53.2004.24
contestazione per pretesa pecuniaria
6 aprile 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.2004.24
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, TRAM
Titolo:
contestazione per pretesa pecuniaria
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 68 LORD
Incarto n.
53.2004.24
Lugano
6 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 29 ottobre 2004 di
AT 1
rappr. da: RA 2
contro
Stato della repubblica e Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona;
chiedente:
1. La petizione è accolta. Di conseguenza, lo
Stato e Repubblica del Cantone Ticino è condannato a versare al prof. AT 1 l'importo
di fr . 500:- oltre interessi al 5% dall'inoltro della presente petizione.
2. Protestate spese e ripetibili.
vista la risposta 2 dicembre 2004 della Sezione
amministrativa del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
(DECS), chiedente:
1.
La petizione è irricevibile,
subordinatamente respinta.
2.
Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'attore,
prof. AT 1, è docente nominato a tempo pieno presso le scuole medie superiori
(SMS) del Cantone; contemporaneamente egli svolge attività di ricerca e d'insegna-mento
preso l'Università di __________;
che nel
corso dell'anno scolastico 2003/4 il prof. AT 1 è stato incaricato nella misura
del 40% circa quale docente formatore presso l'Alta scuola pedagogica (ASP);
che il 19
agosto 2004 il responsabile del settore della formazione pedagogica dell'ASP ha
chiesto al prof. AT 1 se fosse possibile ipotizzare un suo impegno di circa 300
ore d'insegnamento per la formazione pedagogia presso l'ASP per l'anno scolastico
2004/05;
che il 24
di quello stesso mese l'attore ha manifestato la sua sostanziale disponibilità
ad assumere questo impegno;
che con scritto 31 agosto 2004 il
Consigliere di Stato Direttore del DECS ha comunicato all'allora patrocinatore
dell'attore di aver preso atto di tale disponibilità;
che il 2 settembre 2004 la Direzione dell'ASP
ha elaborato un calcolo delle ore d'insegnamento che si fondava sull'assegnazione
di un incarico al 40% per un totale di 787 ore di lavoro, 331 delle quali
presso l'ASP, con un'eccedenza finale di circa 41 ore;
che il 14 settembre 2004 la Direzione dell'ASP
ha rivisto il calcolo, riducendo l'incarico al 30% e le ore d'insegnamento
presso l'ASP a 175, da sommare alle 154.5 ore di saldo attivo risultanti dall'anno
scolastico 2003/04;
che con risoluzione 26 ottobre 2004 il
Consiglio di Stato ha conferito all'attore un incarico d'insegnamento a tempo
parziale presso l'ASP, per un onere lavorativo del 30%;
che con petizione 29 ottobre 2004 il prof. AT
1 ha convenuto lo Stato in giudizio davanti a questo tribunale, chiedendo che
sia condannato a versargli l'importo di fr. 500.-, pari alla differenza fra l'incarico
al 40% che gli sarebbe stato promesso e quello che gli è stato in realtà
conferito; differenza, rapportata al divario fra lo stipendio della 34a classe,
che gli spetta quale docente di liceo e quello della 35a classe, cui ha diritto
quale docente dell'ASP;
che il convenuto si oppone all'accoglimento
della petizione con argomenti che saranno discussi nei seguenti considerandi;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina ed il dipendente sono
Fatti
di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che l'attore, docente incaricato presso l'ASP,
è dipendente del Cantone; la contestazione deriva dal rapporto d'impiego ed ha
per oggetto una pretesa di natura pecuniaria;
che la petizione è dunque ricevibile in
ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che l'attore fonda la sua pretesa sull'assicurazione
che gli sarebbe stata data dalla direzione dell'ASP e dal Consigliere di Stato
direttore del DECS circa un rinnovo dell'incarico nella misura del 40% per l'anno
scolastico 2004/5;
che il 19 agosto 2004 il prof. __________, responsabile
del settore della formazione pedagogica dell'ASP, ha invero chiesto al prof. AT
1 se fosse possibile ipotizzare un suo impegno nella formazione pedagogica di
circa 300 ore annue per l'anno scolastico 2004/05;
che in questa richiesta l'attore non poteva
ravvisare un'assicurazione di rinnovo dell'incarico nella misura del 40%;
che secondo le regole della buona fede l'attore
non poteva nem-meno ravvisare una simile assicurazione nello scritto 24 agosto
2004 con cui il Consigliere di Stato direttore del DECS gli ha comunicato di
Considerandi
aver preso atto della sua disponibilità ad assumere un incarico d'insegnamento
di circa 300 annue;
che, preso atto della disponibilità dell'attore
di assumere l'onere d'insegnamento prospettatogli, la direzione dell'ASP gli ha
sottoposto un conteggio, elaborato in base al presupposto di un rinnovo dell'incarico
d'insegnamento nella misura del 40%, che prevedeva l'assegnazione di 331 ore d'insegnamento
presso tale scuola, alle quali andava aggiunto un saldo attivo di 224.1 ore
accumulato nell'anno scolastico 2003/04;
che nemmeno tale conteggio, allestito all'inizio
dell'anno scolastico ed espressamente definito provvisorio, era tale da
suscitare nell'attore aspettative tutelabili secondo le regole della buona fede
che il Consiglio di Stato gli avrebbe effettivamente rinnovato l'incarico nella
misura del 40%; al conteggio può essere attribuito soltanto il valore di una
previsione non vincolante;
che il conteggio 2 settembre 2004 non
impediva di certo alla direzione dell'ASP di procedere all'aggiornamento del 14
ottobre 2004, elaborato in base alle esigenze effettive manifestatesi nel
frattempo, riducendo l'onere lavorativo dell'attore a 175 ore d'insegnamento,
da sommare alle 154.5 ore di eccedenza, accumulate durante il precedente anno
scolastico;
che tanto meno il conteggio iniziale era
atto a precludere al Consiglio di Stato il diritto di rinnovare l'incarico dell'attore
nella misura che più riteneva confacente alle esigenze della scuola;
che stando così le cose, la petizione va
respinta siccome palesemente infondata;
che la tassa di giustizia è posta a carico
dell'attore secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 68 Lord; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 400.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster