53.2005.2
contributo straordinario 2005-2007 per un dipendente occupato a metà tempo
6 aprile 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
53.2005.2
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, TRAM
Titolo:
contributo straordinario 2005-2007 per un dipendente occupato a metà tempo
CONTRIBUTO STRAORDINARIO
art. 68 LORD
art. 3 LSTIP
Incarto n.
53.2005.2
Lugano
6 aprile 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 4 marzo 2005 di
AT 1, ,
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino,
chiedente:
1.
La presente è
accolta.
§ Di conseguenza:
a.
Ai sensi dell'art. 8 Cost. fed. è
costatato il carattere discriminatorio e l'assenza di base legale della
riduzione determinata dal grado d'occupazione del dipendente per la quota
esente, operata dal Cantone Ticino nell'applicazione del Decreto legislativo
concernente l'adozione di un contributo straordinario per gli anni 2005-2007
dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.
b.
Il contributo straordinario sullo
stipendio dell'attrice è da calcolare come segue:
-
stipendio annuo fr. 48'680.-
-
./. quota esente fr. 20'000.-
-
stipendio assoggettato fr. 28'680.- x 2.2% = fr. 631.-
2.
Protestate spese
e ripetibili.
vista la risposta 1. aprile
2005 del convenuto, chiedente:
1.
La petizione è
integralmente respinta.
2.
Protestate spese
e ripetibili.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. L'attrice AT
1 è alle dipendenze dello Stato dal 1973, quale assistente di biblioteca. Dal
1983 è occupata a metà tempo (50%) in questa funzione presso la Scuola media di __________.
B. Il 1°
gennaio 2005 è entrato in vigore il Decreto legislativo 14 dicembre 2004 concernente
l'adozione di un contributo straordinario per gli anni 2005-2007 dei dipendenti
dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato (in seguito: DLCS; BU
2005, pag. 58 seg.)
L'art. 1 cpv. 1 DLCS stabilisce che per
gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo straordinario a
carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri di Stato.
Esso corrisponde, soggiunge la norma (cpv. 2), ad una riduzione del 2.2% degli
stipendi di cui all'art. 3 LStip, aggiornati al 1° gennaio 2005. Sono esentati
Fatti
i primi fr. 20'000.-.
C. Con
petizione 4 marzo 2005 AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo
tribunale ponendo a giudizio le domande riprodotte in ingresso. L'attrice
contesta in sostanza che le venga riconosciuta un'esenzione soltanto per i
primi fr. 10'000.- dello stipendio in quanto dipendente occupata a metà tempo.
L'adeguamento della quota esente al grado d'occupazione sarebbe sprovvisto di
base legale.
D. All'accoglimento
della petizione si oppone lo Stato rilevando che la base legale per la
riduzione proporzionale al grado di occupazione della quota esente sarebbe da
ricercare nell'art. 3 cpv. 3 LStip, richiamato dall'art. 1 cpv. 2 DLCS. Lo
confermerebbe il punto 5 delle note esplicative concernenti la trattativa con i
sindacati sulle misure di contenimento della spesa per il personale.
Considerato, in
diritto
1. Giusta l'art.
68 LOrd le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal
rapporto d'impiego sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale
istanza unica.
L'attrice è
una dipendente cantonale. La pretesa che fa valere davanti a questo tribunale
nei confronti del datore di lavoro è di natura pecuniaria e deriva dal rapporto
d'impiego. Nella misura in cui chiede che lo Stato sia condannato a versarle
una somma di denaro, la petizione è dunque ricevibile in ordine. Non è invece
ricevibile per mancanza d'interesse sufficiente (art. 41 PAmm) la domanda di
accertare l'illegittimità delle modalità di calcolo del contributo.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Considerandi
2.
Giusta l'art.
1.
cpv. 1 DLCS, per gli anni 2005, 2006 e 2007 viene introdotto un contributo
straordinario a carico dei dipendenti dello Stato, dei Magistrati e dei Consiglieri
di Stato.
Esso corrisponde, soggiunge la norma (cpv. 2), ad una riduzione del 2.2% degli
stipendi di cui all'art. 3 LStip, aggiornati al 1° gennaio 2005. Sono esentati
i primi fr. 20'000.-.
Il suddetto contributo straordinario,
configurato come una riduzione transitoria dello stipendio dei dipendenti dello
Stato, è stato adottato dal Gran Consiglio su proposta del Consiglio di Stato
al fine di contenere la spesa del Cantone per il personale. Al fine di evitare
che costituisse un aggravio eccessivo per i dipendenti con i redditi più bassi,
il legislatore ha stabilito che fosse direttamente proporzionale allo stipendio
soltanto a partire dalla soglia di fr. 20'000.-.
La quota esente dalla trattenuta è stata definita
in termini assoluti, prescindendo in particolare dal grado di occupazione o da
altri fattori, quali ad esempio il conseguimento di un reddito d'altra fonte. Determinante
è lo stipendio effettivamente percepito dal dipendente dallo Stato.
A mente del convenuto, l'adeguamento della
quota esente al grado di occupazione del dipendente sarebbe deducibile dall'art.
3.
LStip, richiamato dall'art. 1 cpv. 2 DLCS. Secondo l'art. 3 cpv. 3 LStip, in
caso di orario ridotto, lo stipendio e le indennità previste dalla LStip sono
calcolati in proporzione dell'attività prestata. Anche la quota esente
andrebbe quindi ragguagliata al grado di occupazione. La tesi difensiva non può
essere accreditata.
Anzitutto, perché la quota esente, fissata
dall'art. 1 cpv. 1 DLCS, non può essere assimilata ad un'indennità prevista
dalla LStip.
In secondo luogo, perché il rinvio all'art.
3.
LStip mira unicamente a definire la base di calcolo della trattenuta.
Da ultimo, perché la disposizione che esenta
dal prelievo i primi fr. 20'000.- segue quella che rinvia all'art. 3 LStip, per
cui ben si può ammettere che si applichi secondo il suo tenore letterale anche
agli stipendi ridotti in proporzione dell'attività prestata.
L'interpretazione teleologica della norma
conferma questa conclusione. Non è invero dato di vedere per qual motivo il
dipendente che consegue un determinato reddito lavorando a tempo parziale debba
essere penalizzato rispetto ad un dipendente che, siccome collocato in una
classe di stipendio più bassa, consegue lo stesso reddito lavorando a tempo
pieno. Determinante, dal profilo delle finalità sociali perseguite dalla norma
che fissa la quota non soggetta a riduzione, non è il reddito previsto dalla
classe di stipendio in cui il dipendente è collocato, ma lo stipendio che gli
viene concretamente ed effettivamente versato.
A torto reputa il convenuto che rinunciando
a ragguagliare la quota esente al grado di occupazione si discriminerebbero i dipendenti
occupati a tempo pieno rispetto a quelli occupati a tempo parziale. La fissazione
in termini assoluti di una quota esente è per sua natura atta ad alterare la
scala degli stipendi a detrimento dei redditi più alti, che vengono gravati da
un prelievo percentualmente maggiore.
Le note esplicative richiamate dal convenuto
in sede di risposta e le risultanze delle trattative condotte con i sindacati
di categoria non permettono di giungere a conclusioni più favorevoli al
convenuto. In particolare, non permettono di avallare una modalità di calcolo
del contributo che si scosta dal chiaro testo di legge.
3.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta nella
misura in cui è ricevibile.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 1, 5 DLCS; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, la petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato verserà all'attrice la
differenza tra il contributo straordinario calcolato sulla base di una quota esente
di fr. 10'000.- ed il contributo straordinario calcolato sulla base di una
quota esente di fr. 20'000.-.
2. Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona.
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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