52.2025.140
Ordine di sospensione lavori
18 luglio 2025Italiano10 min
2. La tassa di
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.140
Lugano
18
luglio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Giovan Maria Tattarletti, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 30 aprile
2025 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 17 aprile 2025 (n. 17) del
presidente del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l’istanza di CO 1
volta a ordinare l’immediata sospensione dei lavori sul fondo di proprietà di
RI 1 (part. __________);
ritenuto, in
fatto
che RI 1 è
proprietario di un fondo con un edificio costruito all’inizio del 1900, situato
a Chiasso, all’interno della zona residenziale intensiva a 6 piani (RI6);
che dopo aver conseguito il 19 e 25 settembre 2024 due licenze edilizie per
rifare le facciate e sostituire le gelosie rispettivamente per la posa di tre
nuove pompe di calore, il 27 settembre 2024 RI 1 ha chiesto al Municipio anche
il permesso per il rifacimento del tetto; l’intervento prevede di sostituire la
struttura e il manto di copertura nella stessa posizione, posando pure
l’isolazione termica; secondo la relazione tecnica, verrà anche creata una corea
perimetrale
in calcestruzzo
per sostenere il peso della nuova
copertura;
che la notifica non è stata pubblicata; dopo aver raccolto un preavviso
favorevole della Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo
(SPAAS), il 19 novembre 2024 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto;
che il beneficiario ha notificato al Municipio l’inizio dei lavori per il 24
febbraio 2025;
che venuto a conoscenza della predetta autorizzazione dopo che i lavori erano
stati avviati, con ricorso del 25 marzo 2025 il vicino CO 1 (proprietario del
fondo confinante, part. __________) è insorto davanti al Governo, chiedendo che
la stessa fosse dichiarata nulla o annullata; in via provvisionale, ha
postulato la sollecita sospensione di tutti i lavori sulla part. __________;
che con giudizio del 17 aprile 2025 il presidente del Consiglio di Stato ha
accolto parzialmente la predetta istanza cautelare, ordinando l’immediata sospensione
dei lavori inerenti al rifacimento del tetto in corso;
che premesso che a contrapporsi vi sarebbero l’interesse pubblico alla
sicurezza del diritto e al corretto espletamento delle procedure e quello
dell’istante a concludere i lavori, il presidente del Governo ha ritenuto
chiaro che, nella misura in cui la decisione impugnata autorizza il rifacimento
del tetto, al gravame debba
essere concesso l’effetto sospensivo:
infatti, ha spiegato, non può essere posto in esecuzione, prima della
crescita in giudicato della decisione ivi riferita, un’autorizzazione di
risanamento, ritenuto che procedendo in tal senso la decisione impugnata
verrebbe eseguita in modo anticipato, togliendo ogni interesse al
gravame; tanto più che il Municipio ha optato per una procedura, che
avrebbe negato l’informazione alla collettività e impedito agli aventi
diritto di intervenire;
che il presidente ha per contro negato l’estensione della misura provvisionale
agli altri interventi (riguardanti facciate e gelosie rispettivamente la posa
delle pompe di calore), oggetto di altri due ricorsi pendenti e che non
apparivano in corso d’opera;
che contro tale pronuncia RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che sia annullata e che i lavori al tetto possano
proseguire in revoca dell’effetto sospensivo esplicato dal ricorso del 25 marzo
2025;
che l’insorgente rimprovera in sostanza al presidente dell’Esecutivo cantonale
di non essersi chinato sul fumus boni iuris e sulla rilevanza del
pregiudizio arrecatogli dall’immediata sospensione dei lavori già in fase
avanzata, in spregio al principio di proporzionalità; obbietta in particolare
che l’ingiunzione gli imporrebbe di lasciare l’ultimo piano del suo edificio
esposto agli eventi atmosferici per mesi (fino all’emanazione del giudizio
impugnato), e ciò nonostante il vicino sollevi solo censure di ordine formale
(a suo dire infondate), che non impedirebbero la conferma del permesso,
rilevando pure come nulla potrebbe essergli imputato sul tipo di procedura
scelta dal Municipio;
che all’accoglimento dell’impugnativa si oppone il presidente del Consiglio di
Stato; il Municipio ne chiede l’accoglimento, mentre il vicino __________ la
reiezione, con argomenti di cui si dirà per quanto occorre in appresso;
che in sede di replica e duplica le parti si sono essenzialmente riconfermate
nelle rispettive conclusioni e domande di giudizio, sviluppando in parte i
propri argomenti;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge
edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100); certa è la
legittimazione attiva dell'insorgente (art. 21 cpv. 2 LE e art. 65 cpv. 1 della
legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100)
e la tempestività del ricorso (art. 68 cpv. 2 LPAmm);
che il gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che secondo l'art. 71 LPAmm il ricorso ha effetto sospensivo a meno che la
legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti; in questo caso, con
specifica istanza, il ricorrente può chiedere al presidente dell'autorità di
ricorso o al giudice delegato la sospensione della decisione;
che
giusta l'art. 37 LPAmm l'autorità amministrativa adotta, d'ufficio o su istanza
di parte, le opportune misure provvisionali (cpv. 1); per il Consiglio di Stato
la decisione è adottata dal presidente (cpv. 2);
che, in questo caso, l'autorità è chiamata a ponderare gli
interessi pubblici e privati contrapposti, stabilendo a quale parte appaia più
giustificato far sopportare il rischio necessariamente insito nella durata di
un procedimento e nell'incertezza dell'esito finale;
che in questa
valutazione l'autorità deve evitare di anticipare il giudizio di merito,
permettendo l'instaurazione di situazioni di fatto irreversibili o comunque
difficilmente modificabili; per questo stesso motivo essa può tener conto del
probabile esito della lite solo quando non sussistono dubbi circa lo stesso;
che nell'ambito
dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi
contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima facie
degli elementi di giudizio noti;
che in tale ambito l'autorità dispone di un certo margine discrezionale, sindacabile da parte del
Tribunale unicamente sotto il profilo della violazione del diritto segnatamente dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 69 cpv. 1
lett. a LPAmm; STA 52.2019.112 del 16 aprile 2019 e rimandi a dottrina e
giurisprudenza);
che qui controverso è il giudizio con cui il presidente del Governo ha ordinato
in via cautelare l’immediata sospensione dei lavori di rifacimento del tetto,
ritenendo evidente che al ricorso interposto dal vicino contro la relativa
licenza edilizia debba essere concesso l’effetto sospensivo, non essendo
possibile eseguire l’intervento prima della sua crescita in giudicato;
che dagli atti emerge che la licenza in questione - che autorizza solo il
rifacimento del tetto dell’edificio - è stata rilasciata previa notifica, senza
pubblicazione ex art. 12 cpv. 3 LE;
che quest’ultima circostanza, non appare aver impedito al vicino di contestarla
davanti al Governo entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza (cfr.
STA 52.2000.220/227 del 14 dicembre 2000 consid. 3);
che dal profilo sostanziale, il fatto che l’intervento interessi uno stabile in
contrasto con il regime delle distanze previste dal vigente PR, come evoca il
vicino, non fa invece senz’altro apparire illecita l’autorizzazione rilasciata
per il rifacimento del tetto: l'art. 66 della legge sullo sviluppo territoriale
del 21 giugno 2011 (LST; RL 701.100) permette infatti sia la conservazione e la
manutenzione di simili costruzioni (cpv. 1), sia, a determinate condizioni, la
loro trasformazione (cfr. cpv. 2 e art. 86 cpv. 3 del regolamento della legge
sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011; RLST; RL 701.110);
che impregiudicato l’esito della lite (non certo, allo stadio attuale), dal
profilo della ponderazione degli interessi non può comunque essere ignorato che
il beneficiario, per rapporto al quale la licenza è cresciuta in giudicato
formale, risulta aver in buona fede già avviato i lavori approvati, previa
notifica del loro inizio al Municipio (art. 23 del regolamento di applicazione
della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 705.110);
che per l’insorgente l’attuale sospensione dei lavori per la durata della
procedura rischia quindi effettivamente di arrecare, oltre a dei pregiudizi di
natura economica legati al fermo cantiere, anche possibili danni allo stabile
non più protetto dal tetto (quali ad es. infiltrazioni derivanti da
intemperie);
che da parte sua il resistente non spiega invece quali disagi difficilmente
reversibili potrebbero derivargli dalla prosecuzione dei lavori pendente causa;
più che altro, egli lamenta in effetti un asserito innalzamento indebito di
oltre mezzo metro dello stabile, che non rispetta le vigenti distanze dai
confini e tra edifici e sarebbe contrario all’art. 9 cpv. 2.4 delle norme di
attuazione del piano regolatore (NAPR);
che in discussione, come visto, non vi è tuttavia un permesso che ha
autorizzato una sopraelevazione dell’edificio, la quale neppure appare
inequivocabilmente in atto (cfr. foto agli atti, da cui a prima vista emergono
piuttosto solo dei lavori di rinforzo della corona volta a sostenere il tetto);
il ricorrente ribadisce anzi che sta
semplicemente sostituendo la
carpenteria e la copertura del tetto senza modificare destinazione, volume o
altezza dell’edificio (cfr. replica pag. 5);
che in queste circostanze, l’interesse dell’insorgente a ultimare i
lavori appare quindi prevalente rispetto a quello generale evocato dalla
precedente istanza, volto a impedire che nessun lavoro possa essere eseguito prima
che una licenza edilizia sia cresciuta in giudicato; tanto più che l’attuazione
dei lavori non priva affatto di ogni interesse il gravame pendente dinnanzi al
Governo;
che il giudizio impugnato che fa sopportare al ricorrente gli inconvenienti
derivanti dalla durata della procedura pendente e i rischi necessariamente
connessi all'incertezza dell'esito finale non può quindi essere tutelato; al
contrario, è da ritenere insostenibile, ovvero lesivo del potere discrezionale
riservato al presidente del Consiglio di Stato in materia di provvedimenti
cautelari, l’ordine con cui ha disposto la sospensione immediata dei lavori di
rifacimento del tetto, confermando l’effetto sospensivo del gravame;
che, stante quanto precede, il ricorso deve
essere accolto, annullando la risoluzione impugnata e riformandola nel
senso che, in via cautelare, i lavori di rifacimento del tetto oggetto della
licenza edilizia del 19 novembre 2024 possono proseguire in revoca dell’effetto
sospensivo esplicato dal ricorso del 25 marzo 2025;
che va da sé che i
rischi insiti nella prosecuzione dei lavori, e in particolare il costo di
demolizione di eventuali opere di cui dovesse essere successivamente accertata
l’illegittimità materiale, restano a carico dell’insorgente;
che, dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 LPAmm) è posta a carico del
resistente, che rifonderà all’insorgente, assistito da un legale, un’adeguata
indennità per ripetibili per questa sede (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza, la
decisione del 17 aprile 2025 (n. 17) del presidente del Consiglio di Stato è
annullata e riformata cosi come indicato nei considerandi.
Fatti
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico di CO 1, che è inoltre tenuto a
rifondere al ricorrente un identico importo a titolo di ripetibili per questa
sede.
Al ricorrente va retrocesso l’importo versato a titolo di anticipo.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
Considerandi
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera