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Decisione

52.2025.269

Commesse pubbliche. Criterio di idoneità non pertinente con il servizio messo a concorso. Delibera confermata

23 settembre 2025Italiano9 min

eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.269

Lugano

23

settembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 17 luglio

2025 della

RI

1

patrocinata

da:

contro

la decisione del 7 luglio 2025 del CO 2 che, in

esito a pubblico concorso, ha aggiudicato la commessa concernente il servizio

di raccolta vetro durante il periodo 2026 - 2029 (Lotto 1 - ) alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

A. Il 24 marzo 2025 la

Città di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle commesse

pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato secondo la

procedura libera, per aggiudicare tre lotti di servizio di raccolta vetro relativamente

agli anni 2026 - 2029. Fra questi, v'era quello relativo alla raccolta vetro

nei Quartieri di __________, __________, __________, __________ e __________ (lotto

1; FU n. __________/__________ pag. __________).

Il capitolato di

appalto annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (pos. 224.100):

1.

Prezzo 50%

2.

Tempo d'intervento 22%

3.

Referenze per lavori analoghi 20%

4.

Apprendisti

5%

5.

Perfezionamento professionale

3%

Il documento prevedeva

inoltre vari criteri di idoneità tra cui quello di seguito riportato (pos.

223.100):

e) La ditta offerente deve essere in possesso

dell'autorizzazione cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif ad accettare rifiuti soggetti

a controllo (rc) e rifiuti speciali (rs) e iscritta al Registro Svizzero di

commercio da almeno 2 anni dalla data di scadenza del concorso.

(…)

Le ditte che non ottemperano ai criteri d'idoneità

stabiliti saranno escluse dal concorso.

B. Nel termine utile (28

aprile 2025), per l'aggiudicazione del lotto 1, qui in discussione, sono giunte

al committente le offerte di quattro ditte del ramo. Dopo valutazione delle

stesse, il committente ha deliberato la commessa alla CO 1, giunta prima in

graduatoria con 5.90 punti.

C. La RI 1, seconda

classificata con 5.54 punti, insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e l'aggiudicazione in proprio favore, previa

esclusione dalla gara della CO 1. In via subordinata, chiede che gli atti siano

rinviati al committente per nuova valutazione e delibera. Domanda inoltre il

conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il committente

avrebbe dovuto estromettere l'aggiudicataria siccome non è in possesso

dell'autorizzazione cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il committente. Esso osserva che l'aggiudicataria possiede un

numero d'esercizio OTRif e risulta essere iscritta sia nell'elenco delle

imprese di smaltimento rifiuti del Cantone Ticino, sia nel registro

dell'Ufficio federale dell'ambiente. Precisa che essa dispone di

un'autorizzazione OTRif ad accettare rifiuti soggetti a controllo (rc) e

rifiuti speciali (rs) per il vecchio stabilimento, mentre che il nuovo

impianto la otterrà a breve (settembre 2025).

E. Anche l'aggiudicataria

avversa il gravame. Sostiene di essere attiva nel settore della raccolta

rifiuti e dei materiali da smaltire da oltre vent'anni e di avere sempre svolto

la propria attività presso lo stabilimento in uso al mappale n. 17 di __________,

in base a una regolare autorizzazione cantonale ai sensi dell'OTRif/ROTRif.

Spiega di essere stata costretta, tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, a

seguito dell'espropriazione promossa dalle FFS nell'ambito della realizzazione

del Nuovo Stabilimento Industriale Ferroviario, a trasferire la propria

attività commerciale in un nuovo capannone situato sul mappale n. 1848 del

medesimo Comune, riuscendo a ottenere il rilascio della nuova autorizzazione a

ricevere e trattare rifiuti speciali e sottoposti a controllo all'interno del

nuovo sedime aziendale solo il 7 agosto 2025, a causa di circostanze indipendenti

dalla sua volontà, che non occorre evocare. Rileva, a titolo abbondanziale, che

la raccolta del vetro nemmeno soggiace ad autorizzazione OTRif, ritenuto che

detto materiale non è classificato né come rifiuto speciale, né come rifiuto

soggetto a controllo. La propria idoneità a concorrere sarebbe pertanto

dimostrata.

F. Preso atto delle

risposte, la ricorrente rinuncia a presentare una replica, limitandosi a riconfermarsi

nel suo ricorso. Di conseguenza,

neppure le parti resistenti producono ulteriori comparse scritte.

G. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse

pubbliche (UVCP) del Dipartimento del territorio è rimasto silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb. In quanto partecipante al concorso oggetto del contendere e seconda

classificata, la ricorrente è legittimata a contestare la decisione con cui il

committente ha affidato a un'altra ditta la commessa (art. 37 lett. d LCPubb e

65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013;

LPAmm; RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è pertanto

ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può

essere emanato sulla base degli atti, senza ulteriori accertamenti (art. 25

cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo trasmesso dal committente e i documenti

prodotti dalle parti forniscono sufficienti elementi per statuire sull'impugnativa

con cognizione di causa.

2. 2.1. In virtù

dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova

dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. Dal canto suo, l'art. 10 cpv. 1

lett. c del regolamento di applicazione della

legge sulle commesse pubbliche e del

Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006

(RLCPubb/CIAP; RL 730.110) prevede che i documenti di gara devono

contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste

norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i

concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di

un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento.

Fatti

I criteri di idoneità servono ad accertare se i concorrenti sono in grado di

eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta. Essi si

suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere

particolare. Alla prima categoria appartengono i criteri che qualsiasi concorrente

deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati

dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte. Sono

invece da annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le

condizioni di partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi

tipi di commessa o dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue

specifiche esigenze.

2.2. Nella definizione dei criteri di

idoneità il committente fruisce di una

certa latitudine di giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle

particolarità della commessa oggetto della gara. Questi devono comunque essere

fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati

all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la

materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza

(art. 1 cpv. 1 lett. b LCPubb). Sono in particolare inammissibili

criteri volti a escludere senza motivi oggettivi i concorrenti secondo la loro provenienza,

oppure quelli che eliminano qualsiasi concorrenza tra gli offerenti, imponendo

dei requisiti a cui soltanto uno o due potenziali concorrenti possono adempiere

(Etienne Poltier. Droit des marchés publics, II ed., Berna 2023, n. 643; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc

Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed., Zurigo

2013, n. 588 e segg.). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di

giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri

d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso

soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto,

segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38

cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da

questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su

considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un

giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio

della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera

concorrenza (STA 52.2015.549 del 22 febbraio 2016 consid. 3.3 e rinvii).

3. Come già esposto

in narrativa, il concorso ha per oggetto il servizio di raccolta del vetro depositato

nei diversi contenitori ubicati presso gli ecocentri dei Quartieri di __________,

__________, __________, __________ e __________ (lotto 1 - __________) per gli

anni 2026 - 2029. Tra i criteri di idoneità enumerati alla pos. 223.100 del

capitolato d'appalto il committente ha esatto il possesso dell'autorizzazione cantonale

OTRif/ROTRif, rilasciata dalla Divisione dell'ambiente.

Ora, come giustamente

osservato dall'aggiudicataria, il criterio di idoneità in questione non risulta

pertinente per rapporto al genere di servizio messo a concorso. L'autorizzazione

OTRif/ROTRif è infatti richiesta esclusivamente per il trattamento dei rifiuti speciali

e soggetti a controllo, contrassegnati con le sigle rs e rc

nell'apposito elenco di cui all'allegato 1 numero 3 dell'Ordinanza del DATEC

sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (RS 814.610.1), tra

i quali il vetro non è incluso (cfr. gli art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza sul

traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 [OTRif; RS 814.610] e 6, 7 e 8 del

Regolamento di applicazione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti del 10

luglio 2007 [ROTRif; RL 832.120]). Non per nulla, nelle autorizzazioni del 31

dicembre 2021 e 7 agosto 2025, rilasciate alla deliberataria dalla Divisione

dell'ambiente e agli atti sub doc. 3 e 4, il vetro non è contrassegnato né come

rifiuto speciale (rs) né come rifiuto soggetto a controllo (rc),

bensì con la sigla rnc, riferita agli altri rifiuti non soggetti a

controllo. È vero che l'aggiudicataria ha omesso di impugnare il bando di

concorso e ha inoltrato la propria offerta senza sollevare la benché minima

obiezione quo all'indicazione, fra i requisiti da soddisfare, dell'obbligo di

disporre dell'autorizzazione cantonale OTRif/ROTRif. Il difetto d'impostazione

del capitolato è però troppo grave per non essere comunque considerato. La

valutazione delle offerte deve quindi essere effettuata senza considerare il

criterio di idoneità in parola. Visto che nulla lascia inferire, né le parti

sostengono il contrario, che l'offerta della deliberataria non sia conforme

alle altre esigenze previste dalla legge e dal capitolato, la decisione della

committenza di attribuirle la commessa merita conferma.

4. Sulla scorta

delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

5. L'emanazione del

presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda tendente alla

concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.

6. La tassa di

giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1

LPAmm). Essa rifonderà alla deliberataria, assistita da un legale, congrue

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 2'000.-, già anticipata dalla ricorrente, rimane a suo carico.

Essa rifonderà alla CO 1 medesimo importo a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera