53.2004.10
indennità d'uscita a seguito di disdetta del rapporto di nomina
22 luglio 2005Italiano8 min
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Numero d'incarto:
53.2004.10
Data decisione, Autorità:
22.07.2005, TRAM
Titolo:
indennità d'uscita a seguito di disdetta del rapporto di nomina
INDENNITÀ DI PARTENZA
art. 18 LSTIP
art. 18a LSTIP
Incarto n.
53.2004.10
Lugano
22 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Flavio Canonica, vicecancelliere
statuendo sulla petizione 3 maggio 2004 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
lo Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1.
La petizione della signora AT 1 è
accolta.
2.
Di conseguenza il Cantone Ticino procede immediatamente
al versamento dell’indennità d’uscita art. 18 LStip alla signora AT 1 per
disdetta del rapporto di nomina presso le SMS effettuato 1.9.2001.
3.
Spese e ripetibili protestate.
vista la
risposta 24 giugno 2004 del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport chiedente:
1.
La petizione respinta.
2.
Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Alla
fine dell'anno scolastico 2000/01, l’attrice AT 1, docente di dattilografia,
era nominata in ragione di 6/27 nella scuola media (SMe) e per ulteriori 11/23
nella scuola media superiore (SMS), presso la Scuola cantonale di commercio
(SCC). Nella misura in cui era correlato alla nomina presso la SMe (6/27), lo
stipendio era quello della 30a classe. In quanto riferito alla
nomina presso la SCC (11/23), era invece quello della 34a classe
(11/23).
Con risoluzione 16 ottobre 2001, il
Consiglio di Stato ha disposto il trasferimento della nomina
dell'attrice dalla SCC alle scuole professionali (SP). Sulla base di un accordo
intervenuto davanti alla commissione conciliativa per il personale dello Stato
nel maggio 2001, con la stessa decisione il Governo ha concesso all'attrice di
mantenere un incarico annuale d'insegnamento di 11/23 nella SCC nell’ambito
della lezione denominata comunicazione; incarico rinnovatole anche per
l’anno scolastico 2004/2005. La nomina presso la SMe è rimasta invariata (grado
d'occupazione 6/27).
b. Con risoluzione 9 marzo 2004 il Consiglio
di Stato ha precisato la predetta risoluzione governativa. Ha nominato
l’attrice in ragione del 47.9166% (ovvero di 11.5/24) presso le Scuole professionali
secondarie (Scuole medie di commercio; SMC) assegnandola alla 31a
classe di stipendio con 14 aumenti. Ha inoltre soggiunto che la sede di
servizio e l’orario sarebbero stati specificati al termine del movimento docenti
per l’anno scolastico 2004/2005.
B. Con
petizione 3 maggio 2004 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti al Tribunale
cantonale amministrativo. L’ l’attrice pretende il versamento di un’indennità
d’uscita giusta l’art. 18 LStip calcolata in base alla perdita salariale subita
a seguito del suo trasferimento alla SMC. Tale spostamento interno procederebbe
dallo scioglimento per disdetta del precedente rapporto di nomina quale docente
di dattilografia presso la SCC. D’altra parte, in assenza di una norma di senso
opposto, l’incarico attualmente esplicato dall’attrice in seno a questa scuola
fino alla fine dell’anno scolastico 2004/2005 non impedirebbe il versamento
immediato dell’indennità reclamata in giudizio.
C. All'accoglimento
della petizione si è opposto il Dipartimento dell’educazione, della cultura e
dello sport (DECS), adducendo in sostanza che il versamento dell’indennità
d’uscita a favore dell’attrice avverrà allorquando giungerà a termine
l’incarico presso la SCC, qualora non fossero più realizzate le condizioni
espresse nell’accordo del 21 maggio 2001 stabilito davanti alla commissione
conciliativa, ossia la necessità di impiegare l’attrice nell’ambito della
lezione di comunicazione.
Considerato, in
diritto
1. L’attrice,
nella sua qualità di docente nominata nelle scuole medie e professionali ed
attualmente incaricata presso la SCC, è una dipendente cantonale. Il rapporto
di impiego è pertanto retto dalla LOrd (art. 1 LOrd) nonché dalla LStip (art. 1
LStip).
La contestazione ha per oggetto una pretesa
di natura pecuniaria derivante dal rapporto d’impiego tra lo Stato e l’attrice.
In effetti, AT 1 chiede che le venga riconosciuta l’indennità d’uscita giusta
l’art. 18 LStip, che le spetterebbe a seguito dello scioglimento per disdetta
del rapporto di nomina quale docente di dattilografia presso la SCC.
La petizione è quindi ricevibile come azione
diretta (art. 68 LOrd; 71 lett. d PAmm; cfr. anche Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, n. 6 ad art. 69 PAmm).
Il giudizio può essere reso sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta
l’art. 6 cpv. 2 LOrd, se le esigenze dell’amministrazione lo richiedono, i dipendenti
possono essere trasferiti da una sede di servizio ad un’altra, nell’ambito
della stessa funzione o da una funzione ad un’altra nella medesima sede di
servizio o in altra sede. Tale norma è stata concepita come “strumento di
mobilità interna”, volto a promuovere l’acquisizione di conoscenze interdisciplinari
all’interno dell’amministrazione e a valorizzare l’impiego delle risorse di
personale (cfr. messaggio del Consiglio di Stato concernente la nuova Lord del
12.8
, in verbali del Gran Consiglio, sess. ord. aut. 1994, pag. 325). Alla
condizione che il dipendente disponga dei titoli di studio, dell’età, dei
requisiti di idoneità e preparazione necessari a svolgere la nuova funzione cui
viene assegnato (cfr. art. 8 cpv. 1 LOrd), lo Stato può disporre
unilateralmente il suo trasferimento in seno all’amministrazione cantonale. La
funzione assegnata al dipendente contestualmente all’atto di nomina (art. 7
LOrd) non è dunque immutabile, ma può essere ridefinita in base alle specifiche
esigenze dell’amministrazione (STA 20.7.1998 in re A., parzialmente pubblicata
in RDAT I-1999 n. 7, consid. 4).
In quest’ordine di idee, l’art. 11 cpv. 2 LStip
dispone l’adegua-mento del salario in caso di trasferimento a funzione di
classe inferiore. Esso deve essere al minimo quello risultante dalla nuova
classe con gli aumenti maturati nella classe precedente. La legge non
garantisce dunque al dipendente nemmeno lo stipendio percepito in precedenza,
ovvero la classe che era abbinata alla funzione attribuitagli con la nomina
(cfr. RDAT I-1999 n. 7, consid. 4).
3.
Nelle
concrete evenienze, AT 1 è nominata in ragione di 6/27 presso le SMe ed incaricata
per l’anno 2004/2005 in ragione di 11/23 presso la SCC. Conformemente alle
risoluzioni governative 16 ottobre 2001, rispettivamente 9 marzo 2004, a partire
dall’anno scolastico 2005/2006 l’attrice svolgerà verosimilmente la propria
attività di insegnamento in misura di 11.5/24 presso la SMC, in una sede che
verrà definita al termine dell’anno scolastico in corso. Contrariamente a
quanto assume la parte attrice, il suo precedente rapporto di nomina presso la
SCC non è stato sciolto tramite disdetta per soppressione del posto di lavoro
giusta l’art. 60 cpv. 3 lett. a LOrd, benché il Consiglio di Stato abbia
espressamente richiamato tale disposto nella sua risoluzione del 16 ottobre
2001.
In effetti, seppure l’attrice sia formalmente già stata nominata presso
la SMC, essa lavora attualmente come docente di dattilografia presso la SCC.
Allorquando la SCC avrà sospeso definitivamente l’insegnamento di tale materia,
l’attrice potrà finalmente espletare la propria attività educativa presso la
SMC, conformemente al trasferimento di nomina pronunciato dall’Esecutivo cantonale.
Ne segue
in sostanza che lo Stato non ha disdetto il rapporto di impiego con AT 1, ma ha
risolto il suo trasferimento giusta l’art. 6 cpv. 2 LOrd ad un istituto
appartenente ad un altro ordine scolastico, quello delle scuole professionali
secondarie (cfr. art. 11 lett. c LscP, RL 5.2.2.1.). Nemmeno la riduzione
salariale cui sarà confrontata l’attrice consente di giungere ad una differente
conclusione. Come più sopra illustrato (v. consid. 2), nell’ambito di un
trasferimento interno lo Stato può - a differenza di un datore di lavoro
privato - modificare unilateralmente anche le condizioni salariali, riducendole
in base alla nuova funzione. Soltanto la riduzione del grado di occupazione
presuppone una disdetta del rapporto di lavoro (RDAT I-1999 N. 7, consid. 5). Ipotesi,
questa, che in concreto comunque non si verifica, considerato che i rispettivi
gradi di occupazione attribuiti all’attrice nell’ambito della SCC (11/23) e
della SMC (11.5/24) sono pressoché identici.
L’art. 18
Lstip, norma che subordina l’indennità di uscita allo scioglimento del rapporto
di impiego tramite disdetta secondo l’art. 60 LOrd, non torna dunque applicabile
alla fattispecie in esame. La pretesa dell’attrice è dunque infondata.
4.
L'art. 18a
cpv. 2 LStip permette peraltro allo Stato di rifiutare, sospendere o ridurre
secondo le modalità definite dal regolamento l'indennità d'uscita dovuta al
dipendente licenziato se quest'ultimo trova un posto di lavoro adeguato nel
settore pubblico o privato, o rinuncia ingiustificatamente di assumerlo. In
passato, questo tribunale ha già avuto modo di chiarire che tale norma è volta
ad assicurare al dipendente licenziato senza sua colpa un certo reddito,
commisurato in funzione dell'anzianità di servizio e corrisposto, sotto forma
di rendita o capitale, soltanto nella misura in cui il beneficiario rimane
disoccupato o sottoccupato (STA 17 gennaio 2005 in re __________).
Quand'anche fosse stata licenziata,
l'attrice non è mai rimasta disoccupata, ma al contrario ha sempre beneficiato,
senza soluzione di continuità, di un adeguato posto di lavoro alle dipendenze
del Cantone. Questa circostanza esclude ulteriormente che le si possa
riconoscere l'indennità di uscita rivendicata in base all'art. 18 LStip.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va pertanto respinta.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 6 cpv. 2, 60, 68 LORD; 1, 11 cpv. 2,
18 LStip; 18, 28, 69, 71 lett. d PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 800.– è a carico dell’attrice.
3. Intimazione
a:
,
.
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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