52.2025.177
Commesse pubbliche. Valutazione del criterio di aggiudicazione tempi di fornitura sostenibile
14 agosto 2025Italiano13 min
ricorrente, la quale, prima dell'inoltro dell'offerta, si era informata direttamente
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.177
Lugano
14
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 22 maggio
2025 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 14 maggio 2025 del Municipio di CO
2 che, in esito a pubblico concorso, ha aggiudicato le opere da fornitura di
corpi illuminanti occorrenti alla riqualifica del Nucleo __________ alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 26 febbraio 2025 il
Municipio del Comune di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare la fornitura dei corpi illuminanti
occorrenti alla riqualifica del Nucleo __________ (cfr. FU __________, pag. __________ e successiva rettifica del __________ __________ __________ FU __________ pag. __________).
Il capitolato di appalto annunciava i
seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione:
1.
Economicità
- Prezzo 50%
2.
Qualità
dell'imprenditore 27%
3.
Attendibilità
dei prezzi 15%
4.
Formazione
apprendisti 5%
5.
Perfezionamento
professionale 3%
In relazione al criterio di aggiudicazione
n. 2, il documento prevedeva quanto segue (pos. 224.310 CPN 102):
Tempi di fornitura
Il tempo complessivo,
indicato in giorni lavorativi da riportare nella sottostante tabella, è il tempo
massimo garantito dall'offerente a partire dall'ordinazione da parte del COM,
alla fornitura in cantiere di tutte le apparecchiature e gli elementi connessi previste
a capitolato. L'offerente dovrà garantire i tempi di fornitura
indipendentemente dal termine indicato d'inizio lavori.
Compilare la scheda
Pos.
Prodotto
Giorni lavorativi
1
Tempo di fornitura
controcassa descritta in Pos. da 574.181.001 a 574.181.034
…………………
2
Tempo di fornitura
corpo illuminante descritto in Pos. da 574.181.001 a 574.181.034
…………………
Tempo di fornitura in
cantiere di tutti gli apparecchi previsti a capitolato.
Nota: somma giorni
lavorativi (Pos. 1 + Pos. 2)
…………………
Il capitolato annunciava poi la formula
matematica che sarebbe stata applicata per assegnare la nota in base al numero di giorni proposto
in offerta, posto che il minor tempo avrebbe ottenuto la nota 6.
B.
Nel termine stabilito sono giunte al committente tre offerte di importi
compresi tra fr. 297'853.33 e fr. 385'896.46. Esclusa un'offerta per non aver
compilato la tabella concernente i tempi di fornitura e valutate quelle
restanti sulla base dei criteri di aggiudicazione preannunciati, il consulente
del committente ha allestito la seguente graduatoria:
CO 1
RI 1
1.
Prezzo
2.40
3.00
2.
Tempi di fornitura
1.62
0.54
3.
Attendibilità dei prezzi
0.87
0.87
4.
Formazione apprendisti
0.30
0.05
5. Perfezionamento
professionale
0.18
0.03
Punti
5.37
4.49
Classifica
1
2
Fondandosi su questa
valutazione e sulla proposta di delibera del 30 aprile 2025, con risoluzione
del 14 maggio 2025 il Municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1.
C. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1,
seconda classificata con il punteggio 4.49, chiedendone l'annullamento. In via
principale domanda l'aggiudicazione
della commessa in proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio degli atti al committente per
nuova delibera. Il tutto, previa concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso. Contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in relazione
al criterio di aggiudicazione n. 2, sostenendo che i tempi di fornitura da essa
indicati sarebbero inverosimili. Poiché il fornitore ufficiale dei prodotti
richiesti dal committente è il medesimo per tutte e tre le concorrenti in gara,
Fatti
i tempi di consegna avrebbero dovuto corrispondere a quelli indicati dalla
ricorrente, la quale, prima dell'inoltro dell'offerta, si era informata direttamente
presso l'agente di rappresentanza ufficiale circa i tempi di fornitura delle
apparecchiature, a partire dall'inoltro dell'ordine.
D. La risposta al ricorso presentata dal committente
è stata estromessa dagli atti in quanto tardiva.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la
deliberataria. Conferma la correttezza dei tempi di fornitura proposti. Afferma
di avere calcolato le tempistiche sulla base dell'esperienza accumulata in
forniture pregresse, nelle quali sia l'esecuzione che il rispetto dei termini
sono avvenuti con piena soddisfazione dei clienti, e che grazie alla
pianificazione e organizzazione interna essa è in grado di consegnare le
apparecchiature richieste entro il termine di 50 giorni lavorativi indicato, salvo
eventuali ritardi dovuti a fattori esterni indipendenti dalla propria volontà.
F. Con la replica, la ricorrente ribadisce le
proprie perplessità sui tempi previsti dalla deliberataria per la consegna dei
prodotti richiesti dal committente e sostiene che se il rivenditore delle
controcasse e dei corpi illuminanti (del marchio Linea Light) descritti
alle pos. 574.181.001-034 del modulo d'offerta è quello ufficiale, i tempi di fornitura
sono di 8-10 settimane come per la ricorrente, ritenuto che se il rivenditore è
un terzo non ufficiale, questi saranno ovviamente più dilatati. Le
tempistiche proposte dall'aggiudicataria, prive di qualsivoglia conferma di Linea Light o del
rivenditore ufficiale, sono quindi del tutto infondate.
Non potendo
garantire i tempi di fornitura indicati, per il criterio in parola l'aggiudicataria
non poteva che ottenere la nota 0. Quand'anche quest'ultima avesse ricevuto la
medesima nota della ricorrente (2 = 0.54 punti), visto che i tempi di
fornitura sono i medesimi per tutti i partecipanti al concorso,
l'insorgente sarebbe comunque risultata prima in graduatoria, con 4.49 punti contro
i 4.29 dell'aggiudicataria.
G. Il committente e la deliberataria non
duplicano.
H. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio non formula osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il
committente ha affidato alla CO 1 la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv.
1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile
in ordine.
1.2. Il giudizio può essere
emanato sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i documenti prodotti dalle
parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa con
cognizione di causa.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 32
cpv. 1 LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta complessivamente
più vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine,
la qualità, il prezzo, la sua attendibilità, l'economicità, i costi di
servizio, il servizio clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica,
la compatibilità ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il
perfezionamento degli apprendisti e il valore tecnico. I criteri di
aggiudicazione, soggiunge l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei
documenti del bando, in ordine di importanza. Riallacciandosi a questa norma di
legge, l'art. 10 cpv. 1 lett. cbis del regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che
la documentazione di gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione
dei criteri d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi
in ordine d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che
informa la procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1
lett. c LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e
delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di
pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,
il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il
proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione
di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del
committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a
posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86
consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei
criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno
sommariamente anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente
le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più ampia libertà di
scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri di aggiudicazione
soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di
trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai
fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n. 16 consid.
3.1; STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio
2014.
consid. 2.1, 52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid. 4.1). Il committente
non deve tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione.
Esso può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle
note, congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi
sommariamente, anche mediante semplici predicati, come intende valutare le
offerte sulla base delle informazioni concretamente richieste dal bando e
fornitegli dai concorrenti. Dovrà poi, nella motivazione del provvedimento di
delibera, fornire una giustificazione adeguata e sostenibile della nota che ha
attribuito ai singoli concorrenti per ogni criterio d'aggiudicazione, dopo
averne comparato in modo rispettoso della parità di trattamento gli aspetti che
secondo il bando si è impegnato a valutare (STA 52.2020.375 del 12 ottobre
2020, 52.2019.47 del 6 maggio 2019 consid. 2.1, 52.2013.440 del 4 dicembre 2013
consid. 2.1, 52.2010.14 del 18 marzo 2010 consid. 3.1).
3.
3.1. La
ricorrente critica la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in relazione
al criterio di aggiudicazione qualità dell'imprenditore (tempi di
fornitura), per il quale il
committente le ha assegnato la nota 6 (= 1.62 punti). Ritiene inattendibili le
tempistiche indicate.
3.2
Come accennato in
narrativa, la pos. 224.310 del capitolato d'appalto chiedeva ai concorrenti di
indicare i giorni lavorativi necessari per la fornitura delle controcasse e dei
corpi illuminanti descritti alle pos. da 574.181.001 a 574.181.034 del modulo
d'offerta. Per queste posizioni il committente aveva previsto un prodotto di
riferimento (Linea Light), offrendo comunque ai concorrenti la
possibilità, della quale non si sono avvalsi, di proporre un articolo
equivalente. La pos. 224.310 stabiliva che la nota (minor tempo uguale 6
punti) concernente questo criterio sarebbe stata assegnata applicando la
seguente formula riportata percentualmente:
Nmax - Ns
Nx = Nmax - x (Gx
– Gmin)
Gmin x S
Note:
1.
Nota minima Nmin
4.
sufficienza Ns
6.
Nota massima Nmax
Nx Nota per un importo Gx
Condizioni
per i tempi di fornitura: S = 15%
Importi:
Gmin giorni offerta più bassa
Gs giorni corrispondente alla nota 4 Gs = Gmin x (1 + S%)
Gx giorni di un'offerta "X"
La pendenza della retta è dunque data dal rapporto
tra la differenza (Nmax - nota sufficiente Ns) e la differenza (giorni corrispondente alla nota sufficiente Gs - giorni offerta più bassa Gmin), ritenuta la percentuale limite per la sufficienza fissata a S = 15%.
Note Nx
6.
_ Nmax
5.
_
4.
_ Ns
3.
_ Nx
2.
_
1.
_
Gmin Gs Gx
Giorni Gx
Dalla suddetta formula emerge che il committente
ha stabilito per il criterio dei tempi
di fornitura un metodo di valutazione con l'obiettivo di premiare l'offerta che
propone un tempo di fornitura (Gx) minore. La nota è commisurata
unicamente in base al numero di giorni indicato.
3.3
La ricorrente e la deliberataria
hanno compilato gli appositi spazi dell'offerta (pos. 224.310) insLa ricorrente
ritiene inverosimile la durata prevista dall'aggiudicataria per la fornitura
dei corpi illuminanti. Afferma che nella
misura in cui il fornitore ufficiale dei prodotti richiesti dal committente è
il medesimo per le tre concorrenti in gara, i tempi di fornitura avrebbero
dovuto corrispondere a quelli da essa esposti. Prima dell'inoltro dell'offerta,
la ricorrente si era infatti informata presso il rivenditore ufficiale dei
prodotti Linea Light, e meglio la E__________ sas
di __________, circa
i tempi di consegna delle cassaforme e dei corpi illuminanti e rispettiva
elettronica, ottenendo le risposte qui di seguito riportate in grassetto (cfr.
doc. J):
Rispondo alle tue domande
·
Tempo
di fornitura dal momento che mando l'ordine delle cassaforme? circa 4
settimane
·
Tempo
di fornitura dal momento che mando l'ordine dei corpi illuminanti e rispettiva
elettronica? 8-10 settimane (per stare tranquilli)
In questa sede la
ricorrente ha inoltre esibito un'ulteriore dichiarazione della E__________ sas che
conferma che tutte le richieste ricevute dai tre partecipanti sono state
gestite in modo uniforme, sia per quanto riguarda gli importi che le
condizioni, e che l'unica richiesta relativa ai tempi di produzione e quindi di
consegna è arrivata solo da te RI 1.
3.4
Ora, è ben vero che il tempo
di consegna dei corpi illuminanti previsti dall'aggiudicataria risulta più contenuto
rispetto a quello della ricorrente, che prospetta una durata di 45 giorni. È tuttavia altrettanto evidente che è stato lo stesso rivenditore ufficiale dei prodotti, in risposta
alla richiesta della ricorrente di specificare il tempo di fornitura a partire
dall'invio dell'ordine dei corpi illuminanti e della relativa elettronica, a
non fornire una tempistica vincolante, ma solo approssimativa (8/10
settimane per stare tranquilli), lasciando così ai concorrenti un certo margine di manovra. A torto la ricorrente
pretende dunque che le informazioni circa i tempi di fornitura
dell'aggiudicataria avrebbero dovuto essere le medesime di quelle da essa indicate.
Va inoltre tenuto conto che, dinanzi al Tribunale, la resistente ha
riferito di avere calcolato le tempistiche di fornitura sulla base
dell'esperienza maturata in altri progetti simili a quello del concorso e di
essere in grado, grazie alla propria pianificazione e organizzazione interna,
di rispettare i tempi proposti. Nulla consente insomma di ritenere del tutto
inattendibili le indicazioni temporali fornite dall'aggiudicataria, né di
dubitare della sua capacità di eseguire la commessa nei tempi preventivati. La
decisione della stazione appaltante di assegnarle la miglior nota (6 = 1.62
punti) in applicazione della formula prestabilita dal capitolato, appare dunque
sostenibile.
4.
Visto quanto
precede, il ricorso deve essere respinto.
5.
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
6.
La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Non si assegnano ripetibili alla deliberataria, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 3'500.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera