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Decisione

52.2025.322

Revoca della licenza di condurre

23 dicembre 2025Italiano21 min

già comprensivi della fotografia scattata dal radar e delle certificazioni dell'apparecchio

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.322

Lugano

23

dicembre 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Barbara Maspoli

statuendo sul ricorso del 23 settembre

2025 di

RI

1

patrocinato

da: PA 1

contro

la decisione del 20 agosto 2025 (n. 3862) del

Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la risoluzione del 17 giugno 2025 con cui la Sezione della

circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a

titolo definitivo con effetto immediato;

ritenuto, in

fatto

A. RI 1 è nato nel 1993.

Nel novembre 2009 ha superato l'esame per ottenere la licenza di condurre

motoveicoli (cat. A1). Ha poi conseguito la licenza di condurre autoveicoli

(cat. B), una prima volta nel settembre 2012 e successivamente nel gennaio

2018.

Impiegato tecnico di

professione, in passato è stato oggetto dei seguenti provvedimenti iscritti nel

sistema d'informazione sull'ammissione

alla circolazione (SIAC):

30 novembre 2010 revoca della licenza di condurre

(cat. A1) a tempo indeterminato con effetto immediato (con periodo di

sospensione di 3 mesi) per un'infrazione grave (guida sotto l'influsso di

canapa commessa il 13 marzo 2010) con contestuale ordine di sottoporsi a un

periodo di controllo medico della capacità all'astinenza dal consumo di

stupefacenti per 12 settimane e di presentare un certificato medico attestante

l'esito dei controlli e il grado di idoneità medica alla guida; la misura è

stata scontata dal 13 marzo 2010 all'8 febbraio 2012;

3 luglio 2013 revoca della licenza di

condurre in prova (cat. B, conseguentemente prorogata di un anno) di 12 mesi

per un'infrazione grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione

qualificata di alcol nel sangue di 1.05 per mille commessa il 6 giugno 2013);

il provvedimento è stato scontato dal 6 giugno 2013 al 5 giugno 2014;

28 maggio 2015 revoca della licenza di condurre

in prova (cat. B) a tempo indeterminato con effetto immediato per non avere

dato seguito alla richiesta dell'autorità di produrre una certificazione medica

attestante la mantenuta astinenza dal consumo di stupefacenti e l'idoneità alla

guida; la misura è stata annullata il 6 luglio 2017 (sulla base di un rapporto

medico che ha escluso la sospettata tossicomania), dando al conducente la

possibilità di chiedere il rilascio di una licenza per allievo conducente;

16 ottobre 2018 revoca della licenza di condurre

in prova (cat. B) a tempo indeterminato con effetto immediato per un'infrazione

grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol

nell'aria espirata di 0.63 mg/l commessa il 5 agosto 2018), escluso ogni

riesame prima dell'agosto 2020; riammissione alla guida il 3 novembre 2020 (con

proroga di un anno della licenza di condurre in prova) in base a una perizia

psicotecnica del 24 settembre 2020 che ha confermato l'idoneità caratteriale

alla guida subordinandola alla frequentazione (effettivamente comprovata) di un

corso di educazione stradale.

B. a. Il 9 ottobre 2024,

alle ore 14.55, RI 1 ha circolato alla guida di un veicolo a motore in via __________

a __________ in direzione di __________ a una velocità punibile - accertata

mediante rilevamento radar - di 81 km/h (dedotto il margine di tolleranza),

laddove vige un limite di 50 km/h.

Interpellato l'8

novembre 2024 dalla Polizia cantonale, con l'apposizione della sua firma sull'apposito

modulo, egli ha espressamente riconosciuto la paternità e l'entità dell'infrazione

imputatagli.

b. Preso atto del rapporto di polizia, il 14 marzo 2025 la Sezione della

circolazione ha notificato all'interessato l'apertura di un procedimento

amministrativo di revoca della licenza di condurre. In sede di osservazioni, RI

1 ha in particolare nuovamente ammesso la propria responsabilità per l'errore

commesso.

c. Con decisione del 17 giugno 2025 l'autorità dipartimentale ha risolto di

revocargli la licenza di condurre a titolo definitivo con effetto immediato,

stabilendo che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini (5

anni) e alle condizioni dell'art. 23 cpv. 3 della legge federale sulla

circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01) e che per ugual

periodo gli era vietato fare uso di ogni e qualsiasi licenza di condurre estera

di cui dovesse divenire titolare. La risoluzione è stata resa sulla base degli

art. 16c cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. e LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51).

C. Con giudizio del 20

agosto 2025, il Consiglio di Stato ha confermato il predetto provvedimento,

respingendo l'impugnativa presentata da RI 1.

Rilevato come i fatti

e la qualifica giuridica dell'infrazione non fossero contestati, ha respinto le

tesi tendenti a ridimensionare la sua colpa e disatteso una censura di

violazione del principio di celerità. Appurata la commissione il 9 ottobre 2024

di un'infrazione grave ex art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr e visti i

precedenti da lui accumulati - in particolare la revoca del 16 ottobre 2018

(scontata meno di 5 anni prima) -, il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per la revoca a titolo definitivo ex art. 16c cpv. 2 lett. e

LCStr, senza possibilità di riesame prima di 5 anni, considerando quindi

irrilevanti le critiche di violazione dei principi di proporzionalità e di

equità.

D. Avverso quest'ultimo

giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,

chiedendo in via principale l'annullamento della risoluzione dipartimentale,

subordinatamente, che la durata della revoca sia limitata a tre mesi e, in via

ancor più subordinata, che l'incarto sia rinviato alla Sezione della

circolazione per nuova decisione. In via provvisionale, postula la concessione

dell'effetto sospensivo al gravame.

Dopo avere nuovamente ammesso di avere circolato 31 km/h oltre il limite

vigente, rileva come la soglia dell'infrazione grave sia stata superata

soltanto per 1 km/h (a patto che il radar fosse omologato e rispondesse a tutti

Fatti

i requisiti tecnici). Ritiene infatti che l'infrazione non sia stata commessa

all'interno di una località, bensì fuori. Chiede in ogni caso che venga

verificata la validità del rilevamento della velocità effettuato in curva. Nega

che il suo comportamento, in assenza di traffico, abbia messo in pericolo la

circolazione ed evidenzia la sua esemplare condotta di guida nei quasi 5 anni

precedenti l'infrazione nonché la propria necessità professionale di disporre

della patente di guida. Ribadisce altresì le censure relative al principio di

celerità, all'inizio della decorrenza del termine quinquennale di recidiva e ai

principi di proporzionalità ed equità nella commisurazione della sanzione.

E. All'accoglimento del

gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione perviene la Sezione della circolazione,

riconfermandosi nel proprio provvedimento e avversando la richiesta di

concessione dell'effetto sospensivo.

F. In sede di

replica, l'insorgente si è essenzialmente riconfermato nelle proprie domande di

giudizio, censurando inoltre una violazione del suo diritto di essere sentito.

In duplica, l'autorità dipartimentale ha ribadito la sua posizione, sviluppando

ulteriormente le proprie argomentazioni.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2

della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione

stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL

760.100).

La legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente toccato

dal giudizio impugnato, di cui è destinatario,

è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24

settembre 2013; LPAmm; RL 165.100).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 1 LPAmm), è

pertanto ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1 LPAmm),

già comprensivi della fotografia scattata dal radar e delle certificazioni dell'apparecchio

e dell'operatore allegate al rapporto di segnalazione del 23 ottobre 2024. Come

si vedrà in seguito, neppure occorre procedere all'accertamento d'ufficio della

validità della misurazione della velocità effettuata in curva.

Considerandi

2.

2.1. Le

infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è

applicabile la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari

comportano la revoca della licenza di condurre oppure l'ammonimento del

conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono

essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo

per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto

conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del

veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (cfr.

art. 16 cpv. 3 LCStr).

La LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza

dell'infrazione commessa (lieve, art. 16a;

medio grave, art. 16b; grave, art. 16c) e dei precedenti

dell'interessato.

In particolare, commette un'infrazione grave colui che violando gravemente le

norme della circolazione cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o

assume il rischio di detto pericolo (art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr). In

tal caso, la licenza di condurre deve essere revocata definitivamente, se nei

cinque anni precedenti la licenza è stata revocata secondo l'art. 16c

cpv. 2 lett. d o l'art. 16b cpv. 2 lett. e (cfr. art. 16c cpv. 2

lett. e LCStr). Trattasi in sostanza di una revoca di sicurezza, applicabile

senza perizia nei confronti dei conducenti che accumulano importanti

infrazioni, dimostrando con il loro ripetuto comportamento inadeguato di essere

un pericolo per gli altri utenti della strada e quindi inidonei alla guida

(cfr. Messaggio del 31 marzo 1999 concernente la modifica della LCStr, FF 1999

pag. 3865; DTF 141 II 220 consid. 3.2, 139 II 95 consid.

3.4.2; STF 1C_381/2019 del 16 ottobre 2019 consid. 4.1; STA 52.2018.566 dell'11

novembre 2019 consid. 3.2, 52.2018.233 del 5 luglio 2018 consid. 2.1 e

rimandi).

2.2

Nell'ambito degli

eccessi di velocità, la giurisprudenza resa dal Tribunale federale sulla scorta

del vecchio diritto è stata portata a stabilire delle regole precise al fine di

garantire la parità di trattamento tra conducenti. Un eccesso di velocità all'interno

della località di 21-24 km/h in condizioni favorevoli era considerato di media

gravità e provocava una revoca della licenza di condurre giusta l'art. 16 cpv.

2.

vLCStr (DTF 126 II 196 consid. 2a). Indipendentemente dalle circostanze

concrete, un superamento del limite di 25 km/h era invece reputato un'infrazione

grave, al punto da comportare una revoca obbligatoria della patente in base all'art.

16.

cpv. 3 lett. a (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1).

Il nuovo diritto ha introdotto un sistema a cascata dei provvedimenti

amministrativi, ha inasprito la durata delle revoche soprattutto per i recidivi

e suddiviso rigorosamente le infrazioni per categorie di gravità, ma nulla ha

mutato circa i valori limite per la catalogazione di tali eccessi di velocità

(cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.2; STF 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid.

2.1). Oggi come allora, il superamento del limite di velocità di 21-24 km/h all'interno

della località costituisce quindi un'infrazione di media gravità, che con il

nuovo diritto deve essere necessariamente sanzionata con una revoca della

patente di almeno un mese (art. 16b cpv. 2 lett. a LCStr). A partire da

un eccesso di + 25 km/h oltre il limite, l'inosservanza assurge per contro a

reato grave da punire con una revoca di almeno tre mesi (art. 16c

cpv. 2 lett. a LCStr) anche se viene commesso in circostanze favorevoli.

Se il conducente ha dei precedenti, si applicano le misure viepiù severe

previste dall'art. 16c cpv. 2 lett. b-e LCStr.

Questa giurisprudenza non dispensa tuttavia l'autorità da qualsiasi esame delle

circostanze del caso concreto. Da un canto, l'importanza della messa in

pericolo e quella della colpa devono essere prese in considerazione al fine di

stabilire quale debba essere la durata della revoca (cfr. art. 16 cpv. 3

LCStr). Dall'altro, occorre esaminare se circostanze particolari non

giustifichino comunque di considerare il caso come di minore gravità, ciò che

può segnatamente realizzarsi quando il conducente aveva seri motivi per

ritenere che non si trovava ancora, o non si trovava più, nella zona di

limitazione della velocità (DTF 126 II 196 consid. 2a, 124 II 97 consid. 2c;

cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 3.2; STA 52.2019.383 del 12

novembre 2019 consid. 3.3 e rif.).

3.

3.1. In concreto

dagli atti emerge che il 9 ottobre 2024 RI 1, percorrendo via __________ in

territorio di __________ (in direzione di __________), ha superato di 31 km/h

la velocità massima consentita (50 km/h), così come illustrato in narrativa

(cfr. rapporto di polizia agli atti). Della sussistenza di questi fatti non vi

è alcun motivo di dubitare, ritenuto che, come anche visto in narrativa, sono

stati ammessi e ribaditi a più riprese dal ricorrente stesso. Dapprima davanti

alla polizia, poi nelle sue osservazioni alla Sezione della circolazione e ancora

davanti al Governo (cfr., ad esempio, ricorso, pag. 2). Avendo il ricorrente espressamente

riconosciuto i riscontri probatori a suo carico (rilevamento tecnico di

velocità) e ammettendo a più riprese i fatti alla base della contravvenzione

(che invero non nega nemmeno in questa sede), malvenuto è ora a mettere in

discussione la validità della misurazione effettuata. Validità di cui, in ogni

caso, non vi è ragione di diffidare alla luce dei certificati agli atti (cfr.

certificato di verificazione dell'apparecchio radar valido fino al 28 febbraio

2025, che attesta che lo strumento corrisponde ai requisiti legali e può essere

utilizzato per le misurazioni ufficiali, e il certificato del 2 giugno 2022 che

dimostra la formazione specifica conseguita dall'operatore che ha proceduto al

rilevamento per il sistema radar impiegato in concreto). Neppure può essere

seguito l'insorgente quando, fondandosi sulle “Istruzioni concernenti i

controlli di polizia della velocità e la sorveglianza della fase rossa dei

semafori nella circolazione stradale” del 22 maggio 2008 edite dall'Ufficio

federale delle strade, critica le modalità di esecuzione della misurazione che

ne avrebbero compromesso la validità, e ciò già soltanto perché, contrariamente

a quanto preteso dal ricorrente, la stessa non è stata eseguita in curva

bensì ancora sul primo tratto rettilineo di via __________ dopo l'uscita della

galleria __________ (come risulta dalle coordinate GPS e dalle immagini

contenute nel protocollo di misurazione allegato al rapporto di segnalazione

del 23 ottobre 2024; cfr. peraltro anche viste reperibili su swisstopo e google

maps,

cfr. al riguardo STF

1C_382/2015 del 22 aprile 2016 consid. 6.5 e rinvii). Nulla può dedurre

a suo favore l'insorgente dalla contestazione circa il limite di velocità e/o

la qualifica del luogo in cui ha commesso l'eccesso di velocità: posto come i

limiti di velocità debbano in ogni caso essere osservati (quand'anche fossero collocati in modo irregolare, salvo casi

manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono, cfr. DTF 150 II 505

consid. 5.1 e rimandi; STF 1C_358/2015 del 6 aprile 2016 consid. 4.2 che

conferma la STA 52.2015.22 del 27 maggio 2015 consid. 3.2; cfr. pure STA

52.2021.189

del 1° dicembre 2021 consid. 3.5), l'eccesso di velocità

commesso in concreto (+ 31 km/h rispetto al limite consentito) dev'essere

considerato oggettivamente grave sia che sia stato commesso all'interno che all'esterno

della località (cfr. DTF 150 II 505 consid. 6.1; STF

1C_210/2020 del 30 novembre 2020 consid. 2.2), come peraltro ammesso anche dall'interessato

(cfr. ricorso, pag. 2 e 5 e replica, pag. 3), che pure ben sottolinea di non

aver nemmeno mai ritenuto che nel tratto di strada in questione il limite di

velocità fosse di 60 km/h (cfr. ricorso, pag. 3).

3.2

È indiscutibile che superando di 31 km/h la velocità massima

consentita sulla tratta in questione, così come illustrato, RI 1 ha commesso un'infrazione

grave ai sensi dell'art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, sia dal profilo

oggettivo sia soggettivo. Secondo i criteri schematici posti dalla citata

giurisprudenza, l'esistenza di una messa in pericolo accresciuta può infatti

essere ammessa già solo in funzione dell'entità dell'eccesso compiuto (+ 31

km/h), il quale di principio è già sufficiente anche per l'aspetto soggettivo,

ritenuto che quando il sorpasso del limite massimo consentito costituisce dal

profilo oggettivo un caso grave, esso è, di regola, pure costitutivo di una

crassa negligenza (cfr. DTF 126 II 196 consid. 2; STF 1C_224/2010 del 6 ottobre

2010.

consid. 4.5 e rimandi; cfr. anche, fra le tante: STA 52.2016.412 del 3

febbraio 2017 consid. 3.3). Giurisprudenza schematica da cui, in concreto, non

emergono ragioni particolari per scostarsi (cfr. STF 1C_567/2008 del 17 aprile

2009.

consid. 3.2 e rimandi). Nemmeno il ricorrente pretende del resto di avere

avuto seri motivi per ritenere di non trovarsi in una zona in cui vigeva il

limite di 50 km/h (cfr. ricorso, pag. 3 seg.).

3.3

Ne discende che, dal momento che nell'ottobre 2018 gli era stata inflitta

una revoca a tempo indeterminato senza possibilità di riesame fino ad agosto

2020.

ai sensi dell'art. 16c cpv. 2 lett. d LCStr, l'infrazione grave

perpetrata il 9 ottobre 2024 da RI 1 - plurirecidivo in pochi anni - comporta

inevitabilmente la revoca definitiva della licenza di condurre ex art. 16c

cpv. 2 lett. e LCStr, indipendentemente dal genere di infrazioni

precedentemente commesse (cfr. anche Cédric

Mizel, Droit et pratique illustrée du retrait du

permis de conduire, Berna 2015, pag. 400). Invano pretende di non

essere stato informato delle possibili conseguenze di un'ulteriore grave

infrazione contestualmente alla restituzione della patente dopo l'ultima revoca

del 2018 (cfr. decisione del 3 novembre 2020). Il ricorrente, non nuovo a

infrazioni gravi, non può prevalersi dell'ignoranza della legge (cfr. STA

52.2025.118

dell'8 settembre 2025 consid. 3.5.2, 52.2019.437 del 2 dicembre

2020.

consid. 4.3, in: RtiD II-2021 n. 47, 52.2020.2 del 2 dicembre 2020 consid.

4.3

con rimandi).

A torto l'insorgente pretende

inoltre che l'art. 16c cpv. 2 lett. e LCStr non sarebbe applicabile,

poiché sono trascorsi più di cinque anni dai fatti sanzionati con la revoca a

tempo indeterminato del 2018 di cui si è detto. La giurisprudenza in proposito

è infatti chiara: determinante ai fini della decorrenza del termine di recidiva

non è l'epoca a cui risale l'infrazione anteriore, ma la fine dell'esecuzione

della precedente revoca (cfr. DTF 136 II 447 consid. 5.3; STF

1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 3.1 che conferma la STA 52.2022.24 del 9

giugno 2022 consid. 4.1, 1C_600/2015 del 1° marzo 2016 consid. 3.1; STA

52.2018.233

del 5 luglio 2018 consid. 3.3 e rif.). Fine che in concreto è

avvenuta con la riammissione alla guida il 3 novembre 2020 (cfr. la relativa

decisione che ha annullato la misura di revoca del 2018 con effetto

immediato, ovvero ex nunc, e non ex tunc come sembra

affermare il ricorrente).

3.4

Pure a torto l'insorgente si prevale di una violazione del principio della

celerità.

3.4.1

Il principio

sancito dall'art. 16 cpv. 3 LCStr, secondo cui come visto la durata minima

della revoca non può essere ridotta, vale

anche nel caso di una violazione del diritto di essere giudicato entro un

termine ragionevole secondo gli art. 29 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) e 6

n. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101; DTF 135 II 334

consid. 2.2). In una simile

circostanza, qualora la violazione sia grave e non possa essere considerata in

altra maniera, ci si può tutt'al più chiedere se sia possibile rinunciare

eccezionalmente ad adottare una misura (cfr. DTF 135 II 334 consid. 2.3; cfr.

pure Hans Giger, SVG Kommentar, IX

ed., Zurigo 2022, n. 2 ad art. 16). L'esame della durata del procedimento sotto

il profilo degli art. 29 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU non è soggetta a regole rigide, ma deve essere valutata in

ogni singolo caso, sulla base delle circostanze concrete. L'obbligo di

pronunciarsi entro una scadenza ragionevole impone all'autorità competente di

statuire entro un limite che risulti giustificato dalla natura del litigio e

dall'insieme delle circostanze del caso. Devono in particolare essere

considerati l'ampiezza e le difficoltà della causa, il modo con il quale è

stata trattata dall'autorità, l'interesse delle parti e il loro comportamento

nella procedura (cfr. STF 1C_591/2012 del 28 giugno 2013 consid. 4.2 e rif., in: RtiD I-2014 n. 47).

3.4.2

In concreto, dopo gli accadimenti del 9 ottobre

2024, a fronte del rapporto della polizia del 21 novembre 2024

pervenutole il 29 novembre 2024, la Sezione della circolazione ha atteso il 14

marzo 2024 (cioè circa tre mesi e mezzo) per aprire il procedimento

amministrativo. Raccolte le osservazioni dell'interessato

- invero presentate solo il 30 aprile 2025, oltre il termine impartito - ha

emanato il provvedimento di revoca il 17 giugno 2025, cioè un mese e mezzo

dopo. Il Consiglio di Stato ha statuito il 20 agosto 2025 sull'impugnativa del

23.

giugno 2025 dell'insorgente, vale a dire poco meno di due mesi dopo. Contro

la decisione governativa il ricorrente è insorto il 23 settembre 2025 davanti a

questo Tribunale, la cui decisione viene adottata in data odierna, ossia a poco

meno di tre mesi dall'inoltro del gravame.

Nelle suddette circostanze, pur avuto riguardo al leggero ritardo con

cui la Sezione della circolazione ha aperto il procedimento amministrativo, va

rilevato che tra il giorno dell'infrazione e il giudizio che viene reso in data

odierna sono trascorsi circa 14 mesi e mezzo. Non si può quindi ritenere che il

procedimento amministrativo abbia di per sé avuto una durata eccessiva (cfr. pure STF 1C_486/2011 del 19

marzo 2012 consid. 2.3.2).

Alla luce di tutte queste circostanze, è

quindi da escludere che sussista in concreto

una violazione del principio di celerità tanto grave da permettere in via

eccezionale di rinunciare all'adozione della criticata misura in applicazione dell'art. 16c cpv.

2.

lett. e LCStr. Nulla può in ogni caso dedurre il ricorrente dalla circostanza

di aver potuto circolare (senza peraltro aver accumulato ulteriori violazioni)

tra il giorno della grave infrazione e la decisione dell'autorità di prime

cure.

3.5

Se

ne deve concludere che, tornando come detto applicabile l'art. 16c

cpv. 2 lett. e LCStr, il provvedimento di revoca a titolo definitivo tutelato

dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo

Tribunale. Alla luce dell'importanza del bene protetto dagli art. 16 segg.

LCStr, ovvero la sicurezza della circolazione stradale e l'incolumità degli

utenti della strada, non vi è spazio per l'adozione di una diversa decisione neppure

in applicazione dell'invocato principio di equità.

Giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità è pure il periodo

di attesa di cinque anni che lo accompagna: il riesame di una siffatta misura è

infatti disciplinato dall'art. 17 cpv. 4 LCStr, secondo cui la licenza revocata

definitivamente può essere nuovamente rilasciata alle condizioni dell'art. 23

cpv. 3 LCStr, che fissa inderogabilmente un periodo di attesa di cinque anni

(cfr. STF 1C_287/2012 del 12 luglio 2013 consid. 2.3; STA 52.2018.233 citata

consid. 3.4 e rif.). Durata minima, questa, che non potrebbe peraltro essere

ridotta neppure in presenza di necessità professionali di condurre un veicolo,

tale essendo la scelta chiaramente operata sul tema dal Legislatore (cfr. STF

1C_287/2012 citata consid. 2.3; STA 52.2018.566 citata consid. 4 e rif.).

Regola, questa, che vale addirittura per autisti professionali (cfr. DTF 134 II

39.

consid. 3, 132 II 234; STF

1C_417/2022 del 3 maggio 2023 consid. 2.3, 1C_13/2014 citata consid. 2.4 e

rinvii). La riconsegna sarà inoltre subordinata all'esito positivo di

perizie volte a dimostrare la ritrovata idoneità alla guida e al superamento di

nuovi esami di guida (cfr. Messaggio del 31 marzo 1999

concernente la modifica della LCStr, FF 1999 pag. 3865; medesimo

messaggio nella sua versione francese, pag. 4133; Mizel, op. cit.,

pag. 401).

4.

4.1. Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

4.2

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa (art. 71 LPAmm).

4.3

La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, in quanto

soccombente, conformemente all'art. 47 cpv. 1 LPAmm. Non si assegnano

ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia, già anticipata dal ricorrente, resta interamente a suo carico. Non

si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

1.

Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, 6528

Camorino,

2.

Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona,

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera