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Decisione

52.2025.124

Commessa pubblica. Esclusione dal concorso per vizi formali (raschiuatura e correzione prezzi sul modulo d'offerta)

20 giugno 2025Italiano7 min

diritto sotto il profilo della parità di trattamento (cfr. art. 11 lett. a CIAP);

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.124

Lugano

20

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso dell'11 aprile

2025 della

RI

1

contro

la decisione del 31 marzo 2025 con cui il Consorzio CO

2, in esito a un concorso su invito, ha deliberato le opere per

l'installazione di un impianto fotovoltaico alla CO 1, previa esclusione

dell'insorgente;

ritenuto, in

fatto

che il 16 gennaio 2025

il Consorzio CO 2 ha promosso un concorso su invito, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) ed esteso a quattro ditte, per aggiudicare le opere di fornitura e

montaggio di un impianto fotovoltaico;

che il capitolato d'appalto trasmesso alle ditte invitate annunciava che la

commessa sarebbe stata aggiudicata al miglior offerente (CPN 102 pos. 224.100

pag. 11);

che al capitolato era allegato a pagina 2 l'usuale foglio di

correzione dell'elenco prezzi, recante l'avvertenza secondo cui:

Correzioni,

cancellature o omissione di inserimento dei prezzi unitari e/o globali,

comportano l'esclusione dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Eventuali errori dei prezzi unitari e/o globali devono essere notificati per

mezzo del presente formulario, che è parte integrante dell'offerta;

che entro il termine

utile sono giunte al committente le offerte di tutti e quattro i concorrenti

invitati, di importi compresi tra fr. 116'632.55 e fr. 142'312.49;

che il 31 marzo 2025 il CO 2 ha comunicato

ai partecipanti di aver deliberato la commessa alla CO 1 per l'importo offerto

di fr. 136'006.85; nel contempo, per quanto qui interessa, ha escluso dal

concorso l'offerta della RI 1, poiché presentava errori, correzioni o

raschiamenti nell'esposizione dei prezzi e non aveva fatto uso dell'apposito

foglio di correzione;

che contro la predetta decisione la RI 1 insorge dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo; chiede l'annullamento della delibera e una

nuova valutazione delle offerte; ammette che vi sono state delle correzioni di

alcune voci, fatte in modo trasparente e senza alcun influsso sull'offerta;

ritiene dunque che l'esclusione configuri un eccessivo formalismo; ribadisce

che il prezzo da essa offerto è più vantaggioso rispetto quello proposto

dall'aggiudicataria e che essa vanterebbe esperienze tali da far ritenere la

sua offerta superiore a quella di quest'ultima;

che all'accoglimento del ricorso si oppone il CO 2; del

contenuto della risposta si dirà nei considerandi in appresso; l'Ufficio di

vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio e

l'aggiudicataria sono rimasti silenti;

che in replica e duplica la ricorrente e il committente ribadiscono e affinano

le loro argomentazioni e domande;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1

del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone Ticino al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (RL

730.510); in quanto partecipante al concorso la ricorrente è legittimata a

contestare la sua esclusione dalla procedura di aggiudicazione; la riammissione

in gara le garantirebbe concrete possibilità di vedersi attribuire l'appalto,

ritenuto che la sua offerta è quella più

bassa (art. 15 cpv. 1bis lett. d CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); l'abilitazione a

contestare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere

riconosciuta solo in caso di accoglimento delle sue censure rivolte contro la

sua estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016

consid. 1);

che, seppur con una formulazione alquanto imprecisa, si può tutto

sommato ritenere che la ricorrente, che non è patrocinata in questa sede da una

persona cognita del diritto, abbia formulato, accanto alla domanda di

annullamento dell'aggiudicazione, anche quella di annullamento della sua

esclusione, con la richiesta di nuova valutazione delle offerte; le critiche

del committente a questo proposito vanno dunque respinte;

che, con queste riserve, il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è

pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza

accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che, notoriamente, soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano

in considerazione per l'aggiudicazione; le prescrizioni di gara costituiscono

in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto

Fatti

il committente, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del

diritto sotto il profilo della parità di trattamento (cfr. art. 11 lett. a CIAP);

che la conformità deve essere data sia per quanto riguarda il

concorrente, che deve adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne

l'offerta stessa, che deve soddisfare ogni disposizione concorsuale;

che al momento della loro apertura le

offerte devono quindi risultare complete, corrette, nonché compilate nel

rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della relativa

documentazione di gara (cfr. art. 40

cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e

del concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006;

RLCPubb/CIAP; RL 730.110);

che l'art. 42 cpv. 2

RLCPubb/CIAP (che elenca alcuni motivi di esclusione dell'offerta) prevede che l'esposizione

dei prezzi non può presentare errori, correzioni o raschiamenti; è unicamente

permesso di fare capo a un apposito foglio di correzione (cfr. anche l'art. 26

della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001; LCPubb; RL 730.100);

che resta in ogni caso

riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del

divieto di formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (cfr. STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017

consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12

consid. 3.1; STA 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34);

che, come ricordato in narrativa, il capitolato d'appalto

conteneva alla pagina 2 l'usuale formulario, denominato Correzioni dell'elenco

prezzi, destinato a permettere ai concorrenti di rettificare eventuali

prezzi indicati erroneamente, evitando cancellature, sovrascritture o altri

accorgimenti; lo scopo dell'utilizzo di questo formulario è essenzialmente

quello di prevenire pratiche scorrette o addirittura illegali nella trattazione

delle offerte (STA 52.2008.171 del 17 giugno 2008);

che tale foglio di correzione ribadiva inoltre chiaramente ed

esplicitamente che qualsiasi correzione o cancellatura dei prezzi unitari e/o

globali avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla gara;

che dalle pagine 4, 6 e 13 del modulo d'offerta della

ricorrente risulta che essa in quattro posizioni ha cancellato, oscurandoli con

una penna di colore nero, i prezzi unitari e/o globali inizialmente inseriti e

ne ha successivamente scritti altrettanti appena sopra la cancellatura, al di

fuori dello spazio a ciò preposto; a ragione l'ente appaltante l'ha quindi

esclusa dalla gara in quanto non conforme ai requisiti di gara e alle chiare

norme testé citate;

che una simile conclusione non viola il divieto di formalismo

eccessivo: prescrizioni formali, anche rigorose, sono ammissibili se tutelano

un interesse degno di protezione e non fine a sé stesso quale quello di evitare

contestazioni sull'ammissibilità e l'autenticità di offerte recanti correzioni

o cancellature e di impedirne la loro modifica una volta depositate (Peter Galli/ André Moser/ Elisabeth

Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed.,

Zurigo 2013, n. 446, 456);

che d'altra parte, eventuali dubbi sulla corretta

compilazione del modulo d'offerta e le modalità di correzione di possibili

errori avrebbero dovuto indurre la ricorrente a interpellare il committente;

che la mancata esclusione dell'insorgente avrebbe peraltro

comportato una lesione del principio della parità di trattamento dei

concorrenti;

che, visto quanto precede, la decisione di esclusione resiste alle censure

della ricorrente che non può pertanto aggravarsi contro la decisione di

aggiudicazione, in mancanza della necessaria legittimazione ricorsuale;

che le spese seguono la soccombenza della ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAmm);

essa rifonderà al committente, patrocinato, un'indennità per ripetibili (art.

49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà al CO 2 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera