Lexipedia

Decisione

53.2005.3

Indennità di trasferta

20 novembre 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

53.2005.3

Data decisione, Autorità:

20.11.2006, TRAM

Titolo:

Indennità di trasferta

STIPENDIO

art. 68 LORD

Incarto n.

53.2005.3

Lugano

20 novembre 2006

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente,

Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 4 marzo 2005 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro lo

Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;

chiedente il pagamento delle spese e indennità di

trasferta previste dall'art. 19 Legge sugli stipendi degli impiegati dello

Stato e dei docenti (LStip);

vista la risposta 18 aprile 2005 del convenuto;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che l'attore

AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze dell'educazione,

nominato ad orario completo presso l'Alta scuola pedagogica (ASP) di Locarno;

che il 1.

dicembre 2004 l'attore ha chiesto alla Sezione amministrativa del DECS che gli

venissero rimborsate le spese di trasferta relative al periodo gennaio - settembre

2003, per un totale di fr. 3'399.65; in quel periodo è stato coinvolto in tre

progetti di ricerca in campo educativo;

che il

servizio interpellato ha respinto la richiesta in quanto inoltrata oltre il

termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21 del Regolamento

concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri organi

cantonali del 5 febbraio 1997 (in seguito Regolamento); il diritto al rimborso

sarebbe infatti prescritto;

che con la petizione citata in ingresso AT 1

ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, ribadendo le

proprie pretese;

che l'attore, oltre ad evidenziare le cause

del ritardo nella presentazione delle spese, ha indicato che l'art. 21 del

Regolamento non prevede in modo esplicito la prescrizione dei crediti del lavoratore

nei confronti del datore di lavoro; a suo avviso il termine di 12 mesi per la

notifica della distinta spese sarebbe un termine d'ordine e non di prescrizione;

la sua pretesa nei confronti dello Stato non sarebbe pertanto prescritta;

che all'accoglimento della petizione si è

opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con

Considerandi

argomenti che saranno discussi qui appresso;

considerato, in

diritto

che la

petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che deferisce al Tribunale

cantonale amministrativo il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura

pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra i dipendenti dello Stato ed il

loro datore di lavoro;

che l'atto inoltrato dal prof. AT 1, docente

cantonale presso l'ASP, ha chiaramente per oggetto una pretesa di natura pecuniaria;

che il giudizio può essere emanato sulla

base degli atti (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 16 cpv. 2 del decreto

esecutivo che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio

del 23 dicembre 1986 (DEIVS), in vigore sino al 28 febbraio 1997, trascorsi tre

mesi dalla fine del mese in cui la missione aveva avuto luogo il diritto

al rimborso decadeva;

che la norma in questione sanciva

chiaramente la prescrizione del diritto al rimborso;

che il 1° marzo 1997 è entrato in vigore il Regolamento

concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri organi cantonali

(RInd), emanato dal Consiglio di Stato in forza della delega contenuta nell'art.

19.

LStip, che ha abrogato il DEIVS;

che secondo l'art. 21 cpv. 2 RInd, il

dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità

entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate;

che la norma in questione, stando al suo

tenore letterale, fissa unicamente il termine massimo entro il quale il

dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità; non

commina alcuna decadenza del diritto al rimborso in caso di in-osservanza del

termine;

che se il Consiglio di Stato, con l'adozione

del RInd, avesse voluto mantenere il principio della decadenza del diritto al

rimborso sancito dall'art. 16 cpv. 2 DEIVS, prolungando soltanto il termine in

questione, non aveva che da riprendere la norma in vigore sino a quel momento,

modificando unicamente il numero dei mesi;

che, non avendo il Consiglio di Stato

espressamente ripreso il principio della prescrizione chiaramente enunciato

dall'art. 16 cpv. 2 DEIVS, non appare dunque fuori luogo ammettere che il

termine in discussione sia diventato un semplice termine d'ordine e non di

prescrizione;

che la prescrizione del diritto dei

dipendenti alla rifusione delle spese sostenute nell'interesse del datore di

lavoro non è una questione di secondaria importanza che può essere disciplinata

con norme approssimative, necessitanti di interpretazione;

che soprattutto se si intende ridurre

drasticamente il termine quinquennale di prescrizione, previsto dagli art. 128

e 327b CO, applicabili quale diritto suppletorio, occorre fissare regole

chiare ed inequivocabili; eventuali insufficienze normative devono per

principio essere sopportate dal datore di lavoro (imputet sibi);

che a maggior ragione si giustifica questa

conclusione se si considera che l'ordinamento in vigore primo dell'entrata in

vigore del RInd non dava adito a dubbi di sorta;

che il diritto dell'attore alla rifusione

delle spese sopportate per il periodo in questione non è pertanto prescritto;

che in concreto, AT 1 chiede che gli vengano

rimborsate le spese di trasferta e pasti (fr. 3'399.65) che ha sostenuto tra

gennaio e settembre 2003, periodo durante il quale ha partecipato a tre

progetti di ricerca in campo educativo;

che, nel merito, la pretesa appare fondata (cfr.

documentazione agli atti: distinte spese e indennità vidimate dal funzionario

dirigente); la stessa non è neppure stata contestata dal DECS se non per quanto

attiene la tempestività della richiesta;

che di conseguenza la petizione va accolta

condannando lo Stato a riconoscere all'interessato il pagamento delle spese di

trasporto e pasti pretese dall'attore;

che dato l'esito si prescinde dall'applicazione

di una tassa di giustizia;

che non si assegnano ripetibili perché l'attore

non è patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 21 RInd; 3, 18, 28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è accolta.

§. Di conseguenza, lo Stato verserà a AT 1 la

somma di fr. 3'399.65 a titolo di rimborso spese ed indennità per il periodo

gennaio - settembre 2003.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Intimazione

a:

terzi implicati

Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,

rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster