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Decisione

52.2025.233

Svincolo dal segreto professionale

29 settembre 2025Italiano11 min

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.233

Lugano

29

settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 27 giugno

2025 di

RI

1

contro

la decisione del 26 maggio 2025 (n. 18.2025.158) con

cui la Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello ha accolto l'istanza

presentata dall'avv. CO 1 volta a ottenere lo svincolo dal segreto

professionale;

ritenuto, in

fatto

che tra l'8 aprile 2024 e il

31 gennaio 2025 l'avv. CO 1 ha svolto prestazioni di consulenza e patrocinio

legale in diversi ambiti (diritto della protezione dell'adulto, medico e

successorio) a beneficio di RI 1;

che, dopo aver già ottenuto il pagamento di due note professionali intermedie di

fr. 10'875.60 e 15'224.65 nel corso dell'anno (in parte mediante il versamento

di acconti), la legale ne ha emesse altre due intermedie il 3 ottobre 2024 per

fr. 20'176.15 e il 12 dicembre 2024 per fr. 29'447.65;

che, per i relativi onorari e spese, il 12 dicembre 2024 la cliente ha

sottoscritto un riconoscimento di debito di fr. 44'000.-, impegnandosi a

liquidare lo scoperto nel corso del mese di gennaio 2025;

che, al termine del mandato, l'avv. CO 1 ha emesso la nota finale del 3

febbraio 2025 per fr. 16'797.30; contestualmente alla sua trasmissione, ha

invitato l'ex cliente, la cui situazione economica non le consentiva di

saldarla entro il termine stabilito, a sottoscrivere un riconoscimento di

debito del medesimo importo;

che, non avendo ricevuto alcun riscontro, ha successivamente ribadito il suo

invito affinché l'ex cliente potesse beneficiare di “maggior agio” per

procedere al saldo della nota finale, sollecitando invece il pagamento

immediato dello scoperto sulle precedenti note, pari a complessivi fr.

46'623.80 (al netto di un acconto di fr. 3'000.-);

che RI 1 non ha mai dato seguito a tali richieste; il 20 febbraio 2025 la

legale ha quindi trasmesso all'ex cliente una dichiarazione di svincolo dal

segreto professionale, senza ottenere alcun riscontro;

che, con istanza del 17 marzo 2025, l'avv. CO 1 ha quindi chiesto alla

Commissione per l'avvocatura del Tribunale d'appello (Commissione) di essere liberata

dal segreto professionale per procedere all'incasso dei suoi onorari scoperti;

che con scritto del 7 aprile 2025 RI 1 ha anzitutto chiesto alla Commissione di

considerare nulla la dichiarazione di svincolo da lei nel frattempo

sottoscritta e trasmessale; per il resto, ha criticato il comportamento dell'istante,

che non avrebbe mai risposto alle sue domande circa il suo operato e le sue

note professionali molto alte e che ne avrebbe preteso il saldo sotto

forma di dichiarazioni di debito;

che,

con decisione del 26 maggio 2025, l'autorità di prime cure ha accolto

l'istanza, concedendo alla legale lo svincolo dal segreto professionale nella

misura necessaria a procedere all'incasso del saldo delle note professionali

del 3 ottobre 2024, 12 dicembre 2024 e 3 febbraio 2025;

che avverso tale provvedimento RI 1 insorge

ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo essenzialmente il

suo annullamento e il rigetto dell'istanza;

che la ricorrente contesta l'operato

della sua ex patrocinatrice, sostenendo che non avrebbe mai svolto le attività

per cui si era originariamente rivolta a lei e, pur a conoscenza della sua

situazione finanziaria, avrebbe lasciato crescere i propri onorari senza mai

informarla nonché generato costi non autorizzati continuando a lavorare anche

dopo la sua richiesta di porre fine al mandato; richiamata la giurisprudenza

federale relativa alle implicazioni della richiesta di acconti da parte dell'avvocato

sulla liberazione dal proprio segreto professionale, non comprende perché l'istante,

a conoscenza delle sue ristrettezze economiche e comunque in possesso di un

riconoscimento di debito da parte sua, chieda ora il saldo delle sue note;

che all'accoglimento del gravame si oppone l'avv. CO 1, con

argomentazioni di cui si dirà, all'occorrenza, in seguito; la Commissione,

senza formulare particolari osservazioni, si è rimessa al giudizio della Corte;

che non vi è stato un ulteriore scambio di allegati, stante la rinuncia

della ricorrente a presentare una replica;

considerato, in diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 28 cpv. 1 della legge

sull'avvocatura del 13 febbraio 2012 (LAvv, RL 951.100);

che certa è la legittimazione attiva della ricorrente, personalmente e

direttamente toccata dal giudizio impugnato, di cui è destinataria (art. 65

cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;

RL 165.100);

che il gravame è inoltre tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm) e,

contrariamente a quanto eccepisce la legale resistente, tutto sommato

sufficientemente motivato ex art. 70 cpv. 1 LPAmm in quanto redatto da una

persona sprovvista di conoscenze giuridiche (cfr. STA 52.2017.231 del 21 agosto

2017): è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che, secondo l'art. 13 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione

degli avvocati del 23 giugno 2000 (LLCA; RS 935.61), l'avvocato è tenuto, senza

limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto

gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione;

che, poiché già l'esistenza stessa di un mandato tra l'avvocato e il suo

cliente è coperta dal segreto, il legale intenzionato a procedere all'incasso

della propria nota d'onorario deve ottenere il preventivo svincolo dal suo

segreto professionale (cfr. DTF 150 II 300 consid. 5.2 e rif., 142 II 307

consid. 4.3; STF 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.1);

che lo svincolo dal segreto va domandato in primo

luogo al cliente, che può revocarlo in ogni tempo pro futuro (cfr.

Walter Fellmann, Anwaltsrecht, II

ed., Berna 2017, n. 577, pag. 247); solo sussidiariamente,

l'avvocato può rivolgersi alla Commissione per l'avvocatura (cfr. art.

321 n. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; RS 311.0] in

combinazione con l'art. 5 cpv. 1 lett. g LAvv) (cfr.

DTF 142 II 307 consid. 4.3; STF 2C_151/2022 del 2 giugno 2022 consid.

3.1, 2C_101/2019 del 18 febbraio 2019 consid. 4.1,

2C_8/2019 del 1° febbraio 2019 consid. 2.1 e rif.);

che per determinare se l'autorità debba accordare lo svincolo occorre procedere a una ponderazione di tutti gli

interessi in gioco, ritenuto che la liberazione dal segreto si giustifica soltanto

in presenza di un interesse pubblico o privato nettamente preponderante (cfr. DTF

142 II 307 consid. 4.3 e rif.; STF 2C_151/2022 citata consid. 3.2, 2C_1045/2021

citata consid. 4.3, 2C_439/2017 del 16 maggio 2018 consid. 3.4, 2C_704/2016 del

6 gennaio 2017 consid. 3.2);

che, di regola, l'avvocato dispone di un interesse degno di protezione allo

svincolo dal segreto al fine di procedere all'incasso dei suoi onorari

scoperti;

che all'interesse dell'avvocato si oppone quello istituzionale alla tutela

della riservatezza, come pure, secondo i casi, quello personale del cliente -

alla cui dimostrazione non vanno poste esigenze eccessive, pena l'elusione

della protezione ancorata nell'art. 321 n. 1 CP - a mantenere confidenziale il

mandato e tutte le informazioni che lo riguardano (cfr. DTF 142 II 307 consid.

4.3.3 e riferimenti; STF 2C_439/2017 citata consid. 3.4, 2C_704/2016 citata

consid. 3.2);

che il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che nella ponderazione dei

contrapposti interessi in relazione con una pretesa per onorari scoperti

occorre anche considerare che l'avvocato può di principio esigere dal cliente

il versamento di un anticipo che copra i presumibili costi della propria

attività; nella misura in cui il mandato riveste per lui un'importante

interesse economico, l'avvocato può essere addirittura tenuto a chiedere un

tale anticipo nell'ottica del rispetto del precetto d'indipendenza ex art. 12

lett. b LLCA (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.3);

che, fatta eccezione per costellazioni in cui all'avvocato è a priori

preclusa la possibilità di ottenere un anticipo (ad esempio laddove assiste il

cliente come gratuito patrocinatore), spetta a colui che postula lo svincolo

dal segreto per procedere all'incasso dei propri onorari scoperti spiegare

perché non era possibile coprire i costi attraverso degli anticipi (cfr. DTF

142 II 307 consid. 4.3.3 e rif.; cfr. pure STF 2C_215/2015 del 16 giugno 2016

consid. 5.2, non pubblicato in DTF 142 II 256);

che il Tribunale federale

ha inoltre precisato che, dal profilo dello svincolo dal segreto professionale,

anche un pagamento parziale in attesa del saldo finale deve essere considerato

come un anticipo, ritenuto che, nel quadro della ponderazione degli interessi,

determinante è sapere se l'avvocato ha fatto degli sforzi per recuperare i suoi

onorari durante l'esecuzione del mandato oppure se è rimasto totalmente passivo

(cfr. STF 2C_1045/2021 del 29 aprile 2022 consid. 4.3 e rimandi);

che, in concreto, visto il tenore dello scritto del 7 aprile 2025, con cui la

ricorrente ha revocato lo svincolo in un primo tempo concesso con la

sottoscrizione della dichiarazione allestita dalla legale, lo stesso non poteva

per finire che essere ottenuto dalla Commissione;

che, ciò detto, la ponderazione degli interessi operata dall'autorità inferiore

non presta il fianco ad alcuna critica;

che la ricorrente non ha infatti dimostrato alcun legittimo interesse

individuale, tantomeno preponderante, che si opponga a quello dell'avvocato di

procedere giudizialmente all'incasso delle proprie note d'onorario di

complessivi fr. 63'421.10 e che osti dunque alla liberazione dal segreto;

che alla legale non può d'altra parte nemmeno essere rimproverato di non aver

intrapreso degli sforzi per recuperare i suoi onorari nel corso del mandato tra

l'8 aprile 2024 e il 31 gennaio 2025: dagli atti risulta infatti che la stessa,

prima di inviare la nota professionale finale, ha indirizzato alla ricorrente ben

quattro note intermedie, di cui le prime due sono state onorate (in parte anche

mediante il versamento di acconti o previa dichiarazione di riconoscimento del

debito, poi saldato; cfr. doc. D-I); per le altre due note, l'insorgente ha

invece sottoscritto un riconoscimento di debito, impegnandosi a liquidare lo

scoperto nel corso del mese di gennaio 2025 (doc. L); non si è dunque in

presenza di una situazione in cui l'avvocato è rimasto totalmente passivo,

attendendo la fine del mandato per procedere alla fatturazione delle sue

pretese (cfr. STF 2C_1045/2021 citata consid. 4.3 e 4.4);

che

prive di pertinenza in questa sede - e quindi da respingere - sono le contestazioni

relative all'esecuzione del mandato, che esulano dall'oggetto della presente

procedura e potranno semmai essere discusse e approfondite in altre sedi,

segnatamente in quella civile (cfr. STF 2C_101/2019

citata consid. 5.2, 2C_8/2019 citata consid. 3.2, 2C_439/2017 citata

consid. 3.3, 2C_704/2016 citata consid. 3.3);

che giova infatti ricordare che lo svincolo dal segreto professionale

non ha effetti giuridici materiali; consente unicamente all'avvocato di far

valere in giudizio la pretesa relativa al pagamento del suoi onorari senza

incorrere in sanzioni disciplinari o penali; non pregiudica in alcun modo la

causa civile tendente all'incasso della sua nota professionale; l'unico effetto

giuridico diretto della decisione di

svincolo per il mandante consiste nel fatto che questi, nella misura necessaria

all'incasso del credito, perde la protezione che normalmente gli è garantita

dal segreto professionale (cfr. DTF 142 II 307 consid. 4.3.2; STF 2C_1045/2021

citata consid. 4.2, 2C_101/2019 citata consid. 4.2, 5.3 e 5.4, 2C_8/2019 citata

consid. 2.2 e 3.3);

che il richiamo pretestuoso all'obbligo del segreto professionale da parte del

cliente che non vuole pagare è del resto lesivo del principio della buona fede (cfr. Mario

Postizzi, L'incasso degli onorari e il segreto professionale

dell'avvocato, in: Rep. 1999 pag. 29 segg., pag. 45 e riferimenti; cfr. pure Rebsamen, op. cit., pag. 277 e rimandi; Hans Nater/Gaudenz G.

Zindel, in: Walter Fellmann/Gaudenz

Fatti

G. Zindel [curatori], Kommentar zum Anwaltsgesetz, II ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2011, n. 155 ad art. 13; François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berna 2009, n.

1939, pag. 791);

che, in queste circostanze, nemmeno

l'interesse istituzionale alla confidenzialità delle relazioni tra avvocato e

cliente (cfr. STF 2C_586/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.1) può essere

considerato prevalente;

che a ragione la Commissione

ha quindi accolto la sua istanza, svincolandola dal segreto professionale;

che, stante quanto

precede, il ricorso dev'essere respinto;

che la domanda di assistenza giudiziaria va anch'essa respinta, ritenuto che l'impugnativa

appariva sin dall'inizio sprovvista della possibilità di esito favorevole (cfr.

art. 3 cpv. 3 della legge

sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio del 15 marzo 2011; LAG;

RL 178.300);

che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico

dell'insorgente, secondo soccombenza;

che non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm) alla legale qui

resistente, dal momento che agisce quale avvocato in causa propria (cfr. STF

2C_1045/2021 citata consid. 5, 2C_101/2019 citata consid. 6.2, 2C_8/2019 citata

consid. 4.2, 2C_439/2017 citata consid. 4, 2C_704/2016 citata consid. 3.6; Hansjörg Seiler, in:

Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich/Niklaus Oberholzer,

Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, II ed., Berna 2015, n. 17 ad art. 68 e

giurisprudenza ivi citata).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

La tassa di

giustizia di fr. 800.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano

ripetibili.

4.

Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera