53.2004.16
Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato
1 giugno 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
53.2004.16
Data decisione, Autorità:
01.06.2006, TRAM
Titolo:
Cancellazione "malus" orario d'insegnamento accumulato
STIPENDIO
art. 68 LORD
Incarto n.
53.2004.16
Lugano
1 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 28 settembre 2004 di
AT 1
patrocinata da: PA 1
contro
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1.
La petizione è accolta.
§ Di conseguenza:
1.1.
in via principale
è cancellato ogni malus orario d’insegnamento accumulato da AT 1 al 31
agosto 2003
in via subordinata, nel calcolo del malus
orario accumulato da AT 1 al 31 agosto 2003 deve essere cancellato il saldo
negativo prescritto e quello eccedente il limite di 1 ora stabilito dal
Consiglio di Stato con risoluzione 25 giugno 1974 n. 4453.
1.2.
è pure cancellato ogni malus orario
accumulato da AT 1 al termine dell’anno scolastico 2003/2004.
Considerandi
2.
Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 12 novembre 2004 del
convenuto, chiedente:
1.
La petizione è irricevibile, subordinatamente
respinta.
2.
Protestate spese e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che
l'attrice AT 1 è docente di scuola media nominata a metà tempo;
che a partire dall'anno scolastico 1996/97
l'onere lavorativo settimanale è oscillato tra 12 e 16 ore come segue:
anno
scolastico
Rapporto d'impiego
Ore
effettuate
Ore
retribuite
Saldo annuale
Saldo riportato
1996/97
N 50%
13.
13.5
- 0.5
- 0.5
1997/98
N 50%
12.
13.5
- 1.5
- 2
1998/99
N 50%
12.
13.5
- 1.5
- 3.5
1999/00
N 50%
12.
13.5
- 1.5
- 5
2000/01
N 50%
14.
13.5
+ 0.5
- 4.5
2001/02
N 50%
12.
12.
0.
- 4.5
2002/03
N 50%
12.
12.
0.
- 4.5
2003/04
N 50%
16.
13.5
+ 2.5
- 2
che con emendamento del 16 dicembre 2003 il
Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere
d'insegnamento dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un
capoverso 3, in forza del quale per esigenze organizzative dell’ orario
scolastico, l’orario dei docenti nominati può variare, di regola, per un
massimo di due ore in sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze
sono da compensare - rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;
che, analogamente interpellata, il 22 aprile
2004.
la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attrice che non
sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il saldo
negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo (bonus)
e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare,
nel biennio 2004/05;
che con giudizio 7 settembre 2004 il
Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il
ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;
che con la petizione citata in ingresso AT 1
ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli in
sostanza di annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
che secondo l'attrice il recupero di ore
d’insegnamento non prestate non potrebbe esserle imposto, poiché farebbe
difetto la necessaria base legale;
che all'accoglimento della petizione si è
opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attrice
con argomenti che saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che
giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono
di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la limitazione della competenza di questo tribunale alle
contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo
restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali
soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al
pagamento di una somma di denaro;
che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954,
soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.
68.
LOrd 1995 attualmente in vigore;
che la docente AT 1 è invero una dipendente cantonale, ma la
pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene
connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;
che l'attrice chiede infatti una modifica dell'onere lavorativo
settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che lo Stato
sia condannato a versarle una somma di denaro;
che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attrice
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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