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Decisione

52.2025.298

Revoca della licenza di condurre

24 dicembre 2025Italiano23 min

vino bianco e tre birre da 0.33 l ciascuna e di essere pertanto stato consapevole

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.298

Lugano

24

dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 28 agosto

2025 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 20 agosto 2025 (n. 3845) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 7 maggio 2024 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre

veicoli a motore per la durata di cinque mesi;

ritenuto, in fatto

Fatti

A. RI 1, nato nel 1976, è

titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1995.

Muratore indipendente

di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione

stradale.

B. a. Secondo il rapporto di

polizia, l'8 febbraio 2024, alle ore 23.05, RI 1 stava circolando in territorio

di __________ alla guida dell'autofurgone intestato alla sua ditta quando ha

tamponato lievemente la vettura che lo precedeva. Intervenuta su richiesta del

danneggiato, la polizia cantonale si è recata al domicilio dell'interessato,

che è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante

etilometro precursore (0.72 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria

espirata] alle ore 00.27 del 9 febbraio 2024). Tradotto alla gendarmeria di

Noranco, alle ore 00.57 è stato sottoposto a misurazione con etilometro

probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata

di 0.65 mg/l. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito

sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 16 febbraio

2024, in attesa della decisione dipartimentale. Interrogato dalla polizia

cantonale il 9 marzo 2024, il conducente ha in sostanza riconosciuto la

dinamica dell'incidente e l'esito delle prove dell'alito, precisando di avere

bevuto nel corso della serata trascorsa al carnevale di Comano un bicchiere di

vino bianco e tre birre da 0.33 l ciascuna e di essere pertanto stato consapevole

che forse sarebbe stato fuori dai limiti, specificando di non

avere bevuto altri alcolici tra l'evento e il test (cfr. verbale

d'interrogatorio allegato al rapporto di polizia del 16 marzo/9 aprile 2024,

pag. 2-3).

b. Preso atto del rapporto di polizia, il 24 aprile 2024 la Sezione della

circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue

osservazioni del 29 aprile 2024 (integrate da un successivo scritto del 3

maggio 2024), il 7 maggio 2024 l'autorità amministrativa ha risolto di

revocargli la licenza di condurre per la durata di cinque mesi (dal 1° novembre

2024 al 23 marzo 2025 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dall'8

al 16 febbraio 2024 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida

delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata adottata sulla base

degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a della legge federale

sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 33 cpv. 1

dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS

741.51).

c. Avuta conoscenza che

per gli stessi accadimenti era pendente nei confronti del conducente un

procedimento penale, con decreto del 2 luglio 2024 il Servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato ha sospeso la procedura amministrativa fino a conclusione di

quella penale. .

d. Con decreto di accusa del 13 agosto 2024 il competente procuratore pubblico

ha ritenuto RI 1 colpevole di:

1. guida in stato di inattitudine

per avere condotto l'autofurgone __________

targato __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall'esame

dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.65 mg/l);

Considerandi

2.

infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato

psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere

la necessaria distanza dall'antistante vettura __________, targata __________,

condotta da __________, che si era regolarmente fermata, urtandola così da

tergo.

Fondandosi sugli art. 91 cpv. 2 lett. a e 90 cpv. 1 LCStr (in relazione

con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCStr e

2.

cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della

circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]), ne ha proposto la

condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di due anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (pari a

complessivi fr. 2'250.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-.

e. Chiamato a

pronunciarsi sull'opposizione interposta

dall'interessato, con sentenza del 28 maggio 2025, il giudice della Pretura

penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione di

infrazione semplice alle norme della circolazione, sussumendo invece la guida

in stato d'inattitudine sotto l'art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr (per avere

condotto il predetto veicolo essendo in stato di ubriachezza)

anziché sotto il cpv. 2 della medesima norma e riducendo la condanna alla multa

di fr. 400.-. Tale pronuncia, priva di motivazione, non è stata ulteriormente

contestata ed è quindi nel frattempo passata in giudicato.

C. Riattivata la procedura a

seguito dell'emanazione della decisione penale, con giudizio del 20 agosto

2025, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo,

respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.

Ricordato da un lato come il conducente non possa pretendere che l'autorità

amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza penale di condanna

definitiva priva di motivazione e richiamati, dall'altro, i fatti risultanti

dal rapporto di polizia, il risultato dell'accertamento etilometrico e le

ammissioni del conducente, il Governo ha ritenuto di non potersi allineare alle

conclusioni del giudice penale, della cui sentenza l'interessato non ha chiesto

la motivazione. Disattese le critiche riguardo alle misurazioni effettuate e

considerato un tasso alcolemico qualificato (0.60 mg/l), ha quindi appurato la

sussistenza di un'infrazione grave ex art 16c cpv. 1 lett. b LCStr. Posto

come la stessa imponesse una revoca della durata minima di tre mesi in base

all'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, ha poi

confermato la misura - superiore al minimo legale - disposta dall'autorità di

prime cure, che ha ritenuto giustificata, avuto riguardo al tasso alcolemico

particolarmente elevato (ben superiore al valore limite dell'ebrietà

qualificata), alla grave colpa del conducente nonché all'ulteriore infrazione

medio grave commessa.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendone essenzialmente l'annullamento e la pronuncia di una revoca

allineata con la condanna penale.

Il ricorrente evidenzia come il giudizio penale abbia sensibilmente

ridimensionato la sua responsabilità, dimostrando la scorrettezza dei fatti ritenuti

dalle autorità amministrative. Contesta in particolare l'orario in cui sono

stati situati gli accadimenti, come pure il tasso alcolemico e il tamponamento

addebitatigli in sede amministrativa, che non sarebbero mai stati comprovati.

Contesta peraltro la correttezza del verbale (di cui avrebbe sottoscritto una

sola pagina) redatto dagli agenti di polizia, che avrebbero operato in

totale abuso di potere. Rilevando di non essere stato a conoscenza della

necessità di chiedere la motivazione della pronuncia penale e lamentando gli

effetti disastrosi di una revoca di cinque mesi per la sua attività

professionale, auspica che sia comunque tenuto conto delle conclusioni a cui è

pervenuto il magistrato e che sia quindi ritenuta a suo carico un'ebrietà non

qualificata, con conseguente riduzione della durata della revoca.

E. All'accoglimento del gravame

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi

nel proprio provvedimento.

F. In sede di replica, l'insorgente,

assistito da un legale, ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni,

rilevando come l'assenza di motivazione della decisione penale sia irrilevante

a fronte della chiarezza del suo dispositivo. In duplica, l'autorità

dipartimentale si è riconfermata nella sua opposta posizione.

Considerato, in diritto

1.

1.1. La competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di

applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa

sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2

Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza

istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove

(testi) sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al

Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della

controversia. Nemmeno va dato seguito all'invito del ricorrente a chiedere

la motivazione al giudice penale: da questo profilo, sarebbe infatti

spettato a lui pretendere una motivazione scritta della decisione penale in

quella sede (cfr. infra, consid. 2.2). Come si avrà modo di spiegare in

appresso, il dispositivo della sentenza penale risulta nondimeno

sufficientemente concludente ai fini del presente giudizio.

2.

2.1. Secondo costante

giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a

ordinare la revoca della licenza di condurre

non può di principio scostarsi dagli accertamenti

di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente

laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF

139.

II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II

103.

consid. 1c/aa). L'autorità

amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la

sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in

considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un

risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale

è in netto contrasto con i fatti accertati o infine

se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in

particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione

(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447

consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato

non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali

censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a

proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di

diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (cfr. DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid.

3a; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1,

1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015

consid. 2.1).

2.2

Di principio, il conducente condannato con

sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere

che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di

condanna definitiva priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo tempo completi l'istruttoria.

L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale “vincolante” deve

infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella procedura ed esibire poi

una decisione penale motivata, dalla quale risultino le ragioni d'ordine

oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un giudizio favorevole

all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile

anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la

motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di

dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto

(cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_26/2022 del 28 febbraio 2022 consid.

2.4

che conferma la STA 52.2021.159 del 23 novembre 2021; STA 52.2025.15 del 24

giugno 2025 consid. 2.2, 52.2020.443 del 9 novembre 2021 consid. 2.2 con

numerosi rimandi).

2.3

Nel caso di specie, a seguito

degli eventi occorsi l'8 febbraio 2024, il procuratore pubblico - sulla scorta

del relativo rapporto di polizia - ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto

d'accusa per titolo guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2

lett. a LCStr per avere condotto il suo autofurgone essendo in stato di

ubriachezza, così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro

probatorio (risultato: 0.65 mg/l) nonché per infrazione alle norme della

circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr per avere circolando nello stato

psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza

dall'antistante vettura (…) che si era regolarmente fermata, urtandola così da

targo. RI 1 ha impugnato il suddetto decreto d'accusa davanti al giudice

della Pretura penale, il quale - indetto un pubblico dibattimento e interrogato

l'insorgente - non ha tuttavia confermato l'accertamento relativo al tasso

alcolemico riscontrato mediante esame dell'alito, come si evince dal

dispositivo della sentenza da lui emessa, da cui è stata espressamente

cancellata la relativa precisazione (cfr. sentenza del 28 maggio 2025, disp. n.

1.1). Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla derubricazione del

reato (da art. 91 cpv. 2 lett. a a 91 cpv. 1 lett. a LCStr), cui ha proceduto

il giudice della Pretura penale. Benché il ricorrente non abbia richiesto la

motivazione scritta della sentenza, si deve dunque tenere conto a suo favore

del fatto che la Pretura penale abbia accertato ch'egli ha guidato in stato di

ebrietà non qualificata, cioè con una concentrazione di alcol nell'alito

pari o superiore a 0.25 e inferiore 0.4 mg/l (cfr. art. 1 lett. b e 2 lett. b

dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia

nella circolazione stradale del 15 giugno 2012 [RS 741.13] per rimando dell'art.

55.

cpv. 6 LCStr). In queste circostanze, non permettono di giungere ad altre

conclusioni le sole dichiarazioni dell'insorgente, che non ha mai negato di

avere sorbito bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, ma che in un

secondo momento ha ridimensionato i suoi consumi, riportandoli a due birre

da 0.25 dl cadauna e un bicchiere di vino bianco da 2 cl (cfr. scritto del

10.

maggio 2024 alla Sezione della circolazione; cfr. pure ricorso e replica al

Governo, pag. 2). Del resto, nemmeno le autorità amministrative hanno a ben

vedere considerato il risultato (0.65 mg/l) scaturito dal test effettuato

mediante etilometro probatorio, ritenendo a carico del conducente un tasso

alcolemico (soltanto) dello 0.60 mg/l. In queste circostanze, non resta che

fondarsi su quanto accertato in ambito penale e così dare per acquisito che il

ricorrente ha condotto il suo veicolo a motore in stato di ebrietà non

qualificata, ovvero con una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o

superiore a 0.25 e inferiore a 0.4 mg/l.

2.4

A torto il ricorrente contesta invece l'avvenuto tamponamento, che è stato

riconosciuto dal giudice della Pretura penale (cfr. sentenza penale,

dispositivo n. 1.2). Alla luce della giurisprudenza citata al considerando n.

2.1, in questa sede l'insorgente - che sapeva oltretutto che il procedimento

amministrativo era stato sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr.

decreto del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato del 2 luglio 2024) -

non può infatti più contestare tale fatto così come stabilito dalle autorità

penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata

in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al

pari dell'istanza amministrativa inferiore -

è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata

il 28 maggio 2025. Se l'insorgente riteneva che la decisione penale fosse stata

emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto insistere

nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili

contro il giudizio penale, segnatamente contestando l'infrazione che gli veniva

addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. sentenza

penale, dispositivo n. 4), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in

sede amministrativa. Tanto più che ha ripetutamente negato di aver tamponato la

vettura che lo precedeva (cfr. scritto del 10 maggio 2024 alla Sezione della

circolazione, pag. 1; ricorso al Governo, pag. 1-2; replica al Governo, pag.

1). La sua linea difensiva - che

ha ribadito ancora in questa sede - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo

a insistere onde tutelarsi al meglio. L'insorgente - che non ha ritenuto di consultare un avvocato

per farsi consigliare e assistere - è invece rimasto passivo. Non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato passare

in giudicato la decisione penale, pur sapendo che, una volta passata in

giudicato, sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr.

dispositivo n. 5) e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue

responsabilità (cfr. citato decreto del 2 luglio 2024). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica

gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi

dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di

revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).

3.

3.1.

Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo

Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli

stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA

52.2018.335

del 5 dicembre 2018). In particolare, come si vedrà in appresso,

occorre ritenere che gli accadimenti descritti nella sentenza del 28 maggio

2025.

della Pretura penale adempiono tutti gli elementi costitutivi, soggettivi

e oggettivi, del reato di guida in stato di

inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. Yvan Jeanneret, Les

dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 79 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare

in appresso, ad RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione soltanto medio

grave ai sensi dell'art. 16b

cpv. 1 lett. b LCStr (cfr. Cédric Mizel, Droit et

pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389 segg.).

3.2

Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le

quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe

disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure

l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata

della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,

segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione

dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale

di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere

ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).

La LCStr prevede una durata minima

della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.

16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei

precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui

che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione

qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16c cpv. 1 lett. b

LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre

mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione

medio grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza

tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue,

e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione

stradale (art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, se non vi

sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr.

art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).

3.3

L'infrazione medio grave, così

come definita all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr, presuppone la realizzazione cumulativa di

due eventi: la guida in stato di ebrietà - senza raggiungere tuttavia una

concentrazione qualificata di alcol nel sangue - e la commissione di

un'infrazione (almeno) lieve alle prescrizioni sulla circolazione

stradale (cfr. Mizel, op. cit.,

pag. 464).

Posto quanto sopraesposto in relazione al tasso

alcolemico (cfr. supra, consid. 2.3), un'infrazione lieve è data

allorquando un conducente, violando le norme della circolazione, provoca un

pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una

colpa leggera (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr).

3.4

Per l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi

in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada

conformemente alle norme stabilite. Giusta l'art. 31 LCStr, il

conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi

conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). Le persone che, sotto l'influsso

di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le

attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante

questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un

veicolo (cpv. 2; cfr. pure art. 2 cpv. 1 ONC).

L'art. 3 ONC precisa che il

conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione

(cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo

conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la

configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo

prevedibili (cfr. DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF

1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018

consid. 2.2). Tale attenzione implica

che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la

vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del

veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi

in modo appropriato alle circostanze (cfr. STF 6B_221/2018 citata

consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid.

2.1; STA 52.2023.12 del 13

marzo 2023 consid. 3.3).

L'art. 32 LCStr dispone dal

canto suo che la velocità deve

sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del

veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della

circolazione e della visibilità (cpv. 1 prima frase). L'adeguamento della velocità alle circostanze costituisce uno degli

obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare

costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1

LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa

disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo

da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo

alla circolazione (cfr. STA 52.2021.225 del 26 ottobre 2021 consid. 4.3,

52.2019.2

del 12 giugno 2019 consid. 3.3 e rimandi). L'art. 4 cpv. 1 ONC

precisa che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di

fermarsi nello spazio visibile, ritenuto che, se l'incrocio con altri veicoli è

difficile, deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.

A norma dell'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve inoltre tenersi a

una distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare

nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. In

proposito, l'art. 12 cpv. 1 ONC stabilisce che, quando veicoli si susseguono,

egli deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine

di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. Non esistono regole

assolute che definiscano cosa si debba intendere per “distanza sufficiente” ai

sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa dipende dalle circostanze concrete,

segnatamente dalle condizioni stradali, della circolazione e della visibilità,

così come dai veicoli implicati. Il senso di tale norma - di fondamentale

importanza per la sicurezza della circolazione - è in primo luogo quello di

permettere al conducente, anche in caso di frenata inopinata del veicolo che lo

precede, di fermarsi dietro di lui (cfr. STA 52.2023.27 del 19 maggio 2023

consid. 2.3).

3.5

In concreto, come visto, dagli atti risulta che l'8 febbraio 2024 l'insorgente

ha circolato in stato di ebrietà non qualificata. In tale stato psico-fisico,

ha poi negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dal veicolo

che lo precedeva e che si era regolarmente fermato, urtandolo così da tergo e

provocandogli lievi danni (circoscritti a due graffi sulla carrozzeria

secondo quando risulta dal verbale del danneggiato dell'8 marzo 2024 pag. 2,

rispettivamente a graffi di lieve entità sul paraurti posteriore secondo

il rapporto incidente della circolazione stradale del 9 aprile 2024 pag. 5). L'avvenuto

tamponamento dimostra che egli non si è attenuto ai suoi doveri di prudenza, che

gli imponevano di prestare la dovuta attenzione alla circolazione, di

adeguare la propria velocità e di mantenere una distanza sufficiente dal

veicolo che lo precedeva, in modo da avere il tempo di reagire adeguatamente a

potenziali pericoli, segnatamente frenando

tempestivamente per evitare collisioni. Egli ha quindi guidato sotto l'influsso

dell'alcol e nel contempo, violando le norme della circolazione, ha provocato un pericolo per la sicurezza

altrui, che può tuttavia ancora essere considerato minimo. Anche la sua colpa

può tutto sommato ancora essere ritenuta leggera (cfr. Mizel, op. cit., pag. 379 seg.). L'infrazione

commessa integra dunque complessivamente gli estremi del caso medio grave

previsto all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr.

3.6

Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b cpv. 1

lett. b

LCStr, in assenza di precedenti in materia di circolazione

stradale di cui occorra tener conto, il provvedimento, della durata di cinque

mesi, adottato dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Governo appare

eccessivo e la sua durata dev'essere ridotta a un mese. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto

e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde

al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è

macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo,

sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in

presenza di circostanze particolari (buona reputazione, necessità professionale

di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata

sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr;

DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24

aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif.).

4.

4.1. Stante quanto precede,

il ricorso deve essere accolto. Le decisioni del Consiglio di Stato e della

Sezione della circolazione sono di conseguenza annullate. Gli atti sono

rinviati alla Sezione della circolazione affinché revochi al ricorrente la

licenza di condurre per la durata di un mese (fissando un nuovo periodo di

espiazione, tenuto conto del periodo già

effettuato dall'8 al 16 febbraio 2024).

4.2

Dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6

LPAmm). Lo Stato è tenuto a rifondere all'insorgente, assistito in replica da un avvocato, un'adeguata

indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv.

1.

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

Di

conseguenza:

1.1

la decisione del 20 agosto 2025

(n. 3845) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 7 maggio 2024 della

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sono annullate;

1.2

gli atti sono rinviati alla

Sezione della circolazione per nuova decisione ai sensi del consid. 4.1.

2.

Non si

preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo

versato a titolo di anticipo.

3.

Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 600.- a titolo di

ripetibili per questa sede.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera