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Decisione

52.2025.209

Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri referenze e perfezionamento professionale. Offerta incompleta - Responsabilità sociale (mancata apposizione di una crocetta nella tabella degli indicatori a cui si adempie)

27 agosto 2025Italiano27 min

di ponderazione del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 241 del 16 dicembre 2024 e n. 246

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.209

Lugano

27

agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 10 giugno

2025 della

RI

1

contro

la decisione del 22 maggio 2025 del Municipio di CO

2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le opere da impresario

costruttore occorrenti per la realizzazione della rivitalizzazione dello

stabile alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 31 gennaio 2025 il

Municipio CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore

per la rivitalizzazione dello stabile __________ ubicato in via __________ a __________

(FU n. __________ pag. __________ e rettifica FU n. __________ pag. __________).

Il bando annunciava

che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente secondo i seguenti

criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (cfr. avviso di

gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pag. 9, pos. 224):

-

economicità-prezzo 50%

-

attendibilità dei prezzi 20%

-

referenze ed esperienze analoghe 10%

-

prontezza di intervento in fase di

cantiere 8%

-

responsabilità sociale delle

imprese 4%

-

formazione apprendisti

5%

-

perfezionamento professionale

3%

Il capitolato d'appalto precisava tutti i

parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo

criterio di aggiudicazione, con l'appunto che in caso di parità

di punteggio, la commessa sarebbe

stata aggiudicata all'offerta con la nota più alta per il criterio prezzo (pos.

224.100).

B.

Nel termine (prorogato) prestabilito sono giunte al committente tredici

offerte. Fra queste, v'erano quella della RI 1, di fr. 824'851.07 (IVA

inclusa), e quella della CO 1, di fr. 809'004.53 (IVA inclusa). Esclusa

un'offerta e valutate quelle restanti in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai

fattori di ponderazione preannunciati, il consulente del committente ha

allestito la graduatoria, che per quanto riguarda le prime due concorrenti si

presenta come segue:

RI 1

CO 1

nota

punti

nota

punti

Economicità-prezzo

5.64

2.82

5.86

2.93

Attendibilità

dei prezzi

3.11

0.62

2.55

0.51

Referenze

ed esperienze analoghe

6.00

0.60

6.00

0.60

Prontezza

d'intervento in fase di cantiere

6.00

0.48

6.00

0.48

Responsabilità

sociale delle imprese

6.00

0.24

6.00

0.24

Formazione

apprendisti

6.00

0.30

6.00

0.30

Perfezionamento

professionale

6.00

0.18

6.00

0.18

Totale

5.24

5.24

Presone atto e richiamata la pos. 224.100 del capitolato, con risoluzione del

22 maggio 2025 il Municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1.

C. La RI 1, seconda

classificata con un'offerta di fr. 824'851.07, insorge dinanzi al Tribunale

cantonale amministrativo contro la predetta risoluzione, chiedendone

l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Contesta la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in

relazione al criterio referenze ed esperienze analoghe. In particolare,

sostiene che la referenza n. 5, avente per oggetto il Nuovo magazzino

comunale, non possa

essere considerata una ristrutturazione. La stessa non meriterebbe pertanto i 4

punti attribuiti dal committente, bensì solo 2, portando il punteggio

dell'aggiudicataria da 16 a 14 e all'assegnazione della nota 5 anziché 6. Errata sarebbe pure la nota che la

stazione appaltante ha attribuito all'aggiudicataria in punto al criterio della

responsabilità sociale. Rileva che quest'ultima non ha apposto alcuna

crocetta sull'indicatore n. 15 e, pur sostenendo che non spetti a lei stabilire

se si tratti o meno di un formalismo eccessivo ritenere l'offerta incompleta

per questo motivo, mette comunque in evidenza tale fatto che di sicuro

conferma la

non accurata

valutazione da parte della

committenza. L'insorgente contesta infine la nota conferita alla deliberataria

per il criterio perfezionamento professionale. Più precisamente, critica

il committente per non essersi attenuto al metodo di valutazione annunciato per

l'attribuzione dei punteggi. Rivalutata correttamente sulla base della proposta

di valutazione 1 della scheda informativa richiamata dagli atti di gara,

all'offerta dell'aggiudicataria spettava dunque la nota 5 (= 0.15 punti).

Appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della ricorrente, che

con 8 dipendenti in formazione su 57 impiegati totali riceve (comunque) la nota

6 (= 0.18 punti).

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il committente, il quale conferma la correttezza dei punteggi

attribuiti alle concorrenti per i diversi criteri. Sostiene che la mancata compilazione

nell'offerta del punto n. 15 della tabella

degli indicatori non poteva portare all'esclusione dal concorso. Del resto,

neppure la ricorrente chiede espressamente che l'offerta dell'aggiudicataria

sia esclusa dalla gara per questo motivo.

E. Con la replica e la

duplica la ricorrente e l'ente banditore ribadiscono le proprie tesi, con

argomentazioni di cui si dirà nei seguenti considerandi.

F. Con osservazioni

spontanee l'insorgente conferma le sue domande e tesi. Lo scritto viene

intimato alle parti con il presente giudizio.

G. La deliberataria e

l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del

territorio non formulano osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al

concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è

legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a

un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge

sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il

gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore

documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).

Non serve assumere le prove sollecitate dalla ricorrente.

2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1

LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più

vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo,

la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio

clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità

ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli

apprendisti e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge

l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine

di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 1 lett.

cbis del regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che la documentazione di

gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri

d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in ordine

d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la

procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c

LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e

delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di

pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,

il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il

proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione

di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del

committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a

posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86

consid. 7c). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di

aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente

anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più

ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri

di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso

il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri

assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n.

16 consid. 3.1; STA 52.2025.119 del 22 maggio 2025 consid. 3.1, 52.2017.568 del

25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1,

52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid.

4.1).

Fatti

I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP,

devono essere pertinenti con la commessa. Secondo il cpv. 3 della norma è

obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri

che mirano a premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla

formazione professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP). Richiamato

l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato emana

annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di

aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal

1° gennaio 2025 il Governo ha emanato disposizioni al riguardo (direttive sui

criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al

contributo alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle

imprese). Esso ha decretato, tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di

aggiudicazione inerente al contributo alla formazione professionale con valore

di ponderazione del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 241 del 16 dicembre 2024 e n. 246

del 23 dicembre 2024):

La sua valutazione deve essere fatta conteggiando

i lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale

da meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12

mesi o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con

contratto della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con

scadenza entro il 30 settembre 2025 valgono i contratti di lavoro stipulati a

partire dal 1° luglio 2020 e per i concorsi con scadenza ulteriore quelli dal

1° luglio 2021.

2.2. Le cosiddette referenze servono

essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare

l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto

informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta.

Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di

utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al

committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità

dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la

capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;

RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;

RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter

Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III

ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64

segg.).

2.3. Di

regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del

committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il

medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid.

2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1;

STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali:

STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das

Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).

La definizione di "lavori

analoghi" va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis

del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito

che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal

profilo qualitativo sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado

di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche

del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono

presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza,

tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del

requisito "lavori analoghi" può

essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa

raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile

2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid. 2.2,

52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).

2.4. Nella valutazione delle referenze, il committente

fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere

censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui

integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo

dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Presupposto

irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è

un'adeguata conoscenza delle prestazioni

fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di

referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

- la produzione, da parte dei

concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio,

specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state

effettuate;

- una circostanziata verifica, da

parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita

secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di

informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

- una congrua motivazione della

valutazione operata dal committente, che

permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e

consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con

sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD

I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT

II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid.

3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).

Spesso, i committenti si accontentano di una generica

e sommaria indicazione delle referenze, che

valutano fondandosi sulle particolari

conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In

questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità

o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente,

rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità

di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione

di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che

il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza

d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti

sulle caratteristiche intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza

(RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

3.

3.1. In relazione al criterio

delle referenze, il capitolato prescriveva quanto segue (pos. 224.400

CPN 102, pag. 11):

Si possono presentare al massimo 5 referenze.

Sono considerate referenze per lavori analoghi i lavori

ultimati e collaudati negli ultimi 5 anni.

-

Importo dei lavori per opere da

impresario costruttore uguale o maggiore a 500'000 CHF (IVA esclusa)

Ciascuna referenza secondo i requisiti sopraindicati da

diritto minimo ad un punto.

Nel caso in cui la referenza è attinente a lavori

nell'ambito di un intervento di ristrutturazione di un edificio si aggiungono

ulteriori 2 punti.

Nel caso in cui i lavori sono per un Ente Pubblico si

aggiunge un ulteriore punto.

I concorrenti erano tenuti a indicare le proprie

referenze compilando degli specchietti, con i seguenti dati (capitolato, pag.

11 e segg.):

-

Località e mappale

-

Ente Appaltante/Committente

-

Anno di conclusione

-

Importo

-

Oggetto (Indicare specificatamente

se si tratta di un nuovo edificio o di ristrutturazione)

Gli atti di gara non imponevano l'inoltro di documenti

giustificativi in merito alle referenze. Al committente era tuttavia riservata

la facoltà di contrarre informazioni presso gli enti nei quali sono stati

eseguiti i lavori.

Le note

sarebbero state attribuite nel seguente modo:

Nota 6

Punteggio ³ 16

Nota 5

Punteggio ³ 13

Nota 4

Punteggio ³ 10

Nota 3

Punteggio ³ 7

Nota 2

Punteggio ³ 4

Nota 1

Punteggio ³ 1 (l'offerente ha

solo la referenza di idoneità)

3.2. La ricorrente sostiene che la referenza n. 5

presentata dall'aggiudicataria non consista in una ristrutturazione. Il

punteggio ottenuto per questa referenza meriterebbe quindi di essere ridotto da

4 a 2. Orbene, questo Tribunale non ha motivo di dubitare che i lavori in

discussione, consistenti nella riorganizzazione del centro di raccolta rifiuti

e nella realizzazione del nuovo magazzino comunale, rappresentassero una

ristrutturazione. Il progetto, si legge nel messaggio con cui l'Esecutivo del

Comune di __________ ha sottoposto al Consiglio comunale la concessione di un

credito di fr. 2'630'000.- per i predetti interventi, aveva infatti per oggetto

la riorganizzazione dell'ecocentro comunale esistente, situato sul mapp. 87 di __________,

e l'inserimento sul medesimo fondo di un magazzino comunale (messaggio municipale

n. __________ del __________, reperibile sul sito internet https://__________).

Come spiegato anche in questa sede dall'ente banditore, non si è trattato di

costruire un edificio ex novo, bensì di demolire e rimaneggiare i

manufatti esistenti dell'ecocentro, già presenti in loco. I generici dubbi che

la ricorrente solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro

oggettivo agli atti. La valutazione operata dal committente merita quindi

tutela.

4. L'insorgente

contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in punto al criterio perfezionamento

professionale. Nello specifico, rimprovera al committente di essersi a

torto fondato sulla proposta di valutazione 2 della scheda informativa redatta

dall'UVCP e richiamata negli atti di gara, anziché 1.

4.1.

In merito al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale

le disposizioni particolari facenti parte della documentazione di gara

annunciavano il seguente metodo di valutazione (pos. 224.720, pag. 16).

Per la valutazione del criterio "perfezionamento

professionale", fa stato la scheda informativa dell'ufficio lavori

sussidiati e appalti, valida alla scadenza del concorso

(https://www.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/

schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_

professionale.pdf)

Per il calcolo della nota fa stato quanto indicato nella

tabella sottostante.

Nota da 1 a 6.

L'offerente deve allegare la documentazione

comprovante:

- n° dipendenti (esclusi apprendisti ma compresi i

dipendenti in perfezionamento) al momento dell'inoltro dell'offerta. Al fine di

determinare il numero dei dipendenti che hanno conseguito un titolo

professionale (AFC tirocini triennali e quadriennali e CPF tirocini biennali)

da meno di due anni fa stato il totale di quelli che l'offerente (azienda

formatrice e non) ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per

almeno 12 mesi o ha alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro

dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni.

Vi era poi una tabella

che restituiva le note a dipendenza del numero di collaboratori totali e quelli

in perfezionamento professionale.

4.2. Occorre anzitutto

premettere che le regole di gara afferenti alla valutazione del predetto

criterio contenevano delle imprecisioni. Prevedevano infatti che per il calcolo

dei punti avrebbe fatto stato la scheda informativa valida alla scadenza del

concorso, però poi rinviavano a quella del 2020, invero a quel momento già

superata dalla successiva del 1° gennaio 2025. Le imperfezioni insite nel

capitolato, riconosciute dalle stesse parti in causa, erano dunque

verosimilmente dovute a un refuso, tant'è che per la valutazione del criterio

il consulente del committente ha applicato la scheda corretta, in vigore dal 1°

gennaio 2025. A torto l'ente banditore ha tuttavia stabilito i punteggi

applicando la proposta di valutazione 2, sostenendo in questa sede che tale

metodo di valutazione sarebbe quello abitualmente adottato dal Comune. La

stessa scheda informativa richiamata dagli atti di gara prevede infatti che

nella misura in cui il bando si limita a fare riferimento a queste linee guida

senza fornire dettagli sul sistema di valutazione, come in concreto, debba

essere utilizzata la proposta di valutazione 1 (cfr. punto n. 2 pag. 2). Nessuno

pretende del resto che ci si trovi di fronte ad un settore dove vi è un numero

ridotto di posti di tirocinio, per cui in questo caso sarebbe stata

determinante la proposta di valutazione 2. Non porta a diversa conclusione il

fatto che tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, hanno compilato le

tabelle e inserito il numero totale dei dipendenti in perfezionamento

professionale applicando il sistema di valutazione 2. Né la circostanza secondo

cui tutti i concorrenti sono stati valutati secondo i medesimi parametri. Le

regole di gara, rimaste inimpugnate, sono divenute vincolanti tanto per i partecipanti

alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non

incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di

trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a e c

LCPubb).

4.3. Da quanto sopra consegue che la

motivazione che ha spinto il committente ad adottare il controverso sistema di

calcolo non può essere tutelata. Occorre pertanto rivalutare il criterio del

perfezionamento professionale sulla base del sistema di valutazione 1, atteso

che entrano in considerazione i dipendenti:

- alle

dipendenze dell'offerente negli ultimi cinque anni (non prima del 1° luglio

2020);

- per almeno

12 mesi o, se ancora dipendenti al momento della scadenza del concorso da meno

tempo, con un contratto di lavoro della durata di almeno 2 anni;

- in possesso

di un CFP o un AFC conseguito da meno di 2 anni dall'inizio del rapporto di

impiego (cfr. al riguardo la STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid.

7.2.2).

4.4. Nella sua offerta (pag. 16), la deliberataria

ha indicato di avere in totale 9 dipendenti in perfezionamento professionale.

Gli stessi sono stati così annunciati:

Dipendente

Certificati

o attestati

professionali

Contratto

di lavoro

Tot.

Genere

Conseguito

Inizio

Fine

Durata

A__________ D__________

AFC

31.08.2019

01.09.2019

indeterminata

indeterminata

2

A__________ N__________

CFP

31.08.2021

01.09.2021

22.08.2022

12 mesi

1

P__________i G__________

AFC

11.07.2005

01.01.2018

indeterminata

indeterminata

Considerandi

2.

A__________ N__________

AFC

01.09.2024

01.09.2022

indeterminata

indeterminata

2.

C__________ G__________

AFC

31.08.2006

09.02.2006

indeterminata

indeterminata

2.

Totale

dipendenti in perfezionamento professionale

9.

I dipendenti A__________

D__________, P__________ G__________ e C__________ G__________eppe non potevano

essere considerati ai fini del punteggio, siccome assunti con un contratto di

lavoro stipulato prima del 1° luglio 2020. Per quanto attiene a A__________ N__________,

risulta che il medesimo è in realtà un apprendista in formazione. Egli è stato

infatti assunto dalla deliberataria con un contratto di tirocinio come

apprendista muratore dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025 e non con un

contratto di lavoro. Il collaboratore è stato dunque (rettamente) conteggiato

tra gli apprendisti, per il calcolo del relativo criterio di aggiudicazione, ma

non poteva esserlo tra i dipendenti in perfezionamento professionale. A__________

N__________ ha ottenuto il CFP di aiuto muratore il 31 agosto 2021 ed è stato

assunto dall'aggiudicataria a decorrere dal 1° settembre 2021, con un contratto

di durata indeterminata ma che, per stessa ammissione di quest'ultima, ha preso

fine il 22 agosto 2022. Il dipendente è quindi stato impiegato per meno di 12

mesi. Neppure questo collaboratore meritava pertanto di essere considerato ai

fini del calcolo del punteggio. All'offerta

della deliberataria, spettava dunque la nota 1.50 (0 collaboratori in

perfezionamento per 64 dipendenti), che rapportata al fattore di ponderazione

prestabilito (3%), corrisponde a 0.045 punti.

4.5

La ricorrente ha dal canto suo

annunciato quali collaboratori in perfezionamento 8 persone e compilato la

tabella a pag. 16 del capitolato nel seguente modo:

Anno

Dipendenti in perfezionamento professionale (cantiere +

amministrativi)

Numero

Nominativo

2020-2021

3.

I__________i - M__________ - G__________e

2021-2022

3.

I__________ - M__________ - G____________________

2022-2023

2.

M__________ - C__________

2023-2024

3.

M__________ - C__________o - D__________

2024-2025

3.

Ca__________ - D__________ - D__________

Totale

14.

Dalla documentazione

allegata all'offerta dell'insorgente emerge che tutti gli 8 lavoratori

annunciati sono stati assunti con un contratto (posteriore al 1° luglio 2020)

della durata di almeno due anni e hanno iniziato la propria attività entro due

anni dall'ottenimento dell'attestato di capacità (cfr. le copie dei contratti

di lavoro e degli attestati AFC, agli atti). Se i contratti dei predetti

collaboratori non fossero stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta,

rispettivamente non lo fossero stati meno di 12 mesi dalla loro stipula, alla

ricorrente andrebbero quindi riconosciuti complessivamente 8 dipendenti in

formazione professionale, su un totale di 57 unità annunciate. Applicando la

tabella di cui alla scheda informativa dell'UVCP richiamata dagli atti di gara,

alla ricorrente spetterebbe la nota 6 per questo criterio, che corrisponde a

0.18

punti (6 x 3%).

5.

Giusta

l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per

scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara

ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1

RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere

compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del

capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di

trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al

riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art.

42.

cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive

del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al

recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi

unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari

o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte

dalla documentazione di gara. La

conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque

un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in

ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica

del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate

(cfr.

STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008

consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2024.25 del 2 aprile 2024

consid. 2.2, 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina, Principali aspetti del

diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla

CFPG, Lugano 2008, pag. 34).

6.

6.1. Il bando di

concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione responsabilità sociale

delle imprese e stabiliva il seguente metodo di valutazione (pos. 224.630,

pag. 13):

Totale dei requisiti ottemperati su una

lista di 30, negli ultimi 12 mesi.

Per l'applicazione vale la scheda

informativa "Criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle

imprese (4%)", versione del 01.01.2024, edita dall'Ufficio di vigilanza

sulle commesse pubbliche (UVCP) pubblicata sul sito:

Gli offerenti devono compilare la

tabella degli "indicatori da valutare" nel presente criterio,

apponendo una crocetta su ogni indicatore (requisito) elencato.

Il punteggio verrà poi assegnato

applicando la tabellina sottostante, estratta dalla scheda UVCP.

Nel caso in cui l'offerente non compili alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella

degli indicatori "dimenticandosi" di apporre le crocette

corrispondenti, l'offerta sarà ritenuta incompleta e quindi non valida. (…)

Seguiva la tabella con la descrizione dei 30

indicatori (economici, sociali e ambientali) selezionati, in cui i concorrenti

erano tenuti a confermare, apponendo una crocetta nella casella corrispondente

(SI/NO), se i medesimi erano adempiuti oppure no.

Dalla pos. 224.630 (pag. 15)

era infine deducibile il seguente schema

per l'assegnazione delle note:

Nr. Indicatori

Nota

0-6

1.

7-8

1.5

9-10

2.

11-12

2.5

13-14

3.

15-16

3.5

17-18

4.

19-20

4.5

21-22

5.

23-24

5.5

25-30

6.

6.2

La ricorrente contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in

punto al criterio responsabilità sociale delle imprese, per il fatto che

essa non ha apposto alcuna crocetta sul punto n. 15 della tabella degli

indicatori a pag. 14 del capitolato. Ora, se da un lato è vero che la

ricorrente non ha chiesto espressamente la sua esclusione dalla gara per questo

motivo, dall'altro lato è altrettanto vero che una domanda in tal senso può perlomeno

indirettamente essere desunta dagli allegati di causa. Non va inoltre

dimenticato che l'insorgente non è assistita da un legale, per cui a maggior

ragione occorre mostrarsi meno rigorosi rispetto alle esigenze di motivazione di cui all'art. 70 LPAmm.

6.3

Nel caso concreto, la deliberataria ha lasciato in bianco lo spazio

dedicato all'indicazione del rispetto dell'indicatore n. 15 per cui era

richiesta l'informazione. L'offerta non è stata compilata in ogni sua parte e

va ritenuta incompleta: la medesima andava quindi esclusa. Ci si può in effetti

riferire alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui se un concorrente

intende offrire prestazioni gratuite non può limitarsi a lasciare una posizione

vuota, ma lo deve indicare chiaramente, apponendo "0" o un segno

inequivocabile (ad es. "-"; cfr. STA 52.2020.396 del 16

dicembre 2020 consid. 3 con riferimento alle STA 52.2019.284 del 5 agosto 2019,

52.2018.614

del 22 febbraio 2019, 52.2015.251 del 21 luglio 2015). Non

permette di giungere ad altra conclusione il fatto che nel caso concreto non si

tratti di prezzi, ma dell'indicazione dell'adempimento o meno dei requisiti

elencati nella predetta tabella. Del resto, il capitolato di appalto avvertiva

inequivocabilmente, con tanto di evidenziatura in grassetto, che la mancata

compilazione di alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori "dimenticandosi"

di apporre le crocette corrispondenti avrebbe reso l'offerta incompleta e quindi

non valida (pos. 224.630 pag. 14 e 15). Nemmeno il fatto che la deliberataria

non ha lasciato la tabella completamente in bianco, omettendo di crociare solo

uno dei 30 indicatori elencati, e che (anche) con 25 indicatori dichiarati, il

punteggio non sarebbe cambiato, ritenuto che tra i 25 e i 30 indicatori la

nota è sempre 6, permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli. In

concreto, come visto, non può essere ignorato che il capitolato era chiarissimo

in punto alle informazioni richieste e alle modalità di compilazione. Lo è

altrettanto la relativa scheda informativa (criterio di aggiudicazione

responsabilità sociale delle imprese) redatta dall'UVCP (versione 1°

gennaio 2024) alla quale le condizioni di gara si riferiscono, che prevede la stessa

sanzione in caso di indicazioni incomplete (cfr. punto n. 5, risposte alle

domande frequenti, pag. 10). L'ente appaltante non poteva pertanto che

estromettere quest'offerta, conformemente sia alle norme applicabili (art. 40

cpv. 1 e 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) sia alle regole di gara da esso stabilite

(pos. 224.630), divenute vincolanti tanto per esso stesso quanto per i

concorrenti e da cui non può essere fatta astrazione a posteriori. Tale

conclusione non procede da un eccesso di formalismo, né viola il principio

della proporzionalità o disattende quello della buona fede. Al contrario,

ammettere l'offerta in discussione costituirebbe una palese disattenzione del

diritto e del principio della parità di trattamento tra concorrenti che deve

guidare l'aggiudicazione di ogni commessa pubblica (vedi art. 1 cpv. 1 lett. a

LCPubb).

7.

Visto quanto

precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va

annullata e gli atti rinviati al committente per nuova decisione. Si ricorda

che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni

soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli

offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. L'ente

appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in considerazione le offerte

valide di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli

che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del

4.

giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid. 1.2.2). Dovrà rivalutarle applicando correttamente

i vari parametri, secondo quanto considerato nella presente decisione e secondo

le regole di gara e ricalcolare tutti i punteggi, se del caso richiedendo agli

offerenti la documentazione mancante (ad esempio attestati CFP o AFC). Laddove

occorre, si farà inoltre confermare che i dipendenti annunciati quali

collaboratori in perfezionamento professionale sono rimasti alle dipendenze

della ditta per almeno 12 mesi rispettivamente che i contratti di lavoro dei

medesimi non sono stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta.

8.

Secondo giurisprudenza, il

rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi

istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come

vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1;

STF 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2). La tassa di giustizia

è quindi posta a carico della committenza secondo soccombenza, ritenuto che la deliberataria ne va esente non avendo

resistito all'impugnativa (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili

alla ricorrente che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 22 maggio 2025 con cui il Municipio CO 2 ha deliberato alla CO 1 le opere

da impresario costruttore occorrenti per la realizzazione della

rivitalizzazione dello stabile __________, è annullata;

1.2

la CO 1 è

esclusa dalla gara;

1.3

gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del Comune di CO 2. Alla ricorrente è

restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera