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Decisione

52.2025.115

Revoca della licenza di navigazione. Effetto sospensivo

30 aprile 2025Italiano11 min

del Governo si è rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.115

Lugano

30

aprile 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

segretario:

David Algul

statuendo sul ricorso del 1° aprile

2025 di

RI

1

patrocinata

da: PA 1

contro

la decisione del 17 marzo 2025 (n. 9) del Presidente

del Consiglio di Stato che respinge l'istanza dell'insorgente tendente al

conferimento dell'effetto sospensivo al gravame da essa presentato avverso la

risoluzione del 18 dicembre 2024 con cui la Sezione della circolazione le ha

revocato la licenza di navigazione di un natante;

ritenuto, in

fatto

che la RI 1 è titolare di un natante a motore (denominato __________, marca __________,

immatricolato __________), adibito al trasporto professionale di persone (60

passeggeri), che è stato messo per la prima volta in circolazione il 1°

settembre 1986;

che il 18 luglio 2024 la Sezione della circolazione, Servizio di navigazione,

ha inviato alla RI 1 la convocazione per il controllo ufficiale del suo natante

previsto il 21 agosto 2024;

che a richiesta della S__________ , agente per conto della RI 1, l'ispezione è

stata rinviata di un mese; nel frattempo, il 10 settembre 2024 il battello è

stato oggetto di un controllo da parte della Sezione lacuale della Polizia

cantonale, nell'ambito del quale è stato riscontrato un inquinamento da fumo

eccessivo e che il controllo periodico delle emissioni era scaduto da più di

due anni; al natante è stato impedito seduta stante di proseguire la

navigazione;

che dopo aver ulteriormente rimandato l'ispezione, il 26 novembre 2024 la S__________

ha informato la Sezione della circolazione che l'imbarcazione era finalmente

pronta per l'ispezione, che è quindi stata rifissata per il 18 dicembre 2024;

che l'11-12 dicembre 2024 ha poi inoltrato all'autorità dipartimentale della

documentazione tecnica richiestale, unitamente a un rapporto sulla sicurezza

del 12 dicembre 2024; a fronte di questa stessa documentazione, il 17 dicembre

2024 la S__________ ha tuttavia comunicato di aver preso atto che in realtà il

natante non era pronto per il collaudo;

che richiamato quanto precede, e ritenuto tra l'altro che secondo il predetto

rapporto di sicurezza il battello non adempiva i requisiti minimi di sicurezza

in caso di falla, il 18 dicembre 2024 la Sezione della circolazione ha revocato

con effetto immediato la licenza di navigazione in base all'art. 19 della legge

federale sulla navigazione interna del 3 ottobre 1975 (LNI; RS 747.201),

imponendo alla RI 1 di restituire il permesso con i relativi contrassegni; la

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva;

che contro tale provvedimento la RI 1 è insorta davanti al Consiglio di Stato,

chiedendone l'annullamento; in via cautelare, ha chiesto il ripristino dell'effetto

sospensivo al gravame;

che con giudizio del 17 marzo 2025, il Presidente del Governo ha respinto quest'ultima

richiesta; in sostanza, viste le diverse circostanze alla base del

provvedimento (divieto di navigazione già pronunciato dalla polizia lacuale,

ripetuto rinvio dell'ispezione periodica, dichiarazione della RI 1 del 17

dicembre 2024 e riserve del rapporto di sicurezza sul rispetto delle prescrizioni),

e ritenuti i seri dubbi apparenti sulla possibilità di navigare in sicurezza

del natante, ha ritenuto che l'interesse pubblico all'immediata esecutività

della misura (volta a tutelare la sicurezza pubblica oltre che l'ambiente)

prevalesse su quello dell'insorgente, in particolare di natura economica, a

continuare a utilizzare l'imbarcazione a fini commerciali nelle more della

procedura;

che contro questa pronuncia, la RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullata e che sia accolta la domanda

cautelare rimasta inascoltata;

che l'insorgente rileva come il suo natante - che naviga sul lago Ceresio dal

2009 e rivestirebbe un'importanza centrale per la sua offerta turistica estiva

- avrebbe superato in passato diverse verifiche tecniche; dopo il controllo

della polizia lacuale, essa avrebbe inoltre posto rimedio ad alcune criticità a

livello del motore; ritiene quindi che non sussistono elementi concreti atti a

fondare un pericolo per la sicurezza pubblica o l'ambiente, contestando la

ponderazione degli interessi svolta dalla precedente istanza; il provvedimento

sarebbe inoltre contrario al principio di proporzionalità, atteso che

basterebbe semmai dotare il natante di salvagenti a bordo (misura peraltro già

applicata);

che all'accoglimento dell'impugnativa si è opposto il Presidente del Governo,

senza formulare osservazioni;

che la Sezione della circolazione ha presentato una risposta che va tuttavia estromessa

dagli atti, per i motivi di cui si dirà nei considerandi in diritto;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 8 cpv. 3 della legge

cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna del 22

novembre 1982 (LALNI; RL 781.100);

che certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 8 cpv.

Fatti

4 LALNI e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100);

che il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAmm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm);

che l'8 aprile 2025 il Tribunale ha intimato al Presidente del Governo e alla

Sezione della circolazione il ricorso, assegnando un termine perentorio di 15

giorni per la risposta (art. 73 LPAmm); l'atto è stato notificato loro quello

stesso giorno (ritenuto che in caso di invio per posta interna, la

notificazione è da ritenersi adempiuta al momento della consegna al servizio di

messaggeria, cfr. al riguardo, fra tante: STA 52.2023.374 del 9 febbraio 2024

consid. 1.2 e rinvii a STF 6B_1037/2010 del 16 marzo 2011 consid. 1.3.4 segg.

in: RtiD II-2011 n. 34, pag. 149 segg.; RtiD II-2009, n. 4c, pag. 625 segg.;

Messaggio n. 6645 del 23 maggio 2012 concernente la revisione totale della

legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, n. 4.4 pag.

13);

che il termine per presentare la risposta, non sospeso dalle ferie (art. 16

cpv. 3 LPAmm), ha quindi iniziato a decorrere il 9 aprile 2025 (art. 13 cpv. 1

LPAmm) ed è scaduto il 23 aprile 2025; l'allegato di risposta inoltrato dalla

Sezione della circolazione il 24 aprile 2025 è pertanto tardivo e va dunque

estromesso dagli atti senza intimazione alle parti;

che come visto in narrativa qui controverso è il giudizio con cui il Presidente

del Governo si è rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso dell'insorgente

contro la decisione del 18 dicembre 2024, dichiarata immediatamente esecutiva,

con cui la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di navigazione

del suo battello adibito al trasporto professionale di viaggiatori;

che in base all'art. 13 LNI, i battelli possono navigare soltanto con una

licenza di navigazione (cpv. 1), la quale è rilasciata unicamente se (a) il

natante è conforme alle prescrizioni, (b) è stata conclusa la prescritta

assicurazione di responsabilità civile e, (c) nel caso segnatamente di battelli

per passeggeri, se l'impresa ha fornito l'attestato di sicurezza;

che prima di rilasciare la licenza di navigazione, il battello deve essere

sottoposto a un'ispezione ufficiale (cfr. art. 14 LNI); in seguito, l'autorità

competente sottopone i natanti a successive ispezioni periodiche (cfr. art. 15

LNI e 101 dell'ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell'8 novembre

1978; ONI; RS 747.201.1);

che le licenze e le autorizzazioni devono essere revocate se le condizioni per

il rilascio non sono state o non sono più soddisfatte (art. 19 cpv. 1 LNI);

che il ricorso contro una decisione di revoca della licenza di navigazione ha

effetto sospensivo, a meno che la legge o la decisione impugnata - come in

concreto - non dispongano altrimenti; in tal caso, il destinatario può

chiederne la sospensione al Presidente del Governo (cfr. art. 71 LPAmm);

che l'esclusione o la revoca preventive dell'effetto sospensivo a un eventuale

ricorso da parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di

tale effetto a un ricorso proposto contro una decisione dichiarata

immediatamente esecutiva, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti:

l'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una

sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che

le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato

formale;

