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Decisione

52.2025.46

Chiamata in causa e intervento in lite

28 febbraio 2025Italiano10 min

Municipio di __________ ha indetto un concorso per l'assegnazione della privativa

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.46

Lugano

28

febbraio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Matteo Cassina, vicepresidente,

Matea Pessina, Sarah Socchi

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sull'istanza del 12 febbraio

2025 della

RI

1

patrocinata

da: PA 1

con cui

chiede di essere coinvolta, rispettivamente chiamata

in causa, quale parte nel procedimento ricorsuale promosso il 10 gennaio 2025

dalla X 1 avverso la decisione del 27 novembre 2024 del Consiglio di Stato che

ha confermato la decisione del 24 giugno 2022 con la quale il Municipio di __________

ha annullato il concorso da quest'ultimo indetto il 29 aprile 2022 per

l'assegnazione della privativa della pubblicità su area pubblica e in alcune

infrastrutture comunali;

ritenuto, in

fatto

Fatti

A. Mediante pubblicazione

del 29 aprile 2022, apparsa sia sul Foglio Ufficiale che all'albo comunale, il

Municipio di __________ ha indetto un concorso per l'assegnazione della privativa

della pubblicità su area pubblica e in alcune infrastrutture comunali.

Alla gara hanno partecipato in tempo utile due ditte: la X 1 (a quel tempo __________)

e la RI 1.

B. a. Dopo avere

proceduto all'apertura delle offerte e dopo uno scambio di scritti tra le

offerenti e l'ente banditore, con decisione del 24 giugno 2022 quest'ultimo ha

risolto di annullare il concorso, rilevando in sostanza che la diversa

interpretazione data dalle due ditte concorrenti dei punti n. 4 e 5 del

capitolato di concorso e l'oggettiva impossibilità di stabilire con certezza

quale fosse l'interpretazione corretta, non permettevano di procedere all'aggiudicazione

della concessione.

b. Adito con due separati ricorsi dalle ditte concorrenti, mediante un unico

giudizio del 27 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha, previa congiunzione

delle cause, confermato tale risoluzione municipale.

C. Avverso quest'ultima

pronuncia il 10 gennaio 2025 la X 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che la stessa sia annullata.

Dal canto suo la RI 1 non ha invece impugnato il suddetto giudizio governativo.

D. Venuta a conoscenza tramite

il Municipio di __________ del gravame inoltrato dalla X 1, il 12 febbraio 2025

la RI 1 ha inoltrato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza,

con la quale chiede di essere coinvolta, rispettivamente chiamata in causa,

quale parte in questo procedimento ricorsuale con assegnazione di un termine

per presentare una risposta.

In sintesi sostiene che la decisione che il Tribunale sarà chiamato ad adottare

per evadere l'impugnativa della X 1 la toccherà direttamente nei suoi diritti,

ragione per cui si rende necessario coinvolgerla da subito in questa procedura

al fine di permetterle di esprimersi sulle allegazioni della ricorrente.

Considerato, in

diritto

1. Come esposto in narrativa,

con decisione del 27 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi

che erano stati inoltrati separatamente da X 1 e da RI 1 avverso la risoluzione

del 22 giugno 2022 con cui il Municipio di __________ aveva annullato il

concorso per l'assegnazione della privativa della pubblicità su area pubblica e

in alcune infrastrutture comunali.

Ora, nella misura in cui RI 1 non ha contestato tale pronuncia governativa, la

stessa è formalmente cresciuta in giudicato nei suoi confronti. Agendo in

questo modo essa ha dunque dimostrato, per atti concludenti, di accettare il

giudizio del Consiglio di Stato e di riflesso l'annullamento del concorso da

parte del Municipio. Per quanto la concerne, la vertenza che la opponeva all'Esecutivo

__________ si è dunque definitivamente esaurita per propria scelta.

Il solo fatto che l'altra concorrente abbia contestato la suddetta decisione governativa

davanti al Tribunale cantonale amministrativo non la rende ancora portatrice di

un interesse degno di protezione, tale da conferirle la qualità di parte in questa

procedura. L'esito del ricorso non le occasionerà infatti alcun aggravio. Se il

Tribunale dovesse respingere il gravame della X 1, la sua situazione sarà

identica a quella che ha accettato, rinunciando a ricorrere. Qualora invece

detta impugnativa venisse accolta, gli atti andrebbero rinviati al Municipio

affinché proceda all'aggiudicazione della concessione messa a concorso, previa

valutazione di entrambe le offerte ricevute, visto che anche l'offerta della RI

1 conserverebbe la sua piena validità; nel qual caso l'una o l'altra ditta

concorrente avrebbe poi la facoltà di contestare la relativa decisione tramite

ricorso. Per contro una diretta aggiudicazione della concessione in esito al

gravame presentato dalla X 1 è da escludere, dal momento che l'oggetto di quest'ultima

vertenza risiede esclusivamente nella questione di sapere se è a torto o a

ragione che il Governo cantonale ha confermato la decisione del Municipio di

annullare la procedura di concorso. L'interesse che l'istante rivendica riguardo

alla necessità di conoscere il modo in cui quest'ultimo procedimento verrà

evaso, così da poter comprendere quale sarà il destino del concorso indetto dall'Esecutivo

di __________ non è certo sufficiente a conferirle il ruolo di parte. Spetterà

infatti all'ente banditore, una volta terminata la procedura ricorsuale,

informare le concorrenti su tale aspetto.

Nulla muta inoltre che davanti al Consiglio di Stato le due procedure di

ricorso siano state congiunte ex art. 76 cpv. 1 LPAmm. Ciò deriva unicamente da

una scelta dell'autorità giudicante, riconducibile alla circostanza che il

ricorso presentato dall'istante e quello della X 1 poggiavano sul medesimo

fondamento di fatti. Tale circostanza, così come pure il fatto che (per il vero

in maniera incomprensibile) il Governo abbia subito notificato per osservazioni

all'istante il ricorso della X 1, non bastava ancora a far sì che la RI 1 acquisisse

il ruolo di parte in quel procedimento che vedeva contrapposti unicamente la

società insorgente al Municipio di __________ (per tutto quanto precede si veda

anche STAF B-536/2013 del 4 marzo 2013 concernente una fattispecie analoga a

quella qui in esame).

Considerandi

2.

2.1. Giusta l'art. 45 cpv.

1.

LPAmm, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la

chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del

procedimento. Il terzo chiamato in causa - soggiunge il cpv. 2 della medesima

disposizione - può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli

è in ogni caso opponibile. L'art. 45 cpv. 3 LPAmm esclude per contro l'intervento

in lite nell'ambito di un procedimento amministrativo.

2.2

Contrariamente alla procedura civile, la LPAmm non contempla la

possibilità dell'intervento in lite, ossia la facoltà offerta a chiunque creda

di avere un interesse giuridico in un procedimento in cui non è inizialmente

coinvolto di intervenirvi ad ogni stadio di causa. A chi chiede senza successo

di essere coinvolto in un procedimento pendente tra terzi resta riservata

unicamente la facoltà di impugnare il giudizio che ne scaturisce, dimostrando,

in via preliminare che è legittimato ad agire contro quest'ultima pronuncia o,

eventualmente, che gli è stata negata a torto nel precedente procedimento la

qualità di parte (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio

di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 25).

Per contro la LPAmm istituisce e regola la chiamata in causa di terzi,

condizionandola alla sussistenza di un loro interesse legittimo all'esito del

procedimento e allo scopo dell'istituto che consiste nel rendere vincolante

una decisione anche nei confronti di persone che non sono coinvolte nel

procedimento né in qualità di parte ricorrente, rispettivamente attrice, né in

qualità di parte convenuta in causa. L'istituto in parola serve pertanto ad

includere nel procedimento amministrativo soggetti che altrimenti non avrebbero

la possibilità di parteciparvi in qualità di parti, in quanto sprovviste della

necessaria legittimazione. Ne discende pertanto che chi è (o dovrebbe essere)

destinatario di un atto amministrativo oppure chi, pur non essendone il

destinatario, è comunque toccato dal medesimo in modo tanto intenso da poter

rivendicare il ruolo di parte, può assumere nel processo unicamente questa

veste. La chiamata in causa non può in effetti essere utilizzata per “allargare”

il procedimento ad ulteriori soggetti, né per sanare la mancata partecipazione

di una parte al medesimo. Si tratta pertanto di un istituto del diritto

processuale volto unicamente a vincolare ad un determinato giudizio le persone

indirettamente toccate dal medesimo. Sono tali le persone i cui rapporti

giuridici con una delle parti del procedimento sono influenzati dall'atto

amministrativo litigioso (cfr. STA 52.2015.51 del 21 dicembre 2018 consid. 2.3.

con riferimenti dottrinali).

2.3

Sennonché, nel caso di specie, la domanda di chiamata in causa, in quanto

formulata dalla stessa RI 1 e non da una delle parti coinvolte nella procedura

ricorsuale attualmente pendente davanti a questo Tribunale (X 1, Comune di __________

e Consiglio di Stato) o dalla stessa autorità giudicante, si configura in realtà

alla stregua di un tentativo di intervento in lite, che secondo quanto appena

indicato è esplicitamente escluso dal nostro codice di rito, il quale reputa

questo istituto inammissibile.

A prescindere da ciò, come già

esposto in precedenza (consid. 1), all'istante non deriverà in tutti i casi alcun

pregiudizio dall'esito della causa avviata dalla X 1 dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo, per

cui non si giustificherebbe comunque una sua chiamata in causa.

Per finire va ancora aggiunto che l'istituto della chiamata in causa non deve

servire ad eludere l'applicazione di altri imperativi processuali, quali

segnatamente le prescrizioni che disciplinano le modalità e i termini di

ricorso (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 25 con

rinvii). In questo senso, nel caso in cui dovesse avvenire “ad adiuvandum”,

la chiamata in causa della ditta istante potrebbe tradursi sul piano giuridico

in una disattenzione degli art. 68 e segg. LPAmm, poiché in questo modo verrebbe

data a quest'ultima la possibilità di contestare, al di fuori del termine di

cui disponeva per agire in giudizio, una decisione – quella emanata il 27

novembre 2024 dal Consiglio di Stato anche nei suoi confronti – che però essa ha

scientemente omesso di impugnare (si veda anche a questo proposito STAF

B-536/2013 del 4 marzo 2013). Come

già rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo in passato, in questi casi

vi sono pure motivi di economia procedurale attinenti alla regolare e

tempestiva costituzione del rapporto processuale che ostacolano la chiamata in

causa di soggetti che, essendo titolari di un interesse personale identico (o

addirittura più pronunciato) di quello fatto valere dal ricorrente, erano

legittimati a proporre l'impugnazione in proprio, ma si sono astenuti dal farlo

(cfr. GAT n. 371).

3.

Stante quanto precede, l'istanza

deve essere respinta.

Visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante

(art. 47 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

L'istanza è

respinta.

2.

La tassa di

giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dall'istante, restano a suo

carico.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110), entro i limiti previsti dall'art. 93 LTF.

4.

Intimazione

a:

5.

Comunicazione a:

.

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

cancelliera