52.2025.130
Commesse pubbliche. Bando di concorso per l'aggiudicazione di un contratto quadro per il servizio di trasporto scolastico
17 luglio 2025Italiano17 min
indeterminata, non definendo in modo chiaro cosa si intenda per “rango migliore”
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.130
Lugano
17
luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 24 aprile
2025 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
il bando di concorso indetto il 15 aprile 2025 dalla
Repubblica e Cantone Ticino per l'aggiudicazione del contratto quadro per il
servizio di trasporto scolastico a partire dall'anno scolastico 2025/2026 per
una durata massima di 5 anni scolastici;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 aprile 2025 la Repubblica
e Cantone Ticino, per il tramite della Sezione della pedagogia speciale, ha
indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli appalti
pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare il contratto quadro per il
servizio di trasporto scolastico per gli allievi delle scuole speciali, del servizio
dell'educazione precoce speciale e delle unità scolastiche differenziate dal 1°
settembre 2025 al 30 giugno 2028, rinnovabile per due anni (FU n. 72 del 15
aprile 2025, pag. 4 seg.).
La commessa è divisa
in tre lotti: Bellinzonese, Biasca e Valli, Mendrisiotto.
Il capitolato d'oneri
annuncia i seguenti criteri di aggiudicazione (pag. 17):
Economicità - Prezzo 40%
Esperienza nel trasporto persone 30%
Veicoli impiegati 15%
Concetto di trasporto 15%
Il documento precisa
inoltre che il contratto quadro sarà aggiudicato ai primi tre trasportatori
classificatisi in graduatoria con il punteggio complessivo più alto.
Esso stabilisce pure
che gli offerenti possono partecipare al concorso per un singolo lotto o per
più lotti, annunciando le seguenti modalità di assegnazione degli stessi (pag.
22, punto n. 8.6):
Il committente aggiudica un solo lotto dei tre pubblicati
ai concorrenti che hanno partecipato a più lotti assegnandogli il lotto secondo
le seguenti disposizioni, in ordine di priorità:
1.
Lotto nel quale è risultato nel
rango migliore.
2.
Lotto nel quale ha ricevuto il
miglior punteggio.
B. Il modello di
contratto quadro allegato al bando di concorso prevede quanto segue (art. 1.3):
Le specifiche prestazioni di trasporto saranno
disciplinate da ordini specifici organizzati dal committente, il quale, per
ogni servizio (e non tratta) di trasporto si impegna a richiedere un'offerta
scritta che dovrà rispettare i criteri previsti nel presente contratto, a tutti
Fatti
i trasportatori firmatari del presente contratto quadro.
L'attribuzione delle
prestazioni oggetto del concorso è così disciplinata all'art. 7 del contratto
quadro:
7.1 Per le tratte previste nel concorso pubblico, il
committente inoltra tramite comunicazione via e-mail a tutti i trasportatori
aggiudicatari del presente contratto quadro una richiesta di disponibilità
contenente: (i) la descrizione dettagliata del servizio di trasporto richiesto,
in particolare il numero di allievi, il numero di tratte giornaliere, i
trasporti in piscina, i veicoli, gli autisti (senza sostituti), i km
settimanali (senza km a vuoto); (ii) il periodo di esecuzione del servizio di
trasporto; (iii) gli eventuali requisiti specifici ulteriori per il trasporto;
(iv) il termine per dichiarare la propria disponibilità.
7.2 I trasportatori sono tenuti ad indicare, tramite
comunicazione via e-mail, entro il termine fissato dal committente, la propria
disponibilità, rispettivamente indisponibilità ad eseguire il servizio di
trasporto richiesto e in quale misura (tratte).
7.3 Il committente aggiudica i servizi di trasporto annualmente
ai trasportatori aggiudicatari del presente contratto quadro in base alla
disponibilità da loro indicata, e meglio se dispongono del personale e dei
veicoli necessari per eseguire la/e tratta/e richiesta/e, e proporzionalmente.
7.5 Il committente non è tenuto in alcun modo a
garantire al trasportatore un numero minimo di servizi di trasporto da
eseguire.
Il committente ha poi
previsto la possibilità di attribuire singoli incarichi mediante mini-tender,
all'art. 8 del contratto quadro:
8.1 In caso di incarichi singoli basati su necessità
straordinarie del committente (come per esempio gite ed attività fuori porta
non preventivamente programmate), inoltra tramite comunicazione via e-mail a
tutti i trasportatori aggiudicatari del presente contratto quadro una richiesta
di disponibilità contenente: (i) la descrizione dettagliata del servizio di
trasporto singolo richiesto, e meglio il numero di allievi, il numero di tratte
giornaliere, i veicoli, gli autisti (senza sostituti), i km (senza km a vuoto)
il periodo di esecuzione del servizio di trasporto e gli eventuali requisiti
specifici ulteriori per il trasporto e fissa un termine ai trasportatori
aggiudicatari del presente contratto quadro per presentare la propria offerta.
8.2 Entro il termine impartito dal committente di cui al punto 8.1, i
trasportatori sono tenuti a presentare la loro offerta o a comunicare la loro
indisponibilità ad eseguire il singolo incarico.
8.3 Il committente aggiudica il singolo incarico
all'offerta con il minor prezzo.
C. All'ente banditore
sono giunte diverse domande da potenziali offerenti entro il termine preposto a
questo scopo. Delle risposte fornite il 12 maggio 2025 si dirà, per quanto
necessario, nei seguenti considerandi.
D. Contro il bando di
concorso insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1
chiedendone l'annullamento previa concessione dell'effetto sospensivo al
gravame. La ricorrente contesta innanzitutto la prescrizione di gara che
impedisce a un concorrente di aggiudicarsi più di un lotto, ciò che
costituirebbe una discriminazione ingiustificata. La clausola sarebbe inoltre
indeterminata, non definendo in modo chiaro cosa si intenda per “rango migliore”
e “miglior punteggio”. Censura inoltre le condizioni del contratto quadro
ritenendole incomprensibili e facilmente equivocabili. Esse lascerebbero al
committente la libertà di modulare i servizi posti a concorso in modo
arbitrario, senza regole predefinite.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone l'Ente banditore. Osserva che lo strumento del contratto
quadro permette di garantire la parità di trattamento tra offerenti e di
rendere i concorsi pubblici più pragmatici. Difende inoltre la regola che
limita l'aggiudicazione di un solo lotto per concorrente, ritenendola conforme
al diritto oltre che formulata in modo inequivocabile.
F. Con la replica e
la duplica, le parti ribadiscono le proprie tesi, con precisazioni di cui si
dirà, per quanto necessario, nei seguenti considerandi.
G. L'Ufficio di vigilanza
sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio non formula
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio 1996/30
novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).
La ricorrente, ditta
attiva nel settore della commessa, è legittimata a impugnare il bando di
concorso (art. 15 cpv. 1bis lett. a CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,
tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori
accertamenti (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo concernente il
concorso prodotto dal committente e la documentazione esibita dalle parti con
le memorie scritte bastano per statuire sull'impugnativa con sufficiente
cognizione di causa.
Considerandi
2.
2.1
Il bando di concorso è un documento mediante il quale l'ente
pubblico si rivolge a una cerchia più o meno indeterminata di potenziali
interessati per invitarli a inoltrare offerte, rispettivamente candidature, per
l'esecuzione di opere edili, per la fornitura di beni mobili o per la
prestazione di servizi. Esso costituisce un
insieme di regole e di condizioni che concretizzano e precisano il
quadro procedurale predisposto dalla legge ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. L'avviso di concorso e i relativi atti costituiscono
la lex specialis del procedimento e vincolano tanto l'ente banditore,
quanto i concorrenti. Essi devono rispettare la legge sulla quale si fonda il concorso e
i principi generali del diritto amministrativo, specie in correlazione
all'ossequio delle regole della buona fede e della parità di trattamento
tra i concorrenti (DTF 125 I 203 seg.; RDAT II-1997 n. 47; II-1994 n. 5; 1982
n. 14).
2.2
Per il resto, nella
definizione dell'oggetto e delle condizioni di gara l'ente banditore dispone di
un margine discrezionale relativamente ampio, che l'autorità di ricorso può
censurare unicamente nella misura in cui il suo agire integra gli estremi di
una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere
d'apprezzamento (art. 16 cpv. 1 lett. a CIAP). Ipotesi, questa, che si verifica quando quest'ultimo è esercitato in
spregio dei principi fondamentali del diritto, quali l'uguaglianza davanti alla
legge, la legalità, la proporzionalità, la sicurezza del diritto e la buona fede (DTF 119 Ib 452; RDAT I-1995 n. 14; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa
ticinese, Lugano 1997, n. 2d ad art. 61; Adelio
Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, II. ed., Cadenazzo
2002, n. 413). In particolare, nell'ambito di contestazioni dirette contro il
bando e i relativi documenti di gara, il
Tribunale cantonale amministrativo non può sostituire il proprio apprezzamento
a quello dell'autorità che ha indetto il concorso, ma deve limitarsi ad
accertare che le varie clausole contemplate da questi atti non siano
insostenibili, in quanto fondate su
considerazioni estranee alla materia, sprovviste di valide ragioni o altrimenti
lesive dei diritti costituzionali, segnatamente quelle che ledono il
principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo
la libera concorrenza (cfr. RtiD II-2011 n.
8.
consid. 2; STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018 consid. 3.3, 52.2017.42 del 24
aprile 2017 consid. 2, 52.2014.199 dell'8 settembre 2014 consid. 2).
3.
La ricorrente
contesta innanzitutto la clausola secondo cui i concorrenti non possono vedersi
aggiudicare più di un lotto nei quali è stata suddivisa la commessa.
Al proposito, il
committente osserva che simili regole sono frequenti nelle procedure di questo
genere, siccome gli offerenti prevedono di impiegare gli stessi mezzi per
l'esecuzione di più lotti.
La giustificazione
dell'ente banditore è in effetti coerente nella misura in cui gli offerenti non
sono in grado di coprire più trasporti contemporaneamente impiegando gli stessi
mezzi e lo stesso personale. L'impostazione del bando (cfr. supra,
consid. A) non prevede tuttavia alcuna distinzione per i concorrenti che invece
dispongono di sufficienti mezzi e autisti per svolgere il servizio su più di un
lotto. In queste situazioni, la contestata regola impedisce di fatto a un
concorrente di ambire a una commessa, posta a pubblico concorso, che sarebbe in
grado di eseguire. L'accesso alla gara risulta così limitato senza alcuna
valida ragione, di modo che la disposizione si rivela discriminatoria. La
censura è quindi fondata. Già per questo motivo, il ricorso deve essere accolto
e il bando di concorso annullato.
4.
Secondo
l'insorgente, il contratto quadro messo a concorso non rispetterebbe il diritto
delle commesse pubbliche. Le condizioni di aggiudicazione non sarebbero
stabilite in modo chiaro e lascerebbero al committente la libertà di deliberare
i servizi in modo arbitrario.
4.1
Il contratto quadro è definito come un contratto senza un obbligo diretto di
esecuzione. Il committente non è tenuto a richiedere le prestazioni contenute
nel contratto, bensì si limita a specificare le condizioni di acquisto delle
prestazioni oggetto dei singoli contratti che verranno conclusi successivamente,
in un periodo determinato (Carole Gehrer
Cordey, Rahmenverträge/I. - IV in: Jean-Baptiste Zufferey/Martin
Beyeler/Stefan Scherler [editori], Aktuelles Vergaberecht 2020, Ginevra/Zurigo/Basilea
2020, pag. 352; Martin Beyeler,
Der vergaberechtliche Rahmen des Rahmenvertrags in: Schweizerisches Jahrbuch
für Europarecht 2019/2020, Zurigo 2020, pag. 346 segg.). L'istituto del contratto
quadro è stato codificato nel diritto svizzero con la revisione della
legislazione sugli appalti pubblici, e meglio con l'introduzione della legge
federale sugli appalti pubblici del 21 giugno 2019 (LAPub; RS 172.056.1,
entrata in vigore il 1° gennaio 2021) e del nuovo concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (CIAP 2019, cfr. art. 25 LAPub e
CIAP 2019). Nella legislazione ticinese il contratto quadro non è invece
espressamente regolamentato. Già prima dell'introduzione di queste norme,
tuttavia, lo strumento era in uso nella prassi, in particolare nell'ambito di
commesse di servizio ricorrenti (segnatamente servizi informatici o di
traduzione) e di acquisti di beni standardizzati (Gehrer Cordey, Rahmenverträge/I. - IV, op. cit., pag. 352
seg.). I contratti quadro sono stati ritenuti ammissibili dalla dottrina e
dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (Gehrer Cordey, Rahmenverträge/I. - IV, op.
cit., pag. 353, con riferimenti).
L'aggiudicazione di
contratti quadro avviene secondo le procedure generali previste dalle normative
applicabili in materia di appalti pubblici. Occorre pertanto che siano
rispettati i principi che reggono la materia, in particolare quelli della
trasparenza e della parità di trattamento tra offerenti, che impongono di
definire in anticipo le condizioni di gara (Gehrer
Cordey, Rahmenverträge/I. - IV, op. cit., pag. 366 segg.; Michèle Remund, in: Trüeb Hans Rudolf
[editori], Handkommentar zum Schweizerischen Beschaffungsrecht, Ginevra/Zurigo/Basilea
2020, ad art. 25, n. 1).
4.2
Il committente può concludere
un contratto quadro con un solo offerente oppure con più offerenti. In
quest'ultimo caso, il committente conclude un contratto quadro separato con
ciascuno degli aggiudicatari, di modo che esisteranno più accordi paralleli che
vertono sullo stesso oggetto del bando di concorso. Per quanto concerne poi la
conclusione dei singoli contratti, il committente può procedere secondo due opzioni.
La prima consiste nell'attribuire le prestazioni direttamente, secondo i
criteri stabiliti nel contratto quadro, senza invito a presentare una nuova offerta.
Esso potrà ad esempio prevedere un'attribuzione sulla base di una graduatoria,
rispettivamente di un ordine di priorità. In questo caso, alle parti contraenti
del contratto quadro viene inviata una richiesta di disponibilità in base alla
loro posizione nella graduatoria e il singolo contratto viene concluso con la
prima parte contraente che conferma la propria disponibilità (Remund, op. cit., ad art. 25, n. 17).
È per contro inammissibile
un'aggiudicazione diretta a uno dei contraenti dell'accordo quadro a
discrezione dell'ente appaltante, senza determinare l'offerta più vantaggiosa (Gehrer Cordey, Rahmenverträge/V. - VII.
in: Jean-Baptiste Zufferey/Martin Beyeler/Stefan Scherler [editori], Aktuelles
Vergaberecht 2020, Ginevra/Zurigo/Basilea 2020, pag. 367 segg., pag. 372, n.
66).
La seconda opzione è la possibilità di prevedere una procedura detta “mini-tender”
(ossia mini-appalto), secondo cui, per la conclusione di ogni singolo
contratto, l'ente appaltante informa gli aggiudicatari del contratto quadro
circa il fabbisogno concreto e dà loro la possibilità di presentare un'offerta
per la prestazione. Il committente conclude quindi il singolo contratto con la
parte contraente che presenta l'offerta migliore, valutata sulla base dei
criteri di aggiudicazione annunciati (Gehrer
Cordey, Rahmenverträge/V. - VII., op. cit., pag. 371, n. 62 e pag. 373,
n. 71 segg.; Remund, op. cit., ad
art. 25, n. 18).
Sia che il committente opti per l'attribuzione diretta sia che proceda alla
procedura di mini-tender, esso deve stabilire in modo chiaro, già nell'ambito
della messa a concorso del contratto quadro, i criteri di aggiudicazione e loro
ponderazione, sulla base dei quali assegnerà le prestazioni oggetto dei singoli
contratti (Gehrer Cordey, Rahmenverträge/V.
- VII., op. cit., pag. 373 segg., n. 70 e 72 ; Remund,
op. cit., ad art. 25, n. 18 segg.).
4.3
Secondo l'art. 32
cpv. 1 della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
730.100), applicabile alle commesse rette dal CIAP nella misura in cui il
diritto a esse applicabile non lo impedisca (art. 4 cpv. 4 LCPubb), il
committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente più
vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la
qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio,
il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la
compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il
perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. La ponderazione di un
singolo criterio non può superare il 50%. L'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, dal
canto suo, indica che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con
la commessa e vanno precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore di ponderazione. Ai fini della
determinazione dell'offerta più vantaggiosa, accanto al criterio del
prezzo è quindi possibile/necessario fissare altri criteri di aggiudicazione,
in particolare quello della qualità. Da solo il prezzo può infatti essere
utilizzato quando si tratta di commesse aventi per oggetto beni largamente
standardizzati (art. 32 cpv. 3 LCPubb).
4.4
Nel caso concreto, il
committente ha messo a concorso un contratto quadro per lo svolgimento del
servizio di trasporto scolastico su più tratte nell'arco di tre anni, con
possibilità di rinnovo per ulteriori due. Per ogni lotto, esso ha previsto di
sottoscrivere un contratto quadro con i tre offerenti meglio classificati.
L'ente banditore, nel modello di contratto quadro allegato alla documentazione
di gara, ha stabilito che l'assegnazione del servizio ai trasportatori avverrà “proporzionalmente”,
previa semplice richiesta di disponibilità (cfr. supra, consid. A).
Rispondendo alle domande dei concorrenti, il committente ha specificato che il
termine “proporzionalmente”, va inteso rispetto alla capacità di
sostenere quanto richiesto in termini di veicoli e personale e del rango (cfr.
scritto del 12 maggio 2025, doc. 2).
L'ente banditore ha inoltre prescritto di concedere ulteriori singoli incarichi
basati su necessità straordinarie, ad esempio gite e attività scolastiche non
programmate, tramite la procedura del mini-tender.
4.5
Il ricorso allo
strumento del contratto quadro per prestazioni di servizio ricorrenti come
quella oggetto della gara appare di principio ammissibile. L'impostazione del
bando di concorso è tuttavia contraria al diritto per le seguenti ragioni.
Le contestate clausole non esplicitano con quale criterio e in che misura sarà
effettivamente attribuito il mandato ai primi tre classificati. L'ente
banditore ha insomma omesso di stabilire in maniera oggettiva e trasparente il metodo
in base al quale assegnare le singole prestazioni ai contraenti nel corso del
periodo di validità del contratto quadro. Nemmeno le risposte alle domande dei
concorrenti del 12 maggio 2025 permettono di comprendere su quali basi avverrà
concretamente la ripartizione del mandato. Anzi, nel documento, l'ente
banditore ha accennato al rango raggiunto dai tre contraenti, senza
tuttavia indicare un ordine di priorità o la percentuale del servizio
attribuita a seconda della graduatoria. Tale modo di procedere non opera
un'adeguata distinzione in relazione al punteggio raggiunto nella fase di
aggiudicazione del contratto quadro, di modo che non è data alcuna reale precedenza
all'offerta effettivamente più vantaggiosa.
Tutto ciò si pone in contrasto ai principi della trasparenza, della parità di
trattamento e all'obiettivo di consentire un impiego parsimonioso delle risorse
finanziarie pubbliche (cfr. art. 1 cpv. 3 CIAP).
4.6
Per quanto attiene invece alla procedura del mini-tender, si rileva
che, essendo applicabili i principi validi in materia di commesse pubbliche,
l'aggiudicazione sulla base del solo prezzo per una commessa di servizio di
questo tipo non è ammissibile (cfr. art. 32 cpv. 1 e 3 LCPubb), non trattandosi
di beni ampiamente standardizzati.
5.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere accolto e il bando di concorso annullato.
Spetterà al committente indire una nuova gara rispettosa dei principi che
reggono l'aggiudicazione delle commesse pubbliche.
6.
L'emanazione
della presente decisione rende superflua l'evasione della domanda cautelare
tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
7.
La tassa di
giustizia è posta a carico dello Stato (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Esso
rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, congrue ripetibili (art. 49
cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
il bando di concorso indetto
il 15 aprile 2025 dalla Repubblica e Cantone Ticino per l'aggiudicazione del
contratto quadro per il servizio di trasporto scolastico è annullato.
1.2
l'ente banditore rinvierà ai
concorrenti le offerte pervenutegli senza aprirle.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico dello Stato. Alla ricorrente è
restituito l'anticipo versato. Lo Stato verserà alla ricorrente fr. 2'000.- a
titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera