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Decisione

53.2004.6

Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

20 marzo 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

53.2004.6

Data decisione, Autorità:

20.03.2006, TRAM

Titolo:

Cancellazione saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato

COMPETENZA

RAPPORTO D'IMPIEGO

art. 68 LORD

Incarto n.

53.2004.6

Lugano

20 marzo 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano

Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 24 marzo 2004 di

AT 1

patrocinato da: PA 1

contro lo

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente la cancellazione del saldo orario

negativo di ore d'insegnamento accumulato;

vista la risposta 4 maggio 2004 del

convenuto;

preso atto:

- della replica 21 maggio

2004 dell'attore;

- della duplica 12 luglio

2004 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'attore

AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze naturali;

che da quando insegna nella scuola media l'onere

lavorativo settimanale è oscillato tra 17 e 25 ore come segue:

anno

scolastico

Rapporto d'impiego

Ore

effettuate

Ore

retribuite

Saldo annuale

Saldo riportato

1982/83

N 100%

23

24

- 1

- 1

1983/84

N 100%

25

24

+ 1

0

1984/85

N 100%

23

24

- 1

- 1

1885/86

N 100%

25

24

+ 1

0

1986/87

Congedo parziale

17

17

0

0

1987/88

Congedo parziale

17

17

0

0

1988/89

N 100%

23

24

- 1

- 1

1989/90

N 100%

25

24

+ 1

0

1990/91

N 100%

23

24

- 1

Considerandi

- 1

1991/92

N 100%

25.

24.

+ 1

0.

1992/93

N 100%

25.

24.

+ 1

+ 1

1993/94

N 100%

25.

24.

+ 1

+ 2

1994/95

N 100%

22.

24.

- 2

0.

1995/96

N 100%

23.

24.

- 1

- 1

1996/97

N 100%

26.

24.

+ 2

+ 1

1997/98

N 100%

23.

24.

- 1

0.

1998/99

N 100%

23.5

24.

- 0.5

- 0.5

1999/00

N 100%

24.

24.

0.

- 0.5

2000/01

N 100%

24.

24.

0.

- 0.5

2001/02

- 25% malattia

18.5

24.

(18)

0.

- 0.5

2002/03

- 25% malattia

17.5

24.

(18)

0.

- 1

2003/04

- 25% malattia

18.

24.

0.

- 1

che con emendamento del 16 dicembre 2003 il

Consiglio di Stato ha modificato il Regolamento concernente l'onere d'insegnamento

dei docenti (ROID) del 20 agosto 1997, aggiungendo all'art. 1 un capoverso 3,

in forza del quale per esigenze organizzative dell' orario scolastico, l'orario

dei docenti nominati può variare, di regola, per un massimo di due ore in

sorpasso o in difetto del rapporto di nomina; le differenze sono da compensare

- rispettivamente recuperare - nel biennio successivo;

che, analogamente interpellata, il 3

febbraio 2004 la Sezione amministrativa del DECS ha comunicato all'attore che

non sarebbero state accolte le richieste dei docenti intese ad annullare il

saldo negativo (malus) o a farsi immediatamente retribuire un saldo positivo

(bonus) e che le differenze sarebbero state da recuperare, rispettivamente compensare,

nel biennio 2004/05;

che con la petizione citata in ingresso AT 1

ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, chiedendogli di

annullare il saldo orario negativo di ore d'insegnamento accumulato;

che l'attore si limita a rilevare che la

legge non prevede la possibilità di compensare da un anno scolastico all'altro

prestazioni lavorative non fornite o fornite in eccedenza;

che all'accoglimento della petizione si è

opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con

argomenti che saranno discussi qui appresso;

che in sede di replica e di duplica le parti

si sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e

domande;

considerato, in

diritto

che

giusta l'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria

derivanti dal rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono

di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica;

che la limitazione della competenza di questo tribunale alle

contestazioni per pretese di natura pecuniaria va interpretata in modo

restrittivo (RDAT 1983 n. 26; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm n. 5 b); sono di principio tali

soltanto le pretese con cui l'attore chiede la condanna della controparte al

pagamento di una somma di denaro;

che la predetta limitazione, prevista dall'art. 29 LOrd 1954,

soppressa dall'art. 47 LOrd 1987, è stata espressamente reintrodotta dall'art.

68.

LOrd 1995 attualmente in vigore;

che il docente AT 1 è invero un dipendente cantonale, ma la

pretesa che fa valere nei confronti dello Stato, suo datore di lavoro, sebbene

connessa al rapporto d'impiego, non è di natura pecuniaria;

che l'attore chiede infatti una modifica dell'onere

lavorativo settimanale;

che, a differenza del caso a cui si richiama, non domanda che

lo Stato sia condannato a versargli una somma di denaro;

che la petizione va dunque dichiarata irricevibile;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore

secondo soccombenza;

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68, 71 LOrd; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia di fr. 200.- è a carico dell'attore.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 1

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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