52.2025.46
Chiamata in causa e intervento in lite
28 febbraio 2025Italiano10 min
Municipio di __________ ha indetto un concorso per l'assegnazione della privativa
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.46
Lugano
28
febbraio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sull'istanza del 12 febbraio
2025 della
RI
1
patrocinata
da: PA 1
con cui
chiede di essere coinvolta, rispettivamente chiamata
in causa, quale parte nel procedimento ricorsuale promosso il 10 gennaio 2025
dalla X 1 avverso la decisione del 27 novembre 2024 del Consiglio di Stato che
ha confermato la decisione del 24 giugno 2022 con la quale il Municipio di __________
ha annullato il concorso da quest'ultimo indetto il 29 aprile 2022 per
l'assegnazione della privativa della pubblicità su area pubblica e in alcune
infrastrutture comunali;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Mediante pubblicazione
del 29 aprile 2022, apparsa sia sul Foglio Ufficiale che all'albo comunale, il
Municipio di __________ ha indetto un concorso per l'assegnazione della privativa
della pubblicità su area pubblica e in alcune infrastrutture comunali.
Alla gara hanno partecipato in tempo utile due ditte: la X 1 (a quel tempo __________)
e la RI 1.
B. a. Dopo avere
proceduto all'apertura delle offerte e dopo uno scambio di scritti tra le
offerenti e l'ente banditore, con decisione del 24 giugno 2022 quest'ultimo ha
risolto di annullare il concorso, rilevando in sostanza che la diversa
interpretazione data dalle due ditte concorrenti dei punti n. 4 e 5 del
capitolato di concorso e l'oggettiva impossibilità di stabilire con certezza
quale fosse l'interpretazione corretta, non permettevano di procedere all'aggiudicazione
della concessione.
b. Adito con due separati ricorsi dalle ditte concorrenti, mediante un unico
giudizio del 27 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha, previa congiunzione
delle cause, confermato tale risoluzione municipale.
C. Avverso quest'ultima
pronuncia il 10 gennaio 2025 la X 1 è insorta davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendo che la stessa sia annullata.
Dal canto suo la RI 1 non ha invece impugnato il suddetto giudizio governativo.
D. Venuta a conoscenza tramite
il Municipio di __________ del gravame inoltrato dalla X 1, il 12 febbraio 2025
la RI 1 ha inoltrato dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo un'istanza,
con la quale chiede di essere coinvolta, rispettivamente chiamata in causa,
quale parte in questo procedimento ricorsuale con assegnazione di un termine
per presentare una risposta.
In sintesi sostiene che la decisione che il Tribunale sarà chiamato ad adottare
per evadere l'impugnativa della X 1 la toccherà direttamente nei suoi diritti,
ragione per cui si rende necessario coinvolgerla da subito in questa procedura
al fine di permetterle di esprimersi sulle allegazioni della ricorrente.
Considerato, in
diritto
1. Come esposto in narrativa,
con decisione del 27 novembre 2024 il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi
che erano stati inoltrati separatamente da X 1 e da RI 1 avverso la risoluzione
del 22 giugno 2022 con cui il Municipio di __________ aveva annullato il
concorso per l'assegnazione della privativa della pubblicità su area pubblica e
in alcune infrastrutture comunali.
Ora, nella misura in cui RI 1 non ha contestato tale pronuncia governativa, la
stessa è formalmente cresciuta in giudicato nei suoi confronti. Agendo in
questo modo essa ha dunque dimostrato, per atti concludenti, di accettare il
giudizio del Consiglio di Stato e di riflesso l'annullamento del concorso da
parte del Municipio. Per quanto la concerne, la vertenza che la opponeva all'Esecutivo
__________ si è dunque definitivamente esaurita per propria scelta.
Il solo fatto che l'altra concorrente abbia contestato la suddetta decisione governativa
davanti al Tribunale cantonale amministrativo non la rende ancora portatrice di
un interesse degno di protezione, tale da conferirle la qualità di parte in questa
procedura. L'esito del ricorso non le occasionerà infatti alcun aggravio. Se il
Tribunale dovesse respingere il gravame della X 1, la sua situazione sarà
identica a quella che ha accettato, rinunciando a ricorrere. Qualora invece
detta impugnativa venisse accolta, gli atti andrebbero rinviati al Municipio
affinché proceda all'aggiudicazione della concessione messa a concorso, previa
valutazione di entrambe le offerte ricevute, visto che anche l'offerta della RI
1 conserverebbe la sua piena validità; nel qual caso l'una o l'altra ditta
concorrente avrebbe poi la facoltà di contestare la relativa decisione tramite
ricorso. Per contro una diretta aggiudicazione della concessione in esito al
gravame presentato dalla X 1 è da escludere, dal momento che l'oggetto di quest'ultima
vertenza risiede esclusivamente nella questione di sapere se è a torto o a
ragione che il Governo cantonale ha confermato la decisione del Municipio di
annullare la procedura di concorso. L'interesse che l'istante rivendica riguardo
alla necessità di conoscere il modo in cui quest'ultimo procedimento verrà
evaso, così da poter comprendere quale sarà il destino del concorso indetto dall'Esecutivo
di __________ non è certo sufficiente a conferirle il ruolo di parte. Spetterà
infatti all'ente banditore, una volta terminata la procedura ricorsuale,
informare le concorrenti su tale aspetto.
Nulla muta inoltre che davanti al Consiglio di Stato le due procedure di
ricorso siano state congiunte ex art. 76 cpv. 1 LPAmm. Ciò deriva unicamente da
una scelta dell'autorità giudicante, riconducibile alla circostanza che il
ricorso presentato dall'istante e quello della X 1 poggiavano sul medesimo
fondamento di fatti. Tale circostanza, così come pure il fatto che (per il vero
in maniera incomprensibile) il Governo abbia subito notificato per osservazioni
all'istante il ricorso della X 1, non bastava ancora a far sì che la RI 1 acquisisse
il ruolo di parte in quel procedimento che vedeva contrapposti unicamente la
società insorgente al Municipio di __________ (per tutto quanto precede si veda
anche STAF B-536/2013 del 4 marzo 2013 concernente una fattispecie analoga a
quella qui in esame).
Considerandi
2.
2.1. Giusta l'art. 45 cpv.
1.
LPAmm, l'autorità giudicante può ordinare d'ufficio o su istanza di parte la
chiamata in causa di terzi che hanno un interesse legittimo all'esito del
procedimento. Il terzo chiamato in causa - soggiunge il cpv. 2 della medesima
disposizione - può esercitare i diritti spettanti alle parti e la decisione gli
è in ogni caso opponibile. L'art. 45 cpv. 3 LPAmm esclude per contro l'intervento
in lite nell'ambito di un procedimento amministrativo.
2.2
Contrariamente alla procedura civile, la LPAmm non contempla la
possibilità dell'intervento in lite, ossia la facoltà offerta a chiunque creda
di avere un interesse giuridico in un procedimento in cui non è inizialmente
coinvolto di intervenirvi ad ogni stadio di causa. A chi chiede senza successo
di essere coinvolto in un procedimento pendente tra terzi resta riservata
unicamente la facoltà di impugnare il giudizio che ne scaturisce, dimostrando,
in via preliminare che è legittimato ad agire contro quest'ultima pronuncia o,
eventualmente, che gli è stata negata a torto nel precedente procedimento la
qualità di parte (cfr. Marco Borghi/Guido Corti, Compendio
di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 25).
Per contro la LPAmm istituisce e regola la chiamata in causa di terzi,
condizionandola alla sussistenza di un loro interesse legittimo all'esito del
procedimento e allo scopo dell'istituto che consiste nel rendere vincolante
una decisione anche nei confronti di persone che non sono coinvolte nel
procedimento né in qualità di parte ricorrente, rispettivamente attrice, né in
qualità di parte convenuta in causa. L'istituto in parola serve pertanto ad
includere nel procedimento amministrativo soggetti che altrimenti non avrebbero
la possibilità di parteciparvi in qualità di parti, in quanto sprovviste della
necessaria legittimazione. Ne discende pertanto che chi è (o dovrebbe essere)
destinatario di un atto amministrativo oppure chi, pur non essendone il
destinatario, è comunque toccato dal medesimo in modo tanto intenso da poter
rivendicare il ruolo di parte, può assumere nel processo unicamente questa
veste. La chiamata in causa non può in effetti essere utilizzata per “allargare”
il procedimento ad ulteriori soggetti, né per sanare la mancata partecipazione
di una parte al medesimo. Si tratta pertanto di un istituto del diritto
processuale volto unicamente a vincolare ad un determinato giudizio le persone
indirettamente toccate dal medesimo. Sono tali le persone i cui rapporti
giuridici con una delle parti del procedimento sono influenzati dall'atto
amministrativo litigioso (cfr. STA 52.2015.51 del 21 dicembre 2018 consid. 2.3.
con riferimenti dottrinali).
2.3
Sennonché, nel caso di specie, la domanda di chiamata in causa, in quanto
formulata dalla stessa RI 1 e non da una delle parti coinvolte nella procedura
ricorsuale attualmente pendente davanti a questo Tribunale (X 1, Comune di __________
e Consiglio di Stato) o dalla stessa autorità giudicante, si configura in realtà
alla stregua di un tentativo di intervento in lite, che secondo quanto appena
indicato è esplicitamente escluso dal nostro codice di rito, il quale reputa
questo istituto inammissibile.
A prescindere da ciò, come già
esposto in precedenza (consid. 1), all'istante non deriverà in tutti i casi alcun
pregiudizio dall'esito della causa avviata dalla X 1 dinnanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, per
cui non si giustificherebbe comunque una sua chiamata in causa.
Per finire va ancora aggiunto che l'istituto della chiamata in causa non deve
servire ad eludere l'applicazione di altri imperativi processuali, quali
segnatamente le prescrizioni che disciplinano le modalità e i termini di
ricorso (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 3 ad art. 25 con
rinvii). In questo senso, nel caso in cui dovesse avvenire “ad adiuvandum”,
la chiamata in causa della ditta istante potrebbe tradursi sul piano giuridico
in una disattenzione degli art. 68 e segg. LPAmm, poiché in questo modo verrebbe
data a quest'ultima la possibilità di contestare, al di fuori del termine di
cui disponeva per agire in giudizio, una decisione – quella emanata il 27
novembre 2024 dal Consiglio di Stato anche nei suoi confronti – che però essa ha
scientemente omesso di impugnare (si veda anche a questo proposito STAF
B-536/2013 del 4 marzo 2013). Come
già rilevato dal Tribunale cantonale amministrativo in passato, in questi casi
vi sono pure motivi di economia procedurale attinenti alla regolare e
tempestiva costituzione del rapporto processuale che ostacolano la chiamata in
causa di soggetti che, essendo titolari di un interesse personale identico (o
addirittura più pronunciato) di quello fatto valere dal ricorrente, erano
legittimati a proporre l'impugnazione in proprio, ma si sono astenuti dal farlo
(cfr. GAT n. 371).
3.
Stante quanto precede, l'istanza
deve essere respinta.
Visto l'esito, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante
(art. 47 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
L'istanza è
respinta.
2.
La tassa di
giustizia e le spese di fr. 800.-, già anticipate dall'istante, restano a suo
carico.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), entro i limiti previsti dall'art. 93 LTF.
4.
Intimazione
a:
5.
Comunicazione a:
.
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera