53.2004.1
ripetizione dell'indebito ex art. 68 LEF, sussidiariamente ex art. 62 CO
22 ottobre 2004Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
53.2004.1
Data decisione, Autorità:
22.10.2004, TRAM
Titolo:
ripetizione dell'indebito ex art. 68 LEF, sussidiariamente ex art. 62 CO
IMPIANTO
art. 71 LPAMM
Incarto n.
53.2004.1
Lugano
22 ottobre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sulla petizione 28 gennaio 2004 del
AT1
patrocinato da: PA1 6903 Lugano 3 Stazione Caselle,
contro l’
__________, ,
patrocinato da: v. dott. __________, 6850 Mendrisio;
chiedente:
1. La petizione è accolta e di conseguenza __________, __________,
è condannato a versare al AT1 l’importo di (Fr. 17'783.75 + Fr. 1'411.45) = fr.
19'192.20 oltre interessi al 5% dal 28 aprile 2003.
Considerandi
2.
Protestate tasse, spese e
ripetibili.
Vista la risposta 26 marzo 2004 del convenuto, chiedente:
1.
In via principale: la petizione
è respinta per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
2.
In via subordinata: in
quanto ammissibile, la petizione è respinta in ordine perché irricevibile, subordinatamente
perché infondata nel merito.
3.
Spese, tassa di giustizia e ripetibili a
carico del AT1.
Vista la replica 11 giugno 2004 e
la duplica 12 luglio 2004;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l’11
gennaio 1989 il AT1 e l’allora __________, cui è subentrato ex lege __________,
hanno perfezionato una convenzione del seguente tenore:
“1. Il __________ riconosce al AT1 la
gratuità dell’elimina-zione dei rifiuti provenienti dal territorio
giurisdizionale del AT1 (rifiuti ingombranti di origine urbana), con la stessa
procedura già applicata per l’ultrafiltrazione.
2.
Il diritto all’eliminazione gratuita
dei rifiuti solidi urbani è riconosciuto retroattivo al 1. gennaio 1988 e
fintanto che sul territorio del AT1 esisteranno impianti di smaltimento rifiuti
del __________.”
che, in
seguito alla decisione del Consiglio di Stato di rinunciare alla sostituzione
del precedente forno AT1, __________, date le nuove circostanze, con scritto 11
agosto 1995 ha risolto di sopprimere l’esenzione a far tempo dal 1. gennaio1996
accordata;
che il
comune di Bioggio si è rifiutato di pagare le fatture inviategli dall’ESR per
l'eliminazione dei rifiuti effettuata a partire da tale data;
che con
sentenza 24 luglio 2001 la seconda camera civile del Tribunale d’appello ha
dichiarato irricevibile per difetto di un presupposto processuale la petizione
inoltrata direttamente in appello dal__________ per chiedere la condanna del
comune di Bioggio al pagamento dello scoperto fr. 773'967.80, accumulato nel
frattempo accumulato dal comune per lo smaltimento dei rifiuti;
che, il
20.
settembre 2001 __________R ha notificato al comune, mediante decisione
formale, la fattura per lo smaltimento di rifiuti relativa al mese di agosto
2001.
(fr. 17'783.75), precisando che essa aveva carattere definitivo;
che non
avendo ottenuto il pagamento richiesto, l’ESR ha spiccato un precetto esecutivo
nei confronti del comune, suscitando l'opposizione del debitore escusso;
che
l'opposizione è stata rigettata in via definitiva con pronuncia 11 settembre
2002.
la Camera di esecuzioni e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello,
confermata dal Tribunale federale con sentenza 19 marzo 2003, che ha
riconosciuto alla fattura 20 settembre 2001 il carattere di decisione formale
giusta l'art. 80 LEF;
che al fine di sventare la prosecuzione
dell'esecuzione il comune di Bioggio ha versato la somma di fr. 19'192.20,
corrispondente all'importo posto in esecuzione ed ai relativi interessi;
che, allo
scopo di interrompere il termine di prescrizione annuale previsto dall’art. 86
LEF, il comune ha cautelativamente inoltrato alla seconda sezione della Pretura
di Lugano come pure al Tribunale cantonale amministrativo due petizioni di
tenore identico, entrambe volte, ex art. 86 LEF, in via sussidiaria ex
art. 62 ss CO, a ripetere la somma che sarebbe stata indebitamente versata __________;
che,
secondo l'attore, i disagi ambientali generati dalle stazioni di trattamento
dei rifiuti rimaste dopo la chiusura del vecchio impianto di incenerimento
giustificherebbero di riconoscere anche in futuro, ai sensi della convenzione
illustrata in narrativa, la gratuità del servizio di smaltimento rifiuti a
favore del comune;
che alla
petizione si oppone __________R, eccependo la competenza del Tribunale
cantonale amministrativo e sostenendo nel merito che la controversa convenzione
avrebbe cessato di conferire al comune il diritto allo smaltimento gratuito dei
rifiuti prodotti sul suo territorio;
considerato, in
diritto
che, prima di entrare nel
merito di un'istanza o di un ricorso il Tribunale cantonale amministrativo è
tenuto ad esaminare d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che, in caso di azione
diretta, essa può essere data unicamente nelle ipotesi previste esaustivamente
all'art. 71 lett. a-d PAmm;
che la competenza di questo tribunale non
discende dall’art. 71 lett. a PAmm, ritenuto che l’esercizio degli
impianti per lo smaltimento di rifiuti non procede da una qualsivoglia
concessione comunale a favore __________;
che essa
non procede nemmeno dall’art. 71 lett. b PAmm secondo cui questo tribunale
giudica quale istanza unica le contestazioni che sorgano da contratti di
diritto pubblico in cui lo Stato è parte;
che, in
base ad un’interpretazione restrittiva della norma, confermata dal Tribunale
federale, la lett. b dell’art. 71 PAmm si applica alle sole vertenze in cui lo
Stato è parte, ad esclusione dei comuni e degli istituti autonomi del diritto
pubblico (cfr. Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 3, che tra gli istituti annovera
esplicitamente __________);
che,
essendo entrambe le parti in causa enti autonomi di diritto pubblico, la
pretesa in esame, volta a ripetere una somma che sarebbe stata indebitamente
versata, non deriva da un contratto di diritto pubblico in cui lo Stato è
parte;
che la
competenza non è infine prevista da alcun altra norma di legge (art. 71 lett. d
PAmm), segnatamente da quella concernente l’istituzione di un ente per lo smaltimento
dei rifiuti del __________ri (RL 9.2.1.2.; cfr. anche STA 27.1.1992 in re comune
di C.);
che,
stante quanto precede, la petizione è quindi irricevibile;
che la
tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
che il
comune attore verserà __________, patrocinato da un legale iscritto all’albo,
un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 PAmm);
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 31, 71 lett. a-d PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del AT1, che
verserà __________ fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
. dott..
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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