53.2004.11
richiesta nomina retroattiva
10 settembre 2004Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
53.2004.11
Data decisione, Autorità:
10.09.2004, TRAM
Titolo:
richiesta nomina retroattiva
NOMINA
art. 68 LORD
Incarto n.
53.2004.11
Lugano
10 settembre
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 giugno 2004 di
AT1
AT2
rappr. da: RA2
chiedente
la nomina retroattiva quali ausiliarie di cucina
presso la mensa della Scuola __________ e __________ di __________;
viste le risposte 20 agosto
2004 del Consiglio di Stato, chiedenti il rigetto della petizio-
ne;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che con
contratti del 7 settembre 1998 lo Stato ha assunto le attrici AT1 e AT2 quali
ausiliarie di cucina presso la Scuola __________ e __________ di __________ per
Considerandi
la durata dell'anno scolastico 1998/99;
che i contratti sono stati rinnovati di anno
in anno, con scadenza alla fine dell'anno scolastico;
che l'ultimo rinnovo è giunto a scadenza il
25.
giugno di quest'anno;
che con petizione 23 giugno 2004 AT1 e AT2
hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo di
essere nominate con effetto retroattivo;
che le attrici rilevano di essere impiegate
dallo Stato con un contratto a catena; sostengono che a partire dal terzo anno
avrebbero dovuto essere nominate;
che lo Stato chiede il rigetto della
petizione, obiettando, in via principale, che il rapporto d'impiego è retto dal
diritto privato, ed in via subordinata, che - comunque - non è dato un diritto
alla nomina;
considerato, in
diritto
che,
giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d'impiego tra autorità di nomina e il dipendente sono di
competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la norma limita la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo: non tutte le contestazioni derivanti dal
rapporto d'impiego possono essere deferite con azione diretta al giudizio di
questo tribunale; proponibili sono soltanto le azioni che sono intese al
conseguimento di un risultato di natura pecuniaria (RDAT 1983 n. 26);
che l'art. 47 LOrd 1987 aveva invero
soppresso questa limitazione, prevista dall'art. 29 della legge previgente;
che l'art. 68 dell'attuale LOrd l'ha
tuttavia reintrodotta nel dichiarato intento di sottrarre al giudizio di questo
tribunale le contestazioni fra lo Stato ed i suoi dipendenti, che non hanno un
contenuto di natura pecuniaria (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 b);
che con la petizione qui in esame le attrici
non avanzano rivendicazioni di natura pecuniaria nei confronti dello Stato;
esse si limitano infatti a chiedere a questo tribunale di conferire loro la nomina
con effetto retroattivo a data non meglio precisata;
che la domanda è improponibile, sia perché
non è di natura pecuniaria, sia perché questo tribunale, come non può obbligare
lo Stato a mantenere in servizio un dipendente nominato che viene licenziato a
torto (art. 69 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 69 PAmm, n. 1), non può
nemmeno conferire la nomina sostituendosi al Consiglio di Stato nell'esercizio
di prerogative che gli sono riservate in modo esclusivo;
che già per questi motivi la petizione va
quindi dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico
delle attrici in ragione di metà ciascuna;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 3, 18, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna.
3. Intimazione
a:
6500.
terzi implicati
CV1
rappr. da: RA1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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