52.2025.281
Dipendenti pubblici. Ricorso tardivo contro la decisione (cautelare) di sospensione dalla funzione. Errata indicazione dei rimedi di diritto
13 agosto 2025Italiano4 min
Dipartimento delle finanze e dell'economia, e al tenente __________, ufficiale capo
Source ti.ch
Incarto
n.
Fatti
52.2025.281
Lugano
13
agosto 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistita
dalla cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo
sul ricorso del 12 agosto 2025 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 9 luglio 2025 (n. 3465) del
Consiglio di Stato che ha aperto un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti
e lo ha sospeso con effetto immediato dalla funzione;
ritenuto, in
fatto
che RI 1 è impiegato
quale assistente di polizia II presso la Polizia cantonale, con sede di
servizio a __________;
che il 23 giugno 2025
il Ministero pubblico ha informato l'Autorità di nomina che nei confronti di RI
1 era stato aperto un procedimento penale;
che preso atto delle accuse mosse nei confronti del dipendente, il Consiglio di
Stato, con decisione del 9 luglio 2025, ha avviato un'inchiesta disciplinare
nei suoi confronti e l'ha affidata a __________, capo dell'Area della
consulenza dell'organizzazione della Sezione delle risorse umane del
Dipartimento delle finanze e dell'economia, e al tenente __________, ufficiale capo
Risorse della Polizia cantonale;
che, richiamato l'art. 38 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello
Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), esso ha
contestualmente sospeso dalla funzione RI 1 con effetto immediato;
che RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro
quest'ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento con motivi che qui non
mette conto di rilevare;
che il ricorso non è intimato per la risposta;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo, e per esso della giudice delegata, è data dagli art. 66 cpv. 1 LORD e 49 cpv. 2 della
legge sull'organizzazione giudiziaria 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);
che la legittimazione
attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura
amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che, dal profilo dei presupposti d'ordine, resta da esaminare la tempestività
del gravame che, in quanto interposto contro un provvedimento di natura
cautelare (art. 38 cpv. 1 e 2 LORD), doveva essere inoltrato nel termine di 15
giorni dalla notifica della stessa (art. 68 cpv. 2 LPAmm), non sospeso dalle
ferie (art. 16 cpv. 3 LPAmm);
che in concreto, la decisione è stata notificata al patrocinatore del
ricorrente il 17 luglio 2025; il termine di impugnazione è pertanto venuto a
scadere il 4 agosto seguente;
che l'insorgente ha inoltrato ricorso soltanto il 12 agosto 2025, ossia entro
il termine di 30 giorni indicato dal Consiglio di Stato nel dispositivo n. 5;
che è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del
rimedio giuridico non può, di principio, cagionare a una parte alcun
pregiudizio (cfr. art. 20 LPAmm); non è tuttavia ammessa a invocare simile
tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore,
rispettivamente colmare la lacuna
dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere a una dispendiosa consultazione
della dottrina e della giurisprudenza (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2, 135 III 374
consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006 del 9
giugno 2006 consid. 3.1; STA 52.2020.197 dell'8 maggio 2020);
che il ricorso, inoltrato tardivamente da un legale cognito della materia, a
cui non poteva sfuggire la natura cautelare del provvedimento, va pertanto
dichiarato irricevibile (art. 72 LPAmm);
che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente secondo
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
irricevibile.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
4.
Intimazione
a:
La giudice delegata
del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera