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Decisione

52.2025.86

Ricorso irricevibile per carenza di motivazione. Tassa di giustizia

18 marzo 2025Italiano5 min

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso

Source ti.ch

Incarto

n.

Fatti

52.2025.86

Lugano

18

marzo 2025

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistita

dalla cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo

sul ricorso del 17 marzo 2025 di

RI

1

contro

la decisione del 19 febbraio 2025 (n. 743) del

Consiglio di Stato che ha respinto il suo ricorso contro la decisione del 10

dicembre 2024 con cui il Centro professionale commerciale di Lugano ha

inflitto un ammonimento al figlio __________;

ritenuto, in

fatto

che con decisione del

19 febbraio 2025 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di RI 1 contro la

decisione del 10 dicembre 2024 con cui il Centro professionale commerciale di

Lugano ha inflitto un ammonimento al figlio __________;

che il Governo ha in sintesi ritenuto giustificato

il provvedimento adottato nei confronti dell'allievo, colpevole di non aver

dato seguito alla richiesta della sua docente di cambiare posto in aula e

di essersi espresso con termini volgari, inammissibili in ambito scolastico;

che il Governo ha posto a carico del ricorrente, soccombente, la tassa di

giustizia di fr. 400.-;

che contro tale decisione, nella misura in cui stabilisce gli oneri

processuali, RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo con la

seguente richiesta e motivazione:

Il costo di CHF 400 per una sentenza farlocca come la

vostra non gli valgono. Mi mandate massimo CHF 100 altrimenti andrò al

Tribunale Federale

È ora di smettere di sfruttare (ciucciare) sul cittadino;

che lo scritto non è

intimato per la risposta;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 96 cpv. 3 della legge della

scuola del 1° febbraio 1990 (LSc; RL 400.100); la legittimazione attiva del

ricorrente a contestare la tassa di giustizia che il Governo ha posto a suo

carico è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del

24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100); il ricorso è tempestivo (art. 97 LSc);

che non ponendo questioni di principio né di

rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100), il gravame può essere evaso

da un giudice unico sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti

istruttori (art. 25 cpv. 1 LPAmm);

che giusta l'art. 70 cpv. 1 LPAmm, il ricorso

deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi

di prova richiesti;

che la giurisprudenza non pone esigenze

troppo severe all'obbligo di motivazione di un ricorso, specialmente se questo

viene redatto da una persona sprovvista di conoscenze giuridiche (Michel Daum in: Ruth Herzog/Michel Daum

(a cura di), Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton

Bern, 2a ed., Berna 2020, ad art. 32 n. 22; Adelio

Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2.a edizione,

Cadenazzo, 2002, n. 1238);

che la motivazione costituisce, insieme alle

conclusioni, l'elemento centrale del ricorso; essa dev'essere pertanto

imprescindibilmente fornita entro il termine di scadenza per inoltrare il

rimedio: non può dunque entrare in linea di conto la fissazione, all'insorgente,

di un termine perentorio per presentarla nelle dovute forme in applicazione dell'art. 12 LPAmm (cfr. pro multis STA 90.2007.136 del 6 novembre 2007; Daum, op. cit., ad art. 33 n. 21);

che il ricorrente contesta con toni coloriti l'ammontare della tassa di

giustizia, senza tuttavia indicare per quale ragione questa non sarebbe

congrua;

che, date le circostanze, il ricorso non adempie i requisiti di motivazione

posti dall'art. 70 cpv. 1 LPAmm e si rivela pertanto irricevibile;

che, in ogni caso, il ricorso non avrebbe successo nel merito;

che infatti, a tenore dell'art. 47 cpv. 1 LPAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di

giustizia, che viene stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà

della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria

delle parti; l'importo di questa tassa oscilla tra fr. 100.- e fr. 5'000.-

(procedimenti di carattere non pecuniario) o fr. 30'000.- (procedimenti a

carattere pecuniario);

che per quanto riguarda la commisurazione

della tassa di giustizia, la norma - potestativa - lascia all'autorità di

ricorso un margine di manovra, censurabile davanti al Tribunale unicamente

se integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento

(art. 69 cpv. 1 lett. a LPAmm);

che, nel caso concreto, l'importo di fr. 400.- accollato al ricorrente

dal Consiglio di Stato si situa attorno al limite inferiore della forchetta

stabilita dall'art. 47 cpv. 1 lett. a LPAmm; questo non appare inoltre sproporzionato

tenendo conto del dispendio lavorativo generato dall'impugnativa;

che il ricorso va quindi respinto nella misura della sua ricevibilità;

che la tassa di

giustizia per la presente procedura segue la soccombenza e va pertanto posta a

carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Nella misura

in cui è ricevibile, il ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 400.- è posta a carico del ricorrente.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico (cfr.

art. 83 lett. t LTF), entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario

in materia costituzionale al Tribunale federale (art. 113 segg. LTF).

4.

Intimazione

a:

La giudice delegata

del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera