52.2025.322
Revoca della licenza di condurre
23 dicembre 2025Italiano21 min
già comprensivi della fotografia scattata dal radar e delle certificazioni dell'apparecchio
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.322
Lugano
23
dicembre 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 23 settembre
2025 di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 20 agosto 2025 (n. 3862) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 17 giugno 2025 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a
titolo definitivo con effetto immediato;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato nel 1993.
Nel novembre 2009 ha superato l'esame per ottenere la licenza di condurre
motoveicoli (cat. A1). Ha poi conseguito la licenza di condurre autoveicoli
(cat. B), una prima volta nel settembre 2012 e successivamente nel gennaio
2018.
Impiegato tecnico di
professione, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel
sistema d'informazione sull'ammissione
alla circolazione (SIAC):
30 novembre 2010 revoca della licenza di condurre
(cat. A1) a tempo indeterminato con effetto immediato (con periodo di
sospensione di 3 mesi) per un'infrazione grave (guida sotto l'influsso di
canapa commessa il 13 marzo 2010) con contestuale ordine di sottoporsi a un
periodo di controllo medico della capacità all'astinenza dal consumo di
stupefacenti per 12 settimane e di presentare un certificato medico attestante
l'esito dei controlli e il grado di idoneità medica alla guida; la misura è
stata scontata dal 13 marzo 2010 all'8 febbraio 2012;
3 luglio 2013 revoca della licenza di
condurre in prova (cat. B, conseguentemente prorogata di un anno) di 12 mesi
per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione
qualificata di alcol nel sangue di 1.05 per mille commessa il 6 giugno 2013);
il provvedimento è stato scontato dal 6 giugno 2013 al 5 giugno 2014;
28 maggio 2015 revoca della licenza di condurre
in prova (cat. B) a tempo indeterminato con effetto immediato per non avere
dato seguito alla richiesta dell'autorità di produrre una certificazione medica
attestante la mantenuta astinenza dal consumo di stupefacenti e l'idoneità alla
guida; la misura è stata annullata il 6 luglio 2017 (sulla base di un rapporto
medico che ha escluso la sospettata tossicomania), dando al conducente la
possibilità di chiedere il rilascio di una licenza per allievo conducente;
16 ottobre 2018 revoca della licenza di condurre
in prova (cat. B) a tempo indeterminato con effetto immediato per un'infrazione
grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol
nell'aria espirata di 0.63 mg/l commessa il 5 agosto 2018), escluso ogni
riesame prima dell'agosto 2020; riammissione alla guida il 3 novembre 2020 (con
proroga di un anno della licenza di condurre in prova) in base a una perizia
psicotecnica del 24 settembre 2020 che ha confermato l'idoneità caratteriale
alla guida subordinandola alla frequentazione (effettivamente comprovata) di un
corso di educazione stradale.
B. a. Il 9 ottobre 2024,
alle ore 14.55, RI 1 ha circolato alla guida di un veicolo a motore in via __________
a __________ in direzione di __________ a una velocità punibile - accertata
mediante rilevamento radar - di 81 km/h (dedotto il margine di tolleranza),
laddove vige un limite di 50 km/h.
Interpellato l'8
novembre 2024 dalla Polizia cantonale, con l'apposizione della sua firma sull'apposito
modulo, egli ha espressamente riconosciuto la paternità e l'entità dell'infrazione
imputatagli.
b. Preso atto del rapporto di polizia, il 14 marzo 2025 la Sezione della
circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento
amministrativo di revoca della licenza di condurre. In sede di osservazioni, RI
1 ha in particolare nuovamente ammesso la propria responsabilità per l'errore
commesso.
c. Con decisione del 17 giugno 2025 l'autorità dipartimentale ha risolto di
revocargli la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato,
stabilendo che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5
anni) e alle condizioni dell'art. 23 cpv. 3 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e che per ugual
periodo gli era vietato fare uso di ogni e qualsiasi licenza di condurre estera
di cui dovesse divenire titolare. La risoluzione è stata resa sulla base degli
art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. e LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 20
agosto 2025, il Consiglio di Stato ha confermato il predetto provvedimento,
respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.
Rilevato come i fatti
e la qualifica giuridica dell'infrazione non fossero contestati, ha respinto le
tesi tendenti a ridimensionare la sua colpa e disatteso una censura di
violazione del principio di celerità. Appurata la commissione il 9 ottobre 2024
di un'infrazione grave ex art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e visti i
precedenti da lui accumulati - in particolare la revoca del 16 ottobre 2018
(scontata meno di 5 anni prima) -, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli
estremi per la revoca a titolo definitivo ex art. 16c cpv. 2 lett. e
LCStr, senza possibilità di riesame prima di 5 anni, considerando quindi
irrilevanti le critiche di violazione dei principi di proporzionalità e di
equità.
D. Avverso quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendo in via principale l'annullamento della risoluzione dipartimentale,
subordinatamente, che la durata della revoca sia limitata a tre mesi e, in via
ancor più subordinata, che l'incarto sia rinviato alla Sezione della
circolazione per nuova decisione. In via provvisionale, postula la concessione
dell'effetto sospensivo al gravame.
Dopo avere nuovamente ammesso di avere circolato 31 km/h oltre il limite
vigente, rileva come la soglia dell'infrazione grave sia stata superata
soltanto per 1 km/h (a patto che il radar fosse omologato e rispondesse a tutti
Fatti
i requisiti tecnici). Ritiene infatti che l'infrazione non sia stata commessa
all'interno di una località, bensì fuori. Chiede in ogni caso che venga
verificata la validità del rilevamento della velocità effettuato in curva. Nega
che il suo comportamento, in assenza di traffico, abbia messo in pericolo la
circolazione ed evidenzia la sua esemplare condotta di guida nei quasi 5 anni
precedenti l'infrazione nonché la propria necessità professionale di disporre
della patente di guida. Ribadisce altresì le censure relative al principio di
celerità, all'inizio della decorrenza del termine quinquennale di recidiva e ai
principi di proporzionalità ed equità nella commisurazione della sanzione.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,
riconfermandosi nel proprio provvedimento e avversando la richiesta di
concessione dell'effetto sospensivo.
F. In sede di
replica, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie domande di
giudizio, censurando inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito.
In duplica, l'autorità dipartimentale ha ribadito la sua posizione, sviluppando
ulteriormente le proprie argomentazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2
della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione
stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL
760.100).
La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato
dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,
è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24
settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è
pertanto ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),
già comprensivi della fotografia scattata dal radar e delle certificazioni dell'apparecchio
e dell'operatore allegate al rapporto di segnalazione del 23 ottobre 2024. Come
si vedrà in seguito, neppure occorre procedere all'accertamento d'ufficio della
validità della misurazione della velocità effettuata in curva.
Considerandi
2.
2.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è
applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari
comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del
conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono
essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo
per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto
conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del
veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr.
art. 16 cpv. 3 LCStr).
La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza
dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;
medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti
dell'interessato.
In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le
norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o
assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In
tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente, se nei
cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16c
cpv. 2 lett. d o l'art. 16b cpv. 2 lett. e (cfr. art. 16c cpv. 2
lett. e LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile
senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti
infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere
un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida
(cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999
pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid.
3.4.2; STF 1C_381/2019 del 16 ottobre 2019 consid. 4.1; STA 52.2018.566 dell'11
novembre 2019 consid. 3.2, 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 2.1 e
rimandi).
2.2
Nell'ambito degli
eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta
del vecchio diritto è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di
garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno
della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media
gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv.
2.
vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze
concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione
grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art.
16.
cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1).
Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti
amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi
e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha
mutato circa i valori limite per la catalogazione di tali eccessi di velocità
(cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid.
2.1). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno
della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il
nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della
patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da
un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a
reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c
cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.
Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe
previste dall'art. 16c cpv. 2 lett. b-e LCStr.
Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle
circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in
pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di
stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3
LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non
giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che
può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per
ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di
limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c;
cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12
novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).
3.
3.1. In concreto
dagli atti emerge che il 9 ottobre 2024 RI 1, percorrendo via __________ in
territorio di __________ (in direzione di __________), ha superato di 31 km/h
la velocità massima consentita (50 km/h), così come illustrato in narrativa
(cfr. rapporto di polizia agli atti). Della sussistenza di questi fatti non vi
è alcun motivo di dubitare, ritenuto che, come anche visto in narrativa, sono
stati ammessi e ribaditi a più riprese dal ricorrente stesso. Dapprima davanti
alla polizia, poi nelle sue osservazioni alla Sezione della circolazione e ancora
davanti al Governo (cfr., ad esempio, ricorso, pag. 2). Avendo il ricorrente espressamente
riconosciuto i riscontri probatori a suo carico (rilevamento tecnico di
velocità) e ammettendo a più riprese i fatti alla base della contravvenzione
(che invero non nega nemmeno in questa sede), malvenuto è ora a mettere in
discussione la validità della misurazione effettuata. Validità di cui, in ogni
caso, non vi è ragione di diffidare alla luce dei certificati agli atti (cfr.
certificato di verificazione dell'apparecchio radar valido fino al 28 febbraio
2025, che attesta che lo strumento corrisponde ai requisiti legali e può essere
utilizzato per le misurazioni ufficiali, e il certificato del 2 giugno 2022 che
dimostra la formazione specifica conseguita dall'operatore che ha proceduto al
rilevamento per il sistema radar impiegato in concreto). Neppure può essere
seguito l'insorgente quando, fondandosi sulle “Istruzioni concernenti i
controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei
semafori nella circolazione stradale” del 22 maggio 2008 edite dall'Ufficio
federale delle strade, critica le modalità di esecuzione della misurazione che
ne avrebbero compromesso la validità, e ciò già soltanto perché, contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, la stessa non è stata eseguita in curva
bensì ancora sul primo tratto rettilineo di via __________ dopo l'uscita della
galleria __________ (come risulta dalle coordinate GPS e dalle immagini
contenute nel protocollo di misurazione allegato al rapporto di segnalazione
del 23 ottobre 2024; cfr. peraltro anche viste reperibili su swisstopo e google
maps,
cfr. al riguardo STF
1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii). Nulla può dedurre
a suo favore l'insorgente dalla contestazione circa il limite di velocità e/o
la qualifica del luogo in cui ha commesso l'eccesso di velocità: posto come i
limiti di velocità debbano in ogni caso essere osservati (quand'anche fossero collocati in modo irregolare, salvo casi
manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono, cfr. DTF 150 II 505
consid. 5.1 e rimandi; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.2 che
conferma la STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015 consid. 3.2; cfr. pure STA
52.2021.189
del 1° dicembre 2021 consid. 3.5), l'eccesso di velocità
commesso in concreto (+ 31 km/h rispetto al limite consentito) dev'essere
considerato oggettivamente grave sia che sia stato commesso all'interno che all'esterno
della località (cfr. DTF 150 II 505 consid. 6.1; STF
1C_210/2020 del 30 novembre 2020 consid. 2.2), come peraltro ammesso anche dall'interessato
(cfr. ricorso, pag. 2 e 5 e replica, pag. 3), che pure ben sottolinea di non
aver nemmeno mai ritenuto che nel tratto di strada in questione il limite di
velocità fosse di 60 km/h (cfr. ricorso, pag. 3).
3.2
È indiscutibile che superando di 31 km/h la velocità massima
consentita sulla tratta in questione, così come illustrato, RI 1 ha commesso un'infrazione
grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, sia dal profilo
oggettivo sia soggettivo. Secondo i criteri schematici posti dalla citata
giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti
essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto (+ 31
km/h), il quale di principio è già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo,
ritenuto che quando il sorpasso del limite massimo consentito costituisce dal
profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una
crassa negligenza (cfr. DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre
2010.
consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le tante: STA 52.2016.412 del 3
febbraio 2017 consid. 3.3). Giurisprudenza schematica da cui, in concreto, non
emergono ragioni particolari per scostarsi (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile
2009.
consid. 3.2 e rimandi). Nemmeno il ricorrente pretende del resto di avere
avuto seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il
limite di 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 3 seg.).
3.3
Ne discende che, dal momento che nell'ottobre 2018 gli era stata inflitta
una revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame fino ad agosto
2020.
ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave
perpetrata il 9 ottobre 2024 da RI 1 - plurirecidivo in pochi anni - comporta
inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16c
cpv. 2 lett. e LCStr, indipendentemente dal genere di infrazioni
precedentemente commesse (cfr. anche Cédric
Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du
permis de conduire, Berna 2015, pag. 400). Invano pretende di non
essere stato informato delle possibili conseguenze di un'ulteriore grave
infrazione contestualmente alla restituzione della patente dopo l'ultima revoca
del 2018 (cfr. decisione del 3 novembre 2020). Il ricorrente, non nuovo a
infrazioni gravi, non può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. STA
52.2025.118
dell'8 settembre 2025 consid. 3.5.2, 52.2019.437 del 2 dicembre
2020.
consid. 4.3, in: RtiD II-2021 n. 47, 52.2020.2 del 2 dicembre 2020 consid.
4.3
con rimandi).
A torto l'insorgente pretende
inoltre che l'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr non sarebbe applicabile,
poiché sono trascorsi più di cinque anni dai fatti sanzionati con la revoca a
tempo indeterminato del 2018 di cui si è detto. La giurisprudenza in proposito
è infatti chiara: determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva
non è l'epoca a cui risale l'infrazione anteriore, ma la fine dell'esecuzione
della precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF
1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 3.1 che conferma la STA 52.2022.24 del 9
giugno 2022 consid. 4.1, 1C_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1; STA
52.2018.233
del 5 luglio 2018 consid. 3.3 e rif.). Fine che in concreto è
avvenuta con la riammissione alla guida il 3 novembre 2020 (cfr. la relativa
decisione che ha annullato la misura di revoca del 2018 con effetto
immediato, ovvero ex nunc, e non ex tunc come sembra
affermare il ricorrente).
3.4
Pure a torto l'insorgente si prevale di una violazione del principio della
celerità.
3.4.1
Il principio
sancito dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, secondo cui come visto la durata minima
della revoca non può essere ridotta, vale
anche nel caso di una violazione del diritto di essere giudicato entro un
termine ragionevole secondo gli art. 29 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6
n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; DTF 135 II 334
consid. 2.2). In una simile
circostanza, qualora la violazione sia grave e non possa essere considerata in
altra maniera, ci si può tutt'al più chiedere se sia possibile rinunciare
eccezionalmente ad adottare una misura (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; cfr.
pure Hans Giger, SVG Kommentar, IX
ed., Zurigo 2022, n. 2 ad art. 16). L'esame della durata del procedimento sotto
il profilo degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in
ogni singolo caso, sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di
pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di
statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e
dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere
considerati l'ampiezza e le difficoltà della causa, il modo con il quale è
stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento
nella procedura (cfr. STF 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.2 e rif., in: RtiD I-2014 n. 47).
3.4.2
In concreto, dopo gli accadimenti del 9 ottobre
2024, a fronte del rapporto della polizia del 21 novembre 2024
pervenutole il 29 novembre 2024, la Sezione della circolazione ha atteso il 14
marzo 2024 (cioè circa tre mesi e mezzo) per aprire il procedimento
amministrativo. Raccolte le osservazioni dell'interessato
- invero presentate solo il 30 aprile 2025, oltre il termine impartito - ha
emanato il provvedimento di revoca il 17 giugno 2025, cioè un mese e mezzo
dopo. Il Consiglio di Stato ha statuito il 20 agosto 2025 sull'impugnativa del
23.
giugno 2025 dell'insorgente, vale a dire poco meno di due mesi dopo. Contro
la decisione governativa il ricorrente è insorto il 23 settembre 2025 davanti a
questo Tribunale, la cui decisione viene adottata in data odierna, ossia a poco
meno di tre mesi dall'inoltro del gravame.
Nelle suddette circostanze, pur avuto riguardo al leggero ritardo con
cui la Sezione della circolazione ha aperto il procedimento amministrativo, va
rilevato che tra il giorno dell'infrazione e il giudizio che viene reso in data
odierna sono trascorsi circa 14 mesi e mezzo. Non si può quindi ritenere che il
procedimento amministrativo abbia di per sé avuto una durata eccessiva (cfr. pure STF 1C_486/2011 del 19
marzo 2012 consid. 2.3.2).
Alla luce di tutte queste circostanze, è
quindi da escludere che sussista in concreto
una violazione del principio di celerità tanto grave da permettere in via
eccezionale di rinunciare all'adozione della criticata misura in applicazione dell'art. 16c cpv.
2.
lett. e LCStr. Nulla può in ogni caso dedurre il ricorrente dalla circostanza
di aver potuto circolare (senza peraltro aver accumulato ulteriori violazioni)
tra il giorno della grave infrazione e la decisione dell'autorità di prime
cure.
3.5
Se
ne deve concludere che, tornando come detto applicabile l'art. 16c
cpv. 2 lett. e LCStr, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato
dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo
Tribunale. Alla luce dell'importanza del bene protetto dagli art. 16 segg.
LCStr, ovvero la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità degli
utenti della strada, non vi è spazio per l'adozione di una diversa decisione neppure
in applicazione dell'invocato principio di equità.
Giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità è pure il periodo
di attesa di cinque anni che lo accompagna: il riesame di una siffatta misura è
infatti disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza revocata
definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell'art. 23
cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni
(cfr. STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013 consid. 2.3; STA 52.2018.233 citata
consid. 3.4 e rif.). Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere
ridotta neppure in presenza di necessità professionali di condurre un veicolo,
tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore (cfr. STF
1C_287/2012 citata consid. 2.3; STA 52.2018.566 citata consid. 4 e rif.).
Regola, questa, che vale addirittura per autisti professionali (cfr. DTF 134 II
39.
consid. 3, 132 II 234; STF
1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 2.3, 1C_13/2014 citata consid. 2.4 e
rinvii). La riconsegna sarà inoltre subordinata all'esito positivo di
perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida e al superamento di
nuovi esami di guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999
concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; medesimo
messaggio nella sua versione francese, pag. 4133; Mizel, op. cit.,
pag. 401).
4.
4.1. Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
4.2
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della
domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa (art. 71 LPAmm).
4.3
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto
soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Non si assegnano
ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non
si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
1.
Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528
Camorino,
2.
Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona,
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera