52.2025.211
Tassa di giustizia e ripetibili
13 giugno 2025Italiano8 min
ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o
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Incarto n.
52.2025.211
Lugano
13
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matea Pessina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 10 giugno
2025 di
RI
1
RI
2
RI
3
patrocinati
da: NOTI 1
contro
il dispositivo n. 2 della risoluzione del 7 maggio
2025 (n. 2094) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa
da loro presentata avverso la decisione per atti materiali del
gennaio/febbraio 2025 con cui il Centro di manutenzione di Mendrisio dell'Area
dell'esercizio e della manutenzione stradale ha chiuso con paletti fissi e
catena il piazzale della strada cantonale Bissone-Mendrisio, in zona __________;
ritenuto, in
fatto
che il 5 febbraio 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 sono
insorti davanti al Governo domandando la rimozione della catena, posata
dal Centro di manutenzione di Mendrisio (CMM) dell'Area dell'esercizio e della manutenzione
stradale a chiusura dell'accesso allo spiazzo sul lato destro della strada
cantonale Bissone-Mendrisio (mapp. __________), in zona __________ e il
ripristino della delimitazione con paletti bianchi/neri preesistenti;
che il 13 marzo 2025
il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza del 25 febbraio
precedente con cui i citati ricorrenti hanno postulato in via cautelare
l'immediata rimozione della catena e il ripristino dell'accessibilità dello
spiazzo, ponendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 300.-;
che con replica del 28
marzo 2025, i citati insorgenti hanno formulato un articolato petitum
secondo cui in via principale la decisione di procedere al contestato
intervento andava dichiarata nulla, subordinatamente annullata (domanda 2.1.) e
conseguentemente andava ordinata la rimozione della catena e il
ripristino della delimitazione con paletti bianchi/neri esistenti (domanda
2.2);
che il 7 maggio 2025
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso, accertando la nullità
della decisione per atti materiali del CMM mediante la quale lo spiazzo in
parola è stato chiuso con paletti fissi e catena e ordinandone la rimozione;
che la tassa di
giustizia di fr. 400.- è stata posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3; non sono
state assegnate ripetibili (dispositivo n. 2);
che, in estrema
sintesi, il Governo ha ritenuto che la posa dei paletti con catena avrebbe
dovuto seguire la procedura del progetto stradale, per la quale il CMM non è
competente; ha quindi negato il ripristino della delimitazione con paletti
amovibili preesistenti, dal momento che dall'incarto non risultava che questi
fossero stati posati in esito alla corretta procedura; ritenuta la parziale
soccombenza degli insorgenti, ha posto a loro carico la tassa di giustizia
ridotta, negando loro le ripetibili in quanto avvocati agenti in causa propria;
che con ricorso del 10
giugno 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo contro il dispositivo n. 2 della decisione appena descritta,
domandandone la riforma nel senso che, in via principale, non si preleva la
tassa di giustizia rispettivamente, in via subordinata, questa è posta a carico
della resistente; in ogni caso viene riconosciuta un'indennità di fr. 300.-.
quale rimborso della tassa di giustizia della decisione provvisionale;
che gli insorgenti
ritengono di essere stati considerati a torto parzialmente soccombenti, visto
che il Governo avrebbe in sostanza deciso quanto da loro postulato; la richiesta
di ripristinare i paletti precedenti era un semplice corollario, laddove
l'oggetto del ricorso era tuttavia la chiusura abusiva dell'accesso dello
spiazzo per renderlo di nuovo accessibile;
che essi sostengono poi
che la tassa di giustizia di fr. 300.- posta a loro carico dalla decisione provvisionale
fa parte delle spese necessarie causate dalla controversia che la parte
soccombente dovrebbe risarcire; infatti, essa non rientrerebbe nei costi che il
conferimento di un mandato di patrocinio professionale comporterebbe e che la
giurisprudenza considera non risarcibili agli avvocati agenti in causa propria;
che gli insorgenti
chiedono che il Tribunale rinunci ad esigere l'anticipo delle spese;
che il ricorso non è
stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti dal Consiglio
di Stato;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 25 della legge sulle
strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100) e 84 lett. a della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100); la legittimazione
attiva degli insorgenti, destinatari del giudizio impugnato, è certa (art. 65
cpv. 1 LPAmm); tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), il ricorso può essere evaso
sulla base degli atti, senza procedere allo scambio degli allegati (art. 72
LPAmm);
che a tenore dell'art.
47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni
una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell’ampiezza e della
difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione
finanziaria delle parti; il suo importo, prosegue la norma, varia da fr. 100.-
a fr. 5'000.- nei procedimenti di carattere non pecuniario, potendo raggiungere
Fatti
i fr. 30'000.- in quelli a carattere pecuniario;
che, potestativa, la norma lascia all'autorità di
ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o
dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);
che la tassa di
giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare
i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Messaggio concernente la
revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag 1971; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);
che, inoltre, secondo
l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, prima frase, le autorità di ricorso condannano la parte
soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese
necessarie causate dalla controversia (spese ripetibili);
che le ripetibili
consistono nella partecipazione all'onorario del patrocinatore e alle spese
sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 del regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007; RtarRip; RL 178.310);
che quanto previsto
dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità
giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della
disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma
nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC
Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247
lett. c); la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha
fatto richiesta costituisce dunque una violazione del diritto, censurabile
dinanzi a questo Tribunale;
che soccombente ai sensi delle citate disposizioni
è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un
ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti,
op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base
della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Lukas Müller in: Bernhard Waldmann/Patrick
L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar VwVG, III ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2023, n. 15 ad art. 63);
la soccombenza va stabilita in funzione delle
conclusioni formulate con il ricorso, messe in relazione con l'esito della
procedura avverso il giudizio impugnato, laddove in caso di parziale soccombenza
le spese vengono ripartite in proporzione (Müller,
op. cit., ibidem);
che nella misura in cui gli insorgenti con l'impugnativa di prima
istanza hanno postulato la rimozione della catena che chiude l'accesso allo
spiazzo e il ripristino della delimitazione con paletti bianchi e neri, ribadendo
poi queste (due) domande con la replica, è manifesto come il loro ricorso sia
stato solo parzialmente accolto, in relazione (unicamente) alla prima richiesta;
in presenza di un chiaro petitum, per giunta formulato da avvocati
cogniti in materia e che non possono ignorarne la portata, non è possibile
concludere altrimenti;
che nel ritenere gli
insorgenti come parzialmente soccombenti, la decisione impugnata risulta del
tutto corretta;
che limitandosi a
contestarne l'accollo, gli insorgenti non criticano l'importo esposto in quanto
tale; né potrebbero farlo con successo: alla luce dell'incarto trasmesso dal
Governo che fa stato di una procedura sfociata in una decisione di merito dopo
un doppio scambio degli allegati, esso appare adeguato, senz'altro non
costitutivo di abuso del potere di apprezzamento;
che per quanto concerne
le ripetibili, il Governo non le ha assegnate ritenendo che il ricorso era
stato presentato da avvocati in causa propria; principio che gli insorgenti a
ragione non contestano e che corrisponde del resto alla costante prassi di
questo Tribunale (fra tante: STA
52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2.);
che gli oneri della procedura provvisionale sono già stati,
correttamente, fissati nell'ambito della decisione del Presidente del Governo;
se gli insorgenti ritenevano che la tassa di giustizia non dovesse essere loro caricata,
avrebbero semmai dovuto insorgere contro quella pronuncia; la tesi avanzata dai
ricorrenti in questa sede risulta priva di fondamento;
che dunque il ricorso
dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico degli insorgenti (art.
47 cpv. 1 LPAmm), la cui soccombenza esclude già di per sé l'assegnazione di
ripetibili (art. 49 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera