52.2025.257
Commesse pubbliche. Esclusione per mancata disponibilità del veicolo previsto per l'esecuzione del servizio. False indicazioni.
1 ottobre 2025Italiano22 min
I. L'Ufficio
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.257
Lugano
1
ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 10 luglio
2025 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 25 giugno 2025 (n. 3172) del
Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'aggiudicazione del
servizio invernale per lo sgombero neve sulle strade cantonali (lotto
SISN-SC, Lotto E14) relativamente al periodo 2025 - 2030 ha assegnato la
commessa al Consorzio M__________;
ritenuto, in
fatto
A. Il 3 dicembre
2024 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite della Divisione delle
costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;
RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il
servizio di sgombero della neve sulle strade cantonali durante le stagioni
invernali per il periodo 2025 - 2030
(Lotto SISN-SC; FU n. __________ pag. __________ segg.).
Il capitolato d'appalto segnalava che i
1'050 km costituenti l'intera rete delle strade cantonali erano stati suddivisi
in 46 lotti, a loro volta ripartiti in 152 settori la cui lunghezza media era
di 14 km. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1.
Prezzo 50%
2.
Ecologia dei veicoli impiegati 40%
3.
Qualità delle lame spartineve 10%
con l'appunto che per
ogni settore era richiesto un veicolo dotato di lama spartineve frontale e in
alcuni casi, anche di lama laterale (pos. 133.100 disposizioni particolari CPN
102).
Le disposizioni particolari CPN 102 erano impostate in
maniera identica per tutti i lotti messi a concorso, ognuno oggetto di delibera. La posizione 223.100 indicava, tra gli
altri, i seguenti criteri di idoneità:
CI-4:
Dotazione di lame spartineve proprie o acquistate successivamente
all'ottenimento dell'appalto.
Qualora
l'offerente non fosse dotato delle lame spartineve dovrà allegare all'offerta
un contratto preliminare d'acquisto. I dati tecnici delle lame che il
concorrente intende utilizzare dovranno essere riportate nelle tabelle “Dati
tecnici caratteristici dei veicoli e delle attrezzature per lo sgombero neve”
contenute nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente” e rispettare le
condizioni previste nel corrente fascicolo alla pos. 142.400 e al criterio CI-5
della presente posizione.
CI-5:
Veicoli e lame spartineve idonei
Per il servizio
invernale di sgombero neve sulle strade cantonali sono ammesse solo determinate
categorie di veicoli, l'appartenenza delle quali deve poter essere dimostrata
da debita documentazione. Nel presente capitolato la categoria dei veicoli è
sempre riferita alla classificazione della tabella sottostante:
Categoria veicoli
Categoria
Descrizione
3
Trattori medi (fino a 100 cv o 74 kw; peso
complessivo superiore a 3.5t)
4
Trattori pesanti (oltre 100 cv o 74 kw; peso
complessivo superiore a 3.5t)
5
Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 6t)
6
Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 7.5t)
7
Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 10t)
8
Unimog o veicolo equivalente (peso superiore a
10t)
9
Autocarri a 2 assi (peso fino a 7.8t)
10
Autocarri a 2 assi (peso fino a 14.5t)
11
Autocarri a 2 assi (peso fino a 18t)
12
Autocarri a 3 assi (peso fino a 26t)
(…)
Seguiva una tabella in cui erano indicate
le caratteristiche dei veicoli e delle lame richiesti per ogni tratta.
Per verificare la capacità di eseguire la
commessa, gli offerenti erano tenuti a fornire informazioni sui propri
effettivi, nonché diversi dati concernenti il veicolo (proprietario, targa, con
numero e colore, marca, modello, classificazione, trazione, codice d'emissione,
potenza in kw, peso totale) e la lama (proprietario, marca, tipo, anno di
costruzione, larghezza in metri misurata ai coltelli) impiegati. Queste
informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle incluse nel
fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”.
B. Prima della scadenza
del termine (30 gennaio 2025) per l'inoltro delle offerte, il committente ha
comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli. In
particolare, evadendo il quesito:
In merito alle disposizioni particolari, pagina 12, n.
400 - Veicoli e attrezzature gentilmente chiedo di avere una spiegazione
riguardante “offerente può essere proprietario diretto o indiretto”. In
sintesi, sarebbe possibile partecipare al consorzio con una SAGL, ma con i
veicoli intestati direttamente a una persona fisica, la quale è anche unico
socio e gerente della SAGL?
ha fatto sapere che:
Si, è possibile in quanto, come indicato alla pos.
142.400 del fascicolo “Disposizioni particolari - CPN 102”, il titolare (sia
esso persona fisica o persona giuridica) è un cosiddetto proprietario “indiretto”.
C. a. Per il lotto E14 (__________),
a sua volta suddiviso in due settori, sono pervenute al committente le offerte
della RI 1, di fr. 339'190.-, e quella del Consorzio M__________ formato dalle
ditte CO 1 e CO 2, di fr. 349'543.50.
b. In sede di verifica
delle stesse, il committente ha
sollecitato i concorrenti a presentare la documentazione mancante. Essi hanno
dato seguito alla richiesta producendo alcuni documenti.
c. Valutate le offerte sulla base
dei criteri preannunciati, il 25 giugno 2025 l'ente banditore ha risolto di
aggiudicare la commessa al Consorzio M__________, la cui offerta di fr.
349'543.50 è giunta prima in graduatoria con 558.00 punti.
D. Contro la predetta
decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la ditta RI 1,
seconda classificata con 465.00 punti, chiedendone l'annullamento e postulando la
retrocessione degli atti all'ente appaltante affinché le deliberi la commessa
previa esclusione del Consorzio aggiudicatario. Domanda pure la concessione
dell'effetto sospensivo al gravame. Lamenta la violazione del diritto di essere
sentito siccome il committente le ha negato l'accesso alla documentazione di
gara, impedendole di motivare il proprio ricorso. Si è quindi limitata a
contestare preventivamente la valutazione dell'offerta del deliberatario e la
sua idoneità a concorrere, con particolare riferimento ai veicoli, alle
attrezzature e al personale previsti per l'esecuzione del servizio,
riservandosi di presentare altre censure una volta visionati gli atti.
E. All'accoglimento del
ricorso si oppongono il committente e il Consorzio aggiudicatario.
a. L'ente banditore precisa di aver fornito informazioni circostanziate alla
ricorrente sugli aspetti più salienti della valutazione della sua offerta e di
quella vincitrice e motiva il diniego di accedere agli atti con la necessità di
tutelare la confidenzialità delle offerte degli altri partecipanti. Ritiene
pertanto rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Difende
l'idoneità dei veicoli e delle attrezzature messe a disposizione dal Consorzio
deliberatario per lo svolgimento del servizio nei settori interessati e
conferma che il medesimo dispone delle risorse umane necessarie. Sostiene la
bontà della valutazione del criterio della qualità delle lame spartineve,
conforme alle regole annunciate.
b. L'aggiudicatario
difende l'operato del committente. Osserva che gli automezzi proposti erano
intestati ai titolari delle ditte consorziate al momento dell'inoltro dell'offerta,
conformemente alle regole di gara. Precisa che all'inizio del mese di
dicembre 2024 il titolare dell'azienda CO 2, L__________ T__________, ha concluso
un contratto di compravendita con la S. __________ SA per l'acquisto di un trattore
con le stesse caratteristiche di quello notificato, essendo dello stesso
modello, ma più recente. Sottolinea che tale veicolo è stato targato dopo il
controllo ufficiale del 25 aprile 2025, poiché utilizzato anche come veicolo
agricolo, e che il medesimo sarà impiegato per la stagione invernale come
veicolo invernale. Evidenzia che L__________ T__________ era comunque detentore
di un veicolo conforme ai requisiti richiesti già al momento della scadenza del
concorso e afferma che, se poi un simile veicolo fosse utilizzato per il
servizio invernale nulla cambia per le condizioni d'appalto. L'unica
differenza risiede nel diverso numero di matricola, elemento che non comporta
alcun pregiudizio per il servizio per il quale il deliberatario è stato scelto.
Il Consorzio aggiudicatario annota che i veicoli dichiarati sono equipaggiati
con le lame richieste dal concorso e che tali attrezzature sono di proprietà e
a disposizione del Consorzio stesso. Conferma che tutto il personale notificato
è interamente a disposizione per lo svolgimento del servizio oggetto del
concorso, non essendo il medesimo impegnato in altri impegni concomitanti o
professionali durante la stagione invernale. A mente del deliberatario, sarebbe
semmai la ricorrente a trovarsi in una situazione di aggiudicazione multipla e,
pertanto, a non essere in grado di svolgere i compiti stabiliti dall'appalto.
F. Dopo aver preso
visione degli atti del concorso, la ricorrente, con la replica, contesta
fermamente la delibera della commessa al Consorzio deliberatario che, a suo
avviso, andava invece escluso per inidoneità. Esso non sarebbe infatti (stato) proprietario
del trattore Deutz-Fahr telaio WSX JP8 020 OLD 101 61 al momento
dell'inoltro dell'offerta. Tale mezzo, di cui ha allegato la licenza di
circolazione, sarebbe stato targato per un solo giorno al solo fine di poter
prendere parte alla gara. Lo stesso deliberatario ammette del resto che L__________
T__________ era in attesa di un trattore nuovo ordinato nel dicembre 2024 e che
gli è stato consegnato solo nel mese di aprile 2025, essendo nel frattempo stato
immatricolato con targa verde. La ricorrente, unica concorrente rimasta in
gara, chiede pertanto che la commessa le sia aggiudicata e che solo in via
subordinata gli atti siano rinviati al committente per nuova decisione.
G. In sede di duplica
l'ente banditore conferma la propria posizione. Puntualizza che i mezzi e le
attrezzature proposti dal deliberatario sono stati verificati dall'Ufficio dei
servizi di manutenzione stradale e ritenuti idonei, come risulta dalla tabella
di controllo tecnico. Afferma che i documenti consegnati, segnatamente la
licenza di circolazione, risultavano conformi alle richieste e il trattore Deutz-Fahr
targato TI __________ intestato all'offerente. In assenza di altri elementi che
potessero far sorgere dubbi sulla veridicità delle indicazioni fornite, le
verifiche tecniche esperite non prestano il fianco a critiche e la procedura di
aggiudicazione deve essere confermata. Rileva infine che l'eventualità, prospettata
dalla ricorrente in sede di replica, secondo cui il deliberatario avrebbe
ottenuto la commessa in modo fraudolento, con le conseguenze che ne
deriverebbero, esula dalla vertenza.
H. L'aggiudicatario, dal
canto suo, precisa che il trattore Deutz-Fahr con numero di telaio WSX
JP8 020 OLD 101 61, notificato in sede di offerta e di cui ha allegato la
licenza di circolazione, gli è stato messo a disposizione dall'importatore
svizzero alla fine del mese di gennaio 2025 in sostituzione di quello ordinato
il 2 dicembre 2024, non potendo il medesimo garantire il termine di fornitura
del 25 gennaio 2025 auspicato dall'acquirente. Ribadisce che il veicolo
proposto è comunque identico a quello ordinato per contratto. Annota che le
regole di gara non imponevano necessariamente la proprietà dei veicoli, ma si
limitavano a pretendere che gli stessi fossero disponibili per il servizio
invernale in oggetto. La pos. 142.400 CPN 102 non specificava del resto che il
veicolo utilizzato all'inizio del contratto dovesse essere quello proposto
inizialmente. Osserva in aggiunta che l'offerta della ricorrente avrebbe
meritato l'esclusione. Essa non disporrebbe infatti di autisti a sufficienza
per svolgere il servizio, poiché già impegnati anche per il Comune di __________.
Sottostando la medesima ai disposti del CCL dell'edilizia e del genio civile, essa
non avrebbe neppure potuto proporre come autista un pensionato, perdendo così
un'ulteriore risorsa.
Fatti
I. L'Ufficio
di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio no
presenta osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio
1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso
e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare
l'assegnazione della commessa al Consorzio M__________ (art. 15 cpv. 1bis lett.
e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre
2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti
istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non
serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dall'insorgente.
Considerandi
2.
La ricorrente
invoca preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentita per il
fatto che il committente le avrebbe negato l'accesso integrale agli atti del
concorso, precludendo una completa presa di posizione in merito in sede di
ricorso. La critica non merita di venir ulteriormente approfondita, nella misura in cui la ricorrente stessa
dà atto del fatto che l'eventuale lesione dei suoi diritti è stata sanata in
sede di replica con la possibilità di visionare compiutamente l'incarto.
3.
3.1. Secondo
l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono
una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri
oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;
RL 730.110) prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità.
Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art.
10.
cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire
indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono
al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono
soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto
le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di
idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui
viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si
pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.
I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.
I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di
eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I
secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle
presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al
committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto
all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta
dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti
ritenuti inidonei.
L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto
nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche
nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo
tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei
concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di
concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie
di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso.
Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente
procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di
aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2024.279 del 5 febbraio 2025 consid.
5.1
e riferimenti).
3.2
I criteri di idoneità si suddividono
in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima
categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare
indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato.
Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in
merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da
annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di
partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di
commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche
esigenze. Per
principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in
quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente,
la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche
successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato
adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per
l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece,
giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla
legge o dalle prescrizioni di gara.
3.3
Notoriamente,
soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire
l'aggiudicazione. Le prescrizioni di
gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i
concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in
una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio
della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). La
conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve
adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che
deve soddisfare le prescrizioni di gara. In applicazione dell'art. 25 lett. a
della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100),
applicabile alle procedure CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4 cpv. 4
della stessa legge, l'offerente che non adempie ai criteri di idoneità deve
essere escluso dalla procedura.
4.
4.1
In concreto, nelle prescrizioni regolanti la gara il committente ha
stabilito chiaramente che per il lotto E14 oggetto dell'odierno contendere i
concorrenti dovevano disporre dei seguenti automezzi così accessoriati (vedi
pos 223.100 disposizioni particolari CPN 102, pag. 21):
Lotto
Settore
Categoria
Trazione
Lama
Laterale
Lotto E14
__________
E141
4-5-6-7-8
4x4
3.0/3.6
NO
E142
4-5-6-7-8
4X4
2.5/3.0
SI
In particolare, l'ente
banditore ha richiesto che il veicolo necessario per eseguire la commessa fosse
già a disposizione del concorrente al momento dell'inoltro dell'offerta (vedi
pos. 142.400 CPN 102, pag. 12). L'offerente avrebbe potuto essere proprietario
diretto o indiretto del mezzo (con la precisazione di cui al consid. B di
narrativa) oppure usufruire di un contratto di leasing in essere che ne
confermasse la proprietà (pos. 142.100 CPN 102 e risposte alle domande dei
concorrenti del 16 gennaio 2025, agli atti, pag. 1). A comprova della dotazione
dei veicoli, i concorrenti dovevano allegare all'offerta una copia della
licenza di circolazione e gli eventuali contratti di leasing in essere dei
veicoli offerti (pos. 252.110 lett. d ed e delle disposizioni particolari CPN
102).
4.2
Invano il Consorzio
deliberatario tenta di argomentare che l'ente banditore non ha imposto la
proprietà dei veicoli, limitandosi a richiedere che gli stessi fossero
disponibili per il servizio invernale in oggetto. Le disposizioni di gara
prevedevano infatti espressamente che i veicoli destinati allo sgombero
della neve avrebbero dovuto essere
già a disposizione del concorrente al momento dell'inoltro dell'offerta e che l'offerente avrebbe
potuto essere proprietario diretto o indiretto del veicolo oppure usufruire
di un contratto di leasing in essere che ne confermi la proprietà, cosicché
esse sono divenute vincolanti tanto per i partecipanti al concorso, quanto per
la committenza, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del
diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della
trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP). Parimenti a torto
l'aggiudicatario afferma che le prescrizioni concorsuali non specificavano
neppure che il servizio messo a concorso avrebbe dovuto essere svolto con i
mezzi proposti in offerta. La verifica dell'idoneità dei veicoli, come pure la
valutazione dei veicoli stessi (criterio di aggiudicazione 2), sarebbe stata
infatti effettuata sulla scorta di quelli annunciati con l'offerta. Del resto,
se la volontà dell'ente banditore fosse stata quella di permettere ai
concorrenti di procacciarsi tali mezzi posteriormente all'inoltro degli atti,
allora esso non avrebbe dovuto fare altro che prevederlo espressamente nelle
condizioni di gara. Non porta ad altra conclusione il fatto che la pos. 142.400
CPN 102 (pag. 13) citava che tutti gli automezzi destinati al servizio devono
essere, in caso di aggiudicazione, improrogabilmente collaudati e targati prima
dell'entrata in servizio (1° ottobre 2025). Questa prescrizione si riferisce
con ogni evidenza soltanto ai veicoli per i quali il concorrente usufruisce di
un contratto di leasing, dovendo tutti gli altri mezzi di cui l'offerente è
proprietario (diretto o indiretto) per forza di cosa già essere immatricolati
al momento della stesura dell'offerta (cfr. la già citata pos. 252.110 lett.
d CPN 102).
4.3
Nel caso
concreto, il Consorzio deliberatario ha proposto di impiegare il veicolo Deutz-Fahr
6140.
TTV targato TI __________, di proprietà di __________ per il servizio
di sgombero neve nella tratta E141, e il veicolo Deutz-Fahr 6150.4 TTV
targato TI __________, di proprietà di L__________ T__________, nella tratta E142,
allegando alla propria offerta le licenze di circolazione dei mezzi, come
richiesto dalla stazione appaltante.
In questa sede
l'aggiudicatario ha tuttavia spiegato che avrebbe svolto il servizio nella
tratta E142, non già con il veicolo annunciato in offerta, bensì con il
trattore Deutz-Fahr 6150.4 TTV matricola WSX JP8 020 OLD 102 60, immatricolato con
targa verde TI __________. Ha sottolineato che il mezzo proposto è stato messo
a disposizione della consorziata CO 2 in sostituzione del veicolo che aveva ordinato,
a causa dell'impossibilità per l'importatore (la __________ AG, __________) di
rispettare i termini di fornitura desiderati dall'acquirente (25 gennaio 2025),
e che il medesimo, del quale L__________ T__________ era detentore al momento
dell'inoltro dell'offerta, è comunque identico a quello acquistato e conforme
alle prescrizioni tecniche richieste dagli atti di gara.
Contrariamente alle condizioni preannunciate (pos.
142.400
CPN 102), il giorno in cui il deliberatario ha presentato la sua
offerta, non disponeva ancora del mezzo meccanico previsto per il servizio di
sgombero neve nel lotto E142. In effetti, il trattore Deutz-Fahr 6150.4 TTV matricola
WSX JP8 020 OLD 102 60 è stato ordinato il 2 dicembre 2024 ed immatricolato con
targa verde TI __________ soltanto il 29 aprile 2025 (cfr. carta grigia del
veicolo, agli atti). La sua offerta non era pertanto conforme alle esigenze di gara e a nulla giovano le operazioni
riparatrici eseguite posteriormente all'inoltro degli atti. Le prescrizioni
concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del
termine per l'insinuazione delle offerte. Non basta che siano adempiute il
giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione
del contratto. Un'eventuale sanatoria si
tradurrebbe in un'illecita modifica dell'offerta, contraria ai principi che
reggono le commesse pubbliche, in particolare il divieto di negoziazioni e la
parità di trattamento. A maggior ragione s'impone questa conclusione se si
considera poi che l'indicazione di L__________ T__________ quale proprietario del veicolo notificato, fornita
dal deliberatario compilando l'apposito questionario a pag. 21 del formulario “Dichiarazioni
dell'offerente”, risulta inveritiera. L'indicazione, insincera, che il
Consorzio aggiudicatario ha fornito al
committente - con cognizione - non
può che determinare l'esclusione della sua offerta anche in base all'art. 25
lett. b LCPubb, non potendo essere ricondotta ad un semplice errore
involontario. Quando il Consorzio deliberatario ha allestito la sua offerta
sapeva perfettamente di non disporre ancora del trattore che avrebbe utilizzato
per l'esecuzione del servizio nel lotto E142, né di essere proprietario
(diretto o indiretto) di quello notificato. Ciononostante, ha inserito il
trattore Deut-Fahr TI __________ in offerta come veicolo di proprietà
del titolare della consorziata CO 2. Dato, questo, evidentemente erroneo, dal
momento che il trattore in oggetto, come detto, era semplicemente stato messo a
sua disposizione in sostituzione di quello effettivamente ordinato e del quale L__________
T__________ era unicamente detentore al momento
dell'inoltro dell'offerta (cfr. risposta del deliberatario, pag. 3, duplica
pag. 3-4; vedi anche la dichiarazione della S. __________ SA, agli atti sub
doc. 17). Alla luce di queste circostanze, e tenuto conto della parità di trattamento
fra concorrenti, forza è constatare come il Consorzio deliberatario andava
escluso dalla gara. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto
fondato.
5.
5.1
L'aggiudicatario
sostiene che la ricorrente meriterebbe l'esclusione poiché non dispone di
risorse umane proprie sufficienti per lo svolgimento del servizio invernale
messo a concorso in aggiunta alle commesse simili ottenute dal Comune di __________.
Uno degli autisti non avrebbe peraltro neppure potuto essere notificato, poiché
pensionato.
5.2
Ora, il Tribunale non possiede sufficienti
elementi di giudizio per poter evadere la censura. Per decidere la
contestazione con la debita cognizione di causa, bisognerebbe usufruire di una
visione d'insieme di tutti gli impegni che la ricorrente ha assunto nel campo
dello sgombero neve. Posto
che non spetta al Tribunale cantonale amministrativo rimediare alle carenze
istruttorie poste in essere dal Governo, la pratica va retrocessa alla stazione
appaltante affinché accerti se la ricorrente può veramente garantire la
disponibilità degli autisti annunciati come personale proprio o può perlomeno
rimediare ad eventuali carenze in questo campo facendo capo legittimamente ad
un prestito di manodopera giusta l'art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP. L'ente
banditore verificherà inoltre se l'autista __________ può o no svolgere
l'incarico, alla luce dei disposti del CCL dell'edilizia e del genio civile.
6.
Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto e
la decisione di aggiudicazione annullata. Gli atti sono rinviati al committente affinché renda una nuova decisione
ai sensi dei considerandi.
7.
L'emanazione del presente giudizio
rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
8.
Il rinvio degli
atti al committente per accertamenti istruttori, con esito aperto, comporta che
la parte ricorrente vada ritenuta vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1; STF 2C_570/2022
del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 con riferimenti). La tassa di giustizia è
quindi posta a carico del committente e del deliberatario secondo
soccombenza (art. 47
cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno
inoltre congrue ripetibili all'insorgente, patrocinata da un legale (art. 49
cpv .1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 25 giugno 2025 (n. 3172) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato la
commessa concernente le prestazioni di servizio invernale per lo sgombero neve
(lotto SISN-SC 2025 - 2030, Lotto E14) al Consorzio M__________, è annullata;
1.2
il Consorzio M__________
è escluso dalla gara;
1.3
gli atti sono
rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dello Stato e del Consorzio
deliberatario in ragione di metà ciascuno. Alla ricorrente è restituito
l'anticipo versato. Lo Stato e il deliberatario verseranno alla ricorrente fr.
1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera