52.2025.75
Revoca preventiva della licenza di condurre con ordine di sottoporsi a perizia
22 aprile 2025Italiano18 min
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121).
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.75
Lugano
22
aprile 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2025
di
RI
1
patrocinato
da: PA 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2025 (n. 744) del
Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente
avverso la risoluzione del 10 dicembre 2024 con cui la Sezione della
circolazione, Ufficio giuridico, gli ha revocato la licenza di condurre a
titolo preventivo e cautelativo, ordinandogli di sottoporsi a perizia
specialistica;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1, nato il __________
1983, è titolare di una licenza di condurre veicoli a motore (cat. B).
b. Dagli atti risulta che in passato egli è stato oggetto dei seguenti
provvedimenti in materia di circolazione stradale:
10 luglio 2009 divieto di fare
uso di una licenza di condurre straniera per 5 mesi a seguito di un'infrazione
grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol
nel sangue di 1.24 grammi per mille, commessa il 6 giugno 2009);
13 giugno 2016 revoca della licenza di condurre di 4 mesi per un'infrazione
grave (guida in stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol
nel sangue di 1.19 grammi per mille, commessa il 16 maggio 2016), poi ridotti a
3 mesi (cfr. decisione del 20 gennaio 2017);
19 luglio 2019 ammonimento
per un'infrazione lieve (manipolazione di un apparecchio elettronico durante la
guida);
13 marzo 2024 revoca
della licenza di condurre di 4 mesi a seguito di un'infrazione grave (guida in
stato di ebrietà con una concentrazione qualificata di alcol nell'aria espirata
di 0.77 mg/l, commessa l'11 febbraio 2024), poi ridotti a 3 mesi (cfr.
decisione del 14 giugno 2024).
B. a. Il 3 ottobre 2024 RI
1 è stato interrogato dalla polizia cantonale nell'ambito di un'inchiesta
condotta nei confronti di un terzo per infrazione alla legge federale sugli
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121).
In quel contesto l'interessato ha ammesso un consumo saltuario di cocaina,
negando invece di fare uso di altre sostanze stupefacenti (cfr. verbale
d'interrogatorio annesso al rapporto di segnalazione del 29 ottobre 2024).
b. Nuovamente sentito l'11 novembre 2024, a fronte dell'esito dell'analisi
tossicologica delle urine (cui era stato sottoposto il 3 ottobre precedente e
che è risultata positiva al THC-COOH [metabolita inattivo del THC]), RI 1 ha
riconosciuto di fare un uso saltuario di prodotti a base di THC, confermando
per il resto le sue precedenti dichiarazioni in relazione al suo consumo di
cocaina
(cfr. verbale d'interrogatorio e rapporto di analisi del 16
ottobre 2024 dell'Istituto Alpino di Chimica e di Tossicologia [IACT] di
Olivone annessi al rapporto di segnalazione del 29 ottobre 2024).
c. A seguito di tali fatti, il 26 novembre 2024 il competente procuratore
pubblico ha emanato nei confronti di RI 1 un decreto di accusa per
contravvenzione alla LStup, e meglio per avere, nel periodo 3 ottobre 2021 - 3
ottobre 2024, consumato, in maniera occasionale, in occasione di alcune
feste, 2-3 volte all'anno e in ragione di uno o due strisce per volta, un
quantitativo non meglio precisato di cocaina, condannandolo alla multa di
fr. 200.-.
d. Preso atto del
menzionato rapporto di segnalazione, sospettando seriamente una sua inidoneità
alla guida, il 10 dicembre 2024 la Sezione della circolazione ha revocato
all'amministrato la licenza di condurre a titolo preventivo e cautelativo a
tempo indeterminato con effetto immediato, ordinandogli nel contempo di
sottoporsi a una perizia specialistica a cura di un medico del traffico SSML. Tale
decisione è stata resa in particolare sulla base degli art. 15d della
legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS
741.01) e 30 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione del 27 ottobre
1976 (OAC; RS 741.51).
C. Con giudizio del 19
febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata dal
conducente avverso il predetto provvedimento, che ha confermato, levando a un
eventuale ricorso l'effetto sospensivo.
Disattesa una censura riferita al diritto di essere sentito, il Governo ha
essenzialmente ritenuto che tanto l'ordine di sottoporsi a una perizia medica
quanto la revoca preventiva fossero giustificati e adeguati, viste in
particolare le dichiarazioni rese a verbale dall'interessato, negando qualsiasi
rilevanza alle asserite conseguenze negative della privazione della patente
sulle sue attività professionali.
D. Contro quest'ultimo
giudizio, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento insieme alla risoluzione dipartimentale, previa
concessione dell'effetto sospensivo al gravame.
Il ricorrente ritiene
che, in assenza di elementi concreti suscettibili di ingenerare il dubbio circa
la sua idoneità alla guida, non sussistano i presupposti per l'accertamento di
medicina del traffico e, di conseguenza, nemmeno per la revoca preventiva.
Non sarebbe infatti
dimostrato un consumo regolare e costante di sostanze atte a diminuirne
l'attitudine alla guida. Evidenzia in particolare il carattere sporadico e
del tutto occasionale del suo consumo di cocaina. Il consumo di cannabis
emerso dalle analisi mediche sarebbe invece avvenuto nella sola occasione
del suo compleanno. Gli irrisori quantitativi saltuariamente consumati non
giustificherebbero dunque il provvedimento impugnato, che si rivelerebbe
pertanto sproporzionato e illegittimo. Del resto, soggiunge, dalla mancanza di
informazioni riguardo al suo comportamento successivo al periodo del consumo
ammesso nulla potrebbe essere dedotto a suo sfavore, pena la violazione della
presunzione d'innocenza.
E. All'accoglimento del
gravame si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni.
L'allegato dell'autorità dipartimentale è invece stato estromesso dall'incarto,
in quanto tardivo (cfr. decreto del 2 aprile 2025).
F. In replica
l'insorgente si è riconfermato nelle sue tesi e conclusioni.
Le altre parti sono rimaste silenti.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della legge
di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la
tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100).
Certa è la legittimazione attiva del ricorrente, personalmente e direttamente
toccato dal provvedimento impugnato, di cui è destinatario (cfr. art. 65 cpv. 1
della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL
165.100). Il ricorso, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e 68 cpv. 2 LPAmm;
cfr. STA 52.2021.202 del 10 novembre 2021 e rinvii), è dunque ricevibile in
ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25
cpv. 1 LPAmm).
2. 2.1. La licenza di condurre dev'essere revocata se
è accertato che le condizioni legali stabilite per il suo rilascio non sono più
adempite (cfr. art. 16 cpv. 1 LCStr). Secondo l'art. 16d cpv. 1 lett. b
LCStr, la licenza deve in particolare essere revocata se il conducente soffre di una forma di dipendenza che
esclude l'idoneità alla guida (cfr. anche art. 14 cpv. 2 lett. c LCStr).
Considerandi
II Tribunale federale reputa affetto da tossicodipendenza l'individuo che
presenta più di qualsiasi altra persona il rischio di mettersi al volante di un
veicolo in uno stato - durevole o temporaneo - pericoloso per la circolazione.
Nell'interesse della sicurezza del traffico stradale deve essere assimilato
alla tossicodipendenza anche il consumo regolare di stupefacenti, qualora, per
quantità e frequenza, esso sia suscettibile di diminuire l'attitudine alla
guida dell'interessato. L'inidoneità può essere ammessa in particolare
allorquando l'interessato non è più in grado
di scindere l'uso della droga dalla guida di un veicolo a motore o se vi è un
rischio importante che si ponga al volante sotto l'influsso di queste sostanze
(cfr. DTF 129 II 82 consid. 4.1, 127 II 122 consid. 3c, 124 II 559 consid. 3d).
2.2
Secondo l'art. 15d cpv. 1 LCStr, se sussistono dubbi sull'idoneità
alla guida di una persona, quest'ultima è sottoposta a un esame di verifica. La
norma elenca, in modo non esaustivo, una
serie di esempi in cui l'idoneità alla guida può suscitare dubbi (cfr. lett. a
- e). Rientrano in tali casi
segnatamente la guida sotto l'influsso
di stupefacenti o la presenza a bordo
di stupefacenti che compromettono seriamente la capacità di condurre o
che comportano un elevato rischio di dipendenza (lett. b). Secondo la giurisprudenza, qualora vi siano sospetti di una dipendenza dall'alcol o da
stupefacenti, l'autorità competente deve ordinare un chiarimento medico, in
particolare laddove esistano concreti elementi suscettibili di fare ritenere
seriamente dubbia l'idoneità alla guida del conducente interessato (cfr. STF 1C_487/2016 del 7 aprile 2017 consid.
2.2
e rimandi, 1C_339/2016 del 7 novembre 2016 consid. 3.1, 1C_248/2011
del 30 gennaio 2012 consid. 4, 1C_256/2011 del 22 settembre 2011 consid. 2.2).
L'ordine di sottoporsi a un accertamento dal profilo della medicina del
traffico non presuppone invece che il conducente abbia circolato sotto
l'influsso di stupefacenti o che simili sostanze siano state rinvenute a bordo
del veicolo (cfr. STF 1C_458/2019 del 25 marzo 2020 consid. 2.1, 1C_111/2015 del
21.
maggio 2015 consid. 4.6). Ciò in particolare ove si consideri che, come visto,
l'elenco dell'art. 15d cpv. 1 lett. a-e LCStr non è esaustivo (STF 1C_487/2016 citata consid. 2.2 e rimandi).
2.3
Secondo la giurisprudenza, un regolare ma controllato e moderato
consumo di canapa non porta in sé alla conclusione di inidoneità alla guida. A questo riguardo sono pure determinanti le
abitudini di consumo del conducente, i suoi precedenti, il suo comportamento
nell'ambito della circolazione stradale e la sua personalità (cfr. DTF 128 II
335.
consid. 4a; STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_41/2019 del 4 aprile
2019.
consid. 2.1, 1C_487/2016 citata consid. 2.1). Considerato che il
consumo di droghe pesanti come la cocaina presenta invece un potenziale di
dipendenza elevato, l'ordine di una perizia sull'idoneità alla guida può essere
opportuno già in presenza di un consumo sporadico o occasionale (vereinzeltem
bzw. gelegentlichem Kokainkonsum, cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1 e
rimandi; STA 52.2022.416 del 25 gennaio 2023, 52.2020.314 del 14 gennaio 2021,
in: RtiD II-2021 n. 46 consid. 3.4 con rimandi; cfr. pure Philippe Weissenberger, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und
Ordnungsbussengesetz, Mit Änderungen nach Via Sicura, Zurigo/San Gallo 2015, n.
46.
ad art. 15d SVG).
2.4
Se sussistono
seri dubbi sull'idoneità alla guida di una persona, la licenza di condurre può
essere revocata a titolo preventivo (art. 30 OAC). Tale norma istituisce una
misura cautelare, destinata a proteggere gli
interessi minacciati in attesa dell'esito del procedimento principale
concernente la revoca di sicurezza. Per giurisprudenza, il permesso di condurre
deve di regola essere revocato quando viene ordinato un esame d'idoneità di
medicina del traffico (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_500/2021
del 18 agosto 2022 consid. 3.3, 1C_167/2020 dell'11 gennaio 2021 consid. 2,
1C_41/2019 citata consid. 2.1). In simili evenienze, l'idoneità alla guida è
infatti seriamente messa in dubbio e, dal profilo della sicurezza della
circolazione, non è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di
condurre prima dell'esito degli accertamenti.
2.5
A questo stadio, non occorre invece che sia
già comprovata l'inidoneità del conducente. Al contrario, l'autorità deve
limitarsi a fondare il proprio giudizio sugli elementi di cui dispone, ritenuto
che una valutazione globale di tutti i punti determinanti potrà necessariamente
avvenire solo al termine della procedura volta a chiarire l'idoneità del
conducente (cfr. DTF 125 II 492 consid. 2b, 122 II 359 consid. 3a; STF 1C_405/2020
dell'8 dicembre 2020 consid. 2.2 e rinvii, 1C_339/2016 citata consid. 3.1).
3.
3.1. In
concreto, come accennato in narrativa, fondandosi sulle risultanze dell'incarto
di polizia, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti
dell'insorgente la revoca a titolo preventivo della licenza di condurre ex art.
30.
OAC, ordinandogli nel contempo di sottoporsi a perizia specialistica in
applicazione dell'art. 15d LCStr, ritenendo che vi fossero importanti
indizi per dubitare seriamente della sua idoneità alla guida. Ad analoga
conclusione è approdato il Governo, confermando il predetto provvedimento. Il
ricorrente contesta dal canto suo che vi siano gli estremi per ordinare tali
provvedimenti, pretendendo di avere assunto cocaina soltanto occasionalmente e
di avere fatto un paio di tiri di cannabis soltanto il giorno del suo
compleanno.
3.2
Ora, davanti alla
polizia il ricorrente ha chiaramente indicato di consumare cocaina saltuariamente
(…) in occasione di qualche festa, che può essere capodanno, o altre
feste, precisando che l'ultima volta mi è capitato qualche mese fa.
Ha quindi quantificato i suoi consumi in uno o due strisce di cocaina per
volta, circa 2-3 volte all'anno (cfr. verbale del 3 ottobre 2024, pag.
3). Dalle sue dichiarazioni emerge inoltre che tale abitudine si protrae da
(almeno) tre anni, tant'è che anche la condanna penale conseguentemente subita
si riferisce al predetto periodo (cfr. decreto d'accusa del 26 novembre 2024). Dall'analisi
tossicologica del 16 ottobre 2024 è inoltre emerso che l'insorgente consuma
anche prodotti a base di cannabis, ciò che egli aveva in un primo tempo
espressamente negato (cfr. verbale del 3 ottobre 2024, pag. 5) e ha ammesso
solo a fronte dei risultati dell'accertamento medico, sostenendo che non mi
ricordavo di aver fumato della cannabis. Il __________ 2024 era il giorno del
mio compleanno e in compagnia di alcuni amici ho fatto un paio di tiri di
cannabis e precisando, più in generale, che mi è capitato di fare alcuni
[tiri] di cannabis qui a Lugano in centro città, in luoghi appartati, senza
essere in grado di quantificare i suoi consumi settimanali o mensili (molto
saltuari) rispettivamente degli ultimi tre anni (saltuari in occasioni
di feste; cfr. verbale dell'11 novembre 2024, pag. 3). Alla luce di tali
affermazioni, a torto pretende dunque ora quindi di avere fumato nella sola
occasione del suo compleanno (cfr. ricorso, pag. 4).
Dagli atti emerge inoltre che egli non è nuovo al consumo di sostanze, ma già
in passato è stato condannato penalmente. Con decreto di accusa del 21
settembre 2015, passato in giudicato, il ricorrente è infatti stato ritenuto
colpevole di contravvenzione alla LStup e condannato al pagamento di una multa
di fr. 100.- per avere, il 25 luglio 2015, importato e detenuto per il suo
consumo personale 2 grammi di eroina, 1.5 grammi di cocaina e 7.3 grammi di
hascisc, nonché per avere consumato “nel periodo ottobre 2012-25 luglio
2015, un indeterminato quantitativo di hascisc, ma almeno 144 grammi; nel
periodo 2014- 25 luglio 2015, un indeterminato quantitativo di cocaina, ma
almeno 6 grammi; nel periodo giugno 2015-25 luglio 2015 un indeterminato
quantitativo di eroina, ma almeno 0.5 grammi”. Inoltre, il 4 agosto 2015, durante
un normale controllo della circolazione effettuato dalle Guardie di confine,
l'insorgente è stato fermato alla guida del proprio veicolo e sottoposto al
test IonScan, risultato positivo alla cocaina, mentre l'esame delle urine e del
sangue, cui è stato successivamente sottoposto, ha dato esito positivo
all'eroina (risultata essere stata consumata non di recente), alla cocaina e
alla cannabis (risultati presenti ma con valori inferiori alla soglia legale
dell'inabilità alla guida; cfr. rapporto di contravvenzione alla LStup del 2
settembre 2015). In quell'occasione ha dichiarato di fare uso di cocaina da
circa un anno e di averla consumata 5-6 volte (tra cui la sera precedente il
controllo, a casa sua, nella misura di due strisce), di fumare 1-2 canne di
hascisc saltuariamente, circa una volta a settimana e di aver fatto uso
di eroina solo una volta nel giugno 2015 (cfr. verbale del 4 agosto 2025, pag.
2). A seguito di questo episodio, la Sezione della circolazione aveva ordinato
nei suoi confronti un accertamento medico e laboratoristico preliminare della
sua idoneità alla guida di veicoli a motore, in esito al quale il medico del
traffico, a fronte di tre analisi delle urine negative per tutte le sostanze
ricercate, aveva a quel momento concluso che non si rendeva necessario un
ulteriore approfondimento peritale. Il 23 dicembre 2015 l'autorità
dipartimentale non aveva quindi disposto ulteriori misure, avvertendolo
nondimeno che in caso di future nuove contravvenzioni alla LStup avrebbero
potuto essere adottati nei suoi confronti dei provvedimenti amministrativi di
sicurezza.
3.3
Alla luce delle
suddette circostanze, e ritenuti segnatamente i suoi dichiarati consumi di
droghe, con le precedenti istanze occorre concludere che vi siano concreti
indizi per dubitare seriamente che egli soffra di una dipendenza atta a
escluderne l'idoneità alla guida ai sensi dell'art. 16d cpv. 1 lett. b
LCStr, rispettivamente che egli presenti più di altri il rischio di mettersi
alla guida sotto l'influsso di stupefacenti, determinando un potenziale
pericolo per la sicurezza stradale. In particolare, ritenuto l'elevato
potenziale di dipendenza che presenta la cocaina, già solo a fronte di un uso
occasionale di questa droga ben poteva l'autorità dipartimentale ordinargli di
sottoporsi a una perizia d'idoneità di medicina del traffico in applicazione
dell'art. 15d cpv. 1 LCStr (cfr. supra, consid. 2.3). A maggior
ragione considerando che, in concreto, tale consumo s'inserisce in un quadro di
un consumo occasionale di canapa, ma a ben vedere pure di eventi di smodata
assunzione di alcol, come dimostra il più recente episodio di guida in stato di
ebrietà qualificata dell'11 febbraio 2024 (cfr. consid. A). Va comunque da sé
che nel contesto peritale dovrà essere approfondita compiutamente e con cura la
sua situazione personale, indagando maggiormente le sue abitudini di consumo
(frequenza, quantitativi, circostanze del consumo di cocaina, di cannabis e di
eventuali altri stupefacenti e/o alcol) e la sua personalità, i suoi precedenti
e il suo rapporto con gli stupefacenti e la guida. A questo stadio non occorre
invece che una dipendenza rispettivamente una sua inidoneità alla guida sia già
dimostrata, ritenuto che proprio l'esame di
verifica di medicina del traffico è finalizzato a chiarire tali quesiti (cfr. Weissenberger, op. cit., n. 41 ad art. 15d SVG).
3.4
Nel frattempo,
con le precedenti istanze v'è da ritenere che ricorrano pure gli estremi per
estromettere il conducente dalla circolazione a titolo preventivo in
applicazione dell'art. 30 OAC, nel preminente interesse della circolazione
stradale. Al riguardo va ancora ricordato che la cocaina rientra fra le droghe “pesanti”,
che presenta un potenziale di dipendenza molto elevato e che in particolare per
il suo effetto disinibitorio è assai pericolosa nella circolazione stradale
(cfr. STF 1C_458/2019 citata consid. 2.1, 1C_434/2016 del 1° febbraio 2017
consid. 2.2; Weissenberger, op. cit., n. 36 ad art. 16d SVG; STA
52.2023.202
dell'11 ottobre 2023 consid. 4.4 e rimandi). Non va inoltre
dimenticato che il ricorrente è già stato condannato in relazione al consumo e
alla detenzione di stupefacenti (cfr. decreto d'accusa del 21 settembre 2015) e
che l'autorità dipartimentale lo aveva peraltro avvertito che nei suoi
confronti avrebbero potuto essere adottati dei provvedimenti di sicurezza nel
caso in cui avesse nuovamente contravvenuto alla LStup in futuro. A ciò
aggiungasi che, ancorché non sia mai incappato in un'infrazione di guida sotto
l'influsso di stupefacenti, nel 2009, 2017 e 2024 egli ha, come visto, comunque
già subito delle misure di ammonimento per guida in stato di ebrietà
qualificata (cfr. consid. A), dimostrando
ripetutamente - perlomeno in quelle tre occasioni - di non saper scindere l'uso
di una sostanza che compromette la capacità di condurre (alcol) dalla guida.
Privo di rilievo è invece il fatto che il ricorrente invochi la necessità di
condurre veicoli a motore per motivi professionali.
Di conseguenza, essendo seriamente messa in dubbio
la sua idoneità alla guida, dal profilo della sicurezza della circolazione, non
è ammissibile che al conducente venga lasciato il permesso di condurre prima
dell'esito della perizia di medicina del traffico. Tanto più che una simile
misura tutela alla fin fine anche il conducente stesso (cfr. STA
52.2022.273
del 7 novembre 2022 consid. 4.4 e rimandi). Va da sé che la perizia
a cura del medico del traffico dovrà comunque essere svolta con una certa sollecitudine e, nel rispetto del suo
diritto di essere sentito, essere trasmessa all'insorgente prima
dell'adozione di un eventuale ulteriore provvedimento. Rispettivamente, qualora
la perizia dovesse confutare i seri dubbi sull'idoneità sin qui emersi, la
misura cautelare dovrà essere tempestivamente revocata.
3.5
In conclusione, questo Tribunale ritiene che la controversa revoca a
titolo preventivo della licenza di condurre, abbinata all'ordine di
sottoporsi a una perizia di medicina del traffico, risulti proporzionata e
giustificata. Il giudizio impugnato deve di conseguenza essere confermato,
siccome immune da violazioni del diritto.
4.
4.1. Sulla base
delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.
4.2
L'emanazione del
presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda volta a concedere
l'effetto sospensivo al gravame.
4.3
Dato l'esito, la
tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art.
47.
cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
respinto.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata dal ricorrente, rimane interamente a
suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La
cancelliera