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Decisione

53.2004.16

Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato

1 giugno 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

53.2004.16

Data decisione, Autorità:

01.06.2006, TRAM

Titolo:

Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato

STIPENDIO

art. 68 LORD

Incarto n.

53.2004.16

Lugano

1 giugno 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di

AT 1

patrocinata da: PA 1

contro

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente:

1.

La petizione è accolta.

§ Di conseguenza:

1.1.

in via principale

è cancellato ogni malus orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31

agosto 2003

in via subordinata, nel calcolo del malus

orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo

negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal

Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453.

1.2.

è pure cancellato ogni malus orario

accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004.

Considerandi

2.

Protestate spese e ripetibili.

vista la risposta 12 novembre 2004 del

convenuto, chiedente:

1.

La petizione è irricevibile, subordinatamente

respinta.

2.

Protestate spese e ripetibili.

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che

l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo;

che a partire dall'anno scolastico 1996/97

l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue:

anno

scolastico

Rapporto d'impiego

Ore

effettuate

Ore

retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1996/97

N 50%

13.

13.5

- 0.5

- 0.5

1997/98

N 50%

12.

13.5

- 1.5

- 2

1998/99

N 50%

12.

13.5

- 1.5

- 3.5

1999/00

N 50%

12.

13.5

- 1.5

- 5

2000/01

N 50%

14.

13.5

+ 0.5

- 4.5

2001/02

N 50%

12.

12.

0.

- 4.5

2002/03

N 50%

12.

12.

0.

- 4.5

2003/04

N 50%

16.

13.5

+ 2.5

- 2

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il

Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere

d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un

capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell’ orario

scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un

massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze

sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che, analogamente interpellata, il 22 aprile

2004.

la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non

sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo

negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus)

e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare,

nel biennio 2004/05;

che con giudizio 7 settembre 2004 il

Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il

ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;

che con la petizione citata in ingresso AT 1

ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in

sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

che secondo l'attrice il recupero di ore

d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe

difetto la necessaria base legale;

che all'accoglimento della petizione si è

opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice

con argomenti che saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che

giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria

derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono

di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle

contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo

restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali

soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al

pagamento di una somma di denaro;

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954,

soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.

68.

LOrd 1995 attualmente in vigore;

che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la

pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene

connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo

settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato

sia condannato a versarle una somma di denaro;

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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