53.2005.6
indennità per trasferte
12 luglio 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
53.2005.6
Data decisione, Autorità:
12.07.2005, TRAM
Titolo:
indennità per trasferte
DIPENDENTE STATALE
art. 68 LORD
art. 19 LSTIP
Incarto n.
53.2005.6
Lugano
12 luglio
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 29 aprile 2005 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1. La petizione è accolta.
2. al signor AT 1 è
riconosciuto il rimborso del biglietto dell’autopostale dal domicilio alla sede
esterna del Centro professionale e commerciale di B__________.
3. Spese e ripetibili
protestate.
vista la risposta 2 giugno
2005 del convenuto chiedente:
1. La petizione è respinta.
2. Spese e ripetibili
protestate.
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Dal
2001 l’attore AT 1, domiciliato a B__________, al numero 24 di via L__________,
insegna quale docente incaricato presso le scuole professionali, con sede di
servizio presso la Scuola Professionale Sportivi d’Élite (SPSE) di T__________.
Durante l'anno scolastico appena conclusosi,
ha insegnato anche presso la Scuola Professionale
Commerciale (SPC) di B__________ (5.32 ore).
B. Alla fine
di ottobre dell'anno scorso l’attore ha chiesto alla Sezione amministrativa del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) di
riconoscergli il costo delle trasferte con l’autopostale dal suo domicilio in
via L__________ 24 alla SPC di B__________, ubicata in via V__________. Il
servizio interpellato ha respinto la richiesta argomentando che il diritto al
rimborso non sussisteva perché l’indicatore ufficiale delle distanze edito
dalla Sezione delle risorse umane non contempla trasferte all’interno del
comune di Bellinzona;
C. Con l’atto
citato in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo
tribunale, chiedendo che sia condannato a rifondergli fr. 118.40 pari a 37
volte il biglietto dell’autopostale per una corsa di andata e ritorno tra via
Lugano e via V__________.
Richiamati gli art. 19 LStip e 4 lett. b del
regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato, l’attore fonda
la sua pretesa sull’art. 327a CO quale norma di diritto pubblico suppletorio.
D. Lo Stato
postula il rigetto della petizione con argomenti che saranno discussi nei seguenti
considerandi.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 68 LOrd che
demanda a questo tribunale il giudizio sulle contestazioni per pretese di
natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina ed
il dipendente. AT 1 è un dipendente cantonale e la pretesa fatta valere deriva
dal rapporto d'impiego.
Il giudizio può essere emanato sulla base
degli atti (art. 18 PAmm).
2.2.1. Le indennità per trasferte sono
regolate dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio
1997 (RInd). In base all'art. 2 cpv. 1 RInd, i dipendenti programmano e
svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità ed economicità.
In quest'ottica, per i viaggi di servizio il dipendente è tenuto ad utilizzare,
in ordine di priorità: (a) i mezzi pubblici di trasporto, (b) i veicoli di
servizio, (c) il veicolo privato (...). Nella scelta del mezzo di trasporto, soggiunge
la norma (cpv. 2), va ottimizzata la razionalità degli spostamenti e
Considerandi
minimizzato il costo complessivo degli spostamenti.
Per il rimborso delle spese di viaggio, dispone ancora
l’art. 3 cpv. 3 RInd, viene ritenuto il percorso più breve tra la sede di
servizio (rispettivamente il domicilio) e il luogo di destinazione.
2.2
L’ordinamento degli impiegati e dei docenti cantonali in
tema di rimborso delle spese sostenute dal dipendente per svolgere il proprio
lavoro è sostanzialmente analogo a quello del diritto privato (art. 327 b
CO): anche nel diritto pubblico cantonale il datore di lavoro è obbligato a
rifondere al dipendente le spese necessarie da questi sostenute nell'interesse
della controparte per fornire la prestazione lavorativa. Non sussistendo alcuna
lacuna di legge, non v’è dunque spazio per applicare l’art. 327 b CO
quale norma di diritto pubblico suppletorio (art. 87 LOrd).
2.3
Ai fini del calcolo sulle indennità di trasferta, l’art.
3.
cpv. 3 RInd prende in considerazione tre luoghi: (a) la sede di servizio del
dipendente, (b) il suo domicilio e (c) il luogo in cui è tenuto a fornire la
sua prestazione lavorativa (luogo di destinazione).
Dato per scontato che le spese di trasferta dal domicilio
alla sede di servizio sono in ogni caso a carico del dipendente, la norma in
esame gli riconosce in linea di massima il diritto al rimborso delle spese
sostenute per recarsi al luogo di lavoro dal luogo designato come sede di
servizio, oppure - alternativamente - dal domicilio. La scelta tra sede di
servizio e domicilio va fatta in base al principio secondo cui al dipendente
vanno integralmente rifusi tutti gli oneri supplementari che deve necessariamente
sobbarcarsi per svolgere il suo lavoro. Tenendo conto dell'obbligo del dipendente
di minimizzare le spese a carico dello Stato, determinante è il luogo più
vicino. Le spese di trasferta da rimborsare sono quindi calcolate a partire dal
domicilio del dipendente invece che dalla sede di servizio qualora il domicilio
risulti più vicino della sede di servizio al luogo di lavoro.
3.
Nell'evenienza
concreta, l'attore chiede che gli vengano rimborsate le spese
di trasferta con l'autopostale (fr. 3.20/giorno x 37 settimane) che ha
sostenuto durante l'anno scolastico 2004/05 per recarsi ogni mercoledì pomeriggio
dal suo domicilio a lavorare presso la SPC, situata all'altro capo della città,
anziché a T__________, sua sede di servizio. La pretesa è fondata.
Dovendo fornire le sue prestazioni
lavorative fuori della sede di servizio, l'attore ha per principio diritto alla
rifusione delle spese di trasferta. Determinante ai fini del calcolo
dell'indennità è il suo domicilio, perché è più vicino alla SPC della sede di
servizio.
Irrilevante è la circostanza, rilevata dal
convenuto, che il domicilio e la SPC si situino nello stesso comune. Per l’art.
3.
cpv. 3 RInd fa stato il luogo di destinazione e non il comune.
Ancor più irrilevante è il fatto che
l'indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale per il
calcolo delle distanze da percorrere con il veicolo privato non contempli
distanze all'interno dello stesso comune. L'indicatore non è certamente esaustivo.
L'attore non chiede peraltro la rifusione di spese di trasferta sostenute con
il suo veicolo privato.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta. Diversa
sarebbe stata la conclusione qualora il RInd riconoscesse al dipendente il
diritto al rimborso delle spese di trasferta per recarsi al lavoro in un luogo
diverso dalla sede di servizio soltanto nella misura in cui superano quelle che
deve comunque sostenere per recarsi al lavoro presso la sede di servizio.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di
una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili perché l'attore non è
patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 68 LOrd; 19 LStip; 2, 3 RInd; 3, 18,
28, 71 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è accolta.
§. Di conseguenza, lo Stato è condannato a
rimborsare all'attore fr. 118.40 a titolo di spese di trasferta per l'anno
scolastico 2004/05.
2. Non si
preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
.
terzi implicati
CV 1
rappr. da: RA 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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