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Decisione

52.2025.2

Consenso alla realizzazione di un parco energetico fotovoltaico da parte del Consiglio comunale

8 maggio 2025Italiano14 min

2024 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto contro quest'ultima

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.2

Lugano

8

maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliere:

Reto Peterhans

statuendo sul ricorso del 30 dicembre

2024 di

RI

1

contro

la decisione del 13 novembre 2024 (n. 5448) del

Consiglio di Stato che respinge il gravame dell'insorgente avverso la

risoluzione del 24 giugno 2024 con cui il Consiglio comunale di a ha dato il

proprio consenso alla realizzazione di un parco energetico fotovoltaico ao;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 7 maggio 2024 il

Municipio di a ha licenziato il messaggio n. __________/2024 postulante la

concessione del consenso comunale, ai sensi dell'art. 71a della legge

federale sull'energia del 30 settembre 2016 (LEne; RS 730), per la

realizzazione di un parco fotovoltaico sul pendio che dao conduce a n.

La proposta è stata demandata per esame alla Commissione edilizia e opere

pubbliche, la quale ha emesso un rapporto di maggioranza del 10 giugno 2024,

favorevole, e un rapporto di minoranza del 13 giugno 2024, contrario.

B. Riunitosi in seduta

ordinaria il 24 giugno 2024, il Consiglio comunale di a ha quindi proceduto ad

esaminare, tra le altre cose, anche il suddetto messaggio. Dopo discussione, il

Legislativo, alla presenza di 15 consiglieri su 21, ha risolto con 13 voti

favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto di approvare quanto proposto dal Municipio

e di dare dunque il consenso del Comune alla realizzazione di un parco

fotovoltaico o, secondo quanto prescritto dall'art. 71a LEne.

La risoluzione è quindi stata pubblicata presso gli albi comunali.

C. Con decisione del 13 novembre

2024 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame interposto contro quest'ultima

risoluzione da RI 1. Il Governo cantonale ha in sostanza ritenuto che

quest'ultima fosse stata adottata in esito ad un iter decisionale del tutto

rispettoso di quanto previsto dalla legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 181.100). In particolare il Governo cantonale ha

ritenuto che l'informazione dispensata ai consiglieri comunali fosse

sufficientemente completa e circostanziata, di modo che questi ultimi avevano

potuto esprimersi sulla trattanda con la necessaria cognizione di causa.

D. Avverso quest'ultima

pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo che la stessa sia annullata unitamente alla risoluzione assembleare

da essa tutelata. Riprendendo e sviluppando gli argomenti già sollevati davanti

alla precedente autorità di giudizio, contesta che al Consiglio comunale siano

state fornite delle informazioni chiare e sufficientemente dettagliate per

potersi esprimere sull'oggetto della trattanda in questione con cognizione di

causa. Sostiene in particolare che il consenso del Comune di situazione dell'impianto,

richiesto dall'art. 71a LEne, non è un semplice consenso politico o di

massima, come indicato nel messaggio municipale, ma presuppone un attento esame

di tutti gli aspetti che possono essere rilevanti per il Comune e che sono

suscettibili di avere delle ricadute sul medesimo, sotto il profilo ambientale,

territoriale, finanziario, ecc. Rileva quindi che, in seguito alla decisione

emanata dal Tribunale cantonale amministrativo il 19 dicembre 2024 nella causa

n. 52.2024.291, ad oggi non vi è il consenso del proprietario del fondo interessato

per quanto attiene alla realizzazione del progetto. Aggiunge quindi che il

progetto definitivo dell'impianto per l'approvazione cantonale è stato

pubblicato soltanto il 12 giugno 2024, vale a dire pochi giorni prima che il

Consiglio comunale si riunisse per evadere la proposta formulata dal Municipio

con il suo messaggio n. __________/2024: ciò significa che in precedenza presso

la cancelleria erano disponibili solo alcuni documenti di scarsa rilevanza che

non avrebbero permesso alla Commissione edilizia e opere pubbliche e ai singoli

consiglieri comunali di farsi un'idea esaustiva del tema in discussione. Il

ricorrente lamenta infine la mancanza di coordinamento con le altre entità di

diritto pubblico coinvolte dal progetto e la mancata presa in considerazione di

alcune importanti problematiche di natura ambientale, paesaggistica e

finanziaria correlate alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in

questione.

E. All'accoglimento del

gravame si è opposto il Municipio con argomenti di cui si dirà, per quanto

necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del

ricorso, senza formulare osservazioni.

In sede di replica e di duplica le parti si sono riconfermate nelle loro

rispettive tesi e domande di giudizio.

Considerato, in

diritto

1. La competenza

del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 208 cpv. 1 LOC. La

legittimazione attiva del ricorrente, cittadino attivo di a, e la tempestività

del gravame sono certe (art. 209 lett. a LOC, 65 cpv. 1 e 68 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti,

senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dal ricorrente

con il suo scritto del 24 marzo 2025 (acquisizione agli atti dello studio pianificatorio

commissionato dai Municipi di r e di a a d SA sul progetto di edificazione di

un ristorante panoramico sul t e di prolungamento della filovia dap al t)

appaiono infatti, in base ad un loro apprezzamento anticipato, insuscettibili di

apportare al Tribunale la conoscenza di nuovi elementi utili ai fini del giudizio

che deve essere reso (RtiD II-2012 n. 59 consid. 3.3 con rinvii; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, ad art. 18 n. 1c).

Considerandi

2.

2.1. L'art. 71a

LEne contempla una disposizione transitoria che permette la realizzazione di

grandi impianti fotovoltaici in base ad una procedura agevolata, fino a quando

in Svizzera non saranno realizzati impianti che producono complessivamente 2 TWh di energia all'anno. Per quanto qui più interessa,

il cpv. 3 di questa norma stabilisce che la relativa autorizzazione è

rilasciata dal Cantone se il Comune di ubicazione dell'impianto e i proprietari

fondiari interessati hanno dato il loro consenso alla sua realizzazione.

La legislazione cantonale e comunale non dispongono alcunché in merito alle

modalità attraverso le quali il consenso del Comune di ubicazione dell'impianto

deve essere pronunciato. In siffatte circostanze fa stato quanto previsto dall'art.

9f dell'ordinanza federale sull'energia del 1° novembre 2017 (OEn; RS 730.01),

giusta il quale, se il diritto cantonale o comunale non stabilisce una

competenza diversa, il consenso del Comune deve essere ottenuto con la stessa

procedura che è determinante per la promulgazione delle leggi comunali. Ragione

per cui la competenza del Consiglio comunale di a è data in virtù dell'art. 13

cpv. 1 lett. a LOC. Quest'ultimo si determina dunque sulla questione in parola su

proposta del Municipio al termine dell'usuale iter decisionale istituito dalla

LOC.

2.2

Come illustrato

dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato, presupposto irrinunciabile di una libera

e consapevole espressione del voto è un'oggettiva ed esauriente informazione sul tema della

deliberazione; un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è garanzia di

correttezza della decisione adottata (RDAT I-1999 n. 2). Il compito principale

di informare l'Organo legislativo comunale incombe al Municipio, che vi

provvede attraverso la presentazione di messaggi illustranti convenientemente le proposte di deliberazione

(art. 33, rispettivamente 56 LOC; RDAT I-1996 n. 2 consid. 3.2 con rinvii).

Spetta in seguito alle commissioni il compito di sottoporre tali proposte a

una verifica critica, volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 33

cpv. 2 e 56 cpv. 2 LOC).

L'ultimo approccio di tipo cognitivo è lasciato alla discussione che precede la

deliberazione vera e propria da parte del consesso. Anche il sindaco e i

municipali possono parteciparvi, allo scopo di chiarire e completare le

motivazioni alla base delle proposte di deliberazione sottoposte al Legislativo

(art. 28 cpv. 3 e 55 cpv. 3 LOC).

Il controllo giudiziale della congruenza, dell'adeguatezza e dell'oggettività

dell'informazione dispensata dal municipio nell'ambito dei messaggi e dalle

commissioni attraverso i relativi rapporti, è in ogni caso limitato.

Informazioni carenti o errate contenute nei messaggi che il Municipio sottopone

al Legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che

ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la

conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha potuto

determinarsi con la necessaria cognizione di causa (RDAT I-1999 n. 2 consid.

3.1

con rinvii; STA 52.2015.507 del 9 gennaio 2017 consid. 2,

52.2009.321-351 del 15 dicembre 2009 consid. 2 e rinvii).

3.

Nel caso di

specie il Municipio ha sottoposto al Consiglio comunale un messaggio di 9

pagine nel quale, dopo avere spiegato il contesto legislativo nel quale veniva

chiesto il consenso del Comune e dopo aver ripercorso l'iter di progettazione

dell'impianto fotovoltaico previsto suo, ha fornito indicazioni in merito alla

sua esatta ubicazione, ha esposto i dati relativi alle dimensioni e alle

caratteristiche delle istallazioni previste, ha spiegato le modalità con cui è

previsto il collegamento elettrico alla rete __________ di v, ha illustrato

come sarà organizzata la logistica di cantiere ed ha infine esposto quale sarà

l'impatto ambientale dell'opera e quali misure di compensazione sono previste

dal profilo ecologico. Ora, seppur licenziato prima della pubblicazione

ufficiale del progetto definitivo, avvenuta il 12 giugno 2024, il messaggio

traccia un quadro tutto sommato esaustivo della situazione per rapporto alla

tipologia di decisione che il Legislativo era chiamato ad adottare, consistente

in buona sostanza nel dare o meno la disponibilità del Comune di ospitare su di

una ben precisa porzione del proprio territorio un impianto energetico solare

di grandi dimensioni. Nella misura in cui il Consiglio comunale non doveva

pronunciarsi sul rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto,

essendo ciò di competenza delle autorità cantonali e federali, si deve ritenere

che il messaggio conteneva gli elementi necessari per permettere a quest'ultimo

organismo di validamente deliberare sulla trattanda in questione. Sotto questo

profilo non è dunque ravvisabile alcuna violazione dell'art. 56 LOC. Laddove il

Municipio parla nel suo messaggio di decisione politica o di massima, esso intendeva

evidentemente sottolineare come la decisione che il Legislativo era chiamato a

rendere verteva unicamente sulla disponibilità o meno del Comune di accogliere

un grande impianto fotovoltaico, ma non toccava in alcun modo aspetti inerenti al

rilascio del permesso per la sua realizzazione. D'altra parte occorre rilevare

come nemmeno l'art. 71a cpv. 3 LEne fissi dei particolari criteri sui

quali deve fondarsi il consenso del Comune di situazione dell'impianto.

In merito alle informazioni che sono state messe a disposizione dei consiglieri

comunali in vista del loro voto, occorre ancora rilevare che ai medesimi è

stata data la possibilità di partecipare a una serata informativa organizzata

il 3 giugno 2024 dal Municipio, durante la quale il promotore del progetto ha

presentato e spiegato più nel dettaglio quanto era nelle sue intenzioni

realizzare, dando modo a tutti i presenti di porre domande, chiedere

precisazioni ed esprimere qualsiasi dubbio o critica verso il previsto intervento.

In simili circostanze, va dunque detto che il Consiglio comunale è stato posto

nelle condizioni di validamente deliberare sul tema in oggetto. Significativo a

questo proposito è il fatto che anche nel rapporto di minoranza del 13 giugno

2024.

dalla Commissione edilizia e opere pubbliche, nel quale è stato espresso

un preavviso negativo al rilascio del consenso comunale, sia stato

esplicitamente riconosciuto che le informazioni dispensate dal Municipio, ed

integrate da tutto quanto scaturito durante la serata del 3 giugno 2024 con i

promotori del progetto, avessero messo i consiglieri comunali nella posizione

di farsi un'idea precisa e completa della questione sulla quale avrebbero

dovuto esprimersi. Vero è che nel messaggio municipale non viene fatto alcun

accenno all'esatta identità del promotore del progetto: nulla impediva però ai

consiglieri comunali, se lo avessero ritenuto necessario in vista della

decisione che avrebbero dovuto adottare, di chiedere delucidazioni in merito ai

due suoi rappresentanti che hanno personalmente condotto il suddetto incontro

del 3 giugno 2024, vale a dire a __________ e a __________.

Il fatto che nel frattempo, in seguito alla decisione del 19 dicembre 2024 (n.

52.2024.291) di questo Tribunale, il consenso del Patriziato di c, proprietario

del fondo sul quale dovrebbe sorgere l'impianto, sia stato annullato è

irrilevante nel presente contesto. A prescindere dal fatto che, seguendo le

dovute procedure, il Patriziato potrebbe sempre accordare in uso a terzi o per

istallarvi un impianto fotovoltaico come quello al centro della presente

vertenza, occorre comunque rilevare che il consenso del Comune di ubicazione e

quello del proprietario del fondo interessato, richiesti dall'art. 71a

cpv. 3 LEne, costituiscono due decisioni ben distinte e per nulla

interdipendenti l'una dall'altra. In questo senso nulla impedirebbe a un Comune

di dare il proprio accordo alla realizzazione di un grande impianto

fotovoltaico sul proprio territorio, anche a fronte di una decisione

apertamente negativa da parte del proprietario del sedime interessato, e

viceversa.

Il ricorrente lamenta poi l'assenza di una serie di informazioni che però, a

ben vedere, esulano da quelle che erano strettamente necessarie al Consiglio

comunale per potersi compiutamente esprimere sull'oggetto della trattanda che

gli era stata sottoposta dal Municipio e che riguardano aspetti che interessano

prevalentemente il Cantone, nella misura in cui sono strettamente correlati al

contenuto del progetto per il quale è in corso la procedura di rilascio dell'autorizzazione,

e il proprietario del fondo interessato, laddove toccano delle problematiche inerenti

all'occupazione del medesimo. In questo senso, questioni quali ad esempio

quella relativa al coordinamento con il vicino Comune di r e con il Patriziato

di v, pure interessati da alcune opere collegate all'impianto, devono essere

risolte in sede di esame della domanda di autorizzazione da parte del Cantone.

Stesso discorso vale anche per quanto concerne il coordinamento con i progetti

di sviluppo turistico dell'area del t, nonché per gli aspetti ambientali,

paesaggistici e valangari che devono essere valutati nell'ambito della

procedura autorizzativa istituita dagli art. 79c segg. del regolamento della

legge sullo sviluppo territoriale del 20 dicembre 2011 (RLST; RL 701.110).

Il ricorrente si duole anche dell'assenza di qualsiasi approfondimento in

merito a quelle che potrebbero essere le conseguenze per il Comune dal profilo

finanziario qualora l'impianto dovesse essere smantellato in anticipo a causa

del fallimento del suo gestore o allorquando lo stesso sarà dismesso. Ora, a

prescindere che egli non indica minimamente in virtù di quali norme o principi

il Comune potrebbe essere chiamato alla cassa nel caso in cui dovessero verificarsi

dette ipotesi, resta il fatto che il problema riguarda principalmente il

proprietario del fondo, il quale dovrà debitamente tutelarsi a tal proposito.

Nella misura però in cui quest'ultimo è un ente pubblico, vale a dire un

Patriziato, e che la messa a disposizione di terzi del suolo demaniale per un

suo uso speciale (accresciuto o

esclusivo) può avvenire solo tramite concessione, sarà in questo atto

che il concedente dovrà, come è d'uso in questi casi, prevedere che gli siano

fornite tutte le garanzie necessarie ad assicurargli il ripristino della

situazione iniziale, secondo quanto imposto dall'art. 71a cpv. 5 LEne.

Anche questo è in ogni caso un aspetto che deve essere sindacato dall'Autorità

cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione di costruzione dell'impianto

fotovoltaico a cui spetta il compito di esaminare le modalità di ripristino del

terreno in seguito alla sua dismissione (art. 79d lett. f RLST). Il fatto

dunque che questo tema non sia stato affrontato nel corso della procedura che

ha condotto all'adozione della decisione all'origine della presente vertenza,

non ne intacca la validità.

4.

4.1. Stante

tutto quanto precede, il ricorso, infondato, deve essere respinto.

4.2

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a

suo carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente Il

cancelliere