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Decisione

52.2025.211

Tassa di giustizia e ripetibili

13 giugno 2025Italiano8 min

ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.211

Lugano

13

giugno 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matea Pessina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 10 giugno

2025 di

RI

1

RI

2

RI

3

patrocinati

da: NOTI 1

contro

il dispositivo n. 2 della risoluzione del 7 maggio

2025 (n. 2094) del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente l'impugnativa

da loro presentata avverso la decisione per atti materiali del

gennaio/febbraio 2025 con cui il Centro di manutenzione di Mendrisio dell'Area

dell'esercizio e della manutenzione stradale ha chiuso con paletti fissi e

catena il piazzale della strada cantonale Bissone-Mendrisio, in zona __________;

ritenuto, in

fatto

che il 5 febbraio 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 sono

insorti davanti al Governo domandando la rimozione della catena, posata

dal Centro di manutenzione di Mendrisio (CMM) dell'Area dell'esercizio e della manutenzione

stradale a chiusura dell'accesso allo spiazzo sul lato destro della strada

cantonale Bissone-Mendrisio (mapp. __________), in zona __________ e il

ripristino della delimitazione con paletti bianchi/neri preesistenti;

che il 13 marzo 2025

il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto l'istanza del 25 febbraio

precedente con cui i citati ricorrenti hanno postulato in via cautelare

l'immediata rimozione della catena e il ripristino dell'accessibilità dello

spiazzo, ponendo a loro carico la tassa di giustizia di fr. 300.-;

che con replica del 28

marzo 2025, i citati insorgenti hanno formulato un articolato petitum

secondo cui in via principale la decisione di procedere al contestato

intervento andava dichiarata nulla, subordinatamente annullata (domanda 2.1.) e

conseguentemente andava ordinata la rimozione della catena e il

ripristino della delimitazione con paletti bianchi/neri esistenti (domanda

2.2);

che il 7 maggio 2025

il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso, accertando la nullità

della decisione per atti materiali del CMM mediante la quale lo spiazzo in

parola è stato chiuso con paletti fissi e catena e ordinandone la rimozione;

che la tassa di

giustizia di fr. 400.- è stata posta a carico di RI 1, RI 2 e RI 3; non sono

state assegnate ripetibili (dispositivo n. 2);

che, in estrema

sintesi, il Governo ha ritenuto che la posa dei paletti con catena avrebbe

dovuto seguire la procedura del progetto stradale, per la quale il CMM non è

competente; ha quindi negato il ripristino della delimitazione con paletti

amovibili preesistenti, dal momento che dall'incarto non risultava che questi

fossero stati posati in esito alla corretta procedura; ritenuta la parziale

soccombenza degli insorgenti, ha posto a loro carico la tassa di giustizia

ridotta, negando loro le ripetibili in quanto avvocati agenti in causa propria;

che con ricorso del 10

giugno 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 insorgono ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo contro il dispositivo n. 2 della decisione appena descritta,

domandandone la riforma nel senso che, in via principale, non si preleva la

tassa di giustizia rispettivamente, in via subordinata, questa è posta a carico

della resistente; in ogni caso viene riconosciuta un'indennità di fr. 300.-.

quale rimborso della tassa di giustizia della decisione provvisionale;

che gli insorgenti

ritengono di essere stati considerati a torto parzialmente soccombenti, visto

che il Governo avrebbe in sostanza deciso quanto da loro postulato; la richiesta

di ripristinare i paletti precedenti era un semplice corollario, laddove

l'oggetto del ricorso era tuttavia la chiusura abusiva dell'accesso dello

spiazzo per renderlo di nuovo accessibile;

che essi sostengono poi

che la tassa di giustizia di fr. 300.- posta a loro carico dalla decisione provvisionale

fa parte delle spese necessarie causate dalla controversia che la parte

soccombente dovrebbe risarcire; infatti, essa non rientrerebbe nei costi che il

conferimento di un mandato di patrocinio professionale comporterebbe e che la

giurisprudenza considera non risarcibili agli avvocati agenti in causa propria;

che gli insorgenti

chiedono che il Tribunale rinunci ad esigere l'anticipo delle spese;

che il ricorso non è

stato intimato per le risposte, ma sono stati richiamati gli atti dal Consiglio

di Stato;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo discende dagli art. 25 della legge sulle

strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 725.100) e 84 lett. a della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100); la legittimazione

attiva degli insorgenti, destinatari del giudizio impugnato, è certa (art. 65

cpv. 1 LPAmm); tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), il ricorso può essere evaso

sulla base degli atti, senza procedere allo scambio degli allegati (art. 72

LPAmm);

che a tenore dell'art.

47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni

una tassa di giustizia, che viene stabilita in funzione dell’ampiezza e della

difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione

finanziaria delle parti; il suo importo, prosegue la norma, varia da fr. 100.-

a fr. 5'000.- nei procedimenti di carattere non pecuniario, potendo raggiungere

Fatti

i fr. 30'000.- in quelli a carattere pecuniario;

che, potestativa, la norma lascia all'autorità di

ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente se integra gli estremi dell'eccesso o

dell'abuso del potere di apprezzamento (art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che la tassa di

giustizia va posta di regola a carico della parte soccombente e deve rispettare

i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Messaggio concernente la

revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966, n. 6645, in: RVGC anno parlamentare 2013/2014 pag. 1947 segg., pag 1971; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 28);

che, inoltre, secondo

l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, prima frase, le autorità di ricorso condannano la parte

soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese

necessarie causate dalla controversia (spese ripetibili);

che le ripetibili

consistono nella partecipazione all'onorario del patrocinatore e alle spese

sopportate da questi nell'interesse del cliente (art. 10 del regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007; RtarRip; RL 178.310);

che quanto previsto

dall'art. 49 cpv. 1 LPAmm non costituisce una semplice facoltà dell'autorità

giudicante, ma un preciso obbligo desumibile dalla lettera stessa della

disposizione citata (cfr. Relazione della Commissione speciale per la riforma

nel settore della giurisdizione e della procedura amministrativa, in RVGC

Sessione ordinaria primaverile 1966 pag. 188 segg., in particolare pag. 247

lett. c); la non assegnazione - a torto - di ripetibili alla parte che ne ha

fatto richiesta costituisce dunque una violazione del diritto, censurabile

dinanzi a questo Tribunale;

che soccombente ai sensi delle citate disposizioni

è la parte che propone un ricorso infondato o che resiste senza successo a un

ricorso fondato (RDAT 1986 n. 23; Borghi/Corti,

op. cit., n. 2 ad art. 31); ininfluente al riguardo è che i motivi alla base

della decisione siano di natura formale o materiale (cfr. Lukas Müller in: Bernhard Waldmann/Patrick

L. Krauskopf [curatori], Praxiskommentar VwVG, III ed., Zurigo/ Basilea/Ginevra 2023, n. 15 ad art. 63);

la soccombenza va stabilita in funzione delle

conclusioni formulate con il ricorso, messe in relazione con l'esito della

procedura avverso il giudizio impugnato, laddove in caso di parziale soccombenza

le spese vengono ripartite in proporzione (Müller,

op. cit., ibidem);

che nella misura in cui gli insorgenti con l'impugnativa di prima

istanza hanno postulato la rimozione della catena che chiude l'accesso allo

spiazzo e il ripristino della delimitazione con paletti bianchi e neri, ribadendo

poi queste (due) domande con la replica, è manifesto come il loro ricorso sia

stato solo parzialmente accolto, in relazione (unicamente) alla prima richiesta;

in presenza di un chiaro petitum, per giunta formulato da avvocati

cogniti in materia e che non possono ignorarne la portata, non è possibile

concludere altrimenti;

che nel ritenere gli

insorgenti come parzialmente soccombenti, la decisione impugnata risulta del

tutto corretta;

che limitandosi a

contestarne l'accollo, gli insorgenti non criticano l'importo esposto in quanto

tale; né potrebbero farlo con successo: alla luce dell'incarto trasmesso dal

Governo che fa stato di una procedura sfociata in una decisione di merito dopo

un doppio scambio degli allegati, esso appare adeguato, senz'altro non

costitutivo di abuso del potere di apprezzamento;

che per quanto concerne

le ripetibili, il Governo non le ha assegnate ritenendo che il ricorso era

stato presentato da avvocati in causa propria; principio che gli insorgenti a

ragione non contestano e che corrisponde del resto alla costante prassi di

questo Tribunale (fra tante: STA

52.2020.567 dell'8 ottobre 2021 consid. 7.2.);

che gli oneri della procedura provvisionale sono già stati,

correttamente, fissati nell'ambito della decisione del Presidente del Governo;

se gli insorgenti ritenevano che la tassa di giustizia non dovesse essere loro caricata,

avrebbero semmai dovuto insorgere contro quella pronuncia; la tesi avanzata dai

ricorrenti in questa sede risulta priva di fondamento;

che dunque il ricorso

dev'essere respinto, ponendo la tassa di giustizia a carico degli insorgenti (art.

47 cpv. 1 LPAmm), la cui soccombenza esclude già di per sé l'assegnazione di

ripetibili (art. 49 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico dei ricorrenti.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera