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Decisione

53.2004.11

richiesta nomina retroattiva

10 settembre 2004Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

53.2004.11

Data decisione, Autorità:

10.09.2004, TRAM

Titolo:

richiesta nomina retroattiva

NOMINA

art. 68 LORD

Incarto n.

53.2004.11

Lugano

10 settembre

2004

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 23 giugno 2004 di

AT1

AT2

rappr. da: RA2

chiedente

la nomina retroattiva quali ausiliarie di cucina

presso la mensa della Scuola __________ e __________ di __________;

viste le risposte 20 agosto

2004 del Consiglio di Stato, chiedenti il rigetto della petizio-

ne;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che con

contratti del 7 settembre 1998 lo Stato ha assunto le attrici AT1 e AT2 quali

ausiliarie di cucina presso la Scuola __________ e __________ di __________ per

Considerandi

la durata dell'anno scolastico 1998/99;

che i contratti sono stati rinnovati di anno

in anno, con scadenza alla fine dell'anno scolastico;

che l'ultimo rinnovo è giunto a scadenza il

25.

giugno di quest'anno;

che con petizione 23 giugno 2004 AT1 e AT2

hanno convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendo di

essere nominate con effetto retroattivo;

che le attrici rilevano di essere impiegate

dallo Stato con un contratto a catena; sostengono che a partire dal terzo anno

avrebbero dovuto essere nominate;

che lo Stato chiede il rigetto della

petizione, obiettando, in via principale, che il rapporto d'impiego è retto dal

diritto privato, ed in via subordinata, che - comunque - non è dato un diritto

alla nomina;

considerato, in

diritto

che,

giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria

derivanti dal rapporto d'impiego tra autorità di nomina e il dipendente sono di

competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la norma limita la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo: non tutte le contestazioni derivanti dal

rapporto d'impiego possono essere deferite con azione diretta al giudizio di

questo tribunale; proponibili sono soltanto le azioni che sono intese al

conseguimento di un risultato di natura pecuniaria (RDAT 1983 n. 26);

che l'art. 47 LOrd 1987 aveva invero

soppresso questa limitazione, prevista dall'art. 29 della legge previgente;

che l'art. 68 dell'attuale LOrd l'ha

tuttavia reintrodotta nel dichiarato intento di sottrarre al giudizio di questo

tribunale le contestazioni fra lo Stato ed i suoi dipendenti, che non hanno un

contenuto di natura pecuniaria (Marco Borghi / Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 b);

che con la petizione qui in esame le attrici

non avanzano rivendicazioni di natura pecuniaria nei confronti dello Stato;

esse si limitano infatti a chiedere a questo tribunale di conferire loro la nomina

con effetto retroattivo a data non meglio precisata;

che la domanda è improponibile, sia perché

non è di natura pecuniaria, sia perché questo tribunale, come non può obbligare

lo Stato a mantenere in servizio un dipendente nominato che viene licenziato a

torto (art. 69 PAmm; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 69 PAmm, n. 1), non può

nemmeno conferire la nomina sostituendosi al Consiglio di Stato nell'esercizio

di prerogative che gli sono riservate in modo esclusivo;

che già per questi motivi la petizione va

quindi dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico

delle attrici in ragione di metà ciascuna;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 3, 18, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico delle attrici in ragione di metà ciascuna.

3. Intimazione

a:

6500.

terzi implicati

CV1

rappr. da: RA1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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