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Decisione

52.2025.281

Dipendenti pubblici. Ricorso tardivo contro la decisione (cautelare) di sospensione dalla funzione. Errata indicazione dei rimedi di diritto

13 agosto 2025Italiano4 min

Dipartimento delle finanze e dell'economia, e al tenente __________, ufficiale capo

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2025.281

Lugano

13

agosto 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistita

dalla cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 12 agosto 2025 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 9 luglio 2025 (n. 3465) del

Consiglio di Stato che ha aperto un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti

e lo ha sospeso con effetto immediato dalla funzione;

ritenuto, in

fatto

che RI 1 è impiegato

quale assistente di polizia II presso la Polizia cantonale, con sede di

servizio a __________;

che il 23 giugno 2025

il Ministero pubblico ha informato l'Autorità di nomina che nei confronti di RI

1 era stato aperto un procedimento penale;

che preso atto delle accuse mosse nei confronti del dipendente, il Consiglio di

Stato, con decisione del 9 luglio 2025, ha avviato un'inchiesta disciplinare

nei suoi confronti e l'ha affidata a __________, capo dell'Area della

consulenza dell'organizzazione della Sezione delle risorse umane del

Dipartimento delle finanze e dell'economia, e al tenente __________, ufficiale capo

Risorse della Polizia cantonale;

che, richiamato l'art. 38 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello

Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), esso ha

contestualmente sospeso dalla funzione RI 1 con effetto immediato;

che RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro

quest'ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento con motivi che qui non

mette conto di rilevare;

che il ricorso non è intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo, e per esso della giudice delegata, è data dagli art. 66 cpv. 1 LORD e 49 cpv. 2 della

legge sull'organizzazione giudiziaria 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che la legittimazione

attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che, dal profilo dei presupposti d'ordine, resta da esaminare la tempestività

del gravame che, in quanto interposto contro un provvedimento di natura

cautelare (art. 38 cpv. 1 e 2 LORD), doveva essere inoltrato nel termine di 15

giorni dalla notifica della stessa (art. 68 cpv. 2 LPAmm), non sospeso dalle

ferie (art. 16 cpv. 3 LPAmm);

che in concreto, la decisione è stata notificata al patrocinatore del

ricorrente il 17 luglio 2025; il termine di impugnazione è pertanto venuto a

scadere il 4 agosto seguente;

che l'insorgente ha inoltrato ricorso soltanto il 12 agosto 2025, ossia entro

il termine di 30 giorni indicato dal Consiglio di Stato nel dispositivo n. 5;

che è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del

rimedio giuridico non può, di principio, cagionare a una parte alcun

pregiudizio (cfr. art. 20 LPAmm); non è tuttavia ammessa a invocare simile

tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore,

rispettivamente colmare la lacuna

dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere a una dispendiosa consultazione

della dottrina e della giurisprudenza (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2, 135 III 374

consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006 del 9

giugno 2006 consid. 3.1; STA 52.2020.197 dell'8 maggio 2020);

che il ricorso, inoltrato tardivamente da un legale cognito della materia, a

cui non poteva sfuggire la natura cautelare del provvedimento, va pertanto

dichiarato irricevibile (art. 72 LPAmm);

che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente secondo

soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

irricevibile.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera