52.2025.77
Commesse pubbliche. Modalità di inoltro delle offerte. Esclusione ingiustificata
24 giugno 2025Italiano24 min
contenente il “file” dell'offerta del concorrente, esportato nel formato SIA ifA
Source ti.ch
Incarto n.
52.2025.77
Lugano
24
giugno 2025
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Matteo Cassina, vicepresidente,
Matea Pessina, Sarah Socchi
cancelliera:
Paola Passucci
statuendo sul ricorso del 5 marzo 2025
della
RI
1
patrocinata
da:
contro
la decisione del 21 febbraio 2025 del Municipio di CO
2 che in esito al pubblico concorso per l'aggiudicazione delle opere da
impresario costruttore - “OP __________”, - ha deliberato la commessa alla CO
1, previa esclusione dell'offerta della ricorrente;
ritenuto, in
fatto
A. Il 30 ottobre 2024 il
Municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle
commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 730.100) e impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da impresario costruttore
per le “Opere di premunizione __________” a __________ (FU n. __________ pag. __________
e seg.).
Il bando annunciava i seguenti criteri di
aggiudicazione e relativi fattori di ponderazione (avviso di gara, punto n. 5,
disposizioni particolari CPN 102, pos. 224.100).
Criteri
Ponderazione
A)
Minor prezzo
50%
B)
Attendibilità del prezzo
28%
C)
Programma lavori
10%
D)
Formazione apprendisti
5%
E)
Responsabilità sociale delle imprese
4%
F)
Contributo alla formazione professionale
3%
TOTALE
100%
Le
disposizioni particolari CPN 102 integrate nel capitolato di appalto elencavano
Fatti
i documenti consegnati ai concorrenti (pos. 241) e precisavano nel dettaglio
tutti gli atti e le informazioni che i concorrenti erano tenuti ad inoltrare
unitamente alla loro offerta. Erano tra l'altro disposte le seguenti
prescrizioni:
250 Offerta
251 Modalità di inoltro
(…)
251.400 L'imprenditore è libero di
consegnare la propria offerta, rispettando i requisiti previsti alla posizione
251.410 o posizione 251.420.
251.410 Deve essere inoltrata una copia
originale completa del formulario di concorso, fornita con tutti gli allegati
richiesti al concorrente, debitamente compilata manualmente in tutte le sue
parti e controfirmata dove richiesto.
251.420 Nel caso in cui il concorrente
intenda utilizzare il file SIA ifA 18, messo a disposizione nell'e-mail
trasmessa con il resto della documentazione elettronica, devono essere
inoltrati:
·
una copia originale
completa e stampata del formulario di concorso, fornita con tutti gli allegati
richiesti al concorrente, con compilate le pagine di copertina,
ricapitolazione, tabelle CPN103, spazi obbligatori ed eventuali richieste (es.
prodotti offerti, ubicazione deponie, ecc.) e controfirmato dove richiesto.
Questo farà stato per i testi (condizioni e posizioni) e per i quantitativi;
·
una stampa controfirmata
con il programma di elaborazione dell'offerta, con i prezzi unitari e totali.
Questo documento farà stato per i prezzi unitari;
·
un supporto informatico
contenente il “file” dell'offerta del concorrente, esportato nel formato SIA ifA
18. Sul supporto devono essere indicati l'oggetto del concorso ed il nome del
concorrente.
Se ci sono differenze tra le versioni
consegnate, è da ritenersi vincolante la copia del formulario di concorso
originale per quanto riguarda l'elenco prezzi, le basi di calcolo (CPN 103) e
le disposizioni particolari (CPN 102). La stampa con il programma di
elaborazione dell'offerta è da ritenersi vincolante unicamente per i prezzi
unitari. In nessun caso l'imprenditore può modificare il testo o i quantitativi
dell'offerta, pena l'esclusione della stessa.
In particolare le parti del CPN 103 devono
essere compilate a mano sulla tabella presente in capitolato senza sostituire
la pagina originale o apporne una sopra di essa, pena l'esclusione dalla
stessa.
Il documento consegnato deve essere rilegato
con spirale in plastica.
Contro il
bando e i documenti di concorso era data facoltà di ricorso a questo Tribunale.
Nessuno li ha tuttavia impugnati.
B. a. Entro il termine
utile sono giunte al committente cinque offerte di importi compresi tra fr. 1'299'999.95
e fr. 2'021'170.60.
Esperite le necessarie verifiche
tramite i propri consulenti esterni, con decisione del 21 febbraio 2025 il
Municipio ha risolto di
scartare quattro offerte, tra cui quella della RI 1 dato che le tabelle del
CPN 103 sono state compilate elettronicamente su modello differente e
sostituite a quelle originali, e di deliberare la commessa alla CO 1, unica
concorrente rimasta in gara.
b. La ditta E__________
SA è pure stata esclusa dal concorso siccome le tabelle del CPN 103 non sono state compilate ma sono state
incollate parti di pagine sopra le tabelle da compilare con tabelle già
compilate. La predetta decisione è stata impugnata davanti a questo
Tribunale, con un ricorso che verrà evaso con separata sentenza di data odierna
(inc. n. 52.2025.73).
C. Contro la decisione
del 21 febbraio 2025 la RI 1 insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via principale, l'aggiudicazione
della commessa a proprio favore, mentre in via subordinata il rinvio
degli atti al committente per nuova valutazione e delibera. Domanda pure la
concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Sostiene che il fatto di avere
sostituito le pag. 59 e 60 del capitolato da una stampa delle tabelle CPN 103
compilate elettronicamente non sarebbe un valido motivo di esclusione
dell'offerta. Gli schemi (degli oneri sociali e di calcolo) in discussione non
avrebbero infatti alcuna influenza sul contenuto dell'offerta, dato che non
entravano in valutazione, non contribuendo a nessun criterio (di idoneità o di
aggiudicazione), ma rimanendo una mera informazione che serve in fase di
esecuzione dell'appalto, per rapporto a eventuali nuovi prezzi. Le offerte
sarebbero pertanto comparabili indipendentemente dalle modalità di compilazione
degli stessi. La ricorrente rileva che ben quattro offerte su cinque sono state
escluse per lo stesso motivo e osserva che, così come i consulenti hanno
ritenuto che la mancanza di rilegatura fosse da annoverare nella “casistica dei
difetti formali irrilevanti”, allo stesso modo avrebbero dovuto considerare
anche la compilazione a computer del CPN 103. In simili circostanze,
l'esclusione configurerebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio
della proporzionalità. L'insorgente sostiene inoltre che il programma lavori
presentato dall'aggiudicataria e dalla E__________ SA non sarebbe conforme alle
richieste del bando e che quest'ultima avrebbe applicato uno sconto non
permesso e non lecito alla pos. 262.110 dell'elenco prezzi. Nell'ambito
della nuova valutazione delle offerte, le due predette concorrenti andrebbero
quindi estromesse dalla gara.
D. All'accoglimento del
ricorso si oppone il committente, secondo cui l'esclusione dell'offerta
dell'insorgente sarebbe conforme al diritto. La decisione non costituirebbe
eccesso di formalismo, siccome la sanzione dell'esclusione delle offerte per la
mancata compilazione del CPN 103 secondo le modalità previste dal capitolato di
appalto è espressamente stabilita dalle prescrizioni di gara, vincolanti in
quanto rimaste inimpugnate. Ogni contestazione al riguardo sarebbe dunque
tardiva. Difende la conformità dell'offerta dell'aggiudicataria a livello di
programma lavori: il documento da questa presentato evidenzia infatti le
quattro fasi e riporta i periodi di intervento per ciascuna di esse. Rileva che
l'offerta della E__________ SA non è parte, neppure interessata di questa
procedura e non può evidentemente essere estromessa.
E. Pure l'aggiudicataria
domanda di respingere il ricorso. Anch'essa ritiene che le regole di gara
fossero chiarissime circa l'esigenza di compilare a mano le due tabelle del CPN
103. Osserva che tali documenti rivestono un'importanza molto rilevante per il
committente. Infatti, la calcolazione di ogni nuovo prezzo, per delle posizioni
che non sono contenute nel formulario d'offerta (elenco prezzi), avviene
utilizzando le basi di calcolo (fattori) che la ditta espone nel CPN 103.
Contesta l'argomentazione della ricorrente secondo cui la sua offerta avrebbe
dovuto essere estromessa dalla gara. Precisa di avere infatti rettamente
indicato, nel programma lavori, in quali date viene eseguito ogni singolo
lavoro, dopo aver premesso che l'indicazione del periodo di intervento
contenuto
alla pos. 252.140 CPN 102 non è il tempo necessario per l'esecuzione di
ciascuna fase ma è l'indicazione delle date dei giorni nei quali la ditta
intende procedere all'intervento per le varie fasi dell'opera. Al pari
della ricorrente, anche la deliberataria sostiene che il programma lavori della
E__________ SA non è conforme alle esigenze del capitolato in quanto non sono
rispettati i 12 giorni di maturazione della malta fissati dalla pos. 131.200.
Prende atto che per quanto riguarda il supplemento di fatturazione di opere di
subappaltatori o di coimprenditori la E__________ SA ha indicato un fattore
inferiore a 1 e sostiene che spetterà al Tribunale valutare se questa
posizione debba comportare l'esclusione dalla gara dell'offerta.
F. Con la replica
l'insorgente ribadisce le proprie tesi in relazione alla sua esclusione dal
concorso. Contesta l'argomentazione dell'aggiudicataria secondo cui le
informazioni contenute nelle tabelle del CPN 103 fossero rilevanti per l'esito
della gara e produce le medesime compilate a mano. La ricorrente eccepisce
nuovamente che l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per avere
presentato un programma lavori difforme dalle prescrizioni di gara: il
documento allegato all'offerta, diversamente da quello esibito solo in questa
sede sub doc. 4, non conterrebbe l'indicazione del periodo di intervento per
ognuna delle parti d'opera di cui alla pos. 161.100 CPN 102, esatte dagli atti
di gara. Dallo stesso non sarebbe neppure possibile ricavare un numero di
giorni certo, essendo stato indicato il tempo complessivo in “174 giorni?”.
G. Con la duplica il
committente difende la propria
decisione. Precisa che lo scopo della compilazione a mano delle tabelle
CPN 103 è evidente e si tratta di evitare l'alterazione di un documento di
appalto, dato che l'ente appaltante ha spedito una copia cartacea a tutti.
Ribadisce che il periodo di intervento per ciascuna fase, richiesto dalla pos.
252.140, è riscontrabile nel programma lavori della deliberataria e aggiunge che,
pur mancando nel medesimo i totali dei giorni per parte d'opera, questi non
erano espressamente richiesti. L'esclusione dell'offerta dell'aggiudicataria per
questo motivo non sarebbe giustificata.
H. La deliberataria riconferma
le proprie tesi. Osserva in aggiunta che la suddivisione nelle parti d'opera di
cui alla pos. 161.110 era richiesta per tutti i documenti contabili, ma non era
prescritta per la presentazione del programma lavori. Ribadisce che il
documento da essa presentato rispetta le pos. 252.140 e 625.100 CPN 102: il
medesimo dà un'indicazione dettagliata di tutte le singole opere da eseguire,
indica esattamente le sovrapposizioni di esecuzione (ovvero per quali opere si
intende operare sul cantiere su più parti negli stessi giorni) e permette di
ricondurre tutte le singole posizioni alle quattro suddivisioni principali
dell'opera. Dallo stesso è inoltre possibile evincere i giorni nei quali
l'esecuzione di ogni singola parte dell'opera è prevista, come pure i giorni
complessivi che essa ha rettamente riportato sul formulario a pag. 10, come
prescritto dal bando.
I. L'Ufficio di vigilanza sulle commesse
pubbliche del Dipartimento del territorio non ha invece presentato
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale
amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb. In quanto partecipante alla
gara d'appalto, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la
sua estromissione dalla procedura: la riammissione in gara della sua offerta le
garantirebbe la possibilità di vedersi attribuire l'appalto (art. 37 lett. b LCPubb e 65 cpv. 1 legge sulla
procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). La
potestà ricorsuale per impugnare l'aggiudicazione della commessa alla CO 1 (art.
37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento delle censure rivolte contro la propria esclusione (STA 52.2010.11
del 15 marzo 2010), ma in tal caso è comunque impossibile che la commessa le
venga aggiudicata direttamente ex art. 41 cpv. 1 LCPubb, dato che la sua
offerta non è stata né valutata né posta in graduatoria. Con queste precisazioni il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere emanato sulla base
delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm). Il carteggio completo
concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore documentazione
esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire
sull'impugnativa con cognizione di causa.
Considerandi
2.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli
offerenti devono inoltrare la loro offerta per scritto, in modo completo e
tempestivo e utilizzando i documenti di gara ufficiali messi a diposizione dal
committente. L'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 del
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del
concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP; RL 730.110),
allestita in forma scritta, chiara ed univoca, deve essere compilata in ogni
sua parte. Al momento
della loro apertura le offerte devono risultare complete, corrette, nonché
compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di concorso e della
relativa documentazione di gara. Questo, in particolare, per permettere al
committente di effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e
di scegliere quella oggettivamente più vantaggiosa (STA 52.2017.579 del 21 marzo 2018). Offerte incomplete
o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio essere
escluse (cfr. STA 52.2015.239 del 4 agosto 2015 consid. 4.2, 52.2011.4 del 25
gennaio 2011 consid. 3.1). Una diversa conclusione, che permettesse di
aggiudicare la commessa ad offerte non conformi alle prescrizioni di gara o che
permettesse ai concorrenti di modificare o completare le offerte dopo la loro
apertura, sarebbe contraria al principio della parità di trattamento tra
concorrenti, sancito dall'art. 1 cpv. 1 lett. a LCPubb. L'ordinamento delle
commesse pubbliche attribuisce alle prescrizioni di forma particolare
rilevanza. Quanto meno nella misura in cui servono a garantire i principi
cardine delle procedure di aggiudicazione le prescrizioni di forma devono
essere rispettate tanto da parte del committente, quanto da parte dei
concorrenti. La
conformità dell'offerta per rapporto alle condizioni di gara costituisce dunque
un presupposto dell'aggiudicazione di qualsiasi commessa pubblica. Resta in
ogni caso riservato il principio di
proporzionalità, in particolare nell'ottica del divieto di un formalismo
eccessivo; difformità irrilevanti vanno tollerate (STF 2D_45/2016 del 10
luglio 2017 consid. 5.1; RtiD
I-2014 n. 12 consid. 3.1; STA 52.2017.579
del 21 marzo 2018; Matteo
Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel
Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 34).
In questo senso, difetti che non si ripercuotono direttamente sul
rapporto prestazione-prezzo o che permettono comunque una valutazione completa
dell'offerta al fine di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa,
nel rispetto dei precetti di concorrenza, qualità, impiego parsimonioso delle
risorse pubbliche, sono da considerare come irrilevanti e non possono portare
all'esclusione a priori del concorrente. Tutt'al più, a tali carenze secondarie
deve essere posto rimedio, qualora necessario, impartendo un termine per
rimediarvi (per tutto quanto sopra cfr. Peter
Galli/ André Moser/
Elisabeth Lang/Marc Steiner, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts,
III ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2013, n. 456 e segg.; Martin Beyeler, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, n. 1750 e segg.; Christoph
Jäger, Auschluss vom Verfahren – Gründe und der Rechstsschutz, in: Jean-Baptiste Zufferey/Hubert
Stöckli [curatori]: Aktuelles Vergaberecht 2014, Zurigo 2014, n. 53 e segg.
pag. 345 e seg.; Daniela Lutz, Die
fachgerechte Auswertung von Offerten - Spielräume, Rezepte und Fallstricke in:
Hubert Stöckli/Jean Baptiste Zufferey [curatori], Aktuelles Vergaberecht 2008,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, n. 24, pag. 227; STA 52.2018.170 del 9 aprile
2018, 52.2017.105 del 26 settembre 2017 consid. 2.2.).
3.
Come
esposto in narrativa, i concorrenti potevano scegliere tra la compilazione
completamente manuale dell'offerta, oppure un allestimento a computer, ad
eccezione del foglio di copertina, della ricapitolazione, delle tabelle CPN
103, degli spazi obbligatori ed eventuali richieste, che
dovevano avvenire manualmente (cfr. pos. 251 CPN 102).
Nel caso concreto, l'insorgente ha inoltrato la sua offerta in formato
elettronico, con contestuale copia originale e stampata del formulario di
concorso, fornita con tutti gli allegati richiesti alla pos. 251.420. Tra questi,
le due tabelle CPN 103, che la ricorrente ha compilato a macchina (tabella
MS-Excel) e inserito nel formulario di concorso al posto delle pagine
originali (pag. 59 e 60). Ritenendo l'offerta difforme dalle prescrizioni di
gara, l'ente banditore ha risolto di escluderla dal concorso.
Siffatto provvedimento non può essere tutelato. Come pertinentemente osservato
anche dalla ricorrente, le basi di calcolo (CPN 103) non influivano sul
contenuto dell'offerta, né impedivano la comparabilità delle offerte. Gli
schemi dei costi salariali e di calcolo (formulari 300 e 400), redatti dalla
SSIC e compilati dalla ricorrente, contengono infatti le stesse informazioni di
quelli inseriti nel fascicolo dal committente, di modo che le modalità di
presentazione delle stesse possono,
tutto sommato, essere ritenute insignificanti. Neppure l'ente banditore,
del resto, fornisce motivazioni convincenti sulla necessità di compilare
manualmente le tabelle del CPN 103 inserite nel capitolato. Non può essere
considerata valida giustificazione la presunta esigenza di evitare
l'alterazione di un documento di appalto, come dichiarato dalla
committenza. Risulta quindi difficile comprendere in che modo la sola compilazione
a mano possa effettivamente scongiurare (non meglio specificate) manipolazioni
del suddetto documento e garantire che esso rimanga integro. Considerata la
portata di tale disposizione e la sua irrilevanza ai fini dell'aggiudicazione,
l'applicazione rigorosa della sanzione
dell'esclusione, malgrado il fatto che fosse espressamente comminata dalle
condizioni di gara (pos. 251.420), configura quindi una misura sproporzionata e
un eccesso di formalismo non tutelabile in quanto espressione di rigidità della
prescrizione, fine a sé stessa e insostenibile nell'ottica della realizzazione
del diritto materiale e nell'applicazione in particolare dell'uso parsimonioso
delle risorse pubbliche e nella scelta dell'offerta più vantaggiosa. Questa
conclusione si giustifica a maggior ragione se si considera che altri tre
concorrenti sono stati estromessi dal concorso per lo stesso motivo. Invano la
deliberataria tenta di paragonare la disposizione in oggetto ad altre
prescrizioni di gara, assortite della comminatoria di esclusione in caso di
mancato rispetto, quali, ad esempio, il termine di presentazione delle offerte,
l'obbligo di presentarle in busta chiusa e con la dicitura esterna prescritta.
Tali formalità hanno carattere perentorio, poiché una loro eventuale
inosservanza viene sanzionata per legge con l'estromissione dell'offerta dalla
procedura di aggiudicazione (cfr. art. 26 LCPubb e 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP; cfr.
pro multis: STA 52.2021.516 del 31 marzo 2022, 52.2016.226 del 3 ottobre 2016, 52.2012.116
del 7 maggio 2012). A torto il committente ha quindi scartato l'offerta in
esame.
4.
Riammessa in gara, l'insorgente è
legittimata a contestare l'aggiudicazione a favore della CO 1. Oltre a doversi
annullare in quanto scaturita da una valutazione che non ha tenuto conto
dell'offerta dell'insorgente, quest'ultima sostiene che l'aggiudicataria
avrebbe meritato l'esclusione dalla gara per aver presentato un programma
lavori difforme dalle prescrizioni di gara.
4.1
Il capitolato d'appalto
enunciava le seguenti prescrizioni in relazione al programma lavori (pos.
252.140):
L'impresa
deve allegare un programma lavori nel formato che vuole, purché chiaramente
leggibile, indicando il periodo di intervento su ciascuno dei 4 oggetti
costituenti le parti d'opera di cui al precedente par. 161.110.
Si veda
anche quanto previsto alla posizione 625.100 e seguenti.
Il tempo
complessivo della durata del cantiere deve comprendere tutte le opere
necessarie richieste dall'ordinazione da parte del Committente, dalla
preparazione in fabbrica fino alla conclusione del lavoro in cantiere.
L'offerente dovrà garantire i tempi d'esecuzione indipendentemente dal termine
indicato d'inizio lavori. Sono responsabilità dell'offerente i tempi degli
eventuali subappaltatori.
La mancata
presentazione di un programma lavori o la presentazione di un programma lavori
non conforme alle modalità indicate (posizione 252.140 e posizioni 625.100 e
seguenti) causerà l'esclusione dell'impresa dal concorso. Analogamente la
mancata compilazione dei tempi complessivi nello spazio apposito della presente
posizione causerà l'esclusione dell'impresa dal concorso.
Il tempo
della durata del cantiere riportato nella tabella a pagina 10 deve coincidere
con il programma lavori consegnato, pena l'esclusione dal concorso.
Il
programma lavori sarà parte integrante del contratto.
Dal canto suo, la pos. 625
indicava, fra l'altro, che:
625.
Programma
lavori
625.100
Il programma lavori in giorni lavorativi inoltrato
dall'offerente costituisce un documento di valutazione che non può essere
modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali adattamenti apportati in
questa fase non saranno presi in considerazione nella valutazione. Ne consegue
che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica ed
attendibile, in sintonia con le metodologie di lavoro.
La pos. 161.100 definiva
come segue le parti d'opera:
161.100
L'opera
è suddivisa in parti d'opera
- OP: opere
relative allo sbarramento principale di accumulo e di trattenuta, muri d'ala,
canale di gronda, nuova tubazione di raccolta e prolungamento strada;
- DEV:
opere relative al muro di deviazione del riale G;
- SCAM:
opere relative alla sistemazione dei corsi d'acqua a monte dello sbarramento
principale;
- SCAV:
opere relative alla sistemazione del corso d'acqua a valle dello sbarramento
principale.
Tale
suddivisione dovrà essere rispettata per ogni documento contabile sia
dall'impresario che dalla Direzione Lavori.
4.2
Come detto, la pos.
252.140
CPN chiedeva ai concorrenti di indicare, nel programma lavori, il periodo di intervento su ciascuno dei 4 oggetti
costituenti le parti d'opera di cui al precedente par. 161.110.
Invano la ricorrente pretende che dal
testo di questa disposizione risulterebbe chiaramente che il programma lavori
che i concorrenti dovevano allegare all'offerta doveva indicare il tempo
necessario per l'esecuzione di ciascun tipo di opera. La suddivisione in parti
d'opera (OP, DEV, SCAM e SCAV) era prescritta unicamente per i documenti
contabili, e non per la presentazione del programma lavori. Il capitolato non
richiedeva (neppure) che le opere descritte alla pos. 161.110 fossero disgiunte
temporalmente (potendo il programma lavori prevedere delle sovrapposizioni di
esecuzione con più squadre di operai), né che i concorrenti indicassero i
giorni totali ipotizzati di ogni fase. Poste queste premesse, occorre
convenire con le parti resistenti che dal programma lavori elaborato
dall'aggiudicataria, in cui sono state riportate le date di esecuzione di ogni
singolo lavoro, sono senz'altro ricavabili i periodi di intervento per le varie
opere (dal 29 settembre 2025 al 21 novembre 2025 [righe 22-26] per la
realizzazione delle opere relative al muro di deviazione del riale G, dal 18
agosto 2025 al 5 settembre 2025 [riga 19] per la sistemazione del riale parte a
valle, dall'8 settembre 2025 al 26 settembre 2025 [riga 20] per la sistemazione
del riale parte a monte e dal 3 marzo 2025 al 28 novembre 2025 [tutte le altre
voci del programma] per l'opera principale). E questo, indipendente dal
documento esibito in questa sede sub doc. 4, in cui la deliberataria si è
limitata peraltro ad evidenziare quale intervento appartiene a quale fase.
È ben vero che, nel programma allegato alla sua offerta, la deliberataria non
ha indicato i totali dei giorni per ciascuna parte d'opera. Tuttavia, come già detto,
questi non erano espressamente richiesti. L'esclusione della sua offerta non sarebbe pertanto giustificata.
Da respingere è pure la critica secondo
cui il programma lavori dell'aggiudicataria non permetterebbe di comprendere i
giorni di lavorazione effettivi. Questi sono stati infatti riportati nella
tabella a pag. 10 del capitolato, così come richiesto dalla pos. 224.410 CPN
102.
Il punto interrogativo dopo l'indicazione dei 174 giorni è irrilevante,
essendo decisivo il periodo di intervento dal 3 marzo 2025 al 28 novembre 2025 che
si legge sul programma lavori allegato all'offerta.
5.
5.1. La
ricorrente invoca motivi di esclusione dell'offerta della E__________ SA. A suo
dire, essa avrebbe a torto omesso di inserire, nel
programma lavori, le tempistiche necessarie (minimo di 12 giorni) per la
maturazione della malta prima delle prove, esposte alla pos. 131.200 CPN 102.
Questo renderebbe il programma lavori non conforme alle metodologie di lavoro
previste dal capitolato e dunque non realistico.
5.2
Nel programma lavori
dettagliato, la E__________ SA ha previsto l'inizio dei lavori il 3 marzo 2025
e l'inizio della messa in opera dei micropali definitivi il 10 marzo 2025. Ora,
è ben vero che così facendo non sarebbero rispettati i 12 giorni di maturazione
della malta esposti alla pos. 131.200 CPN 102. È tuttavia altresì vero che la
predetta regola di gara non era da considerarsi perentoria, in quanto prevedeva
che “in generale, salvo indicazioni diverse da parte della DL e del geologo”
i tempi di maturazione fossero quelli esposti. La locuzione “in generale” priva
la citata disposizione di qualsiasi carattere imperativo, potendo dunque essere
considerata come indicazione di massima. D'altra parte, se l'ente banditore
avesse voluto porre una condizione vincolante, avrebbe dovuto formulare la
disposizione di gara in modo più perentorio. Nulla
permette peraltro di dubitare delle considerazioni esposte dalla E__________ SA
nella procedura parallela (inc. 52.2025.73), in cui la deliberataria ha
sollevato identica censura, secondo cui esisterebbero diverse tecniche che
consentono di accelerare i tempi di maturazione della malta, rispettivamente di
prevedere il risultato finale della resistenza del materiale prima del tempo
indicato. Neppure la ricorrente e la committenza pretendono il contrario. Gli
atti di gara prevedevano peraltro espressamente che l'impresa poteva decidere
liberamente come meglio organizzare lo svolgimento dei lavori alfine di
ottimizzare il programma lavori, nel rispetto dei vincoli imposti dal committente
(pos. 622.100 CPN 102). Nulla permette insomma di ritenere che il programma
lavori elaborato dalla E__________ SA non sia conforme a quanto previsto dalle
regole di gara (pos. 252.140 e 625 CPN 102). Il documento risulta chiaramente
leggibile, indica il periodo di intervento sui quattro oggetti costituenti le
parti d'opera, nonché la durata complessiva del cantiere ed è presentato in
maniera realistica ed attendibile. La E__________ SA ha inoltre riportato i
tempi complessivi nell'apposito spazio del capitolato (pag. 10),
come richiesto dal bando di concorso. La censura va quindi disattesa.
6.
L'insorgente sostiene che l'offerta della
E__________ SA debba essere esclusa anche per la modalità con cui ha compilato la posizione 262.110
dell'elenco prezzi riguardanti il supplemento di fatturazione di opere di
subappaltatori o di coimprenditori. Premesso che la predetta posizione stabiliva
chiaramente che il supplemento poteva ammontare al massimo al 10%, risultando
quindi ammissibile un fattore di ricarica variabile da 1.0 (rifatturazione
della fattura di terzi, senza ricarica da parte dell'impresa) a 1.1
(rifatturazione della fattura di terzi, con una ricarica da parte dell'impresa
del 10%), la ricorrente sostiene che, nella misura in cui la E__________ SA ha
offerto un fattore pari a 0.9, essa abbia di fatto proposto uno sconto non
permesso e non lecito.
A torto. Quand'anche l'inserimento
di un fattore inferiore a 1 costituisse una difformità rispetto alle condizioni
di gara, la stessa non comporterebbe alcuna ripercussione dal profilo
economico. La prestazione di cui alla pos. 262 riguarda una parte del tutto marginale
dell'appalto, il cui valore (fr. 500.-) rappresenta lo 0.04% di quello
dell'intera commessa. Il dato, considerando l'offerta nel suo insieme, non può
ritenersi determinante. Di conseguenza, l'esclusione dell'offerta della E__________
SA per tale motivo sarebbe sproporzionata.
7.
7.1. Visto quanto precede il ricorso va parzialmente
accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti sono rinviati al
committente affinché emani una nuova decisione di aggiudicazione. Nell'ambito
della sua valutazione prenderà in considerazione sia l'offerta dell'insorgente
sia le altre offerte valide pervenutegli (DTF 146 II 276 consid. 6).
7.2
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
cautelare tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso.
7.3
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato
dal gravame ed ai valori in discussione, è posta a carico della ricorrente, del
committente e della deliberataria proporzionalmente al loro grado di
soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Il Comune di CO 2 e l'aggiudicataria, nella
misura in cui non la compensano, rifonderanno alla ricorrente un'indennità per
ripetibili commisurata al successo solo parziale dell'impugnativa (art. 49 cpv.
1.
LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1.
Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1
la decisione
del 21 febbraio 2025 con cui il Municipio di CO 2 ha escluso la RI 1 dal
concorso relativo all'aggiudicazione delle opere da impresario costruttore “OP __________”,
__________, e deliberato la commessa alla CO 1 è annullata;
1.2
gli atti sono
rinviati alla stazione appaltante per nuova delibera.
2.
La tassa di
giustizia di fr. 5'000.- è posta a
carico del committente e della deliberataria nella misura di fr. 2'000.-
ciascuno e della ricorrente nella misura di fr. 1'000.-. Alla ricorrente va
restituito l'anticipo versato in eccesso. Il committente e la deliberataria verseranno
alla ricorrente fr. 2'000.- ciascuno a titolo di ripetibili.
3.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110), nei limiti e alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
vicepresidente La cancelliera