52.2025.269
Commesse pubbliche. Criterio di idoneità non pertinente con il servizio messo a concorso. Delibera confermata
23 settembre 2025Italiano9 min
eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.269
Lugano
23
settembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 17 luglio
2025 della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 7 luglio 2025 del CO 2 che, in
esito a pubblico concorso, ha aggiudicato la commessa concernente il servizio
di raccolta vetro durante il periodo 2026 - 2029 (Lotto 1 - ) alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 24 marzo 2025 la
Città di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse
pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la
procedura libera, per aggiudicare tre lotti di servizio di raccolta vetro relativamente
agli anni 2026 - 2029. Fra questi, v'era quello relativo alla raccolta vetro
nei Quartieri di __________, __________, __________, __________ e __________ (lotto
1; FU n. __________/__________ pag. __________).
Il capitolato di
appalto annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (pos. 224.100):
1.
Prezzo 50%
2.
Tempo d'intervento 22%
3.
Referenze per lavori analoghi 20%
4.
Apprendisti
5%
5.
Perfezionamento professionale
3%
Il documento prevedeva
inoltre vari criteri di idoneità tra cui quello di seguito riportato (pos.
223.100):
e) La ditta offerente deve essere in possesso
dell'autorizzazione cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif ad accettare rifiuti soggetti
a controllo (rc) e rifiuti speciali (rs) e iscritta al Registro Svizzero di
commercio da almeno 2 anni dalla data di scadenza del concorso.
(…)
Le ditte che non ottemperano ai criteri d'idoneità
stabiliti saranno escluse dal concorso.
B. Nel termine utile (28
aprile 2025), per l'aggiudicazione del lotto 1, qui in discussione, sono giunte
al committente le offerte di quattro ditte del ramo. Dopo valutazione delle
stesse, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in
graduatoria con 5.90 punti.
C. La RI 1, seconda
classificata con 5.54 punti, insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previa
esclusione dalla gara della CO 1. In via subordinata, chiede che gli atti siano
rinviati al committente per nuova valutazione e delibera. Domanda inoltre il
conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il committente
avrebbe dovuto estromettere l'aggiudicataria siccome non è in possesso
dell'autorizzazione cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente. Esso osserva che l'aggiudicataria possiede un
numero d'esercizio OTRif e risulta essere iscritta sia nell'elenco delle
imprese di smaltimento rifiuti del Cantone Ticino, sia nel registro
dell'Ufficio federale dell'ambiente. Precisa che essa dispone di
un'autorizzazione OTRif ad accettare rifiuti soggetti a controllo (rc) e
rifiuti speciali (rs) per il vecchio stabilimento, mentre che il nuovo
impianto la otterrà a breve (settembre 2025).
E. Anche l'aggiudicataria
avversa il gravame. Sostiene di essere attiva nel settore della raccolta
rifiuti e dei materiali da smaltire da oltre vent'anni e di avere sempre svolto
la propria attività presso lo stabilimento in uso al mappale n. 17 di __________,
in base a una regolare autorizzazione cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif.
Spiega di essere stata costretta, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, a
seguito dell'espropriazione promossa dalle FFS nell'ambito della realizzazione
del Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario, a trasferire la propria
attività commerciale in un nuovo capannone situato sul mappale n. 1848 del
medesimo Comune, riuscendo a ottenere il rilascio della nuova autorizzazione a
ricevere e trattare rifiuti speciali e sottoposti a controllo all'interno del
nuovo sedime aziendale solo il 7 agosto 2025, a causa di circostanze indipendenti
dalla sua volontà, che non occorre evocare. Rileva, a titolo abbondanziale, che
la raccolta del vetro nemmeno soggiace ad autorizzazione OTRif, ritenuto che
detto materiale non è classificato né come rifiuto speciale, né come rifiuto
soggetto a controllo. La propria idoneità a concorrere sarebbe pertanto
dimostrata.
F. Preso atto delle
risposte, la ricorrente rinuncia a presentare una replica, limitandosi a riconfermarsi
nel suo ricorso. Di conseguenza,
neppure le parti resistenti producono ulteriori comparse scritte.
G. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio è rimasto silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda
classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il
committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e
65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;
LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto
ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può
essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25
cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e i documenti
prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa
con cognizione di causa.
2. 2.1. In virtù
dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova
dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 1
lett. c del regolamento di applicazione della
legge sulle commesse pubbliche e del
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono
contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste
norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i
concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di
un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento.
Fatti
I criteri di idoneità servono ad accertare se i concorrenti sono in grado di
eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si
suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere
particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente
deve soddisfare indipendentemente dalla
natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati
dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono
invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le
condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi
tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue
specifiche esigenze.
2.2. Nella definizione dei criteri di
idoneità il committente fruisce di una
certa latitudine di giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle
particolarità della commessa oggetto della gara. Questi devono comunque essere
fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati
all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la
materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza
(art. 1 cpv. 1 lett. b LCPubb). Sono in particolare inammissibili
criteri volti a escludere senza motivi oggettivi i concorrenti secondo la loro provenienza,
oppure quelli che eliminano qualsiasi concorrenza tra gli offerenti, imponendo
dei requisiti a cui soltanto uno o due potenziali concorrenti possono adempiere
(Etienne Poltier. Droit des marchés publics, II ed., Berna 2023, n. 643; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc
Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo
2013, n. 588 e segg.). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di
giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri
d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso
soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto,
segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38
cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da
questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su
considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un
giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio
della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera
concorrenza (STA 52.2015.549 del 22 febbraio 2016 consid. 3.3 e rinvii).
3. Come già esposto
in narrativa, il concorso ha per oggetto il servizio di raccolta del vetro depositato
nei diversi contenitori ubicati presso gli ecocentri dei Quartieri di __________,
__________, __________, __________ e __________ (lotto 1 - __________) per gli
anni 2026 - 2029. Tra i criteri di idoneità enumerati alla pos. 223.100 del
capitolato d'appalto il committente ha esatto il possesso dell'autorizzazione cantonale
OTRif/ROTRif, rilasciata dalla Divisione dell'ambiente.
Ora, come giustamente
osservato dall'aggiudicataria, il criterio di idoneità in questione non risulta
pertinente per rapporto al genere di servizio messo a concorso. L'autorizzazione
OTRif/ROTRif è infatti richiesta esclusivamente per il trattamento dei rifiuti speciali
e soggetti a controllo, contrassegnati con le sigle rs e rc
nell'apposito elenco di cui all'allegato 1 numero 3 dell'Ordinanza del DATEC
sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (RS 814.610.1), tra
i quali il vetro non è incluso (cfr. gli art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza sul
traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 [OTRif; RS 814.610] e 6, 7 e 8 del
Regolamento di applicazione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti del 10
luglio 2007 [ROTRif; RL 832.120]). Non per nulla, nelle autorizzazioni del 31
dicembre 2021 e 7 agosto 2025, rilasciate alla deliberataria dalla Divisione
dell'ambiente e agli atti sub doc. 3 e 4, il vetro non è contrassegnato né come
rifiuto speciale (rs) né come rifiuto soggetto a controllo (rc),
bensì con la sigla rnc, riferita agli altri rifiuti non soggetti a
controllo. È vero che l'aggiudicataria ha omesso di impugnare il bando di
concorso e ha inoltrato la propria offerta senza sollevare la benché minima
obiezione quo all'indicazione, fra i requisiti da soddisfare, dell'obbligo di
disporre dell'autorizzazione cantonale OTRif/ROTRif. Il difetto d'impostazione
del capitolato è però troppo grave per non essere comunque considerato. La
valutazione delle offerte deve quindi essere effettuata senza considerare il
criterio di idoneità in parola. Visto che nulla lascia inferire, né le parti
sostengono il contrario, che l'offerta della deliberataria non sia conforme
alle altre esigenze previste dalla legge e dal capitolato, la decisione della
committenza di attribuirle la commessa merita conferma.
4. Sulla scorta
delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
5. L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
6. La tassa di
giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1
LPAmm). Essa rifonderà alla deliberataria, assistita da un legale, congrue
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
respinto.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.
Essa rifonderà alla CO 1 medesimo importo a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera