53.2004.20
Richiesta versamento della gratifica per anzianità di servizio
1 giugno 2006Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
53.2004.20
Lugano
1 giugno 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sulla petizione 5 ottobre 2004 di
AT
1
contro
lo
Stato
della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il versamento della gratifica
per anzianità di servizio;
vista la risposta 22 novembre 2004 del
convenuto chiedente il rigetto della petizione;
preso atto:
-
della replica 3 dicembre 2004 e
-
della duplica 17 gennaio 2005;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'attore, prof. AT 1,
è stato per 40 anni alle dipendenze dello Stato in qualità di docente nominato
a tempo pieno di scuola media (SMe);
che, dietro sua richiesta, il prof. AT 1 è stato posto al
beneficio del pensionamento nella misura del 50% a partire dal 1. settembre
2003, mantenendo il rapporto d'impiego a metà tempo;
a quel momento l'attore vantava un saldo (bonus) di
un'ora di lezione a suo favore;
che, nell'ultimo anno di servizio (2003/04), l'autorità
scolastica ha assegnato all'attore 10 ore d'insegnamento presso la SMe di __________,
mantenendogli comunque la retribuzione al 50% corrispondente ad un onere
d'insegnamento di 12 ore;
che con il 1. settembre 2004 il prof. AT 1 si è ritirato in
pensione al 100%;
che, in occasione della cessazione del rapporto d'impiego,
coincidente con il 40° di anzianità di servizio, il convenuto ha di principio
riconosciuto all'attore il diritto ad una gratifica pari a quattro settimane
della retribuzione corrispostagli a quel momento (50%; fr. 4'075.80);
che la gratifica non gli è stata tuttavia versata, poiché il
convenuto l'ha compensata con il controvalore (fr. 4'408.10) del saldo (malus)
di un'ora di lezione registrato a carico dell'attore durante l'ultimo anno di
servizio;
che con la petizione citata in ingresso il prof. AT 1 chiede
in sostanza il versamento della gratifica che lo Stato gli ha riconosciuto ma
ha compensato per un suo asserito credito scaturito da un'ora d'insegnamento
non prestata benché retribuita;
l'attore rileva in sostanza che non avrebbe avuto nessuna
difficoltà ad insegnare 11 ore invece delle 10 che gli sono state assegnate
durante l'ultimo anno di servizio in modo da evitare di accumulare un malus;
che all'accoglimento della petizione si oppone il convenuto
contestando le tesi dell'insorgente con argomenti che saranno discussi qui
appresso per quanto necessario;
che in sede di replica e di duplica le parti si sono
sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande;
considerato, in
diritto
che la competenza del
Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 68 LOrd e 71 lett. c PAmm;
l'attore era un dipendente cantonale, mentre la pretesa, di natura pecuniaria,
deriva dal rapporto d'impiego;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti
(art. 18 PAmm);
che controverso, in concreto, è unicamente il credito che lo
Stato avrebbe maturato nei confronti del prof. AT 1, versandogli lo stipendio
corrispondente alla nomina a metà tempo (12 ore) per un onere d'insegnamento di
10 ore, corretto ad 11 grazie al saldo di un'ora a favore dell'attore (bonus)
risultante dall'anno scolastico 2002/03;
che per principio lo stipendio deve essere versato ai
dipendenti alle scadenze previste dalla legge, in conformità delle condizioni
fissate dalla risoluzione su cui si fonda il rapporto d'impiego, prescindendo
dalla durata della prestazione lavorativa effettivamente fornita;
che la retribuzione dei docenti nominati non è in particolare
calcolata in base alle ore di lezione effettivamente tenute, ma è stabilita su
base annua in funzione dell'onere d'insegnamento fissato dalla risoluzione di
nomina;
che dipendenti sottoccupati per motivi imputabili al datore
di lavoro hanno in linea di massima diritto allo stipendio prestabilito anche
se la prestazione lavorativa effettivamente fornita è inferiore a quella fissata
dall'atto di assunzione;
che, giusta l'art.
1 cpv. 3 del Regolamento concernente l'onere d'insegnamento dei docenti (ROID),
per esigenze organizzative dell'orario scolastico, l'orario dei docenti
nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in sorpasso o in
difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare -
rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;
che la norma in questione, entrata in vigore il
1° settembre 2003, codifica un prassi trentennale, condivisa dal corpo
insegnante, conferendo all'autorità scolastica la
facoltà di modulare, entro determinati limiti, l'onere effettivo d'insegnamento
dei docenti, aumentandolo o riducendolo di due ore al massimo per rapporto
all'onere nominale fissato dall'atto di nomina, con riserva di compensare nel
biennio successivo la differenza registrata a suo favore (malus) od a
favore del dipendente (bonus);
che l'art. 1 cpv. 3 ROID prevede unicamente la compensazione
in natura; non prevede, in particolare, alcuna compensazione in denaro mediante
trattenute sullo stipendio volte a compensare un saldo negativo (malus)
di ore di lezione;
che, per principio, spetta al convenuto, nella sua qualità di
datore di lavoro, organizzare l'orario scolastico in modo da permettere ai
docenti gravati da un malus di compensare in natura le ore di lezione
retribuite in eccedenza per rapporto all'onere d'insegnamento fissato dal
rapporto d'impiego;
che in mancanza di un'esplicita disposizione che lo preveda,
in caso di cessazione del rapporto d'impiego, di docenti gravati da un malus
per ore di lezione retribuite in eccedenza, lo Stato non diventa creditore nei
loro confronti per un importo corrispondente alle ore che per motivi imputabili
alla sua organizzazione del lavoro non hanno potuto recuperare;
che, nel caso concreto, la sottoccupazione dell'attore non è
da ricondurre a motivi a lui imputabili, ma è dipesa esclusivamente
dall'organizzazione del lavoro prevista dal convenuto;
che, stando così le cose, il convenuto non ha alcun credito da
vantare nei confronti dell'attore e da portare in compensazione;
che la petizione va dunque accolta, imponendo allo Stato di
versare all'attore l'intera gratifica di anzianità che gli ha riconosciuto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 68 LOrd; 3 ROID; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato verserà all'attore l'intera gratifica
per anzianità di servizio che gli ha riconosciuto.
Considerandi
2.
Non si preleva tassa di
giustizia.
3.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario