53.2005.3
Indennità di trasferta
20 novembre 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
53.2005.3
Data decisione, Autorità:
20.11.2006, TRAM
Titolo:
Indennità di trasferta
STIPENDIO
art. 68 LORD
Incarto n.
53.2005.3
Lugano
20 novembre 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 4 marzo 2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente il pagamento delle spese e indennità di
trasferta previste dall'art. 19 Legge sugli stipendi degli impiegati dello
Stato e dei docenti (LStip);
vista la risposta 18 aprile 2005 del convenuto;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che l'attore
AT 1 è al servizio dello Stato quale docente di scienze dell'educazione,
nominato ad orario completo presso l'Alta scuola pedagogica (ASP) di Locarno;
che il 1.
dicembre 2004 l'attore ha chiesto alla Sezione amministrativa del DECS che gli
venissero rimborsate le spese di trasferta relative al periodo gennaio - settembre
2003, per un totale di fr. 3'399.65; in quel periodo è stato coinvolto in tre
progetti di ricerca in campo educativo;
che il
servizio interpellato ha respinto la richiesta in quanto inoltrata oltre il
termine massimo di dodici mesi previsto dall'art. 21 del Regolamento
concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri organi
cantonali del 5 febbraio 1997 (in seguito Regolamento); il diritto al rimborso
sarebbe infatti prescritto;
che con la petizione citata in ingresso AT 1
ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo tribunale, ribadendo le
proprie pretese;
che l'attore, oltre ad evidenziare le cause
del ritardo nella presentazione delle spese, ha indicato che l'art. 21 del
Regolamento non prevede in modo esplicito la prescrizione dei crediti del lavoratore
nei confronti del datore di lavoro; a suo avviso il termine di 12 mesi per la
notifica della distinta spese sarebbe un termine d'ordine e non di prescrizione;
la sua pretesa nei confronti dello Stato non sarebbe pertanto prescritta;
che all'accoglimento della petizione si è
opposta la Sezione amministrativa del DECS, contestando le tesi dell'attore con
Considerandi
argomenti che saranno discussi qui appresso;
considerato, in
diritto
che la
petizione è ricevibile in ordine giusta l'art. 68 LOrd, che deferisce al Tribunale
cantonale amministrativo il giudizio sulle contestazioni per pretese di natura
pecuniaria derivanti dal rapporto d'impiego fra i dipendenti dello Stato ed il
loro datore di lavoro;
che l'atto inoltrato dal prof. AT 1, docente
cantonale presso l'ASP, ha chiaramente per oggetto una pretesa di natura pecuniaria;
che il giudizio può essere emanato sulla
base degli atti (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 16 cpv. 2 del decreto
esecutivo che regola le indennità e il rimborso spese per i viaggi di servizio
del 23 dicembre 1986 (DEIVS), in vigore sino al 28 febbraio 1997, trascorsi tre
mesi dalla fine del mese in cui la missione aveva avuto luogo il diritto
al rimborso decadeva;
che la norma in questione sanciva
chiaramente la prescrizione del diritto al rimborso;
che il 1° marzo 1997 è entrato in vigore il Regolamento
concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri organi cantonali
(RInd), emanato dal Consiglio di Stato in forza della delega contenuta nell'art.
19.
LStip, che ha abrogato il DEIVS;
che secondo l'art. 21 cpv. 2 RInd, il
dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità
entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui le stesse si sono verificate;
che la norma in questione, stando al suo
tenore letterale, fissa unicamente il termine massimo entro il quale il
dipendente è tenuto a notificare la distinta delle spese e delle indennità; non
commina alcuna decadenza del diritto al rimborso in caso di in-osservanza del
termine;
che se il Consiglio di Stato, con l'adozione
del RInd, avesse voluto mantenere il principio della decadenza del diritto al
rimborso sancito dall'art. 16 cpv. 2 DEIVS, prolungando soltanto il termine in
questione, non aveva che da riprendere la norma in vigore sino a quel momento,
modificando unicamente il numero dei mesi;
che, non avendo il Consiglio di Stato
espressamente ripreso il principio della prescrizione chiaramente enunciato
dall'art. 16 cpv. 2 DEIVS, non appare dunque fuori luogo ammettere che il
termine in discussione sia diventato un semplice termine d'ordine e non di
prescrizione;
che la prescrizione del diritto dei
dipendenti alla rifusione delle spese sostenute nell'interesse del datore di
lavoro non è una questione di secondaria importanza che può essere disciplinata
con norme approssimative, necessitanti di interpretazione;
che soprattutto se si intende ridurre
drasticamente il termine quinquennale di prescrizione, previsto dagli art. 128
e 327b CO, applicabili quale diritto suppletorio, occorre fissare regole
chiare ed inequivocabili; eventuali insufficienze normative devono per
principio essere sopportate dal datore di lavoro (imputet sibi);
che a maggior ragione si giustifica questa
conclusione se si considera che l'ordinamento in vigore primo dell'entrata in
vigore del RInd non dava adito a dubbi di sorta;
che il diritto dell'attore alla rifusione
delle spese sopportate per il periodo in questione non è pertanto prescritto;
che in concreto, AT 1 chiede che gli vengano
rimborsate le spese di trasferta e pasti (fr. 3'399.65) che ha sostenuto tra
gennaio e settembre 2003, periodo durante il quale ha partecipato a tre
progetti di ricerca in campo educativo;
che, nel merito, la pretesa appare fondata (cfr.
documentazione agli atti: distinte spese e indennità vidimate dal funzionario
dirigente); la stessa non è neppure stata contestata dal DECS se non per quanto
attiene la tempestività della richiesta;
che di conseguenza la petizione va accolta
condannando lo Stato a riconoscere all'interessato il pagamento delle spese di
trasporto e pasti pretese dall'attore;
che dato l'esito si prescinde dall'applicazione
di una tassa di giustizia;
che non si assegnano ripetibili perché l'attore
non è patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 21 RInd; 3, 18, 28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato verserà a AT 1 la
somma di fr. 3'399.65 a titolo di rimborso spese ed indennità per il periodo
gennaio - settembre 2003.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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