52.2025.209
Commesse pubbliche. Valutazione dei criteri referenze e perfezionamento professionale. Offerta incompleta - Responsabilità sociale (mancata apposizione di una crocetta nella tabella degli indicatori a cui si adempie)
27 agosto 2025Italiano27 min
di ponderazione del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 241 del 16 dicembre 2024 e n. 246
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.209
Lugano
27
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 10 giugno
2025 della
RI
1
contro
la decisione del 22 maggio 2025 del Municipio di CO
2 che, in esito a pubblico concorso, ha deliberato le opere da impresario
costruttore occorrenti per la realizzazione della rivitalizzazione dello
stabile alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 31 gennaio 2025 il
Municipio CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore
per la rivitalizzazione dello stabile __________ ubicato in via __________ a __________
(FU n. __________ pag. __________ e rettifica FU n. __________ pag. __________).
Il bando annunciava
che la commessa sarebbe stata assegnata al miglior offerente secondo i seguenti
criteri di aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (cfr. avviso di
gara, punto n. 5 e capitolato d'appalto, pag. 9, pos. 224):
-
economicità-prezzo 50%
-
attendibilità dei prezzi 20%
-
referenze ed esperienze analoghe 10%
-
prontezza di intervento in fase di
cantiere 8%
-
responsabilità sociale delle
imprese 4%
-
formazione apprendisti
5%
-
perfezionamento professionale
3%
Il capitolato d'appalto precisava tutti i
parametri che sarebbero stati utilizzati per la valutazione di ogni singolo
criterio di aggiudicazione, con l'appunto che in caso di parità
di punteggio, la commessa sarebbe
stata aggiudicata all'offerta con la nota più alta per il criterio prezzo (pos.
224.100).
B.
Nel termine (prorogato) prestabilito sono giunte al committente tredici
offerte. Fra queste, v'erano quella della RI 1, di fr. 824'851.07 (IVA
inclusa), e quella della CO 1, di fr. 809'004.53 (IVA inclusa). Esclusa
un'offerta e valutate quelle restanti in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai
fattori di ponderazione preannunciati, il consulente del committente ha
allestito la graduatoria, che per quanto riguarda le prime due concorrenti si
presenta come segue:
RI 1
CO 1
nota
punti
nota
punti
Economicità-prezzo
5.64
2.82
5.86
2.93
Attendibilità
dei prezzi
3.11
0.62
2.55
0.51
Referenze
ed esperienze analoghe
6.00
0.60
6.00
0.60
Prontezza
d'intervento in fase di cantiere
6.00
0.48
6.00
0.48
Responsabilità
sociale delle imprese
6.00
0.24
6.00
0.24
Formazione
apprendisti
6.00
0.30
6.00
0.30
Perfezionamento
professionale
6.00
0.18
6.00
0.18
Totale
5.24
5.24
Presone atto e richiamata la pos. 224.100 del capitolato, con risoluzione del
22 maggio 2025 il Municipio ha aggiudicato la commessa alla CO 1.
C. La RI 1, seconda
classificata con un'offerta di fr. 824'851.07, insorge dinanzi al Tribunale
cantonale amministrativo contro la predetta risoluzione, chiedendone
l'annullamento e la conseguente aggiudicazione in proprio favore, previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Contesta la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in
relazione al criterio referenze ed esperienze analoghe. In particolare,
sostiene che la referenza n. 5, avente per oggetto il Nuovo magazzino
comunale, non possa
essere considerata una ristrutturazione. La stessa non meriterebbe pertanto i 4
punti attribuiti dal committente, bensì solo 2, portando il punteggio
dell'aggiudicataria da 16 a 14 e all'assegnazione della nota 5 anziché 6. Errata sarebbe pure la nota che la
stazione appaltante ha attribuito all'aggiudicataria in punto al criterio della
responsabilità sociale. Rileva che quest'ultima non ha apposto alcuna
crocetta sull'indicatore n. 15 e, pur sostenendo che non spetti a lei stabilire
se si tratti o meno di un formalismo eccessivo ritenere l'offerta incompleta
per questo motivo, mette comunque in evidenza tale fatto che di sicuro
conferma la
non accurata
valutazione da parte della
committenza. L'insorgente contesta infine la nota conferita alla deliberataria
per il criterio perfezionamento professionale. Più precisamente, critica
il committente per non essersi attenuto al metodo di valutazione annunciato per
l'attribuzione dei punteggi. Rivalutata correttamente sulla base della proposta
di valutazione 1 della scheda informativa richiamata dagli atti di gara,
all'offerta dell'aggiudicataria spettava dunque la nota 5 (= 0.15 punti).
Appare invece ineccepibile la valutazione dell'offerta della ricorrente, che
con 8 dipendenti in formazione su 57 impiegati totali riceve (comunque) la nota
6 (= 0.18 punti).
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente, il quale conferma la correttezza dei punteggi
attribuiti alle concorrenti per i diversi criteri. Sostiene che la mancata compilazione
nell'offerta del punto n. 15 della tabella
degli indicatori non poteva portare all'esclusione dal concorso. Del resto,
neppure la ricorrente chiede espressamente che l'offerta dell'aggiudicataria
sia esclusa dalla gara per questo motivo.
E. Con la replica e la
duplica la ricorrente e l'ente banditore ribadiscono le proprie tesi, con
argomentazioni di cui si dirà nei seguenti considerandi.
F. Con osservazioni
spontanee l'insorgente conferma le sue domande e tesi. Lo scritto viene
intimato alle parti con il presente giudizio.
G. La deliberataria e
l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del
territorio non formulano osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al
concorso oggetto del contendere e seconda classificata, la ricorrente è
legittimata a contestare la decisione con cui il committente ha affidato a
un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e 65 cpv. 1 della legge
sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il
gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, ossia il carteggio completo concernente l'appalto e l'ulteriore
documentazione esibita dalle parti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
Non serve assumere le prove sollecitate dalla ricorrente.
2. 2.1. Giusta l'art. 32 cpv. 1
LCPubb, il committente aggiudica la commessa a favore dell'offerta più
vantaggiosa determinata sulla scorta di diversi criteri, quali il termine, la qualità, il prezzo,
la sua attendibilità, l'economicità, i costi di servizio, il servizio
clientela, l'adeguatezza della prestazione, l'estetica, la compatibilità
ambientale, la responsabilità sociale, la formazione e il perfezionamento degli
apprendisti e il valore tecnico. I criteri di aggiudicazione, soggiunge
l'articolo (cpv. 2), devono essere indicati nei documenti del bando, in ordine
di importanza. Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 10 cpv. 1 lett.
cbis del regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 730.110) ribadisce che la documentazione di
gara deve contenere la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri
d'aggiudicazione. L'esigenza di fissare preventivamente gli stessi in ordine
d'importanza discende soprattutto dal principio di trasparenza, che informa la
procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 1 lett. c
LCPubb). I criteri di aggiudicazione, scelti in funzione della natura e
delle caratteristiche della commessa, devono essere indicati già in sede di
pubblicazione del bando, allo scopo di predeterminare, secondo tale principio,
il quadro all'interno del quale il committente si impegna ad esercitare il
proprio apprezzamento ai fini della delibera. Attraverso la predeterminazione
di tali criteri viene invero limitata, se non esclusa, la libertà del
committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati a
posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125 II 86
consid. 7c). Sempre nel quadro della preventiva definizione dei criteri di
aggiudicazione, il committente deve di principio indicare almeno sommariamente
anche il metodo che intende applicare per valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la più
ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri
di aggiudicazione soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso
il principio di trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri
assieme ai fattori di ponderazione intende invece salvaguardare (RtiD I-2017 n.
16 consid. 3.1; STA 52.2025.119 del 22 maggio 2025 consid. 3.1, 52.2017.568 del
25 settembre 2018 consid. 6, 52.2014.131 del 3 luglio 2014 consid. 2.1,
52.2012.326 dell'8 ottobre 2012 consid.
4.1).
Fatti
I criteri d'aggiudicazione, precisa l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP,
devono essere pertinenti con la commessa. Secondo il cpv. 3 della norma è
obbligatoria, salvo nelle commesse internazionali, l'introduzione dei criteri
che mirano a premiare la formazione degli apprendisti e il contributo alla
formazione professionale (art. 53 cpv. 2 lett. a e b RLCPubb/CIAP). Richiamato
l'art. 53 cpv. 4 RLCPubb/CIAP secondo cui il Consiglio di Stato emana
annualmente delle specifiche direttive di applicazione dei criteri di
aggiudicazione di cui al cpv. 2 e sul loro valore di ponderazione, a valere dal
1° gennaio 2025 il Governo ha emanato disposizioni al riguardo (direttive sui
criteri di aggiudicazione inerenti alla formazione degli apprendisti, al
contributo alla formazione professionale e alla responsabilità sociale delle
imprese). Esso ha decretato, tra l'altro, l'obbligatorietà del criterio di
aggiudicazione inerente al contributo alla formazione professionale con valore
di ponderazione del 3%, stabilendo (cfr. FU n. 241 del 16 dicembre 2024 e n. 246
del 23 dicembre 2024):
La sua valutazione deve essere fatta conteggiando
i lavoratori che hanno conseguito un certificato o un attestato professionale
da meno di due anni e avuti alle dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno 12
mesi o alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro dell'offerta con
contratto della durata di almeno 2 anni. In particolare per i concorsi con
scadenza entro il 30 settembre 2025 valgono i contratti di lavoro stipulati a
partire dal 1° luglio 2020 e per i concorsi con scadenza ulteriore quelli dal
1° luglio 2021.
2.2. Le cosiddette referenze servono
essenzialmente ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare
l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto
informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta.
Dottrina e giurisprudenza ammettono tuttavia la possibilità di
utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto atte a permettere al
committente di esprimere indirettamente anche un giudizio sulla qualità
dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza e la
capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;
RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1;
RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; cfr. inoltre Peter
Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III
ed., Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64
segg.).
2.3. Di
regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del
committente, in epoca preferibilmente recente e per quanto possibile con il
medesimo personale, soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3, I-2012 n. 14 consid.
2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1;
STA 52.2017.530 del 5 marzo 2018 consid. 2.3; cfr. inoltre sulla distinzione tra referenze aziendali e personali:
STA 52.2012.386 del 6 dicembre 2012 consid. 2.1-2.3, massimati in Hubert Stöckli/Martin Beyeler, Das
Vergaberecht der Schweiz: Überblick - Erlasse - Rechtsprechung, 9. ed., Zurigo 2014, pag. 516 n. 89 segg.).
La definizione di "lavori
analoghi" va anzitutto ricercata nelle disposizioni di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis
del procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito
che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal
profilo qualitativo sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado
di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche
del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono
presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza,
tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del
requisito "lavori analoghi" può
essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa
raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile
2016 consid. 2.3, 52.2013.526 del 9 gennaio 2014 consid. 2.2,
52.2011.154 del 21 giugno 2011 consid. 2.2).
2.4. Nella valutazione delle referenze, il committente
fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere
censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui
integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo
dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Presupposto
irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da parte del committente è
un'adeguata conoscenza delle prestazioni
fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti a titolo di
referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
- la produzione, da parte dei
concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le descriva in dettaglio,
specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca in cui sono state
effettuate;
- una circostanziata verifica, da
parte del committente, delle indicazioni fornite dai concorrenti, esperita
secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata dall'assunzione di
informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
- una congrua motivazione della
valutazione operata dal committente, che
permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i loro diritti di difesa e
consenta nello stesso tempo all'autorità di ricorso di pronunciarsi con
sufficiente cognizione di causa sulla correttezza dell'apprezzamento (RtiD
I-2010 n. 25 consid. 4.3 con rinvii; RDAT
II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22 maggio 2017 consid.
3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).
Spesso, i committenti si accontentano di una generica
e sommaria indicazione delle referenze, che
valutano fondandosi sulle particolari
conoscenze del settore interessato, di cui dispongono i loro consulenti. In
questi casi, ove sorgano contestazioni sull'ammissibilità
o sulla valutazione di singole referenze, spetta al committente,
rispettivamente alla parte gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità
di ricorso le informazioni supplementari, necessarie per metterla in condizione
di verificare la correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che
il Tribunale cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza
d'informazioni accessibili a tutti gli interessati, esperendo accertamenti
sulle caratteristiche intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza
(RtiD I-2010 n. 25 consid. 4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).
3.
3.1. In relazione al criterio
delle referenze, il capitolato prescriveva quanto segue (pos. 224.400
CPN 102, pag. 11):
Si possono presentare al massimo 5 referenze.
Sono considerate referenze per lavori analoghi i lavori
ultimati e collaudati negli ultimi 5 anni.
-
Importo dei lavori per opere da
impresario costruttore uguale o maggiore a 500'000 CHF (IVA esclusa)
Ciascuna referenza secondo i requisiti sopraindicati da
diritto minimo ad un punto.
Nel caso in cui la referenza è attinente a lavori
nell'ambito di un intervento di ristrutturazione di un edificio si aggiungono
ulteriori 2 punti.
Nel caso in cui i lavori sono per un Ente Pubblico si
aggiunge un ulteriore punto.
I concorrenti erano tenuti a indicare le proprie
referenze compilando degli specchietti, con i seguenti dati (capitolato, pag.
11 e segg.):
-
Località e mappale
-
Ente Appaltante/Committente
-
Anno di conclusione
-
Importo
-
Oggetto (Indicare specificatamente
se si tratta di un nuovo edificio o di ristrutturazione)
Gli atti di gara non imponevano l'inoltro di documenti
giustificativi in merito alle referenze. Al committente era tuttavia riservata
la facoltà di contrarre informazioni presso gli enti nei quali sono stati
eseguiti i lavori.
Le note
sarebbero state attribuite nel seguente modo:
Nota 6
Punteggio ³ 16
Nota 5
Punteggio ³ 13
Nota 4
Punteggio ³ 10
Nota 3
Punteggio ³ 7
Nota 2
Punteggio ³ 4
Nota 1
Punteggio ³ 1 (l'offerente ha
solo la referenza di idoneità)
3.2. La ricorrente sostiene che la referenza n. 5
presentata dall'aggiudicataria non consista in una ristrutturazione. Il
punteggio ottenuto per questa referenza meriterebbe quindi di essere ridotto da
4 a 2. Orbene, questo Tribunale non ha motivo di dubitare che i lavori in
discussione, consistenti nella riorganizzazione del centro di raccolta rifiuti
e nella realizzazione del nuovo magazzino comunale, rappresentassero una
ristrutturazione. Il progetto, si legge nel messaggio con cui l'Esecutivo del
Comune di __________ ha sottoposto al Consiglio comunale la concessione di un
credito di fr. 2'630'000.- per i predetti interventi, aveva infatti per oggetto
la riorganizzazione dell'ecocentro comunale esistente, situato sul mapp. 87 di __________,
e l'inserimento sul medesimo fondo di un magazzino comunale (messaggio municipale
n. __________ del __________, reperibile sul sito internet https://__________).
Come spiegato anche in questa sede dall'ente banditore, non si è trattato di
costruire un edificio ex novo, bensì di demolire e rimaneggiare i
manufatti esistenti dell'ecocentro, già presenti in loco. I generici dubbi che
la ricorrente solleva al riguardo non sono supportati da alcun riscontro
oggettivo agli atti. La valutazione operata dal committente merita quindi
tutela.
4. L'insorgente
contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in punto al criterio perfezionamento
professionale. Nello specifico, rimprovera al committente di essersi a
torto fondato sulla proposta di valutazione 2 della scheda informativa redatta
dall'UVCP e richiamata negli atti di gara, anziché 1.
4.1.
In merito al criterio di aggiudicazione perfezionamento professionale
le disposizioni particolari facenti parte della documentazione di gara
annunciavano il seguente metodo di valutazione (pos. 224.720, pag. 16).
Per la valutazione del criterio "perfezionamento
professionale", fa stato la scheda informativa dell'ufficio lavori
sussidiati e appalti, valida alla scadenza del concorso
(https://www.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/
schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_
professionale.pdf)
Per il calcolo della nota fa stato quanto indicato nella
tabella sottostante.
Nota da 1 a 6.
L'offerente deve allegare la documentazione
comprovante:
- n° dipendenti (esclusi apprendisti ma compresi i
dipendenti in perfezionamento) al momento dell'inoltro dell'offerta. Al fine di
determinare il numero dei dipendenti che hanno conseguito un titolo
professionale (AFC tirocini triennali e quadriennali e CPF tirocini biennali)
da meno di due anni fa stato il totale di quelli che l'offerente (azienda
formatrice e non) ha avuto alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per
almeno 12 mesi o ha alle proprie dipendenze al momento dell'inoltro
dell'offerta con contratto della durata di almeno 2 anni.
Vi era poi una tabella
che restituiva le note a dipendenza del numero di collaboratori totali e quelli
in perfezionamento professionale.
4.2. Occorre anzitutto
premettere che le regole di gara afferenti alla valutazione del predetto
criterio contenevano delle imprecisioni. Prevedevano infatti che per il calcolo
dei punti avrebbe fatto stato la scheda informativa valida alla scadenza del
concorso, però poi rinviavano a quella del 2020, invero a quel momento già
superata dalla successiva del 1° gennaio 2025. Le imperfezioni insite nel
capitolato, riconosciute dalle stesse parti in causa, erano dunque
verosimilmente dovute a un refuso, tant'è che per la valutazione del criterio
il consulente del committente ha applicato la scheda corretta, in vigore dal 1°
gennaio 2025. A torto l'ente banditore ha tuttavia stabilito i punteggi
applicando la proposta di valutazione 2, sostenendo in questa sede che tale
metodo di valutazione sarebbe quello abitualmente adottato dal Comune. La
stessa scheda informativa richiamata dagli atti di gara prevede infatti che
nella misura in cui il bando si limita a fare riferimento a queste linee guida
senza fornire dettagli sul sistema di valutazione, come in concreto, debba
essere utilizzata la proposta di valutazione 1 (cfr. punto n. 2 pag. 2). Nessuno
pretende del resto che ci si trovi di fronte ad un settore dove vi è un numero
ridotto di posti di tirocinio, per cui in questo caso sarebbe stata
determinante la proposta di valutazione 2. Non porta a diversa conclusione il
fatto che tutti i concorrenti, compresa la ricorrente, hanno compilato le
tabelle e inserito il numero totale dei dipendenti in perfezionamento
professionale applicando il sistema di valutazione 2. Né la circostanza secondo
cui tutti i concorrenti sono stati valutati secondo i medesimi parametri. Le
regole di gara, rimaste inimpugnate, sono divenute vincolanti tanto per i partecipanti
alla procedura, quanto per l'ente banditore, che deve rispettarle per non
incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di
trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 cpv. 1 lett. a e c
LCPubb).
4.3. Da quanto sopra consegue che la
motivazione che ha spinto il committente ad adottare il controverso sistema di
calcolo non può essere tutelata. Occorre pertanto rivalutare il criterio del
perfezionamento professionale sulla base del sistema di valutazione 1, atteso
che entrano in considerazione i dipendenti:
- alle
dipendenze dell'offerente negli ultimi cinque anni (non prima del 1° luglio
2020);
- per almeno
12 mesi o, se ancora dipendenti al momento della scadenza del concorso da meno
tempo, con un contratto di lavoro della durata di almeno 2 anni;
- in possesso
di un CFP o un AFC conseguito da meno di 2 anni dall'inizio del rapporto di
impiego (cfr. al riguardo la STA 52.2022.200 del 21 novembre 2022 consid.
7.2.2).
4.4. Nella sua offerta (pag. 16), la deliberataria
ha indicato di avere in totale 9 dipendenti in perfezionamento professionale.
Gli stessi sono stati così annunciati:
Dipendente
Certificati
o attestati
professionali
Contratto
di lavoro
Tot.
Genere
Conseguito
Inizio
Fine
Durata
A__________ D__________
AFC
31.08.2019
01.09.2019
indeterminata
indeterminata
2
A__________ N__________
CFP
31.08.2021
01.09.2021
22.08.2022
12 mesi
1
P__________i G__________
AFC
11.07.2005
01.01.2018
indeterminata
indeterminata
Considerandi
2.
A__________ N__________
AFC
01.09.2024
01.09.2022
indeterminata
indeterminata
2.
C__________ G__________
AFC
31.08.2006
09.02.2006
indeterminata
indeterminata
2.
Totale
dipendenti in perfezionamento professionale
9.
I dipendenti A__________
D__________, P__________ G__________ e C__________ G__________eppe non potevano
essere considerati ai fini del punteggio, siccome assunti con un contratto di
lavoro stipulato prima del 1° luglio 2020. Per quanto attiene a A__________ N__________,
risulta che il medesimo è in realtà un apprendista in formazione. Egli è stato
infatti assunto dalla deliberataria con un contratto di tirocinio come
apprendista muratore dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2025 e non con un
contratto di lavoro. Il collaboratore è stato dunque (rettamente) conteggiato
tra gli apprendisti, per il calcolo del relativo criterio di aggiudicazione, ma
non poteva esserlo tra i dipendenti in perfezionamento professionale. A__________
N__________ ha ottenuto il CFP di aiuto muratore il 31 agosto 2021 ed è stato
assunto dall'aggiudicataria a decorrere dal 1° settembre 2021, con un contratto
di durata indeterminata ma che, per stessa ammissione di quest'ultima, ha preso
fine il 22 agosto 2022. Il dipendente è quindi stato impiegato per meno di 12
mesi. Neppure questo collaboratore meritava pertanto di essere considerato ai
fini del calcolo del punteggio. All'offerta
della deliberataria, spettava dunque la nota 1.50 (0 collaboratori in
perfezionamento per 64 dipendenti), che rapportata al fattore di ponderazione
prestabilito (3%), corrisponde a 0.045 punti.
4.5
La ricorrente ha dal canto suo
annunciato quali collaboratori in perfezionamento 8 persone e compilato la
tabella a pag. 16 del capitolato nel seguente modo:
Anno
Dipendenti in perfezionamento professionale (cantiere +
amministrativi)
Numero
Nominativo
2020-2021
3.
I__________i - M__________ - G__________e
2021-2022
3.
I__________ - M__________ - G____________________
2022-2023
2.
M__________ - C__________
2023-2024
3.
M__________ - C__________o - D__________
2024-2025
3.
Ca__________ - D__________ - D__________
Totale
14.
Dalla documentazione
allegata all'offerta dell'insorgente emerge che tutti gli 8 lavoratori
annunciati sono stati assunti con un contratto (posteriore al 1° luglio 2020)
della durata di almeno due anni e hanno iniziato la propria attività entro due
anni dall'ottenimento dell'attestato di capacità (cfr. le copie dei contratti
di lavoro e degli attestati AFC, agli atti). Se i contratti dei predetti
collaboratori non fossero stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta,
rispettivamente non lo fossero stati meno di 12 mesi dalla loro stipula, alla
ricorrente andrebbero quindi riconosciuti complessivamente 8 dipendenti in
formazione professionale, su un totale di 57 unità annunciate. Applicando la
tabella di cui alla scheda informativa dell'UVCP richiamata dagli atti di gara,
alla ricorrente spetterebbe la nota 6 per questo criterio, che corrisponde a
0.18
punti (6 x 3%).
5.
Giusta
l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per
scritto, in modo completo e tempestivo e utilizzando i documenti di gara
ufficiali messi a diposizione dal committente. L'offerta, sottolinea l'art. 40 cpv. 1
RLCPubb/CIAP, allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere
compilata in ogni sua parte. Offerte incomplete o che non rispondono alle esigenze del
capitolato devono di principio essere escluse, nell'interesse della parità di
trattamento tra concorrenti e della comparabilità delle offerte (cfr. al
riguardo: STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). In particolare, soggiunge l'art.
42.
cpv. 1 RLCPubb/CIAP, sono escluse le offerte giunte in busta aperta, prive
del contrassegno o della dicitura esterna prescritta, non indirizzate al
recapito indicato, giunte dopo il termine di scadenza, mancanti dei prezzi
unitari o dei prezzi a corpo, sprovviste delle firme o dei documenti necessari
o richiesti, incomplete oppure che contengono proposte di sconto non prescritte
dalla documentazione di gara. La
conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque
un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in
ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica
del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate
(cfr.
STF 2D_45/2016 del 10 luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008
consid. 3.1; RtiD I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2024.25 del 2 aprile 2024
consid. 2.2, 52.2021.209 del 4 agosto 2021 consid. 4.1 e riferimenti; Matteo Cassina, Principali aspetti del
diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
6.
6.1. Il bando di
concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione responsabilità sociale
delle imprese e stabiliva il seguente metodo di valutazione (pos. 224.630,
pag. 13):
Totale dei requisiti ottemperati su una
lista di 30, negli ultimi 12 mesi.
Per l'applicazione vale la scheda
informativa "Criterio di aggiudicazione responsabilità sociale delle
imprese (4%)", versione del 01.01.2024, edita dall'Ufficio di vigilanza
sulle commesse pubbliche (UVCP) pubblicata sul sito:
Gli offerenti devono compilare la
tabella degli "indicatori da valutare" nel presente criterio,
apponendo una crocetta su ogni indicatore (requisito) elencato.
Il punteggio verrà poi assegnato
applicando la tabellina sottostante, estratta dalla scheda UVCP.
Nel caso in cui l'offerente non compili alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella
degli indicatori "dimenticandosi" di apporre le crocette
corrispondenti, l'offerta sarà ritenuta incompleta e quindi non valida. (…)
Seguiva la tabella con la descrizione dei 30
indicatori (economici, sociali e ambientali) selezionati, in cui i concorrenti
erano tenuti a confermare, apponendo una crocetta nella casella corrispondente
(SI/NO), se i medesimi erano adempiuti oppure no.
Dalla pos. 224.630 (pag. 15)
era infine deducibile il seguente schema
per l'assegnazione delle note:
Nr. Indicatori
Nota
0-6
1.
7-8
1.5
9-10
2.
11-12
2.5
13-14
3.
15-16
3.5
17-18
4.
19-20
4.5
21-22
5.
23-24
5.5
25-30
6.
6.2
La ricorrente contesta la valutazione dell'offerta della deliberataria in
punto al criterio responsabilità sociale delle imprese, per il fatto che
essa non ha apposto alcuna crocetta sul punto n. 15 della tabella degli
indicatori a pag. 14 del capitolato. Ora, se da un lato è vero che la
ricorrente non ha chiesto espressamente la sua esclusione dalla gara per questo
motivo, dall'altro lato è altrettanto vero che una domanda in tal senso può perlomeno
indirettamente essere desunta dagli allegati di causa. Non va inoltre
dimenticato che l'insorgente non è assistita da un legale, per cui a maggior
ragione occorre mostrarsi meno rigorosi rispetto alle esigenze di motivazione di cui all'art. 70 LPAmm.
6.3
Nel caso concreto, la deliberataria ha lasciato in bianco lo spazio
dedicato all'indicazione del rispetto dell'indicatore n. 15 per cui era
richiesta l'informazione. L'offerta non è stata compilata in ogni sua parte e
va ritenuta incompleta: la medesima andava quindi esclusa. Ci si può in effetti
riferire alla giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui se un concorrente
intende offrire prestazioni gratuite non può limitarsi a lasciare una posizione
vuota, ma lo deve indicare chiaramente, apponendo "0" o un segno
inequivocabile (ad es. "-"; cfr. STA 52.2020.396 del 16
dicembre 2020 consid. 3 con riferimento alle STA 52.2019.284 del 5 agosto 2019,
52.2018.614
del 22 febbraio 2019, 52.2015.251 del 21 luglio 2015). Non
permette di giungere ad altra conclusione il fatto che nel caso concreto non si
tratti di prezzi, ma dell'indicazione dell'adempimento o meno dei requisiti
elencati nella predetta tabella. Del resto, il capitolato di appalto avvertiva
inequivocabilmente, con tanto di evidenziatura in grassetto, che la mancata
compilazione di alcuni (o tutti) i 30 punti della tabella degli indicatori "dimenticandosi"
di apporre le crocette corrispondenti avrebbe reso l'offerta incompleta e quindi
non valida (pos. 224.630 pag. 14 e 15). Nemmeno il fatto che la deliberataria
non ha lasciato la tabella completamente in bianco, omettendo di crociare solo
uno dei 30 indicatori elencati, e che (anche) con 25 indicatori dichiarati, il
punteggio non sarebbe cambiato, ritenuto che tra i 25 e i 30 indicatori la
nota è sempre 6, permette di giungere a conclusioni a lei più favorevoli. In
concreto, come visto, non può essere ignorato che il capitolato era chiarissimo
in punto alle informazioni richieste e alle modalità di compilazione. Lo è
altrettanto la relativa scheda informativa (criterio di aggiudicazione
responsabilità sociale delle imprese) redatta dall'UVCP (versione 1°
gennaio 2024) alla quale le condizioni di gara si riferiscono, che prevede la stessa
sanzione in caso di indicazioni incomplete (cfr. punto n. 5, risposte alle
domande frequenti, pag. 10). L'ente appaltante non poteva pertanto che
estromettere quest'offerta, conformemente sia alle norme applicabili (art. 40
cpv. 1 e 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP) sia alle regole di gara da esso stabilite
(pos. 224.630), divenute vincolanti tanto per esso stesso quanto per i
concorrenti e da cui non può essere fatta astrazione a posteriori. Tale
conclusione non procede da un eccesso di formalismo, né viola il principio
della proporzionalità o disattende quello della buona fede. Al contrario,
ammettere l'offerta in discussione costituirebbe una palese disattenzione del
diritto e del principio della parità di trattamento tra concorrenti che deve
guidare l'aggiudicazione di ogni commessa pubblica (vedi art. 1 cpv. 1 lett. a
LCPubb).
7.
Visto quanto
precede, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va
annullata e gli atti rinviati al committente per nuova decisione. Si ricorda
che l'annullamento di una decisione di aggiudicazione non ha ripercussioni
soltanto inter partes, ma ha anche un effetto inscindibile su tutti gli
offerenti che hanno preso parte alla procedura di aggiudicazione. L'ente
appaltante dovrà pertanto prendere nuovamente in considerazione le offerte
valide di tutti i partecipanti alla procedura di aggiudicazione, anche quelli
che non hanno presentato ricorso (DTF 146 II 276 consid. 6; STA 52.2021.128 del
4.
giugno 2021 in RtiD I-2022 n. 3 consid. 1.2.2). Dovrà rivalutarle applicando correttamente
i vari parametri, secondo quanto considerato nella presente decisione e secondo
le regole di gara e ricalcolare tutti i punteggi, se del caso richiedendo agli
offerenti la documentazione mancante (ad esempio attestati CFP o AFC). Laddove
occorre, si farà inoltre confermare che i dipendenti annunciati quali
collaboratori in perfezionamento professionale sono rimasti alle dipendenze
della ditta per almeno 12 mesi rispettivamente che i contratti di lavoro dei
medesimi non sono stati disdetti prima dell'inoltro dell'offerta.
8.
Secondo giurisprudenza, il
rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi
istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre sia considerato come
vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1;
STF 2C_570/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2). La tassa di giustizia
è quindi posta a carico della committenza secondo soccombenza, ritenuto che la deliberataria ne va esente non avendo
resistito all'impugnativa (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili
alla ricorrente che non si è avvalsa del patrocinio di un legale (art. 49 cpv.
1.
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 22 maggio 2025 con cui il Municipio CO 2 ha deliberato alla CO 1 le opere
da impresario costruttore occorrenti per la realizzazione della
rivitalizzazione dello stabile __________, è annullata;
1.2
la CO 1 è
esclusa dalla gara;
1.3
gli atti sono
rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del Comune di CO 2. Alla ricorrente è
restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera