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Decisione

52.2025.28

Divieto di condurre in Francia

29 gennaio 2025Italiano4 min

circolazione del Dipartimento delle istituzioni, a suo dire, il 5 dicembre 2024,

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2025.28

Lugano

29

gennaio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Sarah Socchi

assistita

dalla cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo

sul ricorso del 23 gennaio 2025 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione (arrêté n. 2024-3108) del 28 ottobre

2024 con cui il prefetto della Mosa gli ha fatto divieto di condurre in

Francia a seguito del sequestro della patente di guida;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è titolare di

una licenza di condurre elvetica (cat. B);

che il 27 ottobre

2024, mentre circolava in territorio di __________ (Francia), è stato fermato

dalla polizia, che gli ha rimproverato di avere commesso un eccesso di velocità

(+ 41 km/h, già dedotto il margine di tolleranza), accertato mediante

rilevamento radar;

che la licenza di condurre veicoli a motore gli è stata sequestrata seduta

stante dalle forze dell'ordine;

che con decisione del

28 ottobre 2024 (modulo 3E) il prefetto della Mosa ha pronunciato nei confronti

di RI 1 un divieto di condurre sul territorio francese per la durata di 4 mesi

a far tempo dal sequestro della licenza;

che avverso tale provvedimento (pervenutogli per il tramite della Sezione della

circolazione del Dipartimento delle istituzioni, a suo dire, il 5 dicembre 2024,

unitamente alla licenza di condurre a suo tempo sequestrata), in ossequio a

quanto indicato sul retro dello stesso, il conducente si aggrava ora davanti al

Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;

che il ricorrente sostiene essenzialmente che, in assenza di fotografie

scattate dall'apparecchio radar, non vi sarebbero prove che il veicolo che è

incorso nell'infrazione fosse effettivamente il suo;

che il gravame non è

stato intimato per le risposte (art. 72 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

considerato, in

diritto

che prima di entrare nel

merito di un ricorso, il Tribunale cantonale amministrativo, e per esso il

giudice delegato alla causa (art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione

giudiziaria del 10 maggio 2006; LOG; RL 177.100), esamina d'ufficio se sono

date le premesse d'ordine che determinano la ricevibilità del rimedio;

che secondo l'indicazione dei rimedi giuridici sul retro della decisione

impugnata, la stessa potrebbe essere contestata, nel termine di due mesi dalla

sua notificazione, mediante un ricorso contenzioso davanti al tribunale

amministrativo del luogo di residenza o un ricorso non contenzioso alla

Prefettura (recours contentieux devant le tribunal du lieu de votre

résidence rispettivamente recours gracieux);

che in realtà nessuna

norma di diritto internazionale attribuisce a tribunali svizzeri la competenza

a statuire in merito a simili provvedimenti adottati da autorità francesi in

applicazione del loro diritto pubblico interno;

che non prevedono simili disposizioni segnatamente gli accordi citati nel

provvedimento deferito a questa Corte, in particolare la Convenzione di Vienna

sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (RS 0.741.10) (che ha peraltro

abrogato e sostituito la Convenzione di Ginevra sulla circolazione stradale del

19 settembre 1949, cfr. art. 48);

che il Tribunale cantonale amministrativo è dunque incompetente a statuire sul

gravame presentato dall'insorgente;

che non porta evidentemente ad altra conclusione l'erronea indicazione dei rimedi

giuridici contenuta nella decisione impugnata;

che l'impugnativa deve pertanto essere dichiarata irricevibile;

che il ricorrente potrà semmai rivolgersi alle competenti autorità

francesi per contestare il qui controverso provvedimento (apparentemente entro

il termine di due mesi dalla sua notificazione, a suo dire avvenuta il 5

dicembre 2024);

che la tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) segue la soccombenza dell'insorgente;

non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di

fr. 500.- è posta a carico dell'insorgente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17

giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

5.

Comunicazione a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera