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Decisione

53.2005.21

Indennità di supplenza (refezione)

3 marzo 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Giusta l'art. 21 cpv. 2 della legge sulla scuola

dell'infanzia e sulla scuola elementare (LSIE), l'orario settimanale degli

allievi della scuola dell'infanzia è di 32 ore nelle sedi con refezione e di 25

ore e 15 minuti nelle sedi senza refezione. Per compensare il maggior onere di

lavoro, l'art. 39 del regolamento dei dipendenti dello Stato (RDS), in vigore

sino all'anno scorso, riconosceva alle docenti che sovrintendono alla refezione

un'indennità di

fr. 2'000.- all'anno oltre al pasto gratuito, valutato fr. 1'400.-

l'anno (fr. 10.- per pasto).

Alcuni anni fa numerose docenti di scuola dell'infanzia con l'onere

della refezione hanno convenuto in giudizio davanti a questo tribunale i comuni

presso i quali lavoravano, denunciando la discriminazione di cui sarebbero

state oggetto a livello di trattamento salariale per rapporto alle colleghe

senza refezione.

Con sentenza del 6 luglio 2004 il Tribunale cantonale amministrativo

ha parzialmente accolto la prima di queste petizioni, riconoscendo il carattere

discriminatorio del trattamento salariale riservato dall'art. 39 RDS alle

docenti con l'onere della refezione.

Con articolata motivazione, di cui si dirà più avanti per

quanto necessario, questo tribunale ha in sostanza stabilito che l'onere

lavorativo annuo delle docenti senza refezione era valutabile in 1'925.375 ore,

mentre quello delle docenti con refezione ammontava a 2'135.25 ore. Reputando

che l'indennità di fr. 3'400.- l'anno, corrisposta parzialmente in natura, non

remunerasse a sufficienza il maggior onere lavorativo (+ 209.875 ore) delle

docenti con refezione, il comune convenuto è stato condannato a versare all'attrice

un'indennità supplementare pari al 10.9% dello stipendio annuo effettivamente

corrisposto (comprensivo dell'indennità di fr. 2'000.- per la refezione)

dedotto l'importo fisso di

fr. 3'618.-.

B. Con petizione 22 novembre

2005 AT 1 ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale i comuni

menzionati in epigrafe, presso i quali ha lavorato come docente supplente di

scuola d'infanzia, chiedendo che siano condannati a versarle

un'indennità supplementare, pari al 10.9% dello stipendio che le è stato

corrisposto.

Richiamata la sentenza di cui si è appena detto, l'attrice

rileva che l'art. 5 del regolamento sulle supplenze dei docenti del 13 febbraio

1996 (RSD), prevedendo di retribuire le supplenti con un compenso settimanale

di fr. 1'100.-, comprensivo dell'eventuale indennità di refezione, non opera le

necessarie distinzioni tra le docenti con l'onere della refezione e quelle

esenti. La discriminazione andrebbe eliminata riconoscendo anche alle supplenti

con refezione il supplemento fissato da quella sentenza.

C. All'accoglimento della

petizione si oppongono i comuni convenuti, ad eccezione di quello di CV 6, che

invece vi aderisce.

Ad identica conclusione perviene il DECS, chiamato a pronunciarsi

in proposito.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Giusta l'art. 68 LOrd,

le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal

rapporto d'impiego tra l'autorità di nomina e il dipendente sono di competenza

del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica. Per autorità di

nomina va inteso il datore di lavoro (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 c).

La proponibilità dell'azione diretta non

dipende dalla natura del rapporto d'impiego, ma dallo statuto giuridico delle

parti, in particolare da quello di dipendente del Cantone, di una sua azienda o

di un suo istituto come funzionario o impiegato, rispettivamente di direttore o

di docente di scuole cantonali o comunali. L'art. 1 LOrd non limita invero il

campo d'applicazione della legge ai rapporti retti dal diritto pubblico. Né una

limitazione della giurisdizione amministrativa ai rapporti assoggettati al

diritto pubblico può essere dedotta dall'art. 68 LOrd. Non possono dunque essere

confermate le conclusioni alle quali è pervenuto questo tribunale in un

precedente giudizio (STA 30.3.1999 in re T.).

1.2. L'attrice AT 1 è stata a più riprese alle dipendenze dei

comuni convenuti quale docente supplente presso le rispettive scuole dell'infanzia.

Le pretese fatte valere sono di natura pecuniaria. La competenza del Tribunale

cantonale amministrativo a dirimere la vertenza va dunque ammessa. L'art. 20

cpv. 2 LOrd, che assoggetta il rapporto d'impiego del personale amministrativo,

in particolare quello dei supplenti, al diritto privato (art. 319 seg. CO), non

osta al riconoscimento della giurisdizione amministrativa. Ai fini del presente

giudizio la natura effettiva del rapporto d'impiego può peraltro rimanere

indecisa (cfr. sul tema STF 2P.136/2005 del 14.12.2005; Peter Hänni, Das

öffentlichrechtliche Dienstverhältnis, 2002, pag. 38 seg.).

1.3. Il sindacato non è invece un dipendente dei comuni qui

convenuti in giudizio. La sua petizione è dunque manifestamente inammissibile.

Trattandosi di un procedimento proponibile mediante azione diretta e non in via

di ricorso, la legittimazione ad rem non può essere dedotta dall'art. 43

PAmm.

Considerandi

2.

Per prassi costante, il

principio della parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art.

8.

cpv. 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.), non permette

di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto importante

giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che presentano tra

di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario un

trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente essere

identiche sotto ogni aspetto, la loro similitudine va stabilita per quel che

riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 129 I 113 consid.

5.1

; 346 consid. 6. 125 II 345 consid. 10b; 124 II 193

consid. 8d/aa; 121 I 104 consid. 4a; RDAT 1997 I n. 10 consid. 3a; Jörg Paul

Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, pag. 239;

Beatrice Weber-Dürler, Zum Anspruch auf Gleichbehandlung in der

Rechtsanwendung, ZBl 2004, 1 seg.).

Nei rapporti di pubblico impiego l'art. 8 cpv. 1 Cost. esige

che i dipendenti che svolgono lo stesso lavoro percepiscano la stessa

retribuzione. Agli enti pubblici è per principio riconosciuto un ampio margine

discrezionale nell'allestimento degli ordinamenti retributivi. Nel rispetto del

divieto d'arbitrio e del principio di uguaglianza, fra i molti fattori che

caratterizzano l'attività del singolo funzionario gli enti pubblici possono

scegliere gli aspetti che ritengono maggiormente qualificanti per definirne la

retribuzione (DTF 129 I 162 consid. 3.2. 165; 125 I 71 consid. 2c/aa 79).

Censurabili sono soltanto le distinzioni che, non fondandosi su motivi

oggettivi e pertinenti, non appaiono ragionevolmente sostenibili.

3.

3.1. Secondo l'art. 5 cpv.

1.

del regolamento sulle supplenze dei docenti (RSD) del 13 febbraio 1996, nella

versione in vigore sino al 31 agosto 2005, i supplenti erano retribuiti per le

ore di lezione effettivamente impartite, sulla base di un compenso settimanale

corrispondente all'orario completo del docente supplito. Per le scuole dell'infanzia,

il compenso era fissato a fr. 1'100.-, comprensivo delle eventuali indennità

di refezione.

Considerato che l'orario settimanale completo delle docenti

senza refezione è di 25.25 ore, il compenso orario di questa categoria di

docenti ammontava dunque a fr. 43.56 (1'100.- : 25.25), mentre quello delle

docenti con refezione, gravate da un onere d'insegnamento settimanale di 32

ore, era di fr. 34.375 (anzi, 35.625 se si considera che beneficiano di 4 pasti

gratuiti del valore di fr. 10.- l'uno per settimana). Lo stipendio orario delle

docenti con refezione era di conseguenza sensibilmente inferiore (18.2%) a quello

delle docenti senza refezione. Fra le due categorie di docenti, sussisteva

quindi un'evidente disparità di trattamento, priva di qualsiasi giustificazione

oggettiva, sostanzialmente analoga a quella riscontrata da questo tribunale tra

le docenti nominate od incaricate nella sentenza di cui si è detto in narrativa,

che il semplice pasto gratuito evidentemente non compensava.

3.2

L'attrice chiede che la discriminazione sia corretta

concedendole lo stesso supplemento (10.9%), che è stato riconosciuto alle

docenti nominate e incaricate. La richiesta misconosce che tale supplemento era

stato calcolato valutando l'onere lavorativo annuale complessivo delle docenti

in questione, che non è dato soltanto dalle ore settimanali d'insegnamento

moltiplicate per il numero di settimane di scuola, ma comprende anche tutto il

lavoro di preparazione delle attività scolastiche ed il tempo dedicato ai

contatti con i genitori, con i colleghi e con la direzione dell'istituto

scolastico. Oneri, questi, che, specialmente nel caso di supplenze di breve

durata, non incombono o incombono in misura comunque limitata ai docenti

supplenti. L'attrice dimentica inoltre che quella sentenza stabiliva anche che dall'indennità

supplementare, calcolata moltiplicando lo stipendio annuo versato alle docenti

con refezione per il fattore 0.109, andava ancora dedotta la somma fissa di fr.

3'618.-. Percentualmente, per rapporto allo stipendio, il supplemento

effettivamente dovuto era variabile (1.85% per uno stipendio annuo di fr. 40'000.-;

4.

% per uno stipendio annuo di fr. 60'000.-; 6.37% per uno stipendio annuo di

fr. 80'000.-).

La discriminazione lamentata dall'attrice non può dunque essere

corretta semplicemente moltiplicando lo stipendio orario delle docenti con

refezione per il fattore 0.109. Per porvi rimedio occorrerebbe valutare in modo

analitico l'onere lavorativo effettivo delle due categorie di docenti

supplenti, tenendo in particolare presente che già nel giudizio più volte

citato l'onere lavorativo corrispondente al momento della refezione è stato

considerato inferiore a quello d'insegnamento.

Una simile laboriosa indagine può tuttavia essere evitata se

si considera che il Consiglio di Stato ha nel frattempo modificato l'art. 5 RDS

riconoscendo alle docenti supplenti con oneri di refezione un'indennità

supplementare di fr. 25.- per ogni momento di refezione oltre al pasto

gratuito. Indennità, questa, che corrisponde a circa il 10.4% del compenso

giornaliero versato alle docenti supplenti, calcolato in base ad un salario

orario di

fr. 34.375 per 7 ore di lavoro.

4.

Nel caso in

esame, i conteggi presentati dall'attrice consentono al massimo di stabilire i

giorni supplenza effettuati presso ogni singolo comune convenuto. Dato che le

docenti senza refezione erano retribuite allo stesso modo di quelle con

refezione, tali conteggi non permettono tuttavia di stabilire con la dovuta

precisione se l'attrice abbia effettivamente o meno sovrinteso alla refezione.

La petizione, nella misura in cui è proposta dalla docente AT

1, può dunque essere accolta soltanto nel senso di riconoscere all'attrice un'indennità

supplementare di fr. 25.- per ogni momento di refezione effettivamente prestato,

sino ad un massimo della pretesa fatta valere nei confronti del singolo comune,

lasciando alle parti il compito di stabilirne esattamente il numero. L'accertamento

del carattere discriminatorio dell'art. 39 cpv. 1 RSD nella versione in vigore

sino al 31 agosto 2005 non deve essere esplicitato, perché è sottinteso al

riconoscimento della pretesa pecuniaria fatta valere in giudizio. Considerato

che il difetto è stato nel frattempo emendato, la richiesta non appare d'altronde

più sorretta da alcun interesse.

La petizione va invece respinta siccome inammissibile nella misura

in cui è proposta dal sindacato SSP/VPOD, perché l'attore non è parte del rapporto

d'impiego con i comuni convenuti.

5.

Dato l'esito, si

prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.

Le ripetibili, commisurate tenendo conto del carattere

seriale della petizione, analoga ad altre undici, sono suddivise fra i convenuti

proporzionalmente al prevedibile esito dei conteggi di dettaglio.

Per

questi motivi,

visti

gli art. 1, 2, 68, 78, 79 LOrd; 34 LStip; 52 LSc; 7, 12, 21, 30, 37 LSIE; 39

RLALSIE; 8 Cost.; 39 RSD; 31, 51, 71, 74 PAmm;

dichiara e pronuncia:

1.

La petizione è parzialmente

accolta.

§ Di conseguenza:

1.1

Il

comune di CV 1 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 119.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.2

Il

comune di CV 2 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 721.25, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.3

Il

comune di CV 3 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 213.55, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.4

Il

comune di CV 4 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 133.05, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.5

Il

comune di CV 5 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 147.15, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.6

Il

comune di CV 6 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 202.40 oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.7

Il

comune di CV 7 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 880.05, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.8

Il

comune di CV 8 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 119.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.9

Il

comune di RA 9 verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di

refezione prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non

oltre fr. 134.90, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.10

Il comune di CV

10.

verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione

prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr.

131.

, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.11

Il comune di CV

11.

verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione prestato

tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr. 162.10, oltre

agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

1.12

Il comune di RA

12.

verserà all'attrice un compenso di fr. 25.- per ogni momento di refezione

prestato tra il 25 febbraio 2000 ed il 31 agosto 2005, comunque non oltre fr.

200.

, oltre agli interessi del 5% dalla data dei singoli conteggi.

2.

Non si prelevano

né tasse, né spese.

3.

Le ripetibili di

fr. 300.- sono suddivise fra i comuni convenuti come segue:

– fr. 10.- a carico del comune di CV 1;

– fr. 70.- a carico del comune di CV 2;

– fr. 20.- a carico del comune di CV 3;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 4;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 5;

– fr. 90.- a carico del comune di CV 7;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 8;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 9;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 10;

– fr. 15.- a carico del comune di CV 11;

– fr. 20.- a carico del comune di CV 12.

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente Il

segretario