52.2025.124
Commessa pubblica. Esclusione dal concorso per vizi formali (raschiuatura e correzione prezzi sul modulo d'offerta)
20 giugno 2025Italiano7 min
diritto sotto il profilo della parità di trattamento (cfr. art. 11 lett. a CIAP);
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.124
Lugano
20
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso dell'11 aprile
2025 della
RI
1
contro
la decisione del 31 marzo 2025 con cui il Consorzio CO
2, in esito a un concorso su invito, ha deliberato le opere per
l'installazione di un impianto fotovoltaico alla CO 1, previa esclusione
dell'insorgente;
ritenuto, in
fatto
che il 16 gennaio 2025
il Consorzio CO 2 ha promosso un concorso su invito, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) ed esteso a quattro ditte, per aggiudicare le opere di fornitura e
montaggio di un impianto fotovoltaico;
che il capitolato d'appalto trasmesso alle ditte invitate annunciava che la
commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente (CPN 102 pos. 224.100
pag. 11);
che al capitolato era allegato a pagina 2 l'usuale foglio di
correzione dell'elenco prezzi, recante l'avvertenza secondo cui:
Correzioni,
cancellature o omissione di inserimento dei prezzi unitari e/o globali,
comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.
Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per
mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta;
che entro il termine
utile sono giunte al committente le offerte di tutti e quattro i concorrenti
invitati, di importi compresi tra fr. 116'632.55 e fr. 142'312.49;
che il 31 marzo 2025 il CO 2 ha comunicato
ai partecipanti di aver deliberato la commessa alla CO 1 per l'importo offerto
di fr. 136'006.85; nel contempo, per quanto qui interessa, ha escluso dal
concorso l'offerta della RI 1, poiché presentava errori, correzioni o
raschiamenti nell'esposizione dei prezzi e non aveva fatto uso dell'apposito
foglio di correzione;
che contro la predetta decisione la RI 1 insorge dinanzi al
Tribunale cantonale amministrativo; chiede l'annullamento della delibera e una
nuova valutazione delle offerte; ammette che vi sono state delle correzioni di
alcune voci, fatte in modo trasparente e senza alcun influsso sull'offerta;
ritiene dunque che l'esclusione configuri un eccessivo formalismo; ribadisce
che il prezzo da essa offerto è più vantaggioso rispetto quello proposto
dall'aggiudicataria e che essa vanterebbe esperienze tali da far ritenere la
sua offerta superiore a quella di quest'ultima;
che all'accoglimento del ricorso si oppone il CO 2; del
contenuto della risposta si dirà nei considerandi in appresso; l'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio e
l'aggiudicataria sono rimasti silenti;
che in replica e duplica la ricorrente e il committente ribadiscono e affinano
le loro argomentazioni e domande;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1
del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (RL
730.510); in quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a
contestare la sua esclusione dalla procedura di aggiudicazione; la riammissione
in gara le garantirebbe concrete possibilità di vedersi attribuire l'appalto,
ritenuto che la sua offerta è quella più
bassa (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); l'abilitazione a
contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere
riconosciuta solo in caso di accoglimento delle sue censure rivolte contro la
sua estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016
consid. 1);
che, seppur con una formulazione alquanto imprecisa, si può tutto
sommato ritenere che la ricorrente, che non è patrocinata in questa sede da una
persona cognita del diritto, abbia formulato, accanto alla domanda di
annullamento dell'aggiudicazione, anche quella di annullamento della sua
esclusione, con la richiesta di nuova valutazione delle offerte; le critiche
del committente a questo proposito vanno dunque respinte;
che, con queste riserve, il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è
pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza
accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che, notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano
in considerazione per l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono
in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto
Fatti
il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del
diritto sotto il profilo della parità di trattamento (cfr. art. 11 lett. a CIAP);
che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il
concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne
l'offerta stessa, che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;
che al momento della loro apertura le
offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel
rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa
documentazione di gara (cfr. art. 40
cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e
del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006;
RLCPubb/CIAP; RL 730.110);
che l'art. 42 cpv. 2
RLCPubb/CIAP (che elenca alcuni motivi di esclusione dell'offerta) prevede che l'esposizione
dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti; è unicamente
permesso di fare capo a un apposito foglio di correzione (cfr. anche l'art. 26
della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100);
che resta in ogni caso
riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del
divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017
consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12
consid. 3.1; STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34);
che, come ricordato in narrativa, il capitolato d'appalto
conteneva alla pagina 2 l'usuale formulario, denominato Correzioni dell'elenco
prezzi, destinato a permettere ai concorrenti di rettificare eventuali
prezzi indicati erroneamente, evitando cancellature, sovrascritture o altri
accorgimenti; lo scopo dell'utilizzo di questo formulario è essenzialmente
quello di prevenire pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione
delle offerte (STA 52.2008.171 del 17 giugno 2008);
che tale foglio di correzione ribadiva inoltre chiaramente ed
esplicitamente che qualsiasi correzione o cancellatura dei prezzi unitari e/o
globali avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;
che dalle pagine 4, 6 e 13 del modulo d'offerta della
ricorrente risulta che essa in quattro posizioni ha cancellato, oscurandoli con
una penna di colore nero, i prezzi unitari e/o globali inizialmente inseriti e
ne ha successivamente scritti altrettanti appena sopra la cancellatura, al di
fuori dello spazio a ciò preposto; a ragione l'ente appaltante l'ha quindi
esclusa dalla gara in quanto non conforme ai requisiti di gara e alle chiare
norme testé citate;
che una simile conclusione non viola il divieto di formalismo
eccessivo: prescrizioni formali, anche rigorose, sono ammissibili se tutelano
un interesse degno di protezione e non fine a sé stesso quale quello di evitare
contestazioni sull'ammissibilità e l'autenticità di offerte recanti correzioni
o cancellature e di impedirne la loro modifica una volta depositate (Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth
Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed.,
Zurigo 2013, n. 446, 456);
che d'altra parte, eventuali dubbi sulla corretta
compilazione del modulo d'offerta e le modalità di correzione di possibili
errori avrebbero dovuto indurre la ricorrente a interpellare il committente;
che la mancata esclusione dell'insorgente avrebbe peraltro
comportato una lesione del principio della parità di trattamento dei
concorrenti;
che, visto quanto precede, la decisione di esclusione resiste alle censure
della ricorrente che non può pertanto aggravarsi contro la decisione di
aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale;
che le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);
essa rifonderà al committente, patrocinato, un'indennità per ripetibili (art.
49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Nella misura
in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Essa rifonderà al CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera