53.2005.26
Stipendio in caso di malattia
20 novembre 2006Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
53.2005.26
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TRAM
Titolo:
Stipendio in caso di malattia
STIPENDIO
art. 7 LSTIP
art. 23 LSTIP
Incarto n.
53.2005.26
Lugano
20 novembre
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 28 novembre 2005 di
AT 1, ,
rappr. da: Sindacato Servizi pubblici SSP/VPOD, 6501
Bellinzona;
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1. La presente petizione è
accolta. Di conseguenza:
a. Ai sensi dell'art. 8
Costituzione federale è constatato il carattere discriminatorio della ris. n.
43 del 14.5.2005 del DECS e della decisione 24.10. 2005 della Sezione
amministrative del DECS;
b. Il Canton Ticino versa al
prof. AT 1 il salario corrispondente al saldo positivo di 2 ore di lezione.
2. Protestate spese e
ripetibili.
vista la risposta 14 settembre 2006 del Consiglio di
Stato, chiedente:
1. La petizione è respinta.
2. Protestate spese e tasse.
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'attore,
prof. AT 1, ha insegnato quale docente nominato a tempo pieno per la matematica
presso le scuole medie del Cantone dal settembre 1971 al 31 agosto 2004, quando
è passato al beneficio della pensione. Nel corso degli ultimi due anni (2002/03
e 2003/04) di scuola, la Sezione amministrativa del DECS ha ridotto l'orario di
lavoro del prof. AT 1 da 24 a 18 ore d'insegnamento settimanali per motivi di
salute. Lo stipendio è rimasto invariato (100%).
Per esigenze di servizio della scuola, in
quei due anni l'attore ha comunque insegnato 20 ore per settimana.
B. Con
petizione 28 novembre 2005 il prof. AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti
al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il pagamento delle due ore d'insegnamento
supple-mentari effettuate durante gli ultimi due anni di servizio.
C. All'accoglimento
della petizione si è opposto lo Stato per motivi che per quanto necessario
saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in
diritto
1.1.1. Nella misura in cui chiede la condanna del convenuto al pagamento
di somme di denaro, la petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd,
che devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle
contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego
tra l'autorità di nomina e il dipendente.
L'attore è un dipendente del Cantone e la
petizione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal
rapporto d'impiego.
Irricevibile, per mancanza d'interesse
Considerandi
sufficiente, è la domanda di accertamento del carattere arbitrario e discriminatorio
della classificazione dell'attore.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.
2.
Giusta l'art. 23 cpv. 1 LStip, in caso di malattia o infortunio non
professionale, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero
stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per i successivi 360 giorni di
assenza. Per i docenti, precisa la norma in questione (cpv. 7), lo stipendio è
calcolato in proporzione alla durata della scuola.
3.
Nel caso
concreto, la Sezione amministrativa del DECS ha concesso all'attore, per due
anni consecutivi, una riduzione da 24 a 18 ore settimanali dell'onere d'insegnamento
per motivi di salute. In sostanza, l'autorità gli ha riconosciuto
preventivamente un'assenza per malattia pari a 6 ore settimanali. Trattandosi
di una riduzione determinata da motivi di natura valetudinaria, l'attore è
stato ulteriormente retribuito con lo stipendio corrispondente all'onere
lavorativo fissato dal rapporto di nomina a tempo pieno (100% per 24 ore).
Considerato che le ore di matematica nella
scuola media sono fissate soltanto per multipli di 5, l'attore in quegli anni
ha tuttavia insegnato per 20 anziché per 18 ore di lezione alla settimana.
Con la petizione in esame, il prof. AT 1
chiede ora che gli venga versata la retribuzione corrispondente alle 2 ore di
lezione settimanali che ha tenuto oltre al limite fissato dalla riduzione d'orario
concessagli dall'autorità cantonale per motivi di malattia.
La domanda è priva di qualsiasi fondamento,
per non dire sfrontata, poiché per queste 2 ore supplementari l'attore è già
stato remunerato. Lavorando 20 ore per settimana invece delle 18 fissate dall'autorità,
l'attore ha semplicemente dimostrato che le sue condizioni valetudinarie non
erano compromesse al punto da giustificare la riduzione dell'onere lavorativo
che l'autorità gli aveva preventivamente concesso.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.
La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore
secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è respinta.
2. La tassa di
giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attore.
3. Intimazione
a:
implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster