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Decisione

53.2005.26

Stipendio in caso di malattia

20 novembre 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. L'attore,

prof. AT 1, ha insegnato quale docente nominato a tempo pieno per la matematica

presso le scuole medie del Cantone dal settembre 1971 al 31 agosto 2004, quando

è passato al beneficio della pensione. Nel corso degli ultimi due anni (2002/03

e 2003/04) di scuola, la Sezione amministrativa del DECS ha ridotto l'orario di

lavoro del prof. AT 1 da 24 a 18 ore d'insegnamento settimanali per motivi di

salute. Lo stipendio è rimasto invariato (100%).

Per esigenze di servizio della scuola, in

quei due anni l'attore ha comunque insegnato 20 ore per settimana.

B. Con

petizione 28 novembre 2005 il prof. AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti

al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il pagamento delle due ore d'insegnamento

supple-mentari effettuate durante gli ultimi due anni di servizio.

C. All'accoglimento

della petizione si è opposto lo Stato per motivi che per quanto necessario

saranno discussi nei seguenti considerandi.

Considerato, in

diritto

1.1.1. Nella misura in cui chiede la condanna del convenuto al pagamento

di somme di denaro, la petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd,

che devolve a questo tribunale quale istanza unica il giudizio sulle

contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego

tra l'autorità di nomina e il dipendente.

L'attore è un dipendente del Cantone e la

petizione ha per oggetto una pretesa di natura pecuniaria derivante dal

rapporto d'impiego.

Irricevibile, per mancanza d'interesse

Considerandi

sufficiente, è la domanda di accertamento del carattere arbitrario e discriminatorio

della classificazione dell'attore.

1.2

Il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). I fatti non sono contestati.

2.

Giusta l'art. 23 cpv. 1 LStip, in caso di malattia o infortunio non

professionale, comprovati da certificato medico, il dipendente percepisce l'intero

stipendio per i primi 360 giorni e il 50% per i successivi 360 giorni di

assenza. Per i docenti, precisa la norma in questione (cpv. 7), lo stipendio è

calcolato in proporzione alla durata della scuola.

3.

Nel caso

concreto, la Sezione amministrativa del DECS ha concesso all'attore, per due

anni consecutivi, una riduzione da 24 a 18 ore settimanali dell'onere d'insegnamento

per motivi di salute. In sostanza, l'autorità gli ha riconosciuto

preventivamente un'assenza per malattia pari a 6 ore settimanali. Trattandosi

di una riduzione determinata da motivi di natura valetudinaria, l'attore è

stato ulteriormente retribuito con lo stipendio corrispondente all'onere

lavorativo fissato dal rapporto di nomina a tempo pieno (100% per 24 ore).

Considerato che le ore di matematica nella

scuola media sono fissate soltanto per multipli di 5, l'attore in quegli anni

ha tuttavia insegnato per 20 anziché per 18 ore di lezione alla settimana.

Con la petizione in esame, il prof. AT 1

chiede ora che gli venga versata la retribuzione corrispondente alle 2 ore di

lezione settimanali che ha tenuto oltre al limite fissato dalla riduzione d'orario

concessagli dall'autorità cantonale per motivi di malattia.

La domanda è priva di qualsiasi fondamento,

per non dire sfrontata, poiché per queste 2 ore supplementari l'attore è già

stato remunerato. Lavorando 20 ore per settimana invece delle 18 fissate dall'autorità,

l'attore ha semplicemente dimostrato che le sue condizioni valetudinarie non

erano compromesse al punto da giustificare la riduzione dell'onere lavorativo

che l'autorità gli aveva preventivamente concesso.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, la petizione va dunque respinta.

La tassa di giustizia è posta a carico dell'attore

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7 LStip; 68 LOrd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è respinta.

2. La tassa di

giustizia di fr. 500.- è posta a carico dell'attore.

3. Intimazione

a:

implicati

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Dipartimento dell'educazione, della

cultura e dello sport,, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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