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Decisione

52.2025.275

Commesse pubbliche. Valutazione delle referenze. Interpretazione delle regola di gara.

20 ottobre 2025Italiano19 min

ritiro e smaltimento degli scarti vegetali della Città per il periodo 2026 - 2029.

Source ti.ch

RA 1

Incarto n.

52.2025.275

Lugano

20

ottobre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Sarah Socchi

cancelliera:

Paola Passucci

statuendo sul ricorso del 5 agosto

2025 della

RI

1

rappresentata

da: RA 1

contro

la decisione del 28 luglio 2025 del CO 2 che, in

esito a pubblico concorso, ha aggiudicato la commessa concernente il ritiro e

lo smaltimento degli scarti vegetali per il periodo 2026 - 2029 (lotto 3 - Sud)

alla CO 1;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Il 5 maggio 2025 il CO

2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e

impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare tre lotti di servizio di

ritiro e smaltimento degli scarti vegetali della Città per il periodo 2026 - 2029.

Fra questi, v'era quello relativo agli scarti vegetali depositati negli

ecocentri/ecopunti dei Quartieri __________ __________, per cui l'ente

appaltante ha richiesto anche la messa a disposizione di contenitori amovibili

adibiti alla raccolta degli stessi (lotto 3 __________; __________ pag__________).

Il capitolato di

appalto annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di

ponderazione (pos. 224.110):

1.

Prezzo 50%

2.

Tempo d'intervento 25%

3.

Referenze per lavori analoghi 25%

Il documento indicava inoltre che il

subappalto era ammesso unicamente per la raccolta e il trasporto e per la messa

a disposizione dei contenitori amovibili adibiti alla raccolta degli scarti

vegetali presso i punti di raccolta comunali (ecocentri/ecopunti; capitolato d'appalto,

pos. 226, pag. 11). In tal

caso, i concorrenti erano tenuti a compilare uno specchietto predisposto a pag.

4 del capitolato di appalto.

B. Entro il termine utile

(12 giugno 2025) sono giunte al committente tre offerte. Dopo aver valutato le

stesse, il 28 luglio 2025 il CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO

1, giunta prima in graduatoria con 6 punti.

C. La RI 1, seconda

classificata con 5.35 punti, insorge dinanzi al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento e la conseguente aggiudicazione della

commessa in proprio favore, previa esclusione dalla gara della CO 1. Essa

domanda pure il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che

il committente avrebbe dovuto estromettere l'aggiudicataria siccome non ha

prodotto la distinta delle referenze per lavori analoghi. Quella esibita con l'offerta

si riferisce infatti a lavori svolti dalla subappaltatrice C_____, e non dalla

concorrente stessa. Oltretutto, le referenze addotte non presentano neppure un

adeguato grado di analogia con l'oggetto dell'appalto.

D. All'accoglimento del

ricorso si oppone il committente, che conferma la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria

in punto al criterio delle referenze. Rileva che le regole di gara non

imponevano all'offerente di presentare le proprie referenze per i lavori

analoghi, dato che il subappalto era ammesso per la raccolta, il trasporto e la

messa a disposizione dei contenitori adibiti alla raccolta degli scarti

vegetali presso i punti di raccolta comunali. Richiamandosi alla STA

52.2021.228 del 23 dicembre 2021 di questo Tribunale, l'ente appaltante osserva

che, poiché oggetto della valutazione dei lavori analoghi erano le prestazioni

di raccolta, ben ha fatto l'aggiudicataria a presentare le referenze in capo

alla C__________, ovvero colei che avrebbe poi eseguito in subappalto tale

servizio. Evidenzia infine che l'aggiudicataria è un'impresa conosciuta e

affidabile, avendo già collaborato in passato con il Comune di CO 2 e operando

attualmente con altre amministrazioni analoghe (es. Città di __________), come

risulta dalla distinta delle sue referenze allegata all'offerta. Essa dispone

pertanto di tutte le capacità e autorizzazioni necessarie.

E. Con la replica la

ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni. Rileva che le referenze devono

essere collegate alla prestazione principale della commessa, ossia lo

smaltimento degli scarti vegetali. Pertanto, le referenze della ditta C__________,

aventi per oggetto il servizio di raccolta, non possono essere prese in considerazione.

F. Con la duplica l'ente

banditore conferma le proprie tesi. Contesta l'interpretazione data dalla

ricorrente alla regola di gara che definisce il metodo di calcolo del criterio

di aggiudicazione delle referenze

e ribadisce che per "lavori

analoghi" si intendono le prestazioni di ritiro degli scarti vegetali per

un importo (IVA compresa) maggiore o uguale a fr. 100'000.- eseguite negli

ultimi 3 anni dalla data d'inoltro dell'offerta. Sostiene di aver volutamente

attribuito particolare importanza alla prestazione accessoria di ritiro e

trasporto dei rifiuti, ritenendo la rapidità e la continuità operativa elementi

imprescindibili per la scelta di un mandatario affidabile. Pertanto, ritiene

che nulla possa essergli rimproverato per aver posto l'accento, nella

valutazione delle referenze, sull'esperienza nel settore della raccolta dei

rifiuti e della logistica (ossia le fasi che precedono lo smaltimento vero e

proprio), e per aver quindi considerato e valutato le referenze della ditta che

avrebbe effettivamente eseguito tali operazioni. A mente della stazione

appaltante, sarebbe semmai la ricorrente che doveva essere penalizzata con la

nota 1 nella valutazione del criterio di aggiudicazione, se non addirittura

esclusa, in quanto ha presentato delle referenze personali per il ritiro del

verde, mentre nell'offerta ha indicato che tale prestazione è subappaltata alla

ditta B__________

G. a. Con un allegato di triplica, la

ricorrente contesta l'affermazione secondo cui subappalterebbe tutti i

trasporti alla B__________, evidenziando di svolgere attualmente il mandato

oggetto del concorso eseguendo in proprio il 75% dei trasporti. Precisa di

essersi appoggiata a quest'ultima, per lo svolgimento della commessa in

oggetto, al fine di garantire la tempistica degli interventi richiesti. Ritiene

priva di fondamento l'asserzione secondo cui valutare le referenze in

materia di smaltimento avrebbe comportato inserire in maniera nascosta una

clausola di idoneità aggiuntiva in un criterio di aggiudicazione. In

effetti, la richiesta di referenze per lavori analoghi consente al committente

di valutare in modo trasparente i concorrenti con riferimento all'oggetto

principale della commessa.

b. Delle argomentazioni addotte dall'ente

banditore in sede di quadruplica si dirà, per quanto necessario, nei seguenti

considerandi.

H. L'aggiudicataria dichiara di non

costituirsi parte nell'ambito

del procedimento, mentre l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del

Dipartimento del territorio rimanr silente.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1

CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone

Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre

1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510).

In quanto partecipante al concorso e seconda classificata, la ricorrente è senz'altro

legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro concorrente

(art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Il gravame,

tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria

(art. 25 cpv. 1 LPAmm). Ad eventuali lacune negli accertamenti posti in essere dal committente si potrà se del caso

porre rimedio rinviandogli la causa per nuovo giudizio previo annullamento

della decisione impugnata (art. 86 cpv. 2 LPAmm).

2. 2.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità

tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente

di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto

informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono

tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto

atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio

sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza

e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;

RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21

consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed.,

Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin

Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64

segg.). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi,

eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca

preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3,

I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del

5 marzo 2018 consid. 2.3).

2.2. La definizione di lavori

analoghi va anzitutto ricercata nelle disposizioni

di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del

procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito

che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal

profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado

di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche

del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono

presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza,

tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del

requisito lavori analoghi può

essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa

raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile

2016 consid. 2.3; 52.2013.526 del 9 gennaio 2014, consid. 2.2; 52.2011.154

del 21 giugno 2011, consid. 2.2).

2.3. Nella valutazione

delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il

cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto,

segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a

LCPubb). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da

parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti

a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:

- la

produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le

descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca

in cui sono state effettuate;

- una

circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite

dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata

dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;

- una

congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i

loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di

ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza

dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid.

4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22

maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).

Spesso, i committenti si

accontentano di una generica e sommaria

indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di

cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni

sull'ammissibilità o sulla valutazione di

singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte

gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni

supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la

correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale

cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili

a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche

intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid.

4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).

3.

3.1. Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di

esecuzione devono

prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che

garantiscano la delibera all'offerta economicamente più vantaggiosa.

Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP

ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la

commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore

di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di

aggiudicazione discende dal divieto d'arbitrio

e dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione

delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). Attraverso la

predeterminazione di tali criteri viene

infatti limitata, se non esclusa, la libertà

del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati

a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125

Considerandi

II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nell'ambito della preventiva

definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio

indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per

valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la

più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri

soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di

trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai

fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente non deve

tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso

può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note,

congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente,

anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base

delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai

concorrenti.

3.2

Il bando di concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione referenze per

lavori analoghi e annunciava il seguente metodo di valutazione (capitolato

d'appalto, pos. 224.400):

Sono considerati lavori

analoghi quelli che rispettano i seguenti criteri:

prestazioni di ritiro

smaltimento di scarti vegetali per un importo IVA compresa maggiore o uguale a

CHF 100'000.- eseguite (e terminate) negli ultimi 3 anni dalla data d'inoltro

dell'offerta.

Sono ammesse le referenze

per lavori fatti in consorzio solamente se la quota percentuale di

partecipazione nel consorzio supera il valore soglia fissato (CHF 100'000.-).

La nota concernente il

criterio delle referenze per lavori analoghi sarà assegnata nel seguente modo:

-

3.

o

più lavori analoghi* nota 6 (massima)

-

2.

lavori analoghi nota 4.5

-

1.

lavori analoghi nota 3

-

0.

lavori analoghi nota 1 (minima)

*Allegare una distinta

referenze per lavori analoghi con indicata località, data d'esecuzione, importo

di delibera ed ente appaltante (come indicato alla posizione 252.200).

La sede appaltante può in

ogni momento richiedere che tutte le referenze indicate nella distinta siano

accompagnate da una dichiarazione di totale soddisfazione da parte dei

committenti ai quali è stata eseguita la prestazione. L'offerente autorizza

inoltre il committente a contrarre ulteriori informazioni presso gli enti ai

quali è stata eseguita la prestazione.

3.3

Oggetto della

commessa è, come ricordato in narrativa, il servizio di ritiro e smaltimento

degli scarti vegetali provenienti da aree pubbliche e private della Città di __________

per gli anni 2026 - 2029. Il bando ammetteva

il subappalto per la raccolta

e il trasporto e, per quanto riguarda gli ecocentri/ecopunti dei

Quartieri oggetto del lotto 3, qui in discussione (cfr. pos. 131.100 CPN 102),

pure per la messa a disposizione dei

contenitori amovibili adibiti alla raccolta degli scarti vegetali. Lo smaltimento del verde incombeva dunque

all'offerente, senza facoltà di subappalto (pos. 226 CPN 102).

In concreto, la pos.

224.400

del capitolato d'appalto fa riferimento a lavori analoghi e stabilisce

che deve trattarsi di:

prestazioni di ritiro

smaltimento di scarti vegetali per un importo IVA compresa maggiore o uguale a

CHF 100'000.- eseguite (e terminate) negli ultimi 3 anni dalla data d'inoltro

dell'offerta.

La documentazione di

gara, che non brilla certo per precisione, non permette tuttavia di limitare il

concetto di lavoro analogo alle (sole) operazioni di sgombero del verde, e

meglio alle prestazioni di raccolta degli scarti vegetali conferiti dall'utenza

presso gli ecocentri cittadini e successivo trasporto verso le piazze di

compostaggio, come preteso a torto dall'ente banditore. Tenuto conto del fatto

che oggetto della commessa sono le prestazioni di ritiro e smaltimento

dei rifiuti vegetali, e che le referenze servono

ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera

messa a concorso, nella concreta fattispecie non può esservi alcun dubbio sul

fatto che, per lavori analoghi,

debba intendersi l'esperienza maturata dall'offerente stesso in questi specifici

campi e che l'indicazione "ritiro smaltimento" alla pos.

224.400

CPN 102, anziché "ritiro e smaltimento", è

dovuta ad un refuso da parte dell'estensore delle CPN. Occorre pertanto dedurre

che il committente ha inteso ammettere quali valide referenze tutti i

lavori analoghi a quelli oggetto della commessa. Invano l'ente banditore sostiene che la valutazione delle

referenze in materia di smaltimento avrebbe comportato l'inserimento in modo

occulto di una clausola di idoneità supplementare all'interno di un criterio di

aggiudicazione, ciò che non sarebbe ammesso dalla giurisprudenza in quanto contrario

ai principi di parità di trattamento, concorrenza efficace e trasparenza. Come detto (supra, consid. 2.1), le

referenze consentono fra l'altro al committente di valutare indirettamente la

qualità dell'offerta, soprattutto in relazione all'esperienza e alla capacità professionale. Il criterio di aggiudicazione in

parola mira a premiare i concorrenti con il maggior numero di esperienze

analoghe, per cui è del tutto usuale, e non potrebbe essere diversamente,

richiedere la presentazione di lavori analoghi a quelli oggetto del concorso eseguiti

con soddisfazione del committente. Del

resto, se la volontà dell'ente banditore fosse stata quella di attribuire alla (mera) capacità di raccolta

e trasporto del verde (intesa come l'attività di vuotatura e sgombero

delle piazze di raccolta) un'importanza

pari a quella della prontezza di ritiro (tempo di intervento), allora esso non

avrebbe dovuto fare altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di

gara. Tale intento non può certo essere dedotto dalla formulazione della pos.

224.400

del capitolato che, come visto, non può che essere interpretata nel

senso sopra descritto.

3.4

Resta pertanto da

esaminare se, alla luce di questa interpretazione, il committente ha valutato

in maniera sostenibile l'offerta della deliberataria dal profilo delle

referenze.

L'aggiudicataria ha compilato l'apposito

formulario inserito a pag. 4 del capitolato d'appalto, dichiarando di

subappaltare alla C__________ il trasporto e la messa a disposizione di benne.

Alla sua offerta essa ha allegato una lista in cui ha indicato cinque referenze

relative alla raccolta e al trasporto di materiali riciclabili eseguiti dalla

subappaltatrice. L'ente banditore ha attribuito alla deliberataria il punteggio

massimo applicando la formula annunciata negli atti di gara.

Orbene è più che evidente che le

prestazioni svolte dalla C__________ non presentano sufficienti analogie con

quelle messe a concorso dal CO 2. La decisione della committenza di considerare

le stesse alla stregua di lavori analoghi è quindi del tutto insostenibile. Questa

conclusione si impone pure avuto riguardo del fatto che le referenze addotte

sono state realizzate dalla subappaltatrice, e non dalla concorrente stessa. Non

soccorre all'ente banditore il richiamo alla STA 52.2021.228 del 23 dicembre

2021.

di questo Tribunale, che verteva sull'ammissibilità delle referenze per la

verifica dell'idoneità del concorrente e in cui il medesimo ha stabilito che, a

determinate condizioni, le referenze del subappaltatore possono integrare

quelle del subappaltante, ma non possono essere interamente eseguite dal primo

senza il minimo concorso del secondo (STA citata consid. 2.4). Non può

inoltre sfuggire che per la valutazione del predetto criterio il committente ha

tenuto in considerazione tutte le referenze addotte dall'aggiudicataria

nonostante che le stesse, secondo quanto riportato nella distinta delle

referenze della subappaltatrice, sarebbero ancora in corso. Ora, non vi

è dubbio che gli atti di gara esigevano che le opere fossero state eseguite e

terminate entro i 3 anni dalla data d'inoltro dell'offerta. Esulando dal

periodo prescritto dalle disposizioni di gara, a maggior ragione tali referenze

non potevano essere considerate valide. Questo Tribunale non può

infine esimersi dal rilevare che tra gli atti del concorso trasmessi al

Tribunale dalla committenza, risulta una distinta del 25 giugno 2025 delle

referenze dei lavori analoghi svolti dalla deliberataria, accompagnata dalle

dichiarazioni di totale soddisfazione da parte dei committenti. Dagli atti non

è possibile desumere, né le parti lo spiegano, quando e per quale motivo la

concorrente ha trasmesso tale documentazione, che non poteva evidentemente

trovarsi allegata all'offerta in quanto emessa posteriormente.

Alla luce delle predette considerazioni, la nota ottenuta

dalla deliberataria al criterio 3 deve essere corretta, diminuendola da 6 a 1 (0

lavori analoghi). Dopo ponderazione (1 x 25%), le spettano quindi 0.25

punti. Il punteggio della sua offerta si attesta a 4.75 a fronte di 5.35

della ricorrente.

4.

Resta da esaminare se la commessa possa essere aggiudicata

direttamente alla ricorrente o se, come sostenuto dall'ente banditore, la sua

offerta debba essere penalizzata con la nota 1 in relazione al criterio delle

referenze, se non addirittura esclusa, in quanto ha presentato delle

referenze personali per il ritiro del verde, senonché nell'offerta ha poi

indicato che tale prestazione è subappaltata alla ditta B__________.

La ricorrente ha presentato una lista di cinque referenze indicando, per ognuna

di esse, la località, la data d'esecuzione, l'importo di delibera e l'ente

appaltante. Ora, è ben vero che gli

atti di gara non imponevano di allegare particolare documentazione a comprova

dei lavori eseguiti, potendo il committente esercitare in qualsiasi momento la

facoltà di richiedere che tutte le referenze indicate nella distinta siano

accompagnate da una dichiarazione di completa soddisfazione da parte dei

committenti per i quali la prestazione è stata eseguita (pos. 224.410). È

tuttavia altrettanto evidente che nella misura in cui l'ente banditore mette

ora in dubbio l'ammissibilità dei lavori addotti dall'insorgente a titolo

di referenza (cfr. duplica e

quadruplica, pag. 2) - valutati

in prima battuta con l'attribuzione del punteggio massimo - lo stesso riconosce

di non averne acquisito una conoscenza adeguata. Questo Tribunale non

può quindi esprimersi compiutamente sulle referenze apportate dalla ricorrente.

Il ricorso va quindi parzialmente accolto e gli atti

rinviati alla stazione appaltante affinché si pronunci nuovamente, dopo aver

assunto eventuali prove che dovesse ritenere necessarie per una diligente

verifica delle referenze della ricorrente.

5.

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasione della domanda tendente alla concessione dell'effetto

sospensivo al ricorso.

6.

Il rinvio degli atti al committente per

accertamenti istruttori, con esito aperto, comporta che la parte ricorrente vada

ritenuta vincente (DTF 137 V 210 consid. 7.1; STF 2C_1185/2016 del 7 giugno

2018.

consid. 6.2; STA 52.2022.283 del 22 maggio

2023.

consid. 4.2). La tassa di giustizia è quindi posta interamente a

carico del committente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ritenuto

che l'aggiudicataria ne va esente non avendo

chiesto né formalmente né implicitamente la reiezione del gravame. Il

committente rifonderà inoltre alla ricorrente, rappresentata, un'indennità

per ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1

la decisione

del 28 luglio 2025 con cui il CO 2 ha deliberato alla CO 1 il servizio di

ritiro e smaltimento degli scarti vegetali per gli anni 2026 - 2029 (lotto 3 - __________)

è annullata;

1.2

gli atti sono rinviati al committente per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 5'000.- è posta a carico del Comune di CO 2. Esso verserà alla

RI 1 fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Alla ricorrente è restituito l'anticipo

versato.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La cancelliera