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Decisione

52.2025.186

LIcenza edilizia

4 novembre 2025Italiano10 min

un fondo con un edificio (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________,

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.186

Lugano

4

novembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matea Pessina, giudice presidente,

Sarah Socchi, Fulvio Campello

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 27 maggio

2025 di

RI

1

RI

2

RI

3

contro

la decisione del 2 aprile 2025 (n. 1479) del

Consiglio di Stato che respinge la loro impugnativa contro la risoluzione del

24 agosto 2023 con cui il Municipio di Losone ha negato loro la licenza

edilizia per delle modifiche alle grondaie e canali di scolo provenienti dai

fondi vicini (part. __________, ______ e __________);

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. RI 1 è proprietario di

un fondo con un edificio (part. __________) situato a Losone, nel nucleo di __________,

in cui risiedono anche i figli RI 3 e RI 2 (pure proprietaria dell'adiacente part.

__________).

A CO 1 appartengono il fondo confinante a est (part. _______) e ovest (part. __________)

con le vicine part. __________ e __________ (in comproprietà).

B. a. Dopo vicissitudini

che non occorre riprendere, il 6 settembre 2021 RI 1, anche tramite i due

figli, ha inoltrato al Municipio una notifica di costruzione per intervenire

sui tubi e canali di gronda che - a loro dire senza diritto (servitù o altro) -

permettono lo scarico delle acque meteoriche provenienti dai tetti degli

stabili vicini (part. __________ e part. __________, __________ e __________),

attraverso la part. __________. In base allo scritto che accompagna la

notifica, con riferimento all'edificio sulla part. __________, l'intervento

prevede (a sud) il taglio

della scossalina a confine e la posa di

due teste piatte,

in modo che il tetto della vicina resti senza

scarico del canale. Verso il cortile interno (a nord), prospetta invece di

modificare l'estremità inferiore del tubo verticale che scarica le acque del

tetto, con un nuovo piede finale direzionato sul cortile della vicina,

sigillando il pozzetto di scolo nel cortile del mapp. __________ (con la

conseguenza che sarà poi compito della vicina fare un nuovo foro

nella gronda orizzontale del proprio tetto a cui fissare il canale verticale

dopo averlo spostato dalla nostra parete e fissato sulla parete della sua abitazione

e fatto confluire un nuovo piede finale in un proprio pozzetto

costruito nel suo cortile). Anche per il tetto dello stabile sulle part. __________,

__________ e __________ la domanda prevede di suddividere il canale di gronda,

tagliando la scossalina a confine e posando due teste piatte, impedendo

così alle acque meteoriche di confluire nel tubo verticale e nel pozzetto di

scarico della part. __________.

La domanda è essenzialmente motivata dal fatto che CO 1, nonostante le loro

diffide, non avrebbe spostato e/o dotato i propri edifici di canali e pozzetti

di scarico autonomi.

b. Nel termine di pubblicazione, la domanda ha suscitato l'opposizione di CO 1,

come pure dei vicini __________ e __________ e __________ (part. __________ e __________).

c. Dopo che erano stati completati gli atti e raccolti i preavvisi favorevoli

dell'Ufficio della natura e del paesaggio e dell'Ufficio dei beni culturali

(per una zona d'interesse archeologico), il 24 agosto 2023 il Municipio ha

negato il permesso. Premesso che l'istante non aveva dimostrato il suo diritto

di disporre dei canali che servono gli edifici vicini, esistenti da oltre 30

anni, l'Esecutivo comunale ha ritenuto che la notifica fosse incompleta, non

solo perché priva dell'avallo dei proprietari delle opere, ma anche poiché

prospetta degli interventi non a regola d'arte, che modificano i percorsi dei

canali riversando le acque sui fondi vicini senza alcun specifico

approfondimento.

C. Con giudizio del 2

aprile 2025, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da RI 1, RI

3 e RI 2 avverso la predetta risoluzione. Il Governo ha preliminarmente

ammesso la qualità di parte dei vicini opponenti __________. Nel merito, dopo

aver lasciato aperto il quesito se il proprietario della part. __________

avesse o no un diritto di disporre delle opere, ha a sua volta ritenuto che la

domanda fosse lacunosa in relazione ai lavori previsti, non dettagliati

mediante dei piani, non concepiti a regola d'arte e scarsamente approfonditi

così come indicato dal Municipio, che era tenuto a esigerne il completamento.

Ha infine ritenuto superata una questione relativa alla tassa d'esame.

D. RI 1, con RI 3 e RI 2,

impugnano ora il predetto giudizio davanti a questo Tribunale, postulandone l'annullamento

e formulando una serie di domande (in via principale o subordinata) con cui

chiedono in sintesi che i piani delle canalizzazioni delle

acque

fluviali degli edifici delle part. __________ e __________ siano accertati

come non conformi

alla situazione in essere e che i controversi

canali siano accertati come sprovvisti di licenza edilizia e abusivi, con

conseguente ordine alla vicina di provvedere al loro scollegamento/spostamento

e/o di dotarsi di opere di scarico autonome. Con una domanda, postulano anche

il rilascio della licenza edilizia.

In buona sostanza, dopo alcune premesse sul precedente giudizio del Governo del

6 novembre 2024 (non impugnato nella misura in cui rinviava a questa procedura

per le loro contestazioni sui canali che scaricano le acque sulla part. __________)

e dopo aver ripercorso diversi fatti (lamentando anche la passività del

Municipio e della vicina e altri interventi a loro dire abusivi), gli

insorgenti contestano in particolare il giudizio impugnato in quanto frutto di

una situazione paradossale. Affermano segnatamente che essi non

potrebbero presentare una domanda più completa per realizzare e/o spostare i

canali di scolo delle acque sulle part. __________ e __________, di cui non

sono proprietari, mentre CO 1 non potrebbe inoltrare dei piani aggiornati delle

attuali canalizzazioni (con i canali sulla part. __________) in quanto il suo

proprietario non li sottoscriverebbe mai. Ritengono che, rinunciando a esigere

un piano delle canalizzazioni legalmente e correttamente aggiornato, ma

tollerando lo status quo a solo vantaggio della vicina, le precedenti

istanze violerebbero la legge edilizia.

E. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato.

L'Ufficio delle domande di costruzione non formula particolari osservazioni,

mentre il Municipio riconferma la sua decisione. CO 1 chiede la reiezione del

gravame nella misura della sua ricevibilità, con argomenti di cui si dirà se

del caso in appresso.

F. Con la replica e

le dupliche le parti si riconfermano essenzialmente nelle rispettive

conclusioni e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100). Dal profilo

della legittimazione attiva, vi sarebbe da chiedersi se a tutti i ricorrenti possa

essere riconosciuto un interesse degno di protezione a insorgere contro il

giudizio impugnato a loro destinato (cfr. art. 21 cpv. 2 LE e 65 cpv. 1 della

legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Va in effetti osservato che istante in licenza appare essere unicamente RI 1,

proprietario della part. __________ (cfr. formulario della notifica di

costruzione), al quale è stato negato il permesso. Non anche RI 3 e RI 2, che

hanno apparentemente agito solo in veste di suoi rappresentanti. La questione

può rimanere aperta ritenuto che, perlomeno nella misura in cui ricorso è

presentato da RI 1, l'abilitazione ad agire è certa. Con questa premessa l’impugnativa,

tempestiva (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine. Va comunque

ancora precisato che qui oggetto della lite è solo il giudizio governativo del

Considerandi

2.

aprile 2025 che ha respinto il gravame contro il diniego della licenza del 24

agosto 2023. Nella misura in cui tendono a qualcosa d’altro, le diverse domande

dei ricorrenti (volte ad accertare la non conformità alla situazione in

essere dei piani delle canalizzazioni delle

acque fluviali

degli edifici delle part. __________ e __________ e il carattere abusivo di

singoli collegamenti e/o canali sporgenti sulla part. __________, come pure a

ottenerne lo stacco o rimozione) sono quindi inammissibili, tanto più che si

tratta anche di domande nuove (art. 70 cpv. 2 LPAmm).

1.2

Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

senza istruttoria.

2.

2.1. La licenza

di costruzione è un atto amministrativo col quale l'autorità accerta che nessun

impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti

(art. 1 cpv. 1 del regolamento id applicazione della legge edilizia del 9

dicembre 1992; RLE; RL 705.110). La licenza edilizia dev'essere concessa se i

progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle

costruzioni e di pianificazione del territorio, come pure alle altre

prescrizioni legali del diritto pubblico applicabili nel quadro della procedura

della licenza edilizia (art. 2 cpv. 1 LE).

2.2

In concreto, con la controversa domanda di costruzione il proprietario

della part. __________ non ha chiesto la licenza edilizia per le opere di

smaltimento delle acque meteoriche esistenti (di cui non è peraltro addotta

alcuna violazione materiale delle norme di diritto pubblico), né tanto meno per

un nuovo diverso sistema di evacuazione delle acque. L'intervento si limita

infatti solo a prospettare dei sabotaggi o manomissioni a singoli canali di

gronda o pluviali esistenti (tagli di scossaline, posa di teste piatte,

distorsione dell'estremità di un pluviale, sigillatura di un pozzetto),

ritorsivi nei confronti della vicina, che dal profilo del diritto edilizio e

dello smaltimento delle acque sono contradditori e privi di senso. Gli

interventi sui manufatti non tendono infatti a permettere alcuna corretta

evacuazione delle acque meteoriche, conforme alla loro funzione, ma esattamente

il contrario, per fini di natura prettamente civile. Se il proprietario della

part. __________ ritiene che le grondaie o i pluviali delle proprietà vicine si

colleghino o sporgano senza diritto (servitù o altro) sul suo fondo è però semmai

tenuto ad adire il giudice civile. Non può invece tentare di conseguire

attraverso un permesso edilizio un risultato che esso palesemente non si

prefigge. Secondo un principio generale del diritto, applicabile anche nella

procedura amministrativa, l'abuso manifesto di diritto non è infatti protetto

dalla legge (art. 2 cpv. 2 del codice civile svizzero del 10 dicembre 1907; RS

210). Un abuso di diritto può segnatamente realizzarsi quando, come in

concreto, un istituto giuridico viene utilizzato in modo contrario al proprio

scopo (cfr. DTF 132 I 249 consid. 5 e rinvii).

In queste circostanze, al di là delle carenze evidenziate dalla precedente

istanza a livello di piani e documentazione annessa alla notifica di

costruzione, è quindi evidente che la licenza edilizia per l'intervento

prospettato non può essere rilasciata. Il giudizio impugnato va pertanto

confermato.

3.

3.1. Nella

misura della sua ricevibilità, il ricorso, manifestamente infondato, è dunque

respinto.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a

carico dei ricorrenti, che sono inoltre tenuti a rifondere alla resistente,

assistita da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa

sede (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

3.3

La presente decisione è notificata anche ai vicini già opponenti __________

e __________ e __________, ai quali per una svista non è stato intimato il

ricorso. Atto che, visto l'esito del gravame, non si rende comunque necessario.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata, resta in solido a carico dei

ricorrenti, i quali rifonderanno inoltre a CO 1 un identico importo a titolo di

ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

giudice presidente La cancelliera