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Decisione

53.2005.14

Richiesta di adeguamento salariale

15 febbraio 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I certificati,

fondati sull'Ordinanza del 17 ottobre 2001 sul perfezionamento e sul riconoscimento

dei diplomi e dei titoli di perfezionamento delle professioni mediche,

stabiliscono che il diploma di medico, rispettivamente il titolo di

perfezionamento sono riconosciuti in Svizzera ed hanno gli stessi effetti di un

diploma federale, rispettivamente di un titolo di perfezionamento federale.

Fondandosi

sul riconoscimento del titolo di perfezionamento, il dr. AT 1 ha chiesto al DSS

di parificare il suo stipendio a quello dei medici in possesso di un titolo di

specialista FMH.

D. Non avendo ottenuto soddisfazione, il 21 ottobre 2005 egli ha adito

il Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le proprie richieste.

Il

dr. AT 1 rileva in sostanza di aver ottenuto il riconoscimento

dell’equipollenza dei suoi titoli di studio esteri con il titolo di specialista

FMH. Considera pertanto discriminatorio il trattamento salariale che lo Stato

persiste a riservargli.

E. All'accoglimento

della petizione si oppone il Consiglio di Stato, che contesta in dettaglio le

tesi dell'insorgente con argomenti che verranno esaminati qui appresso.

Considerato, in

diritto

1.Giusta l’art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria

derivanti dal rapporto d’impiego fra l’autorità di nomina e i dipendenti

assoggettati a tale legge sono di competenza del Tribunale cantonale

amministrativo quale istanza unica (art. 71 lett. d PAmm).

L'atto inoltrato dal componente è

chiaramente finalizzato ad ottenere il riconoscimento di una pretesa di natura

pecuniaria derivante dal rapporto d’impiego. Esso è pertanto ricevibile in

ordine come petizione.

L'attore omette invero di formulare le

proprie conclusioni, in particolare di quantificare l'aumento salariale

richiesto. Sebbene la petizione non adempia i requisiti formali di legge (cfr.

art. 72 PAmm e 165 CPC), questo tribunale prescinde dal rinviarla alla parte

attrice per una sanatoria conformemente all'art. 9 PAmm, dato che va comunque

respinta nel merito per le ragioni seguenti.

Il giudizio può essere reso sulla base degli

atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Gli

stipendi dei dipendenti del Cantone sono fissati dalla legge sugli stipendi

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 (LStip), che

all'art. 3 definisce la scala delle classi.

La pianta

e la classificazione dei dipendenti cantonali è invece stabilita dal regolamento

concernente le funzioni e le classificazioni dei dipendenti dello Stato (art.

1b LStip), che ad ogni funzione assegna una determinata classe di stipendio o

una classe da determinare, scegliendone una fra quelle previste dallo stesso

regolamento.

Lo

stipendio effettivo del singolo dipendente è stabilito dal Consiglio di Stato

al momento dell'assunzione o di un cambiamento del rapporto d'impiego, in base

alla classe prevista dalla pianta organica per la funzione che gli viene

assegnata. Per principio, non v’è spazio per la libera contrattazione. Il

rapporto d’impiego dei pubblici dipendenti non è infatti di natura

contrattuale, ma è definito da un ordinamento di tipo statutario, che permette

all'autorità di nomina di determinare lo stipendio secondo apprezzamento

soltanto all'interno di un quadro prestabilito dalla legge. Di regola, a parità

di requisiti personali, dipendenti che esplicano la stessa funzione

percepiscono pertanto lo stesso stipendio.

La regola

non è tuttavia assoluta.

Una prima

eccezione - oltre alle classi alternative - è data dall'art. 7a LStip, che

permette al Consiglio di Stato di concedere ai dipendenti particolarmente

meritevoli aumenti straordinari di stipendio sotto diverse forme, all'interno

di un quadro rigorosamente definito dalla legge, che lascia all'autorità una

ridotta libertà di decisione.

Una

seconda inflessione, di ben più vasta portata, è poi data dall’art. 7b LStip,

che concede al Consiglio di Stato, in casi eccezionali, la facoltà di derogare

alla classificazione della funzione e al massimo di stipendio previsto dalla

LStip "allo scopo di assicurarsi la collaborazione di persone di

capacità eminenti o di conservarle al servizio dello Stato". A

differenza dell'art. 7a LStip, questa disposizione riserva all'autorità di

nomina un potere discrezionale assai ampio, limitato unicamente dallo scopo di

permettere allo Stato di rimanere competitivo con l'economia privata sul

mercato del lavoro. La norma, che riprende in sostanza il previgente art. 7ter

LStip, abilita l'autorità di nomina a definire caso per caso la retribuzione

del dipendente nell'ambito di una libera contrattazione, prescindendo dai limiti

di stipendio fissati dall'art. 3 LStip e dalla classificazione della funzione

stabilita dal regolamento. Basta che la retribuzione sia giustificata dalle attitudini

del dipendente e dalla necessità dello Stato di assicurarsene il servizio.

Considerato che lo stipendio dei dipendenti assunti con contratto speciale è

definito ad personam, prescindendo dall'ordinamento retributivo

stabilito dalla legge, la norma è per sua natura atta a dar luogo a disparità

di trattamento salariale fra i dipendenti che svolgono la stessa funzione e

presentano le stesse caratteristiche personali.

3.

3.1. Data

la scarsità di medici disposti ad entrare al servizio dello Stato, per sopperire

alle esigenze dell'Ospedale neuropsichiatrico cantonale già negli anni '70 il Governo

si è avvalso delle facoltà concessegli dall'art. 7ter LStip allora in vigore,

disponendo in modo generale, attraverso il decreto esecutivo concernente la

classificazione del personale, che il rapporto d'impiego di tutti i medici

operanti in questo settore dell'amministrazione fosse retto da un contratto

speciale (cfr. BU 1971, 74). Il regolamento concernente la classificazione dei

dipendenti dello Stato, adottato dal Consiglio di Stato in forza della delega

conferitagli dall'art. 1a LStip, ha confermato questo indirizzo, stabilendo che

tutti i medici al servizio dell'OSC fossero assunti con contratto speciale, ossia

con rapporto d'impiego fondato sull'art. 7b LStip.

3.2

Sino

alla fine del 1988, i medici psichiatri al servizio dell'OSC in possesso del

titolo di specialista FMH e quelli in possesso di un titolo di studio straniero

percepivano la stessa retribuzione. Lo stipendio era graduato unicamente per

rapporto alla funzione svolta. Allo scopo di contenere l'esodo dei medici in

possesso del titolo di specialista FMH verso la libera professione, a partire

dal 1989 il Consiglio di Stato, avvalendosi nuovamente delle facoltà

concessegli dall'art. 7ter LStip, ha accordato loro un aumento di stipendio di

10'000.- fr. l'anno, che è stato portato a fr. 12'031.- a far tempo dal 1993.

Lo stipendio dei medici in possesso di un titolo di studio straniero, che non

potevano rendersi indipendenti, è invece rimasto invariato. Lo stipendio è

quindi stato differenziato in base al titolo di studio.

Il

diverso trattamento salariale non era riconducibile ad un diverso valore delle

capacità professionali attestate dal titolo di studio. Anche se vi si

richiamava, la distinzione era essenzialmente dettata dall'esigenza dello Stato

di mantenere al suo servizio i medici in possesso del titolo di specialista

FMH. Lo si deduce in modo inequivocabile dalla lettera 27 aprile 1993 del

direttore del Dipartimento delle opere sociali ai medici dell'OSC titolari di

un diploma estero, fra cui l'attore, che avevano chiesto all'autorità di parificare

il loro stipendio a quello dei medici portatori di un titolo di specialista

FMH.

4.

Il 26

maggio 2005 il Comitato di perfezionamento per le professioni mediche ha rilasciato

al dr. AT 1 il certificato che riconosce in Svizzera il diploma di medico, ed

il titolo di neuropsichiatra infantile conseguiti in Italia. Fondandosi su

questi attestati, l'attore chiede che gli sia riservato lo stesso trattamento

salariale accordato ai medici in possesso di un titolo di specialista FMH.

4.1

Il

possesso del certificato che riconosce l'equipollenza del titolo di studio

italiano di specialista in neuropsichiatra infantile e del corrispondente

titolo federale non costituisce un motivo sufficiente per accogliere la

richiesta. Nell'ambito di un rapporto d'impiego riconducibile all'art. 7b

LStip, lo Stato non è in effetti tenuto ad accordare lo stesso stipendio a

tutti i dipendenti che hanno gli stessi titoli ed esercitano la medesima

funzione. Il semplice riconoscimento dell'equipollenza dei titoli in discussione

non impedisce quindi allo Stato di negare al portatore di un titolo di studio

estero il supplemento di stipendio che accorda ad un medico in possesso di un

titolo di specialista FMH al fine di mantenerlo al suo servizio. Questa

disparità di trattamento salariale sta soltanto a significare che lo Stato non

avverte l'esigenza di mantenere al suo servizio anche un medico portatore di un

titolo di studio estero riconosciuto equivalente al titolo FMH, accordando

anche a quest'operatore sanitario un supplemento di stipendio che dovrebbe

disincentivarne il passaggio alla libera professione. Benché opinabile, il

diverso trattamento salariale non è lesivo del principio di uguaglianza, poiché

l'art. 7b LStip consente all'autorità di definire caso per caso la retribuzione

dei dipendenti dotati di particolari capacità al fine di assicurarsene il servizio.

Lo Stato può infatti operare distinzioni anche fra medici in possesso del

titolo di specialista FMH in psichiatria che esplicano la medesima funzione.

4.2

Come

illustrato in narrativa, il 15 luglio 2004 il Consiglio di Stato ha d'altra

parte risolto con effetto retroattivo a far tempo dal 1. gennaio 2004 che gli

stipendi dei medici con titolo FMH o equipollente assunti con contratto

speciale presso l'Ospedale sociopsichiatrico cantonale (OSC) e gli eventuali

aumenti successivi vengono differenziati non soltanto in base alla funzione, ma

anche alle capacità personali, all'esperienza professionale e alla formazione.

Il Governo ha così finalmente inteso sfruttare la possibilità offerta dall'art.

7b LStip di definire caso per caso la retribuzione dei medici dell'OSC

nell'ambito di una libera contrattazione. Richiamandosi a quanto suggerito da

questo tribunale nella sentenza 18.08.2003 in re M., ha quindi formalmente abbandonato

la vecchia prassi secondo cui ai medici dell'OSC veniva corrisposto il medesimo

salario a parità di funzione, ad eccezione dei medici portatori di un

riconoscimento di studio estero, cui a partire dal 1989 veniva invece versato

un salario inferiore per i motivi illustrati al consid. 3.2.; prassi,

quest'ultima, che il tribunale aveva reputato contraria al principio

costituzionale di uguaglianza (cfr. STA 18.08.2003 in re M., consid. 4.2).

Conformemente

a quanto previsto da dottrina e giurisprudenza, il cambiamento di prassi in

questione appare fondato su motivi seri ed oggettivi (essenzialmente riconducibili

alla difficile situazione economica in cui versa attualmente il nostro Cantone),

non pregiudica la sicurezza del diritto e non disattende il principio della

buona fede (DTF 111 Ia 162 e rinvii; Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., n. 72 B I seg.). Nemmeno l'attore sostiene

il contrario.

5.

In esito ai precedenti considerandi, la petizione va dunque respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico della

parte attrice secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 7b LStip; 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'000.–, sono a carico del dr. AT 1.

3. Intimazione

a:

;

.

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 1

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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