53.2004.21
Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato
20 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
53.2004.21
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, TRAM
Titolo:
Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato
COMPETENZA
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 68 LORD
Incarto n.
53.2004.21
Lugano
20 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 16 ottobre 2004 di
AT 1
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente la cancellazione del saldo orario
negativo di ore d'insegnamento accumulato;
vista la risposta 18 novembre 2004 del convenuto;
preso atto delle osservazioni:
- 24 febbraio 2006 dell'attore;
- 3 marzo 2006 del
convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che dal
1. settembre 1973 l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di
scienze naturali;
che da quando insegna nella scuola media l'onere
lavorativo settimanale è oscillato tra 18 e 26 ore come segue:
anno
scolastico
Rapporto d'impiego
Ore
effettuate
Ore
retribuite
Saldo annuale
Saldo riportato
1983/84
N 100%
25
24
+ 1
+ 1
1984/85
N 100%
22
24
- 2
- 1
1885/86
N 100%
26
24
+ 2
+ 1
1986/87
N 100%
22
24
- 2
- 1
1987/88
N 100%
24
24
0
- 1
1988/89
N 100%
24
24
0
- 1
1989/90
N 100%
24
24
0
- 1
1990/91
N 100%
24
24
0
- 1
1991/92
N 100%
23
24
- 1
- 2
Considerandi
1992/93
Congedo parziale
19.
19.
0.
- 2
1993/94
Congedo parziale
18.
18.
0.
- 2
1994/95
Congedo parziale
21.
21.
0.
- 2
1995/96
N 100%
25.
24.
+ 1
- 1
1996/97
N 100%
22.
24.
- 2
- 3
1997/98
Congedo parziale
21.
21.
0.
- 3
1998/99
Congedo parziale
21.
21.
0.
- 3
1999/00
Congedo parziale
21.
21.
0.
- 3
2000/01
N 100%
24.5
24.
+ 0.5
- 2.5
2001/02
N 100%
23.
24.
- 1
- 3.5
2002/03
N 100%
22.
24.
- 2
- 5.5
2003/04
N 100%
26.
24.
+ 2
- 3.5
che con emendamento del 16 dicembre 2003 il
Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento
dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3,
in forza del quale per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario
dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in
sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare
- rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;
che, analogamente interpellata, il 17
febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che
non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il
saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo
(bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente
compensare, nel biennio 2004/05;
che con giudizio 7 settembre 2004 il
Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il
ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;
che con la petizione citata in ingresso AT 1
ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di
annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
che secondo l'attore l'emendamento del ROID
di cui si è detto sopra non sarebbe applicabile al suo caso, poiché il saldo
negativo di ore d'insegnamento è stato accumulato prima della sua entrata in
vigore;
che all'accoglimento della petizione si è
opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con
argomenti che saranno discussi qui appresso;
che con scritto del 24 febbraio 2006 AT 1 ha
segnalato al tribunale che a partire dall'anno scolastico 2005/06 il suo onere
d'insegnamento è stato fissato a 27 ore per settimana, contro le 25 fissate
dalla legge;
che il convenuto si è confermato nelle
osservazioni presentate in precedenza;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono
di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la limitazione della competenza di questo tribunale alle
contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo
restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali
soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al
pagamento di una somma di denaro;
che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954,
soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.
68.
LOrd 1995 attualmente in vigore;
che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la
pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene
connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;
che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere
lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda
che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;
che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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