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Decisione

52.2025.114

Revoca preventiva della licenza di condurre con ordine di sottoporsi a perizia

21 maggio 2025Italiano8 min

3.5 e rif.), senza che a ciò osti l'effetto devolutivo (cfr. Michel Dumm/ David Rechsteiner,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.114

Lugano

21

maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 28 marzo

2025 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 12 marzo 2025 (n. 1062) del

Consiglio di Stato che respinge la sua impugnativa avverso la risoluzione del

22 novembre 2024 con cui la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, le

ha revocato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo e le ha

ordinato di sottoporsi a perizia specialistica;

ritenuto, in

fatto

che il 28 agosto 2024 RI

1 (1989), mentre circolava sull'autostrada A2 (in prossimità dell'area di

servizio di __________) alla guida del suo veicolo con a bordo i due figli

(2018 e 2019), è incorsa in un incidente, a causa di un improvviso malore

seguito da episodio sincopale; in quel frangente, la Polizia cantonale le ha

sequestrato precauzionalmente la licenza di condurre;

che dopo averle provvisoriamente restituito la patente l'11 settembre 2024,

preso atto del rapporto di polizia del 16 novembre 2024, con decisione del 22

novembre 2024 la Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sospettando

seriamente una sua inidoneità alla guida, le ha revocato la licenza di condurre

a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato con effetto immediato e

ordinato di sottoporsi a perizia specialistica presso un medico del traffico

SSML, richiamando in particolare gli art. 15d cpv. 1 della legge

federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr, RS 741.01) e

30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC;

RS 741.51);

che il 12 marzo 2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto

dalla conducente avverso tale risoluzione; in estrema sintesi, a fronte delle

circostanze in cui si era verificato il sinistro, anche alla luce della

documentazione medica esibita dall'insorgente, che non attestava la totale

assenza di problematiche mediche né la sua attitudine alla guida, ha confermato

l'esistenza dei seri dubbi in merito, tutelando i provvedimenti disposti dall'autorità

dipartimentale;

che contro tale giudizio RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullato insieme alla decisione

dipartimentale e le sia restituita la patente, previa restituzione dell'effetto

sospensivo al gravame; richiamata la documentazione già prodotta e ulteriori

atti medici, l'insorgente esclude in sostanza che sussistano ancora indizi

concreti di una sua inidoneità alla guida, tali da giustificare le misure

ordinate nei suoi confronti;

che in sede risposta la Sezione della circolazione produce la perizia di

medicina del traffico del 17 aprile 2025 (della dr. med. __________), a cui l'insorgente

si è frattanto sottoposta, la quale conclude che la stessa è attualmente idonea

alla guida dal profilo medico, indicando però che dovrà sottoporsi a una valutazione

specialistica di psicologia del traffico; l'autorità dipartimentale ritiene

quindi che siano ora dati i presupposti per annullare la revoca preventiva;

che la risposta del Governo è invece stata estromessa dall'incarto, siccome

tardiva (cfr. decreto del 5 maggio 2025);

che in sede di replica l'insorgente osserva che, con la restituzione della

patente prospettata dalla Sezione della circolazione, la presente procedura

diverrà priva d'oggetto; conferma inoltre la sua piena disponibilità a

sottoporsi all'esame di psicologia del traffico;

che con le sue ulteriori osservazioni l'autorità dipartimentale ribadisce essenzialmente

che non sussistono ora impedimenti ad annullare la revoca preventiva, per poi

procedere all'ulteriore valutazione a cura dello psicologo del traffico;

considerato, in

diritto

che

la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale

sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre

1985 (LALCStr; RL 760.100);

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100); il ricorso, rivolto contro una decisione cautelare (cfr. DTF 150

II 537 consid. 2; STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è inoltre

tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm) e quindi ricevibile in ordine e può essere

evaso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità

alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica; la

norma elenca, in modo non esaustivo, una serie di esempi in cui l'idoneità alla

guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a-e);

che anche in assenza di una comunicazione di un medico (cfr. art. 15d

lett. e LCStr), malattie fisiche o psichiche possono far suscitare dubbi sull'idoneità

alla guida (cfr. DTF 150 II 537 consid. 4.4; Expertengruppe Verkehrssicherheit,

Leitfaden Fahreignung del 27 novembre 2020 [Leitfaden Fahreignung], pag. 19);

che

secondo la predetta direttiva, i disturbi della coscienza al volante (Bewusstseinsstörungen

am Steuer) - di cui possono costituire indizi vuoti di memoria, “blackout”,

offuscamenti della vista (Schwarz werden vor Augen), brevi svenimenti (kurzes

Wegtreten), particolari circostanze a monte (ad es. malessere,

considerevole stress psicologico, ecc.) - richiedono di regola un'esame di

verifica dell'idoneità alla guida effettuato da un medico di livello 4

(Leitfaden Fahreignung, pag. 19, cifra 4, D1);

che secondo l'art. 30 OAC, se sussistono seri dubbi sull'idoneità alla guida di

una persona, la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo;

che per

giurisprudenza, il permesso di condurre deve di regola essere revocato quando

viene ordinato un esame d'idoneità di medicina del traffico (cfr. DTF 125 II

396 consid. 3; STF 1C_260/2024 del 29 gennaio 2025 consid. 4.2; cfr. pure per

il caso della perdita di coscienza al volante, Leitfaden Fahreignung, pag. 19,

cifra 4, D1);

che in concreto, a seguito dell'episodio occorso il 28 agosto 2024 all'insorgente

(che mentre circolava sull'autostrada, a causa di un malore, seguito da breve

perdita di conoscenza, è andata a collidere contro lo spartitraffico centrale e

il guidovia laterale, fortunatamente con soli danni materiali conseguenti, così

come riportato nel rapporto di polizia), ben poteva la Sezione della

circolazione nutrire seri dubbi sulla sua attitudine alla guida e disporre un

esame di verifica a cura di un medico del traffico ex art. 15d LCStr,

revocandole nel contempo a titolo preventivo la licenza di condurre (art. 30

OAC);

che ciò vale a maggior ragione considerando la dinamica repentina dell'accaduto

e la recidiva dell'insorgente (che nel 2022 e 2023, in altre circostanze, aveva

già vissuto due episodi di breve evento sincopale); del resto anche altri

medici avevano frattanto raccomandato l'astensione o limitazione massima della

guida sino alla conclusione degli accertamenti (cfr. rapporti del 16 settembre

e 17 ottobre 2024 agli atti), così come indicato dal Governo;

che in queste circostanze, il giudizio impugnato che ha tutelato la decisione

dipartimentale va quindi esente da critiche;

che come visto in narrativa, occorre considerare che pendente procedura l'insorgente

si è sottoposta alla perizia disposta nei suoi confronti - rendendo invero su

questo punto il ricorso privo di oggetto;

che il referto del medico del traffico del 17 aprile 2025, al termine di una

valutazione che ha tra l'altro incluso la raccolta di certificati medici

recenti (del medico curante e di altri specialisti che non hanno ravvisato

controindicazioni alla guida dal lato cardiologico e neurologico), conclude

che l'interessata è attualmente idonea alla guida dal profilo medico; ritiene

comunque che debba sottoporsi a una valutazione di psicologia del traffico che

ne attesti l'idoneità da questo profilo (cfr. perizia pag. 11 seg.);

che alla luce di questa diversa situazione, la Sezione della circolazione

ritiene che non sussistano ora più gli estremi per mantenere la revoca

preventiva, ma che debba essere disposta la valutazione a cura di uno psicologo

del traffico (cfr. osservazioni del 25 aprile, 13 e 20 maggio 2025), cui l'interessata

appare peraltro disponibile a sottoporsi (cfr. replica);

che in queste circostanze, essendo il quadro mutato, si giustifica quindi

rinviare gli atti all'autorità dipartimentale affinché si ripronunci

nuovamente;

che in generale giova peraltro ricordare alla Sezione della circolazione che le

misure cautelari possono essere riconsiderate e modificate dall'autorità di

prime cure in ogni momento sulla base di nuovi elementi o una modifica dello

stato di fatto (cfr. STA 52.2022.241 del 21 ottobre 2022 in RtiD I-2023 n. 67 consid.

Fatti

3.5 e rif.), senza che a ciò osti l'effetto devolutivo (cfr. Michel Dumm/ David Rechsteiner,

Kommentar zum Gesetz über di Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna

2020, n. 48 ad art. 27);

che sulla base delle considerazioni che precedono, nella misura in cui non è

diventato privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi; gli

atti sono rinviati alla Sezione della circolazione per nuova decisione, così

come sopraindicato;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta alla concessione dell'effetto sospensivo al gravame;

che dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico

dell'insorgente, secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui non è privo d'oggetto, il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi.

Gli atti sono rinviati

alla Sezione della circolazione per nuova decisione.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico dell'insorgente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera