52.2025.70
Denegata e ritardata giustizia
28 maggio 2025Italiano7 min
emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.70
Lugano
28
maggio 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Fulvio Campello
cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio
2025 di
RI
1 ,
RI
2
RI
3
patrocinati
da: PA 1
contro
il Consiglio di Stato per denegata e ritardata
giustizia nell'evasione del ricorso contro da essi presentato contro la
modifica decisa dal consiglio comunale di CO 1 del regolamento dei dipendenti
del Comune di CO 1 e delle sue aziende municipalizzate;
ritenuto, in
fatto
che nella seduta del
13 dicembre 2021 il Consiglio comunale di CO 1 ha approvato il messaggio
municipale n. 2047 concernente la modifica di alcuni articoli del regolamento
comunale e del regolamento dei dipendenti del Comune di CO 1 e delle sue
aziende municipalizzate (ROD);
che il 27 gennaio 2022 RI 1, RI 2 e il sindacato RI 3 (__________) hanno
interposto ricorso al Consiglio di Stato contro la predetta approvazione,
chiedendo l'annullamento e la riforma degli art. 70 cpv. 4 e 7 ROD (giorni di
riposo) e 74 cpv. 1 lett. i e cpv. 6 ROD (congedi pagati in caso di nascita di
figli);
che l'iter procedurale che si è susseguito dinanzi all'Autorità di ricorso è
così riassunto:
- 30 marzo 2022 risposta
- 23 maggio 2022 replica
- 29 agosto 2022 duplica
- 30 agosto 2022 comunicazione del Servizio
ricorsi alle parti di chiusura dello scambio allegati
- 6 settembre 2023 1° sollecito ricorrenti
- 14 dicembre 2023 2° sollecito ricorrenti
- 10 maggio 2024 3° sollecito - richiesta di
indicazione di una data per l'emanazione della decisione
- 9 settembre 2024 richiesta di indicazione
di una data per l'emanazione della decisione
- 10 settembre 2024 risposta del Servizio
ricorsi con l'indicazione che le pratiche sarebbero state evase entro la fine
del 2024
- 7 settembre 2025 4° sollecito ricorrenti –
richiesta di evasione della pratica entro fine gennaio 2025;
che, non avendo ricevuto
nessuna decisione, il 27 febbraio 2025 RI 1, RI 2 e RI 3 hanno inoltrato al
Tribunale cantonale amministrativo un ricorso con cui chiedono di accertare la
ritardata giustizia e di fare ordine al Consiglio di Stato di evadere senza
ulteriore indugio il loro gravame;
che il Consiglio di Stato ha chiesto la reiezione del gravame, senza osservazioni;
che il Municipio di CO 1 si è limitato a rilevare che RI 1 non è più cittadino
di CO 1 né dipendente del Comune, per cui il suo ricorso sarebbe divenuto privo
di oggetto;
che i ricorrenti non hanno replicato;
considerato, in
diritto
che, in base all'art. 67
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL
165.100), può essere interposto ricorso se l'autorità adita nega o ritarda
indebitamente l'emanazione di una decisione impugnabile: in tal caso è dato il
medesimo rimedio previsto per impugnare la decisione che l'autorità inferiore è chiamata a prendere (STA 52.2022.1
del 9 marzo 2023 consid. 1.1, pubblicata in RtiD II-2023 n. 4; STA 52.2019.352
del 27 agosto 2021 consid. 1.1; cfr. pure Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 45);
che, in concreto, vertendo
la lite alla base della procedura sulla contestazione del regolamento comunale
che disciplina i rapporti con i dipendenti comunali e delle sue aziende
municipalizzate, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.
84 lett. a LPAmm;
che è abilitato a presentare un ricorso per denegata o ritardata giustizia
colui che possiede la legittimazione attiva nella procedura di fondo (cfr. DTF 141
Fatti
I 172 consid. 5.2; RtiD II-2023 n. 4 consid. 1.2., 52.2019.352 citata consid.
1.2, 50.2019.6 del 31 luglio 2019);
che la legittimazione è quindi certamente data per RI 2, dipendente del comune
di CO 1 (art. 209 lett. b della legge organica comunale del 10 marzo 1987; LOC;
RL 181.100); la potestà ricorsuale del sindacato RI 3 e di RI 1 non merita
approfondimento a questo stadio della vertenza, dato che l'impugnativa è già
ricevibile in quanto inoltrata da RI 2;
che, secondo l'art. 29 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), che sancisce il principio di celerità, nei procedimenti davanti
alle autorità giudiziarie o amministrative ognuno ha il diritto di essere
giudicato entro un termine ragionevole; l'autorità viola tale disposto se non
emana la decisione che le incombe pronunciandosi entro un lasso di tempo prescritto
per legge o che il tipo di procedura in oggetto e tutte le altre circostanze
del caso (quali la complessità della causa, il comportamento delle parti e il
loro interesse nella lite) fanno apparire come ragionevole (cfr. DTF 144 I 318
consid. 7.1, 144 II 486 consid. 3.2, 135 I
265 consid. 4.4); per valutare se abbia procrastinato
oltre misura l'emanazione della sua decisione occorre segnatamente verificare
se vi siano circostanze che giustifichino oggettivamente il suo ritardo (cfr.
DTF 144 II 486 consid. 3.2, 125 V 188 consid. 2a);
che, come ricordato in narrativa, lo scambio degli allegati della procedura
ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato è terminato il 30 agosto 2022; il 5
febbraio 2024 il Servizio dei ricorsi ha chiesto ulteriore documentazione al
Municipio; il 10 settembre 2024 ha indicato al patrocinatore dei ricorrenti che
la causa si sarebbe conclusa entro la fine dell'anno;
che a tutt'oggi non è ancora stata emanata alcuna decisione, dopo che sono
passati 32 mesi (2 anni e 8 mesi) dal termine dello scambio degli allegati;
che avuto riguardo alla natura e al contenuto grado di complessità della
vertenza, il tempo finora trascorso è senza ombra di dubbio decisamente
eccessivo e incompatibile con l'imperativo di celerità;
che, del resto, le parti hanno sollecitato il Servizio dei ricorsi la prima
volta dopo 12 mesi dalla chiusura dello scambio degli allegati, la seconda dopo
altri 2 mesi, la terza dopo altri 5 mesi e la quarta dopo altri 8 mesi; tutti
questi solleciti sono rimasti senza risposta;
che a ciò si aggiunga pure la richiesta di informazioni sulla data di
emanazione del giudizio, prima dell'ultimo formale sollecito, con l'indicazione
dell'Autorità della conclusione della procedura entro la fine del 2024; nemmeno
questa data è stata, come visto, rispettata;
che in questa sede il Consiglio di Stato è rimasto silente sui motivi per
queste lungaggini, non apportando la minima giustificazione per la mancata
evasione della pratica, dopo un così lungo tempo trascorso;
che, in queste circostanze, l'impugnativa per ritardata giustizia è chiaramente
da accogliere; pertanto, deve esser fatto ordine al Consiglio di Stato ad
evadere senza ulteriore indugio il ricorso tuttora pendente;
che non si preleva tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmm); lo Stato è tenuto
a rifondere ai ricorrenti un'equa
indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
accolto.
Di conseguenza:
1. è accertata una
ritardata giustizia;
Considerandi
2.
è fatto ordine
al Consiglio di Stato di evadere senza ulteriore indugio il ricorso inoltrato
da RI 1, RI 2 e da RI 3 il 27 gennaio 2022 (inc. PUB.2022.16).
2.
Non si
preleva tassa di giustizia. Ai ricorrenti è restituito l'anticipo versato. Lo Stato
del Cantone Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
La
presidente La
cancelliera