati di

poter garantire un'occupazione duratura, a vantaggio della stabilità del Servizio.

Pur considerando il curriculum di tutto rispetto del ricorrente, che

oltre a un titolo di studio universitario e a esperienze professionali

variegate è anche attivo politicamente in un legislativo comunale e lo è stato

in quello cantonale, la preferenza accordata a CO 1, che ha convinto per la sua

marcata esperienza in ambito di votazioni ed elezioni acquisita in vent'anni di

carriera presso un'amministrazione comunale e per una notevole motivazione alla

candidatura, non presta il fianco alla critica.

In altre parole, non si riscontra, nella scelta del Consiglio

di Stato, eccesso o abuso dell'ampio potere di apprezzamento riservatogli nella

scelta dei suoi collaboratori.

6.

L'emanazione di

questo giudizio rende superata la richiesta di concessione dell'effetto

sospensivo.

7.

Visto quanto

precede, il ricorso va respinto. Per la ripartizione degli oneri processuali

occorre tenere conto, da un lato, della soccombenza del ricorrente e,

dall'altro lato, della violazione del suo

diritto di essere sentito da parte dell'autorità di prime cure. La tassa di

giustizia è quindi posta a carico dello Stato e del ricorrente in ragione di un

mezzo ciascuno (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Lo Stato rifonderà inoltre

all'insorgente ripetibili ridotte (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr, 1'800.-, in parte anticipata dal ricorrente, è posta a carico

di quest'ultimo e dello Stato in ragione di un mezzo (fr. 900.- ciascuno). Lo

Stato verserà inoltre al ricorrente fr. 900.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. e 90 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF;

RS 173.100). Il valore di causa è superiore a fr. 15'000.- (art. 51 cpv. 1

lett. a e art. 85 cpv. 1 lett. b LTF).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera