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Decisione

53.2004.20

Richiesta versamento della gratifica per anzianità di servizio

1 giugno 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

53.2004.20

Lugano

1 giugno 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo

Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo

Crivelli

statuendo

sulla petizione 5 ottobre 2004 di

AT

1

contro

lo

Stato

della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente il versamento della gratifica

per anzianità di servizio;

vista la risposta 22 novembre 2004 del

convenuto chiedente il rigetto della petizione;

preso atto:

-

della replica 3 dicembre 2004 e

-

della duplica 17 gennaio 2005;

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'attore, prof. AT 1,

è stato per 40 anni alle dipendenze dello Stato in qualità di docente nominato

a tempo pieno di scuola media (SMe);

che, dietro sua richiesta, il prof. AT 1 è stato posto al

beneficio del pensionamento nella misura del 50% a partire dal 1. settembre

2003, mantenendo il rapporto d'impiego a metà tempo;

a quel momento l'attore vantava un saldo (bonus) di

un'ora di lezione a suo favore;

che, nell'ultimo anno di servizio (2003/04), l'autorità

scolastica ha assegnato all'attore 10 ore d'insegnamento presso la SMe di __________,

mantenendogli comunque la retribuzione al 50% corrispondente ad un onere

d'insegnamento di 12 ore;

che con il 1. settembre 2004 il prof. AT 1 si è ritirato in

pensione al 100%;

che, in occasione della cessazione del rapporto d'impiego,

coincidente con il 40° di anzianità di servizio, il convenuto ha di principio

riconosciuto all'attore il diritto ad una gratifica pari a quattro settimane

della retribuzione corrispostagli a quel momento (50%; fr. 4'075.80);

che la gratifica non gli è stata tuttavia versata, poiché il

convenuto l'ha compensata con il controvalore (fr. 4'408.10) del saldo (malus)

di un'ora di lezione registrato a carico dell'attore durante l'ultimo anno di

servizio;

che con la petizione citata in ingresso il prof. AT 1 chiede

in sostanza il versamento della gratifica che lo Stato gli ha riconosciuto ma

ha compensato per un suo asserito credito scaturito da un'ora d'insegnamento

non prestata benché retribuita;

l'attore rileva in sostanza che non avrebbe avuto nessuna

difficoltà ad insegnare 11 ore invece delle 10 che gli sono state assegnate

durante l'ultimo anno di servizio in modo da evitare di accumulare un malus;

che all'accoglimento della petizione si oppone il convenuto

contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui

appresso per quanto necessario;

che in sede di replica e di duplica le parti si sono

sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;

considerato, in

diritto

che la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 68 LOrd e 71 lett. c PAmm;

l'attore era un dipendente cantonale, mentre la pretesa, di natura pecuniaria,

deriva dal rapporto d'impiego;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti

(art. 18 PAmm);

che controverso, in concreto, è unicamente il credito che lo

Stato avrebbe maturato nei confronti del prof. AT 1, versandogli lo stipendio

corrispondente alla nomina a metà tempo (12 ore) per un onere d'insegnamento di

10 ore, corretto ad 11 grazie al saldo di un'ora a favore dell'attore (bonus)

risultante dall'anno scolastico 2002/03;

che per principio lo stipendio deve essere versato ai

dipendenti alle scadenze previste dalla legge, in conformità delle condizioni

fissate dalla risoluzione su cui si fonda il rapporto d'impiego, prescindendo

dalla durata della prestazione lavorativa effettivamente fornita;

che la retribuzione dei docenti nominati non è in particolare

calcolata in base alle ore di lezione effettivamente tenute, ma è stabilita su

base annua in funzione dell'onere d'insegnamento fissato dalla risoluzione di

nomina;

che dipendenti sottoccupati per motivi imputabili al datore

di lavoro hanno in linea di massima diritto allo stipendio prestabilito anche

se la prestazione lavorativa effettivamente fornita è inferiore a quella fissata

dall'atto di assunzione;

che, giusta l'art.

1 cpv. 3 del Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID),

per esigenze organizzative dell'orario scolastico, l'orario dei docenti

nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in

difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare -

rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che la norma in questione, entrata in vigore il

1° settembre 2003, codifica un prassi trentennale, condivisa dal corpo

insegnante, conferendo all'autorità scolastica la

facoltà di modulare, entro determinati limiti, l'onere effettivo d'insegnamento

dei docenti, aumentandolo o riducendolo di due ore al massimo per rapporto

all'onere nominale fissato dall'atto di nomina, con riserva di compensare nel

biennio successivo la differenza registrata a suo favore (malus) od a

favore del dipendente (bonus);

che l'art. 1 cpv. 3 ROID prevede unicamente la compensazione

in natura; non prevede, in particolare, alcuna compensazione in denaro mediante

trattenute sullo stipendio volte a compensare un saldo negativo (malus)

di ore di lezione;

che, per principio, spetta al convenuto, nella sua qualità di

datore di lavoro, organizzare l'orario scolastico in modo da permettere ai

docenti gravati da un malus di compensare in natura le ore di lezione

retribuite in eccedenza per rapporto all'onere d'insegnamento fissato dal

rapporto d'impiego;

che in mancanza di un'esplicita disposizione che lo preveda,

in caso di cessazione del rapporto d'impiego, di docenti gravati da un malus

per ore di lezione retribuite in eccedenza, lo Stato non diventa creditore nei

loro confronti per un importo corrispondente alle ore che per motivi imputabili

alla sua organizzazione del lavoro non hanno potuto recuperare;

che, nel caso concreto, la sottoccupazione dell'attore non è

da ricondurre a motivi a lui imputabili, ma è dipesa esclusivamente

dall'organizzazione del lavoro prevista dal convenuto;

che, stando così le cose, il convenuto non ha alcun credito da

vantare nei confronti dell'attore e da portare in compensazione;

che la petizione va dunque accolta, imponendo allo Stato di

versare all'attore l'intera gratifica di anzianità che gli ha riconosciuto;

che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di

giustizia.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 68 LOrd; 3 ROID; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1. La petizione è accolta.

§. Di conseguenza, lo Stato verserà all'attore l'intera gratifica

per anzianità di servizio che gli ha riconosciuto.

Considerandi

2.

Non si preleva tassa di

giustizia.

3.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario