53.2003.4
calcolo dell'onere lavorativo di un docente
7 febbraio 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
53.2003.4
Data decisione, Autorità:
07.02.2005, TRAM
Titolo:
calcolo dell'onere lavorativo di un docente
STIPENDIO
art. 31 cpv. 2 let. b LASP
art. 69 LORD
art. 78 LORD
art. 79 LORD
art. 79 let. a LORD
Incarto n.
53.2003.4
Lugano
7 febbraio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 24 luglio 2003 di
AT 1
patrocinata da: PA 1
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone Ticino;
chiedente:
1. La petizione è accolta. Di
conseguenza, il calcolo dell'onere lavorativo di AT 1 nell'Alta scuola
pedagogica per l'anno accademico 2002/2003 di cui al doc. B è così riformato:
1.1. La dodicesima ora d'insegnamento, pari
a 61.04 ore amministrative annuali, è interamente considerata nelle ore
d'insegnamento, per cui all'attrice sono assegnate 12 ore d'insegnamento
(comprensive delle ore di studio assistito).
1.2. L'onere globale d'istituto dell'attrice
è stabilito in 76 ore ed il totale delle ore di lavoro è stabilito in 707 ore.
1.3. All'attrice è riconosciuta la
preparazione e la presenza agli esami degli studenti del 2° anno di Magistrale,
conformemente all'art. 6 della ris. gov. n. 3232 al doc. D.
1.4. Il totale del carico di lavoro per
l'attrice è stabilito in 798 ore amministrative, pari ad un incarico del
62.08%.
1.5. Lo stipendio dell'attrice è adeguato di
conseguenza, in virtù di quanto precede e con effetto retroattivo dal 1°
settembre 2002, con calcolo da effettuarsi da parte dell'Autorità di nomina o
servizi preposti, tenendo conto dei parametri succitati.
1.6. Il pagamento degli arretrati per tutto
l'anno accademico 2002/2003 a favore dell'attrice va effettuato entro 30 giorni
dalla crescita in giudicato della sentenza di questo Tribunale.
2. Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 15 settembre 2003 della Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
(DECS), chiedente:
1.
La petizione è respinta.
2.
Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Nel 1991
il Consiglio di Stato ha nominato a metà tempo l'attrice AT 1 quale insegnante
di scienze dell'educazione nelle scuole medie superiori (SMS) del Cantone con
sede di servizio presso la Scuola Magistrale (SM) di Locarno.
Il 1°
luglio 2002 è stata istituita l'Alta scuola pedagogica (ASP) che ha soppiantato
la SM, assumendone tuttavia transitoriamente i compiti in modo da permettere
agli studenti in formazione a quel momento di completare gli studi secondo il
modello preesistente (art. 31 cpv. 1 LASP). I docenti dell'ASP sono stati
assunti mediante concorso nella forma dell'incarico annuale.
b. In
seguito all'apertura del concorso per l'assunzione dei nuovi docenti dell'ASP,
il 15 marzo 2002 l'attrice ha chiesto all'autorità cantonale delucidazioni in
merito al suo statuto occupazionale. Il 27 marzo 2002 la Divisione della scuola
le ha comunicato che in caso di conferimento dell'incarico presso l'ASP avrebbe
mantenuto il rapporto di nomina presso le scuole medie superiori fintanto che
non fosse stata nominata presso l'ASP con effetto retroattivo al 1° settembre
2002 o licenziata. Le ha inoltre specificato che l'onere lavorativo annuale
(1920 ore) scaturiva dal prodotto di 40 ore settimanali moltiplicate per 48
settimane.
c. Il 2
luglio 2002 il Consiglio di Stato ha conferito all'attrice un incarico a tempo
parziale (55%) quale docente di scienze dell'educazione presso l'ASP per l'anno
scolastico 2002/2003 con classe di stipendio 34 più 10 aumenti.
All'attrice
sono state assegnate 3.5 ore di psicologia e 7.5 ore di laboratorio didattico
della seconda magistrale, che continuava il ciclo di studi biennale iniziato
nel 2001 secondo il vecchio ordinamento.
d. Il 16
ottobre 2002 la direzione dell'ASP ha definito l'onere lavorativo dell'attrice
per l'anno scolastico 2002/2003 nel seguente modo:
Incarico 2002/2003 55% ore
23 1056
Deduzioni fisse:
festività infrasettimanali
64
oneri di istituto
100
autoaggiornamento
165
vacanze supplementari (>50
e >60 anni) 22
ore di lavoro
705
IIa magistrale ore in 23 n.
studenti
- corsi II A1-psicologia 3.5*
214
- laboratorio didattico 7.5*
458
- esami 10
60
totale formazione magistrale biennale
731
* coefficiente 61.04
Riassunto
Ore ASP 731
+ accredito 2002
6
totale onere lavorativo 738
e. Il 28
gennaio 2003 AT 1 ha chiesto al Consigliere di Stato Direttore del DECS di
rivedere il calcolo delle ore allestito dalla direzione dell'ASP, adeguandolo
all'art. 9 delle disposizioni emanate dal Governo allo scopo di regolare i
compiti e le ore di servizio dei docenti di quella scuola (ris. gov. n. 3232
del 2.7.2002). Dopo aver ricordato che insegnava agli studenti del secondo anno
della SM, con le stesse funzioni e lo stesso numero di allievi degli anni
precedenti, l'attrice ha rilevato che sino a quel momento l'onere di lavoro
annuo era calcolato in base al coefficiente 2.1, per cui ogni ora di lezione,
riportata alla durata dell'anno scolastico (36.5 settimane), equivaleva a 76.65
ore di lavoro. Presso l'ASP, invece, ad ogni ora di insegnamento corrispondevano
soltanto 61.04 ore di lavoro, per cui le sua retribuzione risultava inferiore.
f. Il 17
febbraio 2003, il Direttore del DECS ha spiegato all'attrice, che il suo onere
di lavoro ammontava a 705 ore. Questo montante scaturiva dall'onere lavorativo
annuo dei docenti dell'ASP (1920 ore), rapportato al grado d'occupazione (55%),
dedotte 351 ore, risultanti dalla somma delle 64 ore di festività infrasettimanali,
delle 100 ore di oneri di istituto, delle 165 ore di aggiornamento personale e
delle 22 ore di vacanze supplementari, concesse ai docenti di più di 50 anni.
Considerato che l'attrice insegnava ancora a studenti del secondo anno della
vecchia SM, nella quale l'onere lavorativo dei docenti era fissato in 23 ore
alla settimana, le 11 ore di lezione settimanali andavano convertite in ore
annue in base al rapporto fra l'onere annuo netto (1920 ore, diminuito delle
516 ore di deduzioni fisse = 1404 ore) e l'onere settimanale (23 ore). Ogni ora
di lezione equivaleva pertanto a 61.04 ore di lavoro annuo (= 1404 ore : 23).
g. Con
scritto del 17 aprile 2003 al Direttore del DECS AT 1 ha contestato il calcolo
dell'autorità cantonale, rilevando:
-
di aver superato i 60 anni, per cui le
spetterebbero due settimane, pari a 44 ore, di vacanze supplementari;
-
che l'onere lavorativo settimanale non sarebbe
di 11, ma di 12 ore; l'ora supplementare non sarebbe compresa nelle 100 ore di oneri
di istituto;
-
che delle 100 ore di presenza in sede 76
sarebbero riservate alle riunioni di programmazione del primo anno ASP; di conseguenza,
costituirebbero un onere supplementare da aggiungere alle 12 ore
d'insegnamento.
L'attrice
ha quindi chiesto all'autorità cantonale di rettificare il calcolo degli oneri
lavorativi come segue
DECS
Attrice
INCARICO
1056
1056
- feste infrasettimanali
64
64
- oneri d'istituto
100
76
- aggiornamento personale
165
165
- vacanze supplementari
22
44
1056 - 351 =
705
1056 – 349 =
707
CARICO DI LAVORO
- corsi IIa 1 psicologia
214
214
- laboratorio didattico
458
458
- ora supplementare
-----
61
- esami
60
60
732
792
accredito
6
6
738
798
Con
scritto del 28 maggio 2003 il Direttore del DECS ha sostanzialmente confermato
le precedenti prese di posizione, ammettendo soltanto l'ulteriore deduzione
relativa alle vacanze.
B. Con
petizione 24 luglio 2003, AT 1 ha convenuto lo Stato davanti a questo
tribunale, ponendo a giudizio le domande riprodotte in epigrafe.
L'attrice
ha in sostanza ripreso ed ulteriormente sviluppato i calcoli elaborati in precedenza,
chiedendo che il suo onere lavorativo d'insegnante per l'anno scolastico
2002/2003 sia stabilito in 798 ore amministrative, corrispondenti ad un
incarico del 62.08%, e che il suo stipendio sia adeguato di conseguenza a
decorrere dal 1° settembre 2002.
C. Con risposta
15 settembre 2003, il convenuto si è opposto all'accoglimento della petizione,
confermando i suoi calcoli, che ha comunque rettificato, riducendo l'onere di
lavoro da 705 a 683 ore in seguito al riconoscimento della settimana di vacanza
supplementare.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
Giusta l'art. 68 Lord, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono
di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.
L'attrice,
docente dell'Alta scuola pedagogica (ASP), è dipendente del Cantone. La
contestazione deriva dal rapporto d'impiego ed ha per oggetto il calcolo
dell'onere lavorativo, rispettivamente le conseguenze che ne derivano a livello
di retribuzione. Nella misura in cui l'attrice avanza pretese di natura
pecuniaria, la petizione è senz'altro ricevibile in ordine. Le domande di
accertamento degli oneri lavorativi sono proponibili unicamente nella misura in
cui sono funzionali a tali pretese.
1.2. Il
giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 PAmm).
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 78 LOrd, l'onere di servizio del docente comprende tutte le
attività attinenti all'insegnamento, all'aggiorna-mento, alla conduzione delle
classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della
scuola. A differenza dell'onere di lavoro degli impiegati, che l'art. 69 cpv. 1
LOrd fissa in 42 ore settimanali, l'onere di servizio dei docenti non è - di
regola - quantificato. Per principio, la legge quantifica soltanto l'onere
d'insegnamento settimanale, delegando al Consiglio di Stato il compito di
fissare quello dei docenti delle scuole medie e postobbligatorie da un minimo
di 23 ad un massimo di 27 ore (art. 79 cpv. 2 LOrd nel testo in vigore sino al
31.
agosto 2004. Per i docenti della SM il Governo l'aveva fissato in 23 ore
settimanali (cfr. art. 1 lett. g Regolamento concernente l'onere d'insegnamento
dei docenti del 20 agosto 1997; RL 5.1.4.3.3).
Internamente,
il DECS valutava l'onere di servizio annuo dei docenti delle SM in 1956 ore,
moltiplicando ogni ora di lezione per 40.5 settimane di scuola sulla base di un
coefficiente di 2.1.
2.2
Il
1° luglio 2002 è stata istituita l'ASP. Scostandosi dall'impostazione della
LOrd, che per i docenti delle scuole medie e delle SMS delega al Consiglio di
Stato il compito di fissare le ore d'insegnamento all'interno di un massimo e
di un minimo, l'art. 79a LOrd ha demandato al Governo il compito di stabilire
le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP (cpv. 1), indicando alla direzione
come ripartirle in ore d'insegnamento, di attività di ricerca, d'istituto e
d'aggiornamento (cpv. 2).
Con
risoluzione 2 luglio 2002 (n. 3232), adottata in ossequio all'art. 79a LOrd, il
Consiglio di Stato aveva definito a titolo sperimentale i compiti e le ore
annue di servizio dei docenti dell'ASP per il periodo 1° settembre 2002 - 31
agosto 2003. Considerato che fissava in termini generali l'onere di lavoro dei
docenti di questa scuola, la risoluzione (in seguito: RDASP) aveva in sostanza
valore di regolamento.
L'art. 2
RDASP regolava le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP come segue:
1.
Le ore annue di
servizio dei docenti a tempo pieno di didattica disciplinare, di scienze dell'educazione
e di altre materie sono stabilite in 1920 ore, già dedotte 4 settimane di vacanza.
2.
Per i docenti che hanno
5.
o 6 settimane di vacanza annue, le ore annue di servizio sono 1880, rispettivamente
1840.
3.
Dalle 1920 ore sono
dedotte annualmente le ore corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali e
ad altri giorni riconosciuti dalla LOrd.
4.
Le 1920 ore si
suddividono in 300 ore di aggiornamento personale e di istituto, 100 ore di
attività di sede e 1520 ore d'insegnamento e per altre attività.
5.
Dalle ore risultanti
dall'applicazione dei cpv. 1, 2 e 3 sono ridotte proporzionalmente le ore di
aggiornamento personale e di istituto e quelle di insegnamento e per altre
attività.
Per i
docenti incaricati a tempo parziale, l'art. 3 cpv. 1 RDASP stabiliva inoltre
che la composizione delle ore di cui all'art. 2 cpv. 4 è calcolata
proporzionalmente al rapporto di nomina o d'incarico del docente. Ad ogni
docente, soggiungeva il cpv. 4, sono comunque riconosciute,
indipendentemente dall'onere di lavoro, 100 ore di presenza in sede per
riunioni dei gruppi d'area e per attività d'istituto.
2.3
L'art. 31 cpv. 2 lett. b LASP ha demandato all'ASP di assumere la gestione delle
classi di SM che avevano iniziato gli studi secondo il precedente ordinamento.
A titolo di norma transitoria, l'art. 9 RDASP disponeva che:
Per le attività svolte transitoriamente nel
secondo anno della Scuola magistrale biennale e nell'anno di abilitazione
organizzato secondo il precedente modello IAA l'onere di lavoro è calcolato in
23esimi.
L'onere lavorativo in rapporto ai 23esimi è
da considerare successivamente nelle ore d'insegnamento e per altre attività di
cui all'art. 2 cpv. 4.
Il
significato della seconda frase della norma non è di immediata comprensione.
Non appare tuttavia fuori luogo ritenere che il Consiglio di Stato abbia
semplicemente inteso affermare che per convertire su base annua l'onere
d'insegnamento settimanale occorreva rapportare le 23 ore di lezione
settimanali dei docenti di SM alle ore d'insegnamento e per altre attività,
fissate dall'art. 2 cpv. 4 RDASP.
3.
3.1. Con
risoluzione 2 luglio 2002, il Consiglio di Stato ha conferito all'attrice AT 1,
nominata a metà tempo presso la SM, un incarico a tempo parziale (55%) quale docente
di scienze dell'educazione presso l'ASP durante l'anno scolastico 2002/2003.
L'incarico non ha estinto il preesistente rapporto di nomina. Vi si è soltanto
sovrapposto, sospendendolo ed assoggettando l'attrice all'ordinamento dei
docenti dell'ASP.
Secondo
gli art. 2 cpv. 2 e 3 lett. a cpv. 1 RDASP, l'onere lavorativo annuo lordo assegnato
all'attrice, ultrasessantenne, doveva ammontare al 55% di 1840 ore, ossia a
1012.
ore. Allo stesso risultato è pervenuto il DECS per altra via, ovvero
rapportando il grado d'occupazione (55%) sia alle 1920 ore annue fissate dall'art.
2.
cpv. 1 RDASP (1056 ore), sia alle 80 ore per le due settimane di vacanza
supplementari, accordate in deduzione dall'art. 44 cpv. 3 LOrd ai docenti
dell'ASP (44 ore).
Dall'importo
di 1012 ore, così calcolato, l'autorità cantonale ha poi dedotto, proporzionalmente
al grado di occupazione:
-
64.
ore corrispondenti ai giorni festivi
infrasettimanali (55% di 116 ore; art. 2 cpv. 3 RDASP),
-
165.
ore di aggiornamento personale e di
istituto (55% di 300 ore; art. 2 cpv. 5 RDASP).
Dal
risultato parziale così ottenuto, ha infine ulteriormente dedotto le 100 ore di
attività di sede, che l'art. 3 cpv. 4 RDASP riconosce ad ogni docente
indipendentemente dall'onere di lavoro per riunioni dei gruppi d'area o per
attività d'istituto.
3.2
Sulle prime due deduzioni le parti concordano. Controversa è invece la deduzione
di 100 ore per attività di sede, che secondo l'attrice dovrebbe essere rettificata
in 76 ore, considerato che la direzione dell'ASP ha riservato allo studio
assistito soltanto 24 ore, assegnando la differenza alle riunioni di
programmazione del 1° anno dell'ASP.
La tesi
dell'attrice non può essere condivisa, poiché si scosta dal chiaro testo dell'art.
3.
cpv. 4 RDASP, che sancisce il principio della deduzione di questo contingente
di ore, prescindendo da qualsiasi riferimento al loro impiego concreto.
Disattesa
l'eccezione sollevata dall'attrice in relazione a questa specifica deduzione,
corretto appare di conseguenza l'importo di 683 ore, ritenuto dal
convenuto dopo la rettifica conseguente al riconoscimento della seconda
settimana di vacanza.
4.
All'attrice
è stata assegnata una classe di studenti del secondo anno della vecchia SM. Il
suo onere di lavoro va quindi determinato in base all'art. 9 RDASP, che regola
la situazione dei docenti dell'ASP incaricati di portare a compimento i cicli
di studio in corso secondo il vecchio ordinamento.
Il DECS
ha ritenuto che l'onere lavorativo annuo di questo gruppo di docenti fosse da
calcolare moltiplicando la singola ora di lezione per il coefficiente 61.04,
che si ottiene dividendo le 1404 ore annue d'insegnamento per le ore di lezione
settimanali (23 ore), ritenuto che le 1404 ore d'insegnamento scaturiscono
dalla deduzione di 116 ore corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali,
dalle 1520 ore d'insegnamento annue fissate dall'art. 2 cpv. 4 RDASP.
Opinabile,
dal profilo dell'omogeneità dei termini posti a confronto, appare il rapporto
tra l'orario settimanale d'insegnamento e le ore d'insegnamento di cui all'art.
2.
cpv. 4 RDASP. I dati non sono infatti congruenti, poiché l'orario settimanale
d'insegnamento comprende soltanto le ore effettive di lezione, mentre nelle ore
annue d'insegnamento sono inclusi anche gli oneri di preparazione delle
lezioni.
La questione
non deve tuttavia essere esaminata ulteriormente perché il Consiglio di Stato
non era tenuto ad assicurare ai docenti dell'ASP il medesimo trattamento che
veniva riservato ai docenti della vecchia SM. Nessuna disposizione di legge gli
impediva in effetti di assoggettare a nuove regole anche i docenti dell'ASP
incaricati di insegnare alle classi della SM che portavano a compimento il
ciclo di studi iniziato secondo il precedente ordinamento. L'ASP è stata invero
concepita come una nuova scuola, istituita nell'ambito delle scuole
universitarie (art. 1 cpv. 1 LASP). Non si pone dunque sullo stesso piano delle
SMS, ma ad un livello superiore. Anche se ne rileva le funzioni, non è il risultato
di una semplice trasformazione della SM. Il fatto che abbia dovuto sobbarcarsi
l'onere di permettere agli studenti della SM di concludere gli studi iniziati
secondo il vecchio modello non obbligava il Consiglio di Stato a concedere ai
docenti delegati a questo specifico compito il trattamento che sino a quel
momento veniva riservato ai docenti di SM.
Vanno
quindi disattese le critiche dell'attrice riferite alla sensibile riduzione che
il metodo di calcolo dell'onere di lavoro elaborato dal DECS avrebbe
determinato per rapporto ai parametri in uso presso la SM per stabilire l'onere
lavorativo annuo corrispondente ad un'ora di lezione. Il coefficiente di 85.05,
risultante dal prodotto del numero delle settimane annue di scuola (40.5) per
il fattore di conversione (2.1) applicato dal DECS ai docenti di SM, non è in
alcun modo raffrontabile a quello che scaturisce dal rapporto fra le ore
d'insegnamento annue al netto delle feste infrasettimanali (1404) dei docenti
dell'ASP e le ore di lezione settimanali dei docenti delle SM (23). I parametri
considerati per determinare i coefficienti messi a confronto dall'attrice
appartengono a categorie completamente diverse. Nulla può dunque dedurre
l'attrice dal loro confronto a sostegno delle sue rivendicazioni. Per gli
stessi motivi, l'attrice non può nemmeno pretendere che presso l'ASP le vengano
riconosciute ore supplementari di lezione che le venivano riconosciute per
svolgere lo stesso lavoro presso la SM. Da respingere è quindi anche la pretesa
di vedersi riconoscere ulteriori 60 ore di lavoro per lo studio assistito e per
la partecipazione alle riunioni dei docenti di scienze dell'educazione. L'ora
supplementare che le veniva riconosciuta presso la SM per questi compiti è ora
assorbita dalle 100 ore di attività di sede, di cui all'art. 2 cpv. 4
RDASP. Non può dunque essere conteggiata in aggiunta alle ore d'insegnamento.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione dev'essere integralmente respinta.
La tassa
di giustizia e le spese sono poste a carico della soccombente (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68 e 79a LOrd; 17 LASP; la risoluzione
2 luglio 2002 (n. 3232) del Consiglio di Stato che definisce i compiti e le ore
annue di servizio dei docenti dell'ASP per il periodo 1° settembre 2002 - 31
agosto 2003; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'000.- è a carico dell'attrice.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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