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Decisione

53.2004.21

Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

20 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

53.2004.21

Data decisione, Autorità:

20.03.2006, TRAM

Titolo:

Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

COMPETENZA

RAPPORTO D'IMPIEGO

art. 68 LORD

Incarto n.

53.2004.21

Lugano

20 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 16 ottobre 2004 di

AT 1

contro lo

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente la cancellazione del saldo orario

negativo di ore d'insegnamento accumulato;

vista la risposta 18 novembre 2004 del convenuto;

preso atto delle osservazioni:

- 24 febbraio 2006 dell'attore;

- 3 marzo 2006 del

convenuto;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che dal

1. settembre 1973 l'attore AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di

scienze naturali;

che da quando insegna nella scuola media l'onere

lavorativo settimanale è oscillato tra 18 e 26 ore come segue:

anno

scolastico

Rapporto d'impiego

Ore

effettuate

Ore

retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1983/84

N 100%

25

24

+ 1

+ 1

1984/85

N 100%

22

24

- 2

- 1

1885/86

N 100%

26

24

+ 2

+ 1

1986/87

N 100%

22

24

- 2

- 1

1987/88

N 100%

24

24

0

- 1

1988/89

N 100%

24

24

0

- 1

1989/90

N 100%

24

24

0

- 1

1990/91

N 100%

24

24

0

- 1

1991/92

N 100%

23

24

- 1

- 2

Considerandi

1992/93

Congedo parziale

19.

19.

0.

- 2

1993/94

Congedo parziale

18.

18.

0.

- 2

1994/95

Congedo parziale

21.

21.

0.

- 2

1995/96

N 100%

25.

24.

+ 1

- 1

1996/97

N 100%

22.

24.

- 2

- 3

1997/98

Congedo parziale

21.

21.

0.

- 3

1998/99

Congedo parziale

21.

21.

0.

- 3

1999/00

Congedo parziale

21.

21.

0.

- 3

2000/01

N 100%

24.5

24.

+ 0.5

- 2.5

2001/02

N 100%

23.

24.

- 1

- 3.5

2002/03

N 100%

22.

24.

- 2

- 5.5

2003/04

N 100%

26.

24.

+ 2

- 3.5

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il

Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento

dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3,

in forza del quale per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario

dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in

sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare

- rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che, analogamente interpellata, il 17

febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che

non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il

saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo

(bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente

compensare, nel biennio 2004/05;

che con giudizio 7 settembre 2004 il

Consiglio di Stato ha confermato la predetta determinazione, respingendo il

ricorso contro di essa inoltrato da AT 1;

che con la petizione citata in ingresso AT 1

ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di

annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

che secondo l'attore l'emendamento del ROID

di cui si è detto sopra non sarebbe applicabile al suo caso, poiché il saldo

negativo di ore d'insegnamento è stato accumulato prima della sua entrata in

vigore;

che all'accoglimento della petizione si è

opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con

argomenti che saranno discussi qui appresso;

che con scritto del 24 febbraio 2006 AT 1 ha

segnalato al tribunale che a partire dall'anno scolastico 2005/06 il suo onere

d'insegnamento è stato fissato a 27 ore per settimana, contro le 25 fissate

dalla legge;

che il convenuto si è confermato nelle

osservazioni presentate in precedenza;

considerato, in

diritto

che

giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria

derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono

di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle

contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo

restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali

soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al

pagamento di una somma di denaro;

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954,

soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.

68.

LOrd 1995 attualmente in vigore;

che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la

pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene

connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere

lavorativo settimanale; a differenza del caso a cui si richiama, non domanda

che lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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