52.2025.178
Commessa pubblica. Delibera del servizio smaltimento rifiuti ingombranti e carta
30 giugno 2025Italiano4 min
ricorrente è legittimata a contestare la decisione di delibera in favore dellaCO
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
52.2025.178
Lugano
30
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 22 maggio
2025 della
RI
1
contro
la decisione del 16 maggio 2025 della Delegazione
del CO 2 che, in esito a una procedura su invito, ha aggiudicato la commessa
concernente lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
che il 4 aprile 2025
il CO 2 ha promosso una procedura su invito, retta dalla legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare il
servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta per il periodo
dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;
che tre delle quattro ditte invitate, tra cui la RI 1 e la CO 1, hanno inviato
la propria offerta entro il termine stabilito;
che con decisione del 16 maggio 2025 il committente ha aggiudicato la commessa
alla CO 1, giunta prima in graduatoria con il punteggio 4.57;
che la RI 1, seconda classificata con 3.17 punti insorge dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone
l'annullamento e la delibera in proprio favore; sostiene che la RI 1 non
potrebbe conseguire la commessa in mancanza dell'autorizzazione cantonale ad
accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria
osservando che quest'ultima dispone del necessario permesso, che versano agli
atti;
che la RI 1 non replica;
che il Dipartimento
del territorio, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non presenta
osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; in quanto
concorrente e seconda classificata nella procedura oggetto del contendere, la
ricorrente è legittimata a contestare la decisione di delibera in favore dellaCO
1, di cui chiede l'esclusione (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm); il carteggio trasmesso dal committente e l'ulteriore
documentazione versata agli atti dalle parti forniscono sufficienti elementi
per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;
che la ricorrente
mette in dubbio l'idoneità dell'aggiudicataria a eseguire il servizio oggetto
della commessa sostenendo che essa non sarebbe al beneficio di
un'autorizzazione cantonale per ricevere rifiuti speciali e rifiuti soggetti a
controllo ai sensi della legislazione federale sul traffico dei rifiuti
richiamata anche negli atti di gara (capitolato, pag. 14, punto 11);
che sia
l'aggiudicataria sia il committente hanno versato agli atti una copia
dell'autorizzazione ad accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a
controllo rilasciata il 9 settembre 2024 dalla Divisione dell'ambiente del
Dipartimento del territorio alla RI 1;
che la censura dell'insorgente, che ha pure omesso di replicare, cade quindi
nel vuoto;
che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza
(art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà all'aggiudicataria, assistita da un
legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm);
che l'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Essa rifonderà fr. 800.- all'aggiudicataria a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera