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Decisione

52.2025.257

Commesse pubbliche. Esclusione per mancata disponibilità del veicolo previsto per l'esecuzione del servizio. False indicazioni.

1 ottobre 2025Italiano22 min

I. L'Ufficio

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.257

Lugano

1

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 10 luglio

2025 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 25 giugno 2025 (n. 3172) del

Consiglio di Stato, che in esito al concorso per l'aggiudicazione del

servizio invernale per lo sgombero neve sulle strade cantonali (lotto

SISN-SC, Lotto E14) relativamente al periodo 2025 - 2030 ha assegnato la

commessa al Consorzio M__________;

ritenuto, in

fatto

A. Il 3 dicembre

2024 la Repubblica e Cantone Ticino, per il tramite della Divisione delle

costruzioni, ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 730.500) e impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare il

servizio di sgombero della neve sulle strade cantonali durante le stagioni

invernali per il periodo 2025 - 2030

(Lotto SISN-SC; FU n. __________ pag. __________ segg.).

Il capitolato d'appalto segnalava che i

1'050 km costituenti l'intera rete delle strade cantonali erano stati suddivisi

in 46 lotti, a loro volta ripartiti in 152 settori la cui lunghezza media era

di 14 km. Preannunciava inoltre i seguenti criteri e fattori di ponderazione:

1.

Prezzo 50%

2.

Ecologia dei veicoli impiegati 40%

3.

Qualità delle lame spartineve 10%

con l'appunto che per

ogni settore era richiesto un veicolo dotato di lama spartineve frontale e in

alcuni casi, anche di lama laterale (pos. 133.100 disposizioni particolari CPN

102).

Le disposizioni particolari CPN 102 erano impostate in

maniera identica per tutti i lotti messi a concorso, ognuno oggetto di delibera. La posizione 223.100 indicava, tra gli

altri, i seguenti criteri di idoneità:

CI-4:

Dotazione di lame spartineve proprie o acquistate successivamente

all'ottenimento dell'appalto.

Qualora

l'offerente non fosse dotato delle lame spartineve dovrà allegare all'offerta

un contratto preliminare d'acquisto. I dati tecnici delle lame che il

concorrente intende utilizzare dovranno essere riportate nelle tabelle “Dati

tecnici caratteristici dei veicoli e delle attrezzature per lo sgombero neve”

contenute nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente” e rispettare le

condizioni previste nel corrente fascicolo alla pos. 142.400 e al criterio CI-5

della presente posizione.

CI-5:

Veicoli e lame spartineve idonei

Per il servizio

invernale di sgombero neve sulle strade cantonali sono ammesse solo determinate

categorie di veicoli, l'appartenenza delle quali deve poter essere dimostrata

da debita documentazione. Nel presente capitolato la categoria dei veicoli è

sempre riferita alla classificazione della tabella sottostante:

Categoria veicoli

Categoria

Descrizione

3

Trattori medi (fino a 100 cv o 74 kw; peso

complessivo superiore a 3.5t)

4

Trattori pesanti (oltre 100 cv o 74 kw; peso

complessivo superiore a 3.5t)

5

Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 6t)

6

Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 7.5t)

7

Unimog o veicolo equivalente (peso fino a 10t)

8

Unimog o veicolo equivalente (peso superiore a

10t)

9

Autocarri a 2 assi (peso fino a 7.8t)

10

Autocarri a 2 assi (peso fino a 14.5t)

11

Autocarri a 2 assi (peso fino a 18t)

12

Autocarri a 3 assi (peso fino a 26t)

(…)

Seguiva una tabella in cui erano indicate

le caratteristiche dei veicoli e delle lame richiesti per ogni tratta.

Per verificare la capacità di eseguire la

commessa, gli offerenti erano tenuti a fornire informazioni sui propri

effettivi, nonché diversi dati concernenti il veicolo (proprietario, targa, con

numero e colore, marca, modello, classificazione, trazione, codice d'emissione,

potenza in kw, peso totale) e la lama (proprietario, marca, tipo, anno di

costruzione, larghezza in metri misurata ai coltelli) impiegati. Queste

informazioni andavano comunicate completando delle apposite tabelle incluse nel

fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”.

B. Prima della scadenza

del termine (30 gennaio 2025) per l'inoltro delle offerte, il committente ha

comunicato a tutti i concorrenti le risposte alle domande pervenutegli. In

particolare, evadendo il quesito:

In merito alle disposizioni particolari, pagina 12, n.

400 - Veicoli e attrezzature gentilmente chiedo di avere una spiegazione

riguardante “offerente può essere proprietario diretto o indiretto”. In

sintesi, sarebbe possibile partecipare al consorzio con una SAGL, ma con i

veicoli intestati direttamente a una persona fisica, la quale è anche unico

socio e gerente della SAGL?

ha fatto sapere che:

Si, è possibile in quanto, come indicato alla pos.

142.400 del fascicolo “Disposizioni particolari - CPN 102”, il titolare (sia

esso persona fisica o persona giuridica) è un cosiddetto proprietario “indiretto”.

C. a. Per il lotto E14 (__________),

a sua volta suddiviso in due settori, sono pervenute al committente le offerte

della RI 1, di fr. 339'190.-, e quella del Consorzio M__________ formato dalle

ditte CO 1 e CO 2, di fr. 349'543.50.

b. In sede di verifica

delle stesse, il committente ha

sollecitato i concorrenti a presentare la documentazione mancante. Essi hanno

dato seguito alla richiesta producendo alcuni documenti.

c. Valutate le offerte sulla base

dei criteri preannunciati, il 25 giugno 2025 l'ente banditore ha risolto di

aggiudicare la commessa al Consorzio M__________, la cui offerta di fr.

349'543.50 è giunta prima in graduatoria con 558.00 punti.

D. Contro la predetta

decisione insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo la ditta RI 1,

seconda classificata con 465.00 punti, chiedendone l'annullamento e postulando la

retrocessione degli atti all'ente appaltante affinché le deliberi la commessa

previa esclusione del Consorzio aggiudicatario. Domanda pure la concessione

dell'effetto sospensivo al gravame. Lamenta la violazione del diritto di essere

sentito siccome il committente le ha negato l'accesso alla documentazione di

gara, impedendole di motivare il proprio ricorso. Si è quindi limitata a

contestare preventivamente la valutazione dell'offerta del deliberatario e la

sua idoneità a concorrere, con particolare riferimento ai veicoli, alle

attrezzature e al personale previsti per l'esecuzione del servizio,

riservandosi di presentare altre censure una volta visionati gli atti.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppongono il committente e il Consorzio aggiudicatario.

a. L'ente banditore precisa di aver fornito informazioni circostanziate alla

ricorrente sugli aspetti più salienti della valutazione della sua offerta e di

quella vincitrice e motiva il diniego di accedere agli atti con la necessità di

tutelare la confidenzialità delle offerte degli altri partecipanti. Ritiene

pertanto rispettato il diritto di essere sentito dell'insorgente. Difende

l'idoneità dei veicoli e delle attrezzature messe a disposizione dal Consorzio

deliberatario per lo svolgimento del servizio nei settori interessati e

conferma che il medesimo dispone delle risorse umane necessarie. Sostiene la

bontà della valutazione del criterio della qualità delle lame spartineve,

conforme alle regole annunciate.

b. L'aggiudicatario

difende l'operato del committente. Osserva che gli automezzi proposti erano

intestati ai titolari delle ditte consorziate al momento dell'inoltro dell'offerta,

conformemente alle regole di gara. Precisa che all'inizio del mese di

dicembre 2024 il titolare dell'azienda CO 2, L__________ T__________, ha concluso

un contratto di compravendita con la S. __________ SA per l'acquisto di un trattore

con le stesse caratteristiche di quello notificato, essendo dello stesso

modello, ma più recente. Sottolinea che tale veicolo è stato targato dopo il

controllo ufficiale del 25 aprile 2025, poiché utilizzato anche come veicolo

agricolo, e che il medesimo sarà impiegato per la stagione invernale come

veicolo invernale. Evidenzia che L__________ T__________ era comunque detentore

di un veicolo conforme ai requisiti richiesti già al momento della scadenza del

concorso e afferma che, se poi un simile veicolo fosse utilizzato per il

servizio invernale nulla cambia per le condizioni d'appalto. L'unica

differenza risiede nel diverso numero di matricola, elemento che non comporta

alcun pregiudizio per il servizio per il quale il deliberatario è stato scelto.

Il Consorzio aggiudicatario annota che i veicoli dichiarati sono equipaggiati

con le lame richieste dal concorso e che tali attrezzature sono di proprietà e

a disposizione del Consorzio stesso. Conferma che tutto il personale notificato

è interamente a disposizione per lo svolgimento del servizio oggetto del

concorso, non essendo il medesimo impegnato in altri impegni concomitanti o

professionali durante la stagione invernale. A mente del deliberatario, sarebbe

semmai la ricorrente a trovarsi in una situazione di aggiudicazione multipla e,

pertanto, a non essere in grado di svolgere i compiti stabiliti dall'appalto.

F. Dopo aver preso

visione degli atti del concorso, la ricorrente, con la replica, contesta

fermamente la delibera della commessa al Consorzio deliberatario che, a suo

avviso, andava invece escluso per inidoneità. Esso non sarebbe infatti (stato) proprietario

del trattore Deutz-Fahr telaio WSX JP8 020 OLD 101 61 al momento

dell'inoltro dell'offerta. Tale mezzo, di cui ha allegato la licenza di

circolazione, sarebbe stato targato per un solo giorno al solo fine di poter

prendere parte alla gara. Lo stesso deliberatario ammette del resto che L__________

T__________ era in attesa di un trattore nuovo ordinato nel dicembre 2024 e che

gli è stato consegnato solo nel mese di aprile 2025, essendo nel frattempo stato

immatricolato con targa verde. La ricorrente, unica concorrente rimasta in

gara, chiede pertanto che la commessa le sia aggiudicata e che solo in via

subordinata gli atti siano rinviati al committente per nuova decisione.

G. In sede di duplica

l'ente banditore conferma la propria posizione. Puntualizza che i mezzi e le

attrezzature proposti dal deliberatario sono stati verificati dall'Ufficio dei

servizi di manutenzione stradale e ritenuti idonei, come risulta dalla tabella

di controllo tecnico. Afferma che i documenti consegnati, segnatamente la

licenza di circolazione, risultavano conformi alle richieste e il trattore Deutz-Fahr

targato TI __________ intestato all'offerente. In assenza di altri elementi che

potessero far sorgere dubbi sulla veridicità delle indicazioni fornite, le

verifiche tecniche esperite non prestano il fianco a critiche e la procedura di

aggiudicazione deve essere confermata. Rileva infine che l'eventualità, prospettata

dalla ricorrente in sede di replica, secondo cui il deliberatario avrebbe

ottenuto la commessa in modo fraudolento, con le conseguenze che ne

deriverebbero, esula dalla vertenza.

H. L'aggiudicatario, dal

canto suo, precisa che il trattore Deutz-Fahr con numero di telaio WSX

JP8 020 OLD 101 61, notificato in sede di offerta e di cui ha allegato la

licenza di circolazione, gli è stato messo a disposizione dall'importatore

svizzero alla fine del mese di gennaio 2025 in sostituzione di quello ordinato

il 2 dicembre 2024, non potendo il medesimo garantire il termine di fornitura

del 25 gennaio 2025 auspicato dall'acquirente. Ribadisce che il veicolo

proposto è comunque identico a quello ordinato per contratto. Annota che le

regole di gara non imponevano necessariamente la proprietà dei veicoli, ma si

limitavano a pretendere che gli stessi fossero disponibili per il servizio

invernale in oggetto. La pos. 142.400 CPN 102 non specificava del resto che il

veicolo utilizzato all'inizio del contratto dovesse essere quello proposto

inizialmente. Osserva in aggiunta che l'offerta della ricorrente avrebbe

meritato l'esclusione. Essa non disporrebbe infatti di autisti a sufficienza

per svolgere il servizio, poiché già impegnati anche per il Comune di __________.

Sottostando la medesima ai disposti del CCL dell'edilizia e del genio civile, essa

non avrebbe neppure potuto proporre come autista un pensionato, perdendo così

un'ulteriore risorsa.

Fatti

I. L'Ufficio

di vigilanza sulle commesse pubbliche del Dipartimento del territorio no

presenta osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 6 febbraio

1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). In quanto partecipante al concorso

e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare

l'assegnazione della commessa al Consorzio M__________ (art. 15 cpv. 1bis lett.

e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Non

serve acquisire agli atti la documentazione richiesta dall'insorgente.

Considerandi

2.

La ricorrente

invoca preliminarmente una violazione del suo diritto di essere sentita per il

fatto che il committente le avrebbe negato l'accesso integrale agli atti del

concorso, precludendo una completa presa di posizione in merito in sede di

ricorso. La critica non merita di venir ulteriormente approfondita, nella misura in cui la ricorrente stessa

dà atto del fatto che l'eventuale lesione dei suoi diritti è stata sanata in

sede di replica con la possibilità di visionare compiutamente l'incarto.

3.

3.1. Secondo

l'art. 13 lett. d CIAP, le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono

una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri

oggettivi e verificabili. Dal canto suo, l'art. 8 cpv. 3 lett. k del

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del

concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP;

RL 730.110) prevede che l'avviso di gara deve contenere i criteri di idoneità.

Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di concorso, soggiunge l'art.

10.

cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP, la documentazione di gara deve fornire

indicazioni sulle prove relative ai criteri d'idoneità. Queste norme impongono

al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono

soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto

le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di

idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui

viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si

pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli.

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione.

I primi servono soltanto ad accertare se i concorrenti sono in grado di

eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. I

secondi servono invece ad individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle

presentate. Scopo dei criteri di idoneità è unicamente quello di permettere al

committente di verificare preventivamente la bontà dei concorrenti per rapporto

all'oggetto del concorso. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta

dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti

ritenuti inidonei.

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto

nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche

nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo

tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei

concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di

concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie

di affidabilità in punto a una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso.

Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente

procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di

aggiudicazione fissati dal bando (STA 52.2024.279 del 5 febbraio 2025 consid.

5.1

e riferimenti).

3.2

I criteri di idoneità si suddividono

in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare. Alla prima

categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare

indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato.

Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in

merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono invece da

annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di

commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche

esigenze. Per

principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in

quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non dispongano diversamente,

la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno essere portata anche

successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato

adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per

l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece,

giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla

legge o dalle prescrizioni di gara.

3.3

Notoriamente,

soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire

l'aggiudicazione. Le prescrizioni di

gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e vincolano tanto i

concorrenti, quanto il committente, che deve rispettarle per non incorrere in

una violazione del diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio

della trasparenza (cfr. art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP, art. 11 lett. a CIAP). La

conformità deve essere data sia per quanto riguarda il concorrente, che deve

adempiere i criteri d'idoneità, sia per quanto concerne l'offerta stessa, che

deve soddisfare le prescrizioni di gara. In applicazione dell'art. 25 lett. a

della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100),

applicabile alle procedure CIAP in forza del rinvio dato dall'art. 4 cpv. 4

della stessa legge, l'offerente che non adempie ai criteri di idoneità deve

essere escluso dalla procedura.

4.

4.1

In concreto, nelle prescrizioni regolanti la gara il committente ha

stabilito chiaramente che per il lotto E14 oggetto dell'odierno contendere i

concorrenti dovevano disporre dei seguenti automezzi così accessoriati (vedi

pos 223.100 disposizioni particolari CPN 102, pag. 21):

Lotto

Settore

Categoria

Trazione

Lama

Laterale

Lotto E14

__________

E141

4-5-6-7-8

4x4

3.0/3.6

NO

E142

4-5-6-7-8

4X4

2.5/3.0

SI

In particolare, l'ente

banditore ha richiesto che il veicolo necessario per eseguire la commessa fosse

già a disposizione del concorrente al momento dell'inoltro dell'offerta (vedi

pos. 142.400 CPN 102, pag. 12). L'offerente avrebbe potuto essere proprietario

diretto o indiretto del mezzo (con la precisazione di cui al consid. B di

narrativa) oppure usufruire di un contratto di leasing in essere che ne

confermasse la proprietà (pos. 142.100 CPN 102 e risposte alle domande dei

concorrenti del 16 gennaio 2025, agli atti, pag. 1). A comprova della dotazione

dei veicoli, i concorrenti dovevano allegare all'offerta una copia della

licenza di circolazione e gli eventuali contratti di leasing in essere dei

veicoli offerti (pos. 252.110 lett. d ed e delle disposizioni particolari CPN

102).

4.2

Invano il Consorzio

deliberatario tenta di argomentare che l'ente banditore non ha imposto la

proprietà dei veicoli, limitandosi a richiedere che gli stessi fossero

disponibili per il servizio invernale in oggetto. Le disposizioni di gara

prevedevano infatti espressamente che i veicoli destinati allo sgombero

della neve avrebbero dovuto essere

già a disposizione del concorrente al momento dell'inoltro dell'offerta e che l'offerente avrebbe

potuto essere proprietario diretto o indiretto del veicolo oppure usufruire

di un contratto di leasing in essere che ne confermi la proprietà, cosicché

esse sono divenute vincolanti tanto per i partecipanti al concorso, quanto per

la committenza, che deve rispettarle per non incorrere in una violazione del

diritto sotto il profilo della parità di trattamento e del principio della

trasparenza (art. 1 cpv. 3 lett. b e c CIAP). Parimenti a torto

l'aggiudicatario afferma che le prescrizioni concorsuali non specificavano

neppure che il servizio messo a concorso avrebbe dovuto essere svolto con i

mezzi proposti in offerta. La verifica dell'idoneità dei veicoli, come pure la

valutazione dei veicoli stessi (criterio di aggiudicazione 2), sarebbe stata

infatti effettuata sulla scorta di quelli annunciati con l'offerta. Del resto,

se la volontà dell'ente banditore fosse stata quella di permettere ai

concorrenti di procacciarsi tali mezzi posteriormente all'inoltro degli atti,

allora esso non avrebbe dovuto fare altro che prevederlo espressamente nelle

condizioni di gara. Non porta ad altra conclusione il fatto che la pos. 142.400

CPN 102 (pag. 13) citava che tutti gli automezzi destinati al servizio devono

essere, in caso di aggiudicazione, improrogabilmente collaudati e targati prima

dell'entrata in servizio (1° ottobre 2025). Questa prescrizione si riferisce

con ogni evidenza soltanto ai veicoli per i quali il concorrente usufruisce di

un contratto di leasing, dovendo tutti gli altri mezzi di cui l'offerente è

proprietario (diretto o indiretto) per forza di cosa già essere immatricolati

al momento della stesura dell'offerta (cfr. la già citata pos. 252.110 lett.

d CPN 102).

4.3

Nel caso

concreto, il Consorzio deliberatario ha proposto di impiegare il veicolo Deutz-Fahr

6140.

TTV targato TI __________, di proprietà di __________ per il servizio

di sgombero neve nella tratta E141, e il veicolo Deutz-Fahr 6150.4 TTV

targato TI __________, di proprietà di L__________ T__________, nella tratta E142,

allegando alla propria offerta le licenze di circolazione dei mezzi, come

richiesto dalla stazione appaltante.

In questa sede

l'aggiudicatario ha tuttavia spiegato che avrebbe svolto il servizio nella

tratta E142, non già con il veicolo annunciato in offerta, bensì con il

trattore Deutz-Fahr 6150.4 TTV matricola WSX JP8 020 OLD 102 60, immatricolato con

targa verde TI __________. Ha sottolineato che il mezzo proposto è stato messo

a disposizione della consorziata CO 2 in sostituzione del veicolo che aveva ordinato,

a causa dell'impossibilità per l'importatore (la __________ AG, __________) di

rispettare i termini di fornitura desiderati dall'acquirente (25 gennaio 2025),

e che il medesimo, del quale L__________ T__________ era detentore al momento

dell'inoltro dell'offerta, è comunque identico a quello acquistato e conforme

alle prescrizioni tecniche richieste dagli atti di gara.

Contrariamente alle condizioni preannunciate (pos.

142.400

CPN 102), il giorno in cui il deliberatario ha presentato la sua

offerta, non disponeva ancora del mezzo meccanico previsto per il servizio di

sgombero neve nel lotto E142. In effetti, il trattore Deutz-Fahr 6150.4 TTV matricola

WSX JP8 020 OLD 102 60 è stato ordinato il 2 dicembre 2024 ed immatricolato con

targa verde TI __________ soltanto il 29 aprile 2025 (cfr. carta grigia del

veicolo, agli atti). La sua offerta non era pertanto conforme alle esigenze di gara e a nulla giovano le operazioni

riparatrici eseguite posteriormente all'inoltro degli atti. Le prescrizioni

concorsuali devono essere infatti soddisfatte al momento della scadenza del

termine per l'insinuazione delle offerte. Non basta che siano adempiute il

giorno dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione

del contratto. Un'eventuale sanatoria si

tradurrebbe in un'illecita modifica dell'offerta, contraria ai principi che

reggono le commesse pubbliche, in particolare il divieto di negoziazioni e la

parità di trattamento. A maggior ragione s'impone questa conclusione se si

considera poi che l'indicazione di L__________ T__________ quale proprietario del veicolo notificato, fornita

dal deliberatario compilando l'apposito questionario a pag. 21 del formulario “Dichiarazioni

dell'offerente”, risulta inveritiera. L'indicazione, insincera, che il

Consorzio aggiudicatario ha fornito al

committente - con cognizione - non

può che determinare l'esclusione della sua offerta anche in base all'art. 25

lett. b LCPubb, non potendo essere ricondotta ad un semplice errore

involontario. Quando il Consorzio deliberatario ha allestito la sua offerta

sapeva perfettamente di non disporre ancora del trattore che avrebbe utilizzato

per l'esecuzione del servizio nel lotto E142, né di essere proprietario

(diretto o indiretto) di quello notificato. Ciononostante, ha inserito il

trattore Deut-Fahr TI __________ in offerta come veicolo di proprietà

del titolare della consorziata CO 2. Dato, questo, evidentemente erroneo, dal

momento che il trattore in oggetto, come detto, era semplicemente stato messo a

sua disposizione in sostituzione di quello effettivamente ordinato e del quale L__________

T__________ era unicamente detentore al momento

dell'inoltro dell'offerta (cfr. risposta del deliberatario, pag. 3, duplica

pag. 3-4; vedi anche la dichiarazione della S. __________ SA, agli atti sub

doc. 17). Alla luce di queste circostanze, e tenuto conto della parità di trattamento

fra concorrenti, forza è constatare come il Consorzio deliberatario andava

escluso dalla gara. Su questo punto il ricorso si rivela pertanto

fondato.

5.

5.1

L'aggiudicatario

sostiene che la ricorrente meriterebbe l'esclusione poiché non dispone di

risorse umane proprie sufficienti per lo svolgimento del servizio invernale

messo a concorso in aggiunta alle commesse simili ottenute dal Comune di __________.

Uno degli autisti non avrebbe peraltro neppure potuto essere notificato, poiché

pensionato.

5.2

Ora, il Tribunale non possiede sufficienti

elementi di giudizio per poter evadere la censura. Per decidere la

contestazione con la debita cognizione di causa, bisognerebbe usufruire di una

visione d'insieme di tutti gli impegni che la ricorrente ha assunto nel campo

dello sgombero neve. Posto

che non spetta al Tribunale cantonale amministrativo rimediare alle carenze

istruttorie poste in essere dal Governo, la pratica va retrocessa alla stazione

appaltante affinché accerti se la ricorrente può veramente garantire la

disponibilità degli autisti annunciati come personale proprio o può perlomeno

rimediare ad eventuali carenze in questo campo facendo capo legittimamente ad

un prestito di manodopera giusta l'art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP. L'ente

banditore verificherà inoltre se l'autista __________ può o no svolgere

l'incarico, alla luce dei disposti del CCL dell'edilizia e del genio civile.

6.

Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente accolto e

la decisione di aggiudicazione annullata. Gli atti sono rinviati al committente affinché renda una nuova decisione

ai sensi dei considerandi.

7.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda cautelare tendente alla concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

8.

Il rinvio degli

atti al committente per accertamenti istruttori, con esito aperto, comporta che

la parte ricorrente vada ritenuta vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1; STF 2C_570/2022

del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 con riferimenti). La tassa di giustizia è

quindi posta a carico del committente e del deliberatario secondo

soccombenza (art. 47

cpv. 1 LPAmm). Essi rifonderanno

inoltre congrue ripetibili all'insorgente, patrocinata da un legale (art. 49

cpv .1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 25 giugno 2025 (n. 3172) con cui il Consiglio di Stato ha deliberato la

commessa concernente le prestazioni di servizio invernale per lo sgombero neve

(lotto SISN-SC 2025 - 2030, Lotto E14) al Consorzio M__________, è annullata;

1.2

il Consorzio M__________

è escluso dalla gara;

1.3

gli atti sono

rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 3'000.- è posta a carico dello Stato e del Consorzio

deliberatario in ragione di metà ciascuno. Alla ricorrente è restituito

l'anticipo versato. Lo Stato e il deliberatario verseranno alla ricorrente fr.

1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera