52.2025.233
Svincolo dal segreto professionale
29 settembre 2025Italiano11 min
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.233
Lugano
29
settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 27 giugno
2025 di
RI
1
contro
la decisione del 26 maggio 2025 (n. 18.2025.158) con
cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza
presentata dall'avv. CO 1 volta a ottenere lo svincolo dal segreto
professionale;
ritenuto, in
fatto
che tra l'8 aprile 2024 e il
31 gennaio 2025 l'avv. CO 1 ha svolto prestazioni di consulenza e patrocinio
legale in diversi ambiti (diritto della protezione dell'adulto, medico e
successorio) a beneficio di RI 1;
che, dopo aver già ottenuto il pagamento di due note professionali intermedie di
fr. 10'875.60 e 15'224.65 nel corso dell'anno (in parte mediante il versamento
di acconti), la legale ne ha emesse altre due intermedie il 3 ottobre 2024 per
fr. 20'176.15 e il 12 dicembre 2024 per fr. 29'447.65;
che, per i relativi onorari e spese, il 12 dicembre 2024 la cliente ha
sottoscritto un riconoscimento di debito di fr. 44'000.-, impegnandosi a
liquidare lo scoperto nel corso del mese di gennaio 2025;
che, al termine del mandato, l'avv. CO 1 ha emesso la nota finale del 3
febbraio 2025 per fr. 16'797.30; contestualmente alla sua trasmissione, ha
invitato l'ex cliente, la cui situazione economica non le consentiva di
saldarla entro il termine stabilito, a sottoscrivere un riconoscimento di
debito del medesimo importo;
che, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha successivamente ribadito il suo
invito affinché l'ex cliente potesse beneficiare di “maggior agio” per
procedere al saldo della nota finale, sollecitando invece il pagamento
immediato dello scoperto sulle precedenti note, pari a complessivi fr.
46'623.80 (al netto di un acconto di fr. 3'000.-);
che RI 1 non ha mai dato seguito a tali richieste; il 20 febbraio 2025 la
legale ha quindi trasmesso all'ex cliente una dichiarazione di svincolo dal
segreto professionale, senza ottenere alcun riscontro;
che, con istanza del 17 marzo 2025, l'avv. CO 1 ha quindi chiesto alla
Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) di essere liberata
dal segreto professionale per procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti;
che con scritto del 7 aprile 2025 RI 1 ha anzitutto chiesto alla Commissione di
considerare nulla la dichiarazione di svincolo da lei nel frattempo
sottoscritta e trasmessale; per il resto, ha criticato il comportamento dell'istante,
che non avrebbe mai risposto alle sue domande circa il suo operato e le sue
note professionali molto alte e che ne avrebbe preteso il saldo sotto
forma di dichiarazioni di debito;
che,
con decisione del 26 maggio 2025, l'autorità di prime cure ha accolto
l'istanza, concedendo alla legale lo svincolo dal segreto professionale nella
misura necessaria a procedere all'incasso del saldo delle note professionali
del 3 ottobre 2024, 12 dicembre 2024 e 3 febbraio 2025;
che avverso tale provvedimento RI 1 insorge
ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo essenzialmente il
suo annullamento e il rigetto dell'istanza;
che la ricorrente contesta l'operato
della sua ex patrocinatrice, sostenendo che non avrebbe mai svolto le attività
per cui si era originariamente rivolta a lei e, pur a conoscenza della sua
situazione finanziaria, avrebbe lasciato crescere i propri onorari senza mai
informarla nonché generato costi non autorizzati continuando a lavorare anche
dopo la sua richiesta di porre fine al mandato; richiamata la giurisprudenza
federale relativa alle implicazioni della richiesta di acconti da parte dell'avvocato
sulla liberazione dal proprio segreto professionale, non comprende perché l'istante,
a conoscenza delle sue ristrettezze economiche e comunque in possesso di un
riconoscimento di debito da parte sua, chieda ora il saldo delle sue note;
che all'accoglimento del gravame si oppone l'avv. CO 1, con
argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, in seguito; la Commissione,
senza formulare particolari osservazioni, si è rimessa al giudizio della Corte;
che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia
della ricorrente a presentare una replica;
considerato, in diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge
sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv, RL 951.100);
che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e
direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100);
che il gravame è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) e,
contrariamente a quanto eccepisce la legale resistente, tutto sommato
sufficientemente motivato ex art. 70 cpv. 1 LPAmm in quanto redatto da una
persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto
2017): è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria
(art. 25 cpv. 1 LPAmm);
che, secondo l'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione
degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), l'avvocato è tenuto, senza
limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto
gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione;
che, poiché già l'esistenza stessa di un mandato tra l'avvocato e il suo
cliente è coperta dal segreto, il legale intenzionato a procedere all'incasso
della propria nota d'onorario deve ottenere il preventivo svincolo dal suo
segreto professionale (cfr. DTF 150 II 300 consid. 5.2 e rif., 142 II 307
consid. 4.3; STF 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.1);
che lo svincolo dal segreto va domandato in primo
luogo al cliente, che può revocarlo in ogni tempo pro futuro (cfr.
Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II
ed., Berna 2017, n. 577, pag. 247); solo sussidiariamente,
l'avvocato può rivolgersi alla Commissione per l'avvocatura (cfr. art.
321 n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0] in
combinazione con l'art. 5 cpv. 1 lett. g LAvv) (cfr.
DTF 142 II 307 consid. 4.3; STF 2C_151/2022 del 2 giugno 2022 consid.
3.1, 2C_101/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4.1,
2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 2.1 e rif.);
che per determinare se l'autorità debba accordare lo svincolo occorre procedere a una ponderazione di tutti gli
interessi in gioco, ritenuto che la liberazione dal segreto si giustifica soltanto
in presenza di un interesse pubblico o privato nettamente preponderante (cfr. DTF
142 II 307 consid. 4.3 e rif.; STF 2C_151/2022 citata consid. 3.2, 2C_1045/2021
citata consid. 4.3, 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.4, 2C_704/2016 del
6 gennaio 2017 consid. 3.2);
che, di regola, l'avvocato dispone di un interesse degno di protezione allo
svincolo dal segreto al fine di procedere all'incasso dei suoi onorari
scoperti;
che all'interesse dell'avvocato si oppone quello istituzionale alla tutela
della riservatezza, come pure, secondo i casi, quello personale del cliente -
alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze eccessive, pena l'elusione
della protezione ancorata nell'art. 321 n. 1 CP - a mantenere confidenziale il
mandato e tutte le informazioni che lo riguardano (cfr. DTF 142 II 307 consid.
4.3.3 e riferimenti; STF 2C_439/2017 citata consid. 3.4, 2C_704/2016 citata
consid. 3.2);
che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che nella ponderazione dei
contrapposti interessi in relazione con una pretesa per onorari scoperti
occorre anche considerare che l'avvocato può di principio esigere dal cliente
il versamento di un anticipo che copra i presumibili costi della propria
attività; nella misura in cui il mandato riveste per lui un'importante
interesse economico, l'avvocato può essere addirittura tenuto a chiedere un
tale anticipo nell'ottica del rispetto del precetto d'indipendenza ex art. 12
lett. b LLCA (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3);
che, fatta eccezione per costellazioni in cui all'avvocato è a priori
preclusa la possibilità di ottenere un anticipo (ad esempio laddove assiste il
cliente come gratuito patrocinatore), spetta a colui che postula lo svincolo
dal segreto per procedere all'incasso dei propri onorari scoperti spiegare
perché non era possibile coprire i costi attraverso degli anticipi (cfr. DTF
142 II 307 consid. 4.3.3 e rif.; cfr. pure STF 2C_215/2015 del 16 giugno 2016
consid. 5.2, non pubblicato in DTF 142 II 256);
che il Tribunale federale
ha inoltre precisato che, dal profilo dello svincolo dal segreto professionale,
anche un pagamento parziale in attesa del saldo finale deve essere considerato
come un anticipo, ritenuto che, nel quadro della ponderazione degli interessi,
determinante è sapere se l'avvocato ha fatto degli sforzi per recuperare i suoi
onorari durante l'esecuzione del mandato oppure se è rimasto totalmente passivo
(cfr. STF 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.3 e rimandi);
che, in concreto, visto il tenore dello scritto del 7 aprile 2025, con cui la
ricorrente ha revocato lo svincolo in un primo tempo concesso con la
sottoscrizione della dichiarazione allestita dalla legale, lo stesso non poteva
per finire che essere ottenuto dalla Commissione;
che, ciò detto, la ponderazione degli interessi operata dall'autorità inferiore
non presta il fianco ad alcuna critica;
che la ricorrente non ha infatti dimostrato alcun legittimo interesse
individuale, tantomeno preponderante, che si opponga a quello dell'avvocato di
procedere giudizialmente all'incasso delle proprie note d'onorario di
complessivi fr. 63'421.10 e che osti dunque alla liberazione dal segreto;
che alla legale non può d'altra parte nemmeno essere rimproverato di non aver
intrapreso degli sforzi per recuperare i suoi onorari nel corso del mandato tra
l'8 aprile 2024 e il 31 gennaio 2025: dagli atti risulta infatti che la stessa,
prima di inviare la nota professionale finale, ha indirizzato alla ricorrente ben
quattro note intermedie, di cui le prime due sono state onorate (in parte anche
mediante il versamento di acconti o previa dichiarazione di riconoscimento del
debito, poi saldato; cfr. doc. D-I); per le altre due note, l'insorgente ha
invece sottoscritto un riconoscimento di debito, impegnandosi a liquidare lo
scoperto nel corso del mese di gennaio 2025 (doc. L); non si è dunque in
presenza di una situazione in cui l'avvocato è rimasto totalmente passivo,
attendendo la fine del mandato per procedere alla fatturazione delle sue
pretese (cfr. STF 2C_1045/2021 citata consid. 4.3 e 4.4);
che
prive di pertinenza in questa sede - e quindi da respingere - sono le contestazioni
relative all'esecuzione del mandato, che esulano dall'oggetto della presente
procedura e potranno semmai essere discusse e approfondite in altre sedi,
segnatamente in quella civile (cfr. STF 2C_101/2019
citata consid. 5.2, 2C_8/2019 citata consid. 3.2, 2C_439/2017 citata
consid. 3.3, 2C_704/2016 citata consid. 3.3);
che giova infatti ricordare che lo svincolo dal segreto professionale
non ha effetti giuridici materiali; consente unicamente all'avvocato di far
valere in giudizio la pretesa relativa al pagamento del suoi onorari senza
incorrere in sanzioni disciplinari o penali; non pregiudica in alcun modo la
causa civile tendente all'incasso della sua nota professionale; l'unico effetto
giuridico diretto della decisione di
svincolo per il mandante consiste nel fatto che questi, nella misura necessaria
all'incasso del credito, perde la protezione che normalmente gli è garantita
dal segreto professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; STF 2C_1045/2021
citata consid. 4.2, 2C_101/2019 citata consid. 4.2, 5.3 e 5.4, 2C_8/2019 citata
consid. 2.2 e 3.3);
che il richiamo pretestuoso all'obbligo del segreto professionale da parte del
cliente che non vuole pagare è del resto lesivo del principio della buona fede (cfr. Mario
Postizzi, L'incasso degli onorari e il segreto professionale
dell'avvocato, in: Rep. 1999 pag. 29 segg., pag. 45 e riferimenti; cfr. pure Rebsamen, op. cit., pag. 277 e rimandi; Hans Nater/Gaudenz G.
Zindel, in: Walter Fellmann/Gaudenz
Fatti
G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.
1939, pag. 791);
che, in queste circostanze, nemmeno
l'interesse istituzionale alla confidenzialità delle relazioni tra avvocato e
cliente (cfr. STF 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.1) può essere
considerato prevalente;
che a ragione la Commissione
ha quindi accolto la sua istanza, svincolandola dal segreto professionale;
che, stante quanto
precede, il ricorso dev'essere respinto;
che la domanda di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa
appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr.
art. 3 cpv. 3 della legge
sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG;
RL 178.300);
che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico
dell'insorgente, secondo soccombenza;
che non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) alla legale qui
resistente, dal momento che agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF
2C_1045/2021 citata consid. 5, 2C_101/2019 citata consid. 6.2, 2C_8/2019 citata
consid. 4.2, 2C_439/2017 citata consid. 4, 2C_704/2016 citata consid. 3.6; Hansjörg Seiler, in:
Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer,
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e
giurisprudenza ivi citata).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
La tassa di
giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano
ripetibili.
4.
Contro la presente
decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005; LTF; RS 173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera