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Decisione

52.2025.178

Commessa pubblica. Delibera del servizio smaltimento rifiuti ingombranti e carta

30 giugno 2025Italiano4 min

ricorrente è legittimata a contestare la decisione di delibera in favore dellaCO

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

52.2025.178

Lugano

30

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Giovan Maria Tattarletti, Matea Pessina

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 22 maggio

2025 della

RI

1

contro

la decisione del 16 maggio 2025 della Delegazione

del CO 2 che, in esito a una procedura su invito, ha aggiudicato la commessa

concernente lo smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

che il 4 aprile 2025

il CO 2 ha promosso una procedura su invito, retta dalla legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), per aggiudicare il

servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti e della carta per il periodo

dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028;

che tre delle quattro ditte invitate, tra cui la RI 1 e la CO 1, hanno inviato

la propria offerta entro il termine stabilito;

che con decisione del 16 maggio 2025 il committente ha aggiudicato la commessa

alla CO 1, giunta prima in graduatoria con il punteggio 4.57;

che la RI 1, seconda classificata con 3.17 punti insorge dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo contro la predetta decisione chiedendone

l'annullamento e la delibera in proprio favore; sostiene che la RI 1 non

potrebbe conseguire la commessa in mancanza dell'autorizzazione cantonale ad

accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo;

che all'accoglimento del ricorso si oppongono il committente e l'aggiudicataria

osservando che quest'ultima dispone del necessario permesso, che versano agli

atti;

che la RI 1 non replica;

che il Dipartimento

del territorio, Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche non presenta

osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb; in quanto

concorrente e seconda classificata nella procedura oggetto del contendere, la

ricorrente è legittimata a contestare la decisione di delibera in favore dellaCO

1, di cui chiede l'esclusione (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm); il carteggio trasmesso dal committente e l'ulteriore

documentazione versata agli atti dalle parti forniscono sufficienti elementi

per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa;

che la ricorrente

mette in dubbio l'idoneità dell'aggiudicataria a eseguire il servizio oggetto

della commessa sostenendo che essa non sarebbe al beneficio di

un'autorizzazione cantonale per ricevere rifiuti speciali e rifiuti soggetti a

controllo ai sensi della legislazione federale sul traffico dei rifiuti

richiamata anche negli atti di gara (capitolato, pag. 14, punto 11);

che sia

l'aggiudicataria sia il committente hanno versato agli atti una copia

dell'autorizzazione ad accettare rifiuti speciali e rifiuti soggetti a

controllo rilasciata il 9 settembre 2024 dalla Divisione dell'ambiente del

Dipartimento del territorio alla RI 1;

che la censura dell'insorgente, che ha pure omesso di replicare, cade quindi

nel vuoto;

che il ricorso, manifestamente infondato, va quindi respinto;

che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza

(art. 47 cpv. 1 LPAmm); essa rifonderà all'aggiudicataria, assistita da un

legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm);

che l'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà fr. 800.- all'aggiudicataria a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera