52.2025.199
Commesse pubbliche. Esclusione per mancato pagamento dei contributi professionali
14 agosto 2025Italiano13 min
I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.199
Lugano
14
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 30 maggio
2025 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 20 maggio 2025 del Municipio di CO
2 che, in esito a una procedura su invito, ha deliberato la commessa per la
fornitura di pietra naturale per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero
comunale alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 10 marzo 2025 il Municipio
di CO 2 ha promosso un concorso su invito, retto dalla legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed esteso a cinque ditte,
per aggiudicare la fornitura di pietra naturale per l'ampliamento e la
sistemazione del cimitero comunale.
In relazione ai
criteri di idoneità, il capitolato di appalto, alla pos. 223.100 delle
disposizioni particolari CPN 102, enunciava quanto segue:
Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti
dall'art. 34 del RLCPubb/
CIAP, con la firma dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per
tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti di lavoro
(CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Inoltre, autorizzano le preposte
Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli.
Il documento stabiliva
che i concorrenti dovevano annettere all'offerta diversi documenti, fra cui le
usuali dichiarazioni previste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 del regolamento di
applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL
730.110; cfr. pos. 252.110 lett. a CPN 102).
La pos. 224 CPN 102 fissava
quale unico criterio di aggiudicazione il prezzo.
B. Entro il termine utile quattro delle ditte
interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando le seguenti offerte:
-
A__________
B__________ SA fr. 54'460.55 (IVA compresa)
-
CO 1 fr. 40'750.05
(IVA compresa)
-
RI 1 fr.
53'066.30 (IVA compresa)
-
A__________ G__________i SA fr.
61'171.40 (IVA compresa)
C. Con decisione del 20 maggio 2025, il
Municipio di CO 2 ha deliberato la commessa alla CO 1.
D. Contro la predetta
decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, la
cui offerta di fr. 53'066.30 si è posizionata seconda, chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione in
proprio favore, previa esclusione
dalla gara della CO 1. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo
al ricorso. Sostiene che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato di
essere in regola con il pagamento dei contributi professionali e di rispettare
il contratto collettivo di lavoro al momento della scadenza del termine per il
deposito delle offerte. Essa si sarebbe limitata a un'autocertificazione, con
la quale dichiara di rispettare il contratto nazionale mantello ma di non
essere soggetta al pagamento dei contributi professionali. Dalla certificazione
di conformità al CCL prodotta risulta che "Attualmente sussistono
violazioni relative al CCL". La ricorrente mette inoltre in dubbio che
la C__________ SA, la C__________ SA __________ e la M__________ SA __________,
operanti nel settore delle pietre naturali e nelle quali è attivo a livello
dirigenziale C__________ M__________, amministratore unico dell'aggiudicataria,
adempiano ai principi dell'art. 5 lett. a LCPubb. L'estromissione dell'offerta
dell'aggiudicataria si giustificherebbe quindi anche in applicazione dell'art.
25 lett. f LCPubb.
E. Invitato ad esprimersi
sul ricorso, il committente si è limitato a chiedere la revoca dell'effetto
sospensivo concesso al gravame in via supercautelare e ad opporsi alla
concessione dell'effetto sospensivo.
F. L'aggiudicataria postula la reiezione dell'impugnativa.
Contesta che vi siano motivi di esclusione della propria offerta. Sostiene di
rispettare tutti i criteri di
idoneità prescritti, anche quello legato al rispetto del contratto nazionale
mantello e al pagamento dei contributi professionali al Parifonds Edilizia,
come attestano la certificazione di conformità al CCL della Commissione
paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile del Cantone Ticino del 5
giugno 2025 e quella del Fondo paritetico del settore principale della
costruzione in Svizzera (Parifonds Bau) del 16 giugno 2025, esibite in questa
sede sub doc. 3 e 4. Conferma che le società presso cui C__________ M__________
è attivo a livello dirigenziale rispettano i principi dell'art. 5 lett. a
LCPubb, alla stessa stregua della ricorrente. Già solo per questo motivo, non
si giustifica una fishing expedition all'interno delle altre imprese
riconducibili all'amministratore unico della deliberataria, come preteso a
torto dalla ricorrente.
G. Con la replica, la ricorrente ribadisce le
proprie tesi. Rileva che la documentazione esibita non dimostra che il
pagamento dei contributi professionali fosse avvenuto entro la scadenza del
termine per l'inoltro delle offerte, né che, a tale data cruciale, e meglio al
17 aprile 2025, l'aggiudicataria fosse in regola con il CCL. Afferma che a
fronte delle irregolarità riscontrate per l'insorgente, è sicuramente più che
lecito porsi il quesito del rispetto dell'art. 25 lett. f LCPubb.
H. a. Con la duplica, l'aggiudicataria
conferma la propria posizione. Osserva che a seguito degli accertamenti svolti,
mediante il doc. 4 il Parifonds Bau ha attestato che la deliberataria ha
rispettato tutti i suoi obblighi per il periodo da ottobre 2024 a maggio 2025.
Al momento della scadenza del concorso essa era pertanto in regola sia con il
pagamento dei contributi sia con il CCL.
b. La committenza non presenta ulteriori osservazioni.
Fatti
I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio è invece rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione
con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.
d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo versato agli atti
dalla committenza e la documentazione prodotta dalla ricorrente permettono al
Tribunale di esprimersi con piena cognizione di causa.
Considerandi
2.
La ricorrente
sostiene che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato di essere in regola con il pagamento dei contributi
professionali e di rispettare il CCL al momento dell'inoltro delle offerte.
2.1
Giusta l'art. 5 lett. a LCPubb il committente può aggiudicare la commessa
oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento
degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del
riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro
vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello. La
norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto a garantire le conquiste sociali e la pace del
lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806
del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb,
commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di
trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle
inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27
gennaio 2011; Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang/
Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che
non rispettano i principi sanciti
dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.
25.
lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018
consid. 3.1).
2.2
Riallacciandosi
all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP prescrive di
allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i)
Contributi professionali;
unitamente
a una dichiarazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto
di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di
un contratto normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del
rispetto della parità di trattamento tra
uomo e donna (cpv. 3).
2.3
Per principio, le
offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2
RLCPubb/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da considerare
incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in
effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che
non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione
dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono
pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto -
quest'ultimo - notoriamente inammissibile (RtiD I-2019 n. 11; STA 52.2020.364 del 1° giugno 2021
consid. 3.3, 52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid. 6.3, 52.2018.281 consid.
3.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3).
3.
3.1. La
commessa in oggetto riguarda un'attività contemplata dal Contratto nazionale
mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), dichiarato d'obbligatorietà generale,
nella sua versione attualmente in vigore, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre
2025.
L'art. 8 cpv. 4 CNM prevede che i datori di lavori assoggettati al CNM
sono tenuti a riscuotere e riversare i
contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale
al Parifonds Edilizia (o Parifonds Bau). Sono escluse dal campo di applicazione
del CNM, e dunque esentate da tale obbligo, in particolare per il Cantone
Ticino, le aziende affiliate a un fondo paritetico locale ("Fondo
formazione professionale" e "Fondo applicazione").
3.2
Gli offerenti erano tenuti a dimostrare di rispettare il CNM e di essere in
regola con il pagamento dei contributi professionali al 17 aprile 2025, data di
scadenza del concorso.
La deliberataria ha allegato alla propria offerta un'autocertificazione con la quale dichiara di rispettare il CNM,
specificando altresì di non essere soggetta al pagamento dei contributi
professionali (cfr. autocertificazione del 16 aprile 2025, sottoscritta da C__________
M__________). Essa ha pure annesso una
certificazione di conformità al CCL emessa il 16 aprile 2025 per il CNM e per
il CCL PEAN da cui risulta che "Attualmente sussistono violazioni
relative al CCL" e che la fattura Parifonds Bau non era stata pagata
(pag. 2 e 3). In questa sede, la ditta ha trasmesso una nuova certificazione,
datata 5 giugno 2025, attestante, da un lato, che non vi era (più)
"Nessuna
informazione su violazioni attuali del CCL" e, dall'altro, il pagamento
della fattura Parifonds Bau. La deliberataria ha poi prodotto una dichiarazione
del Fondo paritetico del settore principale della costruzione in Svizzera del 16
giugno 2025 del seguente tenore:
Con la presente confermiamo che dal 1° maggio 2023, la società CO
1.
è annessa al Fondo Paritetico del settore principale della costruzione in
Svizzera (Parifonds Edilizia) e ha regolarmente dichiarato gli stipendi per gli
anni 2023 e 2024.
Nel periodo ottobre 2024 e maggio 2025, presso il Parifonds
Edilizia si sono svolti dei chiarimenti interni concernenti le informazioni
sull'annessione della ditta sopra citata, in seguito ai quali diversi documenti
dovuti dalla CO 1 sono stati considerati in sospeso e la voce sul portale SIAC
è stata quindi indicata come negativa. Questo non è dipeso dalla CO 1, per cui
certifichiamo che la società ha rispettato tutti i suoi obblighi anche per il
periodo indicato.
3.3
Ora, dalla documentazione prodotta in questa sede non emerge che la deliberataria
fosse in regola con il pagamento dei contributi già al 17 aprile 2025, ossia al
momento della scadenza per l'inoltro delle offerte. Che a tale data essa non
avesse rispettato i propri obblighi emerge d'altra parte dalla certificazione di conformità al CCL
del 16 aprile 2025 allegata all'offerta, da cui risulta che a quel momento la
ditta non aveva pagato la fattura Parifonds Bau; circostanza confermata del
resto il medesimo giorno dalla stessa aggiudicataria, che ha dichiarato di non
essere soggetta al pagamento dei contributi professionali.
Neppure la certificazione di conformità al CCL del 5 giugno 2025 dimostra che
alla data cruciale del 17 aprile 2025 l'aggiudicataria rispettasse le disposizioni del CCL. Come
rettamente rilevato dalla ricorrente, lo scritto del 16 giugno 2025 di
Parifonds Bau indica anzi l'esatto contrario, ovvero che ancora nel mese di
maggio 2025 erano in corso dei chiarimenti. Che nelle more della procedura di
controllo del rispetto del CCL la voce sul portale SIAC sia stata indicata come
negativa per ragioni indipendenti dalla volontà dell'aggiudicataria è privo di
rilievo. Determinante è unicamente il fatto che alla data determinante sussistevano
violazioni relative al CCL, come chiaramente indicato dall'ente
certificatore. L'idoneità generale della deliberataria alla data determinante non
risulta quindi dimostrata. Già questo basta per escludere la sua offerta dalla
gara in applicazione dell'art. 25 lett. c LCPubb, senza che occorra esaminare
l'ulteriore motivo di esclusione addotto dalla ricorrente, ritenuto che lo
stesso non potrebbe comunque condurre ad altro esito.
4.
Visto
quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata
annullata. Disponendo questo Tribunale degli
elementi necessari, la commessa va aggiudicata direttamente alla ricorrente
(art. 41 cpv. 1 LCPubb). Nulla vi si oppone: la sua offerta è stata ritenuta
idonea e valutata dalla committenza sulla scorta del solo criterio del prezzo,
che le ha assegnato il secondo posto in graduatoria.
5.
L'emanazione del presente
giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
6.
La tassa di giustizia è
posta a carico dell'aggiudicataria secondo soccombenza, ritenuto che il committente ne va esente, non avendo resistito al
ricorso (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla ricorrente,
patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione con cui il 20
maggio 2025 il Municipio di CO 2 ha deliberato la commessa per la fornitura di
pietra naturale per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero comunale alla CO
1.
è annullata;
1.2
la CO 1 è esclusa dalla gara;
1.3
la commessa è
aggiudicata direttamente alla RI 1 come da sua offerta.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della CO 1. Essa rifonderà alla RI 1 pari
importo a titolo di ripetibili. All'insorgente è restituito l'anticipo versato.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera