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Decisione

53.2004.24

contestazione per pretesa pecuniaria

6 aprile 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che l'attore, docente incaricato presso l'ASP,

è dipendente del Cantone; la contestazione deriva dal rapporto d'impiego ed ha

per oggetto una pretesa di natura pecuniaria;

che la petizione è dunque ricevibile in

ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);

che l'attore fonda la sua pretesa sull'assicurazione

che gli sarebbe stata data dalla direzione dell'ASP e dal Consigliere di Stato

direttore del DECS circa un rinnovo dell'incarico nella misura del 40% per l'anno

scolastico 2004/5;

che il 19 agosto 2004 il prof. __________, responsabile

del settore della formazione pedagogica dell'ASP, ha invero chiesto al prof. AT

1 se fosse possibile ipotizzare un suo impegno nella formazione pedagogica di

circa 300 ore annue per l'anno scolastico 2004/05;

che in questa richiesta l'attore non poteva

ravvisare un'assicurazione di rinnovo dell'incarico nella misura del 40%;

che secondo le regole della buona fede l'attore

non poteva nem-meno ravvisare una simile assicurazione nello scritto 24 agosto

2004 con cui il Consigliere di Stato direttore del DECS gli ha comunicato di

Considerandi

aver preso atto della sua disponibilità ad assumere un incarico d'insegnamento

di circa 300 annue;

che, preso atto della disponibilità dell'attore

di assumere l'onere d'insegnamento prospettatogli, la direzione dell'ASP gli ha

sottoposto un conteggio, elaborato in base al presupposto di un rinnovo dell'incarico

d'insegnamento nella misura del 40%, che prevedeva l'assegnazione di 331 ore d'insegnamento

presso tale scuola, alle quali andava aggiunto un saldo attivo di 224.1 ore

accumulato nell'anno scolastico 2003/04;

che nemmeno tale conteggio, allestito all'inizio

dell'anno scolastico ed espressamente definito provvisorio, era tale da

suscitare nell'attore aspettative tutelabili secondo le regole della buona fede

che il Consiglio di Stato gli avrebbe effettivamente rinnovato l'incarico nella

misura del 40%; al conteggio può essere attribuito soltanto il valore di una

previsione non vincolante;

che il conteggio 2 settembre 2004 non

impediva di certo alla direzione dell'ASP di procedere all'aggiornamento del 14

ottobre 2004, elaborato in base alle esigenze effettive manifestatesi nel

frattempo, riducendo l'onere lavorativo dell'attore a 175 ore d'insegnamento,

da sommare alle 154.5 ore di eccedenza, accumulate durante il precedente anno

scolastico;

che tanto meno il conteggio iniziale era

atto a precludere al Consiglio di Stato il diritto di rinnovare l'incarico dell'attore

nella misura che più riteneva confacente alle esigenze della scuola;

che stando così le cose, la petizione va

respinta siccome palesemente infondata;

che la tassa di giustizia è posta a carico

dell'attore secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 68 Lord; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 400.- è a carico dell'attore.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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