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Decisione

53.2003.4

calcolo dell'onere lavorativo di un docente

7 febbraio 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Nel 1991

il Consiglio di Stato ha nominato a metà tempo l'attrice AT 1 quale insegnante

di scienze dell'educazione nelle scuole medie superiori (SMS) del Cantone con

sede di servizio presso la Scuola Magistrale (SM) di Locarno.

Il 1°

luglio 2002 è stata istituita l'Alta scuola pedagogica (ASP) che ha soppiantato

la SM, assumendone tuttavia transitoriamente i compiti in modo da permettere

agli studenti in formazione a quel momento di completare gli studi secondo il

modello preesistente (art. 31 cpv. 1 LASP). I docenti dell'ASP sono stati

assunti mediante concorso nella forma dell'incarico annuale.

b. In

seguito all'apertura del concorso per l'assunzione dei nuovi docenti dell'ASP,

il 15 marzo 2002 l'attrice ha chiesto all'autorità cantonale delucidazioni in

merito al suo statuto occupazionale. Il 27 marzo 2002 la Divisione della scuola

le ha comunicato che in caso di conferimento dell'incarico presso l'ASP avrebbe

mantenuto il rapporto di nomina presso le scuole medie superiori fintanto che

non fosse stata nominata presso l'ASP con effetto retroattivo al 1° settembre

2002 o licenziata. Le ha inoltre specificato che l'onere lavorativo annuale

(1920 ore) scaturiva dal prodotto di 40 ore settimanali moltiplicate per 48

settimane.

c. Il 2

luglio 2002 il Consiglio di Stato ha conferito all'attrice un incarico a tempo

parziale (55%) quale docente di scienze dell'educazione presso l'ASP per l'anno

scolastico 2002/2003 con classe di stipendio 34 più 10 aumenti.

All'attrice

sono state assegnate 3.5 ore di psicologia e 7.5 ore di laboratorio didattico

della seconda magistrale, che continuava il ciclo di studi biennale iniziato

nel 2001 secondo il vecchio ordinamento.

d. Il 16

ottobre 2002 la direzione dell'ASP ha definito l'onere lavorativo dell'attrice

per l'anno scolastico 2002/2003 nel seguente modo:

Incarico 2002/2003 55% ore

23 1056

Deduzioni fisse:

festività infrasettimanali

64

oneri di istituto

100

autoaggiornamento

165

vacanze supplementari (>50

e >60 anni) 22

ore di lavoro

705

IIa magistrale ore in 23 n.

studenti

- corsi II A1-psicologia 3.5*

214

- laboratorio didattico 7.5*

458

- esami 10

60

totale formazione magistrale biennale

731

* coefficiente 61.04

Riassunto

Ore ASP 731

+ accredito 2002

6

totale onere lavorativo 738

e. Il 28

gennaio 2003 AT 1 ha chiesto al Consigliere di Stato Direttore del DECS di

rivedere il calcolo delle ore allestito dalla direzione dell'ASP, adeguandolo

all'art. 9 delle disposizioni emanate dal Governo allo scopo di regolare i

compiti e le ore di servizio dei docenti di quella scuola (ris. gov. n. 3232

del 2.7.2002). Dopo aver ricordato che insegnava agli studenti del secondo anno

della SM, con le stesse funzioni e lo stesso numero di allievi degli anni

precedenti, l'attrice ha rilevato che sino a quel momento l'onere di lavoro

annuo era calcolato in base al coefficiente 2.1, per cui ogni ora di lezione,

riportata alla durata dell'anno scolastico (36.5 settimane), equivaleva a 76.65

ore di lavoro. Presso l'ASP, invece, ad ogni ora di insegnamento corrispondevano

soltanto 61.04 ore di lavoro, per cui le sua retribuzione risultava inferiore.

f. Il 17

febbraio 2003, il Direttore del DECS ha spiegato all'attrice, che il suo onere

di lavoro ammontava a 705 ore. Questo montante scaturiva dall'onere lavorativo

annuo dei docenti dell'ASP (1920 ore), rapportato al grado d'occupazione (55%),

dedotte 351 ore, risultanti dalla somma delle 64 ore di festività infrasettimanali,

delle 100 ore di oneri di istituto, delle 165 ore di aggiornamento personale e

delle 22 ore di vacanze supplementari, concesse ai docenti di più di 50 anni.

Considerato che l'attrice insegnava ancora a studenti del secondo anno della

vecchia SM, nella quale l'onere lavorativo dei docenti era fissato in 23 ore

alla settimana, le 11 ore di lezione settimanali andavano convertite in ore

annue in base al rapporto fra l'onere annuo netto (1920 ore, diminuito delle

516 ore di deduzioni fisse = 1404 ore) e l'onere settimanale (23 ore). Ogni ora

di lezione equivaleva pertanto a 61.04 ore di lavoro annuo (= 1404 ore : 23).

g. Con

scritto del 17 aprile 2003 al Direttore del DECS AT 1 ha contestato il calcolo

dell'autorità cantonale, rilevando:

-

di aver superato i 60 anni, per cui le

spetterebbero due settimane, pari a 44 ore, di vacanze supplementari;

-

che l'onere lavorativo settimanale non sarebbe

di 11, ma di 12 ore; l'ora supplementare non sarebbe compresa nelle 100 ore di oneri

di istituto;

-

che delle 100 ore di presenza in sede 76

sarebbero riservate alle riunioni di programmazione del primo anno ASP; di conseguenza,

costituirebbero un onere supplementare da aggiungere alle 12 ore

d'insegnamento.

L'attrice

ha quindi chiesto all'autorità cantonale di rettificare il calcolo degli oneri

lavorativi come segue

DECS

Attrice

INCARICO

1056

1056

- feste infrasettimanali

64

64

- oneri d'istituto

100

76

- aggiornamento personale

165

165

- vacanze supplementari

22

44

1056 - 351 =

705

1056 – 349 =

707

CARICO DI LAVORO

- corsi IIa 1 psicologia

214

214

- laboratorio didattico

458

458

- ora supplementare

-----

61

- esami

60

60

732

792

accredito

6

6

738

798

Con

scritto del 28 maggio 2003 il Direttore del DECS ha sostanzialmente confermato

le precedenti prese di posizione, ammettendo soltanto l'ulteriore deduzione

relativa alle vacanze.

B. Con

petizione 24 luglio 2003, AT 1 ha convenuto lo Stato davanti a questo

tribunale, ponendo a giudizio le domande riprodotte in epigrafe.

L'attrice

ha in sostanza ripreso ed ulteriormente sviluppato i calcoli elaborati in precedenza,

chiedendo che il suo onere lavorativo d'insegnante per l'anno scolastico

2002/2003 sia stabilito in 798 ore amministrative, corrispondenti ad un

incarico del 62.08%, e che il suo stipendio sia adeguato di conseguenza a

decorrere dal 1° settembre 2002.

C. Con risposta

15 settembre 2003, il convenuto si è opposto all'accoglimento della petizione,

confermando i suoi calcoli, che ha comunque rettificato, riducendo l'onere di

lavoro da 705 a 683 ore in seguito al riconoscimento della settimana di vacanza

supplementare.

Considerato, in

diritto

1. 1.1.

Giusta l'art. 68 Lord, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria

derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono

di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica.

L'attrice,

docente dell'Alta scuola pedagogica (ASP), è dipendente del Cantone. La

contestazione deriva dal rapporto d'impiego ed ha per oggetto il calcolo

dell'onere lavorativo, rispettivamente le conseguenze che ne derivano a livello

di retribuzione. Nella misura in cui l'attrice avanza pretese di natura

pecuniaria, la petizione è senz'altro ricevibile in ordine. Le domande di

accertamento degli oneri lavorativi sono proponibili unicamente nella misura in

cui sono funzionali a tali pretese.

1.2. Il

giudizio può essere emanato sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 PAmm).

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 78 LOrd, l'onere di servizio del docente comprende tutte le

attività attinenti all'insegnamento, all'aggiorna-mento, alla conduzione delle

classi e dell'istituto, nonché alle relazioni con le diverse componenti della

scuola. A differenza dell'onere di lavoro degli impiegati, che l'art. 69 cpv. 1

LOrd fissa in 42 ore settimanali, l'onere di servizio dei docenti non è - di

regola - quantificato. Per principio, la legge quantifica soltanto l'onere

d'insegnamento settimanale, delegando al Consiglio di Stato il compito di

fissare quello dei docenti delle scuole medie e postobbligatorie da un minimo

di 23 ad un massimo di 27 ore (art. 79 cpv. 2 LOrd nel testo in vigore sino al

31.

agosto 2004. Per i docenti della SM il Governo l'aveva fissato in 23 ore

settimanali (cfr. art. 1 lett. g Regolamento concernente l'onere d'insegnamento

dei docenti del 20 agosto 1997; RL 5.1.4.3.3).

Internamente,

il DECS valutava l'onere di servizio annuo dei docenti delle SM in 1956 ore,

moltiplicando ogni ora di lezione per 40.5 settimane di scuola sulla base di un

coefficiente di 2.1.

2.2

Il

1° luglio 2002 è stata istituita l'ASP. Scostandosi dall'impostazione della

LOrd, che per i docenti delle scuole medie e delle SMS delega al Consiglio di

Stato il compito di fissare le ore d'insegnamento all'interno di un massimo e

di un minimo, l'art. 79a LOrd ha demandato al Governo il compito di stabilire

le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP (cpv. 1), indicando alla direzione

come ripartirle in ore d'insegnamento, di attività di ricerca, d'istituto e

d'aggiornamento (cpv. 2).

Con

risoluzione 2 luglio 2002 (n. 3232), adottata in ossequio all'art. 79a LOrd, il

Consiglio di Stato aveva definito a titolo sperimentale i compiti e le ore

annue di servizio dei docenti dell'ASP per il periodo 1° settembre 2002 - 31

agosto 2003. Considerato che fissava in termini generali l'onere di lavoro dei

docenti di questa scuola, la risoluzione (in seguito: RDASP) aveva in sostanza

valore di regolamento.

L'art. 2

RDASP regolava le ore annue di servizio dei docenti dell'ASP come segue:

1.

Le ore annue di

servizio dei docenti a tempo pieno di didattica disciplinare, di scienze dell'educazione

e di altre materie sono stabilite in 1920 ore, già dedotte 4 settimane di vacanza.

2.

Per i docenti che hanno

5.

o 6 settimane di vacanza annue, le ore annue di servizio sono 1880, rispettivamente

1840.

3.

Dalle 1920 ore sono

dedotte annualmente le ore corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali e

ad altri giorni riconosciuti dalla LOrd.

4.

Le 1920 ore si

suddividono in 300 ore di aggiornamento personale e di istituto, 100 ore di

attività di sede e 1520 ore d'insegnamento e per altre attività.

5.

Dalle ore risultanti

dall'applicazione dei cpv. 1, 2 e 3 sono ridotte proporzionalmente le ore di

aggiornamento personale e di istituto e quelle di insegnamento e per altre

attività.

Per i

docenti incaricati a tempo parziale, l'art. 3 cpv. 1 RDASP stabiliva inoltre

che la composizione delle ore di cui all'art. 2 cpv. 4 è calcolata

proporzionalmente al rapporto di nomina o d'incarico del docente. Ad ogni

docente, soggiungeva il cpv. 4, sono comunque riconosciute,

indipendentemente dall'onere di lavoro, 100 ore di presenza in sede per

riunioni dei gruppi d'area e per attività d'istituto.

2.3

L'art. 31 cpv. 2 lett. b LASP ha demandato all'ASP di assumere la gestione delle

classi di SM che avevano iniziato gli studi secondo il precedente ordinamento.

A titolo di norma transitoria, l'art. 9 RDASP disponeva che:

Per le attività svolte transitoriamente nel

secondo anno della Scuola magistrale biennale e nell'anno di abilitazione

organizzato secondo il precedente modello IAA l'onere di lavoro è calcolato in

23esimi.

L'onere lavorativo in rapporto ai 23esimi è

da considerare successivamente nelle ore d'insegnamento e per altre attività di

cui all'art. 2 cpv. 4.

Il

significato della seconda frase della norma non è di immediata comprensione.

Non appare tuttavia fuori luogo ritenere che il Consiglio di Stato abbia

semplicemente inteso affermare che per convertire su base annua l'onere

d'insegnamento settimanale occorreva rapportare le 23 ore di lezione

settimanali dei docenti di SM alle ore d'insegnamento e per altre attività,

fissate dall'art. 2 cpv. 4 RDASP.

3.

3.1. Con

risoluzione 2 luglio 2002, il Consiglio di Stato ha conferito all'attrice AT 1,

nominata a metà tempo presso la SM, un incarico a tempo parziale (55%) quale docente

di scienze dell'educazione presso l'ASP durante l'anno scolastico 2002/2003.

L'incarico non ha estinto il preesistente rapporto di nomina. Vi si è soltanto

sovrapposto, sospendendolo ed assoggettando l'attrice all'ordinamento dei

docenti dell'ASP.

Secondo

gli art. 2 cpv. 2 e 3 lett. a cpv. 1 RDASP, l'onere lavorativo annuo lordo assegnato

all'attrice, ultrasessantenne, doveva ammontare al 55% di 1840 ore, ossia a

1012.

ore. Allo stesso risultato è pervenuto il DECS per altra via, ovvero

rapportando il grado d'occupazione (55%) sia alle 1920 ore annue fissate dall'art.

2.

cpv. 1 RDASP (1056 ore), sia alle 80 ore per le due settimane di vacanza

supplementari, accordate in deduzione dall'art. 44 cpv. 3 LOrd ai docenti

dell'ASP (44 ore).

Dall'importo

di 1012 ore, così calcolato, l'autorità cantonale ha poi dedotto, proporzionalmente

al grado di occupazione:

-

64.

ore corrispondenti ai giorni festivi

infrasettimanali (55% di 116 ore; art. 2 cpv. 3 RDASP),

-

165.

ore di aggiornamento personale e di

istituto (55% di 300 ore; art. 2 cpv. 5 RDASP).

Dal

risultato parziale così ottenuto, ha infine ulteriormente dedotto le 100 ore di

attività di sede, che l'art. 3 cpv. 4 RDASP riconosce ad ogni docente

indipendentemente dall'onere di lavoro per riunioni dei gruppi d'area o per

attività d'istituto.

3.2

Sulle prime due deduzioni le parti concordano. Controversa è invece la deduzione

di 100 ore per attività di sede, che secondo l'attrice dovrebbe essere rettificata

in 76 ore, considerato che la direzione dell'ASP ha riservato allo studio

assistito soltanto 24 ore, assegnando la differenza alle riunioni di

programmazione del 1° anno dell'ASP.

La tesi

dell'attrice non può essere condivisa, poiché si scosta dal chiaro testo dell'art.

3.

cpv. 4 RDASP, che sancisce il principio della deduzione di questo contingente

di ore, prescindendo da qualsiasi riferimento al loro impiego concreto.

Disattesa

l'eccezione sollevata dall'attrice in relazione a questa specifica deduzione,

corretto appare di conseguenza l'importo di 683 ore, ritenuto dal

convenuto dopo la rettifica conseguente al riconoscimento della seconda

settimana di vacanza.

4.

All'attrice

è stata assegnata una classe di studenti del secondo anno della vecchia SM. Il

suo onere di lavoro va quindi determinato in base all'art. 9 RDASP, che regola

la situazione dei docenti dell'ASP incaricati di portare a compimento i cicli

di studio in corso secondo il vecchio ordinamento.

Il DECS

ha ritenuto che l'onere lavorativo annuo di questo gruppo di docenti fosse da

calcolare moltiplicando la singola ora di lezione per il coefficiente 61.04,

che si ottiene dividendo le 1404 ore annue d'insegnamento per le ore di lezione

settimanali (23 ore), ritenuto che le 1404 ore d'insegnamento scaturiscono

dalla deduzione di 116 ore corrispondenti ai giorni festivi infrasettimanali,

dalle 1520 ore d'insegnamento annue fissate dall'art. 2 cpv. 4 RDASP.

Opinabile,

dal profilo dell'omogeneità dei termini posti a confronto, appare il rapporto

tra l'orario settimanale d'insegnamento e le ore d'insegnamento di cui all'art.

2.

cpv. 4 RDASP. I dati non sono infatti congruenti, poiché l'orario settimanale

d'insegnamento comprende soltanto le ore effettive di lezione, mentre nelle ore

annue d'insegnamento sono inclusi anche gli oneri di preparazione delle

lezioni.

La questione

non deve tuttavia essere esaminata ulteriormente perché il Consiglio di Stato

non era tenuto ad assicurare ai docenti dell'ASP il medesimo trattamento che

veniva riservato ai docenti della vecchia SM. Nessuna disposizione di legge gli

impediva in effetti di assoggettare a nuove regole anche i docenti dell'ASP

incaricati di insegnare alle classi della SM che portavano a compimento il

ciclo di studi iniziato secondo il precedente ordinamento. L'ASP è stata invero

concepita come una nuova scuola, istituita nell'ambito delle scuole

universitarie (art. 1 cpv. 1 LASP). Non si pone dunque sullo stesso piano delle

SMS, ma ad un livello superiore. Anche se ne rileva le funzioni, non è il risultato

di una semplice trasformazione della SM. Il fatto che abbia dovuto sobbarcarsi

l'onere di permettere agli studenti della SM di concludere gli studi iniziati

secondo il vecchio modello non obbligava il Consiglio di Stato a concedere ai

docenti delegati a questo specifico compito il trattamento che sino a quel

momento veniva riservato ai docenti di SM.

Vanno

quindi disattese le critiche dell'attrice riferite alla sensibile riduzione che

il metodo di calcolo dell'onere di lavoro elaborato dal DECS avrebbe

determinato per rapporto ai parametri in uso presso la SM per stabilire l'onere

lavorativo annuo corrispondente ad un'ora di lezione. Il coefficiente di 85.05,

risultante dal prodotto del numero delle settimane annue di scuola (40.5) per

il fattore di conversione (2.1) applicato dal DECS ai docenti di SM, non è in

alcun modo raffrontabile a quello che scaturisce dal rapporto fra le ore

d'insegnamento annue al netto delle feste infrasettimanali (1404) dei docenti

dell'ASP e le ore di lezione settimanali dei docenti delle SM (23). I parametri

considerati per determinare i coefficienti messi a confronto dall'attrice

appartengono a categorie completamente diverse. Nulla può dunque dedurre

l'attrice dal loro confronto a sostegno delle sue rivendicazioni. Per gli

stessi motivi, l'attrice non può nemmeno pretendere che presso l'ASP le vengano

riconosciute ore supplementari di lezione che le venivano riconosciute per

svolgere lo stesso lavoro presso la SM. Da respingere è quindi anche la pretesa

di vedersi riconoscere ulteriori 60 ore di lavoro per lo studio assistito e per

la partecipazione alle riunioni dei docenti di scienze dell'educazione. L'ora

supplementare che le veniva riconosciuta presso la SM per questi compiti è ora

assorbita dalle 100 ore di attività di sede, di cui all'art. 2 cpv. 4

RDASP. Non può dunque essere conteggiata in aggiunta alle ore d'insegnamento.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, la petizione dev'essere integralmente respinta.

La tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico della soccombente (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68 e 79a LOrd; 17 LASP; la risoluzione

2 luglio 2002 (n. 3232) del Consiglio di Stato che definisce i compiti e le ore

annue di servizio dei docenti dell'ASP per il periodo 1° settembre 2002 - 31

agosto 2003; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'000.- è a carico dell'attrice.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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