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Decisione

52.2025.177

Commesse pubbliche. Valutazione del criterio di aggiudicazione tempi di fornitura sostenibile

14 agosto 2025Italiano13 min

ricorrente, la quale, prima dell'inoltro dell'offerta, si era informata direttamente

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.177

Lugano

14

agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 22 maggio

2025 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 14 maggio 2025 del Municipio di CO

2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere da fornitura di

corpi illuminanti occorrenti alla riqualifica del Nucleo __________ alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 26 febbraio 2025 il

Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge

sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura dei corpi illuminanti

occorrenti alla riqualifica del Nucleo __________ (cfr. FU __________, pag. __________ e successiva rettifica del __________ __________ __________ FU __________ pag. __________).

Il capitolato di appalto annunciava i

seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:

1.

Economicità

- Prezzo 50%

2.

Qualità

dell'imprenditore 27%

3.

Attendibilità

dei prezzi 15%

4.

Formazione

apprendisti 5%

5.

Perfezionamento

professionale 3%

In relazione al criterio di aggiudicazione

n. 2, il documento prevedeva quanto segue (pos. 224.310 CPN 102):

Tempi di fornitura

Il tempo complessivo,

indicato in giorni lavorativi da riportare nella sottostante tabella, è il tempo

massimo garantito dall'offerente a partire dall'ordinazione da parte del COM,

alla fornitura in cantiere di tutte le apparecchiature e gli elementi connessi previste

a capitolato. L'offerente dovrà garantire i tempi di fornitura

indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori.

Compilare la scheda

Pos.

Prodotto

Giorni lavorativi

1

Tempo di fornitura

controcassa descritta in Pos. da 574.181.001 a 574.181.034

…………………

2

Tempo di fornitura

corpo illuminante descritto in Pos. da 574.181.001 a 574.181.034

…………………

Tempo di fornitura in

cantiere di tutti gli apparecchi previsti a capitolato.

Nota: somma giorni

lavorativi (Pos. 1 + Pos. 2)

…………………

Il capitolato annunciava poi la formula

matematica che sarebbe stata applicata per assegnare la nota in base al numero di giorni proposto

in offerta, posto che il minor tempo avrebbe ottenuto la nota 6.

B.

Nel termine stabilito sono giunte al committente tre offerte di importi

compresi tra fr. 297'853.33 e fr. 385'896.46. Esclusa un'offerta per non aver

compilato la tabella concernente i tempi di fornitura e valutate quelle

restanti sulla base dei criteri di aggiudicazione preannunciati, il consulente

del committente ha allestito la seguente graduatoria:

CO 1

RI 1

1.

Prezzo

2.40

3.00

2.

Tempi di fornitura

1.62

0.54

3.

Attendibilità dei prezzi

0.87

0.87

4.

Formazione apprendisti

0.30

0.05

5. Perfezionamento

professionale

0.18

0.03

Punti

5.37

4.49

Classifica

1

2

Fondandosi su questa

valutazione e sulla proposta di delibera del 30 aprile 2025, con risoluzione

del 14 maggio 2025 il Municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1.

C. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,

seconda classificata con il punteggio 4.49, chiedendone l'annullamento. In via

principale domanda l'aggiudicazione

della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per

nuova delibera. Il tutto, previa concessione dell'effetto sospensivo al

ricorso. Contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in relazione

al criterio di aggiudicazione n. 2, sostenendo che i tempi di fornitura da essa

indicati sarebbero inverosimili. Poiché il fornitore ufficiale dei prodotti

richiesti dal committente è il medesimo per tutte e tre le concorrenti in gara,

Fatti

i tempi di consegna avrebbero dovuto corrispondere a quelli indicati dalla

ricorrente, la quale, prima dell'inoltro dell'offerta, si era informata direttamente

presso l'agente di rappresentanza ufficiale circa i tempi di fornitura delle

apparecchiature, a partire dall'inoltro dell'ordine.

D. La risposta al ricorso presentata dal committente

è stata estromessa dagli atti in quanto tardiva.

E. All'accoglimento del ricorso si oppone la

deliberataria. Conferma la correttezza dei tempi di fornitura proposti. Afferma

di avere calcolato le tempistiche sulla base dell'esperienza accumulata in

forniture pregresse, nelle quali sia l'esecuzione che il rispetto dei termini

sono avvenuti con piena soddisfazione dei clienti, e che grazie alla

pianificazione e organizzazione interna essa è in grado di consegnare le

apparecchiature richieste entro il termine di 50 giorni lavorativi indicato, salvo

eventuali ritardi dovuti a fattori esterni indipendenti dalla propria volontà.

F. Con la replica, la ricorrente ribadisce le

proprie perplessità sui tempi previsti dalla deliberataria per la consegna dei

prodotti richiesti dal committente e sostiene che se il rivenditore delle

controcasse e dei corpi illuminanti (del marchio Linea Light) descritti

alle pos. 574.181.001-034 del modulo d'offerta è quello ufficiale, i tempi di fornitura

sono di 8-10 settimane come per la ricorrente, ritenuto che se il rivenditore è

un terzo non ufficiale, questi saranno ovviamente più dilatati. Le

tempistiche proposte dall'aggiudicataria, prive di qualsivoglia conferma di Linea Light o del

rivenditore ufficiale, sono quindi del tutto infondate.

Non potendo

garantire i tempi di fornitura indicati, per il criterio in parola l'aggiudicataria

non poteva che ottenere la nota 0. Quand'anche quest'ultima avesse ricevuto la

medesima nota della ricorrente (2 = 0.54 punti), visto che i tempi di

fornitura sono i medesimi per tutti i partecipanti al concorso,

l'insorgente sarebbe comunque risultata prima in graduatoria, con 4.49 punti contro

i 4.29 dell'aggiudicataria.

G. Il committente e la deliberataria non

duplicano.

H. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse

pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il

committente ha affidato alla CO 1 la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv.

1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL

165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile

in ordine.

1.2. Il giudizio può essere

emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i documenti prodotti dalle

parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con

cognizione di causa.

Considerandi

2.

Giusta l'art. 32

cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente

più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,

la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di

servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,

la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il

perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di

aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei

documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di

legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che

la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione

dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi

in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che

informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1

lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e

delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di

pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,

il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il

proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione

di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del

committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a

posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86

consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei

criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno

sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente

le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di

scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione

soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di

trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai

fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid.

3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio

2014.

consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1). Il committente

non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione.

Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle

note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi

sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le

offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e

fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di

delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha

attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo

averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che

secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2020.375 del 12 ottobre

2020, 52.2019.47 del 6 maggio 2019 consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013

consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).

3.

3.1. La

ricorrente critica la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione

al criterio di aggiudicazione qualità dell'imprenditore (tempi di

fornitura), per il quale il

committente le ha assegnato la nota 6 (= 1.62 punti). Ritiene inattendibili le

tempistiche indicate.

3.2

Come accennato in

narrativa, la pos. 224.310 del capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di

indicare i giorni lavorativi necessari per la fornitura delle controcasse e dei

corpi illuminanti descritti alle pos. da 574.181.001 a 574.181.034 del modulo

d'offerta. Per queste posizioni il committente aveva previsto un prodotto di

riferimento (Linea Light), offrendo comunque ai concorrenti la

possibilità, della quale non si sono avvalsi, di proporre un articolo

equivalente. La pos. 224.310 stabiliva che la nota (minor tempo uguale 6

punti) concernente questo criterio sarebbe stata assegnata applicando la

seguente formula riportata percentualmente:

Nmax - Ns

Nx = Nmax - x (Gx

– Gmin)

Gmin x S

Note:

1.

Nota minima Nmin

4.

sufficienza Ns

6.

Nota massima Nmax

Nx Nota per un importo Gx

Condizioni

per i tempi di fornitura: S = 15%

Importi:

Gmin giorni offerta più bassa

Gs giorni corrispondente alla nota 4 Gs = Gmin x (1 + S%)

Gx giorni di un'offerta "X"

La pendenza della retta è dunque data dal rapporto

tra la differenza (Nmax - nota sufficiente Ns) e la differenza (giorni corrispondente alla nota sufficiente Gs - giorni offerta più bassa Gmin), ritenuta la percentuale limite per la sufficienza fissata a S = 15%.

Note Nx

6.

_ Nmax

5.

_

4.

_ Ns

3.

_ Nx

2.

_

1.

_

Gmin Gs Gx

Giorni Gx

Dalla suddetta formula emerge che il committente

ha stabilito per il criterio dei tempi

di fornitura un metodo di valutazione con l'obiettivo di premiare l'offerta che

propone un tempo di fornitura (Gx) minore. La nota è commisurata

unicamente in base al numero di giorni indicato.

3.3

La ricorrente e la deliberataria

hanno compilato gli appositi spazi dell'offerta (pos. 224.310) insLa ricorrente

ritiene inverosimile la durata prevista dall'aggiudicataria per la fornitura

dei corpi illuminanti. Afferma che nella

misura in cui il fornitore ufficiale dei prodotti richiesti dal committente è

il medesimo per le tre concorrenti in gara, i tempi di fornitura avrebbero

dovuto corrispondere a quelli da essa esposti. Prima dell'inoltro dell'offerta,

la ricorrente si era infatti informata presso il rivenditore ufficiale dei

prodotti Linea Light, e meglio la E__________ sas

di __________, circa

i tempi di consegna delle cassaforme e dei corpi illuminanti e rispettiva

elettronica, ottenendo le risposte qui di seguito riportate in grassetto (cfr.

doc. J):

Rispondo alle tue domande

·

Tempo

di fornitura dal momento che mando l'ordine delle cassaforme? circa 4

settimane

·

Tempo

di fornitura dal momento che mando l'ordine dei corpi illuminanti e rispettiva

elettronica? 8-10 settimane (per stare tranquilli)

In questa sede la

ricorrente ha inoltre esibito un'ulteriore dichiarazione della E__________ sas che

conferma che tutte le richieste ricevute dai tre partecipanti sono state

gestite in modo uniforme, sia per quanto riguarda gli importi che le

condizioni, e che l'unica richiesta relativa ai tempi di produzione e quindi di

consegna è arrivata solo da te RI 1.

3.4

Ora, è ben vero che il tempo

di consegna dei corpi illuminanti previsti dall'aggiudicataria risulta più contenuto

rispetto a quello della ricorrente, che prospetta una durata di 45 giorni. È tuttavia altrettanto evidente che è stato lo stesso rivenditore ufficiale dei prodotti, in risposta

alla richiesta della ricorrente di specificare il tempo di fornitura a partire

dall'invio dell'ordine dei corpi illuminanti e della relativa elettronica, a

non fornire una tempistica vincolante, ma solo approssimativa (8/10

settimane per stare tranquilli), lasciando così ai concorrenti un certo margine di manovra. A torto la ricorrente

pretende dunque che le informazioni circa i tempi di fornitura

dell'aggiudicataria avrebbero dovuto essere le medesime di quelle da essa indicate.

Va inoltre tenuto conto che, dinanzi al Tribunale, la resistente ha

riferito di avere calcolato le tempistiche di fornitura sulla base

dell'esperienza maturata in altri progetti simili a quello del concorso e di

essere in grado, grazie alla propria pianificazione e organizzazione interna,

di rispettare i tempi proposti. Nulla consente insomma di ritenere del tutto

inattendibili le indicazioni temporali fornite dall'aggiudicataria, né di

dubitare della sua capacità di eseguire la commessa nei tempi preventivati. La

decisione della stazione appaltante di assegnarle la miglior nota (6 = 1.62

punti) in applicazione della formula prestabilita dal capitolato, appare dunque

sostenibile.

4.

Visto quanto

precede, il ricorso deve essere respinto.

5.

L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

6.

La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla deliberataria, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera