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Decisione

53.2004.7

interpretazione e esecuzione di una convenzione fiscale

1 ottobre 2004Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. a) AT1 è stato oggetto di un procedimento penale in relazione

all'esercizio - sia a titolo personale sia tramite la AT2 di Bellinzona - di

attività commerciali reputate illecite. Per questo motivo il Ministero pubblico

gli ha sequestrato alcuni beni depositati presso la Banca __________ e presso

la Banca __________.

b) Nello stesso tempo, la Divisione delle contribuzioni ha avviato nei

confronti di AT1 e della AT2 una procedura speciale per sottrazione di imposta

ed ha emanato nei loro confronti delle richieste di garanzia.

Il 19 dicembre 2001 i rappresentanti dei contribuenti, da un lato, e quelli del

fisco cantonale, dall'altro, si sono incontrati allo scopo di risolvere questo

contenzioso. In quell'occasione sono stati definiti i fattori sottratti da AT1

sotto forma di redditi e sostanza non dichiarati per il periodo dal 1991 al

1999, e sono pure stati determinati il reddito assoggettabile ai contributi

AVS, le multe tributarie relative alle imposte federali, cantonali e comunali

sottratte negli anni 1995 – 1999, il reddito imponibile per la tassazione

2001/2002 e l'imposta preventiva dovuta dalla AT2. Le parti hanno quindi

convenuto di trasferire presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, sul __________

intestato al Dipartimento delle finanze, i capitali posti sotto sequestro dal

Ministero pubblico, qualora fossero stati liberati a seguito della decadenza

del procedimento penale, ritenuto che dopo l'intimazione delle decisioni

definitive di recupero, di multa e di tassazione, l'Ufficio esazione e condoni

avrebbe proceduto al riversamento degli importi dovuti ai vari enti e alla

susseguente cancellazione degli attestati di carenza beni. Eventuali importi

residui risultanti da questa operazione sarebbero quindi stati versati in

acconto sulle tassazioni future.

B. Nel mese di gennaio del 2002, l'Ufficio esazioni e condoni ha dato

avvio alle pratiche per la liberazione dei beni sequestrati dall'autorità

penale. Il loro trasferimento sul conto __________ presso la Banca dello Stato

è avvenuto soltanto nel corso dell'autunno del 2002, dopo di che l'autorità

fiscale ha proceduto alla loro realizzazione. Appurato però che il ricavato non

bastava a coprire l'intero debito di imposta, il fisco ha deciso di mantenere

le procedure esecutive precedentemente avviate nei confronti degli attori.

Con lettera 14 gennaio 2003 AT1 si è opposto a questo modo di procedere, sostenendo

che, in base agli accordi stipulati il 19 dicembre 2001, con il trasferimento all'erario

dei capitali sequestrati dall'autorità penale erano state liquidate tutte le pretese

vantate dal fisco nei suoi confronti e nei confronti della AT2 sino all'anno

2002. L'11 febbraio seguente l'Ufficio esazioni e condoni ha reagito a tale

scritto, rilevando che la suddetta cessione di beni non era stata concordata a

saldo dell'intero debito d'imposta, ma semplicemente a titolo d'acconto.

C. Con petizione 1° aprile 2004 AT1 e la AT2, nel frattempo posta in

liquidazione fallimentare, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale

cantonale amministrativo lo Stato del Cantone Ticino, formulando le domande

riprodotte in epigrafe. Secondo gli attori, il 19 dicembre 2001 essi hanno

concluso con il Cantone un contratto di diritto pubblico allo scopo di regolare

tutte le loro pendenze fiscali. Considerato che l'interpretazione di questo

contratto è ora litigiosa, sostengono che, in virtù dell'art. 71 lett. b PAmm,

è compito di questo tribunale pronunciarsi sulla vertenza venuta in essere con

il fisco. Nel merito ribadiscono in sostanza che con il trasferimento all'erario

dei beni che erano stati posti sotto sequestro dall'autorità penale essi si

sono liberati di ogni debito fiscale sino alla fine del 2002.

D.

Con risposta 18 maggio 2004, lo Stato del

Cantone Ticino, rappresentato dalla Divisione delle contribuzioni, ha postulato

che, nella misura in cui dovesse risultare ammissibile, la petizione sia

integralmente respinta. Innanzi tutto contesta la competenza del Tribunale

cantonale amministrativo ad entrare nel merito della vertenza. Nega poi che la

suddetta cessione di capitali doveva valere quale versamento a saldo del debito

d'imposta degli attori, perché al momento della sottoscrizione della

convenzione non erano conosciuti né l'ammontare del medesimo, né il valore di tali

beni.

Considerato, in

diritto

1.In primo luogo va rilevato che la AT2 è stata posta in fallimento

con decreto 24 settembre 2003 della Pretura del Distretto di Bellinzona. Il

procedimento è stato dapprima sospeso per mancanza di attivo ed in seguito, con

decreto pretorile del 22 ottobre successivo, è stato riattivato secondo la

procedura sommaria.

In generale con l'apertura del fallimento la capacità degli organi di agire per

conto della società decade a favore della massa fallimentare (cfr. Commentario

basilese, n. 13 ad art. 741 CO). Nelle relazioni verso l'esterno, quest'ultima

è rappresentata dall'amministrazione del fallimento che, in caso di procedura

sommaria, spetta all'Ufficio esecuzioni e fallimenti (DTF 121 III 142 consid.

1).

Sennonché, nella presente fattispecie non risulta che tale autorità abbia

conferito mandato agli avv. __________ e __________ di agire in giudizio nei

confronti dello Stato per conto della AT2 in liquidazione. Agli atti figura in

effetti unicamente una procura, verosimilmente sottoscritta

dall'amministratrice unica della società, la quale però, in seguito

all'apertura del fallimento, non era più abilitata a rappresentare la medesima.

Si può comunque prescindere dall'assegnare alla AT2 in liquidazione un termine

per rimediare alla mancanza di una valida procura, visto che, per i motivi che

Considerandi

verranno qui di seguito esposti, la petizione è in ogni caso irricevibile.

2.2.1

Giusta l'art. 71 lett. b Pamm, il Tribunale cantonale amministrativo

giudica quale istanza unica le contestazioni che sorgono da contratti di

diritto pubblico con lo Stato.

A mente di quest'ultimo, nel caso in esame non sarebbero dati gli estremi per

l'applicazione di questa norma, essendo la procedura fra autorità fiscale e

contribuente regolata in primo luogo dalla legislazione tributaria cantonale e

federale, la quale assurge in questo ambito al ruolo di lex specialis

nei confronti della PAmm. Sempre a mente del Cantone, la pattuizione

intervenuta tra le parti il 19 dicembre 2001 costituisce un atto preparatorio

della notifica di tassazione, suscettibile di essere impugnata con gli ordinari

rimedi di diritto davanti all'autorità fiscale che l'ha emanata. Spetterebbe

dunque a quest'ultima pronunciarsi in merito ad eventuali contestazioni

concernenti l'accordo transattivo su cui si basa la tassazione.

2.2

La dottrina e la prassi più recenti considerano le convenzioni in materia

tributaria come dei veri e propri contratti di diritto pubblico tra fisco e

contribuente, assimilabili all'istituto civilistico della transazione

extragiudiziale, con cui due parti eliminano una controversia o un'incertezza

circa una relazione giuridica (Blumenstein/Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 6a ed., pag. 321 con riferimenti; Rickli, Die Einigung zwischen

Behörde und Privaten im Steuerrecht, pag. 103; Känzig/Behnisch, Die direkte

Bundessteuer, 2a ed., vol. III, pag. 108; STF del 18 novembre 2002 nella causa

2A.568/2001 e 2P.331/2001 consid. 4.2; RDAT II-1993 n. 1t consid. 3.3.; RDAT

I-1997 n. 27t consid. 4.3).

Questa circostanza non permette però ancora di concludere a favore della

ricevibilità della petizione in esame, giusta l'art. 71 lett. b PAmm. La

presente vertenza trae in effetti origine dal fatto che, come esposto in

narrativa, l'autorità fiscale, dopo aver proceduto alla realizzazione dei

capitali che erano stati sequestrati dal Ministero pubblico e aver constatato

che il ricavo non era sufficiente a coprire l'intero credito d'imposta, ha

deciso di mantenere le procedure esecutive avviate in precedenza nei confronti

di AT1 e della AT2. Ne discende che la lite in esame ruota essenzialmente

attorno ad un problema di natura esecutiva, vale a dire alla questione di

sapere se siano tutt'ora dati i presupposti affinché lo Stato possa proseguire

con le suddette procedure d'incasso.

2.3

La petizione in oggetto, con cui è stato in sostanza chiesto

l'accertamento dell'avvenuta estinzione di ogni credito fiscale e il

conseguente annullamento di tutte le procedure esecutive avviate dal fisco nei

confronti degli attori, si configura dunque alla stregua di un'azione di

annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 85a

LEF.

Giusta questa disposizione, in vigore dal 1° gennaio 1997, la parte escussa

può, per l'appunto, domandare in ogni tempo al tribunale del luogo

dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua

estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1). Se il tribunale, una

volta sentite le parti, ritiene che la domanda è molto verosimilmente fondata,

pronuncia la sospensione provvisoria dell'esecuzione (cpv. 2). Se l'azione è

ammessa, il tribunale, a seconda del caso, annulla o sospende l'esecuzione

(cpv. 3). La causa dev'essere trattata con la procedura accelerata (cpv. 4).

3.

3.1.

L'azione contemplata dall'art. 85a LEF è di natura mista, nel senso che verte

sia su questioni di merito, che su questioni prettamente esecutive (DTF 125 III

149.

consid. 2c; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 3 ad art. 85a LEF; Ammon/GasserGrundriss

des Schuldbetreibung- und Konkursrecht, pag. 140). Essa

è proponibile anche nell'ambito dell'esecuzione forzata di un credito di diritto

pubblico (Spühler, Probleme bei der Schuldbetreibung für öffentlichrechtliche

Geldforderungen, in: ZBl 1999, pag. 265). In assenza di una chiara

giurisprudenza federale, la dottrina è tuttavia divisa riguardo al quesito di

sapere quale sia l'istanza giudiziaria competente per materia a statuire su di

una simile domanda. Partendo dall'assunto che tocca in primo luogo al legislatore

cantonale risolvere questo genere di questioni, alcuni autori sostengono che non

può essere compito della giustizia civile pronunciarsi sull'esistenza o meno di

un debito fondato sul diritto pubblico: pertanto in questi casi il giudice

dell'esecuzione adito dovrebbe sospendere l'esame dell'istanza, per difetto di

competenza ratione materiae, ed assegnare all'escusso un termine per

promuovere un'azione di accertamento davanti alla competente autorità giudiziaria

amministrativa (Commentario basilese, n. 26 ad art. 85a LEF con riferimento).

Altri autori affermano invece che tocca ai tribunali civili occuparsi delle

azioni ex art. 85a LEF, anche quando l'accertamento materiale contemplato dal

cpv. 1 di questa disposizione concerne una pretesa di diritto pubblico: la tesi

contraria non terrebbe sufficientemente conto del fatto che l'azione in parola,

pur toccando questioni sia di diritto materiale che di diritto esecutivo, è una

sola e non può essere scissa, dovendo la stessa venire trattata in tutti i suoi

aspetti secondo la procedura accelerata, che i Cantoni sono tenuti ad istituire

in base all'art. 25 LEF (Spühler, op. cit., pag. 265).

3.2

Atteso che l'ordinamento cantonale non

prevede alcunché di esplicito riguardo all'autorità giudiziaria cui spetta il

compito di statuire su di un’istanza ex art. 85a LEF inoltrata nell'ambito dell'esecuzione

forzata di un credito d'imposta, nel caso concreto può di principio restare

indeciso il quesito di sapere quale delle due predette opinioni dottrinali

debba essere seguita, poiché, in ogni caso, si può senz'altro affermare che non

compete al Tribunale cantonale amministrativo occuparsi di questo genere di

cause.

In effetti, se si volesse seguire la prima tesi sopra menzionata, la competenza

a decidere sull'avvenuta estinzione o meno del debito dovrebbe essere della

Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello, in virtù delle tematiche

di diritto fiscale all'origine del presente litigio.

Qualora invece si volesse dar credito

all'altra tesi sostenuta dalla dottrina, non v'è dubbio che l'azione in parola

andava inoltrata dinanzi alla Pretura distrettuale del luogo di esecuzione

secondo la procedura prevista dagli art. 389 e segg. CPC, così come d'altronde

accade per le azioni di contestazione della graduatoria di crediti di diritto

pubblico, per le quali il Tribunale federale ha ammesso la competenza del pretore,

quale giudice del fallimento (DTF 120 III 32).

Ne discende dunque che la presente petizione

dev'essere dichiarata inammissibile per difetto di competenza di questo tribunale.

4.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3, 28, 71 PAmm; 302 e segg., 389 e

segg. CPC; 85a LEF;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è irricevibile.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 1'000.- sono a carico di __________.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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