52.2025.276
Commesse pubbliche. Valutazione del criterio delle referenze. Interpretazione delle regole di gara.
20 ottobre 2025Italiano17 min
vegetali presso i punti di raccolta comunali (ecocentri/ecopunti; capitolato d'appalto,
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.276
Lugano
20
ottobre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 4 agosto
2025 della
RI
1
contro
la decisione del 28 luglio 2025 del CO 2 che, in
esito a pubblico concorso, ha aggiudicato la commessa concernente il ritiro e
lo smaltimento degli scarti vegetali per il periodo 2026 - 2029 (lotto 2 - )
alla CO 1;
ritenuto, in
fatto
A. Il 5 maggio 2025 il CO
2 ha indetto un pubblico concorso, retto dal concordato intercantonale sugli
appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 730.500) e
impostato secondo la procedura libera, per aggiudicare tre lotti di servizio di
ritiro e smaltimento degli scarti vegetali della Città per il periodo 2026 -
2029. Fra questi, v'era quello relativo agli scarti vegetali depositati presso
Fatti
i punti di raccolta (ecocentri/ecopunti) del Quartiere di (lotto 2 - ; FU /
pag. )
Il capitolato di
appalto annunciava i seguenti criteri di aggiudicazione e relativi fattori di
ponderazione (pos. 224.110):
1.
Prezzo 50%
2.
Tempo d'intervento 25%
3.
Referenze per lavori analoghi 25%
Il documento indicava inoltre che il
subappalto era ammesso unicamente per la raccolta e il trasporto e per la messa
a disposizione dei contenitori amovibili adibiti alla raccolta degli scarti
vegetali presso i punti di raccolta comunali (ecocentri/ecopunti; capitolato d'appalto,
pos. 226, pag. 11). In tal
caso, i concorrenti erano tenuti a compilare uno specchietto predisposto a pag.
4 del capitolato di appalto.
B. Entro il termine utile
(12 giugno 2025) sono giunte al committente tre offerte. Dopo aver valutato le
stesse, il 28 luglio 2025 il CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO
1, giunta prima in graduatoria con 6 punti.
C. La RI 1, seconda
classificata con 5.65 punti, insorge dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando di riesaminare le
offerte alla luce del rispetto dei requisiti previsti dal capitolato. Contesta
la valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria
da parte del committente in relazione al criterio di aggiudicazione referenze
per lavori analoghi. Le referenze addotte si riferiscono infatti a
lavori svolti dalla subappaltatrice C__________, e non dalla concorrente
stessa. Quest'ultima non meriterebbe pertanto la nota 6 attribuita dal
committente, ma tuttalpiù la nota 1.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente, che eccepisce innanzitutto la carenza di
legittimazione dell'insorgente per mancanza di interesse degno di protezione
all'annullamento della decisione impugnata. Nel merito, esso conferma la
valutazione dell'offerta dell'aggiudicataria in punto al criterio delle
referenze. Rileva che le regole di gara non imponevano all'offerente di
presentare le proprie referenze per i lavori analoghi, dato che il subappalto
era ammesso per la raccolta, il trasporto e la messa a disposizione dei
contenitori adibiti alla raccolta degli scarti vegetali presso i punti di
raccolta comunali. Richiamandosi alla STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 di
questo Tribunale, l'ente appaltante osserva che, poiché oggetto della
valutazione dei lavori analoghi erano le prestazioni di raccolta, ben ha
fatto l'aggiudicataria a presentare le referenze in capo alla C__________,
ovvero colei che avrebbe poi eseguito in subappalto tale servizio.
Evidenzia infine che l'aggiudicataria è un'impresa conosciuta e affidabile,
avendo già collaborato in passato con il Comune di CO 2 e operando attualmente
con altre amministrazioni analoghe (es. Città di __________), come risulta
dalla distinta delle sue referenze allegata all'offerta. Essa dispone pertanto
di tutte le capacità e autorizzazioni necessarie.
E. Con la replica la
ricorrente ribadisce le proprie argomentazioni. Rileva che il criterio di
aggiudicazione delle referenze per lavori analoghi si riferisce a
referenze che attestino l'esperienza diretta dell'offerente nella gestione
complessiva del ciclo di trattamento degli scarti vegetali, ossia non solo
nella logistica (raccolta e trasporto) ma anche nella ricezione, lavorazione,
trasformazione e smaltimento finale. Pertanto, le referenze della ditta C__________,
aventi per oggetto il (mero) servizio di raccolta, non possono essere prese in
considerazione. L'aggiudicataria, in assenza di documentazione comprovante l'esperienza
diretta nella gestione degli scarti vegetali, non poteva quindi ottenere il
punteggio massimo.
F. Con la duplica l'ente
banditore conferma le proprie tesi. Contesta l'interpretazione data dalla
ricorrente alla regola di gara che definisce il metodo di calcolo del criterio
di aggiudicazione delle referenze
e ribadisce che per "lavori
analoghi" si intendono le prestazioni di sgombero degli scarti vegetali
per un importo (IVA compresa) maggiore o uguale a fr. 100'000.- eseguite negli
ultimi 3 anni dalla data d'inoltro dell'offerta. Sostiene di aver volutamente
attribuito particolare importanza alla prestazione accessoria di ritiro e trasporto
dei rifiuti, ritenendo la rapidità e la continuità operativa elementi
imprescindibili per la scelta di un mandatario affidabile. Pertanto, ritiene
che nulla possa essergli rimproverato per aver posto l'accento, nella
valutazione delle referenze, sull'esperienza nel settore della raccolta dei
rifiuti e della logistica (ossia le fasi che precedono lo smaltimento vero e
proprio), e per aver quindi considerato e valutato le referenze della ditta che
avrebbe effettivamente eseguito tali operazioni. Delle altre argomentazioni
addotte dalla stazione appaltante si dirà, ove occorra, in seguito.
G. L'aggiudicataria dichiara di non
costituirsi parte nell'ambito
del procedimento, mentre l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche del
Dipartimento del territorio rimane silente.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre
1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 730.510). Il
gravame è tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP).
1.2. In quanto partecipante al concorso e seconda classificata, la ricorrente è
senz'altro legittimata a contestare l'assegnazione della commessa a un altro
concorrente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 65 cpv. 1 della legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Le critiche
sollevate al riguardo dalla stazione appaltante, che richiama peraltro in modo
del tutto inconferente la cosiddetta Ceneri-Praxis, sono prive di fondamento.
1.3. Il gravame è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base
degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm).
La fattispecie emerge con chiarezza dalla documentazione prodotta dalle parti e
in particolare dal carteggio completo concernente l'appalto, versato agli atti
dal committente.
2. 2.1. Le
cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità
tecnica del concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente
di fornire la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto
informazioni sull'idoneità del concorrente e non sulla bontà dell'offerta. Dottrina e giurisprudenza ammettono
tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione, in quanto
atte a permettere al committente di esprimere indirettamente anche un giudizio
sulla qualità dell'offerta, in particolare nei casi in cui hanno rilievo l'esperienza
e la capacità professionale (cfr. DTF 139 II 489 consid. 2.1-2.2 con rinvii alla giurisprudenza e alla dottrina;
RtiD I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21
consid. 3.1; cfr. inoltre Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, III ed.,
Zurigo 2013, n. 618 segg.; Martin
Beyeler, Ziele und Instrumente des Vergaberechts, Friburgo 2008, pag. 64
segg.). Di regola, le referenze sono costituite da lavori analoghi,
eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca
preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,
soprattutto dirigente (quadri, specialisti; RtiD II-2017 n. 13 consid. 4.3,
I-2012 n. 14 consid. 2.2.1; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2017.530 del
5 marzo 2018 consid. 2.3).
2.2. La definizione di lavori
analoghi va anzitutto ricercata nelle disposizioni
di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del
procedimento concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente, questo Tribunale ha stabilito
che per lavori analoghi o simili occorre intendere interventi che sia dal
profilo qualitativo, sia dal profilo quantitativo presentano un adeguato grado
di analogia con l'opera messa a concorso. Caratteristiche
del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per realizzarlo devono
presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori addotti come referenza,
tali da giustificare il riconoscimento di una similitudine. Il significato del
requisito lavori analoghi può
essere dedotto soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa
raffrontate con quelle dei lavori eseguiti (cfr. STA 52.2015.60 del 30 aprile
2016 consid. 2.3; 52.2013.526 del 9 gennaio 2014, consid. 2.2; 52.2011.154
del 21 giugno 2011, consid. 2.2).
2.3. Nella valutazione
delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale, il
cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente
nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto,
segnatamente sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 38 cpv. 1 lett. a
LCPubb). Presupposto irrinunciabile ai fini dell'esercizio di tale potere da
parte del committente è un'adeguata conoscenza delle prestazioni fornite a terzi, che vengono addotte dai singoli concorrenti
a titolo di referenza. Questa esigenza richiama, a sua volta:
- la
produzione, da parte dei concorrenti, di un'esauriente documentazione, che le
descriva in dettaglio, specificandone le caratteristiche, l'importanza e l'epoca
in cui sono state effettuate;
- una
circostanziata verifica, da parte del committente, delle indicazioni fornite
dai concorrenti, esperita secondo criteri uniformi ed eventualmente integrata
dall'assunzione di informazioni supplementari, adeguatamente protocollate;
- una
congrua motivazione della valutazione operata dal committente, che permetta ai concorrenti di eventualmente esercitare i
loro diritti di difesa e consenta nello stesso tempo all'autorità di
ricorso di pronunciarsi con sufficiente cognizione di causa sulla correttezza
dell'apprezzamento (RtiD I-2010 n. 25 consid.
4.3 con rinvii; RDAT II-2004 n. 21 consid. 3.1; STA 52.2016.629 del 22
maggio 2017 consid. 3.4, 52.2012.386 citata consid. 2.2).
Spesso, i committenti si
accontentano di una generica e sommaria
indicazione delle referenze, che valutano fondandosi sulle particolari conoscenze del settore interessato, di
cui dispongono i loro consulenti. In questi casi, ove sorgano contestazioni
sull'ammissibilità o sulla valutazione di
singole referenze, spetta al committente, rispettivamente alla parte
gravata dall'onere della prova, fornire all'autorità di ricorso le informazioni
supplementari, necessarie per metterla in condizione di verificare la
correttezza delle loro deduzioni. Non possono pretendere che il Tribunale
cantonale amministrativo ponga rimedio alla mancanza d'informazioni accessibili
a tutti gli interessati, esperendo accertamenti sulle caratteristiche
intrinseche dei lavori addotti a titolo di referenza (RtiD I-2010 n. 25 consid.
4.3; STA 52.2008.223 del 10 luglio 2008 consid. 2).
3.
3.1. Giusta l'art. 13 lett. f CIAP, le disposizioni cantonali di
esecuzione devono
prevedere la pubblicazione di adeguati criteri di aggiudicazione che
garantiscano la delibera all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Riallacciandosi a questa norma di legge, l'art. 53 cpv. 1 RLCPubb/CIAP
ribadisce che i criteri di aggiudicazione devono essere pertinenti con la
commessa e precisati nel bando per ordine di importanza, con il relativo valore
di ponderazione. L'esigenza di fissare preventivamente i criteri di
aggiudicazione discende dal divieto d'arbitrio
e dal principio di trasparenza, che informa la procedura di aggiudicazione
delle commesse pubbliche (art. 1 cpv. 3 lett. c CIAP). Attraverso la
predeterminazione di tali criteri viene
infatti limitata, se non esclusa, la libertà
del committente di valutare le offerte pervenutegli secondo parametri elaborati
a posteriori nell'ottica di giustificare una determinata scelta (DTF 125
Considerandi
II 86 consid. 7c pag. 100 segg.). Sempre nell'ambito della preventiva
definizione dei criteri di aggiudicazione, il committente deve di principio
indicare almeno sommariamente anche il metodo che intende applicare per
valutare concretamente le offerte. Diversamente, lasciando al committente la
più ampia libertà di scegliere il metodo di valutazione dei singoli criteri
soltanto dopo l'apertura delle offerte, può essere disatteso il principio di
trasparenza, che l'obbligo di predeterminare questi parametri assieme ai
fattori di ponderazione intende invece salvaguardare. Il committente non deve
tuttavia necessariamente prestabilire complesse griglie di valutazione. Esso
può anche limitarsi a definire preventivamente soltanto una scala delle note,
congruente per tutti i criteri d'aggiudicazione, che indichi sommariamente,
anche mediante semplici predicati, come intende valutare le offerte sulla base
delle informazioni concretamente richieste dal bando e fornitegli dai
concorrenti.
3.2
Il bando di concorso prevedeva il criterio di aggiudicazione referenze per
lavori analoghi e annunciava il seguente metodo di valutazione (capitolato
d'appalto, pos. 224.400):
Sono considerati lavori
analoghi quelli che rispettano i seguenti criteri:
prestazioni di ritiro
smaltimento di scarti vegetali per un importo IVA compresa maggiore o uguale a
CHF 100'000.- eseguite (e terminate) negli ultimi 3 anni dalla data d'inoltro
dell'offerta.
Sono ammesse le referenze
per lavori fatti in consorzio solamente se la quota percentuale di
partecipazione nel consorzio supera il valore soglia fissato (CHF 100'000.-).
La nota concernente il
criterio delle referenze per lavori analoghi sarà assegnata nel seguente modo:
-
3.
o
più lavori analoghi* nota 6 (massima)
-
2.
lavori analoghi nota 4.5
-
1.
lavori analoghi nota 3
-
0.
lavori analoghi nota 1 (minima)
*Allegare una distinta
referenze per lavori analoghi con indicata località, data d'esecuzione, importo
di delibera ed ente appaltante (come indicato alla posizione 252.200).
La sede appaltante può in
ogni momento richiedere che tutte le referenze indicate nella distinta siano
accompagnate da una dichiarazione di totale soddisfazione da parte dei
committenti ai quali è stata eseguita la prestazione. L'offerente autorizza
inoltre il committente a contrarre ulteriori informazioni presso gli enti ai
quali è stata eseguita la prestazione.
3.3
Oggetto della
commessa è, come ricordato in narrativa, il servizio di ritiro e smaltimento
degli scarti vegetali provenienti da aree pubbliche e private della Città di __________
per gli anni 2026 - 2029. Il bando
ammetteva il subappalto per
la raccolta e il trasporto degli scarti vegetali. Lo smaltimento del verde
incombeva dunque all'offerente, senza facoltà di subappalto (pos. 226 CPN 102).
In concreto, la pos.
224.400
del capitolato d'appalto fa riferimento a lavori analoghi e
stabilisce che deve trattarsi di:
prestazioni di ritiro
smaltimento di scarti vegetali per un importo IVA compresa maggiore o uguale a
CHF 100'000.- eseguite (e terminate) negli ultimi 3 anni dalla data d'inoltro
dell'offerta.
La documentazione di
gara, che non brilla certo per precisione, non permette tuttavia di limitare il
concetto di lavoro analogo alle (sole) operazioni di sgombero del verde, e
meglio alle prestazioni di raccolta degli scarti vegetali conferiti dall'utenza
presso gli ecocentri cittadini e successivo trasporto verso le piazze di
compostaggio, come preteso a torto dall'ente banditore. Tenuto conto del fatto
che oggetto della commessa sono le prestazioni di ritiro e smaltimento
dei rifiuti vegetali, e che le referenze servono
ad attestare la capacità tecnica del concorrente di realizzare l'opera
messa a concorso, nella concreta fattispecie non può esservi alcun dubbio sul
fatto che, per lavori analoghi,
debba intendersi l'esperienza maturata dall'offerente stesso in questi
specifici campi e che l'indicazione "ritiro smaltimento" alla
pos. 224.400 CPN 102, anziché "ritiro e smaltimento", è
dovuta ad un refuso da parte dell'estensore delle CPN. Occorre pertanto dedurre
che il committente ha inteso ammettere quali valide referenze tutti i
lavori analoghi a quelli oggetto della commessa. Come
detto (supra, consid. 2.1), le referenze consentono fra l'altro al
committente di valutare indirettamente la qualità dell'offerta, soprattutto in
relazione all'esperienza e alla capacità professionale. Il criterio di aggiudicazione in parola mira a
premiare i concorrenti con il maggior numero di esperienze analoghe, per cui è
del tutto usuale, e non potrebbe essere diversamente, richiedere la
presentazione di lavori analoghi a quelli oggetto del concorso eseguiti con
soddisfazione del committente. Del
resto, se la volontà dell'ente banditore fosse stata quella di attribuire alla (mera) capacità di raccolta
e trasporto del verde (intesa come l'attività di vuotatura e sgombero
delle piazze di raccolta) un'importanza
pari a quella della prontezza di ritiro (tempo di intervento), allora esso non
avrebbe dovuto fare altro che prevederlo espressamente nelle condizioni di
gara. Tale intento non può certo essere dedotto dalla formulazione della pos.
224.400
del capitolato che, come visto, non può che essere interpretata nel
senso sopra descritto.
3.4
Resta pertanto da
esaminare se, alla luce di questa interpretazione, il committente ha valutato
in maniera sostenibile l'offerta della deliberataria dal profilo delle
referenze.
L'aggiudicataria ha compilato l'apposito
formulario inserito a pag. 4 del capitolato d'appalto, dichiarando, tra l'altro,
di subappaltare alla C__________ il trasporto degli scarti vegetali. Alla sua
offerta essa ha allegato una lista in cui ha indicato cinque referenze relative
alla raccolta e al trasporto di materiali riciclabili eseguiti dalla
subappaltatrice. L'ente banditore ha attribuito alla deliberataria il punteggio
massimo applicando la formula annunciata negli atti di gara.
Orbene è più che evidente che le prestazioni svolte
dalla C__________ non presentano sufficienti analogie con quelle messe a
concorso dal CO 2. La decisione della committenza di considerare le stesse alla
stregua di lavori analoghi è quindi del tutto insostenibile. Questa conclusione
si impone pure avuto riguardo del fatto che le referenze addotte sono state
realizzate dalla subappaltatrice, e non dalla concorrente stessa. Non soccorre
all'ente banditore il richiamo alla STA 52.2021.228 del 23 dicembre 2021 di
questo Tribunale, che verteva sull'ammissibilità delle referenze per la
verifica dell'idoneità del concorrente e in cui il medesimo ha stabilito che, a
determinate condizioni, le referenze del subappaltatore possono integrare
quelle del subappaltante, ma non possono essere interamente eseguite dal primo
senza il minimo concorso del secondo (STA citata consid. 2.4). Non può
inoltre sfuggire che per la valutazione del predetto criterio il committente ha
tenuto in considerazione tutte le referenze addotte dall'aggiudicataria
nonostante che le stesse, secondo quanto riportato nella distinta delle
referenze della subappaltatrice, sarebbero ancora in corso. Ora, non vi
è dubbio che gli atti di gara esigevano che le opere fossero state eseguite e
terminate entro i 3 anni dalla data d'inoltro dell'offerta. Esulando dal
periodo prescritto dalle disposizioni di gara, a maggior ragione tali referenze
non potevano essere considerate valide. Questo Tribunale non può
infine esimersi dal rilevare che tra gli atti del concorso trasmessi al
Tribunale dalla committenza, risulta una distinta del 25 giugno 2025 delle
referenze dei lavori analoghi svolti dalla deliberataria, accompagnata dalle
dichiarazioni di totale soddisfazione da parte dei committenti. Dagli atti non
è possibile desumere, né le parti lo spiegano, quando e per quale motivo la
concorrente ha trasmesso tale documentazione, che non poteva evidentemente
trovarsi allegata all'offerta in quanto emessa posteriormente.
Alla luce delle predette considerazioni, la nota ottenuta
dalla deliberataria al criterio 3 deve essere corretta, diminuendola da 6 a 1 (0
lavori analoghi). Dopo ponderazione (1 x 25%), le spettano quindi 0.25
punti. Il punteggio della sua offerta si attesta a 4.75 a fronte di 5.65
della ricorrente.
4.
In esito alle
considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto e la decisione
impugnata annullata. È ben vero che nella concreta fattispecie la ricorrente,
che ha agito senza l'assistenza di un legale, non ha chiesto esplicitamente la
delibera in proprio favore. Essa ha comunque domandato di riesaminare le
offerte alla luce del rispetto dei requisiti previsti dal capitolato, chiedendo
dunque, seppur implicitamente, che il servizio oggetto del lotto 2, qui in
discussione, le sia deliberato. Disponendo il Tribunale degli elementi
necessari, la commessa è quindi assegnata direttamente alla ricorrente, prima
classificata (art. 18 cpv. 1 CIAP). Nulla lascia inferire, né le parti sostengono il contrario, che
la sua offerta non sia conforme alle altre esigenze previste dalla legge e dal
capitolato.
5.
La tassa di giustizia è posta interamente a carico del
committente, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm), ritenuto che l'aggiudicataria ne va esente non avendo chiesto né
formalmente né implicitamente la reiezione del gravame. Non si assegnano
ripetibili alla ricorrente, non patrocinata (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 28 luglio 2025 con cui il CO 2 ha deliberato alla CO 1 il servizio di
ritiro e smaltimento degli scarti vegetali per gli anni 2026 - 2029 (lotto 2 - __________)
è annullata;
1.2
la commessa è
aggiudicata direttamente alla ricorrente come da sua offerta.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico del Comune di PA 1. Alla ricorrente è
restituito l'anticipo versato. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La cancelliera