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Decisione

52.2025.153

Procedimento disciplinare. Ricusa

24 novembre 2025Italiano18 min

avvocati (Commissione) il 30 agosto 2024 a pronunciare nei confronti dell'avv. RI

Source ti.ch

Incarto n.

a. 52.2025.153

b. 52.2025.154

Lugano

24

novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sui ricorsi del 6 maggio

2025 dell'

RI

1

contro

le decisioni del 9 aprile 2025 (n. 569 e 570) con

cui la Commissione di disciplina degli avvocati ha tra l'altro respinto le

istanze di ricusa dei suoi tre membri inoltrate dall'insorgente;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A.

Nell'ambito di un procedimento

disciplinare (n. 518) che ha condotto la Commissione di disciplina degli

avvocati (Commissione) il 30 agosto 2024 a pronunciare nei confronti dell'avv. RI

1 una sanzione per violazione del dovere di cura e diligenza per attacchi alla

controparte (confermata con decisione odierna di questo Tribunale), l'interessato

aveva presentato un'istanza di ricusa dei commissari __________, __________ e __________.

L'istanza era stata respinta con decisione incidentale del 14 febbraio 2024, rimasta

incontestata e dunque regolarmente passata in giudicato.

B. a. A seguito di una

segnalazione, il 3 settembre 2024 la Commissione, nella medesima composizione

di cui sopra, ha aperto nei confronti dell'avv. RI 1 un nuovo procedimento

disciplinare per un'ulteriore possibile violazione dei suoi doveri professionali

(n. 569).

b. Parallelamente,

sempre il 3 settembre 2024, la medesima Commissione, preso atto di un'ulteriore

segnalazione avente per oggetto il suo operato, ha aperto contro l'avv. RI 1 un

altro procedimento disciplinare (n. 570).

c. Nel termine

prorogato assegnatogli per presentare le sue osservazioni, con istanza del 14

novembre 2024 l'avv. RI 1 ha chiesto l'annullamento (subordinatamente la

sospensione) di entrambi i procedimenti. Ha in sostanza rimproverato ai

commissari __________, __________ e __________ di essersi macchiati di un misfatto

gravissimo, poiché in un determinato passaggio della predetta decisione del

30 agosto 2024 avrebbero scritto il falso, mentendo sapendo di mentire,

precisando di averli segnalati alla Commissione di disciplina e al Consiglio

della Magistratura e prospettando l'intenzione di procedere penalmente.

d. Con due decisioni incidentali di identico tenore emanate il 3 marzo 2025, prive

dell'indicazione dei rimedi di diritto, la Commissione ha respinto le istanze,

assegnando al legale un termine per presentare le proprie osservazioni di

merito. Dopo aver ripercorso i fatti e inquadrato il passaggio recriminato, la

Commissione ha negato l'esistenza di gravi vizi procedurali che imponessero un annullamento

dei procedimenti.

e. Entro il termine

impartito, il 24 marzo 2025 l'avv. RI 1 ha presentato per entrambi i

procedimenti una formale istanza con cui ha chiesto la ricusa dei medesimi commissari

essendo accusati su sua denuncia in un procedimento penale per gravi

reati legati al loro comportamento delittuoso messo in atto nei suoi

confronti sfruttando la loro posizione, domandando inoltre l'emanazione

di una formale decisione (assortita dell'indicazione dei mezzi di ricorso) sia

sulla ricusa, che sulla richiesta di annullamento (subordinatamente sospensione)

dei procedimenti. Nel suo allegato ha anche mosso dei rimproveri d'inimicizia

e mancanza di imparzialità che trasuderebbero dalle predette decisioni del 3

marzo 2025.

C. Il 9 aprile 2025, con

due decisioni pressoché identiche (n. 569 e 570), la Commissione ha respinto l'istanza

di ricusa, così come la richiesta di annullamento (subordinatamente

sospensione) dei procedimenti, assegnando all'interessato un ultimo termine per

presentare le proprie osservazioni.

Posto che l'istante si sarebbe limitato a riproporre argomenti già disattesi in

precedenza, con l'unica novità, non comprovata, di una denuncia penale per non

meglio specificati reati della quale i diretti interessati non avrebbero avuto

notizia, la Commissione ha d'acchito concluso per il rigetto delle istanze, ai

limiti della ricevibilità, precisandone ulteriormente i motivi. In

particolare, sulla questione della ricusa ha essenzialmente specificato che, in

assenza di nuovi elementi dimostrati, non vi fossero motivi per scostarsi dalle

precedenti decisioni, rilevando come l'istante si limitasse in pratica ad

addurre una sequela di invettive contro i commissari, senza agganciarle

alle norme in materia di ricusa. Analoghe deduzioni ha fondamentalmente tratto

per la richiesta di annullamento (rispettivamente sospensione), in assenza di

gravi vizi procedurali, non dati e nemmeno spiegati.

D. Con due ricorsi di

tenore identico (a) e (b), l'avv. RI 1 deferisce ora le predette decisioni a

questo Tribunale, chiedendo che siano dichiarate nulle o annullate.

L'insorgente - che critica il fatto che siano stati proprio i commissari di cui

ha chiesto la ricusa ad auto-decidere in merito alla sua istanza -

sostiene di essersi prevalso di motivi mai addotti in precedenza poiché non

ancora avveratisi (inimicizia dimostrata dalla decisione del 3 marzo 2025 e

procedimento penale avviato nei confronti dei commissari a seguito della sua

denuncia del 25 novembre 2024, attualmente pendente davanti alla Corte dei

reclami penali). Lamenta che i commissari, quand'anche non avessero avuto

conoscenza della denuncia nei loro confronti (ciò che ritiene impossibile),

avrebbero dovuto accertare d'ufficio l'esistenza della stessa, anziché dare

arbitrariamente per assodato che egli mentisse.

E. a. Rispondendo a uno

dei due ricorsi, la Commissione ne ha postulato il rigetto in ordine e nel

merito, riconfermando la sua posizione, con argomenti di cui si dirà se del

caso in appresso.

b. In sede di replica

e duplica, le parti si sono essenzialmente riconfermate nelle proprie

antitetiche tesi e conclusioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv; RL 951.100). Certa è la

legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dalle decisioni impugnate, di cui è destinatario (art. 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). I

ricorsi, tempestivi (art. 68 cpv. 1 LPAmm), sono dunque ricevibili in ordine e

possono essere evasi congiuntamente, fondandosi sul medesimo impianto fattuale

(art. 76 cpv. 1 LPAmm). Il giudizio è reso sulla base degli atti, senza

istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Considerandi

2.

2.1. La ricusa di un membro di un'autorità non

giudiziaria - quale deve essere considerata la Commissione di disciplina, che

non è un tribunale (cfr. DTF 126 I 228 consid. 2; STA 52.2018.432 del 19

dicembre 2018 consid. 2.1 e rinvii) - va determinata sulla scorta del diritto

procedurale applicabile, come pure dei principi stabiliti dall'art. 29 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101; cfr. ad esempio, STF 5A_707/2011 del 28 novembre 2011 consid. 3.1). Questa

norma dispone che, in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o

amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, l'art. 29 cpv. 1 Cost. permette in

particolare di esigere la ricusa dei membri di un'autorità amministrativa la

cui situazione o il cui comportamento è tale da far sorgere il dubbio sulla

loro imparzialità. Mira a evitare che delle circostanze estranee alla causa possano

influenzare una decisione a favore o detrimento della parte interessata. La

ricusa può imporsi anche se una prevenzione effettiva del membro dell'autorità

adita non può essere accertata. È sufficiente che le circostanze suscitino

l'apparenza di una prevenzione e facciano sorgere un dubbio di parzialità.

Tuttavia devono essere prese in considerazione solo circostanze oggettive; non

sono invece determinanti le impressioni puramente individuali di una delle

persone implicate (cfr. STF 2C_238/2018 del 28 maggio 2018 consid. 4.2,

2C_931/2015 del 12 ottobre 2016 consid. 5.1 e rimandi).

In linea generale, le disposizioni sulla ricusa sono meno severe per i membri

delle autorità amministrative che per le autorità giudiziarie. Diversamente dagli

art. 30 Cost. e 6 della Convenzione

per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4

novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - applicabili solo ai tribunali - l'art.

29.

cpv. 1 Cost. non impone l'indipendenza e l'imparzialità come massima di

organizzazione. Di regola, le prese di posizione che s'iscrivono nel normale

esercizio delle funzioni governative, amministrative o di gestione o nei

normali compiti di un'autorità parte a una procedura - allorquando la stessa si

esprime con il necessario riserbo - non permettono di concludere per

l'apparenza di una parzialità e di giustificare una ricusa; diversamente, la

procedura amministrative sarebbe privata del suo senso (cfr. DTF 140 I 326

consid. 5.2, 137 II 431 consid. 5.3 e rimandi). Un'autorità, o uno dei suoi

membri, ha per contro il dovere di ricusarsi allorquando vanta un interesse

personale in relazione all'oggetto che deve trattare, se manifesta

espressamente la sua antipatia nei confronti di una parte o se si è già formata

un'opinione irremovibile ancor prima di aver preso conoscenza di tutti i fatti

pertinenti alla causa (cfr. STF 2C_238/2018 citata consid. 4.2, 2C_931/2015

citata consid. 5.1 e rimandi; RtiD II.2021 n. 22 consid. 2.1 e rif.; STA

52.2022.145

del 30 agosto 2022 consid. 2.1, 52.2018.432 citata consid. 2.1).

2.2

La LPAmm -

applicabile anche a tutte le procedure in prima istanza e su ricorso rette

dalla LAvv (cfr. art. 30 LAvv) - prevede all'art. 50, che le persone a cui

spetti di prendere o di preparare una decisione devono ricusarsi se:

a) hanno un

interesse personale nella causa o in altra vertenza su identica questione di

diritto;

b) hanno partecipato alla

medesima causa in altra veste, segnatamente come membri di un'autorità,

patrocinatore di una parte, perito, testimone o mediatore;

c) sono o sono

stati coniugi o partner registrati di una parte, del suo patrocinatore o di una

persona che ha partecipato alla medesima causa come membro dell'autorità

inferiore oppure se convivono di fatto con uno di loro;

d) sono parenti o affini

in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso con una

parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla

medesima causa come membro dell'autorità inferiore;

e) possono avere una

prevenzione nella causa, segnatamente in seguito a rapporti di stretta amicizia

o di personale inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore.

2.3

L'art. 52 cpv. 1 LPAmm dispone che la parte che intende chiedere la

ricusazione di una persona deve presentare un'istanza motivata all'autorità

superiore o all'autorità collegiale a cui tale persona appartiene non appena

viene a conoscenza del motivo di ricusazione. Giusta l'art. 53 cpv. 1 LPAmm, in

caso di contestazione, decide l'autorità superiore o, trattandosi di un membro

di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro

ricusato. Di principio, una persona non può quindi partecipare alla decisione

sulla ricusa che la concerne. Questa regola non è tuttavia assoluta: la

giurisprudenza del Tribunale federale ammette infatti che un'autorità possa

statuire essa medesima, con il concorso del membro ricusato, su domande abusive

o manifestamente infondate (cfr. DTF 129 III 445 consid. 4.2.2, 122 II 471

consid. 3a; STA 52.2018.432 citata consid. 2.3 e rimandi; cfr. in tal senso

anche art. 53 cpv. 3 LPAmm, che permette espressamente al Consiglio di Stato e

al Tribunale cantonale amministrativo di statuire essi stessi su domande di

ricusazione in blocco o della maggioranza dei membri, manifestamente

irricevibili o prive di qualsiasi fondamento).

In materia di ricusa di membri di autorità giudiziarie, in base alla

giurisprudenza del Tribunale federale, un giudice non può essere ricusato per

il solo fatto che contro di lui è stata sporta una denuncia penale o che ha in

precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l'istante; un'istanza di

ricusa così formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile

(cfr. STF 4A_67/2018 del 15 marzo 2018). La relativa decisione può essere

adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale

applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a

un'altra autorità (cfr. STF 9C_121/2018 del 3 maggio 2018 consid. 1, 4A_67/2018

citata, 2C_853/2017 del 13 dicembre 2017 consid. 2.1, 2C_191/2013 del 29 luglio

2013.

consid. 2.3 e rimandi).

3.

3.1. Nel suo

ricorso l'insorgente ribadisce in particolare di aver chiesto la ricusa dei

commissari per un nuovo motivo, e meglio la denuncia penale sporta nei loro

confronti (precisando che il procedimento è ancora pendente). Si chiede quindi

come i membri interessati possano giudicare serenamente il Collega che ha

avviato contro di loro un procedimento penale tuttora in corso per avere

scientemente scritto il falso allo scopo di danneggiarlo e che, invece

di farsi da parte, almeno per decenza, si ostinano con la bava alla bocca

a volere giudicare e condannare l'avvocato che li ha denunciati penalmente.

Sarebbe inoltre impossibile, aggiunge, che i commissari non abbiano avuto

notizia di tale denuncia.

3.2

Dagli atti prodotti in questa sede dal ricorrente risulta effettivamente

che, il 25 novembre 2024, egli ha sporto una denuncia penale nei confronti dei

tre commissari (per abuso di autorità e falsità in atti formati da pubblici

ufficiali o funzionari), poi sfociata in un decreto di non luogo procedere del

2.

dicembre 2024, che egli ha impugnato alla Corte dei reclami penali (cfr.

ricorso pag. 3 e decisione del 5 settembre 2025 della PP che ha negato ai

commissari l'accesso agli atti). In base a quanto spiegato dall'insorgente

(cfr. replica), questa denuncia si riferisce a un passaggio di un considerando

- a suo dire falso -

della decisione disciplinare del 30 agosto

2024.

(supra consid. A) in cui la Commissione, vagliando la violazione

del dovere di cura e diligenza rimproveratagli, aveva tra l'altro rilevato che

l'avv. RI 1 “non ha ritenuto di sporgere una denuncia per il comportamento

tenuto dal segnalante, che a suo dire costituirebbe un reato penale”.

3.3

Ora, al proposito va anzitutto ricordato che il ricorrente conosceva sin dal

3.

settembre 2024 la composizione dell'autorità disciplinare chiamata a statuire

sulle nuove segnalazioni (cfr. notifiche di apertura dei procedimenti). Il

motivo fatto valere, come rileva peraltro in questa sede anche la Commissione,

risale invece al 25 novembre 2024: conformemente

all'art. 52 cpv. 1 LPAmm e al principio di buona fede (cfr. DTF 132 II 485

consid. 4.3, 130 III 66 consid. 4.3), non v'è quindi che non veda come egli

avrebbe semmai dovuto chiedere immediatamente la ricusa dei tre membri e

non attendere il 24 marzo 2025. L'istanza, presentata ben quattro mesi dopo

essere venuto conoscenza del motivo sui cui si fondava, era pertanto

manifestamente tardiva e andava a ben vedere, già solo per questo motivo,

respinta in ordine.

A ciò aggiungasi che, come visto, il solo fatto di avere sporto una denuncia

penale contro i membri dell'autorità di sorveglianza non basta per concludere a

un'apparenza di prevenzione e giustificare una loro ricusa, ritenuto che

altrimenti la parte avrebbe sempre la possibilità di influire sulla composizione

dell'autorità giudicante (cfr. DTF 134 I 20 consid. 4.3.2; STF 4A_67/2018 citata; Stephan Breitenmoser/Robert Weyeneth, in: Waldmann/Krauskopf [curatori], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, III ed.,

Zurigo 2023, n. 86 ad art. 10). Così come non

basterebbero peraltro le precedenti denunce presentate all'autorità di

sorveglianza e al Consiglio della Magistratura (apparentemente già dichiarate

irricevibili, cfr. risposta della Commissione). Anche da questo profilo, la sua

istanza non poteva quindi che essere d'acchito dichiarata inammissibile. Va

comunque precisato che, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente,

nulla in atti permette di ritenere che i commissari fossero a conoscenza della

denuncia in questione (che l'insorgente, contrariamente al suo obbligo di

motivazione ex art. 52 cpv. 1 LPAmm, non ha invero circostanziato nella sua

istanza). Dalla citata decisione del 5 settembre 2025 della PP (che ha negato

ai commissari l'accesso agli atti) risulta anzi che il decreto di non luogo a

procedere emanato nei loro confronti il 2 dicembre 2024 non è stato loro

intimato (cfr. pag. 1) e che essi non potevano pertanto esserne al corrente,

come sicuramente noto al ricorrente. Infondate risultano quindi anche tutte le

sue critiche relative a un'insufficiente accertamento dei fatti.

4.

4.1. L'insorgente

afferma inoltre di aver sollevato quale altro nuovo motivo di ricusa l'inimicizia

(e, dunque, la parzialità) nei suoi confronti, che sarebbe dimostrata

dalla decisione del 3 marzo 2025 (cfr. istanza 24 marzo 2025, punto 3).

4.2

Ora, una simile allegazione, scarsamente motivata (cfr. art. 52 cpv. 1

LPAmm e 70 cpv. 1 LPAmm), non è di per sé atta a fondare un tale motivo di

ricusa. E questo anche considerando il punto richiamato della sua istanza, in

cui ha semplicemente recriminato il seguente passaggio della decisione del 3

marzo 2025: “in data 29 ottobre 2024 l'avv. RI 1 ha inoltrato la propria

replica tuonando contro il fatto che la Commissione non abbia

praticamente preso posizione nei confronti del ricorso [...]”. Il mero uso

del verbo “tuonare” - che altro non è che un modo per riferire la forza con cui

viene espresso qualcosa - è infatti all'evidenza inidoneo a suscitare

seriamente un qualsivoglia sospetto di prevenzione per antipatia nei confronti

di una parte. Tanto più se si considera che, nella replica in questione (cfr. STA

52.2024.373

citata), l'insorgente non ha effettivamente lesinato i duri toni

delle sue critiche alla Commissione (la quale in sede di risposta si era

limitata a riconfermare la sua decisione, rimettendosi al giudizio del

Tribunale), imputandole che, evitando di prendere posizione,

ammette

di aver

intenzionalmente scritto il falso e che si tratta di un

accertamento incredibile e tremendo, ribadendo poi con vigore le sue

obiezioni.

Da questo profilo, la sua istanza di ricusa non poteva quindi che essere

ritenuta d'acchito inammissibile o comunque manifestamente infondata. Anche su

questo punto, la decisione impugnata che non ha dato seguito alla ricusa,

rigettando in breve pure tutti gli ulteriori rimproveri (invettive)

mossi dal ricorrente, quand'anche nuovi, è in ogni caso conforme al diritto.

4.3

A titolo

abbondanziale, identica conclusione varrebbe per gli altri sommari addebiti di

parzialità indicati nell'istanza del 24 marzo 2025 - non ripresi e motivati nei

ricorsi (ex art. 70 cpv. 1 LPAmm), che su questo punto sarebbero quindi

inammissibili - relativi a un altro passaggio della decisione del 3 marzo 2025,

ancora riferito alla procedura di cui all'inc. 52.2024.373: in data 22

novembre 2024 l'avv. RI 1 ha poi presentato al Tribunale amministrativo delle

osservazioni spontanee con le quali non ha comunque fatto accenno, né

contestato quanto argomentato dalla CDAvv nella presa di posizione del 14

novembre 2024 (...).

Ora, al riguardo andrebbe invero dato atto al ricorrente che in tali

osservazioni spontanee egli si era effettivamente riferito alla duplica del 14

novembre 2024 (cfr. incarto citato). Egli non ha tuttavia contestato le diverse

argomentazione esposte dalla Commissione, o perlomeno non quelle in cui ha

specialmente negato di aver esperito un'indagine segreta presso il Ministero

pubblico, spiegando su quali elementi (atti dell'incarto) si era fondata ai

fini della sua decisione (in cui ha tra l'altro osservato che, in base alle informazioni

in suo possesso, l'avv. RI 1 non ha ritenuto di sporgere una denuncia per il

comportamento tenuto dal segnalante, che a suo dire costituirebbe un reato

penale). Tant'è che il ricorrente, pur ribadendo la falsità di tale

affermazione, ha poi piuttosto rimproverato all'autorità disciplinare una disattenzione

del suo obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti (peraltro a torto, come

risulta dal giudizio separato di data odierna, cfr. STA 52.2024.373). In ogni

caso, anche se nel passaggio in questione la Commissione fosse incappata in un'imprecisione,

è evidente che pure tale sola circostanza, contenuta in una decisione

sfavorevole al ricorrente, risulta d'acchito inidonea a fondare un sospetto di

prevenzione. A maggior ragione se si considera che, per costante

giurisprudenza, persino eventuali sbagli possono e devono essere contestati

seguendo il normale corso d'impugnazione e che unicamente errori

particolarmente grossolani o ripetuti, tali da essere considerati come

violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono se del caso giustificare un

sospetto oggettivo di prevenzione (cfr. DTF 116 Ia 14 consid. 5b; cfr. pure STA

52.2018.432

citata consid. 3.2 e rif.).

5.

In queste circostanze, e alla luce della giurisprudenza

sopraesposta (supra, consid. 2.3), altrettanto certo è che la

Commissione poteva rigettare direttamente le istanze di ricusa, come visto

inammissibili o comunque manifestamente infondate. A titolo abbondanziale, va

comunque osservato che, anche se le istanze contro i tre commissari (gli unici

a potersi occupare dei procedimenti disciplinari a seguito di astensioni e

autoricuse) fossero state trasmesse a questo Tribunale (quale autorità superiore,

cfr. art. 53 cpv. 1 e 2 LPamm), l'esito non avrebbe evidentemente potuto essere

diverso (cfr. STA 52.2018.432 citata consid. 3.3). Altresì certo è che non

sussiste neppure alcun motivo per annullare o sospendere i procedimenti

disciplinari in questione.

6.

6.1

Sulla base delle

considerazioni che precedono, i ricorsi devono dunque essere respinti.

6.2

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm), già anticipata dall'insorgente,

rimane interamente a suo carico. Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

I ricorsi

sono respinti.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico del ricorrente, al quale va

retrocesso l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera