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Decisione

52.2025.140

Ordine di sospensione lavori

18 luglio 2025Italiano10 min

2. La tassa di

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.140

Lugano

18

luglio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 30 aprile

2025 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 17 aprile 2025 (n. 17) del

presidente del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l’istanza di CO 1

volta a ordinare l’immediata sospensione dei lavori sul fondo di proprietà di

RI 1 (part. __________);

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è

proprietario di un fondo con un edificio costruito all’inizio del 1900, situato

a Chiasso, all’interno della zona residenziale intensiva a 6 piani (RI6);

che dopo aver conseguito il 19 e 25 settembre 2024 due licenze edilizie per

rifare le facciate e sostituire le gelosie rispettivamente per la posa di tre

nuove pompe di calore, il 27 settembre 2024 RI 1 ha chiesto al Municipio anche

il permesso per il rifacimento del tetto; l’intervento prevede di sostituire la

struttura e il manto di copertura nella stessa posizione, posando pure

l’isolazione termica; secondo la relazione tecnica, verrà anche creata una corea

perimetrale

in calcestruzzo

per sostenere il peso della nuova

copertura;

che la notifica non è stata pubblicata; dopo aver raccolto un preavviso

favorevole della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo

(SPAAS), il 19 novembre 2024 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto;

che il beneficiario ha notificato al Municipio l’inizio dei lavori per il 24

febbraio 2025;

che venuto a conoscenza della predetta autorizzazione dopo che i lavori erano

stati avviati, con ricorso del 25 marzo 2025 il vicino CO 1 (proprietario del

fondo confinante, part. __________) è insorto davanti al Governo, chiedendo che

la stessa fosse dichiarata nulla o annullata; in via provvisionale, ha

postulato la sollecita sospensione di tutti i lavori sulla part. __________;

che con giudizio del 17 aprile 2025 il presidente del Consiglio di Stato ha

accolto parzialmente la predetta istanza cautelare, ordinando l’immediata sospensione

dei lavori inerenti al rifacimento del tetto in corso;

che premesso che a contrapporsi vi sarebbero l’interesse pubblico alla

sicurezza del diritto e al corretto espletamento delle procedure e quello

dell’istante a concludere i lavori, il presidente del Governo ha ritenuto

chiaro che, nella misura in cui la decisione impugnata autorizza il rifacimento

del tetto, al gravame debba

essere concesso l’effetto sospensivo:

infatti, ha spiegato, non può essere posto in esecuzione, prima della

crescita in giudicato della decisione ivi riferita, un’autorizzazione di

risanamento, ritenuto che procedendo in tal senso la decisione impugnata

verrebbe eseguita in modo anticipato, togliendo ogni interesse al

gravame; tanto più che il Municipio ha optato per una procedura, che

avrebbe negato l’informazione alla collettività e impedito agli aventi

diritto di intervenire;

che il presidente ha per contro negato l’estensione della misura provvisionale

agli altri interventi (riguardanti facciate e gelosie rispettivamente la posa

delle pompe di calore), oggetto di altri due ricorsi pendenti e che non

apparivano in corso d’opera;

che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullata e che i lavori al tetto possano

proseguire in revoca dell’effetto sospensivo esplicato dal ricorso del 25 marzo

2025;

che l’insorgente rimprovera in sostanza al presidente dell’Esecutivo cantonale

di non essersi chinato sul fumus boni iuris e sulla rilevanza del

pregiudizio arrecatogli dall’immediata sospensione dei lavori già in fase

avanzata, in spregio al principio di proporzionalità; obbietta in particolare

che l’ingiunzione gli imporrebbe di lasciare l’ultimo piano del suo edificio

esposto agli eventi atmosferici per mesi (fino all’emanazione del giudizio

impugnato), e ciò nonostante il vicino sollevi solo censure di ordine formale

(a suo dire infondate), che non impedirebbero la conferma del permesso,

rilevando pure come nulla potrebbe essergli imputato sul tipo di procedura

scelta dal Municipio;

che all’accoglimento dell’impugnativa si oppone il presidente del Consiglio di

Stato; il Municipio ne chiede l’accoglimento, mentre il vicino __________ la

reiezione, con argomenti di cui si dirà per quanto occorre in appresso;

che in sede di replica e duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate

nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte i

propri argomenti;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge

edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100); certa è la

legittimazione attiva dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100)

e la tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 2 LPAmm);

che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che secondo l'art. 71 LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la

legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con

specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di

ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;

che

giusta l'art. 37 LPAmm l'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza

di parte, le opportune misure provvisionali (cpv. 1); per il Consiglio di Stato

la decisione è adottata dal presidente (cpv. 2);

che, in questo caso, l'autorità è chiamata a ponderare gli

interessi pubblici e privati contrapposti, stabilendo a quale parte appaia più

giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di

un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;

che in questa

valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito,

permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque

difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del

probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso;

che nell'ambito

dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi

contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie

degli elementi di giudizio noti;

che in tale ambito l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del

Tribunale unicamente sotto il profilo della violazione del diritto segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1

lett. a LPAmm; STA 52.2019.112 del 16 aprile 2019 e rimandi a dottrina e

giurisprudenza);

che qui controverso è il giudizio con cui il presidente del Governo ha ordinato

in via cautelare l’immediata sospensione dei lavori di rifacimento del tetto,

ritenendo evidente che al ricorso interposto dal vicino contro la relativa

licenza edilizia debba essere concesso l’effetto sospensivo, non essendo

possibile eseguire l’intervento prima della sua crescita in giudicato;

che dagli atti emerge che la licenza in questione - che autorizza solo il

rifacimento del tetto dell’edificio - è stata rilasciata previa notifica, senza

pubblicazione ex art. 12 cpv. 3 LE;

che quest’ultima circostanza, non appare aver impedito al vicino di contestarla

davanti al Governo entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (cfr.

STA 52.2000.220/227 del 14 dicembre 2000 consid. 3);

che dal profilo sostanziale, il fatto che l’intervento interessi uno stabile in

contrasto con il regime delle distanze previste dal vigente PR, come evoca il

vicino, non fa invece senz’altro apparire illecita l’autorizzazione rilasciata

per il rifacimento del tetto: l'art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale

del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) permette infatti sia la conservazione e la

manutenzione di simili costruzioni (cpv. 1), sia, a determinate condizioni, la

loro trasformazione (cfr. cpv. 2 e art. 86 cpv. 3 del regolamento della legge

sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110);

che impregiudicato l’esito della lite (non certo, allo stadio attuale), dal

profilo della ponderazione degli interessi non può comunque essere ignorato che

il beneficiario, per rapporto al quale la licenza è cresciuta in giudicato

formale, risulta aver in buona fede già avviato i lavori approvati, previa

notifica del loro inizio al Municipio (art. 23 del regolamento di applicazione

della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110);

che per l’insorgente l’attuale sospensione dei lavori per la durata della

procedura rischia quindi effettivamente di arrecare, oltre a dei pregiudizi di

natura economica legati al fermo cantiere, anche possibili danni allo stabile

non più protetto dal tetto (quali ad es. infiltrazioni derivanti da

intemperie);

che da parte sua il resistente non spiega invece quali disagi difficilmente

reversibili potrebbero derivargli dalla prosecuzione dei lavori pendente causa;

più che altro, egli lamenta in effetti un asserito innalzamento indebito di

oltre mezzo metro dello stabile, che non rispetta le vigenti distanze dai

confini e tra edifici e sarebbe contrario all’art. 9 cpv. 2.4 delle norme di

attuazione del piano regolatore (NAPR);

che in discussione, come visto, non vi è tuttavia un permesso che ha

autorizzato una sopraelevazione dell’edificio, la quale neppure appare

inequivocabilmente in atto (cfr. foto agli atti, da cui a prima vista emergono

piuttosto solo dei lavori di rinforzo della corona volta a sostenere il tetto);

il ricorrente ribadisce anzi che sta

semplicemente sostituendo la

carpenteria e la copertura del tetto senza modificare destinazione, volume o

altezza dell’edificio (cfr. replica pag. 5);

che in queste circostanze, l’interesse dell’insorgente a ultimare i

lavori appare quindi prevalente rispetto a quello generale evocato dalla

precedente istanza, volto a impedire che nessun lavoro possa essere eseguito prima

che una licenza edilizia sia cresciuta in giudicato; tanto più che l’attuazione

dei lavori non priva affatto di ogni interesse il gravame pendente dinnanzi al

Governo;

che il giudizio impugnato che fa sopportare al ricorrente gli inconvenienti

derivanti dalla durata della procedura pendente e i rischi necessariamente

connessi all'incertezza dell'esito finale non può quindi essere tutelato; al

contrario, è da ritenere insostenibile, ovvero lesivo del potere discrezionale

riservato al presidente del Consiglio di Stato in materia di provvedimenti

cautelari, l’ordine con cui ha disposto la sospensione immediata dei lavori di

rifacimento del tetto, confermando l’effetto sospensivo del gravame;

che, stante quanto precede, il ricorso deve

essere accolto, annullando la risoluzione impugnata e riformandola nel

senso che, in via cautelare, i lavori di rifacimento del tetto oggetto della

licenza edilizia del 19 novembre 2024 possono proseguire in revoca dell’effetto

sospensivo esplicato dal ricorso del 25 marzo 2025;

che va da sé che i

rischi insiti nella prosecuzione dei lavori, e in particolare il costo di

demolizione di eventuali opere di cui dovesse essere successivamente accertata

l’illegittimità materiale, restano a carico dell’insorgente;

che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) è posta a carico del

resistente, che rifonderà all’insorgente, assistito da un legale, un’adeguata

indennità per ripetibili per questa sede (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza, la

decisione del 17 aprile 2025 (n. 17) del presidente del Consiglio di Stato è

annullata e riformata cosi come indicato nei considerandi.

Fatti

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuto a

rifondere al ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili per questa

sede.

Al ricorrente va retrocesso l’importo versato a titolo di anticipo.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

Considerandi

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera