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Decisione

53.2004.1

ripetizione dell'indebito ex art. 68 LEF, sussidiariamente ex art. 62 CO

22 ottobre 2004Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

53.2004.1

Data decisione, Autorità:

22.10.2004, TRAM

Titolo:

ripetizione dell'indebito ex art. 68 LEF, sussidiariamente ex art. 62 CO

IMPIANTO

art. 71 LPAMM

Incarto n.

53.2004.1

Lugano

22 ottobre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Flavio Canonica, vicecancelliere

statuendo sulla petizione 28 gennaio 2004 del

AT1

patrocinato da: PA1 6903 Lugano 3 Stazione Caselle,

contro l’

__________, ,

patrocinato da: v. dott. __________, 6850 Mendrisio;

chiedente:

1. La petizione è accolta e di conseguenza __________, __________,

è condannato a versare al AT1 l’importo di (Fr. 17'783.75 + Fr. 1'411.45) = fr.

19'192.20 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 2003.

Considerandi

2.

Protestate tasse, spese e

ripetibili.

Vista la risposta 26 marzo 2004 del convenuto, chiedente:

1.

In via principale: la petizione

è respinta per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.

2.

In via subordinata: in

quanto ammissibile, la petizione è respinta in ordine perché irricevibile, subordinatamente

perché infondata nel merito.

3.

Spese, tassa di giustizia e ripetibili a

carico del AT1.

Vista la replica 11 giugno 2004 e

la duplica 12 luglio 2004;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l’11

gennaio 1989 il AT1 e l’allora __________, cui è subentrato ex lege __________,

hanno perfezionato una convenzione del seguente tenore:

“1. Il __________ riconosce al AT1 la

gratuità dell’elimina-zione dei rifiuti provenienti dal territorio

giurisdizionale del AT1 (rifiuti ingombranti di origine urbana), con la stessa

procedura già applicata per l’ultrafiltrazione.

2.

Il diritto all’eliminazione gratuita

dei rifiuti solidi urbani è riconosciuto retroattivo al 1. gennaio 1988 e

fintanto che sul territorio del AT1 esisteranno impianti di smaltimento rifiuti

del __________.”

che, in

seguito alla decisione del Consiglio di Stato di rinunciare alla sostituzione

del precedente forno AT1, __________, date le nuove circostanze, con scritto 11

agosto 1995 ha risolto di sopprimere l’esenzione a far tempo dal 1. gennaio1996

accordata;

che il

comune di Bioggio si è rifiutato di pagare le fatture inviategli dall’ESR per

l'eliminazione dei rifiuti effettuata a partire da tale data;

che con

sentenza 24 luglio 2001 la seconda camera civile del Tribunale d’appello ha

dichiarato irricevibile per difetto di un presupposto processuale la petizione

inoltrata direttamente in appello dal__________ per chiedere la condanna del

comune di Bioggio al pagamento dello scoperto fr. 773'967.80, accumulato nel

frattempo accumulato dal comune per lo smaltimento dei rifiuti;

che, il

20.

settembre 2001 __________R ha notificato al comune, mediante decisione

formale, la fattura per lo smaltimento di rifiuti relativa al mese di agosto

2001.

(fr. 17'783.75), precisando che essa aveva carattere definitivo;

che non

avendo ottenuto il pagamento richiesto, l’ESR ha spiccato un precetto esecutivo

nei confronti del comune, suscitando l'opposizione del debitore escusso;

che

l'opposizione è stata rigettata in via definitiva con pronuncia 11 settembre

2002.

la Camera di esecuzioni e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello,

confermata dal Tribunale federale con sentenza 19 marzo 2003, che ha

riconosciuto alla fattura 20 settembre 2001 il carattere di decisione formale

giusta l'art. 80 LEF;

che al fine di sventare la prosecuzione

dell'esecuzione il comune di Bioggio ha versato la somma di fr. 19'192.20,

corrispondente all'importo posto in esecuzione ed ai relativi interessi;

che, allo

scopo di interrompere il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 86

LEF, il comune ha cautelativamente inoltrato alla seconda sezione della Pretura

di Lugano come pure al Tribunale cantonale amministrativo due petizioni di

tenore identico, entrambe volte, ex art. 86 LEF, in via sussidiaria ex

art. 62 ss CO, a ripetere la somma che sarebbe stata indebitamente versata __________;

che,

secondo l'attore, i disagi ambientali generati dalle stazioni di trattamento

dei rifiuti rimaste dopo la chiusura del vecchio impianto di incenerimento

giustificherebbero di riconoscere anche in futuro, ai sensi della convenzione

illustrata in narrativa, la gratuità del servizio di smaltimento rifiuti a

favore del comune;

che alla

petizione si oppone __________R, eccependo la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo e sostenendo nel merito che la controversa convenzione

avrebbe cessato di conferire al comune il diritto allo smaltimento gratuito dei

rifiuti prodotti sul suo territorio;

considerato, in

diritto

che, prima di entrare nel

merito di un'istanza o di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo è

tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);

che, in caso di azione

diretta, essa può essere data unicamente nelle ipotesi previste esaustivamente

all'art. 71 lett. a-d PAmm;

che la competenza di questo tribunale non

discende dall’art. 71 lett. a PAmm, ritenuto che l’esercizio degli

impianti per lo smaltimento di rifiuti non procede da una qualsivoglia

concessione comunale a favore __________;

che essa

non procede nemmeno dall’art. 71 lett. b PAmm secondo cui questo tribunale

giudica quale istanza unica le contestazioni che sorgano da contratti di

diritto pubblico in cui lo Stato è parte;

che, in

base ad un’interpretazione restrittiva della norma, confermata dal Tribunale

federale, la lett. b dell’art. 71 PAmm si applica alle sole vertenze in cui lo

Stato è parte, ad esclusione dei comuni e degli istituti autonomi del diritto

pubblico (cfr. Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 3, che tra gli istituti annovera

esplicitamente __________);

che,

essendo entrambe le parti in causa enti autonomi di diritto pubblico, la

pretesa in esame, volta a ripetere una somma che sarebbe stata indebitamente

versata, non deriva da un contratto di diritto pubblico in cui lo Stato è

parte;

che la

competenza non è infine prevista da alcun altra norma di legge (art. 71 lett. d

PAmm), segnatamente da quella concernente l’istituzione di un ente per lo smaltimento

dei rifiuti del __________ri (RL 9.2.1.2.; cfr. anche STA 27.1.1992 in re comune

di C.);

che,

stante quanto precede, la petizione è quindi irricevibile;

che la

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);

che il

comune attore verserà __________, patrocinato da un legale iscritto all’albo,

un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 31, 71 lett. a-d PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del AT1, che

verserà __________ fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

. dott..

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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