che al pari del giudizio sulla revoca dell'effetto sospensivo, quello sulla

concessione di un tal effetto all'impugnativa interposta contro una decisione

dichiarata immediatamente esecutiva è un giudizio d'apparenza, frutto dell'esercizio

del potere d'apprezzamento dell'autorità decidente, tenuta a soppesare nel

concreto caso i contrapposti interessi pubblici e privati;

che nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli

interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima

facie degli elementi di giudizio noti; in questa valutazione l'autorità

deve evitare di anticipare il giudizio di merito, permettendo l'instaurazione

di situazioni di fatto irreversibili o comunque difficilmente modificabili; può

tener conto del probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi

circa lo stesso (cfr. DTF 145 I 73 consid. 7.2.3.2, 130 II 149 consid. 2.2, 129

Considerandi

II 286 consid. 3; STF 1C_516/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 2.2, 2C_630/2016

del 6 settembre 2016 consid. 3; tra tante, STA 52.2023.70 del 12 luglio 2023, 52.2018.322

del 14 settembre 2018 consid. 3.1 e rimandi);

che in tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,

sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il

profilo della violazione del diritto, segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm); l'istanza di ricorso deve quindi evitare di

sostituire il suo apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a

controllare che la decisione impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non

disattenda i principi generali del diritto, segnatamente quello di

proporzionalità (cfr. STA 52.2024.237 del 13 agosto 2024, 52.2019.272 del 27

agosto 2019 consid. 4.1, 52.2018.322 citata consid. 3.1 e rinvii);

che in concreto, dagli atti risulta che la revoca della licenza di navigazione,

dichiarata immediatamente esecutiva, è stata adottata dopo che il battello dell'insorgente,

già oggetto di un divieto di proseguire la navigazione da parte della polizia

lacuale (per un inquinamento da fumo e mancato controllo dei gas di scarico),

nonostante le diverse proroghe, non è stato sottoposto all'ispezione periodica;

che il rapporto di sicurezza del 12 dicembre 2024 prodotto dall'insorgente all'autorità

dipartimentale ha inoltre attestato che il natante non adempie i requisiti

minimi di sicurezza (in particolare a livello di stabilità in caso di falla e

di posizionamento della paratia di collisione); tant'è che, proprio alla luce

di tale rapporto, il 17 dicembre 2024 la stessa ricorrente (tramite la S__________)

ha riconosciuto che il natante non era pronto per il collaudo;

che in queste circostanze, indipendentemente dall'esito della lite, dal profilo

della ponderazione degli interessi non si può rimproverare al Presidente del

Governo di avere fatto un uso scorretto, segnatamente abusivo (art. 69 cpv. 1

lett. a LPAmm), del potere di apprezzamento che la legge gli riserva, per aver

attribuito un peso accresciuto all'interesse alla sicurezza pubblica, negando

il ripristino dell'effetto sospensivo;

che l'interesse pubblico a impedire la navigazione di un battello che non

appare offrire la necessaria garanzia di sicurezza d'esercizio (cfr. art. 10

LNI), impedendo la messa in pericolo delle persone a bordo, della navigazione e

di altri utenti della via dell'acqua risulta effettivamente preponderante

rispetto a quello prettamente economico dell'insorgente a impiegare il natante

a scopi turistici nelle more della procedura (dotandolo semplicemente di salvagenti

a bordo);

che l'insorgente non pretende d'altra parte di aver frattanto sottoposto con

successo il suo natante a un'ispezione, né tanto meno di aver ovviato alle

criticità a livello di sicurezza riscontrate nel predetto rapporto del 12

dicembre 2024;

che ininfluente è invece il solo fatto che il natante avrebbe superato in

passato altre verifiche tecniche o che dopo l'intervento della polizia lacuale

nel settembre 2024 sarebbero stati adottati degli accorgimenti solo a livello

del motore;

che il giudizio impugnato che ha respinto la domanda di conferimento dell'effetto

sospensivo al ricorso contro la decisione del 18 dicembre 2024 della Sezione

della circolazione va quindi confermato, in quanto immune da violazioni del

diritto;

che il ricorso va quindi respinto;

che dato l'esito la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico

dell'insorgente, soccombente.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta a carico dell'insorgente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il

segretario