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Decisione

53.2005.6

indennità per trasferte

12 luglio 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal

2001 l’attore AT 1, domiciliato a B__________, al numero 24 di via L__________,

insegna quale docente incaricato presso le scuole professionali, con sede di

servizio presso la Scuola Professionale Sportivi d’Élite (SPSE) di T__________.

Durante l'anno scolastico appena conclusosi,

ha insegnato anche presso la Scuola Professionale

Commerciale (SPC) di B__________ (5.32 ore).

B. Alla fine

di ottobre dell'anno scorso l’attore ha chiesto alla Sezione amministrativa del

Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) di

riconoscergli il costo delle trasferte con l’autopostale dal suo domicilio in

via L__________ 24 alla SPC di B__________, ubicata in via V__________. Il

servizio interpellato ha respinto la richiesta argomentando che il diritto al

rimborso non sussisteva perché l’indicatore ufficiale delle distanze edito

dalla Sezione delle risorse umane non contempla trasferte all’interno del

comune di Bellinzona;

C. Con l’atto

citato in ingresso AT 1 ha convenuto in giudizio lo Stato davanti a questo

tribunale, chiedendo che sia condannato a rifondergli fr. 118.40 pari a 37

volte il biglietto dell’autopostale per una corsa di andata e ritorno tra via

Lugano e via V__________.

Richiamati gli art. 19 LStip e 4 lett. b del

regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato, l’attore fonda

la sua pretesa sull’art. 327a CO quale norma di diritto pubblico suppletorio.

D. Lo Stato

postula il rigetto della petizione con argomenti che saranno discussi nei seguenti

considerandi.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 68 LOrd che

demanda a questo tribunale il giudizio sulle contestazioni per pretese di

natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina ed

il dipendente. AT 1 è un dipendente cantonale e la pretesa fatta valere deriva

dal rapporto d'impiego.

Il giudizio può essere emanato sulla base

degli atti (art. 18 PAmm).

2.2.1. Le indennità per trasferte sono

regolate dal regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali del 5 febbraio

1997 (RInd). In base all'art. 2 cpv. 1 RInd, i dipendenti programmano e

svolgono le missioni di servizio secondo criteri di razionalità ed economicità.

In quest'ottica, per i viaggi di servizio il dipendente è tenuto ad utilizzare,

in ordine di priorità: (a) i mezzi pubblici di trasporto, (b) i veicoli di

servizio, (c) il veicolo privato (...). Nella scelta del mezzo di trasporto, soggiunge

la norma (cpv. 2), va ottimizzata la razionalità degli spostamenti e

Considerandi

minimizzato il costo complessivo degli spostamenti.

Per il rimborso delle spese di viaggio, dispone ancora

l’art. 3 cpv. 3 RInd, viene ritenuto il percorso più breve tra la sede di

servizio (rispettivamente il domicilio) e il luogo di destinazione.

2.2

L’ordinamento degli impiegati e dei docenti cantonali in

tema di rimborso delle spese sostenute dal dipendente per svolgere il proprio

lavoro è sostanzialmente analogo a quello del diritto privato (art. 327 b

CO): anche nel diritto pubblico cantonale il datore di lavoro è obbligato a

rifondere al dipendente le spese necessarie da questi sostenute nell'interesse

della controparte per fornire la prestazione lavorativa. Non sussistendo alcuna

lacuna di legge, non v’è dunque spazio per applicare l’art. 327 b CO

quale norma di diritto pubblico suppletorio (art. 87 LOrd).

2.3

Ai fini del calcolo sulle indennità di trasferta, l’art.

3.

cpv. 3 RInd prende in considerazione tre luoghi: (a) la sede di servizio del

dipendente, (b) il suo domicilio e (c) il luogo in cui è tenuto a fornire la

sua prestazione lavorativa (luogo di destinazione).

Dato per scontato che le spese di trasferta dal domicilio

alla sede di servizio sono in ogni caso a carico del dipendente, la norma in

esame gli riconosce in linea di massima il diritto al rimborso delle spese

sostenute per recarsi al luogo di lavoro dal luogo designato come sede di

servizio, oppure - alternativamente - dal domicilio. La scelta tra sede di

servizio e domicilio va fatta in base al principio secondo cui al dipendente

vanno integralmente rifusi tutti gli oneri supplementari che deve necessariamente

sobbarcarsi per svolgere il suo lavoro. Tenendo conto dell'obbligo del dipendente

di minimizzare le spese a carico dello Stato, determinante è il luogo più

vicino. Le spese di trasferta da rimborsare sono quindi calcolate a partire dal

domicilio del dipendente invece che dalla sede di servizio qualora il domicilio

risulti più vicino della sede di servizio al luogo di lavoro.

3.

Nell'evenienza

concreta, l'attore chiede che gli vengano rimborsate le spese

di trasferta con l'autopostale (fr. 3.20/giorno x 37 settimane) che ha

sostenuto durante l'anno scolastico 2004/05 per recarsi ogni mercoledì pomeriggio

dal suo domicilio a lavorare presso la SPC, situata all'altro capo della città,

anziché a T__________, sua sede di servizio. La pretesa è fondata.

Dovendo fornire le sue prestazioni

lavorative fuori della sede di servizio, l'attore ha per principio diritto alla

rifusione delle spese di trasferta. Determinante ai fini del calcolo

dell'indennità è il suo domicilio, perché è più vicino alla SPC della sede di

servizio.

Irrilevante è la circostanza, rilevata dal

convenuto, che il domicilio e la SPC si situino nello stesso comune. Per l’art.

3.

cpv. 3 RInd fa stato il luogo di destinazione e non il comune.

Ancor più irrilevante è il fatto che

l'indicatore delle distanze allestito dalla Sezione del personale per il

calcolo delle distanze da percorrere con il veicolo privato non contempli

distanze all'interno dello stesso comune. L'indicatore non è certamente esaustivo.

L'attore non chiede peraltro la rifusione di spese di trasferta sostenute con

il suo veicolo privato.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, la petizione va quindi accolta. Diversa

sarebbe stata la conclusione qualora il RInd riconoscesse al dipendente il

diritto al rimborso delle spese di trasferta per recarsi al lavoro in un luogo

diverso dalla sede di servizio soltanto nella misura in cui superano quelle che

deve comunque sostenere per recarsi al lavoro presso la sede di servizio.

Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di

una tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili perché l'attore non è

patrocinato da un legale iscritto nel registro degli avvocati.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 68 LOrd; 19 LStip; 2, 3 RInd; 3, 18,

28, 71 PAmm;

dichiara

e pronuncia:

1. La

petizione è accolta.

§. Di conseguenza, lo Stato è condannato a

rimborsare all'attore fr. 118.40 a titolo di spese di trasferta per l'anno

scolastico 2004/05.

2. Non si

preleva tassa di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

.

terzi implicati

CV 1

rappr. da: RA 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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