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Decisione

52.2025.199

Commesse pubbliche. Esclusione per mancato pagamento dei contributi professionali

14 agosto 2025Italiano13 min

I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.199

Lugano

14

agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 30 maggio

2025 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 20 maggio 2025 del Municipio di CO

2 che, in esito a una procedura su invito, ha deliberato la commessa per la

fornitura di pietra naturale per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero

comunale alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 10 marzo 2025 il Municipio

di CO 2 ha promosso un concorso su invito, retto dalla legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) ed esteso a cinque ditte,

per aggiudicare la fornitura di pietra naturale per l'ampliamento e la

sistemazione del cimitero comunale.

In relazione ai

criteri di idoneità, il capitolato di appalto, alla pos. 223.100 delle

disposizioni particolari CPN 102, enunciava quanto segue:

Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti

dall'art. 34 del RLCPubb/

CIAP, con la firma dell'offerta, i concorrenti si impegnano a rispettare, per

tutta la durata del contratto, le condizioni dei rispettivi contratti di lavoro

(CCL) validi al momento dell'inoltro dell'offerta. Inoltre, autorizzano le preposte

Commissioni paritetiche cantonali (CPC) ad effettuare i relativi controlli.

Il documento stabiliva

che i concorrenti dovevano annettere all'offerta diversi documenti, fra cui le

usuali dichiarazioni previste dall'art. 39 cpv. 1 e 2 del regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL

730.110; cfr. pos. 252.110 lett. a CPN 102).

La pos. 224 CPN 102 fissava

quale unico criterio di aggiudicazione il prezzo.

B. Entro il termine utile quattro delle ditte

interpellate hanno risposto all'invito, inoltrando le seguenti offerte:

-

A__________

B__________ SA fr. 54'460.55 (IVA compresa)

-

CO 1 fr. 40'750.05

(IVA compresa)

-

RI 1 fr.

53'066.30 (IVA compresa)

-

A__________ G__________i SA fr.

61'171.40 (IVA compresa)

C. Con decisione del 20 maggio 2025, il

Municipio di CO 2 ha deliberato la commessa alla CO 1.

D. Contro la predetta

decisione insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1, la

cui offerta di fr. 53'066.30 si è posizionata seconda, chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione in

proprio favore, previa esclusione

dalla gara della CO 1. Domanda inoltre il conferimento dell'effetto sospensivo

al ricorso. Sostiene che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato di

essere in regola con il pagamento dei contributi professionali e di rispettare

il contratto collettivo di lavoro al momento della scadenza del termine per il

deposito delle offerte. Essa si sarebbe limitata a un'autocertificazione, con

la quale dichiara di rispettare il contratto nazionale mantello ma di non

essere soggetta al pagamento dei contributi professionali. Dalla certificazione

di conformità al CCL prodotta risulta che "Attualmente sussistono

violazioni relative al CCL". La ricorrente mette inoltre in dubbio che

la C__________ SA, la C__________ SA __________ e la M__________ SA __________,

operanti nel settore delle pietre naturali e nelle quali è attivo a livello

dirigenziale C__________ M__________, amministratore unico dell'aggiudicataria,

adempiano ai principi dell'art. 5 lett. a LCPubb. L'estromissione dell'offerta

dell'aggiudicataria si giustificherebbe quindi anche in applicazione dell'art.

25 lett. f LCPubb.

E. Invitato ad esprimersi

sul ricorso, il committente si è limitato a chiedere la revoca dell'effetto

sospensivo concesso al gravame in via supercautelare e ad opporsi alla

concessione dell'effetto sospensivo.

F. L'aggiudicataria postula la reiezione dell'impugnativa.

Contesta che vi siano motivi di esclusione della propria offerta. Sostiene di

rispettare tutti i criteri di

idoneità prescritti, anche quello legato al rispetto del contratto nazionale

mantello e al pagamento dei contributi professionali al Parifonds Edilizia,

come attestano la certificazione di conformità al CCL della Commissione

paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile del Cantone Ticino del 5

giugno 2025 e quella del Fondo paritetico del settore principale della

costruzione in Svizzera (Parifonds Bau) del 16 giugno 2025, esibite in questa

sede sub doc. 3 e 4. Conferma che le società presso cui C__________ M__________

è attivo a livello dirigenziale rispettano i principi dell'art. 5 lett. a

LCPubb, alla stessa stregua della ricorrente. Già solo per questo motivo, non

si giustifica una fishing expedition all'interno delle altre imprese

riconducibili all'amministratore unico della deliberataria, come preteso a

torto dalla ricorrente.

G. Con la replica, la ricorrente ribadisce le

proprie tesi. Rileva che la documentazione esibita non dimostra che il

pagamento dei contributi professionali fosse avvenuto entro la scadenza del

termine per l'inoltro delle offerte, né che, a tale data cruciale, e meglio al

17 aprile 2025, l'aggiudicataria fosse in regola con il CCL. Afferma che a

fronte delle irregolarità riscontrate per l'insorgente, è sicuramente più che

lecito porsi il quesito del rispetto dell'art. 25 lett. f LCPubb.

H. a. Con la duplica, l'aggiudicataria

conferma la propria posizione. Osserva che a seguito degli accertamenti svolti,

mediante il doc. 4 il Parifonds Bau ha attestato che la deliberataria ha

rispettato tutti i suoi obblighi per il periodo da ottobre 2024 a maggio 2025.

Al momento della scadenza del concorso essa era pertanto in regola sia con il

pagamento dei contributi sia con il CCL.

b. La committenza non presenta ulteriori osservazioni.

Fatti

I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse

pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio è invece rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la decisione

con cui il committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett.

d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo versato agli atti

dalla committenza e la documentazione prodotta dalla ricorrente permettono al

Tribunale di esprimersi con piena cognizione di causa.

Considerandi

2.

La ricorrente

sostiene che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato di essere in regola con il pagamento dei contributi

professionali e di rispettare il CCL al momento dell'inoltro delle offerte.

2.1

Giusta l'art. 5 lett. a LCPubb il committente può aggiudicare la commessa

oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento

degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del

riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in

materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro

vigenti per categoria di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello. La

norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto a garantire le conquiste sociali e la pace del

lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping sociale (cfr. messaggio n. 4806

del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb,

commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di

trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle

inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27

gennaio 2011; Peter Galli/André

Moser/Elisabeth Lang/

Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che

non rispettano i principi sanciti

dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.

25.

lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018

consid. 3.1).

2.2

Riallacciandosi

all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP prescrive di

allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

a) AVS/AI/IPG/AD;

b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

c) SUVA o istituto analogo;

d) Cassa pensione (LPP);

e) Imposte alla fonte;

f) Imposte federali, cantonali e comunali;

g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);

h) Pensionamento anticipato (PEAN);

i)

Contributi professionali;

unitamente

a una dichiarazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto

di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di

un contratto normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del

rispetto della parità di trattamento tra

uomo e donna (cpv. 3).

2.3

Per principio, le

offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39 cpv. 1 e 2

RLCPubb/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da considerare

incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in

effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che

non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono

pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto -

quest'ultimo - notoriamente inammissibile (RtiD I-2019 n. 11; STA 52.2020.364 del 1° giugno 2021

consid. 3.3, 52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid. 6.3, 52.2018.281 consid.

3.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3).

3.

3.1. La

commessa in oggetto riguarda un'attività contemplata dal Contratto nazionale

mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), dichiarato d'obbligatorietà generale,

nella sua versione attualmente in vigore, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre

2025.

L'art. 8 cpv. 4 CNM prevede che i datori di lavori assoggettati al CNM

sono tenuti a riscuotere e riversare i

contributi alle spese d'applicazione e di formazione e perfezionamento professionale

al Parifonds Edilizia (o Parifonds Bau). Sono escluse dal campo di applicazione

del CNM, e dunque esentate da tale obbligo, in particolare per il Cantone

Ticino, le aziende affiliate a un fondo paritetico locale ("Fondo

formazione professionale" e "Fondo applicazione").

3.2

Gli offerenti erano tenuti a dimostrare di rispettare il CNM e di essere in

regola con il pagamento dei contributi professionali al 17 aprile 2025, data di

scadenza del concorso.

La deliberataria ha allegato alla propria offerta un'autocertificazione con la quale dichiara di rispettare il CNM,

specificando altresì di non essere soggetta al pagamento dei contributi

professionali (cfr. autocertificazione del 16 aprile 2025, sottoscritta da C__________

M__________). Essa ha pure annesso una

certificazione di conformità al CCL emessa il 16 aprile 2025 per il CNM e per

il CCL PEAN da cui risulta che "Attualmente sussistono violazioni

relative al CCL" e che la fattura Parifonds Bau non era stata pagata

(pag. 2 e 3). In questa sede, la ditta ha trasmesso una nuova certificazione,

datata 5 giugno 2025, attestante, da un lato, che non vi era (più)

"Nessuna

informazione su violazioni attuali del CCL" e, dall'altro, il pagamento

della fattura Parifonds Bau. La deliberataria ha poi prodotto una dichiarazione

del Fondo paritetico del settore principale della costruzione in Svizzera del 16

giugno 2025 del seguente tenore:

Con la presente confermiamo che dal 1° maggio 2023, la società CO

1.

è annessa al Fondo Paritetico del settore principale della costruzione in

Svizzera (Parifonds Edilizia) e ha regolarmente dichiarato gli stipendi per gli

anni 2023 e 2024.

Nel periodo ottobre 2024 e maggio 2025, presso il Parifonds

Edilizia si sono svolti dei chiarimenti interni concernenti le informazioni

sull'annessione della ditta sopra citata, in seguito ai quali diversi documenti

dovuti dalla CO 1 sono stati considerati in sospeso e la voce sul portale SIAC

è stata quindi indicata come negativa. Questo non è dipeso dalla CO 1, per cui

certifichiamo che la società ha rispettato tutti i suoi obblighi anche per il

periodo indicato.

3.3

Ora, dalla documentazione prodotta in questa sede non emerge che la deliberataria

fosse in regola con il pagamento dei contributi già al 17 aprile 2025, ossia al

momento della scadenza per l'inoltro delle offerte. Che a tale data essa non

avesse rispettato i propri obblighi emerge d'altra parte dalla certificazione di conformità al CCL

del 16 aprile 2025 allegata all'offerta, da cui risulta che a quel momento la

ditta non aveva pagato la fattura Parifonds Bau; circostanza confermata del

resto il medesimo giorno dalla stessa aggiudicataria, che ha dichiarato di non

essere soggetta al pagamento dei contributi professionali.

Neppure la certificazione di conformità al CCL del 5 giugno 2025 dimostra che

alla data cruciale del 17 aprile 2025 l'aggiudicataria rispettasse le disposizioni del CCL. Come

rettamente rilevato dalla ricorrente, lo scritto del 16 giugno 2025 di

Parifonds Bau indica anzi l'esatto contrario, ovvero che ancora nel mese di

maggio 2025 erano in corso dei chiarimenti. Che nelle more della procedura di

controllo del rispetto del CCL la voce sul portale SIAC sia stata indicata come

negativa per ragioni indipendenti dalla volontà dell'aggiudicataria è privo di

rilievo. Determinante è unicamente il fatto che alla data determinante sussistevano

violazioni relative al CCL, come chiaramente indicato dall'ente

certificatore. L'idoneità generale della deliberataria alla data determinante non

risulta quindi dimostrata. Già questo basta per escludere la sua offerta dalla

gara in applicazione dell'art. 25 lett. c LCPubb, senza che occorra esaminare

l'ulteriore motivo di esclusione addotto dalla ricorrente, ritenuto che lo

stesso non potrebbe comunque condurre ad altro esito.

4.

Visto

quanto precede, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata

annullata. Disponendo questo Tribunale degli

elementi necessari, la commessa va aggiudicata direttamente alla ricorrente

(art. 41 cpv. 1 LCPubb). Nulla vi si oppone: la sua offerta è stata ritenuta

idonea e valutata dalla committenza sulla scorta del solo criterio del prezzo,

che le ha assegnato il secondo posto in graduatoria.

5.

L'emanazione del presente

giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

6.

La tassa di giustizia è

posta a carico dell'aggiudicataria secondo soccombenza, ritenuto che il committente ne va esente, non avendo resistito al

ricorso (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Essa rifonderà inoltre alla ricorrente,

patrocinata da un legale, congrue ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione con cui il 20

maggio 2025 il Municipio di CO 2 ha deliberato la commessa per la fornitura di

pietra naturale per l'ampliamento e la sistemazione del cimitero comunale alla CO

1.

è annullata;

1.2

la CO 1 è esclusa dalla gara;

1.3

la commessa è

aggiudicata direttamente alla RI 1 come da sua offerta.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.- è posta a carico della CO 1. Essa rifonderà alla RI 1 pari

importo a titolo di ripetibili. All'insorgente è restituito l'anticipo versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera