52.2025.218
Commessa pubblica. Esclusione dalla gara
10 settembre 2025Italiano15 min
inattendibile in relazione alle tempistiche indicate e avrebbe quindi meritato in
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.218
Lugano
10
settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 13 giugno
2025 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
contro
la decisione del 5 giugno 2025 del Municipio di CO 2
che, in esito a una procedura su invito, ha deliberato la commessa
concernente le opere di gessatore e pittore esterno occorrenti all'ex
convento __________ alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 18 dicembre 2024 il
Comune CO 2, per il tramite del Dicastero opere pubbliche, ha promosso una
procedura di concorso su invito, retta dalla legge sulle commesse pubbliche del
20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100), chiedendo a tre ditte, tra cui la RI 1 e
la CO 1, di presentare un'offerta per le opere di intonaci esterni e interni
occorrenti all'ex convento __________ nel quartiere di __________.
Il capitolato
d'appalto trasmesso agli offerenti annunciava che la commessa sarebbe stata
aggiudicata secondo i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (capitolato, pag. 6, pos. 224.100):
-
Economicità 50%
-
Durata dei lavori/Tempi
di esecuzione-produzione 20%
- Referenze 20%
-
Prontezza di intervento 10%
Il documento precisava
che le offerte che avessero ottenuto la nota 1 nel criterio "durata dei
lavori/Tempi di esecuzione - produzione" sarebbero state escluse dalla
fase di aggiudicazione e non sarebbero state valutate per i criteri successivi
(capitolato, pos. 224.120 e 224.410).
In relazione al
predetto criterio di aggiudicazione, il bando precisava che:
Fatti
i lavori si svolgeranno durante il periodo di chiusura
della scuola in particolare nel lasso di tempo compreso tra il 18 giugno 2025 e
il 18 agosto 2025. A partire dal 18.08.2025 la scuola deve essere in funzione e
utilizzabile in tutte le sue parti. Il cantiere può proseguire in forma
ridotta, compatibilmente con la continuità di utilizzazione dell'edificio fino
alla fine di settembre 2025.
I termini sono ben specificati
all'interno del programma lavori allegato:
- Inizio lavori: 18 giugno 2025
- Consegna intonaci di fondo e rappezzi interni entro il
30 luglio 2025
-
Consegna finale esterna entro 19
settembre 2025
Il cantiere prevede che, se necessario, si lavori
durante le ferie estive dell'edilizia.
Il metodo di
valutazione di tale criterio prevedeva di assegnare una nota da 1 a 6 a seconda
dei giorni lavorativi previsti dall'offerente per l'esecuzione dei lavori,
posto che per tempistiche inferiori a 45 giorni sarebbe stata assegnata la nota
6, mentre per quelle superiori a 50 giorni lavorativi la nota 1 (cfr.
capitolato, pos. 224.410).
B. Entro il termine
fissato dal committente hanno inoltrato la propria offerta la RI 1, che ha
proposto un prezzo di fr. 146'114.45 e indicato una durata dei lavori di 70
giorni, nonché la CO 1, con un'offerta di fr. 149'225.25 e tempi di esecuzione
previsti di 33 giorni lavorativi.
C. Valutate le offerte,
il committente ha risolto di escludere dalla gara la RI 1, a causa del mancato
rispetto delle tempistiche massime indicate per la durata dei lavori. Esso ha
quindi deliberato la commessa alla CO 1.
D. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la RI 1
chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al committente per nuova
decisione, previa riammissione in gara della propria offerta; in via
subordinata domanda la delibera in proprio favore. Postula inoltre la
concessione dell'effetto sospensivo al gravame. La ricorrente sostiene
innanzitutto che la decisione non sarebbe sufficientemente motivata e non
permetterebbe di comprendere il motivo per cui le sarebbe stata assegnata la
nota minima nel criterio di aggiudicazione durata dei lavori. Nel
merito, ritiene che la propria offerta, comprensiva di tutte le informazioni
richieste, non meritasse l'esclusione. Le tempistiche indicate sarebbero
corrette.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente. Osserva che l'estromissione dell'offerta
della ricorrente, che ha previsto una tempistica di esecuzione dei lavori
superiore a 50 giorni, è stata inevitabilmente decisa a seguito della corretta
applicazione delle regole di gara, rimaste incontestate. Esclusa a ragione
dalla gara, l'insorgente non sarebbe legittimata a contestare l'aggiudicazione
alla CO 1.
F. Con analoghe
motivazioni, anche la CO 1 avversa il gravame.
G. Il 9 luglio 2025, la
giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda
di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso.
H. Con la replica, la
ricorrente, presa visione degli atti, mette in dubbio che l'aggiudicataria
fosse in regola con il pagamento dell'IVA. La sua offerta sarebbe inoltre
inattendibile in relazione alle tempistiche indicate e avrebbe quindi meritato in
ogni caso l'esclusione. Chiede pertanto di constatare l'illegalità della
delibera.
I. Con le
rispettive dupliche, il committente e l'aggiudicataria ribadiscono la propria
posizione.
J. L'Ufficio di
vigilanza sulle commesse pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio non
formula osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto partecipante
al concorso, la ricorrente è legittimata a contestare la sua esclusione dalla
procedura di aggiudicazione; la riammissione in gara dell'insorgente le
garantirebbe concrete possibilità di vedersi attribuire l'appalto, ritenuto che
la sua offerta è più economica di quella dell'aggiudicataria, unica in gara
(art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa
del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). L'abilitazione a contestare
l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 le potrà invece essere riconosciuta
solo in caso di accoglimento delle sue censure rivolte contro la sua
estromissione dalla gara (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 1).
1.2.
Il giudizio può essere emanato sulla base delle tavole processuali, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). I memoriali e i
documenti prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire
sull'impugnativa con cognizione di causa.
Considerandi
2.
La censura di
violazione del diritto di essere sentito per mancanza di motivazione della
decisione impugnata va d'acchito respinta.
Seppur succintamente,
il committente ha infatti indicato che l'esclusione dell'offerta della
ricorrente era dovuta al
mancato rispetto delle tempistiche massime indicate
per la durata dei lavori/Tempi di esecuzione-produzione (…)
La ricorrente è
pertanto stata posta nelle condizioni di comprendere che la sua offerta è stata
estromessa dalla gara a causa del numero eccessivo di giorni indicato in
offerta. Essa è d'altronde stata in grado di contestare diffusamente la
decisione impugnata su questo aspetto.
3.
Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara entrano in considerazione
per l'aggiudicazione. Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge
stessa del concorso e vincolano tanto i concorrenti, quanto il committente, che
deve rispettarle per non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo
della parità di trattamento e del principio della trasparenza (cfr. art.
1.
lett. a e c LCPubb). Al momento della loro apertura le offerte devono quindi
risultare complete, corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni
stabilite dal bando di concorso e della relativa documentazione di gara (cfr.
art. 26 cpv. 1 LCPubb e 40 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato internazionale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP;
RL 730.110). Questo, in particolare, per permettere al
committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e
di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per
principio escluse dalla gara; la difformità può consistere sia nella
disattenzione di esigenze imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia
nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia
nell'offerta di prestazioni che non rispondono
alle prescrizioni fissate dagli atti di gara. Resta in ogni caso riservato il
principio di proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di
formalismo eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1, 2C_458/2008 del 15 dicembre 2008 consid. 3.1;
2P.339/2001 del 12 aprile 2002 consid. 5 c/cc in: RDAT II-2002 n. 47 pag. 158
segg.; STA 52.2020.608 del 17 marzo 2021 consid. 2;
Matteo Cassina, Principali aspetti
del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla
CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
4.
La ricorrente
contesta la propria esclusione, ritenendola ingiustificata. La tempistica di 70
giorni lavorativi indicata in offerta sarebbe del tutto attendibile.
Come esposto in
narrativa, il bando di concorso prevedeva un criterio di aggiudicazione volto a
valutare le tempistiche di esecuzione dei lavori, che i concorrenti erano
tenuti a indicare in offerta. Lo stesso prevedeva espressamente che in caso di
valori superiori a 50 giorni lavorativi, l'offerta avrebbe ottenuto la nota 1 e
sarebbe stata esclusa.
La sanzione era chiara
e, per quanto severa possa apparire, deriva da una condizione di gara rimasta
incontestata e pertanto divenuta vincolante sia per il committente sia per gli
offerenti (art. 38 cpv. 3 LCPubb, 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP). D'altro canto, il
limite massimo di 50 giorni lavorativi non appare manifestamente inattendibile,
anche avuto riguardo del periodo di tempo ristretto in cui il committente ha
programmato i lavori.
Avendo l'insorgente
previsto di impiegare 70 giorni per portare a termine le opere, è senza
incorrere in violazioni del diritto che la sua offerta è stata estromessa dalla
gara. L'esclusione della ricorrente va pertanto tutelata.
5.
Esclusa a
ragione dalla gara, la ricorrente non è legittimata a contestare
l'aggiudicazione in favore della CO 1. Per ragioni deducibili dal
principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost., RS 101)
occorre tuttavia verificare se, come essa sostiene, la committenza avrebbe
dovuto scartare anche la sua offerta. Le contestazioni sollevate su questo tema
sono infatti proponibili, poiché non riguardano la decisione di aggiudicazione,
ma quella di esclusione, che risulterebbe per finire discriminatoria qualora le
critiche dell'insorgente dovessero rivelarsi fondate (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle
commesse pubbliche nel Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano
2008, pag. 34, pag. 63-64; STA 52.2017.373 del 26 febbraio 2018 consid. 3.1 e
rinvii).
6.
L'insorgente
sostiene, tra l'altro, che l'aggiudicataria non avrebbe dimostrato di essere in
regola con il pagamento dell'IVA.
6.1
Secondo l'art. 5
lett. a LCPubb, il committente può aggiudicare la commessa oggetto del concorso
unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi verso le
istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte
alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei
lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categoria di arti e
mestieri e/o i contratti nazionali mantello. La norma sancisce un criterio
d'idoneità di carattere generale, volto a garantire
le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping
sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato
concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo
scopo di politica sociale, la norma
tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti,
impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in
questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/
Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo 2013, n. 514 segg.). I concorrenti che
non rispettano i principi sanciti
dalla disposizione di cui trattasi vanno esclusi dall'aggiudicazione (vedi art.
25.
lett. c LCPubb; cfr. fra le tante: STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018
consid. 3.1).
6.2
Riallacciandosi
all'art. 5 lett. a LCPubb, l'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare
all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
a) AVS/AI/IPG/AD;
b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
c) SUVA o istituto analogo;
d) Cassa pensione (LPP);
e) Imposte alla fonte;
f) Imposte federali, cantonali e comunali;
g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
h) Pensionamento anticipato (PEAN);
i)
Contributi professionali;
unitamente a una
dichiarazione del competente organo di vigilanza che attesti il rispetto di un
contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un
contratto normale di lavoro (cpv. 2), nonché un'autocertificazione del rispetto
della parità di trattamento tra uomo e donna (cpv. 3).
L'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP prevede che le dichiarazioni sono valide per 6
mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. Le dilazioni di
pagamento degli oneri sociali e delle imposte, soggiunge il cpv. 5, non sono
ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.
6.3
Per
principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art. 39
cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP o munite di documenti privi di validità non sono da
considerare incomplete. Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non
riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del
concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella
loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte
non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto -
quest'ultimo - notoriamente inammissibile (RtiD I-2019 n. 11; STA 52.2020.364
del 1° giugno 2021 consid. 3.3, 52.2020.474 del 25 febbraio 2021 consid. 6.3,
52.2018.281
consid. 3.3, 52.2016.570 del 24 febbraio 2017 consid. 3). La possibilità
di sanare il difetto, producendo entro un termine perentorio le dichiarazioni
mancanti, va quindi concessa. Negarla, escludendo siccome incomplete le offerte
prive delle dichiarazioni richieste, configurerebbe una disattenzione del
principio di proporzionalità.
6.4
Di regola, l'IVA è riscossa per
un periodo fiscale corrispondente all'anno civile (art. 34 cpv. 1 e 2 LIVA).
All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è di
norma il trimestre civile. In caso di allestimento del rendiconto secondo il
metodo delle aliquote saldo, il periodo di rendiconto è invece il semestre
civile (art. 35 cpv. 1 LIVA). L'art. 71 cpv. 1 LIVA prevede che il contribuente
è tenuto a presentare spontaneamente all'AFC il rendiconto sul credito fiscale,
nella forma prescritta, entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto.
Entro il medesimo termine esso è inoltre tenuto a saldare il credito fiscale
sorto durante tale periodo (art. 86 cpv. 1 LIVA). Ciò significa che, nel caso
in cui il periodo di rendiconto è semestrale (metodo delle aliquote saldo), il
pagamento del contributo per il primo semestre (30 giugno) deve essere
effettuato entro il 31 agosto mentre quello per il secondo semestre (31
dicembre) entro il 28/29 febbraio (cfr. scheda informativa "criteri di
idoneità" dell'UVCP del 1° novembre 2022, punto 4.2.7).
6.5
Nel caso concreto, il concorso scadeva il 29 gennaio 2025. I concorrenti
tenuti all'allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo dovevano
quindi dimostrare di aver pagato al più tardi a quella data i rendiconti
d'imposta relativi al primo semestre (1° gennaio 2024 - 30 giugno 2024).
Tra gli atti del concorso
trasmessi al Tribunale dalla committenza, risulta una prima dichiarazione del 24
febbraio 2025 con cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) attesta
che la CO 1 era in regola con i suoi obblighi fiscali e aveva saldato i
rendiconti relativi al primo semestre, fino al 30 giugno 2024. Dagli atti non è
possibile desumere, né le parti lo spiegano, quando e per quale motivo il
concorrente ha trasmesso tale dichiarazione, che evidentemente non poteva
trovarsi allegata all'offerta in quanto emessa posteriormente. Ciò che risulta
è invece che il committente, il 15 maggio 2025, ha richiesto all'aggiudicataria
di trasmettere l'attestazione concernente il pagamento dell'IVA, indicando che
non era presente nell'offerta. Essa ha pertanto trasmesso un secondo documento,
dell'8 maggio 2025, con cui l'AFC certifica il pagamento dei rendiconti
relativi al secondo semestre 2024.
Nessuna delle due
attestazioni dimostra tuttavia che la deliberataria fosse già in regola con il saldo
dei rendiconti IVA alla data determinante, ossia al 29 gennaio 2025. Nemmeno in
questa sede, preso atto delle precise doglianze della ricorrente,
l'aggiudicataria si è premurata di dimostrare di aver effettuato il pagamento
prima di tale data e di adempiere così a tutti i criteri di idoneità. La
censura è pertanto fondata.
7.
Visto
quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto. Avendo le parti
già stipulato il contratto, la decisione di aggiudicazione va quindi dichiarata
illecita, così come postulato dalla ricorrente con la replica (art. 41 cpv. 2
LCPubb).
8.
La
tassa di giustizia è posta a carico delle parti, secondo il reciproco grado di
soccombenza (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmm). Il committente rifonderà alla
ricorrente ripetibili ridotte, mentre tra la ricorrente e l'aggiudicataria sono
compensate (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza la
decisione del 5 giugno 2025 con cui il Municipio di CO 2 ha deliberato la
commessa concernente le opere di gessatore e pittore esterno occorrenti all'ex
convento __________ alla CO 1 è dichiarata illecita.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'550.- è posta a carico della RI 1, della CO 1 e del CO 2 in
ragione di un terzo (fr. 850.-) ciascuno. Alla ricorrente è restituito
l'anticipo versato in eccesso. A titolo di ripetibili, il CO 2 verserà alla
ricorrente fr. 500.-. Tra l'insorgente e la CO 1 le ripetibili sono compensate.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110) nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera