53.2005.8
Revoca mandato di ricerca
21 novembre 2005Italiano10 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
53.2005.8
Data decisione, Autorità:
21.11.2005, TRAM
Titolo:
Revoca mandato di ricerca
RAPPORTO D'IMPIEGO
art. 71 let. b LPAMM
Incarto n.
53.2005.8
Lugano
21 novembre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 2 giugno 2005 di
AT 1, prof., ,
patrocinato da: avv. PA 1, ,
contro lo
Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
chiedente:
1.
La petizione è
integralmente accolta.
1.1.
È accertato che la
decisione 10 maggio 2004 del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello
sport con cui ha revocato il mandato di ricerca assegnato con risoluzione n.
652-036 del 20 giugno 2003 è avvenuta in violazione dei diritti della
personalità del prof. AT 1 nella misura in cui essa si fonda sul rapporto
stilato il 28 gennaio 2004 dal direttore dell'Osservatorio linguistico della
Svizzera Italiana, prof. L__________, nonché sullo scritto offensivo del 14
marzo 2004.
1.2.
La Repubblica del
Cantone Ticino, rappresentata dal Consiglio di Stato, è condannata a versare al
prof. AT 1:
·
fr. 47'500.-
corrispondente alla metà dell'onorario complessivo di fr. 95'000.- previsto per
l'anno 2004/05;
·
fr. 10'000.- a valere
quale indennità forfetaria di partecipazione alle spese legali di patrocinio in
sede amministrativa;
·
fr. 300.- a valere
quale rimborso della tassa e spese di giudizio stabilite nella risoluzione n.
4788 del 26 ottobre del Consiglio di Stato;
·
una somma che il
tribunale determinerà in applicazione per analogia degli art. 42 e seg. CO,
dopo aver riconosciuto al prof. AT 1 la competenza professionale specifica nel
campo della ricerca linguistica, a titolo di risarcimento del torto morale ex
art. 49 CO per violazione dei diritti della personalità.
2.
Protestate spese e
ripetibili.
vista la risposta 2 agosto 2005 della Sezione
amministrativa del DECS, chiedente:
1.
In via principale
a.
La petizione è
irricevibile.
b.
Protestate spese e
ripetibili.
2.
In via subordinata
1.1.
La petizione è
respinta.
1.2.
Protestate spese e
ripetibili.
preso atto:
- della replica 18 ottobre
2005;
- della duplica 17
novembre 2005;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. L'attore,
prof. AT 1, è alle dipendenze dello Stato quale docente di italiano, nominato a
tempo pieno presso le scuole medie superiori.
Il 13 gennaio 2003 l'attore ha proposto al
Comitato direttivo dell'Osservatorio linguistico della Svizzera italiana (OLSI)
di svolgere una ricerca sul tema "Realtà prospettive e interventi di
promozione per la lingua italiana in Svizzera, con particolare attenzione a
temi di politica linguistica e media", da svolgere sull'arco di due
anni per un onorario di fr. 90'000.-, pari a circa il 60% dello stipendio
annuo.
Il 5 maggio 2003 la Divisione della cultura del DECS gli ha comunicato
che il Comitato dell'OLSI era disposto ad affidargli il mandato in questione
per un importo di fr. 95'000.-, corrispondenti ad un lavoro a metà tempo. Il
mandato avrebbe dovuto svolgersi sull'arco di due anni. Il 20 giugno seguente
il DECS ha formalizzato il conferimento dell'incarico, stabilendo che ogni
quattro mesi l'attore avrebbe dovuto presentare un rapporto sull'avanzamento
del lavoro, la prima volta il 31 dicembre 2003.
Il 26 agosto 2003 la Sezione amministrativa e la Divisione della scuola del DECS hanno concesso all'attore
un congedo totale dall'insegnamento dal 1° settembre 2003 al 31 agosto 2005, retribuito
per motivi culturali. Con la stessa risoluzione, l'autorità cantonale ha
demandato all'Ufficio stipendi del Dipartimento delle finanze e dell'economia
(DFE) il compito di recuperare presso la Divisione della cultura del DECS l'onorario (fr. 47'500.-)
corrisposto annualmente all'attore per svolgere il mandato di ricerca.
B. Preso atto
del primo rapporto allestito dal prof. AT 1, il 28 gennaio 2004 il Comitato
dell'OLSI ha manifestato la sua insoddisfazione per il lavoro svolto sino a
quel momento. Gli ha quindi prospettato l'intenzione di ridurre il mandato ad
un solo anno.
Dopo discussioni che non occorre qui
riassumere, il 10 maggio 2004 il DECS ha revocato il mandato assegnato all'attore.
Contro questa determinazione, il prof. AT 1
è insorto davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 26 ottobre 2004 ha dichiarato irricevibile il gravame
per difetto di decisione impugnabile. In sostanza, il Governo ha ritenuto che
il rapporto di lavoro instaurato con l'insorgente soggiacesse al diritto
privato.
C. Con la
petizione citata in ingresso, il prof. AT 1 ha convenuto lo Stato davanti a questo
tribunale, ponendo a giudizio le domande ivi riprodotte.
Secondo l'attore,
il mandato di ricerca conferitogli sarebbe retto dal diritto pubblico. Lo
attesterebbe il suo statuto di docente cantonale in congedo pagato, nonché il
fatto che gli è stato conferito sulla base della legge federale sugli aiuti
finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia
e italiana.
La revoca dell'incarico, prosegue, sarebbe
ingiustificata, contraria alla buona fede, intempestiva e sproporzionata. I
poco lusinghieri apprezzamenti, espressi dai membri del Comitato dell' OLSI
sulla qualità del lavoro svolto nei primi quattro mesi di un mandato a tempo
parziale (30%), che avrebbe dovuto svilupparsi sull'arco di due anni, sarebbero
affrettati oltre che infondati. Essi scaturirebbero in particolare dai
pregiudizi che il direttore del Comitato dell'OLSI, prof. L__________, nutrirebbe
nei suoi confronti.
D. Il
convenuto ha sollecitato il rigetto della petizione con argomenti che saranno discussi
qui appresso.
In sede di replica e di duplica le parti si
sono sostanzialmente confermate nelle rispettive tesi, allegazioni e domande.
Considerato, in
diritto
1. Giusta l'art.
71 lett. b PAmm, il Tribunale cantonale amministrativo giudica quale istanza
unica le contestazioni che sgorgano da contratti di diritto pubblico in cui lo
Stato è parte.
Prima di eventualmente entrare nel merito
della petizione occorre verificare se il mandato di ricerca conferito dal DECS
all'attore costituisca un contratto di diritto pubblico.
Considerandi
2.
Il
contratto di diritto amministrativo si configura come un accordo fondato sulle
dichiarazioni concordi di volontà di due o più parti per regolare un rapporto
giuridico sottoposto al diritto pubblico (Ulrich Häfelin/Georg Müller,
Allgemeines Verwaltungsrecht, IV. ed., Zurigo 2002, pag. 218 n. 1052). Esso si
distingue dal contratto di diritto privato perché mira a disciplinare rapporti
fondati sul diritto pubblico (Adelio Scolari, Diritto amministrativo, II. ed.,
n. 909).
Se la legge non determina la natura del
rapporto, il criterio distintivo tra contratto di diritto privato e contratto
di diritto amministrativo deve essere ricercato nell'oggetto delle relazioni o
dei rapporti giuridici che vi vengono regolati. Per essere considerato di
diritto amministrativo non basta che il contratto sia stipulato da un soggetto
del diritto pubblico con un altro ente pubblico o con un privato. Determinante
ai fini della qualifica dell'accordo è la funzione che è destinato a svolgere o
l'interesse che persegue.
Il contratto di diritto amministrativo serve
direttamente all'adem-pimento di un compito d'interesse pubblico. Quello di
diritto privato è invece volto al soddisfacimento di interessi particolari delle
parti. Decisivo è quindi lo scopo dell'accordo (Häfelin/Müller, op. cit. n.
1058.
seg.; René Rhinow, Verfügung, Verwaltungs-vertrag und privatrechtlicher
Vertrag, Festgabe zum schweizeri-schen Juristentag, 1985, pag. 303; Scolari,
op. cit., n. 915 seg.).
Al fine di distinguere tra contestazioni di
diritto pubblico e contestazioni di diritto privato, si fa solitamente capo a
diverse teorie: in particolare, a quella della subordinazione ed a quella degli
interessi. Per la prima, il rapporto è di diritto pubblico se lo Stato
interviene iure imperii nei confronti del privato. È invece di diritto
privato se il rapporto fra le parti è di tipo paritetico. La seconda teoria privilegia
per contro la natura pubblica o privata degli interessi perseguiti. Le diverse
teorie non si escludono a vicenda. Prevalente è quella che meglio risponde alle
particolarità del caso concreto (DTF 128 III 253 consid. 2; 109 Ib 149; RDAT 1999 II n. 6; AJP 2001, 1450 - 1454; BR 2004
pag. 82-83; Max Imbo-den/René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
V. ed., n. 46, B I, René Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizeri-sche
Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., n. 46 B I seg.).
3.
Nel caso concreto, il DECS ha affidato al prof. AT 1 un mandato
di ricerca nel campo della linguistica; disciplina, nella quale l'attore
dispone di una specifica preparazione accademica e di particolari competenze
professionali.
Il mandato, conferito con atto del 20 giugno
2003, che il Consiglio di Stato nel giudizio del 26 ottobre 2004 ha configurato come semplice
dichiarazione di volontà, non serve direttamente all'a-dempimento di compiti d'interesse
pubblico. Il fatto che il mandato benefici delle sovvenzioni previste dalla
legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della
lingua e cultura romancia e italiana (RS 441.3) non permette di accreditare una
diversa conclusione. Non per questo il mandato non diventa un atto inteso ad adempiere
un compito d'interesse pubblico. Il diritto pubblico regola soltanto il
finanziamento dello studio.
Né attraverso questo incarico lo Stato ha
demandato all'attore l'espletamento di una qualsivoglia funzione pubblica. Le
attività volte a salvaguardare e promuovere la lingua italiana non diventano
attività destinate ad adempiere direttamente un compito d'interesse pubblico soltanto
per il fatto che sono sorrette da un interesse di tale natura.
Tanto meno una ricerca sul tema "Realtà
prospettive e interventi di promozione per la lingua italiana in Svizzera, con
particolare attenzione a temi di politica linguistica e media", che l'attore
è stato incaricato di svolgere, concerne un oggetto disciplinato dal diritto
pubblico.
Irrilevante è il fatto che il mandato sia
stato conferito all'attore dallo Stato o che egli sia un dipendente cantonale
in congedo. La qualifica del rapporto giuridico instauratosi non dipende dallo
statuto giuridico delle parti.
Neppure il fatto che la scelta del mandatario,
chiamato a fornire allo Stato una prestazione di servizio, e la conseguente
aggiudicazione fossero assoggettate alla legislazione sulle commesse pubbliche
potrebbe giovare alle tesi dell'insorgente. Anche in questo caso, il
conferimento effettivo dell'incarico, ovvero la stipulazione del relativo
contratto, è in effetti retto dal diritto privato.
Il rapporto contrattuale instauratosi fra lo
Stato e l'attore è quindi chiaramente ed inequivocabilmente assoggettato al diritto
privato. Non tanto dalle norme che regolano il contratto di lavoro (art. 319
seg. CO), come ha ritenuto il Consiglio di Stato nel giudizio, di cui si è
detto in narrativa, quanto piuttosto da quelle che disciplinano il contratto di
mandato (art. 404 CO), poiché nell'allesti-mento dello studio commissionatogli,
l'attore era sostanzialmente indipendente dalla controparte contrattuale.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono la petizione va quindi dichiarata irricevibile
per difetto di giurisdizione del Tribunale cantonale amministrativo.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro
occasionato ed al valore di causa, è posta a carico dell'attore secondo
soccombenza (art. 28 PAmm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 28, 71 lett. b PAmm;
dichiara
e pronuncia:
1. La
petizione è irricevibile.
2. La tassa di
giustizia di fr. 2'000.- è a carico dell'attore.
3. Intimazione
a:
terzi implicati
Stato del Canton Ticino, 6500 Bellinzona,
rappr. da: Consiglio di Stato, 6500 Bellinzona,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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