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Decisione

52.2025.70

Denegata e ritardata giustizia

28 maggio 2025Italiano7 min

emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto

Source ti.ch

Incarto n.

52.2025.70

Lugano

28

maggio 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Flavia Verzasconi, presidente,

Matteo Cassina, Fulvio Campello

cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 27 febbraio

2025 di

RI

1 ,

RI

2

RI

3

patrocinati

da: PA 1

contro

il Consiglio di Stato per denegata e ritardata

giustizia nell'evasione del ricorso contro da essi presentato contro la

modifica decisa dal consiglio comunale di CO 1 del regolamento dei dipendenti

del Comune di CO 1 e delle sue aziende municipalizzate;

ritenuto, in

fatto

che nella seduta del

13 dicembre 2021 il Consiglio comunale di CO 1 ha approvato il messaggio

municipale n. 2047 concernente la modifica di alcuni articoli del regolamento

comunale e del regolamento dei dipendenti del Comune di CO 1 e delle sue

aziende municipalizzate (ROD);

che il 27 gennaio 2022 RI 1, RI 2 e il sindacato RI 3 (__________) hanno

interposto ricorso al Consiglio di Stato contro la predetta approvazione,

chiedendo l'annullamento e la riforma degli art. 70 cpv. 4 e 7 ROD (giorni di

riposo) e 74 cpv. 1 lett. i e cpv. 6 ROD (congedi pagati in caso di nascita di

figli);

che l'iter procedurale che si è susseguito dinanzi all'Autorità di ricorso è

così riassunto:

- 30 marzo 2022 risposta

- 23 maggio 2022 replica

- 29 agosto 2022 duplica

- 30 agosto 2022 comunicazione del Servizio

ricorsi alle parti di chiusura dello scambio allegati

- 6 settembre 2023 1° sollecito ricorrenti

- 14 dicembre 2023 2° sollecito ricorrenti

- 10 maggio 2024 3° sollecito - richiesta di

indicazione di una data per l'emanazione della decisione

- 9 settembre 2024 richiesta di indicazione

di una data per l'emanazione della decisione

- 10 settembre 2024 risposta del Servizio

ricorsi con l'indicazione che le pratiche sarebbero state evase entro la fine

del 2024

- 7 settembre 2025 4° sollecito ricorrenti –

richiesta di evasione della pratica entro fine gennaio 2025;

che, non avendo ricevuto

nessuna decisione, il 27 febbraio 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato al

Tribunale cantonale amministrativo un ricorso con cui chiedono di accertare la

ritardata giustizia e di fare ordine al Consiglio di Stato di evadere senza

ulteriore indugio il loro gravame;

che il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame, senza osservazioni;

che il Municipio di CO 1 si è limitato a rilevare che RI 1 non è più cittadino

di CO 1 né dipendente del Comune, per cui il suo ricorso sarebbe divenuto privo

di oggetto;

che i ricorrenti non hanno replicato;

considerato, in

diritto

che, in base all'art. 67

della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL

165.100), può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda

indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile: in tal caso è dato il

medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (STA 52.2022.1

del 9 marzo 2023 consid. 1.1, pubblicata in RtiD II-2023 n. 4; STA 52.2019.352

del 27 agosto 2021 consid. 1.1; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);

che, in concreto, vertendo

la lite alla base della procedura sulla contestazione del regolamento comunale

che disciplina i rapporti con i dipendenti comunali e delle sue aziende

municipalizzate, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

84 lett. a LPAmm;

che è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia

colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo (cfr. DTF 141

Fatti

I 172 consid. 5.2; RtiD II-2023 n. 4 consid. 1.2., 52.2019.352 citata consid.

1.2, 50.2019.6 del 31 luglio 2019);

che la legittimazione è quindi certamente data per RI 2, dipendente del comune

di CO 1 (art. 209 lett. b della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC;

RL 181.100); la potestà ricorsuale del sindacato RI 3 e di RI 1 non merita

approfondimento a questo stadio della vertenza, dato che l'impugnativa è già

ricevibile in quanto inoltrata da RI 2;

che, secondo l'art. 29 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti

alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere

giudicato entro un termine ragionevole; l'autorità viola tale disposto se non

emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto

per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze

del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il

loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318

consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I

265 consid. 4.4); per valutare se abbia procrastinato

oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare

se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr.

DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a);

che, come ricordato in narrativa, lo scambio degli allegati della procedura

ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato è terminato il 30 agosto 2022; il 5

febbraio 2024 il Servizio dei ricorsi ha chiesto ulteriore documentazione al

Municipio; il 10 settembre 2024 ha indicato al patrocinatore dei ricorrenti che

la causa si sarebbe conclusa entro la fine dell'anno;

che a tutt'oggi non è ancora stata emanata alcuna decisione, dopo che sono

passati 32 mesi (2 anni e 8 mesi) dal termine dello scambio degli allegati;

che avuto riguardo alla natura e al contenuto grado di complessità della

vertenza, il tempo finora trascorso è senza ombra di dubbio decisamente

eccessivo e incompatibile con l'imperativo di celerità;

che, del resto, le parti hanno sollecitato il Servizio dei ricorsi la prima

volta dopo 12 mesi dalla chiusura dello scambio degli allegati, la seconda dopo

altri 2 mesi, la terza dopo altri 5 mesi e la quarta dopo altri 8 mesi; tutti

questi solleciti sono rimasti senza risposta;

che a ciò si aggiunga pure la richiesta di informazioni sulla data di

emanazione del giudizio, prima dell'ultimo formale sollecito, con l'indicazione

dell'Autorità della conclusione della procedura entro la fine del 2024; nemmeno

questa data è stata, come visto, rispettata;

che in questa sede il Consiglio di Stato è rimasto silente sui motivi per

queste lungaggini, non apportando la minima giustificazione per la mancata

evasione della pratica, dopo un così lungo tempo trascorso;

che, in queste circostanze, l'impugnativa per ritardata giustizia è chiaramente

da accogliere; pertanto, deve esser fatto ordine al Consiglio di Stato ad

evadere senza ulteriore indugio il ricorso tuttora pendente;

che non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm); lo Stato è tenuto

a rifondere ai ricorrenti un'equa

indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

accolto.

Di conseguenza:

1. è accertata una

ritardata giustizia;

Considerandi

2.

è fatto ordine

al Consiglio di Stato di evadere senza ulteriore indugio il ricorso inoltrato

da RI 1, RI 2 e da RI 3 il 27 gennaio 2022 (inc. PUB.2022.16).

2.

Non si

preleva tassa di giustizia. Ai ricorrenti è restituito l'anticipo versato. Lo Stato

del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale

del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

La

presidente La

cancelliera