53.2004.6
Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato
20 marzo 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
53.2004.6
Data decisione, Autorità:
20.03.2006, TRAM
Titolo:
Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato
COMPETENZA
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 68 LORD
Incarto n.
53.2004.6
Lugano
20 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 24 marzo 2004 di
AT 1
patrocinato da: PA 1
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente la cancellazione del saldo orario
negativo di ore d'insegnamento accumulato;
vista la risposta 4 maggio 2004 del
convenuto;
preso atto:
- della replica 21 maggio
2004 dell'attore;
- della duplica 12 luglio
2004 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'attore
AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali;
che da quando insegna nella scuola media l'onere
lavorativo settimanale è oscillato tra 17 e 25 ore come segue:
anno
scolastico
Rapporto d'impiego
Ore
effettuate
Ore
retribuite
Saldo annuale
Saldo riportato
1982/83
N 100%
23
24
- 1
- 1
1983/84
N 100%
25
24
+ 1
0
1984/85
N 100%
23
24
- 1
- 1
1885/86
N 100%
25
24
+ 1
0
1986/87
Congedo parziale
17
17
0
0
1987/88
Congedo parziale
17
17
0
0
1988/89
N 100%
23
24
- 1
- 1
1989/90
N 100%
25
24
+ 1
0
1990/91
N 100%
23
24
- 1
Considerandi
- 1
1991/92
N 100%
25.
24.
+ 1
0.
1992/93
N 100%
25.
24.
+ 1
+ 1
1993/94
N 100%
25.
24.
+ 1
+ 2
1994/95
N 100%
22.
24.
- 2
0.
1995/96
N 100%
23.
24.
- 1
- 1
1996/97
N 100%
26.
24.
+ 2
+ 1
1997/98
N 100%
23.
24.
- 1
0.
1998/99
N 100%
23.5
24.
- 0.5
- 0.5
1999/00
N 100%
24.
24.
0.
- 0.5
2000/01
N 100%
24.
24.
0.
- 0.5
2001/02
- 25% malattia
18.5
24.
(18)
0.
- 0.5
2002/03
- 25% malattia
17.5
24.
(18)
0.
- 1
2003/04
- 25% malattia
18.
24.
0.
- 1
che con emendamento del 16 dicembre 2003 il
Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento
dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3,
in forza del quale per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario
dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in
sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare
- rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;
che, analogamente interpellata, il 3
febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che
non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il
saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo
(bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare,
nel biennio 2004/05;
che con la petizione citata in ingresso AT 1
ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di
annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;
che l'attore si limita a rilevare che la
legge non prevede la possibilità di compensare da un anno scolastico all'altro
prestazioni lavorative non fornite o fornite in eccedenza;
che all'accoglimento della petizione si è
opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con
argomenti che saranno discussi qui appresso;
che in sede di replica e di duplica le parti
si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e
domande;
considerato, in
diritto
che
giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria
derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono
di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;
che la limitazione della competenza di questo tribunale alle
contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo
restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali
soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al
pagamento di una somma di denaro;
che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954,
soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.
68.
LOrd 1995 attualmente in vigore;
che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la
pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene
connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;
che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere
lavorativo settimanale;
che, a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che
lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;
che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore
secondo soccombenza;
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione
a:
;
.
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 1
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 1
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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