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Decisione

52.2024.93

Licenza edilizia per tracciati di mountain bike

2 ottobre 2025Italiano22 min

una pianificazione preventiva, ma un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2024.93

Lugano

2 ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Mariano Morgani

statuendo sul ricorso del 22 febbraio

2024 di

RI

1

RI

2

RI

3

RI 4

patrocinate da: PA 1

contro

la decisione del 31 gennaio 2024 (n. 492) del

Consiglio di Stato che respinge il loro ricorso contro la risoluzione del 6 aprile

2022 con cui il Municipio di Mendrisio ha rilasciato all'CO 1 la licenza

edilizia parziale per realizzare il progetto “Mountain bike Monte San Giorgio

- tracciati prioritari”

nei comuni di Mendrisio (quartieri di Meride,

Rancate e Tremona), Riva San Vitale e Brusino Arsizio;

ritenuto, in

fatto

A. a. Con domanda di

costruzione del 10 febbraio 2021 l'CO 1 ha chiesto ai Municipi di Mendrisio,

Riva San Vitale e Brusino Arsizio le licenze edilizie per realizzare nei

rispettivi comuni il progetto “Mountain Bike Monte San Giorgio - tracciati

prioritari”. Il progetto mira principalmente a posizionare il Monte San Giorgio

e le sue strutture ricettive nel contesto regionale e interregionale dei

percorsi per mountain bike (MTB), sfruttando le possibilità di collegamento ai

comparti del Monte Arbostora, della Piana del Laveggio e del Monte Generoso e

ai rispettivi percorsi esistenti (iscritti nel portale Svizzera Mobile).

Prospetta quindi la creazione sul Monte San Giorgio di una serie di tracciati

per MTB che mettano in rete il maggior numero possibile di oggetti di interesse

e strutture già esistenti (quali ad es. la funivia Serpiano-Brusino, l'hotel

Serpiano, l'Alpe di Brusino con l'omonimo grotto e altre strutture e aziende

della regione). In particolare, il progetto prevede di realizzare i seguenti

tracciati prioritari, per lo più situati in territorio fuori della zona

edificabile: due discese Serpiano-Brusino Arsizio (di ca. 2.8 e 4 km), 5

loop nelle zone Serpiano, Alpe di Brusino e Meride (circuiti di lunghezza

variabile, di ca. 15 km in tutto) e un circuito Capolago-Riva San

Vitale-Meride-Alpe Brusino-Capolago (di ca. 21 km, che nel tratto di 6 km

tra Capolago e la zona Ronchetto di Mendrisio si riallaccia al percorso

esistente Piano del Laveggio Bike), oltre a un Bike park vicino all'hotel

Serpiano.

b. La domanda di costruzione, pubblicata contemporaneamente nei tre comuni

interessati, ha suscitato diverse opposizioni, tra cui quella inoltrata da RI 1,

agente per sé e per RI 2, unitamente alla RI 3, per sé e per RI 4.

c. Dopo aver raccolto un complemento di documentazione, in sede di avviso

cantonale (n. 117404) i Servizi generali del Dipartimento del territorio hanno

formulato un'opposizione parziale al

progetto, in

particolare per quanto riguarda i loop 3 e 5, preavvisando invece

favorevolmente gli altri tracciati proposti, a determinate condizioni.

d. Fatto proprio tale avviso, con separate decisioni il 6 aprile 2022 i

Municipi di Mendrisio, Brusino Arsizio e Riva San Vitale hanno rilasciato le

licenze edilizie parziali per la realizzazione del progetto nei rispettivi

comuni, ad eccezione dei loop 3 e 5, evadendo nel contempo le

opposizioni pervenute.

B. Con giudizio del 31

gennaio 2024, il Consiglio di Stato ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso

interposto dalle predette associazioni contro la licenza edilizia parziale

concessa dal Municipio di Mendrisio.

In sintesi, premesso che esulavano dalla procedura le censure relative agli

interventi autorizzati nei comuni di Brusino Arsizio e Riva San Vitale - contro

Fatti

i quali le insorgenti non erano insorte - il Governo, dopo aver disatteso una

censura relativa alla pubblicazione della domanda, ha anzitutto stabilito che

il progetto previsto lungo i sentieri escursionistici esistenti non richiedeva

una pianificazione preventiva, ma un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art.

24 della legge sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS

700). Ha quindi ritenuto date le premesse per il rilascio di una tale

autorizzazione, ammettendo il requisito dell'ubicazione vincolata e l'assenza

di interessi preponderanti contrari, escludendo una lesione dell'art. 6 della

legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966

(LPN; RS 451) in relazione all'oggetto Monte San Giorgio, iscritto nell'inventario

federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza nazionale (IFP). Ha infine

escluso la sussistenza di un compito della Confederazione in base all'art. 2

LPN, negando che dovesse essere obbligatoriamente raccolta una perizia dalla

Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFPN) ex

art. 7 cpv. 2 LPN.

C. Contro tale giudizio,

le medesime associazioni insorgono davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone in sostanza l'annullamento insieme alla licenza

edilizia parziale rilasciata dal Municipio di Mendrisio o, in via subordinata,

che gli atti siano rinviati al Governo per nuova pronuncia, previa perizia

della CFPN.

In sunto, dopo aver ripercorso i fatti, le insorgenti precisano anzitutto di essersi

opposte anche alla domanda pubblicata nei comuni di Brusino Arsizio e Riva San

Vitale; i due Municipi avrebbero però omesso di notificargli le relative

licenze edilizie parziali (ciò da cui non potrebbe derivar loro alcun

pregiudizio), che esse avrebbero comunque contestato davanti al Governo, il

quale a torto non è entrato nel merito delle loro censure. Nel merito,

ribadiscono poi in particolare che il progetto violerebbe l'obbligo di

pianificare (art. 2 LPT); una pianificazione dei percorsi per mountain bike sarebbe

del resto prevista anche dalla legge federale sulle vie ciclabili del 18 marzo

2022 (LVC; RS 705), oltre che dalla revisione

in corso della legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9

febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100). Al riguardo rilevano l'estensione dei

tracciati autorizzati (ca. 36 km), che non interesserebbero solo dei sentieri

esistenti, posto che almeno uno sarebbe completamente nuovo (a Brusino

Arsizio), mentre più della metà richiederebbe interventi equivalenti alla

costruzione ex novo di un percorso, non essendo agibili o percorribili con le

mountain bike (in parte anche per motivi legati all'eccessiva pendenza).

Eccessivo sarebbe pure l'impatto delle piste sul contesto geomorfologico (dal

profilo dell'erosione del terreno, della tranquillità degli spazi forestali,

della regolazione del flusso di visitatori, ecc.).

Sostengono che, anche se non richiedesse una preventiva pianificazione,

il progetto si porrebbe in ogni caso in conflitto con l'IFP: premesso che il

rilascio di un'autorizzazione ex art. 24 LPT costituirebbe, contrariamente a

quanto indicato dal Governo, un compito della Confederazione, le ricorrenti

spiegano come il progetto comporti un intervento grave sull'oggetto

inventariato Monte San Giorgio (alla luce degli obbiettivi di protezione n. 2,

6 e 17), inammissibile in base all'art. 6 LPN. Lo stesso avrebbe inoltre

imposto una perizia da parte della CFPN. Infine, precisano che anche se l'impatto

sull'oggetto inventariato fosse considerato solo lieve, la controversa

autorizzazione avrebbe almeno dovuto imporre delle condizioni mitigative.

D. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene l'Ufficio delle domande di costruzione

(riportando le ulteriori prese di posizione dell'Ufficio della natura e del

paesaggio e della Sezione della mobilità), come pure il Municipio di Mendrisio

e l'CO 1, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorre, in appresso.

E. In sede di replica e

duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni

e domande di giudizio, in parte sviluppando le rispettive tesi.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è

l'abilitazione a insorgere delle ricorrenti, rientranti nel novero delle

organizzazioni legittimate a opporsi a tenore dell'art. 8 cpv. 1 LE e,

pertanto, anche a ricorrere ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LE (cfr. STA

52.2022.346 dell'8 marzo 2024 consid. 1.1, 52.2017.192 del 19 luglio 2017

consid. 2), rispettivamente legittimate a ricorrere in base all'art. 12 LPN

(cfr. la relativa ordinanza federale del 27 giugno 1990 [RS 814.076] in cui

figurano RI 2 e RI 4), ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dal

Governo, per costante giurisprudenza il rilascio di un'autorizzazione

eccezionale ex art. 24 LPT configura un compito della Confederazione ai sensi

dell'art. 2 cpv. 1 lett. b LPN (cfr. DTF 136 II 214 consid. 3 e rimandi).

Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100), è dunque ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Il sopralluogo postulato dalle ricorrenti non appare idoneo a

portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del giudizio. Per quanto qui di

rilievo, la situazione dei luoghi emerge in modo sufficientemente chiaro dai

piani e dalle diverse fotografie agli atti.

Considerandi

2.

Qui oggetto

della lite è unicamente il giudizio del Governo che ha respinto il gravame

interposto dalle insorgenti contro la licenza edilizia parziale rilasciata dal

Municipio di Mendrisio. Infatti, se è ben vero che le associazioni ricorrenti

risultano aver inoltrato la loro opposizione a tutti e tre i Municipi (cfr.

doc. P1 e P3), a differenza di quanto eccepiscono nei loro allegati, le stesse -

assistite da un legale - non risultano essere insorte dinnanzi all'Esecutivo

cantonale anche contro i permessi parziali del 6 aprile 2022 rilasciati dai

Municipi di Brusino Arsizio e Riva San Vitale (cfr. ricorso pag. 1 e petitum

a pag. 9, che fa solo riferimento alla licenza edilizia parziale concessa

dalla Città di Mendrisio). Permessi che, sebbene non siano stati loro intimati,

le insorgenti avrebbero potuto e dovuto in buona fede impugnare entro 30 giorni

dal momento in cui ne hanno avuto conoscenza (cfr. art. 68 cpv. 1 LPAmm; STA 52.2020.464

del 14 marzo 2022 consid. 2.2), ovvero - al più tardi - quando hanno consultato

gli atti davanti al Governo, prima dell'inoltro della replica (cfr. incarto

municipale, doc. 2 e 3). Queste autorizzazioni, cresciute in giudicato, esulano

quindi dalla presente procedura, ancorché non sia ben data di vedere la loro

portata pratica senza il permesso parziale per il territorio di Mendrisio

(toccato parzialmente da quasi tutti i tracciati). Al di là di questa

considerazione, ai fini del presente giudizio - e in particolare dell'obbligo

di pianificare che verrà esaminato qui di seguito - va comunque osservato che i

tratti dei percorsi che si snodano nel comune di Mendrisio non possono essere

valutati in modo astratto e isolato, indipendentemente dal progetto complessivo

di cui sono parte integrante (cfr. STF 1C_71/2015 del 23 giugno 2015 consid. 6;

inoltre, STF 1C_238/2021 del 27 aprile 2022 consid. 1.5).

3.

3.1. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, un progetto fuori della zona edificabile

non può beneficiare di un'autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 24 LPT

se la natura, le dimensioni o le ripercussioni dell'intervento sul territorio e

sull'ambiente risultano essere tanto incisive da poter essere valutate

adeguatamente soltanto nell'ambito di una procedura pianificatoria. La

questione di sapere se un progetto ha un'incidenza territoriale tale da

richiedere la preventiva modifica o adozione di un piano dell'utilizzazione

discende dall'obbligo di pianificare (art. 2 LPT), dagli scopi e dai principi pianificatori

(art. 1 e 3 LPT), dal piano direttore cantonale (art. 6 segg. LPT) e dall'importanza

dell'intervento alla luce delle garanzie procedurali sancite dalla legge (art.

4.

e 33 LPT). L'obbligo di pianificare mira ad assicurare che per simili

progetti la ponderazione dei diversi interessi in gioco (art. 3 OPT), che è

richiesta anche per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale ex art. 24

LPT, avvenga con la partecipazione della popolazione (cfr. DTF 129 II 63

consid. 2.1, 124 II 252 consid. 3; STF 1C_585/2022 del 31

agosto 2023 consid. 5.2.1; Peter Hänni,

Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2022, pag. 116 seg.). Costituiscono

dei criteri per delimitare l'obbligo di cui all'art. 2 LPT l'estensione territoriale

del progetto, il grado di necessità di una regolamentazione (importanti effetti

sull'ambiente, necessità di coordinamento con altre attività a incidenza

territoriale, ecc.), come pure la circostanza che per un determinato impianto

sia prescritto un esame di impatto ambientale (cfr. STF 1C_141/2021 del 2

maggio 2022 consid. 3.4; Hänni, op.

cit., pag. 116 seg.). L'obbligo di pianificare è stato tra l'altro ammesso per

la realizzazione di un centro sportivo (DTF 114 Ib 180 consid. 3cb), l'ingrandimento

di un posteggio di 120 posti (DTF 115 Ib 508 consid. 6), un'area di sosta per

nomadi relativamente importante (DTF 129 II 321 consid. 3.3) e l'ampliamento di

un complesso di serre su una superficie di 5'440 m2 (DTF 116 Ib 131

consid. 4b). È invece stato negato per l'ampliamento di un percorso di 600 m

destinato a pedoni e biciclette (STF 1C_284/2021 del 18 luglio 2022 consid. 4).

3.2

Per quanto riguarda la legislazione in materia di reti di vie ciclabili,

va anzitutto rilevato che, in attuazione del mandato conferito dall'art. 88

della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999

(Cost.; RS 101) - modificato a seguito della votazione popolare del 23

settembre 2018 - il 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la legge federale sulle

vie ciclabili del 18 marzo 2022 (LVC; RS 705). Questa legge, che si orienta per

contenuti e struttura alla legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri

del 4 ottobre 1985 (LPS; RS 704), stabilisce tra l'altro i principi che i

Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, nella realizzazione

e nella manutenzione delle reti di vie ciclabili (art. 1 lett. a LVC). In base

all'art. 2 LVC, le reti di vie ciclabili sono vie di comunicazione per ciclisti

interconnesse, continue e dotate delle opportune infrastrutture; esse possono

essere per la mobilità quotidiana (art. 3) o per il tempo libero (art. 4).

Queste ultime servono soprattutto allo svago e sono generalmente situate all'esterno

dei comprensori insediativi (art. 4 cpv. 1 LVC); comprendono strade,

ciclopiste, vie, itinerari segnalati per escursioni in bicicletta e mountain

bike e infrastrutture simili ed allacciano e collegano in particolare zone e

paesaggi adatti allo svago, nonché attrazioni turistiche, fermate dei trasporti

pubblici, impianti per il tempo libero e turistici (art. 4 cpv. 2 e 3 LVC).

La LVC sancisce l'obbligo di pianificazione. L'art. 5 cpv. 1 stabilisce in

particolare che i Cantoni provvedono affinché le reti di vie ciclabili,

esistenti e previste, per la mobilità quotidiana e il tempo libero siano

stabilite in appositi piani (lett. a). I piani sono vincolanti; i Cantoni ne

determinano i restanti effetti giuridici e ne disciplinano la procedura di

stesura e modifica (cpv. 2), ritenuto che le persone e le organizzazioni

interessate devono essere coinvolte nella pianificazione (cpv. 3). Come per la

LPS, l'obbligo per i Cantoni di pianificare le reti ciclabili costituisce uno

degli elementi centrali delle norme di principio federali. La pianificazione è

infatti da intendersi come un processo di risoluzione sistematica dei problemi

da cui scaturisce il piano (cfr. messaggio del 19 maggio 2021 concernente la

legge sulle ciclovie, commento all'art. 5). In quest'attività va tenuto conto

degli obbiettivi qualitativi di carattere generale definiti dai relativi

principi (cfr. art. 6 e 8 LVC). L'obbligo di pianificazione prevede inoltre un

adeguato coordinamento delle reti ciclabili tra loro e con le altre attività di

incidenza territoriale (cfr. art. 7 LVC). La LVC impartisce ai Cantoni un

termine di 5 anni dalla sua entrata in vigore per la stesura dei piani di cui

all'art. 5 cpv. 1 (cfr. art. 19 cpv. 1 lett. a LVC).

3.3

A livello cantonale, la legge sulle strade del 23 marzo 1986 (Lstr; RL

725.100) disciplina la pianificazione, attuazione e manutenzione dei percorsi

ciclabili (art. 43a segg.). Secondo l'art. 43a cpv. 1 Lstr, il Cantone

pianifica i percorsi ciclabili di interesse nazionale, cantonale o regionale

tramite il piano cantonale dei trasporti previsto dall'art. 7, ossia il piano previsto

dalla legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di

infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 (RL 751.100), che è

lo strumento per promuovere ed organizzare la politica cantonale anche in materia

stradale, adottato dal Consiglio di Stato e integrato nel piano direttore

cantonale (cfr. art. 3 e 7 della predetta legge). In base all'art. 43a cpv. 2

Lstr, i percorsi ciclabili locali sono definiti dai piani regolatori comunali.

Di principio i percorsi ciclabili sono attuati sulle strade già esistenti e

ritenute idonee, tramite la posa della segnaletica (cfr. art. 43b cpv. 1 e 2

Lstr). Ove non fosse possibile o opportuno far capo alle strade già esistenti,

l'ente pubblico competente (cfr. art. 43b cpv. 4 e 5 Lstr) provvede alla

realizzazione delle necessarie opere stradali (piste ciclabili, corsie

ciclabili e simili) e ai necessari cambiamenti di funzione secondo la procedura

stabilita dalla Lstr (art. 43b cpv. 3 Lstr), ovvero tramite il progetto

stradale cantonale o comunale (cfr. art. 9 segg. e 30 segg. Lstr).

3.4

Il 20 agosto 2025, il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio (n.

8605) per la nuova legge sui sentieri e sui percorsi pedonali e per mountain

bike (nLCPS). Il disegno di legge riprende e rielabora l'attuale legge sui

percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS; RL 726.100),

che prevede di abrogare, introducendo anche le basi legali per gestire la rete

dei percorsi per MTB. Per quanto qui interessa, esso attribuisce al Cantone il

compito di pianificare la rete dei sentieri e dei percorsi per mountain bike d'importanza

cantonale, mediante il relativo piano cantonale, secondo una procedura che

riprende essenzialmente quella attualmente prevista per il piano cantonale

della rete dei sentieri escursionistici (cfr. art. 5 seg. nLCPS e art. 7 cpv.

1, 8 e 9 LCPS; cfr. messaggio citato pag. 5; inoltre, STA 90.2016.38 del 6

marzo 2018 consid. 2.3). I sentieri e i percorsi per mountain bike di

importanza locale sono invece pianificati dal Comune mediante il piano

regolatore (art. 14 nLCPS).

L'attuazione dei percorsi per mountain bike di interesse cantonale è affidata

all'organizzazione turistica regionale (che elabora il progetto, il preventivo

e un piano di finanziamento per la costruzione, cfr. art. 9 nLCPS); quella dei

percorsi per MTB di interesse locale, al Municipio (cfr. art. 15 nLCPS).

4.

4.1. In

concreto, il Consiglio di Stato ha escluso che il progetto avesse effetti

considerevoli sul territorio e sull'ambiente e che esigesse una pianificazione

preventiva, anziché un'autorizzazione eccezionale ex art. 24 LPT (trattandosi

di interventi ubicati fuori della zona edificabile, in particolare in zona

agricola e forestale). Ha in particolare ritenuto che l'intervento previsto su

dei sentieri e percorsi esistenti - che sarebbero tutti iscritti nel piano

cantonale della rete dei sentieri escursionistici e/o nei piani regolatori

comunali - non modificasse sostanzialmente il comparto in esame, ma adeguasse

solo questi sentieri e percorsi, già utilizzati sia dai pedoni che dai ciclisti

e MTB (conformemente alle norme federali, cantonale e dei PR dei tre comuni

interessati che ammettono, se compatibile, il transito di ciclisti su strade e

percorsi pedonali, forestali e sentieri escursionistici). Il progetto

interverrebbe puntualmente, garantendo la sicurezza e convivenza tra i diversi

utilizzatori; i tratti toccati continuerebbero a essere percorribili sia dai

pedoni, che dai ciclisti e MTB. In assenza di una legge formale che regoli

espressamente il piano dei percorsi di MTB sui sentieri e percorsi pedonali, ha

aggiunto, vigerebbe il principio del mantenimento dei sentieri ai sensi

degli art. 1 LCPS e 6 LPS.

4.2

Tale conclusione non può essere confermata.

Anzitutto va rilevato che il controverso progetto, che non ha una semplice

portata locale, interessa una vasta superficie, trattandosi di percorsi per MTB

che - anche al netto dei tratti non approvati (loop 3 e 5) e di

eventuali sovrapposizioni (cfr. piano del tracciato n. 2188.33.004) - si

sviluppano per almeno una trentina di km. Contrariamente a quanto indicato dal

Governo (oltre che dall'autorità dipartimentale, cfr. avviso cantonale e

risposta dell'UDC), i tracciati non riguardano solo percorsi e sentieri esistenti,

designati nel piano cantonale della rete dei sentieri escursionistici e/o nei

piani regolatori. Non è ad esempio compreso nel piano cantonale il tratto di

almeno 3 km del circuito di Capolago, che dall'Alpe di Brusino scende verso

Riva San Vitale, o il tratto di oltre 1 km del loop 2 a Meride, tra il

confine con l'Italia e la zona del Crocefisso (prima dell'incrocio con il

sentiero geopaleontologico), o ancora il tratto della discesa 1 sopra Brusino

Arsizio evocato dalle insorgenti (dopo la progressiva 1'500; cfr. piano del

tracciato). I predetti itinerari non figurano in buona parte neppure tra le

percorrenze pedonali inserite nei PR (cfr. in particolare piano del traffico di

Mendrisio, sezione Meride e piano del traffico di Brusino Arsizio). A ciò

aggiungasi che, per stessa ammissione del progetto, almeno 6-7 km dei tracciati

previsti non sono ad ogni modo sentieri preesistenti di fatto già percorribili

in mountain bike (cfr. piano stato tracciati e interventi tipo, tratti rossi e

gialli), come ben si evince anche dalle fotografie agli atti (cfr. ad es. foto

58-66 e 68-71, nonché immagini di cui ai doc. L1 e L2 annessi alla replica

delle ricorrenti al Governo). Anzi, a ben vedere in parte non lo sono neppure a

piedi (cfr. ad es. foto 41-55 relative al predetto tratto di almeno 3 km del

circuito di Capolago, che dall'Alpe di Brusino scende verso Riva San Vitale, in

cui non v'è praticamente (più) traccia di un sentiero, al di là del richiamo

dell'CO 1 alla vecchia carta nazionale). È quindi evidente che - a prescindere dai

lavori descritti in modo generico dal progetto o mediante semplici “interventi

tipo” (cfr. piano stato tracciati e interventi tipo e relazione tecnica) - sul

terreno dovranno necessariamente essere effettuati interventi anche di una

certa importanza, non limitati a mere opere di manutenzione o di sistemazione

puntuale delle preesistenze.

Non può inoltre essere ignorato che il progetto - che mira dichiaratamente a

creare una nuova rete strategica di tracciati per MTB su scala regionale e

cantonale (cfr. relazione tecnica, pag. 1 segg.) - ha un sicuro impatto sul

paesaggio e sull'ambiente. Ha ad esempio un'incidenza dal profilo della

protezione del paesaggio (interessando l'oggetto iscritto nell'IFP n. 1804,

Monte San Giorgio, che è anche compreso nella lista del patrimonio naturale

mondiale dell'UNESCO; cfr. DTF 135 II 209 consid. 2.1) e dell'area forestale (i

percorsi per MTB costituiscono quantomeno delle utilizzazioni nocive ai sensi

dell'art. 16 della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 [LFo; RS

921.0]; cfr. DTF 139 II 134 consid. 6.2; STA 52.2011.483 del 1° febbraio 2012

consid. 4.2). Influisce inoltre sulla protezione delle acque, nella misura in

cui tocca parzialmente delle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e S3

(cfr. STF 1C_128/2024 del 18 marzo 2025 consid. 4) e richiede l'attraversamento

di diversi riali mediante la costruzione di nuove passerelle (cfr. piano stato

tracciati e interventi tipo; anche se i percorsi pedonali e i sentieri possono

essere considerati a ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 41c cpv. 1 dell'ordinanza

sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 [OPAc; RS 814.201], ciò non

significa che possano essere realizzati ovunque all'interno di questo spazio,

cfr. STF 1C_654/2021 del 28 novembre 2022 consid. 4 in URP 2023 pag. 208

segg.). La nuova rete di percorsi per mountain bike interessa poi delle zone di

caccia (peraltro, diversamente da quanto indicato nella planimetria situazione

esistente, sub elementi di tutela ambientale “bandita di caccia al cervo”, la

bandita riguarda la caccia alta ed è limitata ad un'area attorno alla vetta del

San Giorgio, non toccata dai tracciati, cfr. decreto esecutivo bandite di

caccia 2021-2026 del 7 luglio 2021, FU 27/2021 pag. 210 segg.), come pure dei

sentieri escursionistici (cfr. planimetria citata, sub percorsi concomitanti),

comportando quindi dei possibili conflitti tra le diverse attività a incidenza

territoriale ammesse, che vanno di principio risolti nel quadro della

pianificazione (cfr. pure Thierry Largey,

L'utilisation sans dangers de randonnée pedestre, in: Perrier

Depeursinge/Dongois/Garbarski/Lombardini/Macaluso (curatori), Cimes et

Châtiments Mélanges en l'honneur du Professeur Laurent Moreillon, Berna 2022,

pag. 276 seg.). Già solo alla luce di questi aspetti - e a prescindere dagli

ulteriori elementi di tutela ambientale risultanti dal progetto (cfr.

planimetria citata) - occorre quindi concludere che nel suo complesso il

progetto non può essere approvato mediante un'autorizzazione eccezionale in

base all'art. 24 LPT, ma richiede una preventiva procedura pianificatoria ai

sensi della giurisprudenza sopraesposta (cfr. consid. 3.1). Procedura nell'ambito

della quale va valutata compiutamente la nuova rete d'importanza regionale e

cantonale di percorsi per MTB, ponderando tutti gli interessi rilevanti, con la

partecipazione della popolazione. A maggior ragione vale questa conclusione se

si tiene conto che, come accennato, anche la LVC entrata in vigore il 1°

gennaio 2023 - ovvero prima dell'emanazione del giudizio impugnato e che il

Governo avrebbe quindi dovuto considerare (cfr. RDAT II-1994 n. 22 consid. 2b,

I-1991 n. 23; STA 52.2019.550 del 27 agosto 2021 consid. 2.1 e rinvii) - impone

espressamente ai Cantoni di pianificare anche le reti di vie ciclabili per il

tempo libero, esistenti e previste (cfr. art. 5 LVC).

4.3

Già solo a fronte

di queste considerazioni, il giudizio del Governo che ha tutelato la licenza

edilizia parziale rilasciata dal Municipio di Mendrisio non può pertanto essere

confermato.

5.

5.1. Stante

quanto precede, il ricorso è accolto. Il giudizio del Governo è di conseguenza

annullato, insieme alla licenza edilizia parziale rilasciata dal Municipio di

Mendrisio all'CO 1.

5.2

Visto l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art.

47.

cpv. 1 e 6 LPAmm). L'CO 1 è per contro tenuta a rifondere alle insorgenti un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) per le due sedi di

giudizio.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, sono

annullate:

1.1

la

decisione del 31 gennaio 2024 (n. 492) del Consiglio di Stato;

1.2

la

licenza edilizia parziale del 6 aprile 2022 rilasciata dal Municipio di

Mendrisio all'CO 1.

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Alle insorgenti va retrocesso l'importo di fr.

2'000.- versato a titolo di anticipo.

L'CO 1 è tenuta a rifondere alle ricorrenti complessivi fr. 2'500.- a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi di giudizio.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

cancelliere