52.2025.298
Revoca della licenza di condurre
24 dicembre 2025Italiano23 min
vino bianco e tre birre da 0.33 l ciascuna e di essere pertanto stato consapevole
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.298
Lugano
24
dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 28 agosto
2025 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2025 (n. 3845) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 7 maggio 2024 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre
veicoli a motore per la durata di cinque mesi;
ritenuto, in fatto
Fatti
A. RI 1, nato nel 1976, è
titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B) dal 1995.
Muratore indipendente
di professione, non risulta avere precedenti in materia di circolazione
stradale.
B. a. Secondo il rapporto di
polizia, l'8 febbraio 2024, alle ore 23.05, RI 1 stava circolando in territorio
di __________ alla guida dell'autofurgone intestato alla sua ditta quando ha
tamponato lievemente la vettura che lo precedeva. Intervenuta su richiesta del
danneggiato, la polizia cantonale si è recata al domicilio dell'interessato,
che è risultato positivo all'accertamento del tasso alcolemico mediante
etilometro precursore (0.72 mg/l [milligrammi di alcol per litro di aria
espirata] alle ore 00.27 del 9 febbraio 2024). Tradotto alla gendarmeria di
Noranco, alle ore 00.57 è stato sottoposto a misurazione con etilometro
probatorio, che ha evidenziato una concentrazione di alcol nell'aria espirata
di 0.65 mg/l. La licenza di condurre veicoli a motore gli è stata subito
sequestrata dalle forze dell'ordine, per poi essergli restituita il 16 febbraio
2024, in attesa della decisione dipartimentale. Interrogato dalla polizia
cantonale il 9 marzo 2024, il conducente ha in sostanza riconosciuto la
dinamica dell'incidente e l'esito delle prove dell'alito, precisando di avere
bevuto nel corso della serata trascorsa al carnevale di Comano un bicchiere di
vino bianco e tre birre da 0.33 l ciascuna e di essere pertanto stato consapevole
che forse sarebbe stato fuori dai limiti, specificando di non
avere bevuto altri alcolici tra l'evento e il test (cfr. verbale
d'interrogatorio allegato al rapporto di polizia del 16 marzo/9 aprile 2024,
pag. 2-3).
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 24 aprile 2024 la Sezione della
circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre. Raccolte le sue
osservazioni del 29 aprile 2024 (integrate da un successivo scritto del 3
maggio 2024), il 7 maggio 2024 l'autorità amministrativa ha risolto di
revocargli la licenza di condurre per la durata di cinque mesi (dal 1° novembre
2024 al 23 marzo 2025 inclusi, tenuto conto del periodo già effettuato dall'8
al 16 febbraio 2024 inclusi), autorizzando comunque in tale periodo la guida
delle categorie speciali G e M. La risoluzione è stata adottata sulla base
degli art. 16c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 lett. a della legge federale
sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e 33 cpv. 1
dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS
741.51).
c. Avuta conoscenza che
per gli stessi accadimenti era pendente nei confronti del conducente un
procedimento penale, con decreto del 2 luglio 2024 il Servizio dei ricorsi del
Consiglio di Stato ha sospeso la procedura amministrativa fino a conclusione di
quella penale. .
d. Con decreto di accusa del 13 agosto 2024 il competente procuratore pubblico
ha ritenuto RI 1 colpevole di:
1. guida in stato di inattitudine
per avere condotto l'autofurgone __________
targato __________ essendo in stato di ubriachezza, così come risulta dall'esame
dell'alito tramite etilometro probatorio (risultato: 0.65 mg/l);
Considerandi
2.
infrazione alle norme della circolazione
per avere, circolando nello stato
psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere
la necessaria distanza dall'antistante vettura __________, targata __________,
condotta da __________, che si era regolarmente fermata, urtandola così da
tergo.
Fondandosi sugli art. 91 cpv. 2 lett. a e 90 cpv. 1 LCStr (in relazione
con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 34 cpv. 4 LCStr e
2.
cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 12 cpv. 1 dell'ordinanza sulle norme della
circolazione stradale del 13 novembre 1962 [ONC; RS 741.11]), ne ha proposto la
condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni - di 45 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna (pari a
complessivi fr. 2'250.-), oltre che al pagamento di una multa di fr. 400.-.
e. Chiamato a
pronunciarsi sull'opposizione interposta
dall'interessato, con sentenza del 28 maggio 2025, il giudice della Pretura
penale, esperito il dibattimento, ha confermato l'imputazione di
infrazione semplice alle norme della circolazione, sussumendo invece la guida
in stato d'inattitudine sotto l'art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr (per avere
condotto il predetto veicolo essendo in stato di ubriachezza)
anziché sotto il cpv. 2 della medesima norma e riducendo la condanna alla multa
di fr. 400.-. Tale pronuncia, priva di motivazione, non è stata ulteriormente
contestata ed è quindi nel frattempo passata in giudicato.
C. Riattivata la procedura a
seguito dell'emanazione della decisione penale, con giudizio del 20 agosto
2025, il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo,
respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Ricordato da un lato come il conducente non possa pretendere che l'autorità
amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza penale di condanna
definitiva priva di motivazione e richiamati, dall'altro, i fatti risultanti
dal rapporto di polizia, il risultato dell'accertamento etilometrico e le
ammissioni del conducente, il Governo ha ritenuto di non potersi allineare alle
conclusioni del giudice penale, della cui sentenza l'interessato non ha chiesto
la motivazione. Disattese le critiche riguardo alle misurazioni effettuate e
considerato un tasso alcolemico qualificato (0.60 mg/l), ha quindi appurato la
sussistenza di un'infrazione grave ex art 16c cpv. 1 lett. b LCStr. Posto
come la stessa imponesse una revoca della durata minima di tre mesi in base
all'art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, ha poi
confermato la misura - superiore al minimo legale - disposta dall'autorità di
prime cure, che ha ritenuto giustificata, avuto riguardo al tasso alcolemico
particolarmente elevato (ben superiore al valore limite dell'ebrietà
qualificata), alla grave colpa del conducente nonché all'ulteriore infrazione
medio grave commessa.
D. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone essenzialmente l'annullamento e la pronuncia di una revoca
allineata con la condanna penale.
Il ricorrente evidenzia come il giudizio penale abbia sensibilmente
ridimensionato la sua responsabilità, dimostrando la scorrettezza dei fatti ritenuti
dalle autorità amministrative. Contesta in particolare l'orario in cui sono
stati situati gli accadimenti, come pure il tasso alcolemico e il tamponamento
addebitatigli in sede amministrativa, che non sarebbero mai stati comprovati.
Contesta peraltro la correttezza del verbale (di cui avrebbe sottoscritto una
sola pagina) redatto dagli agenti di polizia, che avrebbero operato in
totale abuso di potere. Rilevando di non essere stato a conoscenza della
necessità di chiedere la motivazione della pronuncia penale e lamentando gli
effetti disastrosi di una revoca di cinque mesi per la sua attività
professionale, auspica che sia comunque tenuto conto delle conclusioni a cui è
pervenuto il magistrato e che sia quindi ritenuta a suo carico un'ebrietà non
qualificata, con conseguente riduzione della durata della revoca.
E. All'accoglimento del gravame
si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.
A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione, riconfermandosi
nel proprio provvedimento.
F. In sede di replica, l'insorgente,
assistito da un legale, ha ulteriormente sviluppato le proprie argomentazioni,
rilevando come l'assenza di motivazione della decisione penale sia irrilevante
a fronte della chiarezza del suo dispositivo. In duplica, l'autorità
dipartimentale si è riconfermata nella sua opposta posizione.
Considerato, in diritto
1.
1.1. La competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge di
applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa
sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2
Il giudizio può essere evaso sulla base degli atti, senza
istruttoria (cfr. art. 25 cpv. 1 LPAmm). A una valutazione anticipata (cfr. DTF 141 I 60 consid. 3.3 e rimandi), le prove
(testi) sollecitate dall'insorgente non appaiono idonee ad apportare al
Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per l'esito della
controversia. Nemmeno va dato seguito all'invito del ricorrente a chiedere
la motivazione al giudice penale: da questo profilo, sarebbe infatti
spettato a lui pretendere una motivazione scritta della decisione penale in
quella sede (cfr. infra, consid. 2.2). Come si avrà modo di spiegare in
appresso, il dispositivo della sentenza penale risulta nondimeno
sufficientemente concludente ai fini del presente giudizio.
2.
2.1. Secondo costante
giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente a
ordinare la revoca della licenza di condurre
non può di principio scostarsi dagli accertamenti
di fatto contenuti in una decisione penale passata in giudicato, segnatamente
laddove quest'ultima sia stata pronunciata secondo la procedura ordinaria (DTF
139.
II 95 consid. 3.2, 136 II 447 consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II
103.
consid. 1c/aa). L'autorità
amministrativa può scostarsi dal giudizio penale solo se può fondare la
sua decisione su fatti sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in
considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un
risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale
è in netto contrasto con i fatti accertati o infine
se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in
particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione
(DTF 139 II 95 consid. 3.2, 136 II 447
consid. 3.1, 129 II 312 consid. 2.4, 124 II 103 consid. 1c/aa). L'accusato
non può infatti attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali
censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a
proporli già in sede penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di
diritto disponibili contro il giudizio emanato in tale procedura (cfr. DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid.
3a; STF 1C_305/2020 del 24 agosto 2020 consid. 3.2, 1C_415/2016 del 21 settembre 2016 consid. 2.1,
1C_312/2015 del 1° luglio 2015 consid. 3.1, 1C_631/2014 del 20 marzo 2015
consid. 2.1).
2.2
Di principio, il conducente condannato con
sentenza penale, della quale non ha chiesto la motivazione, non può pretendere
che l'autorità amministrativa legga come fa comodo a lui una sentenza di
condanna definitiva priva di motivazione rispettivamente ch'essa in un secondo tempo completi l'istruttoria.
L'automobilista che intende prevalersi di un giudizio penale “vincolante” deve
infatti addurre i propri argomenti difensivi in quella procedura ed esibire poi
una decisione penale motivata, dalla quale risultino le ragioni d'ordine
oggettivo e soggettivo, che hanno comportato un giudizio favorevole
all'accusato. In virtù del dovere di collaborazione delle parti, applicabile
anche nella procedura amministrativa, l'interessato deve richiedere la
motivazione scritta del giudizio penale emanato solo sotto la forma di
dispositivo qualora egli intenda addurre fatti e prove che non risultano dall'incarto
(cfr. DTF 128 II 139 consid. 2c; STF 1C_26/2022 del 28 febbraio 2022 consid.
2.4
che conferma la STA 52.2021.159 del 23 novembre 2021; STA 52.2025.15 del 24
giugno 2025 consid. 2.2, 52.2020.443 del 9 novembre 2021 consid. 2.2 con
numerosi rimandi).
2.3
Nel caso di specie, a seguito
degli eventi occorsi l'8 febbraio 2024, il procuratore pubblico - sulla scorta
del relativo rapporto di polizia - ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto
d'accusa per titolo guida in stato di inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 2
lett. a LCStr per avere condotto il suo autofurgone essendo in stato di
ubriachezza, così come risulta dall'esame dell'alito tramite etilometro
probatorio (risultato: 0.65 mg/l) nonché per infrazione alle norme della
circolazione giusta l'art. 90 cpv. 1 LCStr per avere circolando nello stato
psico-fisico surriferito, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza
dall'antistante vettura (…) che si era regolarmente fermata, urtandola così da
targo. RI 1 ha impugnato il suddetto decreto d'accusa davanti al giudice
della Pretura penale, il quale - indetto un pubblico dibattimento e interrogato
l'insorgente - non ha tuttavia confermato l'accertamento relativo al tasso
alcolemico riscontrato mediante esame dell'alito, come si evince dal
dispositivo della sentenza da lui emessa, da cui è stata espressamente
cancellata la relativa precisazione (cfr. sentenza del 28 maggio 2025, disp. n.
1.1). Tale conclusione è ulteriormente avvalorata dalla derubricazione del
reato (da art. 91 cpv. 2 lett. a a 91 cpv. 1 lett. a LCStr), cui ha proceduto
il giudice della Pretura penale. Benché il ricorrente non abbia richiesto la
motivazione scritta della sentenza, si deve dunque tenere conto a suo favore
del fatto che la Pretura penale abbia accertato ch'egli ha guidato in stato di
ebrietà non qualificata, cioè con una concentrazione di alcol nell'alito
pari o superiore a 0.25 e inferiore 0.4 mg/l (cfr. art. 1 lett. b e 2 lett. b
dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia
nella circolazione stradale del 15 giugno 2012 [RS 741.13] per rimando dell'art.
55.
cpv. 6 LCStr). In queste circostanze, non permettono di giungere ad altre
conclusioni le sole dichiarazioni dell'insorgente, che non ha mai negato di
avere sorbito bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, ma che in un
secondo momento ha ridimensionato i suoi consumi, riportandoli a due birre
da 0.25 dl cadauna e un bicchiere di vino bianco da 2 cl (cfr. scritto del
10.
maggio 2024 alla Sezione della circolazione; cfr. pure ricorso e replica al
Governo, pag. 2). Del resto, nemmeno le autorità amministrative hanno a ben
vedere considerato il risultato (0.65 mg/l) scaturito dal test effettuato
mediante etilometro probatorio, ritenendo a carico del conducente un tasso
alcolemico (soltanto) dello 0.60 mg/l. In queste circostanze, non resta che
fondarsi su quanto accertato in ambito penale e così dare per acquisito che il
ricorrente ha condotto il suo veicolo a motore in stato di ebrietà non
qualificata, ovvero con una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o
superiore a 0.25 e inferiore a 0.4 mg/l.
2.4
A torto il ricorrente contesta invece l'avvenuto tamponamento, che è stato
riconosciuto dal giudice della Pretura penale (cfr. sentenza penale,
dispositivo n. 1.2). Alla luce della giurisprudenza citata al considerando n.
2.1, in questa sede l'insorgente - che sapeva oltretutto che il procedimento
amministrativo era stato sospeso in attesa dell'esito di quello penale (cfr.
decreto del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato del 2 luglio 2024) -
non può infatti più contestare tale fatto così come stabilito dalle autorità
penali, le quali hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata
in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al
pari dell'istanza amministrativa inferiore -
è infatti vincolato agli accertamenti che hanno portato alla condanna pronunciata
il 28 maggio 2025. Se l'insorgente riteneva che la decisione penale fosse stata
emanata sulla base di un presupposto fattuale inesatto, avrebbe dovuto insistere
nel far valere le proprie ragioni ed esaurire i rimedi di diritto disponibili
contro il giudizio penale, segnatamente contestando l'infrazione che gli veniva
addebitata davanti alla Corte di appello e di revisione penale (cfr. sentenza
penale, dispositivo n. 4), onde ottenere un'assoluzione da far poi valere in
sede amministrativa. Tanto più che ha ripetutamente negato di aver tamponato la
vettura che lo precedeva (cfr. scritto del 10 maggio 2024 alla Sezione della
circolazione, pag. 1; ricorso al Governo, pag. 1-2; replica al Governo, pag.
1). La sua linea difensiva - che
ha ribadito ancora in questa sede - avrebbe perciò dovuto coerentemente indurlo
a insistere onde tutelarsi al meglio. L'insorgente - che non ha ritenuto di consultare un avvocato
per farsi consigliare e assistere - è invece rimasto passivo. Non ha ulteriormente ricorso, ma ha lasciato passare
in giudicato la decisione penale, pur sapendo che, una volta passata in
giudicato, sarebbe stata trasmessa alla Sezione della circolazione (cfr.
dispositivo n. 5) e che sarebbe stata risolutiva per l'accertamento delle sue
responsabilità (cfr. citato decreto del 2 luglio 2024). In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica
gli impedisce di rimettere in discussione in questa sede gli estremi
dell'infrazione o la sussistenza del reato al fine di eludere la misura di
revoca che occorre applicargli (RtiD I-2011 n. 41 consid. 3.1).
3.
3.1.
Vincolato all'accertamento dei fatti operato in sede penale, questo
Tribunale può nondimeno procedere a una valutazione giuridica autonoma degli
stessi (STF 1C_50/2019 dell'11 febbraio 2019 consid. 2.2 che conferma la STA
52.2018.335
del 5 dicembre 2018). In particolare, come si vedrà in appresso,
occorre ritenere che gli accadimenti descritti nella sentenza del 28 maggio
2025.
della Pretura penale adempiono tutti gli elementi costitutivi, soggettivi
e oggettivi, del reato di guida in stato di
inattitudine ai sensi dell'art. 91 cpv. 1 lett. a LCStr (cfr. Yvan Jeanneret, Les
dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berna 2007, pag. 79 segg.). Di riflesso, come si avrà modo di meglio spiegare
in appresso, ad RI 1 è imputabile il compimento di un'infrazione soltanto medio
grave ai sensi dell'art. 16b
cpv. 1 lett. b LCStr (cfr. Cédric Mizel, Droit et
pratique illustrée du retrait du permis de conduire, Berna 2015, pag. 389 segg.).
3.2
Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le
quali non è applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe
disciplinari comportano la revoca della licenza di condurre oppure
l'ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,
segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale
di fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere
ridotta (art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima
della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art.
16a; medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei
precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui
che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione
qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 16c cpv. 1 lett. b
LCStr). In tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre
mesi (art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr). Commette invece un'infrazione
medio grave colui che guida un veicolo a motore in stato di ebrietà, senza
tuttavia avere una concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue,
e commette inoltre un'infrazione lieve alle prescrizioni sulla circolazione
stradale (art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr). In tale evenienza, se non vi
sono precedenti e altri reati di cui tener conto, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno un mese (cfr.
art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr).
3.3
L'infrazione medio grave, così
come definita all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr, presuppone la realizzazione cumulativa di
due eventi: la guida in stato di ebrietà - senza raggiungere tuttavia una
concentrazione qualificata di alcol nel sangue - e la commissione di
un'infrazione (almeno) lieve alle prescrizioni sulla circolazione
stradale (cfr. Mizel, op. cit.,
pag. 464).
Posto quanto sopraesposto in relazione al tasso
alcolemico (cfr. supra, consid. 2.3), un'infrazione lieve è data
allorquando un conducente, violando le norme della circolazione, provoca un
pericolo minimo per la sicurezza altrui e si rende responsabile soltanto di una
colpa leggera (cfr. art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr).
3.4
Per l'art. 26 cpv. 1 LCStr, ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi
in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada
conformemente alle norme stabilite. Giusta l'art. 31 LCStr, il
conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza (cpv. 1). Le persone che, sotto l'influsso
di alcol, stupefacenti o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le
attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante
questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un
veicolo (cpv. 2; cfr. pure art. 2 cpv. 1 ONC).
L'art. 3 ONC precisa che il
conducente deve rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione
(cpv. 1 prima frase). Il grado di attenzione richiesta va valutato tenendo
conto di tutte le circostanze, tra le quali la densità del traffico, la
configurazione del luogo, l'ora, la visibilità e le fonti di pericolo
prevedibili (cfr. DTF 137 IV 290 consid. 3.6, 127 II 302 consid. 3c; STF
1C_144/2018 del 10 dicembre 2018 consid. 2.2, 6B_221/2018 del 7 dicembre 2018
consid. 2.2). Tale attenzione implica
che egli sia in grado di ovviare rapidamente ai pericoli che minacciano la
vita, l'integrità personale o i beni materiali altrui, mentre la padronanza del
veicolo esige che, in presenza di un pericolo, azioni immediatamente i comandi
in modo appropriato alle circostanze (cfr. STF 6B_221/2018 citata
consid. 2.2, 6B_786/2011 del 5 luglio 2012 consid.
2.1; STA 52.2023.12 del 13
marzo 2023 consid. 3.3).
L'art. 32 LCStr dispone dal
canto suo che la velocità deve
sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del
veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della
circolazione e della visibilità (cpv. 1 prima frase). L'adeguamento della velocità alle circostanze costituisce uno degli
obblighi essenziali che il conducente deve osservare per padroneggiare
costantemente la sua vettura, così come imposto dall'art. 31 cpv. 1
LCStr. Per potersi conformare ai suoi doveri di prudenza, ai sensi di questa
disposizione, il conducente è tenuto a regolare la velocità del veicolo in modo
da evitare ch'esso possa divenire una causa d'incidente o d'intralcio eccessivo
alla circolazione (cfr. STA 52.2021.225 del 26 ottobre 2021 consid. 4.3,
52.2019.2
del 12 giugno 2019 consid. 3.3 e rimandi). L'art. 4 cpv. 1 ONC
precisa che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di
fermarsi nello spazio visibile, ritenuto che, se l'incrocio con altri veicoli è
difficile, deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile.
A norma dell'art. 34 cpv. 4 LCStr, il conducente deve inoltre tenersi a
una distanza sufficiente da tutti gli altri utenti della strada, in particolare
nell'incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro. In
proposito, l'art. 12 cpv. 1 ONC stabilisce che, quando veicoli si susseguono,
egli deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede al fine
di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa. Non esistono regole
assolute che definiscano cosa si debba intendere per “distanza sufficiente” ai
sensi dell'art. 34 cpv. 4 LCStr: la stessa dipende dalle circostanze concrete,
segnatamente dalle condizioni stradali, della circolazione e della visibilità,
così come dai veicoli implicati. Il senso di tale norma - di fondamentale
importanza per la sicurezza della circolazione - è in primo luogo quello di
permettere al conducente, anche in caso di frenata inopinata del veicolo che lo
precede, di fermarsi dietro di lui (cfr. STA 52.2023.27 del 19 maggio 2023
consid. 2.3).
3.5
In concreto, come visto, dagli atti risulta che l'8 febbraio 2024 l'insorgente
ha circolato in stato di ebrietà non qualificata. In tale stato psico-fisico,
ha poi negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza dal veicolo
che lo precedeva e che si era regolarmente fermato, urtandolo così da tergo e
provocandogli lievi danni (circoscritti a due graffi sulla carrozzeria
secondo quando risulta dal verbale del danneggiato dell'8 marzo 2024 pag. 2,
rispettivamente a graffi di lieve entità sul paraurti posteriore secondo
il rapporto incidente della circolazione stradale del 9 aprile 2024 pag. 5). L'avvenuto
tamponamento dimostra che egli non si è attenuto ai suoi doveri di prudenza, che
gli imponevano di prestare la dovuta attenzione alla circolazione, di
adeguare la propria velocità e di mantenere una distanza sufficiente dal
veicolo che lo precedeva, in modo da avere il tempo di reagire adeguatamente a
potenziali pericoli, segnatamente frenando
tempestivamente per evitare collisioni. Egli ha quindi guidato sotto l'influsso
dell'alcol e nel contempo, violando le norme della circolazione, ha provocato un pericolo per la sicurezza
altrui, che può tuttavia ancora essere considerato minimo. Anche la sua colpa
può tutto sommato ancora essere ritenuta leggera (cfr. Mizel, op. cit., pag. 379 seg.). L'infrazione
commessa integra dunque complessivamente gli estremi del caso medio grave
previsto all'art. 16b cpv. 1 lett. b LCStr.
3.6
Se ne deve concludere che, tornando applicabile l'art. 16b cpv. 1
lett. b
LCStr, in assenza di precedenti in materia di circolazione
stradale di cui occorra tener conto, il provvedimento, della durata di cinque
mesi, adottato dalla Sezione della circolazione e tutelato dal Governo appare
eccessivo e la sua durata dev'essere ridotta a un mese. Una misura di tale ampiezza appare infatti conforme al diritto
e rispettosa del principio della proporzionalità, tant'è vero che corrisponde
al minimo previsto dalla legge per il genere di violazione di cui si è
macchiato il ricorrente (cfr. art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). Minimo,
sia detto per completezza, sotto il quale non si potrebbe scendere neppure in
presenza di circostanze particolari (buona reputazione, necessità professionale
di disporre di un veicolo a motore), tale essendo la scelta chiaramente operata
sul tema dal Legislatore federale (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr;
DTF 135 II 334 consid. 2.2, 132 II 234 consid. 2.3; STF 1C_172/2017 del 24
aprile 2017 consid. 2.2.4 e rif.).
4.
4.1. Stante quanto precede,
il ricorso deve essere accolto. Le decisioni del Consiglio di Stato e della
Sezione della circolazione sono di conseguenza annullate. Gli atti sono
rinviati alla Sezione della circolazione affinché revochi al ricorrente la
licenza di condurre per la durata di un mese (fissando un nuovo periodo di
espiazione, tenuto conto del periodo già
effettuato dall'8 al 16 febbraio 2024).
4.2
Dato l'esito, non si preleva alcuna tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6
LPAmm). Lo Stato è tenuto a rifondere all'insorgente, assistito in replica da un avvocato, un'adeguata
indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49 cpv.
1.
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
accolto.
Di
conseguenza:
1.1
la decisione del 20 agosto 2025
(n. 3845) del Consiglio di Stato e la risoluzione del 7 maggio 2024 della
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, sono annullate;
1.2
gli atti sono rinviati alla
Sezione della circolazione per nuova decisione ai sensi del consid. 4.1.
2.
Non si
preleva alcuna tassa di giustizia. All'insorgente va restituito l'importo
versato a titolo di anticipo.
3.
Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà al ricorrente l'importo di complessivi fr. 600.- a titolo di
ripetibili per questa sede.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera