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Decisione

53.2005.2

contributo straordinario 2005-2007 per un dipendente occupato a metà tempo

6 aprile 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i primi fr. 20'000.-.

C. Con

petizione 4 marzo 2005 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo

tribunale ponendo a giudizio le domande riprodotte in ingresso. L'attrice

contesta in sostanza che le venga riconosciuta un'esenzione soltanto per i

primi fr. 10'000.- dello stipendio in quanto dipendente occupata a metà tempo.

L'adeguamento della quota esente al grado d'occupazione sarebbe sprovvisto di

base legale.

D. All'accoglimento

della petizione si oppone lo Stato rilevando che la base legale per la

riduzione proporzionale al grado di occupazione della quota esente sarebbe da

ricercare nell'art. 3 cpv. 3 LStip, richiamato dall'art. 1 cpv. 2 DLCS. Lo

confermerebbe il punto 5 delle note esplicative concernenti la trattativa con i

sindacati sulle misure di contenimento della spesa per il personale.

Considerato, in

diritto

1. Giusta l'art.

68 LOrd le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal

rapporto d'impiego sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale

istanza unica.

L'attrice è

una dipendente cantonale. La pretesa che fa valere davanti a questo tribunale

nei confronti del datore di lavoro è di natura pecuniaria e deriva dal rapporto

d'impiego. Nella misura in cui chiede che lo Stato sia condannato a versarle

una somma di denaro, la petizione è dunque ricevibile in ordine. Non è invece

ricevibile per mancanza d'interesse sufficiente (art. 41 PAmm) la domanda di

accertare l'illegittimità delle modalità di calcolo del contributo.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).

Considerandi

2.

Giusta l'art.

1.

cpv. 1 DLCS, per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo

straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri

di Stato.

Esso corrisponde, soggiunge la norma (cpv. 2), ad una riduzione del 2.2% degli

stipendi di cui all'art. 3 LStip, aggiornati al 1° gennaio 2005. Sono esentati

i primi fr. 20'000.-.

Il suddetto contributo straordinario,

configurato come una riduzione transitoria dello stipendio dei dipendenti dello

Stato, è stato adottato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato

al fine di contenere la spesa del Cantone per il personale. Al fine di evitare

che costituisse un aggravio eccessivo per i dipendenti con i redditi più bassi,

il legislatore ha stabilito che fosse direttamente proporzionale allo stipendio

soltanto a partire dalla soglia di fr. 20'000.-.

La quota esente dalla trattenuta è stata definita

in termini assoluti, prescindendo in particolare dal grado di occupazione o da

altri fattori, quali ad esempio il conseguimento di un reddito d'altra fonte. Determinante

è lo stipendio effettivamente percepito dal dipendente dallo Stato.

A mente del convenuto, l'adeguamento della

quota esente al grado di occupazione del dipendente sarebbe deducibile dall'art.

3.

LStip, richiamato dall'art. 1 cpv. 2 DLCS. Secondo l'art. 3 cpv. 3 LStip, in

caso di orario ridotto, lo stipendio e le indennità previste dalla LStip sono

calcolati in proporzione dell'attività prestata. Anche la quota esente

andrebbe quindi ragguagliata al grado di occupazione. La tesi difensiva non può

essere accreditata.

Anzitutto, perché la quota esente, fissata

dall'art. 1 cpv. 1 DLCS, non può essere assimilata ad un'indennità prevista

dalla LStip.

In secondo luogo, perché il rinvio all'art.

3.

LStip mira unicamente a definire la base di calcolo della trattenuta.

Da ultimo, perché la disposizione che esenta

dal prelievo i primi fr. 20'000.- segue quella che rinvia all'art. 3 LStip, per

cui ben si può ammettere che si applichi secondo il suo tenore letterale anche

agli stipendi ridotti in proporzione dell'attività prestata.

L'interpretazione teleologica della norma

conferma questa conclusione. Non è invero dato di vedere per qual motivo il

dipendente che consegue un determinato reddito lavorando a tempo parziale debba

essere penalizzato rispetto ad un dipendente che, siccome collocato in una

classe di stipendio più bassa, consegue lo stesso reddito lavorando a tempo

pieno. Determinante, dal profilo delle finalità sociali perseguite dalla norma

che fissa la quota non soggetta a riduzione, non è il reddito previsto dalla

classe di stipendio in cui il dipendente è collocato, ma lo stipendio che gli

viene concretamente ed effettivamente versato.

A torto reputa il convenuto che rinunciando

a ragguagliare la quota esente al grado di occupazione si discriminerebbero i dipendenti

occupati a tempo pieno rispetto a quelli occupati a tempo parziale. La fissazione

in termini assoluti di una quota esente è per sua natura atta ad alterare la

scala degli stipendi a detrimento dei redditi più alti, che vengono gravati da

un prelievo percentualmente maggiore.

Le note esplicative richiamate dal convenuto

in sede di risposta e le risultanze delle trattative condotte con i sindacati

di categoria non permettono di giungere a conclusioni più favorevoli al

convenuto. In particolare, non permettono di avallare una modalità di calcolo

del contributo che si scosta dal chiaro testo di legge.

3.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta nella

misura in cui è ricevibile.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 1, 5 DLCS; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, la petizione è accolta.

§. Di conseguenza, lo Stato verserà all'attrice la

differenza tra il contributo straordinario calcolato sulla base di una quota esente

di fr. 10'000.- ed il contributo straordinario calcolato sulla base di una

quota esente di fr. 20'000.-.

2. Non si

prelevano né spese, né tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.

terzi implicati

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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